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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 779/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via C. Colombo n. 9, presso lo studio dell'avv. Anna Roma (C.F.
) del Foro di Salerno che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2 di mandato in atti, pec: .salerno.it) Email_1 CP_1
- OPPONENTE -
CONTRO
C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Calabrò (C.F.
) del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del medesimo in Bologna, alla Via della Zecca n. 1, pec:
Email_2
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2868/2018 (R.G. Controparte_3
9051/2018) reso dal Tribunale di Salerno con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 26.985,83, oltre interessi convenzionali di mora e spese della procedura monitoria. La controversia traeva origine dal mancato rimborso delle rate ancora dovute di cui al contratto di finanziamento n. 9016570; il contratto era stato stipulato il 9.10.2012 con;
a partire dal 27/02/2017, Controparte_4 [...] subentrava, in seguito a fusione per incorporazione, nella titolarità Controparte_2 di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, riferibili ad A seguito di CP_5 scissione parziale ex art. 2506 e ss. c.c., (ridenominazione dell'immutato CP_5 soggetto giuridico Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.) diventava beneficiaria a far data dal 1/04/2013 del ramo organizzato per le attività di credito al consumo e cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento di
[...]
Quest'ultima, quale cessionaria/mutuante, stipulava in data CP_4
9/10/2012 con il Sig. , il contratto di finanziamento n. 9016570 da Parte_1 restituirsi mediante la cessione pro solvendo di n. 120 quote mensili consecutive di
€ 380,00 cadauna della retribuzione percepita dalla TP TE s.r.l.. In seguito al fallimento della TP TE s.r.l. in liq.ne (n. 84/2015) il cedente non provvedeva al Co rimborso diretto del mutuo e, pertanto, agiva in via monitoria per il pagamento della complessiva somma in sofferenza di € 26.985,83. Parte opponente eccepiva che, il contratto di finanziamento n. 9016570, sottoscritto con Controparte_4 risultava accompagnato da una polizza assicurativa sul Rischio Vita e sui Rischi
Vari d'impiego. Tale “Assicurazione … sui Rischi Vari d'impiego”, polizza “ramo credito” costituirebbe garanzia delle perdite derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione di rapporto di lavoro. Nel caso di specie, il fallimento della TP TE S.r.l. e la successiva perdita del lavoro da parte dell'esponente comporterebbe proprio il verificarsi della condizione per la quale doveva operare la polizza assicurativa. Il sig. rassegnava quindi le seguenti conclusioni: 1) accogliere la proposta Pt_1 opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, revocare e /o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza ed inammissibilità della pretesa creditoria avanzata nei confronti del concludente e, comunque, non dovute le somme di cui al decreto monitorio opposto per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace ed improduttivo di effetti giuridici
l'impugnato decreto ingiuntivo con tutte le dovute conseguenze di legge;
3) in via gradata, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto risultando viziata la volontà contrattuale dell'odierno concludente al momento della conclusione del contratto;
4) in via ancora più gradata, accertare e dichiarare, anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede, le eventuali somme dovute ed i relativi accessori, e, per l'effetto, in ogni caso, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici l'impugnato decreto ingiuntivo con tutte le dovute conseguenze di legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In data 12.05.2020, si costituiva adducendo che il cedente ometteva Controparte_3 di denunciare il sinistro - di comunicare il proprio licenziamento – e, pertanto,
l'odierna comparente non poteva attivare la già menzionata copertura assicurativa in assenza di adeguata evidenza probatoria della sopraggiunta cessazione del rapporto di lavoro. La mera declaratoria di fallimento della TP TE s.r.l. in liq.ne non costituiva idoneo presupposto per l'operatività della garanzia. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge: – rigettare l'opposizione
e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 2868/2019 del
Tribunale di Salerno. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge. Non essendo l'opposizione in alcun punto fondata su prova scritta, si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. Con ogni riserva processualmente consentita di formulare ulteriori e/o migliori eccezioni, deduzioni, ovvero di integrare e precisare le conclusioni e formulare le istanze istruttorie negli assegnandi termini di cui al novellato art. 183, comma 6, c.p.c. per la cui concessione si insta, fin d'ora ci si oppone all'ammissione della CTU esplorativa ex adverso richiesta. Instaurato il contradditorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, espletata la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 che si concludeva con esito negativo, senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 30/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 5). In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio depositando il titolo contrattuale rappresentato dal contratto di finanziamento del 9.10.2012 con le relative condizioni economiche.
Con l'unico motivo di opposizione parte opponente deduce l' assenza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo in quanto in caso di inadempimento nel pagamento delle rate del finanziamento era prevista l'operatività di una polizza assicurativa proprio sui rischi di impiego. Parte opposta nel costituirsi, senza contestare l'esistenza della polizza assicurativa, deduce di non averla potuta attivare per mancata comunicazione da parte del cedente dell'intervenuto fallimento del datore di lavoro.
Nell fattispecie all'esame del Tribunale stipulò in data 9.10.2012 Parte_1 il contratto di finanziamento n. 9016570 mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio nella misura di euro 380.00 mensili. Tuttavia in data 11.6.2015, quindi successivamente alla stipula del contratto, la società datrice di lavoro TP
TE SR veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Genova interrompendosi così i pagamenti.
L'ipotesi del fallimento del datore di lavoro è previsto espressamente dall'art. 13 comma 5 delle condizioni di contratto, rubricato “Decadenza dal beneficio del termine – Risoluzione- Fallimento del debitore ceduto” : nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del debitore ceduto , la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata in virtù della qualità spettante al Cedente. In tal caso il Cedente rimane obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di tutto quanto ancora dovuto, per capitale, interessi anche di mora e spese che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento e il recupero in sede stragiudiziale e giudiziale dei crediti ceduti ferma restando l'efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 10 “
Quindi le condizioni generali del contratto di finanziamento prevedono la possibilità per la cessionaria di presentare domanda di ammissione al passivo per il riconoscimento del credito come privilegiato e per la parte non ammessa in sede concorsuale è prevista la responsabilità del cedente ovvero del lavoratore. La norma tuttavia precisa che resta ferma l'efficacia della polizza assicurativa prevista dall'art. 10.
L' art. 10 delle condizioni generali del contratto rubricato” “Assicurazione sul
Rischio Vita e sui Rischi Vari d'impiego”, prevede “il cedente prende atto che la
Cessionaria ha stipulato, a garanzia del credito, con Compagnia di Assicurazione di proprio gradimento: a) una polizza “ramo vita” a garanzia del rischio premorienza del Cedente;
b) una polizza “ramo credito” a garanzia delle perdite derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione di rapporto di lavoro. La Cessionaria che è beneficiaria delle coperture medesime provvede a sostenere interamente il pagamento dei relativi premi assicurativi. Per le somme corrisposte alla
Cessionaria dalla Compagnia, quest'ultima resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della cessionaria nei confronti del Cedente, del datore di lavoro, del fondo pensione e dell'istituto di previdenza obbligatoria”.
Le operazioni di finanziamento con cessioni di quote dello stipendio devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito
L'assicurazione è dunque imposta dalla legge .
Nel caso di specie, nel contratto di mutuo è espressamente previsto all'art. 10 che
“La cessionaria che è beneficiaria della copertura assicurativa …Per le somme corrisposte alla Cessionaria dalla Compagnia questa resta surrogata”
La disciplina contrattuale, di cui è stato parte l'opponente, consente quindi di ritenere che l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore, e che è stato pattuito il diritto di surroga dell'Assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo.
Tuttavia nel caso in esame la polizza non è stata attivata dalla società beneficiaria;
secondo la prospettazione di parte opposta per mancata denuncia del sinistro.
Invero l'opposta senza contestare la sottoscrizione della polizza assicurativa che, dal tenore del contratto appariva già in essere alla data di stipula del finanziamento, non produce le condizioni di polizza dalle quali evincere il termine entro il quale il cedente avrebbe dovuto comunicare l'avvenuto licenziamento e se tale onere gravava sul cedente ovvero sul debitore ceduto. La polizza risulta dal certificato di polizza n. 874172 .
In ogni caso, osserva il giudicante, la circostanza che sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da perdita del lavoro non impone alla cessionaria di attivare la polizza. Le condizioni contrattuali allegate al finanziamento non prevedono l'obbligo per la finanziaria di attivare la polizza restando una scelta della finanziaria, a fronte dell'inadempimento del debitore ceduto che non è liberato essendo la cessione pro solvendo, decidere se attivare la polizza assicurativa oppure richiedere l'adempimento dell'obbligazione al debitore inadempiente. L'assetto contrattuale contenuto nel regolamento sottoscritto dall'opponente non prevede che la cessionaria è tenuta ad attivare obbligatoriamente la polizza assicurativa trattandosi di una ipotesi di cessione pro solvendo con mancato trasferimento al cessionario del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Infatti in caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex articolo 1198 del Cc, ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.
Pertanto il suddetto motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
In merito al quantum parte opponente non contesta alcunchè in sede di atto introduttivo. Nel corso del giudizio parte opponente ha depositato lo stato passivo dichiarato esecutivo dal GD dal quale risulta che ( oggi ) è CP_5 Pt_2 stata ammessa per euro 3.979,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e euro 1.749,59 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall' sono collocati in altre categorie;
ammesso oltre rivalutazione monetaria CP_7 ed interessi come per legge;
escluso per euro 21.256,98. Dal conteggio depositato sin dalla fase monitoria relativo al saldo del finanziamento aggiornato al mese antecedente alla dichiarazione di fallimento risulta un saldo debitorio di euro
26.985,83.
Considerato che
( oggi ) ha già incassato la somma di CP_5 Pt_2 euro 5.728,85 il debito residuo del sig. è pari a euro 21.256,98 oltre interessi Pt_1 convenzionali si mora.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del decisum in virtù dei valori di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna a pagare in favore di parte opposta la somma Parte_1 di euro 21.256,98 oltre interessi convenzionali si mora dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in complessivi euro 2.540 ( euro 460 per la Controparte_2 fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro 851 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 24.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 779/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via C. Colombo n. 9, presso lo studio dell'avv. Anna Roma (C.F.
) del Foro di Salerno che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2 di mandato in atti, pec: .salerno.it) Email_1 CP_1
- OPPONENTE -
CONTRO
C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Calabrò (C.F.
) del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del medesimo in Bologna, alla Via della Zecca n. 1, pec:
Email_2
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2868/2018 (R.G. Controparte_3
9051/2018) reso dal Tribunale di Salerno con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 26.985,83, oltre interessi convenzionali di mora e spese della procedura monitoria. La controversia traeva origine dal mancato rimborso delle rate ancora dovute di cui al contratto di finanziamento n. 9016570; il contratto era stato stipulato il 9.10.2012 con;
a partire dal 27/02/2017, Controparte_4 [...] subentrava, in seguito a fusione per incorporazione, nella titolarità Controparte_2 di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, riferibili ad A seguito di CP_5 scissione parziale ex art. 2506 e ss. c.c., (ridenominazione dell'immutato CP_5 soggetto giuridico Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.) diventava beneficiaria a far data dal 1/04/2013 del ramo organizzato per le attività di credito al consumo e cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento di
[...]
Quest'ultima, quale cessionaria/mutuante, stipulava in data CP_4
9/10/2012 con il Sig. , il contratto di finanziamento n. 9016570 da Parte_1 restituirsi mediante la cessione pro solvendo di n. 120 quote mensili consecutive di
€ 380,00 cadauna della retribuzione percepita dalla TP TE s.r.l.. In seguito al fallimento della TP TE s.r.l. in liq.ne (n. 84/2015) il cedente non provvedeva al Co rimborso diretto del mutuo e, pertanto, agiva in via monitoria per il pagamento della complessiva somma in sofferenza di € 26.985,83. Parte opponente eccepiva che, il contratto di finanziamento n. 9016570, sottoscritto con Controparte_4 risultava accompagnato da una polizza assicurativa sul Rischio Vita e sui Rischi
Vari d'impiego. Tale “Assicurazione … sui Rischi Vari d'impiego”, polizza “ramo credito” costituirebbe garanzia delle perdite derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione di rapporto di lavoro. Nel caso di specie, il fallimento della TP TE S.r.l. e la successiva perdita del lavoro da parte dell'esponente comporterebbe proprio il verificarsi della condizione per la quale doveva operare la polizza assicurativa. Il sig. rassegnava quindi le seguenti conclusioni: 1) accogliere la proposta Pt_1 opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, revocare e /o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza ed inammissibilità della pretesa creditoria avanzata nei confronti del concludente e, comunque, non dovute le somme di cui al decreto monitorio opposto per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace ed improduttivo di effetti giuridici
l'impugnato decreto ingiuntivo con tutte le dovute conseguenze di legge;
3) in via gradata, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto risultando viziata la volontà contrattuale dell'odierno concludente al momento della conclusione del contratto;
4) in via ancora più gradata, accertare e dichiarare, anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede, le eventuali somme dovute ed i relativi accessori, e, per l'effetto, in ogni caso, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici l'impugnato decreto ingiuntivo con tutte le dovute conseguenze di legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In data 12.05.2020, si costituiva adducendo che il cedente ometteva Controparte_3 di denunciare il sinistro - di comunicare il proprio licenziamento – e, pertanto,
l'odierna comparente non poteva attivare la già menzionata copertura assicurativa in assenza di adeguata evidenza probatoria della sopraggiunta cessazione del rapporto di lavoro. La mera declaratoria di fallimento della TP TE s.r.l. in liq.ne non costituiva idoneo presupposto per l'operatività della garanzia. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge: – rigettare l'opposizione
e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 2868/2019 del
Tribunale di Salerno. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge. Non essendo l'opposizione in alcun punto fondata su prova scritta, si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. Con ogni riserva processualmente consentita di formulare ulteriori e/o migliori eccezioni, deduzioni, ovvero di integrare e precisare le conclusioni e formulare le istanze istruttorie negli assegnandi termini di cui al novellato art. 183, comma 6, c.p.c. per la cui concessione si insta, fin d'ora ci si oppone all'ammissione della CTU esplorativa ex adverso richiesta. Instaurato il contradditorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, espletata la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 che si concludeva con esito negativo, senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 30/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 5). In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio depositando il titolo contrattuale rappresentato dal contratto di finanziamento del 9.10.2012 con le relative condizioni economiche.
Con l'unico motivo di opposizione parte opponente deduce l' assenza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo in quanto in caso di inadempimento nel pagamento delle rate del finanziamento era prevista l'operatività di una polizza assicurativa proprio sui rischi di impiego. Parte opposta nel costituirsi, senza contestare l'esistenza della polizza assicurativa, deduce di non averla potuta attivare per mancata comunicazione da parte del cedente dell'intervenuto fallimento del datore di lavoro.
Nell fattispecie all'esame del Tribunale stipulò in data 9.10.2012 Parte_1 il contratto di finanziamento n. 9016570 mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio nella misura di euro 380.00 mensili. Tuttavia in data 11.6.2015, quindi successivamente alla stipula del contratto, la società datrice di lavoro TP
TE SR veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Genova interrompendosi così i pagamenti.
L'ipotesi del fallimento del datore di lavoro è previsto espressamente dall'art. 13 comma 5 delle condizioni di contratto, rubricato “Decadenza dal beneficio del termine – Risoluzione- Fallimento del debitore ceduto” : nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del debitore ceduto , la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata in virtù della qualità spettante al Cedente. In tal caso il Cedente rimane obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di tutto quanto ancora dovuto, per capitale, interessi anche di mora e spese che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento e il recupero in sede stragiudiziale e giudiziale dei crediti ceduti ferma restando l'efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 10 “
Quindi le condizioni generali del contratto di finanziamento prevedono la possibilità per la cessionaria di presentare domanda di ammissione al passivo per il riconoscimento del credito come privilegiato e per la parte non ammessa in sede concorsuale è prevista la responsabilità del cedente ovvero del lavoratore. La norma tuttavia precisa che resta ferma l'efficacia della polizza assicurativa prevista dall'art. 10.
L' art. 10 delle condizioni generali del contratto rubricato” “Assicurazione sul
Rischio Vita e sui Rischi Vari d'impiego”, prevede “il cedente prende atto che la
Cessionaria ha stipulato, a garanzia del credito, con Compagnia di Assicurazione di proprio gradimento: a) una polizza “ramo vita” a garanzia del rischio premorienza del Cedente;
b) una polizza “ramo credito” a garanzia delle perdite derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione di rapporto di lavoro. La Cessionaria che è beneficiaria delle coperture medesime provvede a sostenere interamente il pagamento dei relativi premi assicurativi. Per le somme corrisposte alla
Cessionaria dalla Compagnia, quest'ultima resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della cessionaria nei confronti del Cedente, del datore di lavoro, del fondo pensione e dell'istituto di previdenza obbligatoria”.
Le operazioni di finanziamento con cessioni di quote dello stipendio devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito
L'assicurazione è dunque imposta dalla legge .
Nel caso di specie, nel contratto di mutuo è espressamente previsto all'art. 10 che
“La cessionaria che è beneficiaria della copertura assicurativa …Per le somme corrisposte alla Cessionaria dalla Compagnia questa resta surrogata”
La disciplina contrattuale, di cui è stato parte l'opponente, consente quindi di ritenere che l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore, e che è stato pattuito il diritto di surroga dell'Assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo.
Tuttavia nel caso in esame la polizza non è stata attivata dalla società beneficiaria;
secondo la prospettazione di parte opposta per mancata denuncia del sinistro.
Invero l'opposta senza contestare la sottoscrizione della polizza assicurativa che, dal tenore del contratto appariva già in essere alla data di stipula del finanziamento, non produce le condizioni di polizza dalle quali evincere il termine entro il quale il cedente avrebbe dovuto comunicare l'avvenuto licenziamento e se tale onere gravava sul cedente ovvero sul debitore ceduto. La polizza risulta dal certificato di polizza n. 874172 .
In ogni caso, osserva il giudicante, la circostanza che sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da perdita del lavoro non impone alla cessionaria di attivare la polizza. Le condizioni contrattuali allegate al finanziamento non prevedono l'obbligo per la finanziaria di attivare la polizza restando una scelta della finanziaria, a fronte dell'inadempimento del debitore ceduto che non è liberato essendo la cessione pro solvendo, decidere se attivare la polizza assicurativa oppure richiedere l'adempimento dell'obbligazione al debitore inadempiente. L'assetto contrattuale contenuto nel regolamento sottoscritto dall'opponente non prevede che la cessionaria è tenuta ad attivare obbligatoriamente la polizza assicurativa trattandosi di una ipotesi di cessione pro solvendo con mancato trasferimento al cessionario del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Infatti in caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex articolo 1198 del Cc, ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.
Pertanto il suddetto motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
In merito al quantum parte opponente non contesta alcunchè in sede di atto introduttivo. Nel corso del giudizio parte opponente ha depositato lo stato passivo dichiarato esecutivo dal GD dal quale risulta che ( oggi ) è CP_5 Pt_2 stata ammessa per euro 3.979,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e euro 1.749,59 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall' sono collocati in altre categorie;
ammesso oltre rivalutazione monetaria CP_7 ed interessi come per legge;
escluso per euro 21.256,98. Dal conteggio depositato sin dalla fase monitoria relativo al saldo del finanziamento aggiornato al mese antecedente alla dichiarazione di fallimento risulta un saldo debitorio di euro
26.985,83.
Considerato che
( oggi ) ha già incassato la somma di CP_5 Pt_2 euro 5.728,85 il debito residuo del sig. è pari a euro 21.256,98 oltre interessi Pt_1 convenzionali si mora.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del decisum in virtù dei valori di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna a pagare in favore di parte opposta la somma Parte_1 di euro 21.256,98 oltre interessi convenzionali si mora dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in complessivi euro 2.540 ( euro 460 per la Controparte_2 fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro 851 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 24.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara