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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 405 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 3.03.2022 al n. 405 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza N.619/2021 pubblicata il 26/08/2021
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Firenze, via Tagliaferri n.19, presso e nello studio dell'avv. Vinicio Di Lauro Bibbiani che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Rossana Rosati del Foro di Grosseto, come da procura in atti
- appellante - contro rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Fazzini, CP elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Grosseto, Corso Carducci n. 34, come da procura in atti;
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “"Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali di cui alla premessa e per tutte quelle dedotte in giudizio, in riforma parziale della sentenza n. 619/21 emessa dal Tribunale di Grosseto, Giudice Dott.ssa Adriana Forastiere, in data il 25/8/21, resa nel giudizio R.G. 108/2013, non notificata, ed in accoglimento del presente appello, -in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 619/21 emessa dal Tribunale di Grosseto, Giudice Dott.ssa Adriana Forastiere, in data il 25/8/21, resa nel giudizio R.G. 108/13, non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate in I° grado che di seguito si riportano: - in via principale condannare la Sig.ra a restituire al Sig. la somma di € CP Parte_1 217.500,00 o quella diversa di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, nella impugnata e denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare la Sig.ra a restituire al Sig. CP Parte_1 la somma di € 132.500,00 o quella diversa di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
-rigettare ogni e qualunque domanda e/o eccezione avversaria, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di I° e II° Grado.”; per l'appellato: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 619/2021 del Tribunale di Grosseto condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa
.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la ex coniuge al fine di ottenere la CP restituzione della somma di euro 271.500 o, in subordine, la somma di euro
132.500.
Deduceva di avere acquistato in epoca precedente il matrimonio un terreno in Braccagni censito al Catasto terreni al foglio 15 particelle 555 - 544.
In data 18.12.1994 aveva contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni. Con la vendita di tale appezzamento aveva ricavato la somma di euro 175.000 impiegata nel contratto preliminare di compravendita, concluso in data 30.06.2004 avente ad oggetto un appartamento in fase di realizzazione a Braccagni;
l'acquisto non veniva perfezionato, avendo egli ceduto il contratto preliminare a terza persona.
La somma veniva quindi versata sul conto corrente cointestato alle odierne parti in causa. In data 14.11.2004 il formulava proposta irrevocabile di PT acquisto dell'appartamento sito in Follonica, Via Isola d'Iaschia 1; accettata la proposta i coniugi stipulavano il contratto preliminare per l'acquisto dell'abitazione in data 20.11.2005. Il prezzo della compravendita veniva fissato in € 265.000,00.
Con convenzione del 12.12.2005 le parti mutavano il regime patrimoniale, adottando il regime della separazione dei beni. Con il contratto definitivo di vendita la proprietà dell'immobile veniva trasferita in via esclusiva a CP
[...]
Intervenuta la separazione legale fra le parti, pronunciata con sentenza n.225/2018, il chiedeva la restituzione delle somme versate per PT
l'acquisto dell'immobile sito in Follonica, in quanto ricavato della vendita di beni personali, non ricadenti nel regime di comunione legale fra coniugi.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo che l'intestazione in via eslcusiva dell'immobile in capo alla per effetto del contratto CP
2 definitivo, integrasse un'ipotesi di donazione indiretta. Riteneva il primo giudice che la natura di negozio a titolo gratuito poteva evincersi dall'impiego da parte dell'attore di somme derivanti dalla vendita di beni personali destinate all'acquisto del bene immobile in esclusivo favore della moglie.
Avverso la sentenza proponeva atto di appello articolato Parte_1 su plurimi motivi
L'appellante deduceva che erroneamente il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'appellante citando le norme sulla comunione dei beni, inapplicabili al caso di specie essendo i coniugi in regime di separazione.
Rilevava che i pagamenti effettuati dal mediante prelevamento dal conto PT corrente cointestato comune fossero imputabili unicamente all'appellante, il quale vantava un credito verso la moglie. I versamenti, pari a complessivi €
175.000,00 effettuati a fronte del preliminare di acquisto sottoscritto in data 14-
20/11/05 avente ad oggetto l'immobile sito in Follonica, il cui contratto definitivo stipulato in regime di separazione dei beni era stato intestato alla sola erano stati eseguiti con denaro esclusivo del il quale CP PT legittimamente ne aveva chiesto la restituzione.
Deduceva l'appellante che il giudice di prime cure aveva erroneamente ricondotto l'acquisto dell'immobile ad una donazione indiretta, così escludendo il rimborso delle somme impiegate dall'appellante per l'acquisto. Difettava infatti la prova dell'animus donandi in capo all'attore il quale, al contrario, aveva dato prova dell'insussistenza dell'elemento soggettivo tipico del negozio a titolo gratuito Egli aveva infatti avanzato una proposta irrevocabile d'acquisto a proprio nome, facendosi parte attiva nella conclusione del contratto preliminare.
La proposta irrevocabile di acquisto del 14/11/05 era stata infatti formulata e sottoscritta dal solo appellante, pagando un acconto di € 15.000,00.
Successivamente il preliminare di compravendita del 20/11/05 era stato firmato dal solo il quale, al momento della sottoscrizione di tale atto, PT aveva versato € 60.000,00, impegnandosi a corrispondere prima del rogito l'ulteriore somma di € 100.000,00, per un totale di pagamenti dell'appellante pari a € 175.000,00, di cui era stato dato atto all'art. 3) del contratto definitivo di compravendita del 15/03/2006. Le modalità di pagamento e i relativi importi non erano mai stati contestati dalla controparte. Per tabulas emergeva quindi l'insussistenza dell'”animus donandi” nel Martini. Precisava l'appellante che l'intestazione in via esclusiva alla del suddetto bene era avvenuta per CP ragioni interne ai coniugi che nulla avevano a che vedere con lo spirito di
3 liberalità. D'altronde la non aveva mai contestato la domanda del marito CP sostenendo che lo stesso aveva agito per spirito di liberalità, ma aveva fondato le proprie difese su tutt'altri presupposti, ritenuti infondati dal Tribunale, ed in particolare sul fatto che il prezzo di acquisto dell'immobile di Follonica era stato pagato con somme della comunione dei coniugi non ripetibili ex art. 192 c.c. e che la moglie vantava un controcredito legato alle vicende di altro e diverso immobile, sito in Sticciano, via del Saltecchio n.34/b.
Osservava l'appellante che nella denegata ipotesi di donazione indiretta, la stessa avrebbe dovuto essere revocata per ingratitudine, essendo stata addebitata alla la separazione per infedeltà coniugale. CP
Lamentava ancora l'appellante che sentenza impugnata era stata emessa senza tenere conto delle conclusioni formulate dalla la quale aveva CP subordinato il rigetto della pretesa del marito all'accertamento di un proprio controcredito la cui esistenza era stata espressamente esclusa dal Tribunale.
Era evidente che il Giudice di primo grado, dichiarando l'inesistenza di un controcredito della , posto invece da quest'ultima come accertamento CP preliminare delle proprie richieste e fondamento delle stesse, non poteva giungere alle conclusioni cui era pervenuto, pena una mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Quanto alle spese legali l'appellante chiedeva che in virtù del principio della soccombenza, l'appellata fosse condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che il Giudice aveva compensato.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP
Rilevava che la decisione era conforme alla giurisprudenza di legittimità per la quale il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta. Era onere del marito, odierno appellante, dimostrare che la dazione del denaro era avvenuta a titolo di intestazione fiduciaria;
al momento dell'acquisto, le parti avrebbero dovuto sottoscrivere un accordo nel quale chiarivano che l'immobile non era di colei che appariva proprietaria nei registri immobiliari, bensì dell'altro coniuge, con l'impegno a trasferire il bene al marito che lo aveva pagato qualora quest'ultimo lo avesse richiesto. Quanto all'invocata revocazione della donazione per ingratitudine, eccepiva la decadenza dal termine annuale per proporre la domanda, termine che, pacificamente, decorre dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza del fatto che consentirebbe la revocazione.
4 In ordine alla presunta violazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 112 c.p.c., richiamava la giurisprudenza di legittimità che riconosce al giudice la possibilità di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti. Deduceva la correttezza della sentenza anche in punto di spese, in considerazione della la soccombenza reciproca delle parti.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la decisone sotto il profilo della qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di giudizio, erroneamente ricondotta dal giudice di prime cure, alla figura della donazione indiretta.
Il motivo non merita accoglimento.
Vero è che, ai fini della decisione, assume rilievo preliminare ed assorbente l'inquadramento giuridico dell'atto di attribuzione dell'immobile oggetto di causa in favore di all'epoca coniuge dell'appellante. Nel ricostruire l'atto CP negoziale in questione occorre prendere le mosse dalla conclusione del contratto preliminare, che è stato sottoscritto dall'appellante impiegando il denaro costituente il ricavato della vendita di un bene a lui appartenente sin da prima del matrimonio, escluso dalla comunione legale ex art. 179 lett. a). Il versamento sul conto corrente comune alle parti, dell'importo di 175.000, non esclude che la somma sia di eslcusiva pertinenza del in quanto PT costituisce liquidazione di un bene personale. La presunzione di contitolarità al
50% della somme giacenti su conto cointestato cessa, infatti, a fronte della prova dell'appartenenza in via esclusiva ad uno dei contestatari di somme di diversa consistenza;
e ciò anche se il versamento sia effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale, trattandosi pur sempre di somme riferibili a beni sottratti al regime della comunione legale. A questo proposito la Suprema Corte ha affermato, in casi di beni personali, "la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso
5 presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa".
(Cass. 18777/2015).
Ciò permesso in merito all'appartenenza della somma di euro 175.000 all'appellante al momento della sottoscrizione del preliminare, assume carattere dirimente l'inquadramento giuridico del successivo atto negoziale mediante il quale egli, all'atto di trasferimento definitivo della proprietà del bene, ha rinunciato alla intestazione del bene in favore del coniuge CP
Occorre in particolare stabilire se tale operazione possa configurarsi come una donazione indiretta a favore del coniuge intestatario dell'immobile, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione di somme personali ivi confluite o se sussista una diversa motivazione alla base della rinuncia da parte del alla comproprietà della bene attuata in sede di stipula del contratto PT definitivo.
In generale la donazione indiretta si configura quando le parti per raggiungere l'intento di liberalità, anziché utilizzare lo schema contrattuale del contratto di donazione, ne adottano un altro, caratterizzato da causa diversa che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo animo donandi, del destinatario della liberalità
Nel caso specifico di donazione indiretta realizzata mediante intestazione di un bene immobile, in giurisprudenza, si è affermato. “L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta” ( cfr. Cass. civ.
n.1470/2022).
L'attribuzione del valore di liberalità e di donazione dell'atto con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile di questa, è consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. civ n.
9379/2020.; Cass. civ.24160/2018)
A fronte di tale presunzione era onere dell'appellante dare prova dell'assenza dell'animus donandi, dimostrando l'intento, diverso dallo spirito di liberalità., che lo animava al momento dell'atto dispositivo in favore della coniuge. Una
6 simile diversa finalità non emerge in alcun modo dalle allegazioni difensive del incentrate unicamente sull'assenza di prova dell'animus donandi. PT
Deve quindi essere confermata la decisione del Tribunale che ha correttamente applicato al caso di specie principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ritenendo sussistente lo spirito di liberalità del disponente in assenza di prova di diverse ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale fonte di arricchimento della beneficiaria.
Non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'ulteriore domanda formulata dall'appellante, finalizzata alla revoca per ingratitudine della donazione indiretta, essendo stata tardivamente proposta.
Priva di pregio risulta altresì la doglianza relativa alla violazione dell'art. 112. c.p.c per avere il giudice rigettato la domanda dell'attore, nonostante l'appellata ne avesse subordinato il rigetto all'accertamento preliminare del proprio controcredito, negato invece dal giudicane. Il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato è volto ad impedire una pronuncia che esorbiti dalle domande delle parti, senza porre alcun limite al potere di qualificazione giuridica del giudice che, nella fattispecie, si è pronunciato nei limiti della richieste avanzate dalle parti, rigettandole in quanto infondate.
La sentenza impugnata va confermata anche in punto di spese. La compensazione delle spese di giudizio è stata, infatti, correttamente disposta in conformità all'art 91 c.p.c, in considerazione dell'esito complessivo della lite che ha visto la reciproca soccombenza della parti per effetto del rigetto della domanda principale dell'attore e della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta,.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, la controvertibilità della materia, che ha dato luogo a plurime pronunce giurisprudenziali, giustificano la compensazione delle spese di lite.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n.619/2021 CP pubblicata il 26/08/2021 così provvede:
1) respinge l'appello;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
7 4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 3.03.2022 al n. 405 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza N.619/2021 pubblicata il 26/08/2021
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Firenze, via Tagliaferri n.19, presso e nello studio dell'avv. Vinicio Di Lauro Bibbiani che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Rossana Rosati del Foro di Grosseto, come da procura in atti
- appellante - contro rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Fazzini, CP elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Grosseto, Corso Carducci n. 34, come da procura in atti;
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “"Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali di cui alla premessa e per tutte quelle dedotte in giudizio, in riforma parziale della sentenza n. 619/21 emessa dal Tribunale di Grosseto, Giudice Dott.ssa Adriana Forastiere, in data il 25/8/21, resa nel giudizio R.G. 108/2013, non notificata, ed in accoglimento del presente appello, -in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 619/21 emessa dal Tribunale di Grosseto, Giudice Dott.ssa Adriana Forastiere, in data il 25/8/21, resa nel giudizio R.G. 108/13, non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate in I° grado che di seguito si riportano: - in via principale condannare la Sig.ra a restituire al Sig. la somma di € CP Parte_1 217.500,00 o quella diversa di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, nella impugnata e denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare la Sig.ra a restituire al Sig. CP Parte_1 la somma di € 132.500,00 o quella diversa di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
-rigettare ogni e qualunque domanda e/o eccezione avversaria, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di I° e II° Grado.”; per l'appellato: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 619/2021 del Tribunale di Grosseto condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa
.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la ex coniuge al fine di ottenere la CP restituzione della somma di euro 271.500 o, in subordine, la somma di euro
132.500.
Deduceva di avere acquistato in epoca precedente il matrimonio un terreno in Braccagni censito al Catasto terreni al foglio 15 particelle 555 - 544.
In data 18.12.1994 aveva contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni. Con la vendita di tale appezzamento aveva ricavato la somma di euro 175.000 impiegata nel contratto preliminare di compravendita, concluso in data 30.06.2004 avente ad oggetto un appartamento in fase di realizzazione a Braccagni;
l'acquisto non veniva perfezionato, avendo egli ceduto il contratto preliminare a terza persona.
La somma veniva quindi versata sul conto corrente cointestato alle odierne parti in causa. In data 14.11.2004 il formulava proposta irrevocabile di PT acquisto dell'appartamento sito in Follonica, Via Isola d'Iaschia 1; accettata la proposta i coniugi stipulavano il contratto preliminare per l'acquisto dell'abitazione in data 20.11.2005. Il prezzo della compravendita veniva fissato in € 265.000,00.
Con convenzione del 12.12.2005 le parti mutavano il regime patrimoniale, adottando il regime della separazione dei beni. Con il contratto definitivo di vendita la proprietà dell'immobile veniva trasferita in via esclusiva a CP
[...]
Intervenuta la separazione legale fra le parti, pronunciata con sentenza n.225/2018, il chiedeva la restituzione delle somme versate per PT
l'acquisto dell'immobile sito in Follonica, in quanto ricavato della vendita di beni personali, non ricadenti nel regime di comunione legale fra coniugi.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo che l'intestazione in via eslcusiva dell'immobile in capo alla per effetto del contratto CP
2 definitivo, integrasse un'ipotesi di donazione indiretta. Riteneva il primo giudice che la natura di negozio a titolo gratuito poteva evincersi dall'impiego da parte dell'attore di somme derivanti dalla vendita di beni personali destinate all'acquisto del bene immobile in esclusivo favore della moglie.
Avverso la sentenza proponeva atto di appello articolato Parte_1 su plurimi motivi
L'appellante deduceva che erroneamente il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'appellante citando le norme sulla comunione dei beni, inapplicabili al caso di specie essendo i coniugi in regime di separazione.
Rilevava che i pagamenti effettuati dal mediante prelevamento dal conto PT corrente cointestato comune fossero imputabili unicamente all'appellante, il quale vantava un credito verso la moglie. I versamenti, pari a complessivi €
175.000,00 effettuati a fronte del preliminare di acquisto sottoscritto in data 14-
20/11/05 avente ad oggetto l'immobile sito in Follonica, il cui contratto definitivo stipulato in regime di separazione dei beni era stato intestato alla sola erano stati eseguiti con denaro esclusivo del il quale CP PT legittimamente ne aveva chiesto la restituzione.
Deduceva l'appellante che il giudice di prime cure aveva erroneamente ricondotto l'acquisto dell'immobile ad una donazione indiretta, così escludendo il rimborso delle somme impiegate dall'appellante per l'acquisto. Difettava infatti la prova dell'animus donandi in capo all'attore il quale, al contrario, aveva dato prova dell'insussistenza dell'elemento soggettivo tipico del negozio a titolo gratuito Egli aveva infatti avanzato una proposta irrevocabile d'acquisto a proprio nome, facendosi parte attiva nella conclusione del contratto preliminare.
La proposta irrevocabile di acquisto del 14/11/05 era stata infatti formulata e sottoscritta dal solo appellante, pagando un acconto di € 15.000,00.
Successivamente il preliminare di compravendita del 20/11/05 era stato firmato dal solo il quale, al momento della sottoscrizione di tale atto, PT aveva versato € 60.000,00, impegnandosi a corrispondere prima del rogito l'ulteriore somma di € 100.000,00, per un totale di pagamenti dell'appellante pari a € 175.000,00, di cui era stato dato atto all'art. 3) del contratto definitivo di compravendita del 15/03/2006. Le modalità di pagamento e i relativi importi non erano mai stati contestati dalla controparte. Per tabulas emergeva quindi l'insussistenza dell'”animus donandi” nel Martini. Precisava l'appellante che l'intestazione in via esclusiva alla del suddetto bene era avvenuta per CP ragioni interne ai coniugi che nulla avevano a che vedere con lo spirito di
3 liberalità. D'altronde la non aveva mai contestato la domanda del marito CP sostenendo che lo stesso aveva agito per spirito di liberalità, ma aveva fondato le proprie difese su tutt'altri presupposti, ritenuti infondati dal Tribunale, ed in particolare sul fatto che il prezzo di acquisto dell'immobile di Follonica era stato pagato con somme della comunione dei coniugi non ripetibili ex art. 192 c.c. e che la moglie vantava un controcredito legato alle vicende di altro e diverso immobile, sito in Sticciano, via del Saltecchio n.34/b.
Osservava l'appellante che nella denegata ipotesi di donazione indiretta, la stessa avrebbe dovuto essere revocata per ingratitudine, essendo stata addebitata alla la separazione per infedeltà coniugale. CP
Lamentava ancora l'appellante che sentenza impugnata era stata emessa senza tenere conto delle conclusioni formulate dalla la quale aveva CP subordinato il rigetto della pretesa del marito all'accertamento di un proprio controcredito la cui esistenza era stata espressamente esclusa dal Tribunale.
Era evidente che il Giudice di primo grado, dichiarando l'inesistenza di un controcredito della , posto invece da quest'ultima come accertamento CP preliminare delle proprie richieste e fondamento delle stesse, non poteva giungere alle conclusioni cui era pervenuto, pena una mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Quanto alle spese legali l'appellante chiedeva che in virtù del principio della soccombenza, l'appellata fosse condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che il Giudice aveva compensato.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP
Rilevava che la decisione era conforme alla giurisprudenza di legittimità per la quale il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta. Era onere del marito, odierno appellante, dimostrare che la dazione del denaro era avvenuta a titolo di intestazione fiduciaria;
al momento dell'acquisto, le parti avrebbero dovuto sottoscrivere un accordo nel quale chiarivano che l'immobile non era di colei che appariva proprietaria nei registri immobiliari, bensì dell'altro coniuge, con l'impegno a trasferire il bene al marito che lo aveva pagato qualora quest'ultimo lo avesse richiesto. Quanto all'invocata revocazione della donazione per ingratitudine, eccepiva la decadenza dal termine annuale per proporre la domanda, termine che, pacificamente, decorre dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza del fatto che consentirebbe la revocazione.
4 In ordine alla presunta violazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 112 c.p.c., richiamava la giurisprudenza di legittimità che riconosce al giudice la possibilità di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti. Deduceva la correttezza della sentenza anche in punto di spese, in considerazione della la soccombenza reciproca delle parti.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la decisone sotto il profilo della qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di giudizio, erroneamente ricondotta dal giudice di prime cure, alla figura della donazione indiretta.
Il motivo non merita accoglimento.
Vero è che, ai fini della decisione, assume rilievo preliminare ed assorbente l'inquadramento giuridico dell'atto di attribuzione dell'immobile oggetto di causa in favore di all'epoca coniuge dell'appellante. Nel ricostruire l'atto CP negoziale in questione occorre prendere le mosse dalla conclusione del contratto preliminare, che è stato sottoscritto dall'appellante impiegando il denaro costituente il ricavato della vendita di un bene a lui appartenente sin da prima del matrimonio, escluso dalla comunione legale ex art. 179 lett. a). Il versamento sul conto corrente comune alle parti, dell'importo di 175.000, non esclude che la somma sia di eslcusiva pertinenza del in quanto PT costituisce liquidazione di un bene personale. La presunzione di contitolarità al
50% della somme giacenti su conto cointestato cessa, infatti, a fronte della prova dell'appartenenza in via esclusiva ad uno dei contestatari di somme di diversa consistenza;
e ciò anche se il versamento sia effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale, trattandosi pur sempre di somme riferibili a beni sottratti al regime della comunione legale. A questo proposito la Suprema Corte ha affermato, in casi di beni personali, "la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso
5 presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa".
(Cass. 18777/2015).
Ciò permesso in merito all'appartenenza della somma di euro 175.000 all'appellante al momento della sottoscrizione del preliminare, assume carattere dirimente l'inquadramento giuridico del successivo atto negoziale mediante il quale egli, all'atto di trasferimento definitivo della proprietà del bene, ha rinunciato alla intestazione del bene in favore del coniuge CP
Occorre in particolare stabilire se tale operazione possa configurarsi come una donazione indiretta a favore del coniuge intestatario dell'immobile, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione di somme personali ivi confluite o se sussista una diversa motivazione alla base della rinuncia da parte del alla comproprietà della bene attuata in sede di stipula del contratto PT definitivo.
In generale la donazione indiretta si configura quando le parti per raggiungere l'intento di liberalità, anziché utilizzare lo schema contrattuale del contratto di donazione, ne adottano un altro, caratterizzato da causa diversa che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo animo donandi, del destinatario della liberalità
Nel caso specifico di donazione indiretta realizzata mediante intestazione di un bene immobile, in giurisprudenza, si è affermato. “L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta” ( cfr. Cass. civ.
n.1470/2022).
L'attribuzione del valore di liberalità e di donazione dell'atto con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile di questa, è consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. civ n.
9379/2020.; Cass. civ.24160/2018)
A fronte di tale presunzione era onere dell'appellante dare prova dell'assenza dell'animus donandi, dimostrando l'intento, diverso dallo spirito di liberalità., che lo animava al momento dell'atto dispositivo in favore della coniuge. Una
6 simile diversa finalità non emerge in alcun modo dalle allegazioni difensive del incentrate unicamente sull'assenza di prova dell'animus donandi. PT
Deve quindi essere confermata la decisione del Tribunale che ha correttamente applicato al caso di specie principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ritenendo sussistente lo spirito di liberalità del disponente in assenza di prova di diverse ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale fonte di arricchimento della beneficiaria.
Non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'ulteriore domanda formulata dall'appellante, finalizzata alla revoca per ingratitudine della donazione indiretta, essendo stata tardivamente proposta.
Priva di pregio risulta altresì la doglianza relativa alla violazione dell'art. 112. c.p.c per avere il giudice rigettato la domanda dell'attore, nonostante l'appellata ne avesse subordinato il rigetto all'accertamento preliminare del proprio controcredito, negato invece dal giudicane. Il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato è volto ad impedire una pronuncia che esorbiti dalle domande delle parti, senza porre alcun limite al potere di qualificazione giuridica del giudice che, nella fattispecie, si è pronunciato nei limiti della richieste avanzate dalle parti, rigettandole in quanto infondate.
La sentenza impugnata va confermata anche in punto di spese. La compensazione delle spese di giudizio è stata, infatti, correttamente disposta in conformità all'art 91 c.p.c, in considerazione dell'esito complessivo della lite che ha visto la reciproca soccombenza della parti per effetto del rigetto della domanda principale dell'attore e della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta,.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, la controvertibilità della materia, che ha dato luogo a plurime pronunce giurisprudenziali, giustificano la compensazione delle spese di lite.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n.619/2021 CP pubblicata il 26/08/2021 così provvede:
1) respinge l'appello;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
7 4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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