Art. 40.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, l'assegnazione straordinaria di lire 12.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, l'assegnazione straordinaria di lire 12.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.