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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3521 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, rappresentato e difesa dall'avv. Federico Sirimarco, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Leporace n. 19, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Salvatore Francesco Panza, presso il cui studio, in Cosenza, via Panebianco n. 259 – Scala A, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 6 maggio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia l'adita Magistratura, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette: - dichiarare che non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata;
- Controparte_1 dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia ovvero la nullità dell'atto di precetto come sopra indicato;
- emettersi ogni altro provvedimento di legge conseguente all'accoglimento delle difese di cui in parte motiva del presente atto, con condannare della parte opposta al rimborso delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA) nelle forme dell'art. 93 c.p.c.”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto, alla luce delle questioni innanzi rappresentate, dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese legali”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il precetto Parte_1 notificatogli il 20 novembre 2024 dalla per complessivi € 10.257,15, unitamente Controparte_1 alla sentenza n. 65/2024, di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2023, del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, assumendone la nullità (a) poiché le spese legali, per
1 complessivi € 1.200,00 oltre accessori, distratte in favore del difensore della precettante, unico legittimato a richiederle, ed altresì (b) per omessa indicazione della declaratoria di esecutorietà del provvedimento monitorio, in violazione dell'art. 654 c.p.c., invocando preliminare sospensione della minacciata esecuzione e del precetto medesimo, e rassegnando le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, la assumeva la legittima richiesta, in unico Controparte_1 precetto, di capitale e spese legali distratte, eccependo la nullità dell'avversa citazione per errata indicazione del termine di costituzione in giudizio nel relativo avvertimento;
riconoscendo tuttavia l'errore nel non aver chiesto ed ottenuto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, rinunciava al precetto, instando, come da conclusioni in epigrafe, per la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. Respinta, in apposito subprocedimento, la cautela richiesta dall'opponente, all'udienza del 6 maggio 2025 le parti, in assenza di istanze istruttorie, sono state invitate alla discussione orale della causa, all'esito della quale il Tribunale ha assegnato la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso, le motivazioni che, nell'ordinanza riservata del 19 febbraio 2025, hanno determinato il rigetto dell'istanza di sospensione proposta dall'opponente, in assenza di diverse deduzioni delle parti, possono essere utilmente spese anche nella odierna sede di decisione della causa.
Ed invero, in primo luogo, poiché l'opponente ha contestato sia il diritto di procedere alla minacciata espropriazione anche per le spese del difensore distrattario, che l'assenza di provvedimento di esecutorietà del titolo esecutivo, il gravame proposto deve di conseguenza qualificarsi in termini cumulativi, ossia di opposizione ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1,
c.p.c., configurandosi di conseguenza differente qualificazione anche della cautela invocata, la quale, a dispetto della generica richiesta dell'opponente, di sospensione dell'esecuzione, risponde invece a quella propria dell'art. 615 c.p.c., che è di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto, con portata di inibitoria verso qualsiasi azione esecutiva proponibile, ed altresì a quella dell'art. 617 c.p.c., che riguarda eventuali provvedimenti indilazionabili ovvero la sospensione dell'esecuzione, ove iniziata. Su tale premessa, l'unico motivo di opposizione all'esecuzione (non ancora iniziata, quindi ex art. 615, comma 1, c.p.c.) appare invero prima facie infondato, atteso che con l'atto di precetto – che ha riconosciuta e pacifica natura di atto di intimazione stragiudiziale preliminare di parte (Cass. nn. 8043/1992, 3998/2006, 8213/2012) – ben può cumularsi la richiesta di pagamento del capitale e delle spese legali distratte, purché sia chiara l'indicazione della distrazione (Cass. n. 13165/1991), come indubbiamente nel caso di specie. Diversa la valutazione del motivo di opposizione agli atti esecutivi speso dall'opponente, ossia l'assenza di indicazione, in precetto, del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 44/2023, la cui opposizione respinta, e, pertanto, posto a fondamento della pretesa creditoria precettata.
Al riguardo, va in primo luogo rilevato che, non essendo il provvedimento monitorio stato dichiarato esecutivo in sentenza, il relativo provvedimento doveva essere richiesto al giudice emittente, incombente che il procuratore di parte opposta ha ammesso di non aver assolto, in tale evenienza determinandosi doppia illegittimità della minacciata esecuzione, ossia per omessa indicazione del provvedimento di esecutorietà, nonché, prima ancora, per difetto originario di titolo esecutivo. Peraltro, alla parte precettante ed al suo difensore distrattario, in razione dell'intimazione cumulativa delle distinte pretese, va imputata anche altra e diversa omissione, ossia la mancata notifica di titoli separati, come pretende la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6763/2014).
2 A fronte della conclamata e riconosciuta invalidità formale del precetto, tempestivamente denunciata dall'opponente, l'opposta, per il tramite del suo difensore, munito di apposita procura facultizzante, ha quindi rinunciato al precetto opposto, documentando anche la mancata iscrizione a ruolo dell'espropriazione presso terzi nelle more intrapresa. Tanto determina la cessazione della materia del contendere, a dispetto dell'eccezione della difesa dell'opponente, secondo cui quella rinuncia andava necessariamente accettata. Ed invece, proprio per la prefata natura stragiudiziale dell'atto di precetto, la sua rinuncia, anche ove opposto e nella pendenza del relativo giudizio, avendo comunque solo rilevanza sostanziale, non necessita di accettazione nelle forme dell'art. 306 c.p.c., disciplina invece riservata agli atti processuali (Cass. n. 3736/1981).
Conseguenza della rinuncia al precetto opposto, a cascata, è la cessazione della materia del contendere, sia pure parziale, ossia in relazione all'opposizione agli atti esecutivi, non sussistendo più concreto interesse di alcuna delle parti (segnatamente dell'opponente) ad ottenere pronuncia giudiziale di sussistenza, o meno, dei vizi formali di un precetto rinunciato, quindi non più idoneo a fondare l'esecuzione forzata in esso preannunciata. Quindi, in conclusione, l'opposizione all'esecuzione, siccome infondata, va respinta, mentre per quella agli atti esecutivi, seppur astrattamente fondata, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere. La reciproca soccombenza oblitera l'infondata pretesa dell'opposta di condanna dell'opponente, assunta nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. a dispetto della compensazione invocata nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta, che invece giustifica appieno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da;
Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta rinuncia al precetto, dell'opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., proposta dal ridetto opponente;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 19 maggio 2025
Il giudice
Gino Bloise
3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3521 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, rappresentato e difesa dall'avv. Federico Sirimarco, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Leporace n. 19, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Salvatore Francesco Panza, presso il cui studio, in Cosenza, via Panebianco n. 259 – Scala A, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 6 maggio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia l'adita Magistratura, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette: - dichiarare che non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata;
- Controparte_1 dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia ovvero la nullità dell'atto di precetto come sopra indicato;
- emettersi ogni altro provvedimento di legge conseguente all'accoglimento delle difese di cui in parte motiva del presente atto, con condannare della parte opposta al rimborso delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA) nelle forme dell'art. 93 c.p.c.”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto, alla luce delle questioni innanzi rappresentate, dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese legali”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il precetto Parte_1 notificatogli il 20 novembre 2024 dalla per complessivi € 10.257,15, unitamente Controparte_1 alla sentenza n. 65/2024, di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2023, del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, assumendone la nullità (a) poiché le spese legali, per
1 complessivi € 1.200,00 oltre accessori, distratte in favore del difensore della precettante, unico legittimato a richiederle, ed altresì (b) per omessa indicazione della declaratoria di esecutorietà del provvedimento monitorio, in violazione dell'art. 654 c.p.c., invocando preliminare sospensione della minacciata esecuzione e del precetto medesimo, e rassegnando le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, la assumeva la legittima richiesta, in unico Controparte_1 precetto, di capitale e spese legali distratte, eccependo la nullità dell'avversa citazione per errata indicazione del termine di costituzione in giudizio nel relativo avvertimento;
riconoscendo tuttavia l'errore nel non aver chiesto ed ottenuto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, rinunciava al precetto, instando, come da conclusioni in epigrafe, per la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. Respinta, in apposito subprocedimento, la cautela richiesta dall'opponente, all'udienza del 6 maggio 2025 le parti, in assenza di istanze istruttorie, sono state invitate alla discussione orale della causa, all'esito della quale il Tribunale ha assegnato la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso, le motivazioni che, nell'ordinanza riservata del 19 febbraio 2025, hanno determinato il rigetto dell'istanza di sospensione proposta dall'opponente, in assenza di diverse deduzioni delle parti, possono essere utilmente spese anche nella odierna sede di decisione della causa.
Ed invero, in primo luogo, poiché l'opponente ha contestato sia il diritto di procedere alla minacciata espropriazione anche per le spese del difensore distrattario, che l'assenza di provvedimento di esecutorietà del titolo esecutivo, il gravame proposto deve di conseguenza qualificarsi in termini cumulativi, ossia di opposizione ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1,
c.p.c., configurandosi di conseguenza differente qualificazione anche della cautela invocata, la quale, a dispetto della generica richiesta dell'opponente, di sospensione dell'esecuzione, risponde invece a quella propria dell'art. 615 c.p.c., che è di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto, con portata di inibitoria verso qualsiasi azione esecutiva proponibile, ed altresì a quella dell'art. 617 c.p.c., che riguarda eventuali provvedimenti indilazionabili ovvero la sospensione dell'esecuzione, ove iniziata. Su tale premessa, l'unico motivo di opposizione all'esecuzione (non ancora iniziata, quindi ex art. 615, comma 1, c.p.c.) appare invero prima facie infondato, atteso che con l'atto di precetto – che ha riconosciuta e pacifica natura di atto di intimazione stragiudiziale preliminare di parte (Cass. nn. 8043/1992, 3998/2006, 8213/2012) – ben può cumularsi la richiesta di pagamento del capitale e delle spese legali distratte, purché sia chiara l'indicazione della distrazione (Cass. n. 13165/1991), come indubbiamente nel caso di specie. Diversa la valutazione del motivo di opposizione agli atti esecutivi speso dall'opponente, ossia l'assenza di indicazione, in precetto, del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 44/2023, la cui opposizione respinta, e, pertanto, posto a fondamento della pretesa creditoria precettata.
Al riguardo, va in primo luogo rilevato che, non essendo il provvedimento monitorio stato dichiarato esecutivo in sentenza, il relativo provvedimento doveva essere richiesto al giudice emittente, incombente che il procuratore di parte opposta ha ammesso di non aver assolto, in tale evenienza determinandosi doppia illegittimità della minacciata esecuzione, ossia per omessa indicazione del provvedimento di esecutorietà, nonché, prima ancora, per difetto originario di titolo esecutivo. Peraltro, alla parte precettante ed al suo difensore distrattario, in razione dell'intimazione cumulativa delle distinte pretese, va imputata anche altra e diversa omissione, ossia la mancata notifica di titoli separati, come pretende la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6763/2014).
2 A fronte della conclamata e riconosciuta invalidità formale del precetto, tempestivamente denunciata dall'opponente, l'opposta, per il tramite del suo difensore, munito di apposita procura facultizzante, ha quindi rinunciato al precetto opposto, documentando anche la mancata iscrizione a ruolo dell'espropriazione presso terzi nelle more intrapresa. Tanto determina la cessazione della materia del contendere, a dispetto dell'eccezione della difesa dell'opponente, secondo cui quella rinuncia andava necessariamente accettata. Ed invece, proprio per la prefata natura stragiudiziale dell'atto di precetto, la sua rinuncia, anche ove opposto e nella pendenza del relativo giudizio, avendo comunque solo rilevanza sostanziale, non necessita di accettazione nelle forme dell'art. 306 c.p.c., disciplina invece riservata agli atti processuali (Cass. n. 3736/1981).
Conseguenza della rinuncia al precetto opposto, a cascata, è la cessazione della materia del contendere, sia pure parziale, ossia in relazione all'opposizione agli atti esecutivi, non sussistendo più concreto interesse di alcuna delle parti (segnatamente dell'opponente) ad ottenere pronuncia giudiziale di sussistenza, o meno, dei vizi formali di un precetto rinunciato, quindi non più idoneo a fondare l'esecuzione forzata in esso preannunciata. Quindi, in conclusione, l'opposizione all'esecuzione, siccome infondata, va respinta, mentre per quella agli atti esecutivi, seppur astrattamente fondata, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere. La reciproca soccombenza oblitera l'infondata pretesa dell'opposta di condanna dell'opponente, assunta nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. a dispetto della compensazione invocata nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta, che invece giustifica appieno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da;
Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta rinuncia al precetto, dell'opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., proposta dal ridetto opponente;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 19 maggio 2025
Il giudice
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