Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03753/2025REG.PROV.COLL.
N. 05221/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5221 del 2024, proposto dalla società Artemide a r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
contro
il Comune di Paduli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione prima), n. 3448, pubblicata il 29 maggio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paduli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il consigliere Marina Perrelli e viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il silenzio sulla istanza del 29 aprile 2022, volta ad ottenere la compensazione ex art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 per l’incremento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nell’esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità e funzionalità delle strade Canazzo, Pisciariello e Montesanto, oggetto del contratto di appalto sottoscritto il 21 febbraio 2022, ed è stato respinto il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento di rigetto n. 2211 del 27 marzo 2023.
1.2. La società appellante deduce:
1) l’ error in procedendo e in iudicando del giudice di primo grado che ha considerato prevalente il dato letterale dell’istanza su quello sostanziale, per eccesso di potere giurisdizionale per travisamento dei presupposti, anche alla luce del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 190 dell’8 settembre 2022.
Secondo l’appellante, nonostante l’istanza fosse epigrafata “istanza di compensazione prezzi ai sensi dell’art. 1-sepites del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 DM 11 novembre 2021 –G.U. 23.11.2021” , essendo i lavori stati contrattualizzati ed eseguiti nel 2022, non vi sarebbe dubbio sul fatto che la pretesa azionata il 29 aprile 2022 avrebbe dovuto essere attratta nell’ambito di applicazione dell’art. 26, comma 1, del d.l. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022;
2) l’ error in procedendo e in iudicando del giudice di primo grado per eccesso di potere giurisdizionale, per violazione dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 e della ratio dell’istituto dell’adeguamento dei prezzi, per violazione degli artt. 30 e 106 del d. lgs. n. 50/2016, dei principi di efficacia, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, del principio dell’equilibrio contrattuale e di quello dell’affidamento.
Ad avviso dell’appellante il ricorso allo strumento della rinegoziazione contrattuale è un’ipotesi legittima alla luce dell’emergenza pandemica, ricompresa nel novero delle circostanze “impreviste e imprevedibili”, nonché avvalorata anche dai principi di leale collaborazione e buona fede contrattuale che regolano i rapporti fra le parti e al cui rispetto le stesse sono tenute non solo prima della stipula, ma anche durante l’esecuzione del contratto;
3) l’ error in procedendo e in iudicando del giudice di primo grado secondo cui la mancata apposizione di riserve da parte dell’operatore economico non comporterebbe un onere della stazione appaltante di valutare il pregiudizio patito a causa dell’incremento del prezzo, nonché per eccesso di potere giurisdizionale per travisamento dei presupposti e falso supposto in fatto.
2. Il Comune di Paduli si è costituito in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo per violazione dei nova in appello quanto alla dedotta ulteriore motivazione della negazione della pretesa patrimoniale correlata al mancato accesso ai fondi ministeriali per la remunerazione dell’istituto della compensazione dei prezzi degli appalti banditi.
2.1. Nel merito il Comune appellato ha concluso per il rigetto dell’appello evidenziando che dalla ricognizione della normativa a fondamento dell’istanza di compensazione avanzata dall’appellante emergerebbe l’insistenza di lavorazioni effettuate nell’anno 2021, essendo stato stipulato il contratto di appalto nel 2022 ed essendo state eseguite tutte le lavorazioni nel corso del 2022.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto.
6. I fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia possono essere così sintetizzati:
- con determinazione n. 541 del 26 novembre 2021 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori denominati “Ripristino della viabilità e funzionalità delle strade Canazzo, Pisciariello e Montesanto”, da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa [CUP: B97H19003430006 -CIG: 8999044608];
- con determina del Responsabile del Servizio n. 7 del 5 gennaio 2022, previa approvazione degli atti della procedura, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della commessa in favore della società appellante per l’importo complessivo di €. 242.646,22, di cui € 238.219,12 per lavori, corrispondente al ribasso offerto del 5,50%, oltre oneri di sicurezza pari ad € 4.427,10 ed IVA;
- in data 21 febbraio 2022 è stato stipulato il contratto rep. n. 163 del 21 febbraio 2022, registrato all’Agenzia delle entrate di Benevento in pari data al n. 1499-serie 1T;
- i lavori appaltati, previa consegna parziale d’urgenza intervenuta in data 17 gennaio 2022, sono stati consegnati in via definitiva il 9 febbraio 2022 e completati il 28 marzo 2022, come risulta dalla determinazione del Responsabile del settore lavori pubblici - patrimonio n.174/2023 di approvazione dello stato finale e di liquidazione del saldo dovuto all’impresa;
- la stazione appaltante ha redatto gli atti conclusivi dell’appalto e la relazione sul conto finale che è stata sottoscritta dall’appellante senza apporre riserve;
- con istanza del 29 aprile 2022, acquisita al prot. n. 3209 del 3 maggio 2022, l’appellante ha chiesto la compensazione prezzi, ai sensi dell’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, perché “per i lavori eseguiti nel corso dell’anno 2021, ha subito incrementi eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione impiegati nell’esecuzione dei lavori” e con successiva nota n. 1838 del l’11 marzo 2023 ha sollecitato il Comune di Paduli a pronunciarsi sulla stessa;
- con atto del Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Patrimonio n. 2211 del 27 marzo 2023 è stata respinta l’istanza dell’operatore economico sul rilievo che “tutti gli atti relativi allo stato finale sono stati firmati senza riserve ed approvati con determina n. 174 del 28-03-2023. Pertanto è di tutta evidenza che alla data di formulazione della richiesta di compensazione dei prezzi per caro materiali, da parte dell’impresa esecutrice, il rapporto contrattuale tra le parti si era già concluso essendo intervenute tutte le approvazioni del caso, disposta la liquidazione della rata di saldo e completato l’inoltro della documentazione per la rendicontazione finale della spesa nei confronti dell’Ente finanziatore”.
7. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di divieto dei nova in appello sollevata dal Comune appallato in ordine alla dedotta mancata erogazione dei contributi al Comune di Paduli da parte del Ministero competente e alla lesione della partecipazione procedimentale, in considerazione dell’infondatezza nel merito dei motivi articolati dalla società appellante.
7.1. Dall’iter procedimentale sub § 6 è pacifico e documentalmente provato che la società appellante ha chiesto la compensazione prezzi, ai sensi dell’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, perché “per i lavori eseguiti nel corso dell’anno 2021, ha subito incrementi eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione impiegati nell’esecuzione dei lavori” , in relazione a lavori appaltati con contratto stipulato il 21 febbraio 2022, consegnati in via definitiva il 9 febbraio 2022 e completati il 28 marzo 2022, rispetto ai quali è stata redatta la relazione sul conto finale sottoscritta senza apporre riserve.
A fronte della detta richiesta appaiono, quindi, condivisibili, le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado secondo cui “i dati temporali riportati nell’istanza rivelano l’infondatezza della pretesa a ottenere la revisione per l’aumento dei prezzi dei materiali, atteso il chiaro disposto dell’invocato art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021, che si riferisce agli “aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” ”.
Nel caso di specie, merita, inoltre, di essere evidenziato che i lavori in questione “hanno avuto un tempo di esecuzione considerevolmente breve (45 giorni), senza aver dato luogo al termine a riserve dell’impresa” , come emerge anche dallo stato finale firmato e approvato con determina n. 175 del 28 marzo 2022, e che, pertanto, non ricorrevano neanche elementi sintomatici che avrebbero dovuto indurre l’amministrazione appellata a “sostituirsi all’impresa nel valutare il pregiudizio subito dall’incremento del prezzo dei materiali che non hanno formato oggetto né di specifica contestazione né di puntuale richiesta” .
7.2. Né, a differenza di quanto pretenderebbe l’appellante con il primo e il secondo motivo, il Comune appellato, invece di attenersi al dato formale della richiesta avanzata, avrebbe dovuto “riqualificare la domanda e, anziché rifarsi al menzionato art.1-septies, considerare che la richiesta di compensazione prezzi avrebbe dovuto essere valutata in base a quanto dispone l’art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con legge n. 91/2022, il quale è riferito all’aumento dei prezzi dei materiali di costruzione per l’anno 2022”.
E, infatti, pur nel rispetto dei princìpi di collaborazione e di buona fede che connotano i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 241/1990, a fronte di un’istanza del privato, formulata con riferimento ad una specifica normativa e ad una serie di dati temporali, non si può addossare all’amministrazione procedente l’onere di modificarla quanto agli elementi fattuali (tempo di esecuzione dei lavori) e agli elementi giuridici (indicazione di una diversa normativa) perché:
- sussiste un principio di autoresponsabilità del privato che si rivolge alla pubblica amministrazione, gravando sull’interessato ad ottenere il beneficio – revisione dei prezzi e corresponsione di un importo maggiore rispetto a quello a base di gara e oggetto del contratto stipulato inter partes - l’onere di fornire la prova della sussistenza di tutti i presupposti per ottenere quanto richiesto, onere non assolto nel caso di specie;
- non si può pretendere dall’amministrazione un’attività di interpretazione e di qualificazione della domanda che ne modifichi i presupposti in fatto e in diritto, pena lo sconfinamento nell’arbitrio, a maggior ragione laddove, come nel caso in esame, non emergano per tutte le considerazioni esposte elementi sintomatici di criticità nell’esecuzione della commessa correlate ad aumenti dei prezzi.
7.3. Pertanto, come condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado “la tesi di parte ricorrente cozza con la formulazione dell’istanza del 29/4/2022, con la quale la Società manifestava di aver subito incrementi eccezionali dei prezzi nell’anno 2021, non potendo riversarsi sul Comune l’onere di sostituirsi all’impresa nell’individuare a quale arco temporale si riferisse il pregiudizio subito, operando una ricostruzione e manipolazione dell’istanza, al di là del dato letterale” .
7.4. Né, infine, il giudice di primo grado avrebbe potuto riqualificare la domanda presentata dall’interessato ai sensi di una differente normativa e accertarne la debenza in luogo della P.A. procedente, sostituendosi a quest’ultima a fronte di poteri non ancora esercitati.
8. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni sono, pertanto, infondati e da disattendere tutti i motivi articolati da parte appellante.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione in favore del Comune appellato delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO