TAR
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00584/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01213 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00584/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo, U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore, del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00584/2023 REG.RIC.
del provvedimento della Questura di Bergamo Cat.-OMISSIS- emesso in data
7.12.2022 e notificato alla ricorrente in data 18.1.2023, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente per il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo, dell'U.T.G. -
Prefettura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. SA DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente, cittadina marocchina nata nel 1959, aveva un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998, che le era stato rilasciato il 7.2.2022 con scadenza il 30.9.2022.
2.- Il 23.8.2022 è tornata in Marocco; trascorsi più di tre mesi, il 25.11.2022 è rientrata in Italia, e tre giorni dopo ha chiesto il rinnovo del permesso.
Tuttavia la Questura di Bergamo le ha contestualmente consegnato a mani il preavviso di rigetto, chiedendole di fornire “certificazione medica recente con durata delle cure”
e “giustificazioni riguardanti la prolungata assenza” dal territorio nazionale.
Come riconosce la stessa ricorrente a pag. 3 del ricorso, “la sig.ra -OMISSIS- non provvedeva ad integrare la propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno con quanto richiesto da parte della Questura”.
Pertanto la Questura, con il provvedimento in epigrafe, ha rigettato l'istanza evidenziando che l'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998 prevede, quale requisito per il rilascio del permesso in questione, la sussistenza di gravi condizioni di N. 00584/2023 REG.RIC.
salute “tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute …. In caso di rientro nel paese d'origine o di provenienza”, mentre nel caso in esame “il rientro nel paese
d'origine non ha determinato un grave pregiudizio alla salute della nominata”.
3.- Avverso il provvedimento la ricorrente, in data 31.1.2023, ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo, il quale non si è pronunciato entro il termine di novanta giorni di cui all'art. 6 D.P.R. 1199/1971.
4.- A quel punto, sebbene il provvedimento recasse in calce l'avvertimento della possibilità di impugnarlo davanti “al Tribunale – sezione specializzata competente”, la ricorrente lo ha impugnato davanti a questo Tribunale con ricorso notificato il
30.6.2023 e depositato il 26.7.2023.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
Dopo l'udienza pubblica del 22.10.2025, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del
28.10.2025 è stata disposta la regolarizzazione della procura alle liti della ricorrente, in quanto priva dell'asseverazione della conformità della copia depositata all'originale, regolarizzazione alla quale la ricorrente ha provveduto il 31.10.2025.
Alla successiva udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- Difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo invece quella del giudice ordinario (davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.), come eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella nota di deposito dell'11.9.2025.
Infatti l'art. 3, comma 1, lett. d-bis, d.l. 13/2017 (convertito con modificazioni dalla l.
46/2017), ha devoluto alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, istituite presso i Tribunali ordinari, la cognizione delle controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998.
Questa scelta del legislatore è coerente con il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo fondato sulla causa petendi (art. 103, comma 1, N. 00584/2023 REG.RIC.
Cost.): infatti laddove l'interessato impugni il diniego di rilascio o di rinnovo di un permesso di soggiorno per cure mediche, paventando il rilevante pregiudizio che potrebbe derivargli dal rientro nel Paese di origine in ragione della patologia da cui è affetto, la controversia ha per oggetto la salute quale valore primario incomprimibile della persona, con la conseguenza che la posizione del privato è qualificabile come diritto soggettivo e la relativa tutela deve essere azionata dinanzi al giudice ordinario
(ex multis TAR Lombardia, Milano, sez. III, 14.8.2025 n. 2849; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 10.3.2025 n. 862; TAR Veneto, sez. III, 26.7.2024 n. 1983; TAR Emilia
Romagna, Parma, 22.9.2023 n. 253).
6.- La ricorrente, essendo soccombente, ed essendo stata avvertita della giurisdizione del giudice ordinario con l'avviso in calce al provvedimento che indicava la possibilità di impugnarlo davanti “al Tribunale – sezione specializzata competente”, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di N. 00584/2023 REG.RIC.
procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
SA DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SA DE AN RI
IL SEGRETARIO N. 00584/2023 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01213 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00584/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo, U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore, del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00584/2023 REG.RIC.
del provvedimento della Questura di Bergamo Cat.-OMISSIS- emesso in data
7.12.2022 e notificato alla ricorrente in data 18.1.2023, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente per il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo, dell'U.T.G. -
Prefettura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. SA DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente, cittadina marocchina nata nel 1959, aveva un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998, che le era stato rilasciato il 7.2.2022 con scadenza il 30.9.2022.
2.- Il 23.8.2022 è tornata in Marocco; trascorsi più di tre mesi, il 25.11.2022 è rientrata in Italia, e tre giorni dopo ha chiesto il rinnovo del permesso.
Tuttavia la Questura di Bergamo le ha contestualmente consegnato a mani il preavviso di rigetto, chiedendole di fornire “certificazione medica recente con durata delle cure”
e “giustificazioni riguardanti la prolungata assenza” dal territorio nazionale.
Come riconosce la stessa ricorrente a pag. 3 del ricorso, “la sig.ra -OMISSIS- non provvedeva ad integrare la propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno con quanto richiesto da parte della Questura”.
Pertanto la Questura, con il provvedimento in epigrafe, ha rigettato l'istanza evidenziando che l'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998 prevede, quale requisito per il rilascio del permesso in questione, la sussistenza di gravi condizioni di N. 00584/2023 REG.RIC.
salute “tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute …. In caso di rientro nel paese d'origine o di provenienza”, mentre nel caso in esame “il rientro nel paese
d'origine non ha determinato un grave pregiudizio alla salute della nominata”.
3.- Avverso il provvedimento la ricorrente, in data 31.1.2023, ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo, il quale non si è pronunciato entro il termine di novanta giorni di cui all'art. 6 D.P.R. 1199/1971.
4.- A quel punto, sebbene il provvedimento recasse in calce l'avvertimento della possibilità di impugnarlo davanti “al Tribunale – sezione specializzata competente”, la ricorrente lo ha impugnato davanti a questo Tribunale con ricorso notificato il
30.6.2023 e depositato il 26.7.2023.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
Dopo l'udienza pubblica del 22.10.2025, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del
28.10.2025 è stata disposta la regolarizzazione della procura alle liti della ricorrente, in quanto priva dell'asseverazione della conformità della copia depositata all'originale, regolarizzazione alla quale la ricorrente ha provveduto il 31.10.2025.
Alla successiva udienza pubblica del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- Difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo invece quella del giudice ordinario (davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.), come eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella nota di deposito dell'11.9.2025.
Infatti l'art. 3, comma 1, lett. d-bis, d.l. 13/2017 (convertito con modificazioni dalla l.
46/2017), ha devoluto alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, istituite presso i Tribunali ordinari, la cognizione delle controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998.
Questa scelta del legislatore è coerente con il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo fondato sulla causa petendi (art. 103, comma 1, N. 00584/2023 REG.RIC.
Cost.): infatti laddove l'interessato impugni il diniego di rilascio o di rinnovo di un permesso di soggiorno per cure mediche, paventando il rilevante pregiudizio che potrebbe derivargli dal rientro nel Paese di origine in ragione della patologia da cui è affetto, la controversia ha per oggetto la salute quale valore primario incomprimibile della persona, con la conseguenza che la posizione del privato è qualificabile come diritto soggettivo e la relativa tutela deve essere azionata dinanzi al giudice ordinario
(ex multis TAR Lombardia, Milano, sez. III, 14.8.2025 n. 2849; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 10.3.2025 n. 862; TAR Veneto, sez. III, 26.7.2024 n. 1983; TAR Emilia
Romagna, Parma, 22.9.2023 n. 253).
6.- La ricorrente, essendo soccombente, ed essendo stata avvertita della giurisdizione del giudice ordinario con l'avviso in calce al provvedimento che indicava la possibilità di impugnarlo davanti “al Tribunale – sezione specializzata competente”, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di N. 00584/2023 REG.RIC.
procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
SA DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SA DE AN RI
IL SEGRETARIO N. 00584/2023 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.