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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Virgili Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 2503 e n. 2687 del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2023, aventi ad oggetto: dichiarazione stato di adottabilità, e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], attualmente detenuto Parte_1 C.F._1 presso la Casa Circondariale “F. Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, elettivamente domiciliato in Cesa (CE) alla
Via S. Di Giacomo n. 4 presso l'avv. Marco Simonelli (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._2 in virtù di procura in atti allegata
Email_1
Appellante
(nella causa iscritta al n. 2503\2023 R.G.V.G.)
Appellato
(nella causa iscritta al n. 2687\2023 R.G.V.G.)
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._3
Castellammare di Stabia (NA) al Corso Garibaldi n. 108 presso l'avv. Ermelinda Cauteruccio (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._4
Email_2
Appellata
(nella causa iscritta al n. 2503\2023 R.G.V.G.)
Appellante
(nella causa iscritta al n. 2687\2023 R.G.V.G.)
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente a[...] Controparte_2 C.F._5
Appellata contumace
(nelle cause iscritte al n. 2503\2023 e n. 2687\2023 R.G.V.G.)
E CP_ avv. (c.f. ), quale tutore e difensore dei minori , CP_3 C.F._6 Persona_1 nata ad [...] il [...], e nata ad [...] il [...], con studio in Napoli alla Controparte_5
Via Nicolardi n. 159
1 Email_3
Appellata
(nelle cause iscritte al n. 2503\2023 e n. 2687\2023 R.G.V.G.)
NONCHE'
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Il procuratore di , nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni CP_1 ivi rassegnate.
L'avv. , quale tutore dei minori, ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi. CP_6
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto degli appelli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, proponeva appello avverso la sentenza n. 150 emessa Parte_1 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli il 20.10.2023 (corretta con decreto del 3.11.2023), che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli minori , riconosciuto in corso di causa, e Persona_1 Controparte_5 nati rispettivamente il 29.11.2015 e 31.1.2018 dalla relazione sentimentale intrattenuta con , e CP_1
l'immediata cessazione degli incontri e di ogni altra modalità di comunicazione con tutti i loro familiari, previa declaratoria di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nei confronti dei genitori.
Con il primo motivo l'appellante lamentava la carenza dei requisiti per la dichiarazione di adottabilità, in quanto pur avendo avuto difficoltà nel reperire un'abitazione ed un lavoro, in particolare dopo il grave sinistro stradale subito il 29.12.2020, che gli aveva comportato una lunga convalescenza, aveva sempre mostrato interesse, affetto e cura nei confronti dei figli, sottolineando che l'attuale stato di detenzione non poteva incidere sui propri diritti di padre.
Con il secondo motivo si doleva della carente ed assente motivazione avendo il Tribunale tenuto conto quasi esclusivamente della posizione e delle condotte della madre dei figli e non già analizzato la propria posizione.
Con il terzo motivo l' censurava l'operato del Tribunale per non avere verificato se le capacità genitoriali CP_5 deficitarie potessero essere integrate, in via transitoria, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184\1983.
Chiedeva, pertanto, che la sentenza impugnata venisse riformata in relazione alla dichiarazione di adottabilità nei confronti dei figli minori, in via subordinata che venisse applicata l'adozione mite, in via ulteriormente subordinata che gli venisse riconosciuta la possibilità di avere contatti e rapporti con i figli, attualmente collocati in comunità educativa a dimensione familiare “Casa Rossi” in Orta di Atella.
Con distinto ricorso depositato il 4.12.2023, anche proponeva appello avverso la citata sentenza, CP_1 chiedendo, previa revoca e\o modifica della decisione impugnata, di essere reintegrata nella responsabilità genitoriale sui figli minori, l'affidamento del nucleo al servizio sociale competente perché mettesse in atto ogni tipo di supporto necessario al caso, in subordine che venisse disposta la cd. adozione mite ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184\1983.
2 Con il primo motivo la lamentava la mancanza delle condizioni necessarie alla dichiarazione di adottabilità, CP_1 non essendo state considerate le potenzialità della madre, con un trascorso difficile, né essendo mai state attuate in concreto misure di carattere assistenziale se non il collocamento in struttura unitamente ai figli, senza alcuna attivazione di un reale progetto di autonomia.
Con il secondo motivo si doleva del mancato accoglimento della richiesta dalla stessa formulata di consentirle, nonostante la dichiarazione di adottabilità, di mantenere una qualche forma di rapporto e vicinanza con i figli, sebbene la ctu avesse rilevato il significativo rapporto tra la madre ed i figli, suggerendo un ricongiungimento madre
– figli.
Gli appellanti si costituivano nei giudizi intrapresi separatamente, ribadendo le richieste formulate nei rispettivi appelli proposti.
Si costituiva, in entrambi i giudizi, l'avv. , quale tutore e difensore dei minori, che rilevava, in via CP_6 preliminare, l'inammissibilità degli appelli avanzati in quanto fondati su una erronea e difforme valutazione delle circostanze analiticamente esaminate dal Tribunale, nel merito ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese da attribuire al procuratore anticipatario.
Benché ritualmente citata in giudizio non si costituiva che rimaneva contumace. Controparte_2
Riuntiti i giudizi, acquisite informazioni presso i servizi sociosanitari del territorio, disposta la comparizione personali delle parti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte si riservava di decidere.
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha ritenuto fondata la condotta abbandonica ascritta ai genitori dei minori sulla scorta dell'istruttoria espletata dalla quale era emersa l'incapacità della coppia genitoriale ed il fallimento dei molteplici tentativi volti al recupero del rapporto genitori\figli e della consapevolezza del ruolo da ciascuno di essi ricoperto.
Dalla sentenza qui appellata, in particolare, emerge che la Procura minorile, con ricorso del 25.3.2021, constatata la situazione di abbandono dei minori, chiese la convalida del collocamento effettuato ex art. 403 c.c. di questi ultimi presso una struttura ed il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con decreto dell'8.3.2021, previa declaratoria di sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, confermò l'ordinanza sindacale con divieto di rientro anche temporaneo nella famiglia di origine, prevedendo visite protette per la madre e per la nonna, nominò il tutore e difensore dei minori disponendo contestualmente una consulenza tecnica psicologica.
Nel decreto, infatti, si rappresentò che l'8.3.2021 i piccoli e all'epoca rispettivamente di Persona_1 CP_5 cinque e tre anni, furono rinvenuti dai Carabinieri in tarda serata per strada unitamente alla madre, senza cibo, denaro e fissa dimora, in precarie condizioni di igiene, come ebbero modo di verificare i sanitari dell'ospedale dove furono condotti. Inoltre, la , in stato confusionale tanto da non essere in grado di riferire le proprie generalità CP_1
e quelle dei figli, dichiarò ai militari di avere abbandonato la casa della di lei madre ( ) dove viveva Controparte_2 forse per un litigio e da successive verifiche si accertò che la donna, già madre di un'altra figlia prossima alla maggiore età, aveva lasciato i figli al proprietario di una pizzeria allontanandosi, era stata poi rintracciata dai vigili, mentre il padre di (all'epoca non era stato ancora riconosciuto dall si era sempre CP_5 Persona_1 CP_5 disinteressato della figlia.
Successivamente alla costituzione delle parti (l' inizialmente risultò irreperibile, con precedenti di polizia a CP_5 suo carico ed un ordine di allontanamento dalla risalente al 26.11.2018, cfr l'annotazione in atti), comparse CP_1
3 entrambe personalmente, e della nonna, il primo giudice osservò che dalla consulenza tecnica, depositata il
15.3.2022, era emerso che, pur in presenza di notevoli criticità, il legame della madre con i figli sussisteva sicché veniva e suggerito un ricongiungimento madre-figli presso idonea struttura al fine di sostenere e consolidare la relazione genitoriale, sebbene fosse necessario che i genitori si impegnassero in maniera sostanziale e non teorica nella ricerca di una soluzione abitativa, prospettando una serie di interventi in favore del nucleo familiare. Il
Tribunale, dunque, si legge in sentenza, su conforme indicazione del PMM, dispose che a cura dei servizi sociali venisse dato seguito a quanto indicato dalla consulente, sia in merito all'inserimento della madre e dei figli in ambiente protetto, che all'avvio dei genitori ai percorsi al fine di acquisire piene capacità genitoriali. Nella relazione del servizio sociale del 25.11.2022 ed in quella del 28.11.2022 della Comunità che ospitava la madre con i figli, si segnalò la situazione “di stallo” in cui era incorsa la coppia genitoriale, priva ancora di un'abitazione e di un lavoro, che impediva loro di potere concretizzare una progettualità futura, mentre dal percorso di sostegno alla genitorialità erano state rilevate dinamiche irrisolte appartenenti al passato di entrambi i genitori che necessitavano ancora di elaborazione per potere giungere ad una serena genitorialità. Nella , in particolare, furono rivenute ancora CP_1 fragilità e debolezze, pianti continui e mancanza di costanza nell'accudimento emotivo dei figli, il rifiuto di un lavoro presso un'impresa di pulizie, le difficoltà manifestate in altri lavori (presso una pizzeria, perché luogo difficile da raggiungere, e presso una macelleria, impiego lasciato dopo un solo giorno perché ritenuto non ben retribuito rispetto a quanto era solita guadagnare nella zona di Secondigliano come domestica). Nella relazione del 22.6.2023, aggiunse il Tribunale, la coppia, successivamente all'udienza del 29.11.2022, sembrò essersi attivata per superare la situazione di stallo, atteso che la era stata assunta con un contratto a tempo indeterminato da una ditta di CP_1 pulizie nel gennaio 2023, anche se dopo un mese mostrò le prime criticità per gli orari di lavoro e per lo forzo fisico, nonostante l'operatrice sociale le avesse fatto presente l'importanza di salvaguardare il lavoro e gestire al meglio lo stipendio, in gran parte speso in sigarette o finalità non note. Altrettanti inviti vennero effettuati nei riguardi dell affinché provvedesse a cercare un lavoro, un'abitazione ed a regolarizzare la sua posizione sul CP_5 territorio, senza sortire esito alcuno. L'equipe socio sanitaria, riunitasi il 5.5.2023, constatò che la condotta della stava iniziando ad avere ripercussioni negative sui figli, in particolare nella relazione del 19.6.2023 venivano CP_1 posti in luce i comportamenti oppositivi ed aggressivi di sia in ambito comunitario che scolastico e che la CP_5 madre non riusciva a farsi carico in maniera adeguata del ruolo ricoperto rispetto alla quotidianità dei bambini, lasciandosi andare, trascorrendo il tempo a letto o sul divano senza occuparsi del benessere dei figli. Ella, inoltre, aveva lasciato il lavoro a tempo indeterminato, preferendo riprendere l'attività di domestica presso alcune famiglie nel quartiere di Secondigliano. La complessa vicenda familiare risultò ulteriormente peggiorata a causa dell'arresto dell avvenuto nell'agosto 2023, per una pregressa condanna definitiva e ristretto (pare ancora oggi) nella CP_5
Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in uno alla mancata adesione della al progetto predisposto, CP_1 anche per quello che riguardava la frequentazione del DSM avvenuta una sola volta, la condizione dei bambini, risultati provati dalla presenza della madre in comunità, perché spesso in stato confusionale e talvolta ubriaca al rientro nella struttura, come ebbe modo di relazionare la psicologa della comunità il 16.10.2023.
Il Tribunale, inoltre, non reputò rispondente all'interesse dei minori, come richiesto dalla anche in quella CP_1 sede, consentire alla madre di mantenere rapporti con i figli nonostante la dichiarazione di adottabilità, giacché la frequentazione si sarebbe rivelata pregiudizievole per i bimbi tenuto conto degli ultimi eventi negativi verificatisi.
4 Relativamente al padre, osservò che l'uomo aveva palesato un sostanziale e definitivo disinteresse per la figlia.
Quanto alle figure vicariali, la nonna, che in realtà era la madre biologica della , non fu ritenuta, come CP_1 emerso dagli accertamenti svolti dalla consulente nominata, idonea a potere accompagnare e sostenere i processi di sviluppo di e Persona_1 CP_5
Orbene, giova rammentare, in linea di diritto, che secondo costante giurisprudenza “In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità., a fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza” (cfr Cass. n. 13435\16; nonché nello stesso senso Cass. ordinanza n. 7559\18; Cass. ordinanza n.
3643\20). Proprio al fine di garantire il diritto del minore di crescere nella propria famiglia, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, il giudice deve operare un giudizio prognostico teso a verificare in primo luogo l'effettiva ed attuale possibilità di recupero della capacità e competenza genitoriale, attivando i necessari supporti, attraverso gli operatori socio sanitari del territorio, atti a rimuovere situazioni di disagio familiare e solo laddove ciò non sia possibile, non risultando prevedibile con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di potere conseguire una equilibrata crescita psico-fisica, può pervenirsi ad una dichiarazione di stato di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 11171\19 in motivazione pag. 4;
Cass. n. 20948\2022; Cass. n. 20322\2022; da ultimo Cass. n. 2575\2025). Ed anche l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, laddove permanga l'incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 17603\18
e n. 16357\18). Né d'altro canto, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, vengono meno per effetto della mera dichiarazione del genitore di prendersene cura, che non si concretizzi in atti e comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (cfr Cass. ordinanza n. 26624\17; Cass. n.
27999\2024).
Tanto premesso, il primo e secondo motivo dell'appello proposto dall da esaminare congiuntamente CP_5 perché strettamente connessi, sono infondati sebbene la motivazione debba essere integrata.
L'appellante sostiene che dalla lettura della sentenza risulterebbe un quadro generale principalmente rivolto all'analisi delle condizioni psicologiche, economiche e relazionali della sola , mentre la propria figura CP_1 assumerebbe un ruolo marginale, emergendo quale dato fattuale il presunto disinteresse dallo stesso mostrato per i figli, sebbene egli si sia costituito in giudizio l'11.10.2021, abbia preso parte alle operazioni peritali e successivamente agli interventi disposti dal Tribunale, come suggeriti dalla consulente, sia stato presente agli incontri con i figli, nonostante la lunga riabilitazione alla quale era stato costretto dopo l'incidente, a fronte delle criticità rilevate nelle condotte della madre. L'attuale stato di detenzione, inoltre, non avrebbe dovuto essere valutato fra gli elementi posti a fondamento della declaratoria di adottabilità dei propri figli.
5 Appare opportuno sottolineare, in primo luogo, che i provvedimenti inizialmente emessi dal Tribunale per i
Minorenni, su iniziativa della Procura Minorile, si sono resi necessari in ragione del grave pregiudizio al quale sono stati esposti indubbiamente i piccoli e ascrivibile ad entrambi i genitori. La Polizia di Persona_1 CP_5
Stato, infatti, già il 3.3.2021 era intervenuta in zona Secondigliano - Scampia su richiesta di un passante che aveva notato presso un campo di bocce una donna con due bambini in tarda sera, che riferì essere senza casa né cibo.
Nella circostanza, ella dopo avere fornito diverse generalità (si accerterà in seguito essere la ) dichiarò di CP_1 essere stata sfrattata dalla casa (in Melito) dove abitava perché non riusciva a pagare l'affitto, sicché allertato il servizio sociale fu condotta con i figli presso l'azienda ospedaliera Santobono Pausillipon per verificarne le condizioni sanitarie (i bimbi furono trovati in precarie condizioni igieniche, ma in buona salute nel complesso), in attesa di un collocamento in casa famiglia. La donna, in stato confusionale, dichiarò agli operatori sociali di essersi trasferita presso la figlia a Secondigliano, ma dopo un litigio avvenuto in tarda ora di essersi allontanata CP_7 con i figli per recarsi a casa della madre a Soccavo quando fu poi segnalata alla Polizia. Lei stessa parlò di pregresse problematiche psichiatriche a causa delle quali le erano stati allontanati altri figli e che temeva accadesse lo stesso con e precisando che la madre ( ), l'avrebbe ospitata, circostanza che Persona_1 CP_5 Controparte_2 determinò gli operatori sociali, dopo avere preso contatti con la , a non collocare immediatamente i minori CP_2 in una struttura (cfr l'annotazione della Questura di Napoli e la relazione del SS di Napoli Mun. 5 dell'8.3.2021).
Pochi giorni dopo, l'8.3.2021, la , tuttavia, sempre in tarda sera, affidò i figli al proprietario di una pizzeria, CP_1 persona sconosciuta, in Parete che a sua volta si rivolse ai locali Carabinieri, i quali interessarono i servizi sociali per i provvedimenti del caso poi adottati ai sensi dell'art. 403 c.c. (cfr la rel. del SS del 18.3.2021). La , CP_1 inoltre, era persona nota al servizio sociale di Napoli operante nel quartiere di Secondigliano (Mun. VII), perlomeno sino al 2019, in quanto nel corso degli anni vi erano stati diversi procedimenti riguardanti gli altri quattro figli della donna nati da altre relazioni (la figlia poi adottata da altra famiglia, le figlie e collocate in Per_2 CP_7 Per_3 comunità e ormai maggiorenni, a suo dire rapito dal padre biologico e condotto in Marocco) e lo Persona_4 stesso per un periodo era stato collocato in comunità con la madre (cfr la relazione del SS del Persona_1
2.7.2021). Altrettanto conosciuto era il non facile vissuto della donna, abbandonata dalla madre biologica in un istituto (la , con la quale poi negli anni aveva ripreso i rapporti) quando aveva un anno unitamente al di lei CP_2 fratello, entrambi adottati dalla famiglia , adozione che non ebbe esito positivo in quanto ella fu collocata CP_1 in una casa famiglia all'età di 16 anni ed il fratello, tossicodipendente, si suicidò anni dopo. La , inoltre, CP_1 come relazionato dal servizio sociale, di religione musulmana aveva avuto spesso compagni originari del Marocco, era solita vivere spesso senza fissa dimora presso la stazione Garibaldi di Napoli unitamente ai figli ed era stata presa in carico dal DSM per la sua condizione psichiatrica, in ragione della quale era stata sottoposta anche a TSO
(cfr l'attestazione dell'Uosm distr. 29\30 del 1.1.2021, dalla quale risulta diagnosticato un Disturbo della Personalità
e la presa in carico della stessa nei periodi 2007\2011 e agosto 2014\gennaio 2015).
Ebbene, pur volendo tenere conto dell'incidente stradale subito dall' nel mese di dicembre 2020 (frattura CP_5 di tibia e perone) e delle difficoltà che ne sono seguite nella deambulazione (dal mese di marzo 2021 possibile con l'uso di stampelle), dalla documentazione in atti risulta che egli nel gennaio 2021, ormai dimesso dall'ospedale, è entrato in contatto con un'associazione di Caserta (L'angelo degli ultimi) che gli ha fornito una prima assistenza presso la stazione centrale di Napoli ed in seguito lo ha accolto fornendogli vitto, alloggio, medicinali, supporto
6 nelle visite specialistiche (cfr la missiva dell'associazione indirizzata al procuratore che all'epoca lo rappresentava), ma non consta che l'uomo, che si rammenta si è costituito nel giudizio solo nell'ottobre 2021, si sia interessato in concreto (anche prendendo contatti con il servizio sociale dopo essere stato accolto dalla predetta associazione, essendosi rivolto agli operatori sociali solo nel mese di settembre 2021, cfr rel. SS del 6.10.2021) delle sorti del proprio nucleo familiare, sebbene fosse a conoscenza del vissuto e delle fragilità della compagna come poi spiegò alla consulente (cfr la ctu pag. 39), essendosi limitato a riferire nella comparsa di costituzione di avere visto i figli una sola volta nel febbraio del 2021 e di avere saputo che la aveva trovato ospitalità da familiari. CP_1
In ogni caso, la consulente nominata dal Tribunale, dott.ssa intervenuta quasi Persona_5 contestualmente al provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale che ha interessato la coppia genitoriale, ha approfondito con attenzione le complesse dinamiche del nucleo familiare. In quel contesto (cfr pag.
39 della ctu), egli ha raccontato di avere lasciato il suo paese nel 2006, di essere stato allontanato dall'Italia perché senza permesso di soggiorno, di essersi fermato in Svizzera ed Austria per poi rientrare a Napoli, dove nel 2013 ha incontrato la alla stazione, decidendo di aiutarla (ed in seguito di convivere in una casa presa in affitto a CP_1
Caivano e poi in Melito), perché in quel periodo la donna si era allontanata da casa dopo la partenza senza il suo consenso del figlio ad opera del precedente compagno e viveva in stazione dove tutti la conoscevano Persona_4
(risale a tale periodo il TSO al quale ella è stata sottoposta). L'uomo, pur non presentando problematiche psicopatologiche, ha palesato “una difficoltà ad assumersi le proprie responsabilità, rilevando così una certa immaturità e insicurezza in determinati aspetti della vita…ad esempio dal voler nascondere alcuni dettagli non raccontando in maniera spontanea i suoi precedenti penali al fine di condizionare a suo favore l'opinione del ctu” (cfr pag. 47 della ctu). Sul piano della genitorialità, tuttavia, la consulente colse sufficienti risorse interne nell alle quali attingere per potere garantire “una CP_5 corretta espressione della genitorialità” che gli avevano consentito di instaurare con i figli un rapporto affettivo valido ed efficace (cfr pag. 55 e ss della ctu dove la consulente ha raccolto gli aspetti psicologici e relazionali dei minori con le figure genitoriali nel corso dell'osservazione, tenendo conto anche delle numerose relazioni, sia precedenti che contemporanee al percorso di ctu, redatte dalla casa famiglia che ospitava i bambini). Se dunque da una parte sono stati rilevati aspetti disfunzionali nel nucleo familiare, come è accaduto nella gestione dell'incidente dell CP_5 che ha dato luogo all'allontanamento di quest'ultimo dalla famiglia, con ripercussioni e coinvolgimento anche dei figli, senza che né lui né la compagna se ne rendessero realmente conto (cfr pag. 61 della ctu), dall'altra è apparso evidente il legame affettivo con i bambini. Ed è proprio in ragione della positiva relazione dei genitori con i figli
(cfr pag. 67 della ctu), che la consulente, il cui operato è stato sostanzialmente condiviso anche dalle stesse parti ivi compreso il tutore (non furono presentate osservazioni, cfr pag. 70 della ctu), ha proposto alcuni interventi in favore della coppia genitoriale, ritenuti indispensabili in quanto la responsabilità per i figli costituiva al momento
“una direzione prioritaria del loro agire e del loro sentire” solo “idealmente” e “in astratto”.
L' dunque, avrebbe dovuto regolarizzare la propria condizione di clandestino e adoperarsi per raggiungere CP_5 un'autonomia lavorativa ed economica al di fuori dell'associazione che lo aveva ospitato successivamente all'incidente, oltre che accedere ad un percorso di sostegno personale e genitoriale per rafforzare le competenze genitoriali (cfr pag. 71 della ctu).
L'opportunità concessa all il cui operato è stato monitorato per un lungo periodo (oltre un anno dal CP_5
12.4.2022 al 16.10.2023) dagli operatori socio sanitari a vario titolo investiti della vicenda, tuttavia, non ha avuto
7 l'esito sperato. Benché l'uomo si sia mostrato puntuale nel fare visita ai figli presso la casa famiglia (dove poi sono stati collocati il 24.5.2022 unitamente alla madre), come d'altro canto aveva fatto anche prima che fossero attivati gli interventi suggeriti dalla consulente (cfr la relazione del SS del 28.11.2022 e della casa famiglia del 19.6.2023), ed abbia seguito il percorso di sostegno alla genitorialità a far data dal 29.9.2022, ciò non di meno nessun reale e concreto cambiamento pare essersi verificato. Nella relazione dell'Uomi distr. 30 del 21.11.2022 viene sottolineata l'incapacità dell (come della compagna) di cogliere “il nesso necessario tra la dimensione progettuale e CP_5 programmatoria e l'adesione a modelli formali di protezione sociale e di inquadramento legale che li mettano al riparo dall'imprevedibilità degli eventi” per offrire ai figli minori un ambiente stabile, adeguato, protettivo “non potendosi la funzione genitoriale esaurire nella sola affettività”. Nella relazione del 20.6.2023 gli operatori sociali riferiscono che l'uomo, sebbene nuovamente invitato a trovare un lavoro ed a regolarizzare la propria situazione, dopo avere lasciato l'associazione che lo ha ospitato, continuava a vivere presso un amico. Peraltro, nonostante il lungo tempo trascorso in Italia solo in costanza del presente procedimento egli, attraverso il proprio difensore, ha dichiarato di avere presentato richiesta di ricongiungimento ai figli minori ex art. 31 d.lgs. n. 286\1998 (procedimento che ha allegato essere stato sospeso in attesa della definizione di quello di adottabilità). Ed anche nel corso della frequentazione della casa famiglia dove sono collocati i figli i responsabili della struttura riferiscono di essersi più volte confrontati con l'uomo sulla progettualità futura “ma oltre ad ascoltare ciò che gli viene rimandato e a giustificarsi a causa del suo stato di salute non si sono ravvisati cambiamenti di nessun tipo…” (cfr la relazione del 19.6.2023). Queste criticità, invero, sono state poste in luce anche nella relazione conclusiva dei percorsi seguiti da entrambi i genitori, dove si dà atto del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissi sul piano comportamentale, necessari per ricostituzione del nucleo familiare, pur riconoscendo l'adesione al percorso ed il legame affettivo con i figli minori ed in ragione di tanto lo psicologo che li ha seguiti ritenne auspicabile “in una condizione ideale” la permanenza del nucleo entro in circuito di assistenza sociale e sanitaria o un'adozione mite (cfr la relazione dell el CP_8
15.6.2023).
L'arresto dell avvenuto nell'agosto del 2023, in epoca successiva alla redazione della relazione da ultimo CP_5 menzionata, ed il conseguente stato di detenzione che ne è seguito, ha indubbiamente reso ancor più evidenti le criticità già esposte. Ed infatti, l'appellante non ha mai riferito di una possibile detenzione legata a pregressa condanna ed anzi, nel corso delle operazioni peritali, è stato poco incline ad esporre le vicende penali che lo avevano interessato, comportamento che la consulente reputò come indice di difficoltà ad assumersi le proprie responsabilità (cfr pag. 47 della ctu). L'elaborazione di un progetto concreto di riunione del nucleo familiare avrebbe dovuto tenere presente tale eventualità, che egli certamente conosceva, al fine di non esporre i figli ad un ulteriore pregiudizio, stante l'interruzione improvvisa dei rapporti con i figli (ancor prima della declaratoria di adottabilità) senza alcuna preparazione, peraltro entrambi già provati dalle condotte materne come si dirà (cfr la relazione della comunità del 28.9.2023 su tale profilo, in particolare con riguardo alla piccola . La CP_5 sottovalutazione della questione, in altri termini, mostra come l'uomo, nonostante l'affetto per i figli ed i percorsi intrapresi non abbia ancora acquisito la consapevolezza necessaria per potere svolgere la funzione genitoriale, a fronte del non breve tempo trascorso e della necessità per i bimbi, istituzionalizzati da tempo, di potere crescere in tempi compatibili in un uno stabile contesto familiare. La stessa consulente, peraltro, sottolineò alcune ambivalenze nei figli minori, da una parte il desiderio di vicinanza ai genitori e dall'altra la paura di un futuro incerto
8 con loro e per quello che sarebbe accaduto in futuro, palesando sentimenti di inquietudine, non potendo i piccoli più sostenere situazioni destabilizzanti e confusive che avrebbero potuto rivelarsi allarmanti per il loro sviluppo psichico e relazionale (cfr la ctu pag. 66 e ss).
Né peraltro sono emerse figure vicariali in ambito familiare che possano costituire per i bimbi un solido punto di riferimento (cfr la rel. del SS del 20.6.2023 e quella richiesta da questa Corte del 27.11.2024). L'unico familiare che aveva, quanto meno in prime cure, mostrato in parte disponibilità (non con riguardo alla persona dell cfr CP_5 la ctu pag. 52 dove dichiarò che le sarebbe stato impossibile ospitare anche il padre dei bambini) è la nonna materna, che dagli accertamenti peritali è risultata non avere risorse sufficienti nella gestione del mondo degli affetti, né di avere buone capacità genitoriali. D'altro canto, non costa abbia mai chiesto di incontrare con modalità protetta i nipoti in casa famiglia nel corso del primo giudizio (cfr sul punto la ctu pag. 50 e ss).
Infondato è anche il terzo motivo di gravame.
Il Tribunale, secondo l'appellante, non avrebbe valutato la possibilità di prevedere un'adozione mite o comunque di riconoscergli la possibilità di avere contatti con i figli, nonostante la declaratoria di adottabilità.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che, diversamente da quanto rappresentato dal tutore, l' nel CP_5 rassegnare le conclusioni nel primo giudizio, aveva già chiesto di conservare in ogni caso i rapporti con i figli, richiesta poi reiterata e meglio articolata in questa sede.
Orbene, l'adozione cd. mite, riconducibile all'art. 44 comma primo lett. d) della legge n. 184\1983, che in ogni caso non compete a questa Corte pronunciare (cfr Cass. n. 21024\2022; Cass. n. 28371\2022), presuppone una situazione cd. di "semiabbandono", in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno cancellare totalmente, situazione non sussistente nel caso di specie alla luce di quanto sin qui delineato, considerato l'interesse dei minori coinvolti nella vicenda, che necessitano, anche per l'età e condizioni, con continuità di un contesto familiare accudente ed attento al loro benessere e crescita, a fronte delle riscontrate criticità nell'operato del padre, non recuperabili in tempi compatibili con l'esigenza dei figli di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica (cfr Cass. n. 20322\2022; Cass. n.
21024\2022;Cass.n.1476\2021).
Per le medesime ragioni non paiono sussistere le condizioni per mantenere, sempre nell'interesse dei minori, incontri tra questi ultimi ed il padre, potendo tale eventualità rivelarsi ostativa al conseguimento di una maggiore stabilità e serenità dei bambini in altro contesto familiare adeguato.
Passando all'esame dell'appello proposto dalla , il primo motivo di gravame è infondato anche sulla scorta CP_1 degli approfondimenti istruttori effettuati da questa Corte.
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, invero, il Tribunale, successivamente al collocamento dei bambini in comunità come su esposto, ha senza dubbio tenuto conto del difficile vissuto della , delle sue molteplici CP_1 fragilità, prevedendo anche per la madre più interventi per poterla sostenere in un percorso che in caso di evoluzione positiva avrebbe potuto dare luogo ad una pronuncia diversa da quella poi emessa. Nel corso della non breve istruttoria espletata nel primo grado di giudizio, la è stata sempre accompagnata e supportata dagli CP_1 operatori socio sanitari incaricati, senza alcun condizionamento per le vicende pregresse della donna, già madre di altri quattro figli.
9 La complessa storia della , diffusamente esposta nell'affrontare l'appello dell è ben rappresentata CP_1 CP_5 nella relazione del servizio sociale del 2.7.2021, dove si evidenziò la volontà di recuperare il proprio ruolo di madre, ma al contempo la carenza di consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli connesse alle condotte tenute nei riguardi dei bambini, nonostante l'affetto per essi nutrito, oltre che le problematiche psichiatriche relative al
Disturbo della Personalità, da lei ritenute superate (l'ultimo accesso al DSM risaliva infatti al 2014).
La consulente nominata accertò la presenza nella donna di una personalità “fragile ed instabile” formulando una diagnosi di disturbo delirante di personalità, in cui prevale l'area emotiva\affettiva rispetto a quella cognitiva, con un controllo difficoltoso delle emozioni e possibilità di comportamenti impulsivi soprattutto in situazioni di elevata intensità stressogena, che può sfociare in acting-out (come ad esempio vivere presso la stazione;
cfr sul punto anche la relazione della comunità del 28.11.2022, dove si rappresenta che ella si fa trasportare dalle emozioni legate al suo passato che riversa sul presente, piange di continuo e non riesce ad essere costante nella quotidianità legata all'accudimento emotivo dei figli, né riesce a fronteggiare le frustrazioni). Il racconto del proprio vissuto, prosegue la consulente, è pervaso da vittimismo rispetto agli accadimenti della sua vita, che pure ha cercato di cambiare,
“senza rendersi conto di avere riproposto ai suoi figli con delle piccole differenze lo stesso prototipo familiare da lei subito”, “proponendo ai figli una figura materna incostante” (cfr pagg. 30 e ss della ctu). Tuttavia, nell'elaborato peritale si sottolineò che la diagnosi psichiatrica non vuole necessariamente significare l'esercizio di una genitorialità problematica, in quanto il fattore di rischi è rappresentato dal comportamento del genitore nel quotidiano e da tale punto di vista ella con gli ultimi due figli era riuscita sino a quel momento a garantire loro cura ed attenzione, soprattutto sul piano materiale, oltre ad avere con essi, come rilevato nel corso dell'osservazione, un legame intenso e consolidato (cfr sul punto anche le relazioni del servizio sociale, già citate), benché non consapevole della gravità delle conseguenze delle sue azioni, della confusione e smarrimento vissuti dai figli (cfr pag. 34 e 64 della ctu). La funzione genitoriale secondo la consulente non era del tutto deteriorata, ma necessitava di potenziamento e sostegno, oltre ad essere necessaria la presa in carico della donna da parte del DSM.
L'odierna appellante, dunque, avrebbe dovuto, come suggerito dalla consulente, previo ricongiungimento con i figli in idonea struttura, frequentare il DSM, combinando una terapia farmacologica ad una psicoterapica, intraprendere un percorso di sostegno genitoriale, con monitoraggio da parte degli operatori socio sanitari, anche con riferimento allo stato psicologico dei minori, interventi che, come è accaduto per il padre dei minori, il
Tribunale ha condiviso e disposto. Nonostante, tuttavia, la si sia impegnata nel percorso di valutazione e CP_1 sostegno alla genitorialità ed abbia cercato di adoperarsi per superare la situazione di stallo in termini di progettualità segnalata dagli operatori sociali nel novembre del 2022 ed avesse trovato, grazie al loro supporto, un lavoro in un'impresa di pulizie regolarmente inquadrata, dopo un mese la donna mostrò insofferenza per gli orari di lavoro e lo sforzo fisico, per quanto le fosse stata evidenziata l'importanza di conservare detta occupazione, che ella preferì comunque lasciare per riprendere l'attività di domestica presso alcune famiglie del quartiere di
Secondigliano. Nella relazione del servizio sociale del 20.6.2023 si pone in luce come l'entusiasmo iniziale della donna, manifestato all'atto dell'ingresso in comunità con i figli, stesse lasciando spazio a periodi di avvilimento e demoralizzazione, con riflessi sulla stabilità emotiva dei bambini. In particolare, la piccola aveva cominciato CP_5 ad assumere condotte disfunzionali, tanto da rendere necessario un inquadramento presso la NPI (cfr in particolare la relazione della comunità del 19.6.2023 dove si rappresenta che nonostante il legame affettivo tra figli e madre la
10 non riesce a svolgere in maniera responsabile il ruolo genitoriale soprattutto nella quotidianità dei bambini CP_1
“perché è presa dal suo stato emotivo che spesso in casa la porta a lasciarsi andare trascorrendo il suo tempo a letto o sul divano e a non occuparsi del benessere generale dei figli”). Dalla relazione dell'Uosm distr. 29\30 del 19.6.2023, che la segue dal luglio
2021, emerge una diagnosi di Disturbo Bordeline di personalità, caratterizzato da fragilità dell'Io, instabilità affettivo-emotiva e difficoltà persistenti di adattamento socio relazionale con necessità di costante supporto esterno, familiare o istituzionale, per raggiungere livelli stabili di funzionamento personale e sociale proprio al fine degli obiettivi da raggiungere. Nella relazione della comunità del 28.9.2023 si rappresenta che lo stato d'animo della “fatto di ansia e pianti continui” ha avuto ripercussioni sul benessere dei figli, che subiscono le frustrazioni CP_1 della madre.
Dalle informazioni acquisite nel presente giudizio non emerge alcun cambiamento in termini positivi, tali far propendere per altra diversa determinazione.
Il Servizio sociale, infatti, ha riferito che la il 2.4.2024 per motivi di protezione è stata accolta presso il Cav CP_1 Pers e Casa di accoglienza a seguito dei maltrattamenti subiti dal cognato, ma è stata invitata a lasciare la struttura il 30.4.2024 per reiterati comportamenti non compatibili con la vita comunitaria.
In seguito avrebbe chiesto ospitalità al servizio sociale, apparendo in precarie condizioni igieniche e disorientata nel tempo e nello spazio, sicché è stata messa in contatto con strutture di prima accoglienza del territorio e sollecitata a riprendere la frequentazione del DSM, ormai interrotta a partire dall'estate del 2023 (cfr la relazione dell distr. 29\30 del 24.10.2024). E' stata poi segnalata la presenza della donna, nel periodo maggio Pt_2
2024\luglio 2024, per strada nella zona di Via Capodichino avendo rifiutato di essere accolta dalle strutture indicate
(cfr la relazione del SS del 27.11.2024).
In ordine al secondo motivo di appello valgono le medesime considerazioni già esposte con riferimento all'appello proposto dall CP_5
Alla luce di quanto sin qui delineato, infatti, non pare ricorrano le condizioni né per accedere alla cd adozione mite né per mantenere la relazione della madre con i figli a fronte delle molteplici criticità riscontrate nella , pare CP_1
a tutt'oggi non superate, che già hanno cagionato pregiudizio ai figli, che necessitano di serenità e stabilità.
Gli appelli proposti devono, pertanto, essere rigettati.
Le spese del presente giudizio, che vede soccombenti le parti costituite, vanno dichiarate interamente compensate.
Con separato decreto si provvederà, infine, alla liquidazione delle competenze in favore del tutore.
Nulla va disposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12 trattandosi di causa esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - così provvede:
a) rigetta gli appelli proposti da e Parte_1 CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti costituite le spese del giudizio.
Napoli, così deciso l'11 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
11
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Virgili Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 2503 e n. 2687 del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2023, aventi ad oggetto: dichiarazione stato di adottabilità, e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], attualmente detenuto Parte_1 C.F._1 presso la Casa Circondariale “F. Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, elettivamente domiciliato in Cesa (CE) alla
Via S. Di Giacomo n. 4 presso l'avv. Marco Simonelli (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._2 in virtù di procura in atti allegata
Email_1
Appellante
(nella causa iscritta al n. 2503\2023 R.G.V.G.)
Appellato
(nella causa iscritta al n. 2687\2023 R.G.V.G.)
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._3
Castellammare di Stabia (NA) al Corso Garibaldi n. 108 presso l'avv. Ermelinda Cauteruccio (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._4
Email_2
Appellata
(nella causa iscritta al n. 2503\2023 R.G.V.G.)
Appellante
(nella causa iscritta al n. 2687\2023 R.G.V.G.)
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente a[...] Controparte_2 C.F._5
Appellata contumace
(nelle cause iscritte al n. 2503\2023 e n. 2687\2023 R.G.V.G.)
E CP_ avv. (c.f. ), quale tutore e difensore dei minori , CP_3 C.F._6 Persona_1 nata ad [...] il [...], e nata ad [...] il [...], con studio in Napoli alla Controparte_5
Via Nicolardi n. 159
1 Email_3
Appellata
(nelle cause iscritte al n. 2503\2023 e n. 2687\2023 R.G.V.G.)
NONCHE'
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Il procuratore di , nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni CP_1 ivi rassegnate.
L'avv. , quale tutore dei minori, ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi. CP_6
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto degli appelli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, proponeva appello avverso la sentenza n. 150 emessa Parte_1 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli il 20.10.2023 (corretta con decreto del 3.11.2023), che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli minori , riconosciuto in corso di causa, e Persona_1 Controparte_5 nati rispettivamente il 29.11.2015 e 31.1.2018 dalla relazione sentimentale intrattenuta con , e CP_1
l'immediata cessazione degli incontri e di ogni altra modalità di comunicazione con tutti i loro familiari, previa declaratoria di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nei confronti dei genitori.
Con il primo motivo l'appellante lamentava la carenza dei requisiti per la dichiarazione di adottabilità, in quanto pur avendo avuto difficoltà nel reperire un'abitazione ed un lavoro, in particolare dopo il grave sinistro stradale subito il 29.12.2020, che gli aveva comportato una lunga convalescenza, aveva sempre mostrato interesse, affetto e cura nei confronti dei figli, sottolineando che l'attuale stato di detenzione non poteva incidere sui propri diritti di padre.
Con il secondo motivo si doleva della carente ed assente motivazione avendo il Tribunale tenuto conto quasi esclusivamente della posizione e delle condotte della madre dei figli e non già analizzato la propria posizione.
Con il terzo motivo l' censurava l'operato del Tribunale per non avere verificato se le capacità genitoriali CP_5 deficitarie potessero essere integrate, in via transitoria, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184\1983.
Chiedeva, pertanto, che la sentenza impugnata venisse riformata in relazione alla dichiarazione di adottabilità nei confronti dei figli minori, in via subordinata che venisse applicata l'adozione mite, in via ulteriormente subordinata che gli venisse riconosciuta la possibilità di avere contatti e rapporti con i figli, attualmente collocati in comunità educativa a dimensione familiare “Casa Rossi” in Orta di Atella.
Con distinto ricorso depositato il 4.12.2023, anche proponeva appello avverso la citata sentenza, CP_1 chiedendo, previa revoca e\o modifica della decisione impugnata, di essere reintegrata nella responsabilità genitoriale sui figli minori, l'affidamento del nucleo al servizio sociale competente perché mettesse in atto ogni tipo di supporto necessario al caso, in subordine che venisse disposta la cd. adozione mite ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184\1983.
2 Con il primo motivo la lamentava la mancanza delle condizioni necessarie alla dichiarazione di adottabilità, CP_1 non essendo state considerate le potenzialità della madre, con un trascorso difficile, né essendo mai state attuate in concreto misure di carattere assistenziale se non il collocamento in struttura unitamente ai figli, senza alcuna attivazione di un reale progetto di autonomia.
Con il secondo motivo si doleva del mancato accoglimento della richiesta dalla stessa formulata di consentirle, nonostante la dichiarazione di adottabilità, di mantenere una qualche forma di rapporto e vicinanza con i figli, sebbene la ctu avesse rilevato il significativo rapporto tra la madre ed i figli, suggerendo un ricongiungimento madre
– figli.
Gli appellanti si costituivano nei giudizi intrapresi separatamente, ribadendo le richieste formulate nei rispettivi appelli proposti.
Si costituiva, in entrambi i giudizi, l'avv. , quale tutore e difensore dei minori, che rilevava, in via CP_6 preliminare, l'inammissibilità degli appelli avanzati in quanto fondati su una erronea e difforme valutazione delle circostanze analiticamente esaminate dal Tribunale, nel merito ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese da attribuire al procuratore anticipatario.
Benché ritualmente citata in giudizio non si costituiva che rimaneva contumace. Controparte_2
Riuntiti i giudizi, acquisite informazioni presso i servizi sociosanitari del territorio, disposta la comparizione personali delle parti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte si riservava di decidere.
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha ritenuto fondata la condotta abbandonica ascritta ai genitori dei minori sulla scorta dell'istruttoria espletata dalla quale era emersa l'incapacità della coppia genitoriale ed il fallimento dei molteplici tentativi volti al recupero del rapporto genitori\figli e della consapevolezza del ruolo da ciascuno di essi ricoperto.
Dalla sentenza qui appellata, in particolare, emerge che la Procura minorile, con ricorso del 25.3.2021, constatata la situazione di abbandono dei minori, chiese la convalida del collocamento effettuato ex art. 403 c.c. di questi ultimi presso una struttura ed il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con decreto dell'8.3.2021, previa declaratoria di sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, confermò l'ordinanza sindacale con divieto di rientro anche temporaneo nella famiglia di origine, prevedendo visite protette per la madre e per la nonna, nominò il tutore e difensore dei minori disponendo contestualmente una consulenza tecnica psicologica.
Nel decreto, infatti, si rappresentò che l'8.3.2021 i piccoli e all'epoca rispettivamente di Persona_1 CP_5 cinque e tre anni, furono rinvenuti dai Carabinieri in tarda serata per strada unitamente alla madre, senza cibo, denaro e fissa dimora, in precarie condizioni di igiene, come ebbero modo di verificare i sanitari dell'ospedale dove furono condotti. Inoltre, la , in stato confusionale tanto da non essere in grado di riferire le proprie generalità CP_1
e quelle dei figli, dichiarò ai militari di avere abbandonato la casa della di lei madre ( ) dove viveva Controparte_2 forse per un litigio e da successive verifiche si accertò che la donna, già madre di un'altra figlia prossima alla maggiore età, aveva lasciato i figli al proprietario di una pizzeria allontanandosi, era stata poi rintracciata dai vigili, mentre il padre di (all'epoca non era stato ancora riconosciuto dall si era sempre CP_5 Persona_1 CP_5 disinteressato della figlia.
Successivamente alla costituzione delle parti (l' inizialmente risultò irreperibile, con precedenti di polizia a CP_5 suo carico ed un ordine di allontanamento dalla risalente al 26.11.2018, cfr l'annotazione in atti), comparse CP_1
3 entrambe personalmente, e della nonna, il primo giudice osservò che dalla consulenza tecnica, depositata il
15.3.2022, era emerso che, pur in presenza di notevoli criticità, il legame della madre con i figli sussisteva sicché veniva e suggerito un ricongiungimento madre-figli presso idonea struttura al fine di sostenere e consolidare la relazione genitoriale, sebbene fosse necessario che i genitori si impegnassero in maniera sostanziale e non teorica nella ricerca di una soluzione abitativa, prospettando una serie di interventi in favore del nucleo familiare. Il
Tribunale, dunque, si legge in sentenza, su conforme indicazione del PMM, dispose che a cura dei servizi sociali venisse dato seguito a quanto indicato dalla consulente, sia in merito all'inserimento della madre e dei figli in ambiente protetto, che all'avvio dei genitori ai percorsi al fine di acquisire piene capacità genitoriali. Nella relazione del servizio sociale del 25.11.2022 ed in quella del 28.11.2022 della Comunità che ospitava la madre con i figli, si segnalò la situazione “di stallo” in cui era incorsa la coppia genitoriale, priva ancora di un'abitazione e di un lavoro, che impediva loro di potere concretizzare una progettualità futura, mentre dal percorso di sostegno alla genitorialità erano state rilevate dinamiche irrisolte appartenenti al passato di entrambi i genitori che necessitavano ancora di elaborazione per potere giungere ad una serena genitorialità. Nella , in particolare, furono rivenute ancora CP_1 fragilità e debolezze, pianti continui e mancanza di costanza nell'accudimento emotivo dei figli, il rifiuto di un lavoro presso un'impresa di pulizie, le difficoltà manifestate in altri lavori (presso una pizzeria, perché luogo difficile da raggiungere, e presso una macelleria, impiego lasciato dopo un solo giorno perché ritenuto non ben retribuito rispetto a quanto era solita guadagnare nella zona di Secondigliano come domestica). Nella relazione del 22.6.2023, aggiunse il Tribunale, la coppia, successivamente all'udienza del 29.11.2022, sembrò essersi attivata per superare la situazione di stallo, atteso che la era stata assunta con un contratto a tempo indeterminato da una ditta di CP_1 pulizie nel gennaio 2023, anche se dopo un mese mostrò le prime criticità per gli orari di lavoro e per lo forzo fisico, nonostante l'operatrice sociale le avesse fatto presente l'importanza di salvaguardare il lavoro e gestire al meglio lo stipendio, in gran parte speso in sigarette o finalità non note. Altrettanti inviti vennero effettuati nei riguardi dell affinché provvedesse a cercare un lavoro, un'abitazione ed a regolarizzare la sua posizione sul CP_5 territorio, senza sortire esito alcuno. L'equipe socio sanitaria, riunitasi il 5.5.2023, constatò che la condotta della stava iniziando ad avere ripercussioni negative sui figli, in particolare nella relazione del 19.6.2023 venivano CP_1 posti in luce i comportamenti oppositivi ed aggressivi di sia in ambito comunitario che scolastico e che la CP_5 madre non riusciva a farsi carico in maniera adeguata del ruolo ricoperto rispetto alla quotidianità dei bambini, lasciandosi andare, trascorrendo il tempo a letto o sul divano senza occuparsi del benessere dei figli. Ella, inoltre, aveva lasciato il lavoro a tempo indeterminato, preferendo riprendere l'attività di domestica presso alcune famiglie nel quartiere di Secondigliano. La complessa vicenda familiare risultò ulteriormente peggiorata a causa dell'arresto dell avvenuto nell'agosto 2023, per una pregressa condanna definitiva e ristretto (pare ancora oggi) nella CP_5
Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in uno alla mancata adesione della al progetto predisposto, CP_1 anche per quello che riguardava la frequentazione del DSM avvenuta una sola volta, la condizione dei bambini, risultati provati dalla presenza della madre in comunità, perché spesso in stato confusionale e talvolta ubriaca al rientro nella struttura, come ebbe modo di relazionare la psicologa della comunità il 16.10.2023.
Il Tribunale, inoltre, non reputò rispondente all'interesse dei minori, come richiesto dalla anche in quella CP_1 sede, consentire alla madre di mantenere rapporti con i figli nonostante la dichiarazione di adottabilità, giacché la frequentazione si sarebbe rivelata pregiudizievole per i bimbi tenuto conto degli ultimi eventi negativi verificatisi.
4 Relativamente al padre, osservò che l'uomo aveva palesato un sostanziale e definitivo disinteresse per la figlia.
Quanto alle figure vicariali, la nonna, che in realtà era la madre biologica della , non fu ritenuta, come CP_1 emerso dagli accertamenti svolti dalla consulente nominata, idonea a potere accompagnare e sostenere i processi di sviluppo di e Persona_1 CP_5
Orbene, giova rammentare, in linea di diritto, che secondo costante giurisprudenza “In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità., a fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza” (cfr Cass. n. 13435\16; nonché nello stesso senso Cass. ordinanza n. 7559\18; Cass. ordinanza n.
3643\20). Proprio al fine di garantire il diritto del minore di crescere nella propria famiglia, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, il giudice deve operare un giudizio prognostico teso a verificare in primo luogo l'effettiva ed attuale possibilità di recupero della capacità e competenza genitoriale, attivando i necessari supporti, attraverso gli operatori socio sanitari del territorio, atti a rimuovere situazioni di disagio familiare e solo laddove ciò non sia possibile, non risultando prevedibile con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di potere conseguire una equilibrata crescita psico-fisica, può pervenirsi ad una dichiarazione di stato di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 11171\19 in motivazione pag. 4;
Cass. n. 20948\2022; Cass. n. 20322\2022; da ultimo Cass. n. 2575\2025). Ed anche l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, laddove permanga l'incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 17603\18
e n. 16357\18). Né d'altro canto, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, vengono meno per effetto della mera dichiarazione del genitore di prendersene cura, che non si concretizzi in atti e comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (cfr Cass. ordinanza n. 26624\17; Cass. n.
27999\2024).
Tanto premesso, il primo e secondo motivo dell'appello proposto dall da esaminare congiuntamente CP_5 perché strettamente connessi, sono infondati sebbene la motivazione debba essere integrata.
L'appellante sostiene che dalla lettura della sentenza risulterebbe un quadro generale principalmente rivolto all'analisi delle condizioni psicologiche, economiche e relazionali della sola , mentre la propria figura CP_1 assumerebbe un ruolo marginale, emergendo quale dato fattuale il presunto disinteresse dallo stesso mostrato per i figli, sebbene egli si sia costituito in giudizio l'11.10.2021, abbia preso parte alle operazioni peritali e successivamente agli interventi disposti dal Tribunale, come suggeriti dalla consulente, sia stato presente agli incontri con i figli, nonostante la lunga riabilitazione alla quale era stato costretto dopo l'incidente, a fronte delle criticità rilevate nelle condotte della madre. L'attuale stato di detenzione, inoltre, non avrebbe dovuto essere valutato fra gli elementi posti a fondamento della declaratoria di adottabilità dei propri figli.
5 Appare opportuno sottolineare, in primo luogo, che i provvedimenti inizialmente emessi dal Tribunale per i
Minorenni, su iniziativa della Procura Minorile, si sono resi necessari in ragione del grave pregiudizio al quale sono stati esposti indubbiamente i piccoli e ascrivibile ad entrambi i genitori. La Polizia di Persona_1 CP_5
Stato, infatti, già il 3.3.2021 era intervenuta in zona Secondigliano - Scampia su richiesta di un passante che aveva notato presso un campo di bocce una donna con due bambini in tarda sera, che riferì essere senza casa né cibo.
Nella circostanza, ella dopo avere fornito diverse generalità (si accerterà in seguito essere la ) dichiarò di CP_1 essere stata sfrattata dalla casa (in Melito) dove abitava perché non riusciva a pagare l'affitto, sicché allertato il servizio sociale fu condotta con i figli presso l'azienda ospedaliera Santobono Pausillipon per verificarne le condizioni sanitarie (i bimbi furono trovati in precarie condizioni igieniche, ma in buona salute nel complesso), in attesa di un collocamento in casa famiglia. La donna, in stato confusionale, dichiarò agli operatori sociali di essersi trasferita presso la figlia a Secondigliano, ma dopo un litigio avvenuto in tarda ora di essersi allontanata CP_7 con i figli per recarsi a casa della madre a Soccavo quando fu poi segnalata alla Polizia. Lei stessa parlò di pregresse problematiche psichiatriche a causa delle quali le erano stati allontanati altri figli e che temeva accadesse lo stesso con e precisando che la madre ( ), l'avrebbe ospitata, circostanza che Persona_1 CP_5 Controparte_2 determinò gli operatori sociali, dopo avere preso contatti con la , a non collocare immediatamente i minori CP_2 in una struttura (cfr l'annotazione della Questura di Napoli e la relazione del SS di Napoli Mun. 5 dell'8.3.2021).
Pochi giorni dopo, l'8.3.2021, la , tuttavia, sempre in tarda sera, affidò i figli al proprietario di una pizzeria, CP_1 persona sconosciuta, in Parete che a sua volta si rivolse ai locali Carabinieri, i quali interessarono i servizi sociali per i provvedimenti del caso poi adottati ai sensi dell'art. 403 c.c. (cfr la rel. del SS del 18.3.2021). La , CP_1 inoltre, era persona nota al servizio sociale di Napoli operante nel quartiere di Secondigliano (Mun. VII), perlomeno sino al 2019, in quanto nel corso degli anni vi erano stati diversi procedimenti riguardanti gli altri quattro figli della donna nati da altre relazioni (la figlia poi adottata da altra famiglia, le figlie e collocate in Per_2 CP_7 Per_3 comunità e ormai maggiorenni, a suo dire rapito dal padre biologico e condotto in Marocco) e lo Persona_4 stesso per un periodo era stato collocato in comunità con la madre (cfr la relazione del SS del Persona_1
2.7.2021). Altrettanto conosciuto era il non facile vissuto della donna, abbandonata dalla madre biologica in un istituto (la , con la quale poi negli anni aveva ripreso i rapporti) quando aveva un anno unitamente al di lei CP_2 fratello, entrambi adottati dalla famiglia , adozione che non ebbe esito positivo in quanto ella fu collocata CP_1 in una casa famiglia all'età di 16 anni ed il fratello, tossicodipendente, si suicidò anni dopo. La , inoltre, CP_1 come relazionato dal servizio sociale, di religione musulmana aveva avuto spesso compagni originari del Marocco, era solita vivere spesso senza fissa dimora presso la stazione Garibaldi di Napoli unitamente ai figli ed era stata presa in carico dal DSM per la sua condizione psichiatrica, in ragione della quale era stata sottoposta anche a TSO
(cfr l'attestazione dell'Uosm distr. 29\30 del 1.1.2021, dalla quale risulta diagnosticato un Disturbo della Personalità
e la presa in carico della stessa nei periodi 2007\2011 e agosto 2014\gennaio 2015).
Ebbene, pur volendo tenere conto dell'incidente stradale subito dall' nel mese di dicembre 2020 (frattura CP_5 di tibia e perone) e delle difficoltà che ne sono seguite nella deambulazione (dal mese di marzo 2021 possibile con l'uso di stampelle), dalla documentazione in atti risulta che egli nel gennaio 2021, ormai dimesso dall'ospedale, è entrato in contatto con un'associazione di Caserta (L'angelo degli ultimi) che gli ha fornito una prima assistenza presso la stazione centrale di Napoli ed in seguito lo ha accolto fornendogli vitto, alloggio, medicinali, supporto
6 nelle visite specialistiche (cfr la missiva dell'associazione indirizzata al procuratore che all'epoca lo rappresentava), ma non consta che l'uomo, che si rammenta si è costituito nel giudizio solo nell'ottobre 2021, si sia interessato in concreto (anche prendendo contatti con il servizio sociale dopo essere stato accolto dalla predetta associazione, essendosi rivolto agli operatori sociali solo nel mese di settembre 2021, cfr rel. SS del 6.10.2021) delle sorti del proprio nucleo familiare, sebbene fosse a conoscenza del vissuto e delle fragilità della compagna come poi spiegò alla consulente (cfr la ctu pag. 39), essendosi limitato a riferire nella comparsa di costituzione di avere visto i figli una sola volta nel febbraio del 2021 e di avere saputo che la aveva trovato ospitalità da familiari. CP_1
In ogni caso, la consulente nominata dal Tribunale, dott.ssa intervenuta quasi Persona_5 contestualmente al provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale che ha interessato la coppia genitoriale, ha approfondito con attenzione le complesse dinamiche del nucleo familiare. In quel contesto (cfr pag.
39 della ctu), egli ha raccontato di avere lasciato il suo paese nel 2006, di essere stato allontanato dall'Italia perché senza permesso di soggiorno, di essersi fermato in Svizzera ed Austria per poi rientrare a Napoli, dove nel 2013 ha incontrato la alla stazione, decidendo di aiutarla (ed in seguito di convivere in una casa presa in affitto a CP_1
Caivano e poi in Melito), perché in quel periodo la donna si era allontanata da casa dopo la partenza senza il suo consenso del figlio ad opera del precedente compagno e viveva in stazione dove tutti la conoscevano Persona_4
(risale a tale periodo il TSO al quale ella è stata sottoposta). L'uomo, pur non presentando problematiche psicopatologiche, ha palesato “una difficoltà ad assumersi le proprie responsabilità, rilevando così una certa immaturità e insicurezza in determinati aspetti della vita…ad esempio dal voler nascondere alcuni dettagli non raccontando in maniera spontanea i suoi precedenti penali al fine di condizionare a suo favore l'opinione del ctu” (cfr pag. 47 della ctu). Sul piano della genitorialità, tuttavia, la consulente colse sufficienti risorse interne nell alle quali attingere per potere garantire “una CP_5 corretta espressione della genitorialità” che gli avevano consentito di instaurare con i figli un rapporto affettivo valido ed efficace (cfr pag. 55 e ss della ctu dove la consulente ha raccolto gli aspetti psicologici e relazionali dei minori con le figure genitoriali nel corso dell'osservazione, tenendo conto anche delle numerose relazioni, sia precedenti che contemporanee al percorso di ctu, redatte dalla casa famiglia che ospitava i bambini). Se dunque da una parte sono stati rilevati aspetti disfunzionali nel nucleo familiare, come è accaduto nella gestione dell'incidente dell CP_5 che ha dato luogo all'allontanamento di quest'ultimo dalla famiglia, con ripercussioni e coinvolgimento anche dei figli, senza che né lui né la compagna se ne rendessero realmente conto (cfr pag. 61 della ctu), dall'altra è apparso evidente il legame affettivo con i bambini. Ed è proprio in ragione della positiva relazione dei genitori con i figli
(cfr pag. 67 della ctu), che la consulente, il cui operato è stato sostanzialmente condiviso anche dalle stesse parti ivi compreso il tutore (non furono presentate osservazioni, cfr pag. 70 della ctu), ha proposto alcuni interventi in favore della coppia genitoriale, ritenuti indispensabili in quanto la responsabilità per i figli costituiva al momento
“una direzione prioritaria del loro agire e del loro sentire” solo “idealmente” e “in astratto”.
L' dunque, avrebbe dovuto regolarizzare la propria condizione di clandestino e adoperarsi per raggiungere CP_5 un'autonomia lavorativa ed economica al di fuori dell'associazione che lo aveva ospitato successivamente all'incidente, oltre che accedere ad un percorso di sostegno personale e genitoriale per rafforzare le competenze genitoriali (cfr pag. 71 della ctu).
L'opportunità concessa all il cui operato è stato monitorato per un lungo periodo (oltre un anno dal CP_5
12.4.2022 al 16.10.2023) dagli operatori socio sanitari a vario titolo investiti della vicenda, tuttavia, non ha avuto
7 l'esito sperato. Benché l'uomo si sia mostrato puntuale nel fare visita ai figli presso la casa famiglia (dove poi sono stati collocati il 24.5.2022 unitamente alla madre), come d'altro canto aveva fatto anche prima che fossero attivati gli interventi suggeriti dalla consulente (cfr la relazione del SS del 28.11.2022 e della casa famiglia del 19.6.2023), ed abbia seguito il percorso di sostegno alla genitorialità a far data dal 29.9.2022, ciò non di meno nessun reale e concreto cambiamento pare essersi verificato. Nella relazione dell'Uomi distr. 30 del 21.11.2022 viene sottolineata l'incapacità dell (come della compagna) di cogliere “il nesso necessario tra la dimensione progettuale e CP_5 programmatoria e l'adesione a modelli formali di protezione sociale e di inquadramento legale che li mettano al riparo dall'imprevedibilità degli eventi” per offrire ai figli minori un ambiente stabile, adeguato, protettivo “non potendosi la funzione genitoriale esaurire nella sola affettività”. Nella relazione del 20.6.2023 gli operatori sociali riferiscono che l'uomo, sebbene nuovamente invitato a trovare un lavoro ed a regolarizzare la propria situazione, dopo avere lasciato l'associazione che lo ha ospitato, continuava a vivere presso un amico. Peraltro, nonostante il lungo tempo trascorso in Italia solo in costanza del presente procedimento egli, attraverso il proprio difensore, ha dichiarato di avere presentato richiesta di ricongiungimento ai figli minori ex art. 31 d.lgs. n. 286\1998 (procedimento che ha allegato essere stato sospeso in attesa della definizione di quello di adottabilità). Ed anche nel corso della frequentazione della casa famiglia dove sono collocati i figli i responsabili della struttura riferiscono di essersi più volte confrontati con l'uomo sulla progettualità futura “ma oltre ad ascoltare ciò che gli viene rimandato e a giustificarsi a causa del suo stato di salute non si sono ravvisati cambiamenti di nessun tipo…” (cfr la relazione del 19.6.2023). Queste criticità, invero, sono state poste in luce anche nella relazione conclusiva dei percorsi seguiti da entrambi i genitori, dove si dà atto del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissi sul piano comportamentale, necessari per ricostituzione del nucleo familiare, pur riconoscendo l'adesione al percorso ed il legame affettivo con i figli minori ed in ragione di tanto lo psicologo che li ha seguiti ritenne auspicabile “in una condizione ideale” la permanenza del nucleo entro in circuito di assistenza sociale e sanitaria o un'adozione mite (cfr la relazione dell el CP_8
15.6.2023).
L'arresto dell avvenuto nell'agosto del 2023, in epoca successiva alla redazione della relazione da ultimo CP_5 menzionata, ed il conseguente stato di detenzione che ne è seguito, ha indubbiamente reso ancor più evidenti le criticità già esposte. Ed infatti, l'appellante non ha mai riferito di una possibile detenzione legata a pregressa condanna ed anzi, nel corso delle operazioni peritali, è stato poco incline ad esporre le vicende penali che lo avevano interessato, comportamento che la consulente reputò come indice di difficoltà ad assumersi le proprie responsabilità (cfr pag. 47 della ctu). L'elaborazione di un progetto concreto di riunione del nucleo familiare avrebbe dovuto tenere presente tale eventualità, che egli certamente conosceva, al fine di non esporre i figli ad un ulteriore pregiudizio, stante l'interruzione improvvisa dei rapporti con i figli (ancor prima della declaratoria di adottabilità) senza alcuna preparazione, peraltro entrambi già provati dalle condotte materne come si dirà (cfr la relazione della comunità del 28.9.2023 su tale profilo, in particolare con riguardo alla piccola . La CP_5 sottovalutazione della questione, in altri termini, mostra come l'uomo, nonostante l'affetto per i figli ed i percorsi intrapresi non abbia ancora acquisito la consapevolezza necessaria per potere svolgere la funzione genitoriale, a fronte del non breve tempo trascorso e della necessità per i bimbi, istituzionalizzati da tempo, di potere crescere in tempi compatibili in un uno stabile contesto familiare. La stessa consulente, peraltro, sottolineò alcune ambivalenze nei figli minori, da una parte il desiderio di vicinanza ai genitori e dall'altra la paura di un futuro incerto
8 con loro e per quello che sarebbe accaduto in futuro, palesando sentimenti di inquietudine, non potendo i piccoli più sostenere situazioni destabilizzanti e confusive che avrebbero potuto rivelarsi allarmanti per il loro sviluppo psichico e relazionale (cfr la ctu pag. 66 e ss).
Né peraltro sono emerse figure vicariali in ambito familiare che possano costituire per i bimbi un solido punto di riferimento (cfr la rel. del SS del 20.6.2023 e quella richiesta da questa Corte del 27.11.2024). L'unico familiare che aveva, quanto meno in prime cure, mostrato in parte disponibilità (non con riguardo alla persona dell cfr CP_5 la ctu pag. 52 dove dichiarò che le sarebbe stato impossibile ospitare anche il padre dei bambini) è la nonna materna, che dagli accertamenti peritali è risultata non avere risorse sufficienti nella gestione del mondo degli affetti, né di avere buone capacità genitoriali. D'altro canto, non costa abbia mai chiesto di incontrare con modalità protetta i nipoti in casa famiglia nel corso del primo giudizio (cfr sul punto la ctu pag. 50 e ss).
Infondato è anche il terzo motivo di gravame.
Il Tribunale, secondo l'appellante, non avrebbe valutato la possibilità di prevedere un'adozione mite o comunque di riconoscergli la possibilità di avere contatti con i figli, nonostante la declaratoria di adottabilità.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che, diversamente da quanto rappresentato dal tutore, l' nel CP_5 rassegnare le conclusioni nel primo giudizio, aveva già chiesto di conservare in ogni caso i rapporti con i figli, richiesta poi reiterata e meglio articolata in questa sede.
Orbene, l'adozione cd. mite, riconducibile all'art. 44 comma primo lett. d) della legge n. 184\1983, che in ogni caso non compete a questa Corte pronunciare (cfr Cass. n. 21024\2022; Cass. n. 28371\2022), presuppone una situazione cd. di "semiabbandono", in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno cancellare totalmente, situazione non sussistente nel caso di specie alla luce di quanto sin qui delineato, considerato l'interesse dei minori coinvolti nella vicenda, che necessitano, anche per l'età e condizioni, con continuità di un contesto familiare accudente ed attento al loro benessere e crescita, a fronte delle riscontrate criticità nell'operato del padre, non recuperabili in tempi compatibili con l'esigenza dei figli di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica (cfr Cass. n. 20322\2022; Cass. n.
21024\2022;Cass.n.1476\2021).
Per le medesime ragioni non paiono sussistere le condizioni per mantenere, sempre nell'interesse dei minori, incontri tra questi ultimi ed il padre, potendo tale eventualità rivelarsi ostativa al conseguimento di una maggiore stabilità e serenità dei bambini in altro contesto familiare adeguato.
Passando all'esame dell'appello proposto dalla , il primo motivo di gravame è infondato anche sulla scorta CP_1 degli approfondimenti istruttori effettuati da questa Corte.
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, invero, il Tribunale, successivamente al collocamento dei bambini in comunità come su esposto, ha senza dubbio tenuto conto del difficile vissuto della , delle sue molteplici CP_1 fragilità, prevedendo anche per la madre più interventi per poterla sostenere in un percorso che in caso di evoluzione positiva avrebbe potuto dare luogo ad una pronuncia diversa da quella poi emessa. Nel corso della non breve istruttoria espletata nel primo grado di giudizio, la è stata sempre accompagnata e supportata dagli CP_1 operatori socio sanitari incaricati, senza alcun condizionamento per le vicende pregresse della donna, già madre di altri quattro figli.
9 La complessa storia della , diffusamente esposta nell'affrontare l'appello dell è ben rappresentata CP_1 CP_5 nella relazione del servizio sociale del 2.7.2021, dove si evidenziò la volontà di recuperare il proprio ruolo di madre, ma al contempo la carenza di consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli connesse alle condotte tenute nei riguardi dei bambini, nonostante l'affetto per essi nutrito, oltre che le problematiche psichiatriche relative al
Disturbo della Personalità, da lei ritenute superate (l'ultimo accesso al DSM risaliva infatti al 2014).
La consulente nominata accertò la presenza nella donna di una personalità “fragile ed instabile” formulando una diagnosi di disturbo delirante di personalità, in cui prevale l'area emotiva\affettiva rispetto a quella cognitiva, con un controllo difficoltoso delle emozioni e possibilità di comportamenti impulsivi soprattutto in situazioni di elevata intensità stressogena, che può sfociare in acting-out (come ad esempio vivere presso la stazione;
cfr sul punto anche la relazione della comunità del 28.11.2022, dove si rappresenta che ella si fa trasportare dalle emozioni legate al suo passato che riversa sul presente, piange di continuo e non riesce ad essere costante nella quotidianità legata all'accudimento emotivo dei figli, né riesce a fronteggiare le frustrazioni). Il racconto del proprio vissuto, prosegue la consulente, è pervaso da vittimismo rispetto agli accadimenti della sua vita, che pure ha cercato di cambiare,
“senza rendersi conto di avere riproposto ai suoi figli con delle piccole differenze lo stesso prototipo familiare da lei subito”, “proponendo ai figli una figura materna incostante” (cfr pagg. 30 e ss della ctu). Tuttavia, nell'elaborato peritale si sottolineò che la diagnosi psichiatrica non vuole necessariamente significare l'esercizio di una genitorialità problematica, in quanto il fattore di rischi è rappresentato dal comportamento del genitore nel quotidiano e da tale punto di vista ella con gli ultimi due figli era riuscita sino a quel momento a garantire loro cura ed attenzione, soprattutto sul piano materiale, oltre ad avere con essi, come rilevato nel corso dell'osservazione, un legame intenso e consolidato (cfr sul punto anche le relazioni del servizio sociale, già citate), benché non consapevole della gravità delle conseguenze delle sue azioni, della confusione e smarrimento vissuti dai figli (cfr pag. 34 e 64 della ctu). La funzione genitoriale secondo la consulente non era del tutto deteriorata, ma necessitava di potenziamento e sostegno, oltre ad essere necessaria la presa in carico della donna da parte del DSM.
L'odierna appellante, dunque, avrebbe dovuto, come suggerito dalla consulente, previo ricongiungimento con i figli in idonea struttura, frequentare il DSM, combinando una terapia farmacologica ad una psicoterapica, intraprendere un percorso di sostegno genitoriale, con monitoraggio da parte degli operatori socio sanitari, anche con riferimento allo stato psicologico dei minori, interventi che, come è accaduto per il padre dei minori, il
Tribunale ha condiviso e disposto. Nonostante, tuttavia, la si sia impegnata nel percorso di valutazione e CP_1 sostegno alla genitorialità ed abbia cercato di adoperarsi per superare la situazione di stallo in termini di progettualità segnalata dagli operatori sociali nel novembre del 2022 ed avesse trovato, grazie al loro supporto, un lavoro in un'impresa di pulizie regolarmente inquadrata, dopo un mese la donna mostrò insofferenza per gli orari di lavoro e lo sforzo fisico, per quanto le fosse stata evidenziata l'importanza di conservare detta occupazione, che ella preferì comunque lasciare per riprendere l'attività di domestica presso alcune famiglie del quartiere di
Secondigliano. Nella relazione del servizio sociale del 20.6.2023 si pone in luce come l'entusiasmo iniziale della donna, manifestato all'atto dell'ingresso in comunità con i figli, stesse lasciando spazio a periodi di avvilimento e demoralizzazione, con riflessi sulla stabilità emotiva dei bambini. In particolare, la piccola aveva cominciato CP_5 ad assumere condotte disfunzionali, tanto da rendere necessario un inquadramento presso la NPI (cfr in particolare la relazione della comunità del 19.6.2023 dove si rappresenta che nonostante il legame affettivo tra figli e madre la
10 non riesce a svolgere in maniera responsabile il ruolo genitoriale soprattutto nella quotidianità dei bambini CP_1
“perché è presa dal suo stato emotivo che spesso in casa la porta a lasciarsi andare trascorrendo il suo tempo a letto o sul divano e a non occuparsi del benessere generale dei figli”). Dalla relazione dell'Uosm distr. 29\30 del 19.6.2023, che la segue dal luglio
2021, emerge una diagnosi di Disturbo Bordeline di personalità, caratterizzato da fragilità dell'Io, instabilità affettivo-emotiva e difficoltà persistenti di adattamento socio relazionale con necessità di costante supporto esterno, familiare o istituzionale, per raggiungere livelli stabili di funzionamento personale e sociale proprio al fine degli obiettivi da raggiungere. Nella relazione della comunità del 28.9.2023 si rappresenta che lo stato d'animo della “fatto di ansia e pianti continui” ha avuto ripercussioni sul benessere dei figli, che subiscono le frustrazioni CP_1 della madre.
Dalle informazioni acquisite nel presente giudizio non emerge alcun cambiamento in termini positivi, tali far propendere per altra diversa determinazione.
Il Servizio sociale, infatti, ha riferito che la il 2.4.2024 per motivi di protezione è stata accolta presso il Cav CP_1 Pers e Casa di accoglienza a seguito dei maltrattamenti subiti dal cognato, ma è stata invitata a lasciare la struttura il 30.4.2024 per reiterati comportamenti non compatibili con la vita comunitaria.
In seguito avrebbe chiesto ospitalità al servizio sociale, apparendo in precarie condizioni igieniche e disorientata nel tempo e nello spazio, sicché è stata messa in contatto con strutture di prima accoglienza del territorio e sollecitata a riprendere la frequentazione del DSM, ormai interrotta a partire dall'estate del 2023 (cfr la relazione dell distr. 29\30 del 24.10.2024). E' stata poi segnalata la presenza della donna, nel periodo maggio Pt_2
2024\luglio 2024, per strada nella zona di Via Capodichino avendo rifiutato di essere accolta dalle strutture indicate
(cfr la relazione del SS del 27.11.2024).
In ordine al secondo motivo di appello valgono le medesime considerazioni già esposte con riferimento all'appello proposto dall CP_5
Alla luce di quanto sin qui delineato, infatti, non pare ricorrano le condizioni né per accedere alla cd adozione mite né per mantenere la relazione della madre con i figli a fronte delle molteplici criticità riscontrate nella , pare CP_1
a tutt'oggi non superate, che già hanno cagionato pregiudizio ai figli, che necessitano di serenità e stabilità.
Gli appelli proposti devono, pertanto, essere rigettati.
Le spese del presente giudizio, che vede soccombenti le parti costituite, vanno dichiarate interamente compensate.
Con separato decreto si provvederà, infine, alla liquidazione delle competenze in favore del tutore.
Nulla va disposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12 trattandosi di causa esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - così provvede:
a) rigetta gli appelli proposti da e Parte_1 CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti costituite le spese del giudizio.
Napoli, così deciso l'11 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
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