CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/10/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 881/2022 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 881/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 11.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
P. IVA: P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata in Messina, Via F. Bisazza n.10, presso lo studio dell'avv. TURZI
RosAnna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
, subentrata ex lege a in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, C.F: ; P.IVA_2 parte elettivamente domiciliata in S. Agata di Militello (Me), Via Martoglio n.14, presso lo studio dell'Avv. VICARI Marco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
pec: ; Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
; Controparte_3 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: azione revocatoria (art. 2901 C.C.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “… 1) in riforma dell'appellata sentenza ritenere ed accertare che la integrazione del contraddittorio della Pt_1
terzo acquirente dell'immobile oggetto dell'azione revocatoria, non è stata eseguita a norma dell'art. 163 c.p.c.,
[...] conseguentemente dichiarare l'avvenuta estinzione del giudizio di primo grado con conseguente revoca delle statuizioni emesse con la sentenza n. 1935/2022 pubblicata il 17/11/2022 e/o occorrendo, rimettere il presente giudizio al Giudice di primo grado per i conseguenti provvedimenti;
- In ogni caso ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, non provata la sussistenza del consilium fraudis in capo al terzo acquirente, conseguentemente dichiarare l'efficacia e la regolarità dell'atto di trasferimento della quota di ½ dell'immobile sito in Taormina, via Bagnoli Croce, identificato al C.U. al fg. 3, part. 833 sub 1 cat. C1 …”.
Per parte appellata:
“… Rigettare, perché infondato in fatto e diritto oltre che inammissibile, il proposto appello confermando con ogni e qualunque idonea statuizione la sentenza n. 1935/2022 resa inter partes dal Tribunale di Messina, G.U. Dr.ssa Emanuela Lo Presti in data 17.11.2022, nel giudizio iscritto al n. 2565/2016 R.G. – CondAnnare l'appellante alle spese e compensi del presente grado del giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
*
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 2.5.2016, cui era subentrata in Controparte_2 corso di causa l'Agenzia delle Entrate, conveniva in giudizio premettendo Controparte_3 che:
− in data 10.12.2003, aveva iscritto ai n.ri. 37584/4945 ipoteca legale contro , a garanzia di un Controparte_3 debito originario di € 5.384,05, e le aveva notificato varie cartelle esattoriali per un credito complessivo pari a €
900.000,00;
− in data 15.7.2015, a seguito di ispezione ipotecaria, era venuta a conoscenza che , con l'atto di Controparte_3 vendita in NO del 20.10.2014, aveva trasferito alla la proprietà per la Persona_1 Parte_1 quota di ½ dell'immobile sito in Taormina, Via Bagnoli Croce, identificato al c.u. al foglio 3, part. 833, sun. N.1 con destinazione C1. OZ e Botteghe;
− sulla quota di immobile venduto erano state iscritte varie formalità, tra cui l'ipoteca legale in favore di Montepaschi Serit S.P.A.;
− il contratto di vendita all'art. 4 aveva previsto che:
“Per espresso accordo tra le parti le residue passività garantite dalle formalità di cui ai precedenti punti 2) e 3) rimangono a carico della parte venditrice, la quale si impegna a provvedere alla loro estinzione ed alla cancellazione delle relative formalità. A sua esclusiva cura e spese, entro il termine sopra convenuto per il pagamento del saldo del prezzo”; mentre all'art. 2 aveva statuito che: “il saldo di euro 21.000 verrà corrisposto, senza interessi, non appena la parte venditrice avrà dato prova all'estinzione delle passività di cui al successivo art. 4 e alla cancellazione delle formalità ipotecarie ancora insistenti sull'immobile a garanzia delle passività stesse, comunque entro e non oltre due anni da oggi, convenendosi tra le parti che la documentazione bancaria costituirà prova dell'effettivo ed avvenuto pagamento del saldo del prezzo, senza necessità di ulteriore atto di quietanza”;
evidenziava che il trasferimento dell'immobile aveva compromesso il patrimonio di CP_3
e, di guisa, le ragioni creditorie di e che vi erano i presupposti
[...] Controparte_2 di cui all'art. 2901 C.C. per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita;
e chiedeva di:
”1) Ritenere e dichiarare che è creditrice nei confronti di parte convenuta delle somme portate Controparte_2 negli estratti di ruolo prodotti in atti, per un importo superiore ad €. 900.000,00; 2) Ritenere e dichiarare che la sig.ra
, con l'atto di vendita posto in essere in data 20.10.2014, ha posto in essere un atto di disposizione Controparte_3 del patrimonio recante pregiudizio alle ragioni creditorie di parte attrice;
3) Ritenere e dichiarare, ex art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di l'atto di compravendita del 20.10.2014 in NO , Controparte_2 Persona_1 n. 3998 Rep. e n. 2661 Racc., con il quale la convenuta ha trasferito alla per il prezzo di €. 57.000,00, Parte_1 la proprietà per la quota di 1/2, dell'immobile sito in Taormina, Via Bagnoli Croce, identificato al C.U. al foglio 3, part. 833, sub 1, con destinazione C1 – OZ botteghe;
4) Condannare parte convenuta al pagamento di spese e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge;
5) In via istruttoria: ammettere tutti i mezzi di prova opportuni e conducenti anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.”.
Costituitasi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità, inammissibilità e Controparte_3 infondatezza delle pretese di controparte, chiedendone l'integrale rigetto ed eccependo, in particolare, la carenza dei requisiti di cui all'art. 2901 C.C.
Nello specifico, deduceva che:
“ … l'atto posto in essere dall'odierna convenuta non ha arrecato alcun pregiudizio alla società attrice, né di tale asserito pregiudizio la convenuta aveva o poteva avere conoscenza e/o consapevolezza.
- La quota di proprietà che la convenuta ha alienato, pari al' 50% dell'intero, per come affermato dalla stessa società attrice e per come espressamente dichiarato nell'atto oggetto del presente giudizio, era già gravata da ipoteche poste a garanzia di crediti (fra i quali anche quelli della stessa società attrice, subentrata alla Montepaschi Serit S.P.A.) di gran lunga superiori al valore della stessa.- Ne consegue che nessun pregiudizio, neanche potenziale, può aver arrecato l'atto di vendita oggetto del presente giudizio, in quanto nessuna possibilità avrebbe avuto la odierna attrice di soddisfare i propri asseriti crediti (tranne quello per cui risulta già iscritta ipoteca) procedendo esecutivamente su detto immobile (rectius: sulla quota di detto immobile).
- Non sussiste, pertanto, il cd. requisito oggettivo, in quanto l'atto non ha aggravato la situazione del creditore né l'affidamento dello stesso, considerato che i gravami, che assorbono ben oltre il valore dell'immobile, sono di epoca antecedente ai presunti crediti della odierna attrice.
- Ne consegue che detto atto di disposizione non ha prodotto “pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”, in quanto non vi era alcuna possibilità né aspettativa in capo alla odierna attrice di perseguire in maniera fruttuosa un'azione esecutiva, essendo certa l'incapienza del bene.
- Non sussiste neanche il cd. requisito soggettivo in quanto, proprio per la palese incapienza del bene per l'ammontare dei crediti garantiti da ipoteca, non consentiva alla convenuta di ipotizzare di porre in essere un atto in pregiudizio di altri creditori, non avendo mai considerato tale bene quale posta, anche marginalmente, attiva del suo patrimonio.
- Per mero tuziorismo difensivo, infine, si contesta anche la fondatezza dei presunti crediti rappresentati dalla società attrice, eccependo comunque l'incompetenza del Giudice adito per l'accertamento degli stessi, per come richiesto al n. 1) delle conclusioni dell'atto di citazione …”.
Con ordinanza dell'11.2.2022, l'adito Tribunale di Messina, rilevato che Controparte_2 aveva evocato in giudizio e non anche il terzo acquirente Controparte_3 Parte_1
(sebbene litisconsorte necessario), ordinava l'integrazione del contradittorio nei confronti della che non si costituiva in giudizio. Parte_1
Con pronuncia emessa in data 17.11.2022 al n. 1935, nel procedimento già iscritto al n. 2565/2016 RGAC il Giudice a quo così statuiva:
“… 1. dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita del 20.10.14 vendita in NO CP_
del 20.10.14 con il quale la ha trasferito alla la proprietà per la quota di Persona_2 Parte_1 ½ dell'immobile sito in Taormina, Via Bagnoli Croce, identificato al c.u. al foglio 3, part. 833, sun. N.1 con destinazione
C1. OZ e Botteghe;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 [...]
che liquida in € 7052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA come per legge, da distrarsi Controparte_4 in favore del procuratore antistatario avv. A. Cattafi;
3. compensa le spese tra la e Parte_1 [...]
...”. Controparte_4
*
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 16.12.2022 (contumace in primo grado) conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
l' proponendo appello avverso la sopra richiamata sentenza. Controparte_4 *
Parte appellante lamentava che l'impugnata sentenza:
1. avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia di Parte_1 ed invero:
1.1. l'appellante non sarebbe stata correttamente citata in giudizio, perché l'Agenzia delle Entrate, il 4.3.2022, le avrebbe notificato l'atto di citazione originario e il provvedimento del Giudice d'integrazione del contraddittorio, omettendo di citarla ritualmente in giudizio, secondo le forme del codice di rito ex art 163 C.P.C., al fine di consentirne la sua regolare costituzione e difesa;
1.2. all'udienza fissata per la regolare integrazione del contradittorio, il primo decidente avrebbe dovuto verificare la corretta chiamata in causa dell'appellante, e, stante l'inesistenza della vocatio in ius della società deducente, avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'estinzione del giudizio, non potendosi provvedere alla rinnovazione della citazione e/o alla proroga del termine perentorio concesso dal Giudice (Cass. n.
10246/1997; Cass. n. 3497/99; Cass. n. 15062/04 - Cass. n. 625/08);
2. non avrebbe potuto dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita del 20.10.2014, versandosi in difetto di prova del cd. consilium fraudis in capo al terzo acquirente, odierno appellante; ed infatti;
2.1. l'Agenzia delle Entrate non avrebbe fornito la prova de qua neanche a mezzo di elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti;
2.2. la mancata partecipazione in giudizio della deducente imputabile all'omessa citazione in giudizio da parte dell'appellata, non le avrebbe consentito di dimostrare l'assoluta bona fede in relazione all'acquisto effettuato;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello il recepimento dei propri petita come in atti, con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio.
*
L'appellata Agenzia si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 17.5.2018
e, deducendo ex adverso:
sub 1. e sub 2., che:
“… tutti i motivi del proposto appello sono inammissibili e infondati sia in fatto che diritto, e vanno rigettati atteso che, in nessun errore è incorso il primo giudice nel valutare la mancata costituzione e, quindi, la dichiarata contumacia dell'odierna appellante che, invero, era stata regolarmente evocata in ius;
mentre, nel merito, l'appellante società non fa che riproporre le infondate e sterili argomentazioni già formulate in primo grado dalla convenuta Controparte_3 e giustamente confutate dal primo Giudice che, nella sentenza impugnata, ha - attraverso una puntuale disamina in fatto delle questioni proposte e con completezza di argomentazioni in diritto e dando atto dell'infondatezza delle difese ed eccezioni formulate ex adverso - correttamente accolto la proposta revocatoria dell'atto di compravendita di immobile oggetto di causa intervenuto tra le avverse parti ...”;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. *
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 16.6.2023 (con decreto presidenziale del 20.2.2023) a quella del 7.7.2023 (per la trattazione), le parti erano rimesse per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 15.7.2024.
Con ordinanza del 12.6.2024, la Corte rilevato che la data del 15.7.2024 ricadeva nel “periodo cuscinetto” differiva l'udienza all'11.11.2024, ove, dato atto dell'avvenuto deposito di istante e note di trattazione scritta della sola parte appellante nella data del 7.11.2024, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 30.1.2025).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
con atto depositato (in modalità telematica) in data 7.1.2025, la sola parte costituita che s'avvaleva delle facoltà di deposito di scritti difensivi, id est quella appellante, reiterava le eccezioni e difese già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di gravame sub. 1, l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per irrituale vocatio in ius; nello specifico ha contestato la mancata declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado, perché l'Agenzia delle Entrate non le avrebbe notificato l'atto di integrazione del contradittorio ai sensi dell'art. 163 c.p.c.
Il motivo d'appello è fondato per le motivazioni che appresso si specificheranno.
Occorre premettere una breve ricostruzione in fatto, della vicenda processuale retro richiamata, nel senso che, per quanto consta dagli atti di giudizio:
a) in data 2.5.2016, conveniva in giudizio;
Controparte_2 Controparte_3
b) in data 6.9.2016, la suddetta si costituiva in giudizio;
c) il Tribunale di Messina, con provvedimento dell'11.2.2022 rilevato che l'attore aveva esperito l'azione revocatoria, evocando in giudizio e non anche il terzo acquirente Controparte_3 litisconsorte necessario, ordinava l'integrazione del contradittorio nei Parte_1 confronti di entro il termine perentorio del 30.3.2022; Parte_1
d) in data 4.3.2022, l'Agenzia delle Entrate, ottemperando al provvedimento del giudice, la citava in giudizio;
e) in data 17.11.2022, il giudice, rilevato che on si era costituita in giudizio, la Parte_1 dichiarava contumace e pronunciava la sentenza n. 1935/2022.
Ciò detto, giova puntualizzare in diritto che, quando il Giudice rilevi la sussistenza di un litisconsorzio necessario e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti d'una parte necessaria ma pretermessa, l'attore è tenuto a notificare, nel termine fissato dal giudice, un nuovo atto di citazione per integrazione del contradittorio ai sensi dell'art. 163 C.P.C., che, nella sua forma:
1) indichi l'autorità giudiziaria adita, le parti e i rispettivi avvocati ove costituiti (vocatio in ius);
2) specifichi la circostanza che ha portato alla necessità di integrare il contradittorio;
3) riporti il contenuto dell'atto di citazione originario (editio actionis);
5) citi in giudizio, con vocatio specifica, il litisconsorte necessario;
6) riproponga le conclusioni già inserite nell'atto di citazione. In altri termini, l'integrazione del contradittorio deve avvenire mediante un atto completo di vocatio in ius per la successiva udienza fissata dal giudice, dell'invito a costituirsi nel termine stabilito dal codice e degli avvertimenti sulle possibili decadenze (considerato che la parte in questione, non risultando ancora costituita tramite un difensore, in quanto attinta da una domanda giudiziale contro di lei espressamente diretta, necessita d'essere avvisata sulle conseguenze d'una sua eventuale inerzia o tardiva reazione). Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di sostenere (in vicenda di revocatoria, in parte sovrapponibile a quella che oggi ne occupa: cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 30722 del 6/11/2023) che:
«… salva la costituzione spontanea del pretermesso, la sanatoria del vizio di instaurazione del litisconsorzio richiede il compimento di un'attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 163 del codice di rito … »;
ed ha argomentato ciò rilevando quanto appresso:
«… 2. Il secondo motivo del ricorso di omissis prospetta, ancora con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 163, 163-bis, 164 e 291 cod. proc. civ. e dell'art. 24 della Costituzione. Contesta la ritenuta regolarità della rinnovazione della notifica della citazione introduttiva del giudizio di prime cure eseguita nei suoi riguardi, siccome avvenuta mediante notificazione dell'originario atto di citazione con allegato il verbale di udienza recante l'ordine giudiziale di rinnovazione;
assume che la rinnovazione andava compiuta mediante la notificazione di un nuovo atto di citazione a comparire per la successiva udienza fissata dal giudice, atto completo di vocatio in ius per detta udienza, dell'invito a costituirsi nel termine stabilito dal codice e degli avvertimenti sulle possibili decadenze. Mancando una rinnovazione di tal fatta – conclude la ricorrente –, il giudice di prime cure doveva dichiarare estinto il giudizio oppure disporre la cancellazione della causa dal ruolo per inosservanza del termine per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo.
3. I motivi – da scrutinare congiuntamente, attesa l'intrinseca connessione che li avvince – sono fondati, nei termini e con gli effetti in appresso puntualizzati. Le argomentazioni della ricorrente recano critica alla impugnata sentenza nella parte in cui ha disatteso l'appello incidentale interposto da omissis, dichiarata contumace in prime cure. A suffragio della statuizione resa, la Corte d'appello ha ritenuto «inappropriata la parificazione alla categoria dell'inesistenza» della notifica della originaria citazione tentata nei confronti della omissis e, pertanto, del tutto legittimo l'ordine di rinnovazione disposto dal giudice di prime cure;
ha poi considerato «ritualmente eseguita» la seconda notifica, precisando – in ordine alla contestazione relativa alla mancanza della vocatio in ius e degli avvertimenti, che il «contenuto dell'atto notificato, composto dall'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza del 29.1.2007 (contenente il rinvio alla nuova udienza del 12.6.2007 ore 9.00) […] consentiva al destinatario di difendersi, essendo impedita la dichiarazione di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.».
3.1. Il trascritto ragionamento – idoneamente attinto dai formulati motivi – non è conforme a diritto. La disamina dei motivi di impugnazione non può che muovere dalla individuazione della qualità soggettiva da cui genera il coinvolgimento in lite di omissis: questa, siccome acquirente dal debitore del bene (partecipazioni societarie) trasferito con l'atto asseritamente compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie, assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. (Cass. 07/11/2011, n. 23068). Conseguentemente, qualora in detto giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di tale parte necessaria, è necessario, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 102 cod. proc. civ., provvedere (motu proprio ad opera delle parti oppure in ottemperanza ad ordine impartito del giudice) all'integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso (riferita puntualmente all'azione revocatoria: Cass. 16/07/2003, n. 11150). Ai fini della presente decisione è pertanto superfluo dirimere la (assai dibattuta tra le parti, anche in questa sede) questione sulla natura (nullità o giuridica inesistenza) del vizio inficiante la prima notificazione dell'atto di citazione ad omissis: pur in abstracto ravvisando una fattispecie di inesistenza della notifica (nei pur angusti confini tracciati da Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916), occorreva comunque radicare il contraddittorio con tale soggetto, litisconsorte necessario, sanando la sua pretermissione in lite mercé l'adozione giudiziale (e l'ottemperanza a cura delle parti già costituite) di un ordine di integrazione. Nella illustrata prospettiva, diviene invece decisivo verificare se la seconda notificazione della citazione ad omissis, quantunque ricondotta dal giudice di merito alla fattispecie di cui all'art. 291 cod. proc. civ., potesse in concreto configurarsi – quantomeno in applicazione del principio di conservazione degli effetti degli atti processuali – come un valido atto di integrazione del contraddittorio, idoneo alla effettiva realizzazione del diritto di difesa del litisconsorte. Orbene, devesi rilevare che, salva la costituzione spontanea del pretermesso, la sanatoria del vizio di instaurazione del litisconsorzio richiede il compimento di attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto–forma prescritti dall'art. 163 del codice di rito. In particolare, con argomentazione pianamente sovrapponibile alla vicenda in esame, questa Corte ha affermato che «l'atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste;
chiarezza che manca – evidentemente – laddove la parte si veda notificare una citazione che indica l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione;
né può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali che lo induca ad identificare senz'altro nell'udienza di rinvio quella di nuova prima udienza» per indi concludere nel senso della nullità di una rinnovazione della citazione attuata mediante la combinazione del primigenio atto di citazione con l'ordinanza di fissazione della nuova udienza (espressamente, Cass. 8/11/2019, n. 28810; sul medesimo argomento, Cass. 10/1/2017, n. 279; Cass. 5/12/1996, n. 10852). Intendendo dare convinta continuità all'indirizzo ermeneutico ora riportato, è dunque errato il convincimento espresso dalla sentenza gravata sulla regolare costituzione del contradittorio in prime cure, fondante la reiezione dell'appello incidentale di omissis …».
Ed effettivamente, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, ottemperando all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice l'11.2.2022, in data 4.3.2022 notificava tuttavia a controparte soltanto l'atto di citazione originario e il provvedimento del g.i. che ne ordinava l'integrazione del contraddittorio a pro' di (provvedimento che non Parte_1 recava, ovviamente, alcuna delle avvertenze di rito indispensabili per l'atto di parte ex art. 163
C.P.C.) Tra gli allegati delle note di trattazione scritta, depositate dall'Agenzia delle Entrate il 3.11.2022 per l'udienza del 17.11.2022, vi è, infatti, la ricevuta di consegna della notifica a mezzo pec della citazione e del provvedimento di integrazione del contraddittorio emesso dal G.I; manca, però, l'espressa vocatio come parte del terzo acquirente e la serie delle avvertenze di rito di cui s'è detto. Orbene, a parere di questo decidente, ha errato il Tribunale a ritenere che: “la sebbene Pt_1 regolarmente evocato in giudizio, non si è costituita e va dichiarata la sua contumacia”, dal momento che, ai fini di una corretta citazione in giudizio, l'Agenzia odierna appellata avrebbe dovuto notificare a detta società un valido ed efficace atto d'integrazione del contradittorio, idoneo a sanare il vizio precedente di mancata instaurazione del litisconsorzio e a porre immediatamente il litisconsorte nelle condizioni di potersi difendere adeguatamente.
Ciò non è avvenuto, ragion per cui:
- sebbene suggestivo sia il potenziale argomento (per verità neppure evocato dall'odierna resistente) per cui nell'occorso vi potrebbe essere stato avvenimento d'una vocatio, ancorché esperita implicitamente, ossia attraverso il comportamento concludente dell'aver la parte attrice inviato alla controparte congiuntamente: la citazione originaria (che invocava su una certa res la declaratoria d'inefficacia del relativo atto dismissivo, chiaramente indicato sia per contenuto sia per imputazione soggettiva, siccome stipulato tra i due suoi contraenti esattamente individuati, sebbene indirizzata solo contro l'alienante ma non anche contro l'acquirente); il provvedimento giudiziale che ordinava l'integrazione del contraddittorio, individuando compiutamente tutte le parti del rapporto processuale da costituirsi e la data dell'udienza che sarebbe stata celebrata per il giudizio relativo (comunque, senza gli avvisi di rito); - non può ragionevolmente assumersi che di ciò – e delle relative implicazioni – detta controparte potesse (o, al limite, dovesse) avere intuizione ovvero contezza, atteso che: non si versava in sede d'impugnazione né risulta che v'era stata previa designazione da parte della destinataria d'un legale (nel rapporto controverso inerente all'Agenzia delle Entrate); dalla lettura congiunta dei testi trasmessile, essa non avrebbe potuto trarre la superiore conclusione solo da sé medesima, in quanto da presumersi priva delle competenze qualificate che occorrono per la disamina del rilievo di atti processuali, ma solo quella per cui una domanda giudiziale c'era (ed un processo per essa pendeva), ma non era a lei rivolta;
e tanto conforta nel far riconoscere che, per garantire l'effettiva realizzazione del diritto di difesa del litisconsorte necessario mai antea vocato in ius, che non basta notificare solo il precedente atto di citazione, con allegato il provvedimento d'integrazione del contraddittorio.
Rilevato che, se l'ordine di integrazione emanato dal giudice non viene rispettato dalle parti, o se queste provvedono oltre il termine perentorio fissato dal giudice, il processo si estingue, come previsto dall'art. 307 C.P.C. comma terzo, senza possibilità di riassunzione o di proroga del termine perentorio concesso dal giudice, il Giudice che ebbe a procedere, stante la mancata citazione in giudizio dell'odierna appellante, avrebbe dovuto dichiarare estinto il processo di primo grado.
Il giudizio si è svolto dunque a contradittorio non integro per pretermissione di una parte necessaria e la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11150/2002; Cass. n. 23068/2011; Cass. 6598/2023; Cass. 12891/2020) è costante nel sostenere che:
«… Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse …»;
di guisa che, in accoglimento del primo motivo d'appello, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Per la sua indole e conseguente incidenza rispetto all'altra doglianza (di merito) dedotta,
l'accoglimento del superiore motivo di gravame ne determina il conseguente integrale assorbimento.
*
L'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado impone alla Corte di procedere d'ufficio – quale conseguenza della pronuncia di merito adottanda ex art. 336, comma 1, C.P.C. – ad un nuovo regolamento di esse, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn.:
9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, quindi, consegue alla superiore soccombenza ut supra declaranda la condanna di parte appellata alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali di questo grado di giudizio, nulla dovendosi per quelle di prime cure (per la mancata partecipazione al medesimo), liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…»;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10 totale dimidiato € 6.988,55
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua evidente marginalità; ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 16.12.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Seconda Sezione–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1935 in data 17.11.2022 nel procedimento già iscritto al n. 2565/2016 RGAC;
appello proposto da: in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
, quale successore di in persona Controparte_5 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata pronuncia, così provvede;
dichiara nei sensi in motivazione chiariti l'estinzione del giudizio iscritto in prime cure al n. 2565/2016 RGAC;
2) condanna l' , quale successore di Controparte_5 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della parte appellante delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.988,55 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data 29.7.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 881/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 11.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
P. IVA: P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata in Messina, Via F. Bisazza n.10, presso lo studio dell'avv. TURZI
RosAnna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
, subentrata ex lege a in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, C.F: ; P.IVA_2 parte elettivamente domiciliata in S. Agata di Militello (Me), Via Martoglio n.14, presso lo studio dell'Avv. VICARI Marco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
pec: ; Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
; Controparte_3 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: azione revocatoria (art. 2901 C.C.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “… 1) in riforma dell'appellata sentenza ritenere ed accertare che la integrazione del contraddittorio della Pt_1
terzo acquirente dell'immobile oggetto dell'azione revocatoria, non è stata eseguita a norma dell'art. 163 c.p.c.,
[...] conseguentemente dichiarare l'avvenuta estinzione del giudizio di primo grado con conseguente revoca delle statuizioni emesse con la sentenza n. 1935/2022 pubblicata il 17/11/2022 e/o occorrendo, rimettere il presente giudizio al Giudice di primo grado per i conseguenti provvedimenti;
- In ogni caso ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, non provata la sussistenza del consilium fraudis in capo al terzo acquirente, conseguentemente dichiarare l'efficacia e la regolarità dell'atto di trasferimento della quota di ½ dell'immobile sito in Taormina, via Bagnoli Croce, identificato al C.U. al fg. 3, part. 833 sub 1 cat. C1 …”.
Per parte appellata:
“… Rigettare, perché infondato in fatto e diritto oltre che inammissibile, il proposto appello confermando con ogni e qualunque idonea statuizione la sentenza n. 1935/2022 resa inter partes dal Tribunale di Messina, G.U. Dr.ssa Emanuela Lo Presti in data 17.11.2022, nel giudizio iscritto al n. 2565/2016 R.G. – CondAnnare l'appellante alle spese e compensi del presente grado del giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
*
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 2.5.2016, cui era subentrata in Controparte_2 corso di causa l'Agenzia delle Entrate, conveniva in giudizio premettendo Controparte_3 che:
− in data 10.12.2003, aveva iscritto ai n.ri. 37584/4945 ipoteca legale contro , a garanzia di un Controparte_3 debito originario di € 5.384,05, e le aveva notificato varie cartelle esattoriali per un credito complessivo pari a €
900.000,00;
− in data 15.7.2015, a seguito di ispezione ipotecaria, era venuta a conoscenza che , con l'atto di Controparte_3 vendita in NO del 20.10.2014, aveva trasferito alla la proprietà per la Persona_1 Parte_1 quota di ½ dell'immobile sito in Taormina, Via Bagnoli Croce, identificato al c.u. al foglio 3, part. 833, sun. N.1 con destinazione C1. OZ e Botteghe;
− sulla quota di immobile venduto erano state iscritte varie formalità, tra cui l'ipoteca legale in favore di Montepaschi Serit S.P.A.;
− il contratto di vendita all'art. 4 aveva previsto che:
“Per espresso accordo tra le parti le residue passività garantite dalle formalità di cui ai precedenti punti 2) e 3) rimangono a carico della parte venditrice, la quale si impegna a provvedere alla loro estinzione ed alla cancellazione delle relative formalità. A sua esclusiva cura e spese, entro il termine sopra convenuto per il pagamento del saldo del prezzo”; mentre all'art. 2 aveva statuito che: “il saldo di euro 21.000 verrà corrisposto, senza interessi, non appena la parte venditrice avrà dato prova all'estinzione delle passività di cui al successivo art. 4 e alla cancellazione delle formalità ipotecarie ancora insistenti sull'immobile a garanzia delle passività stesse, comunque entro e non oltre due anni da oggi, convenendosi tra le parti che la documentazione bancaria costituirà prova dell'effettivo ed avvenuto pagamento del saldo del prezzo, senza necessità di ulteriore atto di quietanza”;
evidenziava che il trasferimento dell'immobile aveva compromesso il patrimonio di CP_3
e, di guisa, le ragioni creditorie di e che vi erano i presupposti
[...] Controparte_2 di cui all'art. 2901 C.C. per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita;
e chiedeva di:
”1) Ritenere e dichiarare che è creditrice nei confronti di parte convenuta delle somme portate Controparte_2 negli estratti di ruolo prodotti in atti, per un importo superiore ad €. 900.000,00; 2) Ritenere e dichiarare che la sig.ra
, con l'atto di vendita posto in essere in data 20.10.2014, ha posto in essere un atto di disposizione Controparte_3 del patrimonio recante pregiudizio alle ragioni creditorie di parte attrice;
3) Ritenere e dichiarare, ex art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di l'atto di compravendita del 20.10.2014 in NO , Controparte_2 Persona_1 n. 3998 Rep. e n. 2661 Racc., con il quale la convenuta ha trasferito alla per il prezzo di €. 57.000,00, Parte_1 la proprietà per la quota di 1/2, dell'immobile sito in Taormina, Via Bagnoli Croce, identificato al C.U. al foglio 3, part. 833, sub 1, con destinazione C1 – OZ botteghe;
4) Condannare parte convenuta al pagamento di spese e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge;
5) In via istruttoria: ammettere tutti i mezzi di prova opportuni e conducenti anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.”.
Costituitasi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità, inammissibilità e Controparte_3 infondatezza delle pretese di controparte, chiedendone l'integrale rigetto ed eccependo, in particolare, la carenza dei requisiti di cui all'art. 2901 C.C.
Nello specifico, deduceva che:
“ … l'atto posto in essere dall'odierna convenuta non ha arrecato alcun pregiudizio alla società attrice, né di tale asserito pregiudizio la convenuta aveva o poteva avere conoscenza e/o consapevolezza.
- La quota di proprietà che la convenuta ha alienato, pari al' 50% dell'intero, per come affermato dalla stessa società attrice e per come espressamente dichiarato nell'atto oggetto del presente giudizio, era già gravata da ipoteche poste a garanzia di crediti (fra i quali anche quelli della stessa società attrice, subentrata alla Montepaschi Serit S.P.A.) di gran lunga superiori al valore della stessa.- Ne consegue che nessun pregiudizio, neanche potenziale, può aver arrecato l'atto di vendita oggetto del presente giudizio, in quanto nessuna possibilità avrebbe avuto la odierna attrice di soddisfare i propri asseriti crediti (tranne quello per cui risulta già iscritta ipoteca) procedendo esecutivamente su detto immobile (rectius: sulla quota di detto immobile).
- Non sussiste, pertanto, il cd. requisito oggettivo, in quanto l'atto non ha aggravato la situazione del creditore né l'affidamento dello stesso, considerato che i gravami, che assorbono ben oltre il valore dell'immobile, sono di epoca antecedente ai presunti crediti della odierna attrice.
- Ne consegue che detto atto di disposizione non ha prodotto “pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”, in quanto non vi era alcuna possibilità né aspettativa in capo alla odierna attrice di perseguire in maniera fruttuosa un'azione esecutiva, essendo certa l'incapienza del bene.
- Non sussiste neanche il cd. requisito soggettivo in quanto, proprio per la palese incapienza del bene per l'ammontare dei crediti garantiti da ipoteca, non consentiva alla convenuta di ipotizzare di porre in essere un atto in pregiudizio di altri creditori, non avendo mai considerato tale bene quale posta, anche marginalmente, attiva del suo patrimonio.
- Per mero tuziorismo difensivo, infine, si contesta anche la fondatezza dei presunti crediti rappresentati dalla società attrice, eccependo comunque l'incompetenza del Giudice adito per l'accertamento degli stessi, per come richiesto al n. 1) delle conclusioni dell'atto di citazione …”.
Con ordinanza dell'11.2.2022, l'adito Tribunale di Messina, rilevato che Controparte_2 aveva evocato in giudizio e non anche il terzo acquirente Controparte_3 Parte_1
(sebbene litisconsorte necessario), ordinava l'integrazione del contradittorio nei confronti della che non si costituiva in giudizio. Parte_1
Con pronuncia emessa in data 17.11.2022 al n. 1935, nel procedimento già iscritto al n. 2565/2016 RGAC il Giudice a quo così statuiva:
“… 1. dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita del 20.10.14 vendita in NO CP_
del 20.10.14 con il quale la ha trasferito alla la proprietà per la quota di Persona_2 Parte_1 ½ dell'immobile sito in Taormina, Via Bagnoli Croce, identificato al c.u. al foglio 3, part. 833, sun. N.1 con destinazione
C1. OZ e Botteghe;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 [...]
che liquida in € 7052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA come per legge, da distrarsi Controparte_4 in favore del procuratore antistatario avv. A. Cattafi;
3. compensa le spese tra la e Parte_1 [...]
...”. Controparte_4
*
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 16.12.2022 (contumace in primo grado) conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
l' proponendo appello avverso la sopra richiamata sentenza. Controparte_4 *
Parte appellante lamentava che l'impugnata sentenza:
1. avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia di Parte_1 ed invero:
1.1. l'appellante non sarebbe stata correttamente citata in giudizio, perché l'Agenzia delle Entrate, il 4.3.2022, le avrebbe notificato l'atto di citazione originario e il provvedimento del Giudice d'integrazione del contraddittorio, omettendo di citarla ritualmente in giudizio, secondo le forme del codice di rito ex art 163 C.P.C., al fine di consentirne la sua regolare costituzione e difesa;
1.2. all'udienza fissata per la regolare integrazione del contradittorio, il primo decidente avrebbe dovuto verificare la corretta chiamata in causa dell'appellante, e, stante l'inesistenza della vocatio in ius della società deducente, avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'estinzione del giudizio, non potendosi provvedere alla rinnovazione della citazione e/o alla proroga del termine perentorio concesso dal Giudice (Cass. n.
10246/1997; Cass. n. 3497/99; Cass. n. 15062/04 - Cass. n. 625/08);
2. non avrebbe potuto dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita del 20.10.2014, versandosi in difetto di prova del cd. consilium fraudis in capo al terzo acquirente, odierno appellante; ed infatti;
2.1. l'Agenzia delle Entrate non avrebbe fornito la prova de qua neanche a mezzo di elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti;
2.2. la mancata partecipazione in giudizio della deducente imputabile all'omessa citazione in giudizio da parte dell'appellata, non le avrebbe consentito di dimostrare l'assoluta bona fede in relazione all'acquisto effettuato;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello il recepimento dei propri petita come in atti, con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio.
*
L'appellata Agenzia si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 17.5.2018
e, deducendo ex adverso:
sub 1. e sub 2., che:
“… tutti i motivi del proposto appello sono inammissibili e infondati sia in fatto che diritto, e vanno rigettati atteso che, in nessun errore è incorso il primo giudice nel valutare la mancata costituzione e, quindi, la dichiarata contumacia dell'odierna appellante che, invero, era stata regolarmente evocata in ius;
mentre, nel merito, l'appellante società non fa che riproporre le infondate e sterili argomentazioni già formulate in primo grado dalla convenuta Controparte_3 e giustamente confutate dal primo Giudice che, nella sentenza impugnata, ha - attraverso una puntuale disamina in fatto delle questioni proposte e con completezza di argomentazioni in diritto e dando atto dell'infondatezza delle difese ed eccezioni formulate ex adverso - correttamente accolto la proposta revocatoria dell'atto di compravendita di immobile oggetto di causa intervenuto tra le avverse parti ...”;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. *
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 16.6.2023 (con decreto presidenziale del 20.2.2023) a quella del 7.7.2023 (per la trattazione), le parti erano rimesse per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 15.7.2024.
Con ordinanza del 12.6.2024, la Corte rilevato che la data del 15.7.2024 ricadeva nel “periodo cuscinetto” differiva l'udienza all'11.11.2024, ove, dato atto dell'avvenuto deposito di istante e note di trattazione scritta della sola parte appellante nella data del 7.11.2024, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 30.1.2025).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
con atto depositato (in modalità telematica) in data 7.1.2025, la sola parte costituita che s'avvaleva delle facoltà di deposito di scritti difensivi, id est quella appellante, reiterava le eccezioni e difese già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di gravame sub. 1, l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per irrituale vocatio in ius; nello specifico ha contestato la mancata declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado, perché l'Agenzia delle Entrate non le avrebbe notificato l'atto di integrazione del contradittorio ai sensi dell'art. 163 c.p.c.
Il motivo d'appello è fondato per le motivazioni che appresso si specificheranno.
Occorre premettere una breve ricostruzione in fatto, della vicenda processuale retro richiamata, nel senso che, per quanto consta dagli atti di giudizio:
a) in data 2.5.2016, conveniva in giudizio;
Controparte_2 Controparte_3
b) in data 6.9.2016, la suddetta si costituiva in giudizio;
c) il Tribunale di Messina, con provvedimento dell'11.2.2022 rilevato che l'attore aveva esperito l'azione revocatoria, evocando in giudizio e non anche il terzo acquirente Controparte_3 litisconsorte necessario, ordinava l'integrazione del contradittorio nei Parte_1 confronti di entro il termine perentorio del 30.3.2022; Parte_1
d) in data 4.3.2022, l'Agenzia delle Entrate, ottemperando al provvedimento del giudice, la citava in giudizio;
e) in data 17.11.2022, il giudice, rilevato che on si era costituita in giudizio, la Parte_1 dichiarava contumace e pronunciava la sentenza n. 1935/2022.
Ciò detto, giova puntualizzare in diritto che, quando il Giudice rilevi la sussistenza di un litisconsorzio necessario e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti d'una parte necessaria ma pretermessa, l'attore è tenuto a notificare, nel termine fissato dal giudice, un nuovo atto di citazione per integrazione del contradittorio ai sensi dell'art. 163 C.P.C., che, nella sua forma:
1) indichi l'autorità giudiziaria adita, le parti e i rispettivi avvocati ove costituiti (vocatio in ius);
2) specifichi la circostanza che ha portato alla necessità di integrare il contradittorio;
3) riporti il contenuto dell'atto di citazione originario (editio actionis);
5) citi in giudizio, con vocatio specifica, il litisconsorte necessario;
6) riproponga le conclusioni già inserite nell'atto di citazione. In altri termini, l'integrazione del contradittorio deve avvenire mediante un atto completo di vocatio in ius per la successiva udienza fissata dal giudice, dell'invito a costituirsi nel termine stabilito dal codice e degli avvertimenti sulle possibili decadenze (considerato che la parte in questione, non risultando ancora costituita tramite un difensore, in quanto attinta da una domanda giudiziale contro di lei espressamente diretta, necessita d'essere avvisata sulle conseguenze d'una sua eventuale inerzia o tardiva reazione). Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di sostenere (in vicenda di revocatoria, in parte sovrapponibile a quella che oggi ne occupa: cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 30722 del 6/11/2023) che:
«… salva la costituzione spontanea del pretermesso, la sanatoria del vizio di instaurazione del litisconsorzio richiede il compimento di un'attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 163 del codice di rito … »;
ed ha argomentato ciò rilevando quanto appresso:
«… 2. Il secondo motivo del ricorso di omissis prospetta, ancora con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 163, 163-bis, 164 e 291 cod. proc. civ. e dell'art. 24 della Costituzione. Contesta la ritenuta regolarità della rinnovazione della notifica della citazione introduttiva del giudizio di prime cure eseguita nei suoi riguardi, siccome avvenuta mediante notificazione dell'originario atto di citazione con allegato il verbale di udienza recante l'ordine giudiziale di rinnovazione;
assume che la rinnovazione andava compiuta mediante la notificazione di un nuovo atto di citazione a comparire per la successiva udienza fissata dal giudice, atto completo di vocatio in ius per detta udienza, dell'invito a costituirsi nel termine stabilito dal codice e degli avvertimenti sulle possibili decadenze. Mancando una rinnovazione di tal fatta – conclude la ricorrente –, il giudice di prime cure doveva dichiarare estinto il giudizio oppure disporre la cancellazione della causa dal ruolo per inosservanza del termine per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo.
3. I motivi – da scrutinare congiuntamente, attesa l'intrinseca connessione che li avvince – sono fondati, nei termini e con gli effetti in appresso puntualizzati. Le argomentazioni della ricorrente recano critica alla impugnata sentenza nella parte in cui ha disatteso l'appello incidentale interposto da omissis, dichiarata contumace in prime cure. A suffragio della statuizione resa, la Corte d'appello ha ritenuto «inappropriata la parificazione alla categoria dell'inesistenza» della notifica della originaria citazione tentata nei confronti della omissis e, pertanto, del tutto legittimo l'ordine di rinnovazione disposto dal giudice di prime cure;
ha poi considerato «ritualmente eseguita» la seconda notifica, precisando – in ordine alla contestazione relativa alla mancanza della vocatio in ius e degli avvertimenti, che il «contenuto dell'atto notificato, composto dall'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza del 29.1.2007 (contenente il rinvio alla nuova udienza del 12.6.2007 ore 9.00) […] consentiva al destinatario di difendersi, essendo impedita la dichiarazione di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.».
3.1. Il trascritto ragionamento – idoneamente attinto dai formulati motivi – non è conforme a diritto. La disamina dei motivi di impugnazione non può che muovere dalla individuazione della qualità soggettiva da cui genera il coinvolgimento in lite di omissis: questa, siccome acquirente dal debitore del bene (partecipazioni societarie) trasferito con l'atto asseritamente compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie, assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. (Cass. 07/11/2011, n. 23068). Conseguentemente, qualora in detto giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di tale parte necessaria, è necessario, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 102 cod. proc. civ., provvedere (motu proprio ad opera delle parti oppure in ottemperanza ad ordine impartito del giudice) all'integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso (riferita puntualmente all'azione revocatoria: Cass. 16/07/2003, n. 11150). Ai fini della presente decisione è pertanto superfluo dirimere la (assai dibattuta tra le parti, anche in questa sede) questione sulla natura (nullità o giuridica inesistenza) del vizio inficiante la prima notificazione dell'atto di citazione ad omissis: pur in abstracto ravvisando una fattispecie di inesistenza della notifica (nei pur angusti confini tracciati da Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916), occorreva comunque radicare il contraddittorio con tale soggetto, litisconsorte necessario, sanando la sua pretermissione in lite mercé l'adozione giudiziale (e l'ottemperanza a cura delle parti già costituite) di un ordine di integrazione. Nella illustrata prospettiva, diviene invece decisivo verificare se la seconda notificazione della citazione ad omissis, quantunque ricondotta dal giudice di merito alla fattispecie di cui all'art. 291 cod. proc. civ., potesse in concreto configurarsi – quantomeno in applicazione del principio di conservazione degli effetti degli atti processuali – come un valido atto di integrazione del contraddittorio, idoneo alla effettiva realizzazione del diritto di difesa del litisconsorte. Orbene, devesi rilevare che, salva la costituzione spontanea del pretermesso, la sanatoria del vizio di instaurazione del litisconsorzio richiede il compimento di attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto–forma prescritti dall'art. 163 del codice di rito. In particolare, con argomentazione pianamente sovrapponibile alla vicenda in esame, questa Corte ha affermato che «l'atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste;
chiarezza che manca – evidentemente – laddove la parte si veda notificare una citazione che indica l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione;
né può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali che lo induca ad identificare senz'altro nell'udienza di rinvio quella di nuova prima udienza» per indi concludere nel senso della nullità di una rinnovazione della citazione attuata mediante la combinazione del primigenio atto di citazione con l'ordinanza di fissazione della nuova udienza (espressamente, Cass. 8/11/2019, n. 28810; sul medesimo argomento, Cass. 10/1/2017, n. 279; Cass. 5/12/1996, n. 10852). Intendendo dare convinta continuità all'indirizzo ermeneutico ora riportato, è dunque errato il convincimento espresso dalla sentenza gravata sulla regolare costituzione del contradittorio in prime cure, fondante la reiezione dell'appello incidentale di omissis …».
Ed effettivamente, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, ottemperando all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice l'11.2.2022, in data 4.3.2022 notificava tuttavia a controparte soltanto l'atto di citazione originario e il provvedimento del g.i. che ne ordinava l'integrazione del contraddittorio a pro' di (provvedimento che non Parte_1 recava, ovviamente, alcuna delle avvertenze di rito indispensabili per l'atto di parte ex art. 163
C.P.C.) Tra gli allegati delle note di trattazione scritta, depositate dall'Agenzia delle Entrate il 3.11.2022 per l'udienza del 17.11.2022, vi è, infatti, la ricevuta di consegna della notifica a mezzo pec della citazione e del provvedimento di integrazione del contraddittorio emesso dal G.I; manca, però, l'espressa vocatio come parte del terzo acquirente e la serie delle avvertenze di rito di cui s'è detto. Orbene, a parere di questo decidente, ha errato il Tribunale a ritenere che: “la sebbene Pt_1 regolarmente evocato in giudizio, non si è costituita e va dichiarata la sua contumacia”, dal momento che, ai fini di una corretta citazione in giudizio, l'Agenzia odierna appellata avrebbe dovuto notificare a detta società un valido ed efficace atto d'integrazione del contradittorio, idoneo a sanare il vizio precedente di mancata instaurazione del litisconsorzio e a porre immediatamente il litisconsorte nelle condizioni di potersi difendere adeguatamente.
Ciò non è avvenuto, ragion per cui:
- sebbene suggestivo sia il potenziale argomento (per verità neppure evocato dall'odierna resistente) per cui nell'occorso vi potrebbe essere stato avvenimento d'una vocatio, ancorché esperita implicitamente, ossia attraverso il comportamento concludente dell'aver la parte attrice inviato alla controparte congiuntamente: la citazione originaria (che invocava su una certa res la declaratoria d'inefficacia del relativo atto dismissivo, chiaramente indicato sia per contenuto sia per imputazione soggettiva, siccome stipulato tra i due suoi contraenti esattamente individuati, sebbene indirizzata solo contro l'alienante ma non anche contro l'acquirente); il provvedimento giudiziale che ordinava l'integrazione del contraddittorio, individuando compiutamente tutte le parti del rapporto processuale da costituirsi e la data dell'udienza che sarebbe stata celebrata per il giudizio relativo (comunque, senza gli avvisi di rito); - non può ragionevolmente assumersi che di ciò – e delle relative implicazioni – detta controparte potesse (o, al limite, dovesse) avere intuizione ovvero contezza, atteso che: non si versava in sede d'impugnazione né risulta che v'era stata previa designazione da parte della destinataria d'un legale (nel rapporto controverso inerente all'Agenzia delle Entrate); dalla lettura congiunta dei testi trasmessile, essa non avrebbe potuto trarre la superiore conclusione solo da sé medesima, in quanto da presumersi priva delle competenze qualificate che occorrono per la disamina del rilievo di atti processuali, ma solo quella per cui una domanda giudiziale c'era (ed un processo per essa pendeva), ma non era a lei rivolta;
e tanto conforta nel far riconoscere che, per garantire l'effettiva realizzazione del diritto di difesa del litisconsorte necessario mai antea vocato in ius, che non basta notificare solo il precedente atto di citazione, con allegato il provvedimento d'integrazione del contraddittorio.
Rilevato che, se l'ordine di integrazione emanato dal giudice non viene rispettato dalle parti, o se queste provvedono oltre il termine perentorio fissato dal giudice, il processo si estingue, come previsto dall'art. 307 C.P.C. comma terzo, senza possibilità di riassunzione o di proroga del termine perentorio concesso dal giudice, il Giudice che ebbe a procedere, stante la mancata citazione in giudizio dell'odierna appellante, avrebbe dovuto dichiarare estinto il processo di primo grado.
Il giudizio si è svolto dunque a contradittorio non integro per pretermissione di una parte necessaria e la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11150/2002; Cass. n. 23068/2011; Cass. 6598/2023; Cass. 12891/2020) è costante nel sostenere che:
«… Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse …»;
di guisa che, in accoglimento del primo motivo d'appello, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Per la sua indole e conseguente incidenza rispetto all'altra doglianza (di merito) dedotta,
l'accoglimento del superiore motivo di gravame ne determina il conseguente integrale assorbimento.
*
L'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado impone alla Corte di procedere d'ufficio – quale conseguenza della pronuncia di merito adottanda ex art. 336, comma 1, C.P.C. – ad un nuovo regolamento di esse, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn.:
9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, quindi, consegue alla superiore soccombenza ut supra declaranda la condanna di parte appellata alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali di questo grado di giudizio, nulla dovendosi per quelle di prime cure (per la mancata partecipazione al medesimo), liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…»;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10 totale dimidiato € 6.988,55
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua evidente marginalità; ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 16.12.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Seconda Sezione–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1935 in data 17.11.2022 nel procedimento già iscritto al n. 2565/2016 RGAC;
appello proposto da: in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
, quale successore di in persona Controparte_5 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata pronuncia, così provvede;
dichiara nei sensi in motivazione chiariti l'estinzione del giudizio iscritto in prime cure al n. 2565/2016 RGAC;
2) condanna l' , quale successore di Controparte_5 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della parte appellante delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.988,55 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data 29.7.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)