Articolo 2 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1145
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 novembre 1951
Art. 2.
La somma di cui al precedente articolo sara', accreditata a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova nella contabilita' speciale di cui all' art 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710 , ed il Consorzio presentera' al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso previste.
I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.
Entrata in vigore il 25 novembre 1951