Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Marco Sabella Consigliere relatore
Dott. Alberto Lo Giudice Ausiliario Della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 213/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Gela, promossa
DA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il
Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val
d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano
Dolce e Carmelo Russo, in virtù di procura generale alle liti in atti
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Eugenio Muscia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Niscemi, via Largo
Spasimo 28
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale rappresentante pro tempore
Appellata contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2024, Controparte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Contr 29220239002637629000, notificata dall il 24 gennaio 2024, e i sottostanti cinque avvisi di addebito nn.
59220170000945843000
59220170001156107000
59220180001199956000
59220190001705169000
59220210000220569000 aventi ad oggetto contributi dovuti a titolo di iscrizione d'ufficio alla
“Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi e Associati”, nonché le relative sanzioni, per l'importo complessivo di € 17.938,20, con riferimento agli anni 2017/2020.
A fondamento della propria domanda, deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata, non svolgendo più alcuna attività agricola da dicembre 2016 e avendo chiesto la cancellazione dalla Camera di Commercio di Caltanissetta con data di cessazione con decorrenza da tale data.
Si costituiva l' , eccependo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva.
L , pur ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva, _4 rimanendo contumace.
Con sentenza n. 247/24, pubblicata l'8.11.2024, l'adito Tribunale di
Gela in funzione di giudice del lavoro, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell dichiarava non dovuti i contributi CP_5 previdenziali e le somme aggiuntive oggetto dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati, che per l'effetto annullava;
condannava parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese processuali e l' al pagamento delle spese CP_5 _4 in favore dell'opponente.
Avverso detta sentenza propone appello l' , per i motivi che _4 saranno appresso esaminati.
Si è costituita , chiedendo la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del gravame. Non si è invece costituita l' Controparte_2 rimanendo contumace
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Preliminarmente, attese le difese e le eccezioni apprestate da parte appellata, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto dall' sia sotto il profilo _4 dell'osservanza della disciplina dettata dall'art. 342 c.p.c.
(riferimento normativo errato, perché la valutazione di ammissibilità dell'appello deve essere condotta alla stregua dell'art. 434 c.p.c. nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2022, trattandosi di impugnazione proposta posteriormente al 28 febbraio 2023 (art. 35 co. 4 D.Lgs. 149/22 cit.), in quanto l'atto di gravame individua chiaramente sia i capi di sentenza impugnati (in connessione, peraltro, con l'ambito molto circoscritto dell'oggetto del giudizio), sia le violazioni delle norme e dei principi giuridici in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, sia sotto il profilo della non palese infondatezza dell'appello ex art. 348 bis comma 1) c.p.c., difettando,
a prescindere dall'effettivo esito della controversia, ragioni che in astratto possano fare pensare che il gravame proposto non avesse alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, soprattutto con riferimento al motivo con il quale sono stati evidenziati i presunti errores in iudicando in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella ricostruzione dei fatti di causa.
Ciò posto, con il motivo proposto, l' addebitando la sua mancata _4 costituzione nel giudizio di primo grado a non meglio specificati disguidi della notifica, eccepisce in questo grado l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo proposta da con riguardo Controparte_1 agli avvisi di addebito nn. 59220180001199956, 5922019
0001705169 e 59220210000220569, producendo le relative notifiche alla debitrice eseguite a mezzo posta, rispettivamente, in data
27.12.2018, 15.1.2020 e 14.12.2021, con conseguente incontestabilità delle relative pretese creditorie e decadenza dall'opposizione a ruolo ex art. 24 D.Lgs n. 46/99, non essendo per il resto decorso neanche il termine quinquennale di prescrizione dalle suddette notifiche, comunque neanche eccepita dall'originaria opponente, dovendosi tenere conto, con solo riguardo all'avviso n.
5922018 0001199956, dei periodi di sospensione di 310 giorni previsti dall'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20 e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L. 21/21.
L'appello è fondato solo in parte, dovendosi dare anche preliminarmente atto della definitività delle statuizioni con cui il primo decidente ha dichiarato non dovuti i contributi previdenziali e le somme aggiuntive oggetto degli avvisi di addebito nn.
59220170000945843000 e 59220170001156107000, che venivano annullati, avverso le quali non è stato interposto gravame.
Quanto i restanti tre avvisi, deve qui farsi applicazione dell'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale gli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali/avvidi di addebito possono e devono essere acquisiti anche in appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c. perché riguardanti l'accertamento di un requisito di proponibilità della domanda (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 21153 del 7.8.2019; Cass. Sez.
6 - L., Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011;
Cass. Sez. Lav. n. 11274 del 16.5.2007).
E' infatti all'uopo stato anche precisato che “In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421
e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto”.
E' altresì acquisito e pacifico il principio secondo cui il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre l'opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente impositore, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, conseguendone che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. Facendo applicazione dei superiori principi devono essere acquisiti, pur essendo stati prodotti solo in occasione del giudizio di gravame, le relate di notifiche degli avvisi di addebito sopra indicati, dovendosi anche in questa sede valutare la proponibilità dell'opposizione a ruolo a suo tempo proposta da , accertamento che il Controparte_1 tribunale, a maggior ragione essendosi verificata la contumacia dell'ente impositore, non poteva obliare, avendo, come detto, l'obbligo di compiere anche ex officio tutte le verifiche documentali in merito.
Ciò posto, ritiene la Corte provata, alla stregua della documentazione prodotta dall' la rituale notifica alla debitrice degli avvisi di _4 addebito nn. 59220180001199956 e 5922019 0001705169, che risultano entrambi consegnati a mani della sig.ra , Parte_2 qualificatasi nella seconda quale madre di Controparte_1 presso l'indirizzo di residenza di quest'ultima, come tale indicato anche nel ricorso introduttivo di causa, a nulla importando ai fini della ritualità delle suddette notifiche il fatto che la non sia Pt_2 stata identificata come convivente, valendo all'uopo la presunzione di convivenza dello stretto congiunto che sia reperito presso la residenza del destinatario, salva prova contraria che parte appellata non ha fornito, nulla neanche deducendo sullo specifico punto (cfr. Cass., ord. n. 24880 del 15.09.2021; conformi Cass. n. 28591/2017 e n.
27587/2018).
Trattandosi di avvisi notificate, come detto, rispettivamente il
27.12.2018 e il 15.1.2020, da tali date il loro contenuto è divenuto, come detto, definitivo e non suscettibile di impugnazione nel merito delle pretese creditorie con essi fatte valere, salve eventuali sopravvenienze, quali la prescrizione maturata nel quinquennio successivo alle suddette notifiche, che però nella specie non ricorrono, essendo il decorso della prescrizione stato sospeso per i
310 giorni previsti dall'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20 e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21 e poi interrotto dalla notifica alla debitrice dell'intimazione di pagamento n. Contr 29220239002637629000, notificata dall' il 24 gennaio 2024.
Essendosi verificata la decadenza ex art. 24 D.lgs n. 46/99 e avendo l'opponente fatto valere solo ragioni di merito, pur ritenute fondate dal primo decidente, inerenti la pretesa non debenza delle somme intimate per carenza di obbligo contributivo, ne deriva la parziale inammissibilità, rispetto ai due avvisi di addebito in menzione, del ricorso introduttivo di causa.
La sentenza appellata deve essere dunque parzialmente riformata per quanto di ragione.
Quanto all'avviso di pagamento n. 59220210000220569, la relata prodotta non appare invece idonea a comprovarne la rituale notifica, essendo essa avvenuta a mani di tale (il nome in realtà Persona_1 non si legge in maniera certa) che, nonostante il cognome comune, che lascia intendere come il medesimo sia un prossimo congiunto dell'appellata, è rimasto non correttamente identificato quanto ai rapporti di parentela e convivenza con dai quali soltanto CP_1 potrebbe discendere la presunzione di cui si è detto.
Per tale parte, dunque, il gravame deve essere rigettato.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, con accoglimento solo parziale dell'opposizione introduttiva di causa e soccombenza reciproca, anche riguardo ai motivi di appello proposti, ricorrono i motivi previsti dall'art. 92 comma 2 cpc per operare la compensazione integrale delle spese di lite afferenti a entrambi i gradi del giudizio tra l' e _4
. Controparte_1
Quanto alle spese dell' rispetto alla quale l'opponente è stata CP_5 considerata totalmente soccombente, in difetto di specifica impugnazione sul punto da parte dell'interessata la statuizione di primo grado non può essere oggetto di revisione.
Nulla, invece, sulle spese dell relative a questo grado non CP_5 essendosi essa costituita.
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 247/24, pubblicata l'8.11.2024, pronunciata dal Tribunale di Gela in funzione di giudice del lavoro
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso gli avvisi di addebito nn. 59220180001199956 e 5922019 0001705169;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa tra l' e le spese di lite afferenti _4 Controparte_1 ai due gradi del giudizio;
- nulla sulle spese sostenute in questo grado del giudizio dall'
[...]
. Controparte_2
Caltanissetta, 9.4.2025 IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE