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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2011/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.pc. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2011 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Lachi
parte opponente
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, e per essa in qualità di procuratrice (C.F. e per essa Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv. Francesco Controparte_3
Concio
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e difesa , in accoglimento della proposta opposizione revocare il Decreto Ingiuntivo D. I. n. 508/2022
emesso dal Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice Dott.ssa Leila Nadir Sersale , in data 1 4.0 5.2022
(Procedimento Civile n. 1058/2022 R.G.), su richiesta della RO
, e, per essa, in qualità di Procuratrice, dalla e, per essa,
[...] Controparte_2
1 R.G. 2011/2022
dalla , nei confronti d ella Sig.ra in qualità di Fideiussore Controparte_3 Parte_1
della Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Cooperativa ora in Liquidazione TA IV,
Decreto Ingiuntivo della cui opposizione trattasi, e : In Via Principale: a) accertare e dichiarare la nullità delle
clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8 del Contratto di Fideiussione Omnibus dello 07.09.2009 sottoscritto, presso e
con la Filiale di LI IO (AR), dalla RO
Sig.ra in qualità di Fideiussore della Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Cooperativa Parte_1
ora in Liquidazione TA IV , per tutte quante le ragioni esposte in parte motiva, b) e, per l'effetto
dichiarare la nullità totale del Contratto di Fideiussione Omnibus dello 07.09.2009 sottoscritto, presso e con la
Filiale di LI IO (AR), dalla Sig.ra RO
in qualità di Fideiussore della Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Cooperativa ora in Parte_1
Liquidazione TA IV , per tutte quante le ragioni esposte in parte motiva, c) accertare e
dichiarare altresì il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., per tutte quante le ragioni esposte in
parte motiva , d) e, per l'effetto, dichiarare nullo o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo n. 508/2022 emesso
dal Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice Dott.ssa Leila Nadir Sersale , in data 1 4.0 5.2022
(Procedimento Civile n. 1058/2022 R.G.), su richiesta della RO
e, per essa, in qualità di Procuratrice, dalla e, per essa,
[...] Controparte_2
dalla , nei confronti d ella Sig.ra in qualità di Fideiussore Controparte_3 Parte_1
della Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Cooperativa ora in Liquidazione TA IV, stante
la nullità del Contratto di Fideiussione Omnibus dello 07.09.2009 su cui il Decreto Ingiuntivo odiernamente
impugnato si fonda;
e) e, per l 'effetto condannare la RO
, e, per essa, in qualità di Procuratrice, la e, per essa, la Controparte_2 [...]
, al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della vicenda di che Controparte_3
trattasi dalla Sig.ra in qualità di Fideiussore della Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Parte_1
Cooperativa ora in Liquidazione TA IV, danni la cui quantificazione è rimessa al giudizio di
Codesto Preg.mo Tribunale adito. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, compensi ed onorari del
presente giudizio”;
per parte opposta: “Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in
quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare
in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per
qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra al Parte_1
2 R.G. 2011/2022
pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 15.914,48 oltre interessi di mora al tasso
convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel
corso del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come
previsto dal D.M. 147/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 508/2022 (R.G. n. 1508/2022) emesso dal Tribunale di Arezzo in data 13 maggio 2022 su ricorso di con il quale le era stato RO
ingiunto, in qualità di fideiussore della Cooperativa Sociale Opus Laetus - Società Cooperativa ora in
, il pagamento della somma di € 15.914,48, oltre interessi come da CP_5 Parte_2
domanda e spese, quale saldo debitore al 30 giugno 2019 del contratto di conto corrente n. 10628600
che Cooperativa Sociale Opus Laetus - Società Cooperativa aveva stipulato in data 4 gennaio 2011 con l'Agenzia di LI IO della RO
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto: i) la nullità della fideiussione del 7
settembre 2009 ovvero la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione medesima, perché
riproduttiva dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa antitrust; ii) l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Su queste basi parte opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi. RO
Con vittoria di spese.
2. Si è costituita in giudizio e per essa la RO
procuratrice e per questa la quale ha Controparte_2 Controparte_3
chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande proposte da parte opponente eccependone l'infondatezza.
3. Con ordinanza dell'8 marzo 2023 il Tribunale ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, ha assegnato alla parte opposta termine al fine di presentare la domanda di mediazione (Cass. sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596).
4. Verificato l'esito negativo della mediazione e assegnati i termini richiesti ai sensi dell'art. 183 co. 6
c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
3 R.G. 2011/2022
5. All'udienza del 26 febbraio 2025 fissata per la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. - applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 164/2024 - sulle conclusioni della sola parte opposta sopra riportate, mentre nessuno è comparso per l'opponente, per la quale vale la presunzione siano state tenute ferme le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
****
6. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento,
ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o,
infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa. Nello stesso senso depongono anche i principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e controllo esso si è verificato: è senz'altro più agevole per il debitore provare il proprio adempimento che per il creditore provare l'inadempimento della controparte. Il debitore, infatti, proverà un fatto positivo,
verificatosi grazie alla sua condotta diligente, di cui ha diritto di ricevere quietanza ai sensi dell'art. 1189 c.c., il che semplifica l'assolvimento dell'onere probatorio. Il creditore, invece, dovrebbe provare il fatto, negativo, che la controparte non ha adempiuto la prestazione dovuta, ma la prova dei fatti negativi, in ossequio al brocardo negativa non sunt probanda, si rivela particolarmente difficile da fornire (in tal senso, per tutte, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
4 R.G. 2011/2022
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 15.914,48 vantato da
[...]
nei confronti di nella sua qualità di fideiussore della RO Parte_1
Cooperativa Sociale Opus Laetus - Società Cooperativa ora , a Controparte_6 Parte_2
titolo di saldo debitore al 30 giugno 2019 del contratto di conto corrente n. 10628600 intestato alla
Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Cooperativa, acceso in data 4 gennaio 2011.
A fondamento della propria pretesa, l'istituto di credito ha prodotto copia del contratto di conto corrente e relativo estratto conto, nonché copia della fideiussione prestata da (cfr. Parte_1
doc. 4, 5, 6 fascicolo monitorio, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
8. La parte opponente ha contestato l'avversa pretesa, eccependo la nullità della fideiussione del 7
settembre 2009 o in subordine la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione medesima, perché
riproduttiva dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione dell'art. 2, l. n. 287 del 1990, con conseguente inefficacia della garanzia per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
L'eccezione è infondata.
Non ignora il Tribunale che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente
nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la l. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett.
a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2,
comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
Osserva, tuttavia, il Tribunale che, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, è
necessaria la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto - anche del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che come tale è sottratto al principio iura novit curia (cfr. anche Corte App. Firenze, sez. II, 4 settembre 2023, n.1774; nonché Corte
5 R.G. 2011/2022
App. Firenze n. 1444/2022 e n. 2310/2022); il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria anch'esso sottratto al principio iura novit curia.
Nel caso di specie, l'odierna opponente non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, non avendo prodotto né il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, né ha il modulo di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003 e non si è offerta neppure di provare diversamente l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza all'epoca di sottoscrizione della fideiussione per cui è causa, tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
9. Non è possibile giungere a diverse conclusioni neppure invocando il rilievo officioso della nullità.
Se è vero, infatti, che la nullità è rilevabile anche d'ufficio, è altrettanto vero che la rilevazione ufficiosa
è ammissibile nei limiti in cui siano state ritualmente dedotti in contraddittorio gli elementi fattuali sottesi e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi necessari all'accertamento della pretesa invalidità (v, tra le ultime, Cass. sez. III, 13/12/2022, n. 36421).
Spettava dunque all'odierna opponente, in quanto parte processuale interessata alla rilevazione del vizio, allegare tempestivamente - e dunque nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. - i dati di fatto su cui la supposta nullità era fondata, vale a dire il citato provvedimento della Banca d'Italia e i concreti elementi negoziali contrastanti con esso e con il modulo di contratto di fideiussione dell'ABI.
10. Anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, l'eccezione di nullità deve essere disattesa, in quanto: a) non ricorrono i presupposti di cui alle clausole n. 2 e n. 8, non risultando specificatamente contestata né provata l'invalidità dell'obbligazione garantita (v. infra), né ricorre un obbligo della banca di restituzione di somme nei confronti della debitrice principale;
b) l'eventuale nullità della clausola n. 6 non risulta idonea a scalfire la validità della clausola n. 7, in forza della quale “il
fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione
del debitore, quanto dovutole per interessi, capitale, spese, tasse e ogni altro accessorio (…)”.
Nel caso di specie parte opponente - fideiussore - non ha contestato di aver ricevuto la diffida di pagamento del 24 aprile 2017 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), e che tale richiesta è stata inviata nella stessa data in cui alla società debitrice principale e all'altro fideiussore è stata comunicata dal creditore la revoca degli affidamenti e analoga richiesta di pagamento, con conseguente scadenza
6 R.G. 2011/2022
dell'obbligazione. Tale missiva inviata al fideiussore costituisce, dunque, richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto inviata nello stesso giorno in cui è venuta a scadenza l'obbligazione principale (e quindi nel termine semestrale ex art. 1957 c.c.). Risulta, pertanto, infondata l'eccezione di intervenuta decadenza
ex art. 1957 c.c.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta deve essere respinta e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, ogni altra questione assorbita.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base del d.m. 55/2014,
come modificato dal d.m. 147/2022, in applicazione dei parametri medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisionale, avendo la causa natura puramente documentale (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 508/2022 (R.G. n. 1058/2022)
emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 RO
delle spese di lite, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al
[...]
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 28 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.pc. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2011 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Lachi
parte opponente
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, e per essa in qualità di procuratrice (C.F. e per essa Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv. Francesco Controparte_3
Concio
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e difesa , in accoglimento della proposta opposizione revocare il Decreto Ingiuntivo D. I. n. 508/2022
emesso dal Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice Dott.ssa Leila Nadir Sersale , in data 1 4.0 5.2022
(Procedimento Civile n. 1058/2022 R.G.), su richiesta della RO
, e, per essa, in qualità di Procuratrice, dalla e, per essa,
[...] Controparte_2
1 R.G. 2011/2022
dalla , nei confronti d ella Sig.ra in qualità di Fideiussore Controparte_3 Parte_1
della Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Cooperativa ora in Liquidazione TA IV,
Decreto Ingiuntivo della cui opposizione trattasi, e : In Via Principale: a) accertare e dichiarare la nullità delle
clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8 del Contratto di Fideiussione Omnibus dello 07.09.2009 sottoscritto, presso e
con la Filiale di LI IO (AR), dalla RO
Sig.ra in qualità di Fideiussore della Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Cooperativa Parte_1
ora in Liquidazione TA IV , per tutte quante le ragioni esposte in parte motiva, b) e, per l'effetto
dichiarare la nullità totale del Contratto di Fideiussione Omnibus dello 07.09.2009 sottoscritto, presso e con la
Filiale di LI IO (AR), dalla Sig.ra RO
in qualità di Fideiussore della Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Cooperativa ora in Parte_1
Liquidazione TA IV , per tutte quante le ragioni esposte in parte motiva, c) accertare e
dichiarare altresì il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., per tutte quante le ragioni esposte in
parte motiva , d) e, per l'effetto, dichiarare nullo o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo n. 508/2022 emesso
dal Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice Dott.ssa Leila Nadir Sersale , in data 1 4.0 5.2022
(Procedimento Civile n. 1058/2022 R.G.), su richiesta della RO
e, per essa, in qualità di Procuratrice, dalla e, per essa,
[...] Controparte_2
dalla , nei confronti d ella Sig.ra in qualità di Fideiussore Controparte_3 Parte_1
della Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Cooperativa ora in Liquidazione TA IV, stante
la nullità del Contratto di Fideiussione Omnibus dello 07.09.2009 su cui il Decreto Ingiuntivo odiernamente
impugnato si fonda;
e) e, per l 'effetto condannare la RO
, e, per essa, in qualità di Procuratrice, la e, per essa, la Controparte_2 [...]
, al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della vicenda di che Controparte_3
trattasi dalla Sig.ra in qualità di Fideiussore della Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Parte_1
Cooperativa ora in Liquidazione TA IV, danni la cui quantificazione è rimessa al giudizio di
Codesto Preg.mo Tribunale adito. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, compensi ed onorari del
presente giudizio”;
per parte opposta: “Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in
quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare
in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per
qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra al Parte_1
2 R.G. 2011/2022
pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 15.914,48 oltre interessi di mora al tasso
convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel
corso del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come
previsto dal D.M. 147/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 508/2022 (R.G. n. 1508/2022) emesso dal Tribunale di Arezzo in data 13 maggio 2022 su ricorso di con il quale le era stato RO
ingiunto, in qualità di fideiussore della Cooperativa Sociale Opus Laetus - Società Cooperativa ora in
, il pagamento della somma di € 15.914,48, oltre interessi come da CP_5 Parte_2
domanda e spese, quale saldo debitore al 30 giugno 2019 del contratto di conto corrente n. 10628600
che Cooperativa Sociale Opus Laetus - Società Cooperativa aveva stipulato in data 4 gennaio 2011 con l'Agenzia di LI IO della RO
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto: i) la nullità della fideiussione del 7
settembre 2009 ovvero la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione medesima, perché
riproduttiva dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa antitrust; ii) l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Su queste basi parte opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi. RO
Con vittoria di spese.
2. Si è costituita in giudizio e per essa la RO
procuratrice e per questa la quale ha Controparte_2 Controparte_3
chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande proposte da parte opponente eccependone l'infondatezza.
3. Con ordinanza dell'8 marzo 2023 il Tribunale ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, ha assegnato alla parte opposta termine al fine di presentare la domanda di mediazione (Cass. sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596).
4. Verificato l'esito negativo della mediazione e assegnati i termini richiesti ai sensi dell'art. 183 co. 6
c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
3 R.G. 2011/2022
5. All'udienza del 26 febbraio 2025 fissata per la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. - applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 164/2024 - sulle conclusioni della sola parte opposta sopra riportate, mentre nessuno è comparso per l'opponente, per la quale vale la presunzione siano state tenute ferme le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
****
6. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento,
ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o,
infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa. Nello stesso senso depongono anche i principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e controllo esso si è verificato: è senz'altro più agevole per il debitore provare il proprio adempimento che per il creditore provare l'inadempimento della controparte. Il debitore, infatti, proverà un fatto positivo,
verificatosi grazie alla sua condotta diligente, di cui ha diritto di ricevere quietanza ai sensi dell'art. 1189 c.c., il che semplifica l'assolvimento dell'onere probatorio. Il creditore, invece, dovrebbe provare il fatto, negativo, che la controparte non ha adempiuto la prestazione dovuta, ma la prova dei fatti negativi, in ossequio al brocardo negativa non sunt probanda, si rivela particolarmente difficile da fornire (in tal senso, per tutte, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
4 R.G. 2011/2022
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 15.914,48 vantato da
[...]
nei confronti di nella sua qualità di fideiussore della RO Parte_1
Cooperativa Sociale Opus Laetus - Società Cooperativa ora , a Controparte_6 Parte_2
titolo di saldo debitore al 30 giugno 2019 del contratto di conto corrente n. 10628600 intestato alla
Cooperativa Sociale Opus Laetus – Società Cooperativa, acceso in data 4 gennaio 2011.
A fondamento della propria pretesa, l'istituto di credito ha prodotto copia del contratto di conto corrente e relativo estratto conto, nonché copia della fideiussione prestata da (cfr. Parte_1
doc. 4, 5, 6 fascicolo monitorio, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
8. La parte opponente ha contestato l'avversa pretesa, eccependo la nullità della fideiussione del 7
settembre 2009 o in subordine la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione medesima, perché
riproduttiva dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione dell'art. 2, l. n. 287 del 1990, con conseguente inefficacia della garanzia per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
L'eccezione è infondata.
Non ignora il Tribunale che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente
nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la l. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett.
a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2,
comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
Osserva, tuttavia, il Tribunale che, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, è
necessaria la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto - anche del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che come tale è sottratto al principio iura novit curia (cfr. anche Corte App. Firenze, sez. II, 4 settembre 2023, n.1774; nonché Corte
5 R.G. 2011/2022
App. Firenze n. 1444/2022 e n. 2310/2022); il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria anch'esso sottratto al principio iura novit curia.
Nel caso di specie, l'odierna opponente non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, non avendo prodotto né il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, né ha il modulo di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003 e non si è offerta neppure di provare diversamente l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza all'epoca di sottoscrizione della fideiussione per cui è causa, tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
9. Non è possibile giungere a diverse conclusioni neppure invocando il rilievo officioso della nullità.
Se è vero, infatti, che la nullità è rilevabile anche d'ufficio, è altrettanto vero che la rilevazione ufficiosa
è ammissibile nei limiti in cui siano state ritualmente dedotti in contraddittorio gli elementi fattuali sottesi e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi necessari all'accertamento della pretesa invalidità (v, tra le ultime, Cass. sez. III, 13/12/2022, n. 36421).
Spettava dunque all'odierna opponente, in quanto parte processuale interessata alla rilevazione del vizio, allegare tempestivamente - e dunque nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. - i dati di fatto su cui la supposta nullità era fondata, vale a dire il citato provvedimento della Banca d'Italia e i concreti elementi negoziali contrastanti con esso e con il modulo di contratto di fideiussione dell'ABI.
10. Anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, l'eccezione di nullità deve essere disattesa, in quanto: a) non ricorrono i presupposti di cui alle clausole n. 2 e n. 8, non risultando specificatamente contestata né provata l'invalidità dell'obbligazione garantita (v. infra), né ricorre un obbligo della banca di restituzione di somme nei confronti della debitrice principale;
b) l'eventuale nullità della clausola n. 6 non risulta idonea a scalfire la validità della clausola n. 7, in forza della quale “il
fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione
del debitore, quanto dovutole per interessi, capitale, spese, tasse e ogni altro accessorio (…)”.
Nel caso di specie parte opponente - fideiussore - non ha contestato di aver ricevuto la diffida di pagamento del 24 aprile 2017 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), e che tale richiesta è stata inviata nella stessa data in cui alla società debitrice principale e all'altro fideiussore è stata comunicata dal creditore la revoca degli affidamenti e analoga richiesta di pagamento, con conseguente scadenza
6 R.G. 2011/2022
dell'obbligazione. Tale missiva inviata al fideiussore costituisce, dunque, richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto inviata nello stesso giorno in cui è venuta a scadenza l'obbligazione principale (e quindi nel termine semestrale ex art. 1957 c.c.). Risulta, pertanto, infondata l'eccezione di intervenuta decadenza
ex art. 1957 c.c.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta deve essere respinta e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, ogni altra questione assorbita.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base del d.m. 55/2014,
come modificato dal d.m. 147/2022, in applicazione dei parametri medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisionale, avendo la causa natura puramente documentale (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 508/2022 (R.G. n. 1058/2022)
emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 RO
delle spese di lite, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al
[...]
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 28 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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