Articolo 40 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 39Articolo 41
Versione
11 maggio 1966
Art. 40.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, l'assegnazione straordinaria di lire 12.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966