Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il -OMISSIS-, prot. uscita n. -OMISSIS-, a carico dell’impresa individuale ricorrente;
- delle risultanze istruttorie acquisite dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, con note prot. n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS-; dal Comando Gruppo Carabinieri di -OMISSIS- con nota -OMISSIS-;
- del verbale relativo alla riunione del Gruppo Interforze Antimafia di cui all’art. 5 del DM 14 marzo 2013, tenutasi in data -OMISSIS-, nel corso della quale sono stati esaminati gli esiti dell’attività istruttoria;
- di ogni atto istruttorio presupposto e/o correlato e delle informazioni acquisite per il tramite delle Forze di Polizia e di tutte le valutazioni compiute dalla Prefettura di Reggio Calabria, dagli organi investigativi e di polizia, nonché di tutti gli avvertimenti, verbali, rapporti, pareri ed atti istruttori, comunque denominati, sottesi alla anzidetta misura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa BE ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, quale titolare dell’omonima impresa individuale, corrente in -OMISSIS- ed esercente, fin dalla costituzione (1987), attività di riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi di sollevamento e movimentazione , cui si è aggiunta, dal 14 dicembre 2013, l’attività di meccatronica (autoriparazione che raggruppa la meccanica-motoristica e quella di elettrauto), ha impugnato l’interdittiva antimafia prot. uscita n. -OMISSIS-, adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria, in data -OMISSIS-, previa attivazione del contraddittorio di cui all’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011.
2. L’informativa risulta motivata in ragione del quadro indiziario appresso sintetizzato (di cui alle note del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, prot. n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS-; del Comando Gruppo Carabinieri di -OMISSIS- n. -OMISSIS-; al verbale relativo alla riunione del Gruppo Interforze Antimafia ex art. 5 del D.M. 14 marzo 2013, tenutasi in data -OMISSIS-), ritenuto complessivamente sintomatico della condizionabilità dell’impresa ricorrente da parte delle cosche di ‘ndrangheta attive nel territorio di riferimento della stessa, cd. -OMISSIS- (cosca -OMISSIS- --OMISSIS- - -OMISSIS- collegata, per parentela, a quella dei -OMISSIS- ).
3. Vengono, più precisamente, addebitate all’impresa istante le seguenti circostanze:
a) pregiudizi/precedenti penali ed elementi di controindicazione dell’imprenditore individuale il quale risulta:
- condannato per attività di gestione rifiuti non autorizzata;
- segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di-OMISSIS- per esercizio venatorio con richiami vietati;
- destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari per omicidio colposo in violazione delle norme di prevenzione infortuni sul lavoro (procedimento n.-OMISSIS- R.G.N.R. Mod. 21, instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-);
- notato e controllato con i cognati controindicati, alcuni dei quali già sorvegliati speciale di P.S. e avvisati orali, gravati da pregiudizi per atti di libidine violenti, violenza carnale, associazione di tipo mafioso, estorsione, produzione e traffico di sostanze stupefacenti ed altri gravi reati, tutti ritenuti elementi di spicco della predetta cosca -OMISSIS- --OMISSIS---OMISSIS- ;
b) inserimento dell’imprenditore individuale in un contesto familiare ritenuto fortemente controindicato, in quanto coniugato e convivente con la sig.ra -OMISSIS-, la quale è legata da vincoli di sangue con soggetti ritenuti elementi di spicco della predetta cosca -OMISSIS- collegata a quella dei -OMISSIS- . In particolare la sig.ra -OMISSIS- risulta:
- figlia della sig.ra -OMISSIS- (deceduta), quest’ultima sorella di soggetti assassinati nel 1991 e ritenuti elementi di spicco della cosca di ‘ndrangheta -OMISSIS- , attualmente retta dal germano sig. -OMISSIS-;
- sorella del sig. -OMISSIS-, già sorvegliato speciale di P.S. e avvisato orale, condannato in via definitiva per violenza carnale, associazione di tipo mafioso ed estorsione;
- sorella del sig. -OMISSIS- (anagraficamente dimorante nello stesso stabile dove risiede il nucleo familiare del ricorrente), gravato da precedenti penali per estorsione, detenzione illegale di armi e munizioni, spendita di monete falsificate, già sorvegliato speciale di P.S., già detenuto e sottoposto al regime speciale detentivo previsto dall’art. 41 bis dell’O.P.; dal 16 novembre 2018, alle dipendenze dell’impresa interdetta; coniugato con la sig.ra-OMISSIS- (zia materna della sig.ra -OMISSIS-, coniugata con soggetto già latitante, il cui padre risulta assassinato a seguito di agguato mafioso);
- sorella del sig. -OMISSIS-, deferito all’Autorità giudiziaria per favoreggiamento personale, oltraggio a P.U. e inosservanza all’ordine di rimpatrio, proposto il 25/08/1999 per la sottoposizione alla Sorveglianza Speciale di PS, rigettata il 09/05/2003 dal locale Tribunale, ed il 12/07/2004 per la sottoposizione all’avviso orale;
- sorella del sig. -OMISSIS-, titolare dell’impresa “ -OMISSIS-S .” già destinataria di certificato antimafia interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria in data -OMISSIS-.
4. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “Erronea valutazione in fatto, illogicità, irragionevolezza, incoerenza, carenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per omessa istruttoria e motivazione non essendo state indicate, tra l’altro, le condotte poste in essere tali da costituire un adeguato supporto sul versante indiziario in ordine all’ipotizzato pericolo di contaminazione da parte della criminalità organizzata. Manifesta ingiustizia e difetto di proporzionalità del provvedimento. Mancata valutazione di misura alternativa prevista per legge. Violazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011”;
La valutazione operata dalla Prefettura circa la condizionabilità dell’impresa esercitata dal ricorrente da parte delle consorterie di ‘ndrangheta operanti nel cd. -OMISSIS- riposerebbe su un quadro indiziario inconsistente e, come tale, inidoneo, dal punto di vista istruttorio e motivazionale, a giustificare l’adozione dell’impugnata misura interdittiva.
Innanzitutto, l’imprenditore sarebbe del tutto scevro da pregiudizi/precedenti penali recenti e, soprattutto, significativi ai fini della prevenzione antimafia. Lo stesso, nel 2022, è stato assolto ( perché il fatto non sussiste ) dal GUP presso il Tribunale di -OMISSIS- in relazione a quell’imputazione di omicidio colposo (per violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro) che la Prefettura di Reggio Calabria si è limitata a citare nell’interdittiva senza, tuttavia, dare conto degli esiti liberatori del processo.
Premessa la sostanziale incensuratezza del ricorrente, tale quadro indiziario sarebbe composto esclusivamente dai meri vincoli parentali acquisiti dal ricorrente (per il tramite della moglie convivente, sig.ra -OMISSIS-, anch’essa incensurata), e riguarderebbero i fratelli di quest’ultima (sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-), ritenuti elementi di spicco della cosca -OMISSIS- --OMISSIS- - -OMISSIS- .
I vincoli familiari in questione non avrebbero potuto, ragionevolmente, essere ritenuti sintomatici di una permeabilità dell’impresa ricorrente da parte della ‘ndrangheta in considerazione non soltanto della natura acquista degli stessi – trattandosi di parenti della moglie dell’imprenditore – ma anche e soprattutto della pressoché totale assenza di attuali frequentazioni/contatti/relazioni ovvero cointeressenze economico/lavorative con i soggetti in questione.
4.1 L’unico parente con cui il ricorrente ha rapporti coincide con il cognato sig. -OMISSIS-. Quest’ultimo, dopo aver espiato la pena inflittagli in conseguenza di fatti di reato commessi in giovane età, l’ultimo dei quali risale al 1998, veniva anticipatamente scarcerato, nel 2010, in ragione della buona condotta tenuta durante la detenzione. Rientrato in libertà senza più delinquere e senza, comunque, porre in essere alcuna condotta controindicata, tanto da non divenire oggetto di segnalazioni/annotazioni di polizia, nel 2018, il sig. -OMISSIS- veniva assunto dall’impresa ricorrente con la qualifica di meccanico.
Tenuto conto sia dell’integerrima condotta tenuta, fin dal 2010, dall’-OMISSIS- (epoca in cui si sarebbe separato dalla coniuge che, da allora, dimorerebbe in -OMISSIS-) che delle mansioni operative allo stesso affidate, l’instaurazione del rapporto di lavoro in questione non avrebbe potuto essere considerata dalla Prefettura quale veicolo di infiltrazioni da parte della ‘ndrangheta, costituendo, piuttosto, un’occasione offerta al cognato per reinserirsi nella società civile.
Ferma restando l’assenza di attuali frequentazioni/contatti/cointeressenze tra il ricorrente e gli altri fratelli della moglie (-OMISSIS-), questi ultimi sarebbero, comunque, stati interessati da vicende penali parimenti risalenti nel tempo (1997-2001) - oltre a non risultare essi stessi in attuali rapporti di frequentazione/vicinanza/cointeressenza con ambienti di ‘ndrangheta - con conseguente inverosimiglianza della valutazione di infiltrazione mafiosa, loro tramite, espressa a carico dell’impresa ricorrente.
5. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria, costituiti con memoria di mera forma, cui è seguito il deposito, in data 2.05.2025, di corposa documentazione, hanno chiesto il rigetto del gravame.
6. Con ordinanza n. 69 dell’8.05.2025, non appellata, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, previo apprezzamento del fumus boni iuris e del periculum in mora .
7. In occasione della pubblica udienza del 5 novembre 2025, auditi i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, non essendovi ragioni per discostarsi dalla favorevole delibazione operata in sede cautelare.
9. L’apprezzamento dell’infondatezza del gravame passa dalla preliminare considerazione secondo cui, per come evincibile dall’articolato normativo di cui agli artt. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011, l’informativa antimafia si traduce in una valutazione altamente discrezionale, operata dal Prefetto, circa la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’imprenditore, esercente l’impresa tanto in forma individuale quanto in forma societaria, desumibile non soltanto dall’analisi della situazione “personale” di chi svolge l’attività – nella specie scevra da mende - ma anche dal coacervo degli elementi istruttori acquisiti i quali, complessivamente e non anche atomisticamente considerati, appaiono idonei a supportare la valutazione di permeabilità a condizionamenti, anche soltanto passiva, da parte della criminalità organizzata.
Si tratta di una misura preventiva, volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all'azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso e, come tale, prescinde dalla dimostrazione, da parte della Prefettura, di una effettiva e concreta interferenza della ‘ndrangheta nell’attività dell’impresa interdetta.
10. Ne consegue, ai fini della legittimità dell’interdittiva, la necessità di un quadro indiziario idoneo a supportare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un eventuale condizionamento mafioso, non richiedendosi la prova di un fatto concreto, quale l’esistenza di una effettiva ed attuale cointeressenza economica dell’associazione mafiosa nell’attività di impresa, ma soltanto la presenza di una serie di riscontri sintomatici, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento/condizionamento, anche soggiacente, da parte della criminalità organizzata.
Di tale valutazione discrezionale il Prefetto è tenuto a dare conto mediante la predisposizione, anche per relationem agli atti istruttori, di un congruo impianto motivazionale, necessario alla verifica giurisdizionale circa la non manifesta illogicità e ragionevolezza della valutazione inferenziale dallo stesso operata.
Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento, anche della giurisprudenza di secondo grado, secondo cui « In sede di impugnazione di una interdittiva antimafia il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull'esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame; il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio » (così Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n. 6740; v. anche Cons. Stato sez. III, 14 luglio 2020 n. 4548; tra le più recenti n. 193 e 4206 del 2024).
11. Avuto riguardo ai cd. vincoli parentali, la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, è univoca nell’affermare che gli stessi possono supportare il giudizio prognostico circa l’eventualità di un tentativo di infiltrazione mafiosa, anche di natura soggiacente, a carico dell’impresa, a condizione – come chiarito dalla Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020 – che il vincolo, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, in chiave indiziaria, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa clanica (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia o da soggetto vicino alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13/07/2023, n. 615; 08/11/2021, n. 863; Cons. Stato, sez. III, 29.05.2023, n. 5227; 19.12.2018 n.715; 17.02.2018, n. 820).
12. L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame consente di apprezzare la fragilità e lacunosità del quadro indiziario sotteso alla valutazione interdittiva oggetto di gravame la quale, per come si vedrà innanzi, risulta illogica ed irragionevole.
Tale quadro risulta, invero, composto da elementi inidonei a disvelare l’esistenza di un concreto e, soprattutto, attuale pericolo di condizionamento mafioso a carico dell’attività di impresa, esercitata dal ricorrente fin dal 1987.
12.1 Questi, innanzitutto, risulta esente da pregiudizi/precedenti penali significativi ai fini della prevenzione antimafia, annoverando soltanto una datata condanna (2007), per attività di gestione di rifiuti non autorizzata (concretizzatasi, per come dedotto in ricorso e non contestato dalla difesa erariale, nell’aver depositato, nell’area adiacente i locali dell’officina, alcune vetture rottamate ed altri simili pezzi meccanici).
13. Ciò posto, pur volendo prescindere dall’esame della “caratura criminale” dello zio materno della moglie del ricorrente (sig. -OMISSIS-) nonché dei fratelli di quest’ultima (sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-), non risultano valorizzati elementi ulteriori né intrinseci al vincolo - quale l’intensità dello stesso, nella specie inesistente, non trattandosi di un legame “di sangue” - né estrinseci, ad esempio attuali contatti/frequentazioni/comunanza di interessi personali/economici, tali da ritenere, in chiave indiziaria, che l’impresa possa essere condizionata dalle associazioni a delinquere di stampo ‘ndranghetistico , per il tramite della famiglia di origine della moglie dell’imprenditore.
Ed invero, gli unici due contatti, peraltro non meglio circostanziati, rilevati con il cognato, sig. -OMISSIS-, avente pregiudizi/precedenti anche per reati associativi, sono assai risalenti nel tempo (1.06.1999 e 14.08.1999), per come evincibile dalla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria Nr.-OMISSIS-, richiamata nel corpo dell’impugnata informativa.
14. Risultano, inoltre, convincenti le obiezioni mosse in ordine alla prognosi di interferenze, da parte della criminalità organizzata, per il tramite del rapporto di lavoro instaurato, nel 2018, con il cognato -OMISSIS-, addetto a mansioni esecutive (meccanico), obiettivamente estranee ai centri decisionali dell’impresa.
Ciò se solo si considera che, a decorrere dall’epoca di rimessione in libertà, risalente al lontano 2010 (epoca a decorrere dalla quale si sarebbe separato dalla moglie; circostanza questa rimasta incontestata), non risulta che il sig. -OMISSIS- abbia commesso ulteriori reati né risultano, a suo carico, segnalazioni di polizia controindicate avuto riguardo alle esigenze di prevenzione antimafia.
14.1 Coglie, dunque, nel segno la censura tesa a contestare il deficit istruttorio e motivazionale in cui è, effettivamente, incorsa la Prefettura, la quale ha esercitato il potere interdittivo, a carico di un imprenditore attivo fin dal 1987 e scevro da pregiudizi/precedenti penali per reati di rilievo, sulla scorta di un quadro istruttorio che appare datato e parziale, travisato nella sua valenza sintomatica e, come tale, inidoneo a supportare, in modo logico e ragionevole, il contestato giudizio prognostico circa il preteso pericolo di inquinamento mafioso.
15. In conclusione, il ricorso è, fondato e, come tale, deve essere accolto. Ne consegue l’annullamento dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il -OMISSIS-, prot. uscita n. -OMISSIS-, a carico dell’impresa individuale ricorrente.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Per l’effetto, annulla l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il -OMISSIS-, prot. uscita n. -OMISSIS-.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 1.500,00, a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA, come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA CR, Presidente
BE ZZ, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE ZZ | CA CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.