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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30124/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30124/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIBIASE Parte_1 C.F._1
SIMONA, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLANZA, 4/B 20021 BOLLATE presso il difensore avv. DIBIASE SIMONA
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ) - contumace
[...] P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENERUSO MARCO, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE 3 MILANO presso il difensore avv.
VENERUSO MARCO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 24/10/2023 per parte attrice e
17/7/2024 per parte convenuta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/7/2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Attrice ha convenuto in giudizio e la sua assicurazione , Parte_1 CP_2 CP_1 allegando che in data 8 giugno 2018, alle ore 17,15 circa, in Assago, al Km 2+900 sud della tangenziale est di Milano, mentre si trovava alla guida dell'auto Peugeot 308 targata EN872FR di sua proprietà, veniva tamponata dall'auto Mazda CX3 targataFN657DX di proprietà e condotta dal convenuto, andando quindi a tamponare a sua volta, l'auto modello Ford Cmax targata ET057MV di proprietà e condotta dal signor . Chiede il risarcimento dei danni subiti, lamentando Parte_2 sia un danno patrimoniale derivato dalla rottamazione del veicolo, essendo antieconomica la riparazione, sia un danno non patrimoniale per le lesioni subite nel sinistro. si è costituito, ammettendo di aver tamponato l'auto condotta dall'attrice, ma affermando CP_2 che ciò sia avvenuto a una velocità prossima allo zero, e quando questa aveva già violentemente tamponato l'auto modello Ford Cmax targata ET057MV che la precedeva, contestando la dinamica riportata dall'attrice in atto di citazione. Fa rilevare che nella prima lettera di richiesta di risarcimento danni del legale di parte attrice (doc. 2 attoreo), la dinamica riferita era stata differente in quanto si diceva che, al momento in cui era stata tamponata dalla vettura del convenuto, “la signora si Parte_1 trovava ferma, avendo la stessa precedentemente tamponato la vettura che la precedeva”.
Contesta altresì il quantum del risarcimento, ritenendo di non dover rispondere dei danni alla parte anteriore del veicolo e dei danni alla persona subiti dall'attrice che, secondo la ricostruzione di parte convenuta, sarebbero ascrivibili alla collisione frontale col veicolo che la precedeva.
La convenuta non si è costituita ed è pertanto stata dichiarata contumace. CP_1
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e due CTU, una relativa ai danni al veicolo attoreo e l'altra medico legale sulla persona dell'attrice. La domanda di parte attrice deve essere accolta solo parzialmente. Il convenuto dovrà senz'altro essere chiamato a rispondere dei danni al veicolo attoreo che sono conseguenza del suo tamponamento.
Deve infatti richiamarsi la giurisprudenza delle Suprema Corte in base alla quale nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, – e quindi con esclusione del primo e dell'ultima veicolo della colonna – il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 18234/08). Nessun dubbio, pertanto sul fatto che il convenuto debba rispondere dei danni (posteriori) provocati dal suo tamponamento nei confronti del veicolo attoreo. Parte attrice, tuttavia afferma in atto di citazione che anche l'urto tra il suo veicolo e quello che lo precedeva sia stato causato dal tamponamento ad opera del convenuto, che l'avrebbe sospinta contro il veicolo del . CP_3
Tale ricostruzione è rimasta sfornita di idonea prova.
Anzitutto, tale dinamica contrasta con la prima ricostruzione del sinistro fornita dal legale dell'attrice nel doc. 2 attoreo prodotto che, sebbene non possa qualificarsi come dichiarazione confessoria non essendo sottoscritta dalla parte, fornisce tuttavia degli elementi di valutazione al giudice. In secondo luogo, nella CID sottoscritta tra le parti e che assume senz'altro valore Parte_1 CP_2 confessorio, viene indicato come danno all'auto della solo quello relativo al paraurti Parte_1 posteriore, anche se nel disegno sono rappresentati i tre veicoli, in qualche modo significando che solo quel danno viene dalle parti attribuito allo scontro tra la del convenuto e il veicolo attoreo (non i CP_4 danni relativi alla parte anteriore del veicolo)
Si aggiunga che in sede di interrogatorio formale l'attrice, non ha dichiarato di essere stata sospinta contro il veicolo che la precedeva dal veicolo del convenuto, bensì che “i due urti davanti e dietro sono
pagina 2 di 4 stati in contemporanea” (verbale di udienza del 26/10/2022), con ciò supportando l'attribuzione di responsabilità per ciascuno dei due urti al veicolo tamponante, per la mancata osservanza della distanza di sicurezza. Ulteriormente va osservato che la stessa entità dei danni al veicolo attoreo che, in base all'unico documento allegato dalla parte attrice (doc. 6 attoreo), risultano più importanti nella parte anteriore rispetto alla parte posteriore, fa pensare ad un primo urto a velocità più sostenuta tra la Peugeot e la
Cmax e ad un secondo urto, di minore entità tra la e la Peugeot, con ciò avallando la CP_4 ricostruzione di parte convenuta.
Sulla base di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, si ritiene che il convenuto debba rispondere dei soli danni derivanti dal tamponamento tra il proprio veicolo e il veicolo attoreo e non anche a quelli derivanti dall'urto tra il veicolo attoreo e quello che lo precedeva. Relativamente ai danni materiali, il CTU, sulla base dell'esame della relazione prodotta sub doc. 6 attoreo, in assenza di ulteriori elementi, ha stimato il danno alla parte posteriore del veicolo in Euro 1.255,98. Le considerazioni sopra esposte circa l'urto che ha interessato la parte anteriore del veicolo, non consentono di attribuire alla responsabilità del convenuto la responsabilità per la rottamazione del mezzo, dal momento che risulta che i danni più rilevanti fossero quelli alla parte anteriore del veicolo e pertanto non consentono di riconoscere a parte attrice la somma richiesta, riferita al valore commerciale del mezzo, ma esclusivamente la somma, riferita ai danni alla parte posteriore del veicolo, di Euro
1.255,98 rivalutata ad oggi e arrotondata in Euro 1.275,00. Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto (08.06.2018) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. N.1712/95). Relativamente al danno alla persona subito dall'attrice, il CTU con conclusioni che si Persona_1 ritiene di condividere poiché congruamente motivate, ha riscontrato un periodo di invalidità temporanea in forma parziale al 75% per 15 giorni, al 50% per altri 15 giorni e al 25% per altri 15 giorni e postumi permanenti nella misura del 4,5%, senza alcun percepibile grado di sofferenza menomazione-correlata. Si condividono le considerazioni del CTU a pagina 10 e 11 della relazione, sia perché non risulta con certezza quali lesioni siano attribuibili alle diverse fasi del sinistro, sia perché l'eccezione relativa al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza non ha trovato supporto probatorio, sia perché, come chiarito dal CTU, dal punto di vista medico legale non risulta possibile separare il quantum di danno attribuibile alle diverse fasi del sinistro.
Si ritiene pertanto corretto attribuire alla responsabilità del convenuto l'intero ammontare delle lesioni subite dall'attrice, ritenendo adeguatamente provato il nesso causale con il tamponamento subito. Va precisato che, in materia del risarcimento del danno da sinistro stradale, qualora trattasi come nella fattispecie di micropermanenti, è applicabile in via esclusiva la normativa di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni e relativi Decreti Ministeriali vigenti, mentre non trovano applicazione i parametri approvati nelle Tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408/2011 e numerose successive conformi).
Nel caso di specie, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (61 anni compiuti all'epoca del sinistro) e dei criteri tabellari per il risarcimento del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del
Codice delle Assicurazioni (aggiornati da ultimo con il D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024 e tuttora vigenti), stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, una somma pari ad arrotondati Euro 4.481,44.
Quanto al danno biologico temporaneo, in base alle risultanze della CTU, stimasi equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già rivalutata, pari ad arrotondati Euro 1.242,90.
pagina 3 di 4 Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno, poi, si rileva che parte attrice non ha allegato nè comprovato fatti che possono giustificare la personalizzazione del danno (che comunque sarebbe consentita nei limiti massimi del 20%, percentuale che ha superato il vaglio di costituzionalità con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2014).
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attrice è pari a complessivi Euro 5.724,34, già rivalutati ad oggi. Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto
(08.06.2018) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. N.1712/95). Per spese mediche risulta documentato e congruo l'esborso di Euro 100,00 per visita specialistica (doc. 9 attoreo). Detta somma rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT costo-vita è pari a Euro 115,80, oltre interessi dal 09/06/2021. Complessivamente quindi i convenuti in solido dovranno essere condannati a pagare all'attrice a titolo di risarcimento dei danni, come sopra specificati la somma di Euro 7.115,14 in valore attuale, oltre interessi come sopra specificato. Deve inoltre accogliersi la domanda di manleva del convenuto nei confronti dell'assicurazione. CP_2 Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la parziale soccombenza, giustifica la compensazione delle spese tra parte attrice e i convenuti nella misura del 50%. Le spese vengono liquidate al valore medio in base al DM
55/2014 sullo scaglione da 5.201,00 a Euro 26.000,00, in base a quanto liquidato. Le spese delle due CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti. Le spese di parte convenuta a carico dell'assicurazione contumace vengono liquidate al valore minimo, in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la responsabilità di per il sinistro del 8/6/2018 nei limiti di cui in motivazione, CP_2 condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 7.115,14 in valore attuale, oltre interessi come in motivazione. Condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice il 50% delle spese del giudizio che liquida in tale ridotta misura in Euro 253 per spese e Euro 2538,50 , oltre IVA e CPA per compensi d'avvocato, oltre al rimborso delle spese di CTU già liquidate. Ai compensi andrà sommato il 15% per le spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore di parte attrice che se ne dichiara antistatario.
Condanna a manlevare di quanto lo stesso dovrà pagare a parte attrice per il CP_1 CP_2 presente giudizio e a rifondergli le spese processuali liquidate in Euro 2.540,00, oltre IVA e CPA per compensi d'avvocato, nonché 15% per spese forfettarie.
Così è deciso
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30124/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIBIASE Parte_1 C.F._1
SIMONA, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLANZA, 4/B 20021 BOLLATE presso il difensore avv. DIBIASE SIMONA
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ) - contumace
[...] P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENERUSO MARCO, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE 3 MILANO presso il difensore avv.
VENERUSO MARCO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 24/10/2023 per parte attrice e
17/7/2024 per parte convenuta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/7/2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Attrice ha convenuto in giudizio e la sua assicurazione , Parte_1 CP_2 CP_1 allegando che in data 8 giugno 2018, alle ore 17,15 circa, in Assago, al Km 2+900 sud della tangenziale est di Milano, mentre si trovava alla guida dell'auto Peugeot 308 targata EN872FR di sua proprietà, veniva tamponata dall'auto Mazda CX3 targataFN657DX di proprietà e condotta dal convenuto, andando quindi a tamponare a sua volta, l'auto modello Ford Cmax targata ET057MV di proprietà e condotta dal signor . Chiede il risarcimento dei danni subiti, lamentando Parte_2 sia un danno patrimoniale derivato dalla rottamazione del veicolo, essendo antieconomica la riparazione, sia un danno non patrimoniale per le lesioni subite nel sinistro. si è costituito, ammettendo di aver tamponato l'auto condotta dall'attrice, ma affermando CP_2 che ciò sia avvenuto a una velocità prossima allo zero, e quando questa aveva già violentemente tamponato l'auto modello Ford Cmax targata ET057MV che la precedeva, contestando la dinamica riportata dall'attrice in atto di citazione. Fa rilevare che nella prima lettera di richiesta di risarcimento danni del legale di parte attrice (doc. 2 attoreo), la dinamica riferita era stata differente in quanto si diceva che, al momento in cui era stata tamponata dalla vettura del convenuto, “la signora si Parte_1 trovava ferma, avendo la stessa precedentemente tamponato la vettura che la precedeva”.
Contesta altresì il quantum del risarcimento, ritenendo di non dover rispondere dei danni alla parte anteriore del veicolo e dei danni alla persona subiti dall'attrice che, secondo la ricostruzione di parte convenuta, sarebbero ascrivibili alla collisione frontale col veicolo che la precedeva.
La convenuta non si è costituita ed è pertanto stata dichiarata contumace. CP_1
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e due CTU, una relativa ai danni al veicolo attoreo e l'altra medico legale sulla persona dell'attrice. La domanda di parte attrice deve essere accolta solo parzialmente. Il convenuto dovrà senz'altro essere chiamato a rispondere dei danni al veicolo attoreo che sono conseguenza del suo tamponamento.
Deve infatti richiamarsi la giurisprudenza delle Suprema Corte in base alla quale nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, – e quindi con esclusione del primo e dell'ultima veicolo della colonna – il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 18234/08). Nessun dubbio, pertanto sul fatto che il convenuto debba rispondere dei danni (posteriori) provocati dal suo tamponamento nei confronti del veicolo attoreo. Parte attrice, tuttavia afferma in atto di citazione che anche l'urto tra il suo veicolo e quello che lo precedeva sia stato causato dal tamponamento ad opera del convenuto, che l'avrebbe sospinta contro il veicolo del . CP_3
Tale ricostruzione è rimasta sfornita di idonea prova.
Anzitutto, tale dinamica contrasta con la prima ricostruzione del sinistro fornita dal legale dell'attrice nel doc. 2 attoreo prodotto che, sebbene non possa qualificarsi come dichiarazione confessoria non essendo sottoscritta dalla parte, fornisce tuttavia degli elementi di valutazione al giudice. In secondo luogo, nella CID sottoscritta tra le parti e che assume senz'altro valore Parte_1 CP_2 confessorio, viene indicato come danno all'auto della solo quello relativo al paraurti Parte_1 posteriore, anche se nel disegno sono rappresentati i tre veicoli, in qualche modo significando che solo quel danno viene dalle parti attribuito allo scontro tra la del convenuto e il veicolo attoreo (non i CP_4 danni relativi alla parte anteriore del veicolo)
Si aggiunga che in sede di interrogatorio formale l'attrice, non ha dichiarato di essere stata sospinta contro il veicolo che la precedeva dal veicolo del convenuto, bensì che “i due urti davanti e dietro sono
pagina 2 di 4 stati in contemporanea” (verbale di udienza del 26/10/2022), con ciò supportando l'attribuzione di responsabilità per ciascuno dei due urti al veicolo tamponante, per la mancata osservanza della distanza di sicurezza. Ulteriormente va osservato che la stessa entità dei danni al veicolo attoreo che, in base all'unico documento allegato dalla parte attrice (doc. 6 attoreo), risultano più importanti nella parte anteriore rispetto alla parte posteriore, fa pensare ad un primo urto a velocità più sostenuta tra la Peugeot e la
Cmax e ad un secondo urto, di minore entità tra la e la Peugeot, con ciò avallando la CP_4 ricostruzione di parte convenuta.
Sulla base di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, si ritiene che il convenuto debba rispondere dei soli danni derivanti dal tamponamento tra il proprio veicolo e il veicolo attoreo e non anche a quelli derivanti dall'urto tra il veicolo attoreo e quello che lo precedeva. Relativamente ai danni materiali, il CTU, sulla base dell'esame della relazione prodotta sub doc. 6 attoreo, in assenza di ulteriori elementi, ha stimato il danno alla parte posteriore del veicolo in Euro 1.255,98. Le considerazioni sopra esposte circa l'urto che ha interessato la parte anteriore del veicolo, non consentono di attribuire alla responsabilità del convenuto la responsabilità per la rottamazione del mezzo, dal momento che risulta che i danni più rilevanti fossero quelli alla parte anteriore del veicolo e pertanto non consentono di riconoscere a parte attrice la somma richiesta, riferita al valore commerciale del mezzo, ma esclusivamente la somma, riferita ai danni alla parte posteriore del veicolo, di Euro
1.255,98 rivalutata ad oggi e arrotondata in Euro 1.275,00. Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto (08.06.2018) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. N.1712/95). Relativamente al danno alla persona subito dall'attrice, il CTU con conclusioni che si Persona_1 ritiene di condividere poiché congruamente motivate, ha riscontrato un periodo di invalidità temporanea in forma parziale al 75% per 15 giorni, al 50% per altri 15 giorni e al 25% per altri 15 giorni e postumi permanenti nella misura del 4,5%, senza alcun percepibile grado di sofferenza menomazione-correlata. Si condividono le considerazioni del CTU a pagina 10 e 11 della relazione, sia perché non risulta con certezza quali lesioni siano attribuibili alle diverse fasi del sinistro, sia perché l'eccezione relativa al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza non ha trovato supporto probatorio, sia perché, come chiarito dal CTU, dal punto di vista medico legale non risulta possibile separare il quantum di danno attribuibile alle diverse fasi del sinistro.
Si ritiene pertanto corretto attribuire alla responsabilità del convenuto l'intero ammontare delle lesioni subite dall'attrice, ritenendo adeguatamente provato il nesso causale con il tamponamento subito. Va precisato che, in materia del risarcimento del danno da sinistro stradale, qualora trattasi come nella fattispecie di micropermanenti, è applicabile in via esclusiva la normativa di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni e relativi Decreti Ministeriali vigenti, mentre non trovano applicazione i parametri approvati nelle Tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408/2011 e numerose successive conformi).
Nel caso di specie, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (61 anni compiuti all'epoca del sinistro) e dei criteri tabellari per il risarcimento del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del
Codice delle Assicurazioni (aggiornati da ultimo con il D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024 e tuttora vigenti), stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, una somma pari ad arrotondati Euro 4.481,44.
Quanto al danno biologico temporaneo, in base alle risultanze della CTU, stimasi equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già rivalutata, pari ad arrotondati Euro 1.242,90.
pagina 3 di 4 Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno, poi, si rileva che parte attrice non ha allegato nè comprovato fatti che possono giustificare la personalizzazione del danno (che comunque sarebbe consentita nei limiti massimi del 20%, percentuale che ha superato il vaglio di costituzionalità con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2014).
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attrice è pari a complessivi Euro 5.724,34, già rivalutati ad oggi. Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto
(08.06.2018) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. N.1712/95). Per spese mediche risulta documentato e congruo l'esborso di Euro 100,00 per visita specialistica (doc. 9 attoreo). Detta somma rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT costo-vita è pari a Euro 115,80, oltre interessi dal 09/06/2021. Complessivamente quindi i convenuti in solido dovranno essere condannati a pagare all'attrice a titolo di risarcimento dei danni, come sopra specificati la somma di Euro 7.115,14 in valore attuale, oltre interessi come sopra specificato. Deve inoltre accogliersi la domanda di manleva del convenuto nei confronti dell'assicurazione. CP_2 Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la parziale soccombenza, giustifica la compensazione delle spese tra parte attrice e i convenuti nella misura del 50%. Le spese vengono liquidate al valore medio in base al DM
55/2014 sullo scaglione da 5.201,00 a Euro 26.000,00, in base a quanto liquidato. Le spese delle due CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti. Le spese di parte convenuta a carico dell'assicurazione contumace vengono liquidate al valore minimo, in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la responsabilità di per il sinistro del 8/6/2018 nei limiti di cui in motivazione, CP_2 condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 7.115,14 in valore attuale, oltre interessi come in motivazione. Condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice il 50% delle spese del giudizio che liquida in tale ridotta misura in Euro 253 per spese e Euro 2538,50 , oltre IVA e CPA per compensi d'avvocato, oltre al rimborso delle spese di CTU già liquidate. Ai compensi andrà sommato il 15% per le spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore di parte attrice che se ne dichiara antistatario.
Condanna a manlevare di quanto lo stesso dovrà pagare a parte attrice per il CP_1 CP_2 presente giudizio e a rifondergli le spese processuali liquidate in Euro 2.540,00, oltre IVA e CPA per compensi d'avvocato, nonché 15% per spese forfettarie.
Così è deciso
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
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