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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 10999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10999 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. 13114/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Pastore Presidente dott. Antonio Attanasio Giudice dott. Marcello Amura Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13114/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] (C.F. ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Via C. Beccaria, 5, rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe LO (C.F.
e OL LO (C.F. ), in virtù di mandato in atti, con C.F._2 C.F._3
i quali elett.te domicilia in Villa di Briano (CE) alla Via R. Calderisi n. 3
ATTORE contro
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CodiceFiscale_4
avv.ti Silvano Tozzi, c.f. , e Giuseppe Fimiani, c.f. , CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6
in virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli alla via Toledo n. 323
CONVENUTO
pagina 1 di 13 nonchè
PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI NAPOLI – AFFARI CIVILI
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art.127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 31 maggio 2024, Pt_1
ha inteso riassumere il giudizio già precedentemente avviato innanzi al Tribunale di Nola
[...]
e definito con provvedimento contenente declaratoria di incompetenza per territorio del predetto Tribunale (ordinanza n. cronol. 3536/2024 del 12/03/2024).
Invero:
➢ con ricorso, introduttivo del giudizio recante n.8508/2019 r.g.a.c., depositato presso il
Tribunale di Nola il 16/12/2019, esponeva: 1) di essere Controparte_1
proprietario del fondo rustico, sito in agro del Comune di Acerra, dell'estensione di Ha
1.14.90 (mq. 11.490), censito in catasto al foglio 36, p.lla 162; 2) che detto appezzamento di terreno era stato concesso in affitto a , con contratto Controparte_2
verbale sorto anteriormente all'annata agraria 1939-1940; 3) che il contratto si sarebbe sciolto per mancanza di coltivatori diretti e comunque risolto per l'illegittima trasformazione del terreno determinata dall'impianto del frutteto e per violazione dell'art. 49 della legge n. 203/1982; 4) che alcun effetto avevano sortito le innumerevoli missive inoltrate al convenuto e neppure aveva sortito effetto il pregiudiziale tentativo di conciliazione. Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: a) accertare
l'inadempienza del sig. che non aveva dato prova né della legittima Parte_1
trasformazione del terreno determinata dall'impianto del frutteto né della legittima detenzione del terreno per violazione dell'art. 49 della legge n. 203/1982; b) dichiarare risolto il contratto intercorrente tra il proprietario sig. ed il Controparte_1
sig. avente ad oggetto la porzione di terreno in Acerra censito in catasto al Parte_1 pagina 2 di 13 foglio 36, p.lla 162 (mq. 11.490); c) per l'effetto ordinare allo stesso sig. il Parte_1
rilascio del terreno nei modi di legge, libero da persone, cose e materiali allo scadere dell'annata agraria in corso;
d) in via subordinata, ove ritenuta la legittimità della successione nel contratto, dichiarare comunque risolto il rapporto agrario in quanto sorto precedentemente all'annata agraria 1939/1940, circostanza mai contestata dal convenuto sig. alla prossima scadenza del 10/11/2022; e) per l'effetto Parte_1
ordinare allo stesso il rilascio del terreno nei modi di legge, libero da Parte_1
persone e cose materiali al 10/11/2022; f) condannare il sig. al pagamento Pt_1
dell'indennizzo risarcitorio, per l'adeguamento del canone a partire dall'annualità
2017/2018 (€. 650,00) e per l'annualità 2018/2019 già corrisposta pari ad €. 559,00, comprensivo delle integrazioni per rivalutazione monetaria ex art. 2948 c.c. per le cinque annate agrarie precedenti la richiesta di adeguamento, pari a complessivi 1.439,00 €, oltre ai canoni dovuti nella misura di €. 950,00 per annata agraria, sino all'esecuzione del rilascio;
g) condannare il sig. al pagamento dei compensi professionali per il Pt_1
presente giudizio, da attribuire direttamente ai sottoscritti difensori anticipatari;
➢ il convenuto non si costituiva in quel giudizio, che veniva definito con Parte_1
provvedimento del Tribunale di Nola con cui veniva accolte le richieste del ricorrente;
in particolare veniva dichiarato cessato al 10/11/2015 il contratto di affitto agrario (avente ad oggetto il fondo censito in catasto al foglio 36, p.lla 162) e condannato l'odierno appellante al rilascio del fondo, al pagamento della somma di €. 1.439,00 ed alle spese di lite;
➢ il signor , avuta notifica del predetto provvedimento definitorio, ha inteso Pt_1
proporre appello, lamentando, in primo luogo, di non aver avuto notizia della pendenza del giudizio;
in particolare, dall'esame della relata di notifica a mezzo posta del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, emergeva che detto atto non recava alcuna sottoscrizione del destinatario; da qui la contestazione di falsità di detta relata;
➢ nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 17/05/2023, il sig. Parte_1
appellante, presente personalmente, ha proposto querela di falso, in via incidentale, pagina 3 di 13 avverso la relata di notificazione a mezzo posta del ricorso, recante la data del
20/03/2020 ed operata durante il periodo di lockdown, caratterizzato da restrizioni per ragione sanitarie. Durante l'emergenza da Covid-19 era, infatti, previsto che i soggetti notificanti non avessero alcun tipo di contatto con i destinatari degli atti giudiziari, ma si limitassero ad accordarsi con gli stessi al fine di individuare un luogo, all'intero dei condomini e/o degli edifici, in cui rilasciare l'atto oggetto di notifica (a titolo esemplificativo, la cassetta della posta oppure il vano del portiere), senza raccogliere la firma del destinatario (D.L. 18/2020 art. 108);
➢ nel proporre querela di falso avverso detta relata, l'attore ha inteso valorizzare, tra l'altro, l'errore commesso dall'agente postale nell'individuare la data di nascita del
(01/05/1959 anziché 01/05/1969); Pt_1
➢ l'adita Corte di Appello, ritenendo rilevante il documento impugnato tramite querela di falso, ha sospeso il giudizio di appello ed assegnato termine di 60 gg per la riassunzione dinanzi al Tribunale competente;
➢ il querelante ha, quindi, incardinato il giudizio dinanzi al Tribunale di Nola;
all'esito dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal , è stata dichiarata CP_1
l'incompetenza del predetto Tribunale, con successiva riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli;
Si è costituito ritualmente il convenuto , il quale, invece, ha rivendicato la ritualità e CP_1
correttezza del procedimento di notificazione, conforme alle restrizioni necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ha, quindi, chiesto dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi la proposta querela di falso.
In occasione dell'adozione del decreto ex art.171 bis c.p.c., è stata disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di copia dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e di copia del predetto decreto.
All'esito dell'acquisizione del documento oggetto di querela di falso (cfr. verbale di udienza del 20 febbraio 2025), in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rimessa alla decisione pagina 4 di 13 del Collegio con ordinanza resa in data 09 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c..
****
Deve osservarsi, in punto di diritto, che per giurisprudenza pacifica la querela di falso, sia essa proposta in via principale che in via incidentale, ha “il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire cioè come prova di atti o rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento;
ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (Cass., sez.
II, 7 ottobre 2008, n. 24725, secondo cui è ammissibile la querela di falso proposta in via principale anche se avente ad oggetto un documento già prodotto in un altro giudizio).
Quanto all'oggetto della querela di falso, si ha riguardo all'autenticità o alla falsità del documento impugnato;
tale documento (atto pubblico o scrittura privata riconosciuta) viene impugnato sotto il profilo della sua efficacia probatoria legale, ovvero con riferimento alla sua idoneità ad incidere su un determinato rapporto giuridico sostanziale cui il documento stesso si riferisce.
Si è detto che il difensore del signor (Avvocato Tozzi), ottenuto in data 19 dicembre CP_1
2019 il decreto di fissazione d'udienza reso dal Tribunale di Nola, ha curato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio n.8508/2019 e del predetto decreto al signor . Pt_1
In particolare l'Avvocato Silvano Tozzi, difensore del ed espressamente autorizzato CP_1
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con atto del 25 ottobre 2006, ha personalmente curato la notifica a mezzo posta dei predetti atti (cfr. ricevuta di accettazione di atto giudiziario del 23 marzo 2020), ciò a norma dell'art.1 della L. n.53 del
1994 (“L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in
pagina 5 di 13 materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890).
Osserva il Collegio che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4 terzo comma della legge 20 novembre 1982 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (Cass. 24852/2006).
Ciò premesso, è fondamentale individuare i profili di falsità dell'atto impugnato, come denunziati in citazione.
Viene, a tal fine, in rilievo quanto evidenziato dalla difesa dell'attore a pagina 8 dell'atto di citazione, ove si assume che “Le ragioni della querela di falso sono fondate:
a) sulla mancata consegna del plico raccomandato;
b) sulla mancata identificazione dell'interlocutore dell'agente postale;
c) sulla mancata comunicazione di avvenuta notifica (CAN) con raccomandata n……… del …….;
d) sulla mancata indicazione del numero della raccomandata ove poter ritirare il plico;
e) sulla mancata indicazione del luogo esatto in cui è stato lasciato il plico;
pagina 6 di 13 f) sul fatto che sulla predetta cartolina è indicata come data di nascita del destinatario quella del 1/5/59 che non è quella di appellante, che, invece, è nato il [...], Parte_1
quindi dieci anni più tardi. che possono così riassumersi”.
Ora, come detto, il documento impugnato è la relata di notifica a mezzo posta avviata dall'Avvocato Tozzi e precisamente: cartolina di ricevimento postale di colore verde (modello
23L).
Tale documento reca in alto a sinistra il numero di registro cronologico (1231),
l'individuazione dell'Ufficio Postale di invio (NA83), la data di spedizione (23 marzo 2020), il destinatario dell'atto ( 1/5/59) e l'indirizzo di consegna ( via Cesare Beccaria n. 5 Parte_1
Traversa della Chiesa 89001 Acerra).
La relata si compone, poi, di 3 sezioni:
1) la sezione di sinistra denominata “avvenuta consegna”;
2) la sezione centrale denominata “mancata consegna”;
3) la sezione di destra denominata “avvenuto ritiro”.
Va preliminarmente precisato che tutte le annotazioni a penna dell'operatore postale riguardano la sezione di sinistra, ovvero “avvenuta consegna”
Ciò premesso, in detta sezione risulta barrata con una X la casella “destinatario persona fisica”, ciò nella porzione preliminare volta a chiarire se l'atto sia indirizzato ad un
“destinatario persona fisica” ovvero ad un “destinatario persona giuridica”; segue un campo destinato ad indicare la data (lasciato in bianco); vi è, poi, una seconda porzione dell'atto, volto ad indicare “a mani di chi” l'atto sia stato concretamente consegnato: qui, pertanto, ritroviamo le seguenti indicazioni:
a) “destinatario” con le ulteriori specificazioni (rappresentante legale, curatore fallimentare, domiciliatario, persona incaricata alla ricezione degli atti);
b) persone diverse dal destinatario rinvenute presso il domicilio con le conseguenti specificazioni (persona di famiglia convivente, persona addetta alla casa, persona al pagina 7 di 13 servizio del destinatario, persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario);
c) “portiere”.
In tale seconda sezione non si rinviene nessuna casella barrata.
Nello spazio sottostante, destinato a raccogliere la firma del ricevente, si rinviene la seguente annotazione “ DL 18/2020 Art 108”.
Invero detta normativa, operante per il periodo di emergenza sanitaria, fa espresso divieto all'operatore postale (anche in sede di notifica di atti giudiziari) di raccogliere la sottoscrizione di colui che riceve l'atto, dovendo egli, piuttosto, limitarsi al preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro ed, in capo positivo, all'immissione del plico “nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro”.
L'operatore postale è, infine, tenuto ad apporre la propria sottoscrizione sulla relata, avente, peraltro, funzione attestativa della suddetta modalità di recapito.
Proseguendo nell'analisi del documento oggetto di querela di falso, in basso a sinistra (nella sezione recante il titolo “spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata”) si rinviene uno spazio destinato ad individuare il numero di raccomandata della CAN (lasciato in bianco), mentre è riempito lo spazio destinato alla data dell'invio della CAN a mezzo raccomandata a/r (ove si legge “25/3/2020”).
Infine, sempre nella sezione “avvenuta consegna” ed in basso a sinistra, vi è lo spazio destinato a raccogliere la firma dell'operatore postale (ove è presente la sottoscrizione).
Orbene, dopo aver delineato i profili di falsità denunziati e descritto in maniera analitica il documento oggetto di querela di falso (anche per cogliere il valore attestativo da esso emergente), occorre misurarsi con gli argomenti addotti dal difensore di parte attrice, il quale ritiene che la prova dei predetti profili di falsità possa trarsi dalle carenze contenutistiche e compilative della relata di notifica, a suo dire priva dell'attestazione: pagina 8 di 13 a) del soggetto rinvenuto presso il domicilio del destinatario e della sua qualità;
b) delle modalità attraverso cui sarebbe stato identificato tale soggetto;
c) del luogo ove sarebbe stato lasciato il plico su indicazione del destinatario e che tale luogo sarebbe stato concordato con la persona di cui al capo a);
d) dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN);
e) del numero della raccomandata (CAN), necessario al fine di procedere al ritiro dell'atto.
Il difensore segnala, infine, che la relata contiene l'errata indicazione della data di nascita del signor (01 maggio 1959 in luogo dell'esatta data di nascita 01/05/1969); secondo il Pt_1
difensore “in parole povere l'ufficiale postale ha ricercato persona diversa dall'effettivo destinatario”; assume, infine, che l'abitazione è priva di cassetta postale e di servizio di portineria (circostanze su cui ha articolato prova testimoniale).
Una volta chiariti i termini della vicenda processuale all'esame di questo Tribunale, va affermata l'inammissibilità della proposta querela di falso.
Va premesso che il compito affidato a questo Tribunale non è quello di valutare eventuali profili di incompletezza, irregolarità e/o nullità della notifica, in ragione di eventuali lacune compilative della relata ovvero di profili di contraddittorietà delle annotazioni ivi presenti
(entrambi addebitati dal querelante all'operatore postale che vi ha provveduto), bensì unicamente quello di valutare la fondatezza della denunziata falsità del contenuto fidefacente di tale atto, come ricostruito dallo stesso querelante, secondo cui (evidentemente) la predetta relata di notifica a mezzo posta costituisce prova, fino a querela di falso, che l'atto giudiziario sia stato consegnato presso il domicilio del signor a un soggetto non Parte_1
identificato e non identificabile, senza acquisizione della sottoscrizione in virtù delle prescrizioni previste dalla normativa emergenziale espressamente richiamata (art.108
Decreto Legge n.18 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).
In breve il querelante mira a provare che in realtà l'atto giudiziario non è mai stato consegnato presso il domicilio del destinatario, assumendo, implicitamente ma pagina 9 di 13 univocamente, che la relata impugnata si palesi come astrattamente idonea ad attestare tale circostanza.
Il secondo comma dell'art.221 c.p.c. stabilisce che la querela, sia nell'ipotesi in cui venga proposta in via principale che in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile (e, quindi, di inammissibilità), l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e ciò al fine di consentire al giudice di merito, davanti al quale essa sia stata proposta, di poter effettuare un accertamento preliminare volto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la relativa proposizione, evitandosi così un'irragionevole dilatazione dei tempi di decisione del processo principale.
Orbene, nel caso di specie, l'attore, a supporto dell'assunta falsità ideologica dell'attestazione operata dal pubblico ufficiale in ordine alle attività da lui compiute (come sopra ricostruite), si è limitato ad articolare prova testimoniale sui seguenti capi:
“a) "vero è che l'appellante è nato ad [...] il [...]”;
b) “vero è che l'abitazione dell'appellante è priva di cassetta postale”;
c) “vero è che l'abitazione dell'appellante è priva del servizio di portineria;
d) “vero che alcun avviso o obbligo di comunicazione è pervenuto al sig. nato il Parte_1
01/05/1969 di ritirare l'atto o il plico presso l'ufficio postale”;
e) “vero è che alcuna raccomandata informativa della tentata notifica è stata spedita e comunque pervenuta all'appellante”.
Orbene, è evidente come le circostanze sub d) ed e) non investano in alcun modo l'asserito contenuto fidefacente della relata, ma, al più, investano profili di eventuale incompletezza dell'attività notificatoria, quali la prova dell'effettivo inoltro della comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN) e della sua ricezione da parte del destinatario, entrambi sottratti alla cognizione di questo Tribunale per come delineata dallo stesso attore.
Del pari irrilevanti, però, debbono considerarsi le ulteriori circostanze addotte;
invero:
➢ la documentata indicazione (di fianco al nome del destinatario) di una data di nascita pagina 10 di 13 (01 maggio 1959) diversa da quella effettiva (01 maggio 1969) non appare essere circostanza, neppure astrattamente, idonea a supportare, sul piano probatorio,
l'assunta falsità ideologica, costituendo, piuttosto, verosimile “lapsus calami” occorso nella trascrizione di detta data (01/05/1959 in luogo di 01/05/1969); deve, in particolare, escludersi quanto asserito in citazione, ovvero che il predetto errore proverebbe la circostanza della consegna dell'atto a soggetto diverso dall'attore; si ribadisce, inoltre, che non è questione affidata a questo Collegio quella volta a valutare se tale errore nell'indicazione della data di nascita del destinatario ingeneri o meno un'incertezza in ordine al soggetto destinatario dell'atto e se, conseguentemente, integri un motivo di invalidità e/o di mera irregolarità formale della notifica;
➢ le circostanze sub b) e c) (assenza di una cassetta postale e di un servizio di portineria) sono parimenti inidonee a fornire qualsivoglia serio e decisivo supporto probatorio alla tesi attorea, atteso che l'agente postale ben avrebbe potuto concordare con il destinatario un diverso luogo ove lasciare il plico (pianerottolo di ingresso, muretto di cinta etc.); tale ipotesi è stata, peraltro, espressamente prevista dallo stesso legislatore ove ha alternativamente previsto l'ipotesi di “immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro”; si ribadisce che non è questione affidata a questo
Collegio quella afferente ad eventuali lacune compilative della relata e conseguenti eventuali incertezze in ordine: a) al soggetto rinvenuto presso il domicilio;
b) alla sua qualità; c) al luogo ove sarebbe stato lasciato il plico ovvero in ordine all'esistenza o meno di un accordo con il destinatario in ordine all'individuazione di detto luogo. Tanto meno può essere esplorata la questione relativa al se tali lacune siano o meno idonee a determinare la nullità dell'attività notificatoria.
Le considerazioni di cui sopra conducono, pertanto, alla conferma della valutazione operata dal Giudice Istruttore di non ammettere la richiesta prova testimoniale.
Al contempo nessun rilievo probatorio può attribuirsi all'ulteriore dato documentale pagina 11 di 13 costantemente valorizzato dall'attore e rappresentato da presunte carenze contenutistiche della relata (omessa indicazione del destinatario, della sua qualità, delle modalità attraverso cui sarebbe stato identificato ovvero del luogo ove sarebbe stato lasciato il plico); invero, lo si ripete, non compete a questo Collegio stabilire se la normativa imponesse o meno tali indicazioni, ma, in ogni caso, esse rileverebbero unicamente come eventuali cause di invalidità/mera irregolarità della notifica (questioni non affidate alla cognizione di questo
Tribunale) e non già quali elementi rivelatori della denunziata falsità ideologica dell'atto pubblico.
La querela va, pertanto, dichiarata inammissibile.
L'obiettiva singolarità della vicenda in esame, unitamente alle obiettive incertezze giurisprudenziali in ordine all'esatta individuazione dei confini tra questioni che involgono la contestazione del contenuto fidefacente della relata e questioni che, diversamente, involgono profili di validità dell'attività notificatoria, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Segue, infine, l'applicazione del disposto dell'art. 226 c.p.c. a mente del quale: “Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che,
a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore ad euro 2 e non superiore ad euro 20”.
A norma dell'art. 227 c.p.c. l'esecuzione degli adempimenti di cui alla prima parte della richiamata norma va rinviata al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara inammissibile la querela di falso;
b) compensa le spese di lite;
pagina 12 di 13 c) condanna al pagamento della somma di euro 20,00 quale pena pecuniaria;
Parte_1
e) letto l'art. 226 c.p.c. dispone che la Cancelleria faccia menzione della presente sentenza sull'originale dell'atto oggetto di querela di falso;
f) ordina la restituzione al convenuto dell'originale dell'atto Controparte_1
oggetto di querela di falso, formalmente acquisito all'udienza del 20 febbraio 2025;
g) subordina l'esecuzione degli adempimenti di cui ai capi che precedono al passaggio in giudicato della presente sentenza
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Marcello Amura dott. Francesco Pastore
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Pastore Presidente dott. Antonio Attanasio Giudice dott. Marcello Amura Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13114/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] (C.F. ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Via C. Beccaria, 5, rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe LO (C.F.
e OL LO (C.F. ), in virtù di mandato in atti, con C.F._2 C.F._3
i quali elett.te domicilia in Villa di Briano (CE) alla Via R. Calderisi n. 3
ATTORE contro
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CodiceFiscale_4
avv.ti Silvano Tozzi, c.f. , e Giuseppe Fimiani, c.f. , CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6
in virtù di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli alla via Toledo n. 323
CONVENUTO
pagina 1 di 13 nonchè
PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI NAPOLI – AFFARI CIVILI
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art.127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 31 maggio 2024, Pt_1
ha inteso riassumere il giudizio già precedentemente avviato innanzi al Tribunale di Nola
[...]
e definito con provvedimento contenente declaratoria di incompetenza per territorio del predetto Tribunale (ordinanza n. cronol. 3536/2024 del 12/03/2024).
Invero:
➢ con ricorso, introduttivo del giudizio recante n.8508/2019 r.g.a.c., depositato presso il
Tribunale di Nola il 16/12/2019, esponeva: 1) di essere Controparte_1
proprietario del fondo rustico, sito in agro del Comune di Acerra, dell'estensione di Ha
1.14.90 (mq. 11.490), censito in catasto al foglio 36, p.lla 162; 2) che detto appezzamento di terreno era stato concesso in affitto a , con contratto Controparte_2
verbale sorto anteriormente all'annata agraria 1939-1940; 3) che il contratto si sarebbe sciolto per mancanza di coltivatori diretti e comunque risolto per l'illegittima trasformazione del terreno determinata dall'impianto del frutteto e per violazione dell'art. 49 della legge n. 203/1982; 4) che alcun effetto avevano sortito le innumerevoli missive inoltrate al convenuto e neppure aveva sortito effetto il pregiudiziale tentativo di conciliazione. Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: a) accertare
l'inadempienza del sig. che non aveva dato prova né della legittima Parte_1
trasformazione del terreno determinata dall'impianto del frutteto né della legittima detenzione del terreno per violazione dell'art. 49 della legge n. 203/1982; b) dichiarare risolto il contratto intercorrente tra il proprietario sig. ed il Controparte_1
sig. avente ad oggetto la porzione di terreno in Acerra censito in catasto al Parte_1 pagina 2 di 13 foglio 36, p.lla 162 (mq. 11.490); c) per l'effetto ordinare allo stesso sig. il Parte_1
rilascio del terreno nei modi di legge, libero da persone, cose e materiali allo scadere dell'annata agraria in corso;
d) in via subordinata, ove ritenuta la legittimità della successione nel contratto, dichiarare comunque risolto il rapporto agrario in quanto sorto precedentemente all'annata agraria 1939/1940, circostanza mai contestata dal convenuto sig. alla prossima scadenza del 10/11/2022; e) per l'effetto Parte_1
ordinare allo stesso il rilascio del terreno nei modi di legge, libero da Parte_1
persone e cose materiali al 10/11/2022; f) condannare il sig. al pagamento Pt_1
dell'indennizzo risarcitorio, per l'adeguamento del canone a partire dall'annualità
2017/2018 (€. 650,00) e per l'annualità 2018/2019 già corrisposta pari ad €. 559,00, comprensivo delle integrazioni per rivalutazione monetaria ex art. 2948 c.c. per le cinque annate agrarie precedenti la richiesta di adeguamento, pari a complessivi 1.439,00 €, oltre ai canoni dovuti nella misura di €. 950,00 per annata agraria, sino all'esecuzione del rilascio;
g) condannare il sig. al pagamento dei compensi professionali per il Pt_1
presente giudizio, da attribuire direttamente ai sottoscritti difensori anticipatari;
➢ il convenuto non si costituiva in quel giudizio, che veniva definito con Parte_1
provvedimento del Tribunale di Nola con cui veniva accolte le richieste del ricorrente;
in particolare veniva dichiarato cessato al 10/11/2015 il contratto di affitto agrario (avente ad oggetto il fondo censito in catasto al foglio 36, p.lla 162) e condannato l'odierno appellante al rilascio del fondo, al pagamento della somma di €. 1.439,00 ed alle spese di lite;
➢ il signor , avuta notifica del predetto provvedimento definitorio, ha inteso Pt_1
proporre appello, lamentando, in primo luogo, di non aver avuto notizia della pendenza del giudizio;
in particolare, dall'esame della relata di notifica a mezzo posta del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, emergeva che detto atto non recava alcuna sottoscrizione del destinatario; da qui la contestazione di falsità di detta relata;
➢ nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 17/05/2023, il sig. Parte_1
appellante, presente personalmente, ha proposto querela di falso, in via incidentale, pagina 3 di 13 avverso la relata di notificazione a mezzo posta del ricorso, recante la data del
20/03/2020 ed operata durante il periodo di lockdown, caratterizzato da restrizioni per ragione sanitarie. Durante l'emergenza da Covid-19 era, infatti, previsto che i soggetti notificanti non avessero alcun tipo di contatto con i destinatari degli atti giudiziari, ma si limitassero ad accordarsi con gli stessi al fine di individuare un luogo, all'intero dei condomini e/o degli edifici, in cui rilasciare l'atto oggetto di notifica (a titolo esemplificativo, la cassetta della posta oppure il vano del portiere), senza raccogliere la firma del destinatario (D.L. 18/2020 art. 108);
➢ nel proporre querela di falso avverso detta relata, l'attore ha inteso valorizzare, tra l'altro, l'errore commesso dall'agente postale nell'individuare la data di nascita del
(01/05/1959 anziché 01/05/1969); Pt_1
➢ l'adita Corte di Appello, ritenendo rilevante il documento impugnato tramite querela di falso, ha sospeso il giudizio di appello ed assegnato termine di 60 gg per la riassunzione dinanzi al Tribunale competente;
➢ il querelante ha, quindi, incardinato il giudizio dinanzi al Tribunale di Nola;
all'esito dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal , è stata dichiarata CP_1
l'incompetenza del predetto Tribunale, con successiva riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli;
Si è costituito ritualmente il convenuto , il quale, invece, ha rivendicato la ritualità e CP_1
correttezza del procedimento di notificazione, conforme alle restrizioni necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ha, quindi, chiesto dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi la proposta querela di falso.
In occasione dell'adozione del decreto ex art.171 bis c.p.c., è stata disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di copia dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e di copia del predetto decreto.
All'esito dell'acquisizione del documento oggetto di querela di falso (cfr. verbale di udienza del 20 febbraio 2025), in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rimessa alla decisione pagina 4 di 13 del Collegio con ordinanza resa in data 09 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c..
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Deve osservarsi, in punto di diritto, che per giurisprudenza pacifica la querela di falso, sia essa proposta in via principale che in via incidentale, ha “il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire cioè come prova di atti o rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento;
ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (Cass., sez.
II, 7 ottobre 2008, n. 24725, secondo cui è ammissibile la querela di falso proposta in via principale anche se avente ad oggetto un documento già prodotto in un altro giudizio).
Quanto all'oggetto della querela di falso, si ha riguardo all'autenticità o alla falsità del documento impugnato;
tale documento (atto pubblico o scrittura privata riconosciuta) viene impugnato sotto il profilo della sua efficacia probatoria legale, ovvero con riferimento alla sua idoneità ad incidere su un determinato rapporto giuridico sostanziale cui il documento stesso si riferisce.
Si è detto che il difensore del signor (Avvocato Tozzi), ottenuto in data 19 dicembre CP_1
2019 il decreto di fissazione d'udienza reso dal Tribunale di Nola, ha curato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio n.8508/2019 e del predetto decreto al signor . Pt_1
In particolare l'Avvocato Silvano Tozzi, difensore del ed espressamente autorizzato CP_1
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con atto del 25 ottobre 2006, ha personalmente curato la notifica a mezzo posta dei predetti atti (cfr. ricevuta di accettazione di atto giudiziario del 23 marzo 2020), ciò a norma dell'art.1 della L. n.53 del
1994 (“L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in
pagina 5 di 13 materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890).
Osserva il Collegio che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4 terzo comma della legge 20 novembre 1982 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (Cass. 24852/2006).
Ciò premesso, è fondamentale individuare i profili di falsità dell'atto impugnato, come denunziati in citazione.
Viene, a tal fine, in rilievo quanto evidenziato dalla difesa dell'attore a pagina 8 dell'atto di citazione, ove si assume che “Le ragioni della querela di falso sono fondate:
a) sulla mancata consegna del plico raccomandato;
b) sulla mancata identificazione dell'interlocutore dell'agente postale;
c) sulla mancata comunicazione di avvenuta notifica (CAN) con raccomandata n……… del …….;
d) sulla mancata indicazione del numero della raccomandata ove poter ritirare il plico;
e) sulla mancata indicazione del luogo esatto in cui è stato lasciato il plico;
pagina 6 di 13 f) sul fatto che sulla predetta cartolina è indicata come data di nascita del destinatario quella del 1/5/59 che non è quella di appellante, che, invece, è nato il [...], Parte_1
quindi dieci anni più tardi. che possono così riassumersi”.
Ora, come detto, il documento impugnato è la relata di notifica a mezzo posta avviata dall'Avvocato Tozzi e precisamente: cartolina di ricevimento postale di colore verde (modello
23L).
Tale documento reca in alto a sinistra il numero di registro cronologico (1231),
l'individuazione dell'Ufficio Postale di invio (NA83), la data di spedizione (23 marzo 2020), il destinatario dell'atto ( 1/5/59) e l'indirizzo di consegna ( via Cesare Beccaria n. 5 Parte_1
Traversa della Chiesa 89001 Acerra).
La relata si compone, poi, di 3 sezioni:
1) la sezione di sinistra denominata “avvenuta consegna”;
2) la sezione centrale denominata “mancata consegna”;
3) la sezione di destra denominata “avvenuto ritiro”.
Va preliminarmente precisato che tutte le annotazioni a penna dell'operatore postale riguardano la sezione di sinistra, ovvero “avvenuta consegna”
Ciò premesso, in detta sezione risulta barrata con una X la casella “destinatario persona fisica”, ciò nella porzione preliminare volta a chiarire se l'atto sia indirizzato ad un
“destinatario persona fisica” ovvero ad un “destinatario persona giuridica”; segue un campo destinato ad indicare la data (lasciato in bianco); vi è, poi, una seconda porzione dell'atto, volto ad indicare “a mani di chi” l'atto sia stato concretamente consegnato: qui, pertanto, ritroviamo le seguenti indicazioni:
a) “destinatario” con le ulteriori specificazioni (rappresentante legale, curatore fallimentare, domiciliatario, persona incaricata alla ricezione degli atti);
b) persone diverse dal destinatario rinvenute presso il domicilio con le conseguenti specificazioni (persona di famiglia convivente, persona addetta alla casa, persona al pagina 7 di 13 servizio del destinatario, persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario);
c) “portiere”.
In tale seconda sezione non si rinviene nessuna casella barrata.
Nello spazio sottostante, destinato a raccogliere la firma del ricevente, si rinviene la seguente annotazione “ DL 18/2020 Art 108”.
Invero detta normativa, operante per il periodo di emergenza sanitaria, fa espresso divieto all'operatore postale (anche in sede di notifica di atti giudiziari) di raccogliere la sottoscrizione di colui che riceve l'atto, dovendo egli, piuttosto, limitarsi al preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro ed, in capo positivo, all'immissione del plico “nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro”.
L'operatore postale è, infine, tenuto ad apporre la propria sottoscrizione sulla relata, avente, peraltro, funzione attestativa della suddetta modalità di recapito.
Proseguendo nell'analisi del documento oggetto di querela di falso, in basso a sinistra (nella sezione recante il titolo “spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata”) si rinviene uno spazio destinato ad individuare il numero di raccomandata della CAN (lasciato in bianco), mentre è riempito lo spazio destinato alla data dell'invio della CAN a mezzo raccomandata a/r (ove si legge “25/3/2020”).
Infine, sempre nella sezione “avvenuta consegna” ed in basso a sinistra, vi è lo spazio destinato a raccogliere la firma dell'operatore postale (ove è presente la sottoscrizione).
Orbene, dopo aver delineato i profili di falsità denunziati e descritto in maniera analitica il documento oggetto di querela di falso (anche per cogliere il valore attestativo da esso emergente), occorre misurarsi con gli argomenti addotti dal difensore di parte attrice, il quale ritiene che la prova dei predetti profili di falsità possa trarsi dalle carenze contenutistiche e compilative della relata di notifica, a suo dire priva dell'attestazione: pagina 8 di 13 a) del soggetto rinvenuto presso il domicilio del destinatario e della sua qualità;
b) delle modalità attraverso cui sarebbe stato identificato tale soggetto;
c) del luogo ove sarebbe stato lasciato il plico su indicazione del destinatario e che tale luogo sarebbe stato concordato con la persona di cui al capo a);
d) dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN);
e) del numero della raccomandata (CAN), necessario al fine di procedere al ritiro dell'atto.
Il difensore segnala, infine, che la relata contiene l'errata indicazione della data di nascita del signor (01 maggio 1959 in luogo dell'esatta data di nascita 01/05/1969); secondo il Pt_1
difensore “in parole povere l'ufficiale postale ha ricercato persona diversa dall'effettivo destinatario”; assume, infine, che l'abitazione è priva di cassetta postale e di servizio di portineria (circostanze su cui ha articolato prova testimoniale).
Una volta chiariti i termini della vicenda processuale all'esame di questo Tribunale, va affermata l'inammissibilità della proposta querela di falso.
Va premesso che il compito affidato a questo Tribunale non è quello di valutare eventuali profili di incompletezza, irregolarità e/o nullità della notifica, in ragione di eventuali lacune compilative della relata ovvero di profili di contraddittorietà delle annotazioni ivi presenti
(entrambi addebitati dal querelante all'operatore postale che vi ha provveduto), bensì unicamente quello di valutare la fondatezza della denunziata falsità del contenuto fidefacente di tale atto, come ricostruito dallo stesso querelante, secondo cui (evidentemente) la predetta relata di notifica a mezzo posta costituisce prova, fino a querela di falso, che l'atto giudiziario sia stato consegnato presso il domicilio del signor a un soggetto non Parte_1
identificato e non identificabile, senza acquisizione della sottoscrizione in virtù delle prescrizioni previste dalla normativa emergenziale espressamente richiamata (art.108
Decreto Legge n.18 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).
In breve il querelante mira a provare che in realtà l'atto giudiziario non è mai stato consegnato presso il domicilio del destinatario, assumendo, implicitamente ma pagina 9 di 13 univocamente, che la relata impugnata si palesi come astrattamente idonea ad attestare tale circostanza.
Il secondo comma dell'art.221 c.p.c. stabilisce che la querela, sia nell'ipotesi in cui venga proposta in via principale che in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile (e, quindi, di inammissibilità), l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e ciò al fine di consentire al giudice di merito, davanti al quale essa sia stata proposta, di poter effettuare un accertamento preliminare volto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la relativa proposizione, evitandosi così un'irragionevole dilatazione dei tempi di decisione del processo principale.
Orbene, nel caso di specie, l'attore, a supporto dell'assunta falsità ideologica dell'attestazione operata dal pubblico ufficiale in ordine alle attività da lui compiute (come sopra ricostruite), si è limitato ad articolare prova testimoniale sui seguenti capi:
“a) "vero è che l'appellante è nato ad [...] il [...]”;
b) “vero è che l'abitazione dell'appellante è priva di cassetta postale”;
c) “vero è che l'abitazione dell'appellante è priva del servizio di portineria;
d) “vero che alcun avviso o obbligo di comunicazione è pervenuto al sig. nato il Parte_1
01/05/1969 di ritirare l'atto o il plico presso l'ufficio postale”;
e) “vero è che alcuna raccomandata informativa della tentata notifica è stata spedita e comunque pervenuta all'appellante”.
Orbene, è evidente come le circostanze sub d) ed e) non investano in alcun modo l'asserito contenuto fidefacente della relata, ma, al più, investano profili di eventuale incompletezza dell'attività notificatoria, quali la prova dell'effettivo inoltro della comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN) e della sua ricezione da parte del destinatario, entrambi sottratti alla cognizione di questo Tribunale per come delineata dallo stesso attore.
Del pari irrilevanti, però, debbono considerarsi le ulteriori circostanze addotte;
invero:
➢ la documentata indicazione (di fianco al nome del destinatario) di una data di nascita pagina 10 di 13 (01 maggio 1959) diversa da quella effettiva (01 maggio 1969) non appare essere circostanza, neppure astrattamente, idonea a supportare, sul piano probatorio,
l'assunta falsità ideologica, costituendo, piuttosto, verosimile “lapsus calami” occorso nella trascrizione di detta data (01/05/1959 in luogo di 01/05/1969); deve, in particolare, escludersi quanto asserito in citazione, ovvero che il predetto errore proverebbe la circostanza della consegna dell'atto a soggetto diverso dall'attore; si ribadisce, inoltre, che non è questione affidata a questo Collegio quella volta a valutare se tale errore nell'indicazione della data di nascita del destinatario ingeneri o meno un'incertezza in ordine al soggetto destinatario dell'atto e se, conseguentemente, integri un motivo di invalidità e/o di mera irregolarità formale della notifica;
➢ le circostanze sub b) e c) (assenza di una cassetta postale e di un servizio di portineria) sono parimenti inidonee a fornire qualsivoglia serio e decisivo supporto probatorio alla tesi attorea, atteso che l'agente postale ben avrebbe potuto concordare con il destinatario un diverso luogo ove lasciare il plico (pianerottolo di ingresso, muretto di cinta etc.); tale ipotesi è stata, peraltro, espressamente prevista dallo stesso legislatore ove ha alternativamente previsto l'ipotesi di “immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro”; si ribadisce che non è questione affidata a questo
Collegio quella afferente ad eventuali lacune compilative della relata e conseguenti eventuali incertezze in ordine: a) al soggetto rinvenuto presso il domicilio;
b) alla sua qualità; c) al luogo ove sarebbe stato lasciato il plico ovvero in ordine all'esistenza o meno di un accordo con il destinatario in ordine all'individuazione di detto luogo. Tanto meno può essere esplorata la questione relativa al se tali lacune siano o meno idonee a determinare la nullità dell'attività notificatoria.
Le considerazioni di cui sopra conducono, pertanto, alla conferma della valutazione operata dal Giudice Istruttore di non ammettere la richiesta prova testimoniale.
Al contempo nessun rilievo probatorio può attribuirsi all'ulteriore dato documentale pagina 11 di 13 costantemente valorizzato dall'attore e rappresentato da presunte carenze contenutistiche della relata (omessa indicazione del destinatario, della sua qualità, delle modalità attraverso cui sarebbe stato identificato ovvero del luogo ove sarebbe stato lasciato il plico); invero, lo si ripete, non compete a questo Collegio stabilire se la normativa imponesse o meno tali indicazioni, ma, in ogni caso, esse rileverebbero unicamente come eventuali cause di invalidità/mera irregolarità della notifica (questioni non affidate alla cognizione di questo
Tribunale) e non già quali elementi rivelatori della denunziata falsità ideologica dell'atto pubblico.
La querela va, pertanto, dichiarata inammissibile.
L'obiettiva singolarità della vicenda in esame, unitamente alle obiettive incertezze giurisprudenziali in ordine all'esatta individuazione dei confini tra questioni che involgono la contestazione del contenuto fidefacente della relata e questioni che, diversamente, involgono profili di validità dell'attività notificatoria, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Segue, infine, l'applicazione del disposto dell'art. 226 c.p.c. a mente del quale: “Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che,
a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore ad euro 2 e non superiore ad euro 20”.
A norma dell'art. 227 c.p.c. l'esecuzione degli adempimenti di cui alla prima parte della richiamata norma va rinviata al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara inammissibile la querela di falso;
b) compensa le spese di lite;
pagina 12 di 13 c) condanna al pagamento della somma di euro 20,00 quale pena pecuniaria;
Parte_1
e) letto l'art. 226 c.p.c. dispone che la Cancelleria faccia menzione della presente sentenza sull'originale dell'atto oggetto di querela di falso;
f) ordina la restituzione al convenuto dell'originale dell'atto Controparte_1
oggetto di querela di falso, formalmente acquisito all'udienza del 20 febbraio 2025;
g) subordina l'esecuzione degli adempimenti di cui ai capi che precedono al passaggio in giudicato della presente sentenza
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Marcello Amura dott. Francesco Pastore
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