Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 404/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Assegno - pensione”, promossa da:
SAN CATALDO (CL), 25/02/1976 (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. VECCHIO TOMMASA, giusta procura in atti, C.F._1 elettivamente domiciliato in via Sardegna 17 93100 Caltanissetta Italia
ricorrente contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RUSSO CARMELO RANIERO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in VIA DEGI ORTI S.N. 93100 CALTANISSETTA
resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Parte_1
, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno
[...] mensile di assistenza di cui alla legge n. 118/1971 e che la domanda non è stata accolta, ha adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si è costituito l che ha contestato la pretesa avversaria. CP_2
Disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel ricorso, depositato in data 21/03/2024, è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il CTU sono state viziate da errori e contraddizioni.
Più in particolare, parte ricorrente ha posto l'attenzione sul fatto che una valutazione congiunta delle patologie in atto, avrebbe dovuto motivare il riconoscimento del diritto a decorrere dalla presentazione della domanda.
Sulla scorta di tali motivi medico-legali è stato chiesto il rinnovo della consulenza tecnica, con riconoscimento del diritto e condanna al pagamento dei ratei maturati e vittoria delle spese di lite.
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La causa è stata rinviata all'udienza dell'11/02/2025.
Le parti hanno discusso riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti. Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza. Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso non è fondato.
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale d'ufficio ha riscontrato le seguenti patologie: Artrite reumatoide sieronegativa senza in atto evidenti segni di flogosi attiva in paziente con spondilodiscoartrosi cervicale e lombare a lieve incidenza funzionale. Disturbo d'ansia reattivo. Le patologie sono state valutate applicando le tabelle indicative delle percentuali di invalidità del Decreto del Ministero della Sanità del 5.2.1992 G.U. n. 47 del 26.03.1992 e la formula a scalare con una percentuale complessiva di invalidità del 57%. Le conclusioni del CTU, confermate anche in occasione dei chiarimenti, vanno integralmente recepite, poiché appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici, oltre che sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale ha riscontrato che le patologie che non legittimano il riconoscimento della prestazione.
Si riporta stralcio della relazione: «Per quanto riguarda la storia clinica del periziato questa fino a circa 2 anni or sono era praticamente silente senza documentate patologie o sintomatologie di rilievo da circa due anni ha iniziato a lamentare dolori articolari con rigidità mattutina e ha eseguito numerosi accertamenti strumentali con RMN cervicale e lombare indicativi di una spondilodiscoartrosi, una RMN spalla dx e sx che ha evidenziato una sindrome della cuffia dei rotatori a destra. Per il persistere della sintomatologia si è rivolto ad un reumatologo che ha posto diagnosi di artrite reumatoide sieronegativa e pertanto è in terapia con AQ, OL e LU. Il periziato non ha prodotto esami ematochimici da cui rilevare i test di infiammazione al fine di verificare la eventuale efficacia della terapia e il grado di infiammazione residua. Non sono documentati, in relazione alla diagnosi di artrite reumatoide, interessamento di altri organi a parte quello osteoarticolare. Nel 2022 inoltre il periziato ha fatto ricorso a due valutazioni neuropsichiatriche per una sintomatologia di ansia, deflessione del tono dell'umore e turbe del ritmo sonno-veglia che lo specialista ha correlata alla recente diagnosi di artrite reumatoide e indicata come diagnosi un disturbo dell'adattamento. In relazione a tale patologia il periziato non ha lamentato significativa sintomatologia a parte difficoltà ad addormentarsi e assume solo sedativi la sera. Soggettivamente ha lamentato rigidità mattutina e occasionali dolori articolari. Esaminata la storia clinica, l'esame clinico odierno ha evidenziato un soggetto in buone condizioni generali, normopeso. Nulla di rilevante all'esame dell'apparato cardiologico che mostra valori pressori nella norma e buon compenso emodinamico. L'apparato respiratorio è privo di elementi patologici (nonostante il fumo di sigarette) e il periziato ha una ottimale saturazione in O2. L'esame neurologico è privo di elementi patologici. All'esame psichico il periziato è risultata perfettamente vigile, cosciente, normo orientato, con conservate capacità di critica e giudizio e con umore eutimico mostrando solo delle note di ansia somatizzata. L'esame dell'apparato osteoarticolare non ha evidenziato segni di flogosi articolare ai vari distretti articolari e in particolare alle articolazioni interfalangee e ai polsi sede prevalente della infiammazione da artrite reumatoide. Sul piano della motilità segmentaria il periziato ha solo modica limitazione a livello lombare in relazione alla spondilodiscoartrosi e sfumata limitazione ai movimenti del collo. Nessun deficit funzionale è rilevabile agli arti inferiori. La motilità generale è conservata e il periziato ha deambulazione perfettamente autonoma e valida. … omissis …. L'artrite reumatoide è tabellata con cod. 9303 “Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni” che prevede un valore fisso del
50%. È ovvio che tale patologia ha invece numerose variabilità potendo essere estremamente grave o a volte modesta per cui il giudizio va sempre rapportato alle reali manifestazioni clinico-funzionali. In atto il periziato ha una artrite reumatoide sieronegativa ma senza cronicizzazione delle manifestazioni cliniche stante l'assenza di segni di flogosi e limitazioni articolari per cui la percentuale andrebbe rivista al ribasso ma tenendo conto che il periziato è affetto da una spondilodiscoartrosi a lieve incidenza funzionale nel complesso appare congruo assegnare la valutazione del 50% L'altra condizione patologica accertata si riferisce ad una disturbo d'ansia con somatizzazione correlata alla diagnosi di artrite reumatoide che il periziato non ha ancora accettato. In atto in realtà la sintomatologia è sfumata, il periziato non assume alcuna terapia antidepressiva ma solo ansiolitici la sera per indurre il sonno. Tale condizione ai limiti della significatività può essere valutata in analogia al codice 2207
2 “Nevrosi ansiosa” e valutata con la percentuale fissa del 15% (Quindicipercento) Applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali accertate si ottiene una percentuale complessiva del 57% (Cinquantasettepercento) che non dà diritto oggi, come alla data dell'istanza, alla concessione dell'assegno mensile di assistenza».
Osserva questo giudicante che i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e nella risposta alle osservazioni critiche:
«Parte ricorrente ha prodotto note di contestazioni a firma del Dott. che contesta la valutazione in Persona_1 relazione all'artrite reumatoide e alle manifestazioni artrosiche a carico di rachide e spalle. In particolare sostiene che in relazione alle manifestazioni artrosiche andrebbe attuata una valutazione del 21% in analogia ai codici 7208 e 7010 delle tabelle “opportunamente ridimensionati in relazione all'effettiva incidenza sulla capacità lavorativa”, e in merito Pt_ all'artrite reumatoide sostiene una valutazione fissa del 50% come previsto dalle tabelle di . Per quanto riguarda la sofferta artrite reumatoide di cui il CTP riporta quale sintomatologia la rigidità mattutina, deve comunque osservarsi che trattasi di un quadro clinico ancor oggi senza evidente cronicizzazione (assenza di deformazioni articolari interfalangee) e in assenza di evidenti segni di infiammazione sia clinici ma anche di laboratorio stante che i valori di VES e PCR documentati sono perfettamente nella norma ed è noto come tali valori siano correlati ad una persistente attività della malattia. L'assenza di segni di infiammazione persistente, o comunque di ottimale controllo con la terapia, giustifica ampiamente u ridimensionamento della valutazione rispetto al valore tabellare che è relativo ad una artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni e pertanto è assolutamente corretto il nostro giudizio che include con la valutazione del 50% anche le manifestazioni artrosiche che peraltro sono quasi esclusivamente strumentali non essendoci clinicamente segni di alterazioni articolari. Non si ritiene pertanto che possano accogliersi le osservazioni di parte ricorrente in quanto la sofferta artrite reumatoide ha in atto un ottimale controllo con la terapia praticata con assenza di manifestazioni cliniche e assenza di segni strumentali di infiammazione (VES e PCR nella norma) dovendosi operare una valutazione complessiva del 50% che ingloba anche le documentate patologie artrosiche senza incidenza funzionale»
In conclusione non si apprezza una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, né si apprezza dalla documentazione prodotta all'odierna udienza un peggioramento delle condizioni di salute oppure una erronea valutazione delle stesse, tra l'altro l'esito è negativo quanto a formazioni neoplastiche e rende palese come le cattive condizioni di salute siano da ascrivere al fumo.
In definitiva, le conclusioni cui è giunto il CTU vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono essere immuni da errori o vizi logici o tecnici, oltre che sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, non sussistendo i requisiti richiesti dalla legge il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Caltanissetta, 11/02/2025
Il Giudice Angela Latorre
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