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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 163 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 01 ottobre 2025 trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Stefano Palazzo e Camilla Parte_1
Fanelli.
-APPELLANTE-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Basilio Puglia. Controparte_1
-APPELLATA-
NONCHE' CONTRO
CONDOMINIO VIA G. LEOPARDI N°. 33 - , contumace. CP_2
-ALTRO APPELLATO CONTUMACE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la parte appellante: “in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Taranto, in persona del G.O.T. Dott.ssa Porzia Persio, in data 13.03.2024, comunicata il successivo 15.03.2024, nel giudizio iscritto nel r.g. al n. 1612/2022, condannare
l'appellata sig.ra al pagamento delle spese del giudizio di prime cure nella Controparte_1 misura di complessivi 4.648,91 euro o, in quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da distrarre in favore dell'avv. Antonio Stefano Palazzo quale procuratore antistatario;
con vittoria di spese competenze del presente giudizio di gravame da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per anticipazione fattane”; per la parte appellata costituita: “1) per il rigetto, nel merito, del gravame proposto dalla sig.ra poiché infondato in fatto ed in diritto;
2) per la riforma dell'ordinanza ex art. 702 Parte_1
c.p.c. emessa dal Tribunale di Taranto, in persona del G.O.T., Dottoressa Porzia Persio, in data
13.03.2024, comunicata al successivo 15.03.2024, nel giudizio iscritto nel R.G. al n. 1612/2022 nella parte in cui statuisce che “accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto condanna
a corrispondere a la somma di euro 4.700 oltre IVA e Controparte_1 Parte_1 accessori a titolo di risarcimento del danno” dichiarando invece cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata dalla sig.ra 3) con Parte_1 vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 847 del 13 marzo 2024 (R.G.N.: 1612/2022), pubblicata in cancelleria in data 15 marzo 2024, il Tribunale Civile di Taranto, così statuiva: 1) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
4.700,00 oltre iva e oltre accessori a titolo di risarcimento del danno;
2) condanna CP_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite liquidate in complessivi euro
[...] Parte_1
1.800,00 di cui 1.700,00 per compensi ed euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, c.a. ed iva come per legge che si distraggono in favore del procuratore antistatario;
3) condanna altresì al pagamento delle spese di CTU liquidate in euro 2.070,68 Controparte_1 oltre accessori di legge;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 del condominio di via Leopardi 33-Taranto che si liquidano in complessivi 1.700,00 oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, c.a. ed iva come per legge.
Nello specifico, il primo giudice, in relazione alle risultanze della CTU, espletata in corso di causa, riteneva provato il nesso causale tra il danno lamentato dalla ricorrente all'interno del proprio appartamento e la perdita riscontrata sulle tubazioni di scarico site nell'immobile sovrastante di proprietà della escludendo, invece, ogni responsabilità a carico del , CP_1 CP_3 condannando quest'ultima al risarcimento del danno in favore della come quantificato Pt_1 nell'ordinanza, oltre alle spese di lite e di CTU.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la spiegava tempestivo gravame Pt_1 avverso la prefata decisione limitatamente al solo capo del riguardante la liquidazione delle spese di lite, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c nonché dell'art. 4 del
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. int, deducendo di avere diritto al maggior compenso in relazione all'aumento del 30% per la presenza di più parti di cui all'art. 4, co. 2, D.M. n° 55/2014, l'aumento del 25% per la conciliazione tra le parti di cui all'art. 4, co.6, D.M. n° 55/2014, per le spese e competenze legali afferenti la pregressa fase di accertamento tecnico preventivo. Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.10.2024 si costituiva in giudizio la la CP_1 quale proponeva appello incidentale avverso l'ordinanza in cui statuiva l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta in luogo della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in virtù della condotta riparativa posta in essere dalla pregressa resistente prima della decisione.
Anche se regolarmente evocato in giudizio, il , Controparte_4 rimaneva contumace come relativa dichiarazione giusta ordinanza resa all'udienza del 02 ottobre
2024.
La causa, quindi, all'esito dell'udienza del 01 ottobre 2025, celebratasi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata per la decisione al Collegio, sulle conclusioni in atti e previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appello principale è infondato per quanto di ragione.
1.2. Con riguardo al rivendicato aumento di cui al comma 2 del DM 55/2014 – comma sostituito dal
DM 147/22 ratione temporis applicabile – parte appellante si è limitata a denunciare l'omesso aumento del 30% per la presenza di più parti nei cui confronti si è svolto il giudizio.
Tuttavia, deve evidenziarsi che, dalla lettura dell'ordinanza conclusiva del giudizio introdotto ex art. 702 bis cpc, è emersa la sola responsabilità della in ordine ai fenomeni infiltrativi da CP_1 cui è derivato il danno all'immobile di proprietà della Pt_1
L'ordinanza ha espressamente escluso la responsabilità del recependo la CTU svolta in CP_3 corso di causa;
su tale decisione non risulta proposto appello, limitato alla sola liquidazione delle spese di lite.
Sicchè, deve ritenersi che parte appellante sia soccombente rispetto alla posizione processuale del
– rimasto contumace nel presente grado di giudizio. CP_3
Tale situazione comporta l'impossibilità di addossare alla – peraltro, condannata alle CP_1 spese di lite nei confronti del - della maggiorazione del compenso per la presenza di più CP_3 parti nei cui confronti la ha agito ed il difensore ha svolto le difese. Pt_1
Diversamente ragionando si aggraverebbe la parte responsabile delle infiltrazioni e dei danni di un ulteriore esborso economico rispetto alla condanna già disposta nei suoi confronti di refusione delle spese di lite sopportate dal . CP_3
1.3. Infondata è altresì la richiesta di aumento del compenso per la transazione che sarebbe intervenuta nel corso del giudizio.
Il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 6, come modificato dal dm 147/22, prevede “Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, ((il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,)) fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta”.
Dagli atti di causa risulta che le parti nel corso del giudizio di primo grado hanno chiesto al primo giudice dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto ripristino dell'immobile della da parte della . Pt_1 CP_1
Per effetto di tale ripristino, il difensore fa discendere la presenza della transazione.
La norma regolamentare, interpretata anche alla luce dell'evidente funzione premiale che la connota per l'effetto deflattivo del contenzioso insito nella transazione, deve ritenersi riferita all'ipotesi in cui il giudizio venga definito con una transazione e il professionista abbia prestato la sua opera nel raggiungimento dell'accordo.
Sicchè, in tali ipotesi all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto.
Nel caso di specie, non è presente agli atti la transazione scritta e non è evincibile già a livello assertivo e probatorio alcuna attività svolta dal difensore della appellante al fine del raggiungimento di un accordo, evidenziandosi solo l'attivazione della all'esecuzione delle opere di CP_1 eliminazione delle infiltrazioni e ripristino dell'immobile della Pt_1
1.4. Infondato è l'ulteriore motivo di appello in ordine all'omesso riconoscimento delle spese della fase dell'accertamento tecnico preventivo svolto innanzi al Giudice di Pace.
Invero, come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità “Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda” (Sez. 3, Ordinanza n. 15640 del 04/06/2024; v. pure, Cass. n.
24726 del 2013; Cass. n. 15571 del 2001, Cass. n. 4108 del 1975, n. 6901 del 1982, n. 812 del 1973
e n. 250 del 1972).
La predetta pronuncia, ha in particolare affermato che “poiché le spese sostenute per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo possono essere richieste solo se si inizia
l'azione di merito e nell'ambito del giudizio di merito (salva una regolazione per accordo convenzionale), il loro ammontare è oggetto della domanda in non diversa guisa di quanto si domanda nel merito e tale partecipazione al concetto della domanda è tanto evidente che, se esse non si chiedono (e, quindi, se non se ne chiede la liquidazione), il giudice di merito che riconosca fondata la domanda di merito non potrebbe riconoscerle e provvedere su di esse, come invece è pacifico debba fare sulle spese giudiziali, la cui liquidazione prescinde - com'è noto - da una domanda di parte, donde la necessità che l'ammontare di tali spese, al pari di ogni altra domanda, debba computarsi ai fini della determinazione della competenza per valore;
- la necessità che siano oggetto di domanda fa aggio completamente sul fatto che si tratta di spese sostenute per lo svolgimento dell'azione in giudizio e ciò per l'assorbente ragione che tale circostanza assume solo rilievo di fatto storico che si deduce con la distinta domanda inerente al merito e alla loro ripetizione in quanto giustificata dal suo accoglimento;
- è certamente vero che si tratta pur sempre di spese sostenute per lo svolgimento dell'azione in giudizio;
ciò però significa (colo) che la loro giustificazione non può sfuggire, in punto di quantificazione, alle regole che il costo del processo ha in generale (si tratterà cioè di spese insuscettibili di rivalutazione e resta fermo il potere del giudice di disporne la compensazione); la qualificazione del credito come afferente a "spese giudiziali" attiene, in altre parole, al fondamento giustificativo della pretesa ed alla natura del credito, che però resta correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto al giudizio di merito nel quale la pretesa è fatta valere e non può valere pertanto ad escludere che, in quest'ultimo, per essere riconosciute, esse debbano essere poste ad oggetto di espressa domanda (….)”.
Nel caso di specie, dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 702 bis cpc, la domanda è stata limitata solo al risarcimento del danno espressamente limitato all'ammontare economico delle opere necessarie al ripristino degli ambienti di proprietà della ricorrente oltre agli oneri amministrativi connessi e dipendenti per la rifusione dei danni agli arredi, oltre accessori.
Mancando quindi l'espressa domanda di riconoscimento delle spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva espletato, peraltro, innanzi ad altro giudice ed essendo la richiesta in esame stata formulata solo nel corso del giudizio di primo grado dopo il maturare delle relative preclusioni di rito, l'importo non può essere riconosciuto nel presente giudizio, essendone rimasto estraneo al thema decidendum.
2. Quanto, poi, all'appello incidentale proposto dalla , deve osservarsi che l'art. 343 c. 1 CP_1
c.p.c. (nuova formulazione) espressamente prevede che: “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno 20 gg. prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349 bis secondo comma c.p.c.”. L'art. 347 c.p.c. recita: “la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale.” L'art. 171 c. 2 c.p.c. dispone che “se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.”, disposto normativo, quest'ultimo, che fa obbligo al convenuto di proporre nella comparsa di costituzione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Dalla lettura combinata delle richiamate disposizioni processuali si inferisce, dunque, che per evitare le decadenze di cui all'art. 343 c.p.c., l'appellante incidentale – parte convenuta nel giudizio di impugnazione promosso dall'appellante principale – deve costituirsi nel rispetto del termine di venti (20) gg. prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di appello o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349 bis c.p.c..
Peraltro, ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, è da considerare come dies a quo (come giorno di partenza) il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 c.p.c., e come dies ad quem (come giorno di arrivo) il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa, che, per contro, va computato non essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero (così Cass.
Civ. Sez. II del 27.03.1969 n. 995; Cass. Civ. del 21.03.2006 n.6263).
Nel caso di specie, evidenziato che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di gravame l'udienza di prima comparizione delle parti era fissata per il giorno 20/09/2024 rinviata d'ufficio al
02.10.2024 con relativo provvedimento di differimento ex art. 349 bis c. 2 c.p.c., la costituzione di
– avvenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente solo in CP_1 data 01/10/2024 (id est, solo 1 g. prima l'udienza fissata nel provvedimento di differimento) deve ritenersi tardiva in quanto intervenuta oltre il termine fissato dall'art. 343 c.p.c..
Quindi, l'appello incidentale è inammissibile non risultando provato da alcun atto processuale la sussistenza di una causa legittimante la rimessione in termini richiesta nell'atto di costituzione.
3.Stante il rigetto dell'appello principale e la inammissibilità dell'appello incidentale, le spese di lite del presente grado di giudizio possono ritenersi compensate tra le parti costituite.
Al rigetto dell'impugnazione principale e alla inammissibilità dell'appello incidentale consegue la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c.
1 quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla , avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto n. 847 del Parte_1
13 marzo 2024 (R.G.N.: 1612/2022), nonché sull'appello incidentale proposto da CP_1
, ogni diversa istanza reietta, così provvede:
[...] -Rigetta l'appello principale;
-Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
-Dichiara compensate le spese di lite;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come in motivazione.
Così deciso in Taranto, addì 03 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra