Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 11846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11846 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11846/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08730/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8730 del 2024, proposto da:
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., IBcop S.p.A., Bt Italia S.p.A., Retelit Digital Services S.p.A., Unidata S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., OP IB S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del 30.5.2024 prot.106552 di Roma Capitale
- della più recente nota del 21.6.2024 prot.67831 di Roma Capitale;
nonché per l’annullamento e/o l’accertamento della nullita’ della delibera giuntale di Roma Capitale n.209/2023, di approvazione dello schema di convenzione per le società operanti ai sensi del Codice delle Comunicazioni elettroniche (D. Lgs. n.259 del 2003 come modificato dal D. Lgs. n.207 del 2021);
- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 26.7.2024 a Roma Capitale ed ai restanti soggetti in epigrafe, nonchè tempestivamente depositato il 9.8.2024, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
- della nota del 30.5.2024 prot.106552 di Roma Capitale
- della più recente nota del 21.6.2024 prot.67831 di Roma Capitale;
nonché per l’annullamento e/o l’accertamento della nullita’ della delibera giuntale di Roma Capitale n.209/2023, di approvazione dello schema di convenzione per le società operanti ai sensi del Codice delle Comunicazioni elettroniche (D. Lgs. n.259 del 2003 come modificato dal D. Lgs. n.207 del 2021);
- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale.
2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente avversa, cumulativamente:
- la nota prot.n.106552 del 30.5.2024, con la quale Roma Capitale ha rammentato, a tutti gli operatori del settore delle telecomunicazioni, che a partire dal 29 maggio 2024 le nuove istanze per l’apertura dei cavi per le relative lavorazioni dovevano avvenire necessariamente attraverso il nuovo portale denominato Sistema Informativo Sottosuolo (nuovo S.I.S.);
- la nota prot.n.67831 del 21.6.2024, con la quale Roma Capitale ha rappresentato, a tutti gli operatori del settore, che l’accoglimento delle istanze di autorizzazione/concessione resta subordinato al pagamento di quanto dovuto, con invito ad avvalersi del meccanismo cd. del “castelletto”;
- la delibera giuntale n.209 del 4 giugno 2023, con la quale Roma Capitale, modificando la precedente delibera giuntale n.258 del 14 ottobre 2021, ha approvato il nuovo schema per la convenzione che disciplina, in attuazione delle previsioni recate dal cd. Regolamento scavi (di cui alla delibera commissariale n.21 del 31 marzo 2016, come successivamente integrata e modificata dalla delibera assembleare n.70 del 13 luglio 2021, gli obblighi prescrizionali degli operatori di settore a margine delle istanze di effettuazione di interventi soggetti al D.lgs.259/2003.
Con l’odierno ricorso torna nuovamente all’attenzione della Sezione la questione relativa alla modalità con cui l’Amministrazione capitolina ha inteso gestire i rapporti con le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni, ai sensi del D.Lgs.n.259/2003 e s.m.i..
In tale ambito, il Commissario Straordinario di Roma Capitale, con la sopra citata delibera n.21/2016, ha adottato il cd. Regolamento scavi (d’ora in poi, solo il “Regolamento”), successivamente modificato e integrato, con il quale, in estrema sintesi, si è stabilito l’insieme delle regole, delle procedure e degli oneri che gli operatori del settore delle telecomunicazioni devono osservare per la realizzazione delle attività connesse all’esecuzione ed al ripristino degli scavi stradali per l’apposizione di canalizzazioni e manufatti per la fornitura di servizi di rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale. Inter alias, il Regolamento contempla un regime autorizzatorio, precipuamente attivato per l’effettuazione dell’intervento, affiancato dalla concessione di suolo pubblico. Tale concessione è correlata, ai sensi dell’art.6, co.6 del Regolamento, alla previa, necessaria sottoscrizione, da parte della società istante, di una convenzione adesiva, disciplinante l’assunzione degli obblighi prestazionali nei confronti di Roma Capitale.
Avverso tale Regolamento hanno proposto ricorso diversi operatori di settore, fra cui l’odierna ricorrente, contestando, fra l’altro, le previsioni che subordinavano il provvedimento autorizzativo alla sottoscrizione di una convenzione di concessione con l’Amministrazione, impositiva di oneri e regole ritenute non applicabili nel regime autorizzatorio contemplato dalla norma primaria di riferimento (in particolare, l’art.49 del Codice delle Telecomunicazioni, di cui al D.Lgs.n.259/2003 e s.m.i., d’ora in avanti il “Codice”), che prevede unicamente un regime autorizzatorio, accelerato e semplificato, da applicarsi in combinato disposto con la regola generale fissata all’art.54 del Codice, che vieta l’imposizione di oneri e canoni ulteriori rispetto a quelli ivi previsti, salvo il canone di cui all’art.1, co.816 l.n.160/2019 (canone per l’occupazione di suolo pubblico).
Questo Tribunale, con sentenza n.13580/2023 del 4.9.2023, accoglieva il ricorso dell’odierna esponente (in senso omologo alle corrispondenti iniziative di altri operatori di settore), per l’effetto disponendo, per quanto di interesse, l’annullamento delle censurate disposizioni del Regolamento e dello Schema di convenzione, approvato con delibere giuntali nn. 199/2020 e n. 258/2021.
Detta pronuncia, come del resto segnalato dalla stessa parte ricorrente negli scritti difensivi, è stata riformata parzialmente dal Consiglio di Stato con sentenza n.1922 del 7.3.2025, che ha accolto il primo motivo di censura e, per l’effetto, respinto “il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti limitatamente alla impugnazione delle previsioni regolamentari che impongono agli operatori di telecomunicazioni la sottoscrizione di una convenzione tipo e la programmazione triennale degli interventi”.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:
- (primo motivo) si contesta la violazione e/o l’elusione del giudicato, afferente alla sentenza di questo Tribunale n. 13580/2023;
- (secondo motivo) si evidenzia che l’obbligo di sottoscrizione della convenzione, adesiva alla concessione di suolo pubblico, finisce per violare l’art.49 del Codice delle Telecomunicazioni e, con esso, i correlati principi di accelerazione e semplificazione dell’iter amministrativo propedeutico alla realizzazione di opere per la realizzazione delle reti;
- (terzo motivo) si contesta la previsione dello schema di convenzione, nella misura in cui esso prevede, all’art.5, penali imposte unilateralmente all’operatore economico, in violazione del principio, affermato dal Tar nella sentenza summenzionata, secondo cui, in applicazione della regola sancita all’art.49 del Codice, lo strumento convenzionale non può essere imposto all’operatore privato;
4. Seguiva la presentazione, a cura della parte ricorrente, di ampia documentazione e articolate memorie difensive.
Nel contesto degli scritti difensivi, parte ricorrente:
- richiedeva il differimento della trattazione nel merito dell’odierno ricorso, in ragione della connessione con omologo ricorso proposto da OP IB (r.g. n. 11367/2024), chiamato alla pubblica udienza del 3.12.2025;
- preannunciava la presentazione di ricorso per revocazione avverso la suddetta pronuncia del giudice d’appello.
6. All’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con rilievo da parte del Collegio ai sensi dell’art.73, co.3 cpa, dei seguenti rilievi in rito:
- possibile inammissibilità, per carenza di interesse, della domanda di annullamento delle summenzionate note di Roma Capitale, per assenza di carattere provvedimentale o, al più, per la valenza di atti meramente confermativi di pregresse determinazioni e statuizioni;
- possibile irricevibilità dell’impugnazione della delibera giuntale n.209/2023, per tardività della notifica del gravame. In via subordinata, qualora se ne reputasse il carattere non immediatamente lesivo, possibile inammissibilità, per carenza di interesse, in ragione dell’assenza di atti applicativi lesivi.
7. In via pregiudiziale, il Collegio scrutina, respingendola, l’istanza di rinvio della trattazione, formulata dalla parte ricorrente nei più recenti scritti difensivi.
Non sussistono infatti i requisiti di stretta eccezionalità che l’art.73, co.1 bis, secondo periodo, del codice del processo amministrativo richiede per il differimento dell’udienza di trattazione, atteso che il ricorso di OP IB (di cui al r.g. 11367/2024) non costituisce impugnazione pregiudiziale rispetto a quella in esame.
8. In via ulteriormente preliminare, il Collegio esamina funditus i rilievi in rito sollevati nel corso dell’udienza pubblica e, allo scopo, palesati alla parte ricorrente.
Detti rilievi sono fondati e meritano pertanto di essere confermati, per quanto di seguito meglio esplicato.
Quanto alle note di cui ai prot.nn.ri 106552 del 30.5.2024 e 67831 del 21.6.2024, il Collegio è dell’avviso che stesse non abbiamo carattere provvedimentale, e dunque lesivo della sfera giuridica della ricorrente, trattandosi di note meramente informative (assimilabili alle circolari informative), dirette peraltro alla generalità degli operatori di settore, e non in modo specifico all’odierna esponente, con le quali l’Amministrazione, in aderenza alle vigenti disposizioni, soprattutto di carattere regolamentare (in particolare, del Regolamento cd. Scavi, non oggetto della presente impugnazione), ha rappresentato la necessità, rispettivamente:
- di veicolare le richieste autorizzative su un nuovo portale;
- di procedere al pagamento di quanto dovuto onde pervenire al buon fine per la definizione dell’iter autorizzativo/concessorio.
In altri e più chiari termini, con le note in parola, l’Amministrazione non ha inteso provvedere nei confronti degli operatori, ma informarli delle conseguenze operative di determinazioni derivanti, in primis, dall’adozione di pregressi atti regolamentari e/o statuizioni, fra cui in primis il Regolamento cd. Scavi, la cui legittimità peraltro non può essere sindacata nell’ambito del presente giudizio.
Avverso tali note, l’impugnazione si appalesa pertanto inammissibile, per carenza di interesse, in ragione del carattere non provvedimentale, e quindi non lesivo, delle stesse. Al più (per assurdo), laddove se ne adducesse comunque la natura provvedimentale, dovrebbe ritenersi che le note in questione abbiano i connotati dell’atto meramente confermativo, come tale non impugnabile, di atti e statuizioni precedenti. Del resto, il presente ricorso si fonda, in buona sostanza, sul medesimo assunto che sorreggeva l’impugnazione proposta dalla ricorrente nel ricorso r.g. 8140/2016, ossia l’illegittimità del Regolamento cd. Scavi per avere introdotto, a fianco del procedimento autorizzatorio, un procedimento concessorio per l’utilizzo del suolo pubblico, con contestuale obbligo, in capo all’operatore economico, di addivenire alla stipula di una convenzione adesiva alla concessione, unilateralmente predisposta dall’Amministrazione.
La domanda di annullamento delle note summenzionate va pertanto dichiarata inammissibile, per carenza di interesse.
Va parimenti definita in rito, per irricevibilità, la domanda di declaratoria di nullità e/o annullamento della delibera giuntale n.209/2023, con la quale Roma Capitale ha adottato il nuovo schema di convenzione adesiva alla concessione di suolo pubblico, che l’operatore deve sottoscrivere, e ottemperare, per l’effettuazione di interventi ricompresi nel campo di applicazione del Regolamento cd. Scavi e, più in generale, nel Codice delle Telecomunicazioni.
Sul punto, è d’uopo rilevare che la delibera de qua è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di Roma Capitale fino al 4 luglio 2023, talchè si appalesa tardiva l’odierna impugnazione, il cui ricorso è stato notificato oltre un anno dopo (26.7.2024). Ad abundantiam, si osserva che la società era certamente a conoscenza della delibera a prescindere dalla relativa pubblicazione, avendo provveduto al deposito nel giudizio presso questa Sezione nel ricorso r.g. 8140/2016, come risulta dalla sentenza che lo ha definito.
Si ritiene, peraltro, che la delibera in questione, proprio in ragione delle doglianze palesate dalla ricorrente, tesi in particolare a contestare la previsione della clausola penale, assumesse carattere immediatamente lesivo, essendo suscettibile fra l’altro di reiterate applicazioni all’esito della domanda di autorizzazione all’intervento sottomessa dall’operatore. La tardività del ricorso si apprezza, poi, sia in relazione ai termini per la domanda di annullamento, ex art.29 cpa (sessanta giorni), che a quella di nullità, ex art.31, co.4 cpa (sei mesi).
Al più, per assurdo, laddove se ne predicasse la non immediata lesività, la presente impugnazione sarebbe da considerarsi inammissibile, per carenza di interesse, stante l’assenza di atti applicativi lesivi, tant’è vero che non risultano in atti, né tanto meno oggetto di impugnazione, provvedimenti di diniego delle istanze di autorizzazione agli interventi medio tempore sottomessi all’Amministrazione dalla società ricorrente.
Fermo quanto precede, il ricorso è infondato anche nel merito.
In merito alla dedotta violazione/elusione del giudicato, si osserva, in primo luogo, che la delibera giuntale n.209/2023 (l’unica spiegante, fra gli atti impugnati, effetti giuridici concretamente lesivi per la ricorrente) è stata pubblicata (il 20.6.2023) ben prima della pubblicazione, in data 4.9.2023, delle sentenze di questo Tribunale, inclusa la n.ro 13580/2023, che hanno accolto, in parte qua, i ricorsi avverso il Regolamento e gli atti a quest’ultimo connessi e conseguenti. Le altre due note impugnate, come sopra evidenziato, (sia pure successive alle pronunce di primo grado) non hanno valenza provvedimentale.
Inoltre, si rileva che la censura è inammissibile sotto il profilo strettamente processuale, in conformità ai principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.2/2013, non potendo il dedotto vizio di violazione/elusione del giudicato essere azionato in sede di cognizione ordinaria e dovendo invece essere portato all’attenzione del giudice dell’ottemperanza, in ossequio alla regola di cui all’art.114, co.4, lett. b) cpa, salva la possibilità (ammessa unicamente per tale giudice e non per quello adito in sede ordinaria) di disporre la conversione dell’azione (da ottemperanza ad annullamento).
Inoltre, dal punto di vista del diritto sostanziale, si evidenzia ulteriormente che:
- stante il principio di tassatività della nullità dell’atto amministrativo, accolto dall’art.21-septies L.n.241/90, gli atti adottati in contrasto con pronunce esecutive (ma non definitive) sono inefficaci e non affetti da nullità, mancando un accertamento definitivo della res controversa (cfr., Consiglio di Giustizia per la Regione Sicilia, Sez. G.le, 6.3.2023, n.191; ma anche Consiglio di Stato, 25.5.2022, n.4170), come si evince altresì dall’art.114, co.4, lett. c) del codice del processo amministrativo, ribadita, sul punto, la necessità che il motivo venga comunque rappresentato al giudice dell’ottemperanza e non a quello della cognizione;
- nella fattispecie in esame, poi, occorre tenere conto del fatto che la pronuncia di primo grado è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n.1922 del 7.3.2025, con l’effetto di avere respinto il ricorso introduttivo e, nello specifico, l’impugnazione proposta avverso i pertinenti atti regolamentari (su tutti il Regolamento cd. Scavi), che costituisce l’atto presupposto rispetto agli impugnati con l’odierno ricorso. L’effetto sostitutivo della pronuncia d’appello comporta, pertanto, l’improcedibilità del motivo, per sopravvenuta carenza di interesse (cfr., Cass., 12.5.2021, n.12561; Cass., 13.11.2018, n.29021).
La seconda censura investe il presupposto degli atti impugnati, ossia il Regolamento cd. Scavi (successivamente modificato e integrato), nella parte in cui, essenzialmente, all’art.6.6, contempla la necessità, per l’operatore richiedente l’autorizzazione all’effettuazione di interventi nel suolo pubblico di sottoscrivere apposita convenzione adesiva alla concessione del suolo, in conformità ai dettami predisposti unilateralmente. La terza censura conferma e rafforza la precedente, incentrandosi sulla previsione della clausola penale, ritenuta inapplicabile in mancanza di accettazione del privato (accedendo un approccio tipico dei rapporti paritetici).
Sull’argomento, si prende atto e si aderisce all’orientamento del giudice d’appello, palesato (anche con riferimento alle penali) nelle sentenze rese in subiecta materia (nn.ri 1922/2025 e 1816/2025), allorchè, fra l’altro, si è evidenziato che:
“ L’art. 88 del D. L.vo n. 259/2003, nella versione vigente all’epoca di adozione del Regolamento Scavi, del 2016, prevedeva, per quanto di interesse ai fini della decisione, che “Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.”. Tale previsione è rimasta sostanzialmente inalterata anche dopo le modificazioni apportate al Codice delle Comunicazione Elettroniche con il D. L.vo n. 207/2021, che ha spostato la disciplina relativa alle opere civili, scavi ed occupazioni di suolo pubblico all’art. 49”;
… I casi sopra richiamati, nei quali si riconosce all’ente titolare della strada il potere di intervenire per determinare concrete modalità di lavorazione e tempistiche di ripristino del manto stradale, costituiscono indici normativi dell’esistenza di un potere dell’ente medesimo di imporre una disciplina unilaterale. Conseguentemente non v’è ragione per credere che il legislatore, evocando, all’art. 49, comma 6, CCE, la figura della concessione abbia inteso fare riferimento ad una forma di concessione del tutto atipica, caratterizzata – come sopra precisato – dalla totale assenza di discrezionalità (e di margine di valutazione) in capo all’amministrazione e dal potere unilaterale dell’operatore economico di riempire il titolo concessorio di contenuto. Al contrario, in mancanza di una espressa volontà di tal senso, si deve ammettere che il legislatore abbia fatto riferimento all’istituto della concessione ordinaria, che reca con sé il potere dell’amministrazione di imporre unilateralmente delle prescrizioni quanto all’uso del bene pubblico.
… La circostanza che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche non menzioni espressamente il potere dell’ente titolare della strada di far sottoscrivere all’operatore economico una convenzione, accessiva al titolo autorizzatorio e neppure a quello concessorio, né individua (la proposta di) un tale atto tra quelli che debbono essere prodotti unitamente alla domanda – sebbene possa porre problemi applicativi non di poco momento, come la vicenda qui in esame dimostra - non costituisce, ad avviso del Collegio, elemento decisivo per escludere l’esistenza del suddetto potere e, correlativamente, per ritenere illegittime eventuali previsioni regolamentari che condizionino il rilascio dell’autorizzazione ex art. 49 CCE alla produzione, in allegato alla domanda, della convenzione-tipo già sottoscritta dall’operatore economico.
…Non osta a tale conclusione la presunta idoneità di simili prescrizioni e convenzioni a ostacolare la realizzazione degli impianti, a rendere più difficile agli operatori economici l’accesso al mercato o rendere il servizio non omogeneo, per qualità e costi, nell’ambito del territorio nazionale. Si osserva, infatti, che quando un ente gestore di una strada condizioni il rilascio di una autorizzazione ex art. 49 CCE alla stipula di una convenzione o a prescrizioni il cui contenuto rispecchi le previsioni di un regolamento già in vigore e dei relativi allegati tecnici, agisce in maniera trasparente e non discriminatoria, in quanto tutti gli operatori economici che operano sul territorio di quell’ente risultano soggetti al medesimo trattamento e a prescrizioni pubblicizzate per tempo. Una simile disciplina, inoltre, non è incompatibile con la disciplina del silenzio-assenso né con il principio secondo cui il rilascio dell’autorizzazione implica autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle ulteriori opere necessarie nonché il rilascio della concessione di occupazione del suolo o sottosuolo pubblico: se, infatti, l’operatore economico produce, con la domanda, lo schema tipo di convenzione già sottoscritto, nulla osta al rilascio ovvero al formarsi dell’autorizzazione e della concessione nel termine indicato dal legislatore. Ma anche nei casi in cui l’operatore economico non produca, con la domanda, lo schema di convenzione da lui già sottoscritto, ad essere preclusa sarà la formazione, non già del titolo autorizzatorio, ma piuttosto di quello concessorio.
... Fermo restando che le previsioni regolamentari e quelle contenute nei relativi allegati non debbono essere concretamente in contrasto con la normativa nazionale, in particolare quanto alle tempistiche del procedimento e al divieto di imposizione di oneri di qualsiasi natura diversi da quelli previsti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, va sottolineato che non si comprende per quale motivo la stipula di una convenzione accessiva alla autorizzazione/concessione rilasciata ai sensi dell’art. 49 possa costituire di per sé solo un ostacolo alla concorrenza. Nella misura in cui un regolamento, e i relativi allegati, non comportano oneri aggiuntivi a quelli previsti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dalle altre norme di riferimento – tali non potendosi qualificare le penali, né la semplice sottoscrizione e allegazione alla domanda della convenzione-tipo, che non comporta alcun significativo dispendio di forze o energie – è evidente che esso regolamento non può essere, in sé solo considerato, elemento distorsivo della concorrenza: né nei confronti degli operatori che operano sul medesimo territorio, e neppure nei confronti degli operatori che operano su altri territori, che comunque non potranno che essere soggetti ai medesimi oneri previsti dalla normativa di riferimento ” (da Cds, sentenza n.1922/2025).
Ne consegue che, tenuto conto (soprattutto) della previsione recata dall’art.49, co.6 D.Lgs.n.259/2003 e s.m.i., non è illegittima la previsione circa l’instaurazione di un rapporto concessorio che si situa a latere rispetto a quello autorizzatorio, allo scopo precipuo di consentire all’Amministrazione di curare il coordinamento degli interventi nella gestione del suolo pubblico, ergo di tutelare, in maniera non discriminatoria, interessi di natura generale. In tale contesto, laddove non vengano ad emersione oneri particolarmente significativi, incoerenti con tale finalità o eccessivi nel quantum o nel quomodo (anche per quanto concerne l’applicazione delle penali), non può essere negato il potere-dovere dell’Amministrazione di utilizzare lo strumento concessorio, anche per il tramite della figura tradizionale della concessione-contratto, per esercitare la discrezionalità che le compete nella gestione e nell’utilizzo di una risorsa (il territorio) caratterizzata da “scarsità” intrinseca, e dunque soggetta, per definizione, alla potestà pianificatoria-programmatoria della p.a., che affianca quella di controllo circa la sussistenza dei meri presupposti di legge per l’esercizio dell’attività (tipica del modello autorizzatorio).
Né, con l’odierno ricorso, la ricorrente argomenta (o comunque dimostra) la eccesiva onerosità delle incombenze connesse o derivanti dalla stipula della convenzione accessoria alla concessione ovvero delle penali previste nello schema di convenzione, limitandosi piuttosto alla confutazione del relativo presupposto di legittimità.
8. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile, ai sensi di cui in motivazione.
Quanto alle spese di giudizio, se ne deve omettere il relativo addebito a carico della parte ricorrente, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte irricevibile, ai sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO