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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6085 del Ruolo Gen. LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2021 TRA
, nato il [...] a [...] e ivi residente elett.te dom.to in Parte_1
Capodrise (CE) via Dante n.37 c/o lo studio dell'Avv. Vincenzo Bizzarro che lo assiste, rapp.ta e difende nel presente giudizio, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv.to V. Di Maio CP_1 elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE Con ricorso depositato in data 15.10.2021, il ricorrente in epigrafe indicato - premesso di aver lavorato alle dipendenze della senza ricevere alla cessazione del rapporto, Controparte_2 avvenuta il 28.2.2009, il trattamento di fine rapporto - deduceva di aver ottenuto da questo Tribunale decreto ingiuntivo n. 419/2018 emesso in data 18.5.2018 e dichiarato esecutivo l'1.2.2019, per il pagamento del TFR per un totale di € 12.353,53, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, cui seguiva la notifica del precetto il 12.11.2019 senza esito. Esponeva, dunque, dopo aver eseguito infruttuosamente pignoramento mobiliare presso la sede della società come da verbale di pignoramento negativo del 14.1.2020, di aver presentato domanda all' CP_1 per ottenere l'intervento del fondo di garanzia, allegando il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, atto di precetto, verbale di pignoramento negativo, visura camerale, che veniva rigettata in data 27.10.2020 per mancata dimostrazione della non assoggettabilità del datore a procedure concorsuali. Tanto premesso in fatto, dedotta con argomentazioni varie in punto di diritto la fondatezza delle domande, adiva l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente “ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del credito di € 12.353,53 a titolo di TFR;
Condannare CP_1
l' quale gestore del Fondo di Garanzia ex legge 297/1982 a corrispondere al ricorrente la somma € 16.470,88 CP_1
a titolo di TFR, interessi e rivalutazione come per legge”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Si costituiva l' convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_3 diritto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la natura documentale della controversia, disposta una integrazione documentale, depositate le note conclusionali, disposti rinvii per carico di ruolo e per il
1 raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR, la causa viene decisa in data odierna, mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
***** Il Tribunale osserva. L'articolo 2, rubricato “Fondo di garanzia”, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, così recita: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. …”. Pertanto, il Fondo di Garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1992, interviene a sostegno del lavoratore rimasto insoddisfatto in presenza dei seguenti presupposti:
- nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali: cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
apertura di una procedura concorsuale e avvenuto accertamento del credito del lavoratore mediante ammissione dello stesso allo stato passivo della procedura. Oppure: mancata apertura, in concreto, della procedura concorsuale a seguito di istanza di fallimento, pur in presenza dei requisiti per la fallibilità; insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
accertamento dell'esistenza del credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto.
- in ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali: cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
esistenza del credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto. Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è stato previsto per i casi di insolvenza del datore di lavoro ed al fine di garantire al dipendente il pagamento certo del suo credito, in tempi più brevi e senza dover attendere l'esito delle procedure concorsuali;
in particolare, è stata, poi, configurata dal legislatore una sorta di sostituzione dell CP_3 convenuto nelle posizioni debitorie del datore di lavoro insolvente, sotto forma di accollo cumulativo 2 ex lege;
tuttavia è subordinato ad una previa verifica giudiziale del credito, da un controllo sullo stesso e della accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore-datore di lavoro. Solo per i casi di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali l'intervento del Fondo di Garanzia è invece subordinato all'inutile esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito e quindi all'accertata insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali a soddisfare la pretesa del lavoratore al pagamento del trattamento di fine rapporto (art. 2 co, 5 L. 297 del 1982).
Dall'esame della normativa suindicata si evince, quindi, che la posizione debitoria dell non sorge CP_1 alla cessazione del rapporto, sulla base della semplice deduzione dell'insolvenza del datore di lavoro, bensì solo a seguito del verificarsi delle circostanze previste dal secondo al quinto comma dell'art. 2, con la precisazione che incombe sul lavoratore l'onere di provare l'eventuale non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro. L'esigenza di assicurare una tutela effettiva è infatti coerente con la finalità del Legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992). Da ultimo nella sentenza n. 7585 del 2011 si è statuito in termini che “ … ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta Legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l alle CP_1 condizioni previste dal comma stesso ….”. (principio confermato anche da Cass. n.859/12 e 1607/15). In adesione a tale orientamento della Suprema Corte va dunque ritenuto che l'operatività della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 2 della l. 297/92 è comunque subordinata alla verifica di fatto che in concreto il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito. Delineato il quadro normativo che interessa, la sua specificità e la ratio ispiratrice, nel caso di specie si rileva che parte ricorrente ha dedotto l'attivazione infruttuosa della procedura esecutiva nei confronti della resistente (cfr. atto di pignoramento versato in atti), nonché l'inapplicabilità delle norme sulle procedure concorsuali per l'esiguità del credito azionato, inferiore alla soglia di € 30.000,00 prevista ex lege, e per non avere la società datrice depositato bilanci dal 2014 né avuto nei tre anni precedenti un attivo patrimoniale superiore ad €. 300.000,00 ricavi superiori ad €. 200.000,00 e, in ogni caso, debiti superiori ad €. 500.000,00 come richiesto dall'articolo 1 della Legge Fallimentare 16/3/1942 n. 267 e s.m.i., (2011, 2012 e 2013) (cfr. visure camerali). Orbene, per quanto concerne la prima doglianza, il ricorrente assume che non esistono i requisiti di fallibilità dell'imprenditore come contemplati dall'art.1 R.D. n. 267 del 1942 - sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 1 del D.Lgs. n.169 del 2007 - sulla base del rilievo che, in ragione dell'esiguità del credito azionato (inferiore al limite di 30.000 euro), non sussistevano i presupposti per presentare l'istanza di fallimento. Orbene, vero è che, nel caso in esame, il credito azionato è inferiore al limite di € 30.000,00. Purtuttavia, occorre rilevare che l'art. 15, comma 9, del R.D. n. 267 del 1942 - il quale dispone che «Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti 3 dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila» - non si riferisce, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, al singolo credito del soggetto che agisce, ma all'intero complesso di debiti scaduti e non pagati della società destinataria dell'istanza di fallimento, così come accertati in sede di istruttoria prefallimentare. Vale a dire che il riferimento non è quello del singolo creditore procedente, ma del complesso dei debiti scaduti e non pagati, con la conseguenza che al fine di ritenere inammissibile l'istanza di fallimento in ragione dell'esiguità del credito non è sufficiente che il credito del singolo creditore sia inferiore alla somma, ma è necessario che non sussistano altri crediti che, sommati al credito del procedente, superino la soglia citata. In ogni caso la parte ha comunque dedotto e allegato che nel caso di specie non si evinceva una situazione debitoria complessiva superiore ad euro 500.000, 00 come richiesto dall'articolo 1 della Legge Fallimentare 16/3/1942 n. 267 (cfr. bilanci risultanti dalle visure in atti). Con riferimento alla seconda deduzione secondo la quale nel caso di specie era ultronea la presentazione della istanza di fallimento, in quanto dall'esame delle visure camerali emergeva il mancato deposito dei bilanci sin dal 2014 e per i tre esercizi precedenti valori inferiori a quanto richiesto dalla L.F. per l'assoggettabilità dell'imprenditore al fallimento, deve rilevarsi che secondo quanto recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1887/2020 la verifica della non sottoponibilità a fallimento può anche non essere effettuata in concreto ma incidentalmente dal giudicante alla luce del principio secondo cui “In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall CP_1 il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori”. D'altra parte è lo stesso che riconosce, nella memoria di costituzione, che la presentazione del CP_3 decreto di fallimento non è necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di accesso al Fondo di garanzia quando il lavoratore esibisca i Bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente, dai quali risultino soddisfatti contemporaneamente i sopra indicati requisiti. Nel caso di specie, dalla visura storica versata in atti dal ricorrente e dalla documentazione depositata in data 9.10.2025 su ordine di questo giudice (cfr. dep. telem.) emerge con tutta evidenza che il patrimonio societario attestato dagli ultimi tre bilanci depositati relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, fosse ben inferiore a quanto previsto dall'art. 1 della Legge Fallimentare 16/3/1942 n. 267, tanto si deduce anche dai bilanci risalenti agli anni 2011, 2012 e 2013 ove il valore della produzione è stato di €. 53.967,00 per l'anno 2011, di €. 36.912,00 per l'anno 2012 e poi pari a zero per l'anno 2013 come certificato dalla visura storica. E inoltre, la società è stata poi cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490 c.c., come emerge dalla visura depositata il 9.10.2025 per non aver depositato appunto bilanci per tre anni consecutivamente. CP_ Invero, in mancanza di contestazioni specifiche sul punto da parte dell' non può che attribuirsi efficacia probatoria ai dati attestati nella visura camerale storica versata in atti dal ricorrente trattandosi di un atto avente valore certificativo redatto da un organo terzo, quale la camera di commercio, che riporta dei dati sulla base dei bilanci depositati e certificati dalle società. Pertanto, stante l'esiguità del patrimonio societario appare evidente che esso preclude la declaratoria di fallimento. Parimenti deve ritenersi sufficiente il verbale negativo della procedura di esecuzione mobiliare e, giammai, sussiste un obbligo di attivare la procedura di esecuzione immobiliare o comunque altro 4 essendo l'impresa non ancora cessata ma comunque inattiva. Al riguardo la S.C. con recente ordinanza n. 14020/2020, non disattesa dalla giudicante, ha evidenziato che “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia CP_1 assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.” Dal momento che le ultime due circostanze non erano configurabili nel caso di specie al momento della presentazione della domanda amministrativa, residua e, deve ritenersi sufficiente l'esperimento negativo della procedura mobiliare in assenza di altre fonti e comunque di contestazione specifica al riguardo o presenza di documenti da cui si potesse evincere l'esistenza di bene immobili sui quali poter azionare la procedura esecutiva. Orbene, stante il possesso del titolo esecutivo (cfr. doc. in atti) l' non può che essere condannato al CP_1 pagamento della somma pari ad euro 12.353,53 a titolo di trattamento di fine rapporto, come accertato con decreto ingiuntivo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza sino al soddisfo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così provvede: a) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, CP_1 della somma di € 12.353,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1800,00 oltre Iva CP_1
e Cpa, come per legge, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 26.11.2025 Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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, nato il [...] a [...] e ivi residente elett.te dom.to in Parte_1
Capodrise (CE) via Dante n.37 c/o lo studio dell'Avv. Vincenzo Bizzarro che lo assiste, rapp.ta e difende nel presente giudizio, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv.to V. Di Maio CP_1 elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE Con ricorso depositato in data 15.10.2021, il ricorrente in epigrafe indicato - premesso di aver lavorato alle dipendenze della senza ricevere alla cessazione del rapporto, Controparte_2 avvenuta il 28.2.2009, il trattamento di fine rapporto - deduceva di aver ottenuto da questo Tribunale decreto ingiuntivo n. 419/2018 emesso in data 18.5.2018 e dichiarato esecutivo l'1.2.2019, per il pagamento del TFR per un totale di € 12.353,53, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, cui seguiva la notifica del precetto il 12.11.2019 senza esito. Esponeva, dunque, dopo aver eseguito infruttuosamente pignoramento mobiliare presso la sede della società come da verbale di pignoramento negativo del 14.1.2020, di aver presentato domanda all' CP_1 per ottenere l'intervento del fondo di garanzia, allegando il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, atto di precetto, verbale di pignoramento negativo, visura camerale, che veniva rigettata in data 27.10.2020 per mancata dimostrazione della non assoggettabilità del datore a procedure concorsuali. Tanto premesso in fatto, dedotta con argomentazioni varie in punto di diritto la fondatezza delle domande, adiva l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente “ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del credito di € 12.353,53 a titolo di TFR;
Condannare CP_1
l' quale gestore del Fondo di Garanzia ex legge 297/1982 a corrispondere al ricorrente la somma € 16.470,88 CP_1
a titolo di TFR, interessi e rivalutazione come per legge”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Si costituiva l' convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_3 diritto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la natura documentale della controversia, disposta una integrazione documentale, depositate le note conclusionali, disposti rinvii per carico di ruolo e per il
1 raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR, la causa viene decisa in data odierna, mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
***** Il Tribunale osserva. L'articolo 2, rubricato “Fondo di garanzia”, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, così recita: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. …”. Pertanto, il Fondo di Garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1992, interviene a sostegno del lavoratore rimasto insoddisfatto in presenza dei seguenti presupposti:
- nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali: cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
apertura di una procedura concorsuale e avvenuto accertamento del credito del lavoratore mediante ammissione dello stesso allo stato passivo della procedura. Oppure: mancata apertura, in concreto, della procedura concorsuale a seguito di istanza di fallimento, pur in presenza dei requisiti per la fallibilità; insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
accertamento dell'esistenza del credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto.
- in ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali: cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
esistenza del credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto. Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è stato previsto per i casi di insolvenza del datore di lavoro ed al fine di garantire al dipendente il pagamento certo del suo credito, in tempi più brevi e senza dover attendere l'esito delle procedure concorsuali;
in particolare, è stata, poi, configurata dal legislatore una sorta di sostituzione dell CP_3 convenuto nelle posizioni debitorie del datore di lavoro insolvente, sotto forma di accollo cumulativo 2 ex lege;
tuttavia è subordinato ad una previa verifica giudiziale del credito, da un controllo sullo stesso e della accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore-datore di lavoro. Solo per i casi di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali l'intervento del Fondo di Garanzia è invece subordinato all'inutile esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito e quindi all'accertata insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali a soddisfare la pretesa del lavoratore al pagamento del trattamento di fine rapporto (art. 2 co, 5 L. 297 del 1982).
Dall'esame della normativa suindicata si evince, quindi, che la posizione debitoria dell non sorge CP_1 alla cessazione del rapporto, sulla base della semplice deduzione dell'insolvenza del datore di lavoro, bensì solo a seguito del verificarsi delle circostanze previste dal secondo al quinto comma dell'art. 2, con la precisazione che incombe sul lavoratore l'onere di provare l'eventuale non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro. L'esigenza di assicurare una tutela effettiva è infatti coerente con la finalità del Legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992). Da ultimo nella sentenza n. 7585 del 2011 si è statuito in termini che “ … ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta Legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l alle CP_1 condizioni previste dal comma stesso ….”. (principio confermato anche da Cass. n.859/12 e 1607/15). In adesione a tale orientamento della Suprema Corte va dunque ritenuto che l'operatività della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 2 della l. 297/92 è comunque subordinata alla verifica di fatto che in concreto il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito. Delineato il quadro normativo che interessa, la sua specificità e la ratio ispiratrice, nel caso di specie si rileva che parte ricorrente ha dedotto l'attivazione infruttuosa della procedura esecutiva nei confronti della resistente (cfr. atto di pignoramento versato in atti), nonché l'inapplicabilità delle norme sulle procedure concorsuali per l'esiguità del credito azionato, inferiore alla soglia di € 30.000,00 prevista ex lege, e per non avere la società datrice depositato bilanci dal 2014 né avuto nei tre anni precedenti un attivo patrimoniale superiore ad €. 300.000,00 ricavi superiori ad €. 200.000,00 e, in ogni caso, debiti superiori ad €. 500.000,00 come richiesto dall'articolo 1 della Legge Fallimentare 16/3/1942 n. 267 e s.m.i., (2011, 2012 e 2013) (cfr. visure camerali). Orbene, per quanto concerne la prima doglianza, il ricorrente assume che non esistono i requisiti di fallibilità dell'imprenditore come contemplati dall'art.1 R.D. n. 267 del 1942 - sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 1 del D.Lgs. n.169 del 2007 - sulla base del rilievo che, in ragione dell'esiguità del credito azionato (inferiore al limite di 30.000 euro), non sussistevano i presupposti per presentare l'istanza di fallimento. Orbene, vero è che, nel caso in esame, il credito azionato è inferiore al limite di € 30.000,00. Purtuttavia, occorre rilevare che l'art. 15, comma 9, del R.D. n. 267 del 1942 - il quale dispone che «Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti 3 dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila» - non si riferisce, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, al singolo credito del soggetto che agisce, ma all'intero complesso di debiti scaduti e non pagati della società destinataria dell'istanza di fallimento, così come accertati in sede di istruttoria prefallimentare. Vale a dire che il riferimento non è quello del singolo creditore procedente, ma del complesso dei debiti scaduti e non pagati, con la conseguenza che al fine di ritenere inammissibile l'istanza di fallimento in ragione dell'esiguità del credito non è sufficiente che il credito del singolo creditore sia inferiore alla somma, ma è necessario che non sussistano altri crediti che, sommati al credito del procedente, superino la soglia citata. In ogni caso la parte ha comunque dedotto e allegato che nel caso di specie non si evinceva una situazione debitoria complessiva superiore ad euro 500.000, 00 come richiesto dall'articolo 1 della Legge Fallimentare 16/3/1942 n. 267 (cfr. bilanci risultanti dalle visure in atti). Con riferimento alla seconda deduzione secondo la quale nel caso di specie era ultronea la presentazione della istanza di fallimento, in quanto dall'esame delle visure camerali emergeva il mancato deposito dei bilanci sin dal 2014 e per i tre esercizi precedenti valori inferiori a quanto richiesto dalla L.F. per l'assoggettabilità dell'imprenditore al fallimento, deve rilevarsi che secondo quanto recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1887/2020 la verifica della non sottoponibilità a fallimento può anche non essere effettuata in concreto ma incidentalmente dal giudicante alla luce del principio secondo cui “In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall CP_1 il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori”. D'altra parte è lo stesso che riconosce, nella memoria di costituzione, che la presentazione del CP_3 decreto di fallimento non è necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di accesso al Fondo di garanzia quando il lavoratore esibisca i Bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente, dai quali risultino soddisfatti contemporaneamente i sopra indicati requisiti. Nel caso di specie, dalla visura storica versata in atti dal ricorrente e dalla documentazione depositata in data 9.10.2025 su ordine di questo giudice (cfr. dep. telem.) emerge con tutta evidenza che il patrimonio societario attestato dagli ultimi tre bilanci depositati relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, fosse ben inferiore a quanto previsto dall'art. 1 della Legge Fallimentare 16/3/1942 n. 267, tanto si deduce anche dai bilanci risalenti agli anni 2011, 2012 e 2013 ove il valore della produzione è stato di €. 53.967,00 per l'anno 2011, di €. 36.912,00 per l'anno 2012 e poi pari a zero per l'anno 2013 come certificato dalla visura storica. E inoltre, la società è stata poi cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490 c.c., come emerge dalla visura depositata il 9.10.2025 per non aver depositato appunto bilanci per tre anni consecutivamente. CP_ Invero, in mancanza di contestazioni specifiche sul punto da parte dell' non può che attribuirsi efficacia probatoria ai dati attestati nella visura camerale storica versata in atti dal ricorrente trattandosi di un atto avente valore certificativo redatto da un organo terzo, quale la camera di commercio, che riporta dei dati sulla base dei bilanci depositati e certificati dalle società. Pertanto, stante l'esiguità del patrimonio societario appare evidente che esso preclude la declaratoria di fallimento. Parimenti deve ritenersi sufficiente il verbale negativo della procedura di esecuzione mobiliare e, giammai, sussiste un obbligo di attivare la procedura di esecuzione immobiliare o comunque altro 4 essendo l'impresa non ancora cessata ma comunque inattiva. Al riguardo la S.C. con recente ordinanza n. 14020/2020, non disattesa dalla giudicante, ha evidenziato che “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia CP_1 assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.” Dal momento che le ultime due circostanze non erano configurabili nel caso di specie al momento della presentazione della domanda amministrativa, residua e, deve ritenersi sufficiente l'esperimento negativo della procedura mobiliare in assenza di altre fonti e comunque di contestazione specifica al riguardo o presenza di documenti da cui si potesse evincere l'esistenza di bene immobili sui quali poter azionare la procedura esecutiva. Orbene, stante il possesso del titolo esecutivo (cfr. doc. in atti) l' non può che essere condannato al CP_1 pagamento della somma pari ad euro 12.353,53 a titolo di trattamento di fine rapporto, come accertato con decreto ingiuntivo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza sino al soddisfo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così provvede: a) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, CP_1 della somma di € 12.353,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1800,00 oltre Iva CP_1
e Cpa, come per legge, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 26.11.2025 Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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