Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 10999
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Sentenza 26 novembre 2025

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Il Tribunale di Napoli, 10ª Sezione Civile, ha pronunciato sentenza in una causa civile promossa da un attore che aveva riassunto un precedente giudizio definito con declaratoria di incompetenza per territorio dal Tribunale di Nola. L'attore, proprietario di un fondo rustico affittato con contratto verbale sorto anteriormente all'annata agraria 1939-1940, lamentava l'inadempienza del conduttore per illegittima trasformazione del terreno e violazione dell'art. 49 della legge n. 203/1982, chiedendo la risoluzione del contratto e il rilascio del fondo, oltre al pagamento di indennizzi e canoni arretrati. Il convenuto non si era costituito nel giudizio originario, che si era concluso con l'accoglimento delle richieste attoree, dichiarando cessato il contratto di affitto e condannando il convenuto al rilascio del fondo, al pagamento di somme dovute e alle spese legali. Avverso tale provvedimento, il convenuto aveva proposto appello, lamentando di non aver avuto notizia del giudizio e contestando la falsità della relata di notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta durante il periodo di lockdown. In sede di appello, il convenuto aveva proposto querela di falso incidentale avverso la relata di notifica, deducendo, tra l'altro, un errore nella data di nascita indicata sull'avviso di ricevimento. La Corte di Appello, ritenendo rilevante il documento impugnato, aveva sospeso il giudizio e assegnato termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale competente, che era poi divenuto il Tribunale di Napoli a seguito di eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto. Il convenuto si era costituito, rivendicando la ritualità della notifica e chiedendo il rigetto della querela di falso.

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dal convenuto. Ha premesso che il compito del giudice è valutare la fondatezza della denunziata falsità del contenuto fidefacente dell'atto, e non eventuali profili di incompletezza o irregolarità della notifica. Ha ritenuto che gli elementi addotti a supporto della falsità, quali la mancata consegna del plico, la mancata identificazione dell'interlocutore, la mancata comunicazione di avvenuta notifica, la mancata indicazione del numero di raccomandata e del luogo di deposito del plico, nonché l'errata indicazione della data di nascita, non fossero idonei a dimostrare la falsità ideologica dell'attestazione del pubblico ufficiale. In particolare, l'errata data di nascita è stata considerata un verosimile "lapsus calami" e non una prova della consegna a soggetto diverso. Le circostanze relative all'assenza di cassetta postale o servizio di portineria sono state ritenute irrilevanti, poiché l'agente postale avrebbe potuto concordare un diverso luogo di deposito. Il Tribunale ha altresì escluso la rilevanza probatoria delle presunte carenze contenutistiche della relata, poiché queste avrebbero potuto configurare al massimo cause di invalidità o mera irregolarità della notifica, questioni non devolute alla cognizione del giudice adito. Pertanto, la querela è stata dichiarata inammissibile, le spese di lite sono state compensate in ragione della singolarità della vicenda e delle incertezze giurisprudenziali, e il querelante è stato condannato al pagamento di una pena pecuniaria di euro 20,00, disponendo la restituzione del documento e la menzione della sentenza sull'originale, subordinatamente al passaggio in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 10999
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 10999
    Data del deposito : 26 novembre 2025

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