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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott. Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1352/2024 promossa in grado d'appello in data 06.05.2024 da: (C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Mauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata. APPELLANTE nei confronti di:
(C.F.: ) nato a [...] il 3 aprile 1969, rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Alessandra Battaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato. APPELLATO Con l'intervento di Avv. curatore speciale del minore nato il [...], Controparte_1 Persona_1 ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello stato.
e del P.G.
OGGETTO: ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di DR n. 92/2024 pubblicata il 06.03.2024, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 1146/2021.
CONCLUSIONI Per parte appellante
“… dichiarata la separazione personale dei coniugi sigg. e con ogni consequenziale Parte_3 Parte_2 provvedimento, pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. per tutti i Parte_2 motivi di cui agli atti difensivi;
La casa coniugale, sita a DR in Via Maffei n. 8 viene assegnata al marito sig. con tutta la mobilia Parte_2 ivi presente. La sig.ra si è già trasferita con i due figli minori rinunciando al diritto di abitazione. Autorizzare la Pt_3 moglie a prelevare i propri effetti personali e alcuni beni di sua esclusiva proprietà perché dalla medesima acquistati;
Per_ Il figlio minore ( è ormai maggiorenne, ma non autonomo economicamente) venga affidato in via esclusiva alla Per_2 madre e restano entrambi collocati e risiederanno presso la di lei abitazione;
Il padre potrà vedere il minore in ambiente protetto secondo le modalità che verranno statuite dal Servizio Tutela di DR al fine di decidere circa l'opportunità o meno di riprendere le visite con il genitore e con quali modalità. Stesso discorso per quanto riguarda i parenti del ramo paterno, in particolare con la nonna;
1 Il sig. corrisponderà la somma di euro 800,00 mensili (400,00 euro per ciascun figlio), o quella maggiore ritenuta Pt_2 di giustizia, alla sig.ra per il mantenimento dei due minori entro il giorno 05 di ogni mese, da maggiorare della Pt_3 rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori, come definite nel protocollo in uso presso il Tribunale di DR;
gli assegni familiari (dal 01 marzo 2022 assegno unico) verranno percepiti dalla madre nella quota del 100%; I coniugi rilasceranno consenso all'espatrio dei minori, di volta in volta, in ragione della funzione di compravate esigenze. In ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. …”
Per parte appellata
“…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- preliminarmente ordinare la all'appellante di depositare le ultime dichiarazioni dei redditi, la Parte_3 documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché gli estratti dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, come disposto dall'art. 473 bis 12 c.p.c. .
- confermare la sentenza di I grado emessa dal Tribunale di DR n. 92 del 06.03.2024, rigettando tutte le domande formulate da controparte. Con vittoria di spese ed onorari di causa In via istruttoria. Ci si oppone alla richiesta delle prove formulate da controparte, in quanto superflue e defatigatorie, essendo il quadro della situazione già chiaro dalla corposa documentazione prodotta. Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc. ma Corte ritenesse comunque di assumere le prove testimoniali richieste dall'appellante, si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella II memoria ex art. 183 c.p.c. e che qui di seguito vengono nuovamente precisate […omissis…] …”.
Per il curatore speciale
“…confermare la sentenza di I grado emessa dal Tribunale di DR n. 92 del 06.03.2024. Disporre l'affido congiunto del figlio nato a Lecco il [...], ad [...] i genitori, con collocamento e residenza presso l'abitazione Persona_1 della madre. All'esito dell'ascolto del minore quattordicenne, che ha motivatamente espresso il suo rifiuto ad incontrare il Persona_1 padre, sospendere gli incontri tra padre e figlio. Al fine di non pregiudicare una auspicata ripresa dei rapporti padre/figlio, invitare il signor e il figlio Parte_2 Per_ a un percorso di sostegno psicologico, anche presso strutture private…”
Per il procuratore generale
“…conferma del provvedimento impugnato...”.
FATTO
1) e hanno contratto matrimonio in data 01.05.2004, dalla loro Parte_3 Parte_2 Per_ unione sono nati il 25.03.2006 e il 18.06.2010. Per_2
In data 20.10.2021 ha domandato la separazione da Parte_2 Controparte_2
2) Con l'ordinanza presidenziale emessa il 10.12.2021 il presidente ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “…autorizza i coniugi e a vivere separati Parte_2 Parte_3 con l'obbligo del mutuo rispetto;
-affida il figli minori alla madre e dispone che i minori restino ad abitare con la predetta, con facoltà per quest'ultima di ritirare i propri beni dalla casa coniugale;
-manda ai Servizi Sociali territorialmente
2 competenti per la presa in carico del nucleo familiare e per lo svolgimento dell'attività indicata in narrativa;
all'esito i Servizi interessati provvederanno ad inviare una relazione, indicando in modo tempestivo i tempi e le modalità di visita dei minori con il genitore non affidatario, nonché segnalando, anche in via di urgenza, la sussistenza di eventuali criticità; -dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli (con decorrenza dalla Parte_2 Parte_3 data della comparizione dei coniugi), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile complessivo di € 560,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 65% delle spese cd. straordinarie secondo quanto indicato in motivazione…”
3) , nel procedimento di primo grado ha concluso: “nel merito: - dichiarare la Parte_2 separazione personale giudiziale dei coniugi e , alle seguenti condizioni:
1. I coniugi Parte_2 Parte_3 Per_ vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
3. Il signor continuerà a risiedere Pt_2 nella casa coniugale in via Maffei n. 26 a DR, che verrà a lui assegnata;
4. Il Sig. verserà quale Parte_2 contributo per il mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 560,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 65% delle spese cd. straordinarie come da protocollo del Tribunale di DR;
5. in merito alla regolamentazione delle visite tra il padre ed i figli si chiede che L'Ill.mo Tribunale voglia: -disporre che il ricorrente Pt_2 possa incontrare il figlio un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino a dopo cena e un giorno
[...] Per_2 durante il fine settimana dalla mattina sino alla sera, ogni quindici giorni;
- stabilire degli incontri anche protetti con il figlio Per_ quantomeno una volta ogni 15 giorni;
in alternativa stabilire che il padre possa tenere con sé i figli dal venerdì sera alla domenica sera a weekend alternati e/o con le modalità che verranno determinate all'esito della relazione dei Servizi Sociali. Spese di lite quantomeno compensate”. In via istruttoria l'ammissione dei mezzi di prova indicati in atti.
4) costituitasi nel giudizio di primo grado, ha così concluso: “Respingere le domande Parte_3 di parte ricorrente sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili;
dichiarare illegittimo l'intervento Pt_2 dei nonni paterni nel presente giudizio di separazione;
dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg. Parte_3
e con ogni consequenziale provvedimento ed in particolare con ordine al competente Ufficiale di Stato Parte_2
Civile di procedere alle relative trascrizioni ed annotazioni dell'emananda sentenza;
pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
La casa coniugale, sita Parte_2
a DR in Via Maffei n. 8 viene assegnata al marito sig. con tutta la mobilia ivi presente. La sig.ra Parte_2
si è già trasferita con i due figli minori rinunciando al diritto di abitazione. Autorizzare la moglie a prelevare i Pt_3 Per_ propri effetti personali e alcuni beni di sua esclusiva proprietà perché dalla medesima acquistati;
I due figli e Per_2 vengono affidati in via esclusiva alla madre e restano collocati e risiederanno presso la di lei abitazione;
• Per quanto riguarda il diritto di visita tra il padre e il figlio (17 anni di età) si statuisce che il ragazzo venga lasciato libero di decidere Per_2 quando e se vedere il padre, previa comunicazione alla madre genitore affidatario, e che, pertanto, il Tribunale nulla debba disporre in ordine alla regolamentazione delle visite padre-figlio demandando al libero apprezzamento del ragazzo Per_2 Per_ la decisione in merito ai loro incontri;
Per il diritto di visita tra il padre e il figlio minore (13 anni) - che manifesta ancor oggi la propria chiara volontà di non voler vedere il sig. - Voglia l'Ecc.mo Giudice statuire che gli eventuali Pt_2 incontri avvengano in ambiente protetto secondo le modalità che verranno statuite di volta in volta dal Servizio Tutela di DR. Stesso discorso per quanto riguarda i parenti del ramo paterno, in particolare con i nonni;
Tenuto conto che i due ragazzi minori sono a totale carico della madre rifiutando ogni frequentazione della casa paterna, il sig. corrisponderà la somma di almeno euro 1.000,00 mensili (500,00 euro per ciascun figlio) alla sig.ra Pt_2 Pt_3 per il mantenimento dei due minori entro il giorno 05 di ogni mese, da maggiorare della rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori, come definite nel protocollo in uso presso il Tribunale di DR;
gli assegni familiari (dal 01 marzo 2022 assegno unico) verranno percepiti unicamente dalla madre;
la madre chiede, altresì, che venga disciplinato in questa sede l'utilizzo della baita sita ad Arcoglio - intestata alla sig.ra - utilizzo che verrà ripartito tra i due genitori a mesi alterni tra loro durante tutto l'anno con accesso Pt_3
3 esclusivo a chi in quel momento occupa la baita (ad esempio tutto gennaio la sig.ra , tutto febbraio il sig. e Pt_3 Pt_2 così via); I coniugi rilasceranno consenso all'espatrio dei minori, di volta in volta, in ragione della funzione di compravate esigenze. In ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio...”.
5) Con sentenza n. 92/2024 pubblicata il 06.03.2024, qui impugnata, il Tribunale di DR ha pronunciato la separazione giudiziale tra le parti alle seguenti condizioni: “…dichiara la separazione di Pt_2
e , che si erano uniti in matrimonio civile in data 01 maggio 2004 nel Comune di Torre di
[...] Parte_3
Santa Maria (SO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4 Parte II dell'anno 2004 del predetto Comune, Per_ mandando all'Ufficiale di stato civile per le debite annotazioni;
dispone l'affidamento condiviso dei figli e con Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità che i Servizi Sociali provvederanno a determinare, intervenendo come specificato in motivazione;
pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di Euro 560,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 65% delle spese cd. straordinarie come da protocollo del Tribunale di DR;
compensa le spese…”.
6) In data 06.05.2024 ha proposto appello, censurando la sentenza impugnata Parte_3 relativamente: a) al mancato addebito della separazione a;
b) all'affidamento del figlio Parte_2 Per_ minore c) alle modalità di visita del padre;
d) alla misura della contribuzione economica posta a Per_ carico di per i figli ( maggiorenne non economicamente autosufficiente, Pt_2 Per_2 minorenne). Per_ In via istruttoria ha chiesto la nomina di un curatore speciale per e il suo ascolto;
inoltre, se ritenuto necessario, l'ammissione delle indicate testimonianze.
• Parte appellante ha riferito che la convivenza matrimoniale è stata caratterizzata da forti atteggiamenti provocatori e aggressivi di ia nei suoi confronti che dei figli;
ciò ha avuto termine Pt_2 solo quando – a seguito di un episodio di violenza avvenuto il 17 marzo 2021 - si è rivolta ai Carabinieri e ha fatto rientro nell'abitazione dei propri genitori;
momento dal quale i figli non hanno più inteso incontrare il padre. Inoltre, ha sottolineato di aver svolto un percorso psicologico presso l'Associazione delle donne vittima di violenza (Il Coraggio di FRIDA) e un percorso psicologico privato.
• Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza nella parte in cui non avrebbe motivato circa la richiesta di addebito della separazione nei confronti di , il quale con il proprio Parte_2 comportamento violativo dei doveri coniugali (reiterate violenze fisiche e morali) ha causalmente determinato l'intollerabilità della convivenza matrimoniale. Al proposito, quanto all'accertamento dei fatti, ha richiamato la relazione della dott.ssa , consulente (comune tra le parti) nel Persona_3 procedimento aperto per ordini di protezione;
la decisione del giudice penale del 18.12.2023 che ha previsto l'integrazione del progetto di messa alla prova con il risarcimento del danno nei confronti dei Per_ figli e la relazione dell'Associazione “Il Coraggio di Frida”; gli accadimenti del 17 marzo Per_2
2021.
• Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha disposto l'affidamento Per_ condiviso di A sostegno della richiesta di affidamento esclusivo del figlio, parte appellante, richiamati i fatti e i motivi che hanno portato alla crisi familiare, ha evidenziato, quali elementi ostativi all'affido condiviso: a) la notevole distanza del luogo di lavoro del padre (Udine) dal centro di interessi della famiglia e residenza dello stesso (DR); b) l'assenza di una collaborazione genitoriale;
c) la mancata contribuzione Per_ economica per le spese straordinarie dei figli;
d) la ferma manifestazione di volontà di (e anche di maggiorenne) di non volere avere rapporti con il padre;
e) l'incoerente manifestazione di volontà Per_2
4 di he in un primo momento ha rinunciato alla modifica del previgente regime di affidamento Pt_2 esclusivo e in sede di conclusioni di primo grado ha richiesto l'affidamento condiviso.
• In ordine alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per i due figli, ha evidenziato, sia che la sentenza impugnata avrebbe quantificato l'assegno basandosi su una situazione economico patrimoniale di on aggiornata, sia l'insufficienza del contributo (euro 560,00 mensili oltre il 65 Pt_2
% delle spese extra assegno, quest'ultime corrisposte in misura ridotta), tenuto conto del proprio reddito pari a 1.400 euro mensili, dell'età dei figli, delle loro crescenti esigenze, dell'assenza di tempi di permanenza di questi con il padre. A tal proposito ha ritenuto congruo l'importo di euro 800,00 mensili (400,00 per ciascun figlio) oltre al pagamento del 70 % delle spese extra assegno e il mantenimento in capo a lei dell'assegno unico nella misura del 100 %.
7) costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame chiedendo, in Parte_2 principalità l'inammissibilità dell'appello in quanto generico ed indeterminato e non articolato secondo censure;
quanto al merito, la conferma della sentenza impugnata e, in via istruttoria, il rigetto delle richieste di parte. A tal fine si riporta quanto in atti argomentato.
• In ordine alla rappresentazione dei fatti svolta da parte appellante, ha precisato che all'esito degli approfondimenti istruttori svolti nel primo grado non è emersa la figura paterna come violenta o maltrattante, quanto piuttosto impreparata a gestire il ménage familiare ove il conflitto coniugale è stato amplificato dalla gestione dei figli, in particolare di Per_2
Quanto alle specifiche rappresentazioni di parte appellante, ha circostanziato gli accadimenti riportati, evidenziando (cfr. pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione) una diversa raffigurazione dei fatti, negando alcuna condotta maltrattante.
• Quanto alla domanda di addebito della separazione a suo carico, ha sottolineato la genericità dell'argomentazione di parte appellante a fronte dell'adeguatezza della motivazione della sentenza laddove ha dato conto delle ragioni in base alle quali non ha ritenuto di addebitare a lui la separazione. Inoltre, con specifico riferimento al procedimento penale a suo carico ha specificato, per un verso, che è stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo dei mezzi di correzione, e non per maltrattamenti, per altro verso, l'avvenuta ammissione al programma di messa alla prova. Per_
• In ordine alla richiesta di affidamento esclusivo di alla madre ha sostenuto sia l'assenza di motivazioni che dovrebbero portare a discostarsi dall'affidamento condiviso, consigliabile anche per facilitare un riavvicinamento dei figli al padre, sia alcuna inidoneità genitoriale della figura paterna. Quanto alle specifiche deduzioni di parte appellante ha precisato: a) l'inefficacia della rinuncia della modifica dei provvedimenti provvisori a valere quale rinuncia dell'affidamento condiviso dei figli;
b) l'irrilevanza della distanza geografica della propria attività lavorativa a fondare il presupposto per un affidamento esclusivo;
c) che la mancanza di dialogo tra i genitori è dovuta esclusivamente alla chiusura di ogni rapporto da parte della;
d) quanto alle spese straordinarie, specificando di provvedervi, Pt_3 ha rappresentato l'eccessività di talune di esse, mai preventivamente concordate peraltro, e la mancanza di correttezza della nel non richiederle volta per volta ma cumulate;
e) di aver sempre Pt_3 provveduto al mantenimento ordinario dei figli. Per_
• Quanto alla richiesta di ascolto di ha specificato che tale incombente non è mai stato richiesto da parte appellante in primo grado, né nella prima difesa, né nelle successive memorie e tantomeno nelle memorie istruttorie, ma unicamente nel procedimento endoprocessuale aperto su richiesta di er la modifica dei provvedimenti provvisorio ma conclusosi con la rinuncia, proprio Pt_2 per evitare un coinvolgimento dei minori nella già complicata vicenda familiare e giudiziale.
5 • Quanto alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, precisato di aver sempre corrisposto la somma prevista, ha specificato: a) che già gode dell'intero assegno unico Pt_3 universale, per una cifra mensili pari a 300/400,00 euro;
b) che egli ha dovuto e deve far fronte ad una ingente esposizione debitoria contratta dalla società al tempo partecipata da entrambi i coniugi, oltre al costo di locazione dell'immobile, a finanziamenti e presiti personali che portano ad erodere grandemente il proprio reddito mensile netto pari a 2.700,00 euro.
8) All'udienza, sostituita nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti che si sono riportate alle conclusioni dell'atto principale, e il parere del P.G., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
9) Con ordinanza del 01.10.2024 e depositata il 15.10.2024, cui si fa integrale rimando, la Corte ha Per_ fissato l'ascolto di in data 26.11.2024 e nominato curatore speciale in sua rappresentanza, autorizzando le parti all'invio di note e tematiche da trattare nel corso dell'audizione e ordinando a parte appellata il deposito delle dichiarazioni reddituali aggiornate.
10) In data 08.11.2024 si è costituita il curatore speciale del minore, avv. la Controparte_1 quale ha dato atto di aver incontrato il minore, riservandosi di concludere all'esito della valutazione degli atti in causa e dell'ascolto del minore. Contestualmente ha allegato una relazione aggiornata predisposta dal Servizio Sociale che ha in carico il minore.
11) In data 26 novembre 2024, raccolte le memorie delle parti circa i temi da sottoporsi al minore, ha Per_ avuto luogo l'ascolto di avanti al presidente relatore e al consigliere onorario dott.ssa Morisi, chiamata per assistere il presidente nell'incombente.
12) Con provvedimento del 2 dicembre 2024 è stata fissata l'odierna udienza, concedendo termini alle parti per depositare memorie integrative limitate alle questioni emerse con l'ascolto del minore.
13) Con le relative memorie le parti hanno così rappresentato: a) TO ritiene che con l'ascolto abbia ribadito la propria ferma e libera volontà di non voler incontrare il padre;
b) itiene che a seguito l'ascolto appaia ancor più evidente l'opera di condizionamento svolta Pt_2 dalla madre, evidenziando che se il minore fosse stato adeguatamente supportato, non condizionato, il rapporto tra i due si sarebbe potuto ricostruire come emerge dalla possibilità finale data dal figlio al padre.
Infine, allega agli atti la sentenza di estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova;
c) il curatore speciale, premesso che dall'ascolto del minore è emersa una maturità e consapevolezza dello stesso nell'esprimere le proprie emozioni, non potendo non tenersi conto del suo rifiuto a frequentare il padre, chiede la sospensione degli incontri padre – figlio, invitatogli a un percorso di sostegno psicologico al fine di un pregiudicare una auspicata ripresa dei rapporti.
14) All'odierna udienza, sostituita nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti, che hanno concluso con in epigrafe, e il parere del P.G., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO Questa Corte ritiene l'appello parzialmente fondato secondo quanto si dirà.
• L'addebito della separazione. Parte appellante lamenta il mancato addebito della separazione a , ritenendo la crisi Parte_2 coniugale della coppia ricollegabile unicamente al comportamento trasgressivo del marito consistente in atti di violenza domestica, angherie e prepotenze, perpetrate durante l'intero coniugio e culminate con
6 l'episodio del 17 marzo 2021; ciò sarebbe stato causalmente determinante l'intollerabilità della convivenza matrimoniale. In materia di addebito della separazione è richiesta la prova dell'irreversibile crisi coniugale, causalmente determinata dal comportamento volontario e consapevole del coniuge contrario ai doveri coniugali, la cui violazione ne costituisce il presupposto. A tal proposito, si può fare riferimento al recente arresto della corte di cassazione che, con pronuncia del 08/06/2023, n.16287, precisa: “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.”. Dalla lettura delle allegazioni di parte, si rileva una sofferenza della principalmente causata dalla Pt_3 gestione dei figli da parte del marito, in particolare nei confronti di portatore di un grave disturbo Per_2 oppositivo-provocatorio ed emozionale con difficoltà comportamentali. Emerge che, in diverse occasioni, la madre ha svolto il ruolo di paciere tra il marito e il figlio e solo una volta, cessata la convivenza matrimoniale, grazie all'ausilio di centri specialistici, è riuscita a comprendere che il clima familiare, anche concausato dai comportamenti di ha determinato in lei situazioni di Pt_2 abuso psicologico, evidentemente non compreso poiché principalmente concentrata sul ruolo materno. Non vi è, invece, prova certa che l'intervento dentistico di terapia canalare rappresentato da sia Pt_3 causalmente collegato ad una condotta lesiva da parte di fatti accaduti nel 2017); in quanto solo Pt_2 meramente rappresentato e in parte contraddetto dalla contestazione di il quale ha precisato gli Pt_2 interventi orto-dentistici effettuati dalla , (sul punto le dichiarazioni alla P.G. in atti) e tra questi Pt_3 non trova conferma quanto asserito da parte appellante. Al fine di tratteggiare un quadro più preciso del periodo di finale del rapporto di coppia, è bene richiamare anche il procedimento penale a carico di concluso con estinzione del reato per esito positivo Pt_2 della messa alla prova secondo quanto detto sopra. solo inizialmente imputato per maltrattamenti, è stato rinviato a giudizio in quanto imputato del Pt_2 Per_ reato di cui all'art. 571 co. 1 e 2 c.p., perché nella sua qualità di genitore (di e abusava dei Per_2 mezzi di correzione e di disciplina in danno dei figli minori. I fatti rilevanti ai fini che qui interessano vanno collocati nel periodo tra il maggio 2017 e il marzo 2021 (doc. allegato alla memoria di primo grado data 23.09.2022); in detta ultima data è temporalmente collocato l'evento – già menzionato - di aggressione del padre nei confronti di a seguito del quale Per_2 il figlio riportava delle lesioni lievi sicché la madre si allontanava dalla casa familiare coi figli senza farvi più rientro. Si condivide, pertanto, quanto già motivato nella sentenza impugnata, secondo cui è emersa una figura paterna, in particolare negli ultimi anni della relazione, impreparata nella gestione familiare e del rapporto di coppia, caratterizzata da modelli di educazione dei figli differenti;
ciò ha concorso all'esito negativo del rapporto coniugale e ne ha reso intollerabile la continuazione;
ma è comunque insufficiente quale elemento fondante la richiesta di addebito, in assenza di una chiara ed evidente correlazione tra il comportamento del padre e la violazione dei doveri coniugali.
• Affidamento di nato il [...], e regolamentazione del diritto visita del padre. Per_1
è divenuto maggiorenne il 25.03.2006, sicché alcun provvedimento di affidamento e di Per_2 collocamento che lo riguarda può essere pronunciato, ma un richiamo alla sua situazione è utile al fine di meglio comprendere la vicenda che qui ci occupa.
7 Nel corso del giudizio è emersa una inadeguata gestione di che ha visto il padre a assumere delle Per_2 condotte, in talune occasioni, non pienamente consona al ruolo genitoriale;
infatti sono esitate nel procedimento penale, ora estinto, già menzionato. Per_ Tali accadimenti sono stati vissuti con fatica dal figlio più piccolo, il quale, pur non essendo il diretto bersaglio degli agiti paterni, ha assistito agli stessi, non ne ha compreso il senso né giustificato i Per_ motivi con la conseguenza che in piena fase evolutiva, ne ha portato peso;
in questa condizione non ha potuto nemmeno comprendere i motivi di un differente trattamento tra i due fratelli. Per_ Ciò emerge anche dall'ascolto di il quale, da un lato ha espresso una posizione di netto rifiuto della figura paterna, mentre per altro verso è riuscito a ricordare confusamente solo rari momenti di benessere con il padre, collocandoli perlopiù quando era più piccolo di età. Per_ Il racconto di si pone in linea con quanto è possibile rinvenire nelle allegazioni dei Servizi Sociali, prodotte nel corso del procedimento di primo grado. È emerso che il minore (e prima di lui il fratello) vede la madre quale fonte di serenità, ma anche figura da proteggere, surrogandosi, pertanto, in talune occasioni nel il ruolo di portatore di istanze che appartengono alla gestione dell'adulto e/o genitoriale. È comunque opportuno precisare che non è emersa una specifica e completa inidoneità della figura genitoriale paterna, bensì una gestione familiare inadeguata, amplificata dal comportamento talvolta di difficile governo del figlio in una situazione familiare non affrontata in sintonia tra i genitori che Per_2 ha infine condotto ai fatti già ripresi nel procedimento penale per abuso di mezzi di correzione. Per_ Non emerge, invero, un attuale pregiudizio nei confronti di seppure il rapporto tra il padre e il figlio allo stato appaia compromesso. Un diverso approccio potrebbe condurre al definitivo distacco del figlio dalla figura paterna, tenuto anche in debito conto la netta chiusura materna nei confronti del coniuge separato. In questo quadro fattuale le odierne deduzioni di parte appellante appaiono inconsistenti per modificare il regime di affidamento condiviso;
invero non è tanto la distanza geografica che separa i componenti della famiglia ad impedire al padre l'accesso necessario per svolgere il proprio ruolo genitoriale, ma una netta chiusura del rapporto adopera del figlio, una collaborazione genitoriale inesistente, concausata, che Per_ si auspica migliori per il benessere di inoltre, non può ritenersi la rinunzia ad una modifica di un provvedimento endoprocessuale, peraltro non idoneo in materia a dirsi cosa giudicata, quale abdicazione del proprio ruolo genitoriale. A ciò si aggiunga, sotto il profilo contributivo ordinario, che il padre sta rispettando quanto disposto a suo carico in sentenza, contribuendo regolarmente al sostentamento dei figli: non si ravvisa, pertanto, un pregiudizio a carico dei figli. Quanto alla (sola) contribuzione per le spese straordinarie entrambe le parti, implicitamente, ammettono reciproche omissioni;
lato materno, un carente flusso di informazioni circa le spese da affrontare, lato paterno, un ritardo, e talvolta difetto, di pagamento delle stesse.
*** Per_ Fermo restando che rimarrà collocato presso la madre, quanto al profilo della regolamentazione del rapporto e frequentazione tra il minore e il padre si osserva quanto segue. Per_ Come già precisato, ha ribadito un netto rifiuto rispetto alla prospettiva di un rapporto diretto con il padre, rifiuto mitigato solamente da alcuni positivi ricordi dell'infanzia. Di tale posizione, espressa consapevolmente, non si può non tenerne qui conto. In una fattispecie simile, la corte di cassazione, sez. I - 05/08/2024, n. 21969, si è così pronunciata: “se il figlio minore, adolescente e con piena autonomia di giudizio, prova nei confronti di un genitore sentimenti di avversione o,
8 addirittura, di ripulsa, talmente radicati da non poter essere facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, vanno sospesi gli incontri tra il minore stesso e il coniuge non affidatario”. Appare, invece, utile confermare, tenuto conto del necessario lavoro introspettivo che dovrà svolgere Per_
un incarico al Servizio Sociale di monitoraggio del benessere psicoemotivo del minore, con la possibilità di attivare un sostegno di natura psicologica. Inoltre, il Servizio deve garantire al minore un suo spazio di ascolto, utile a verificare se ci sono margini per il recupero del rapporto genitoriale, importante per la sua formazione, intervenendo di conseguenza. Per_ L'apertura dei momenti di frequentazione tra e il padre non può che dipendere dall'esito di un percorso sorretto dalla volontà del minore che, allo stato, ha espresso una posizione contraria.
*** Non ha luogo l'assegnazione della casa familiare, abitazione già lasciata unitamente ai figli nel marzo 2021 dalla , genitore presso cui i figli sono collocati e nel cui interesse deve essere disposto il Pt_3 provvedimento di assegnazione dell'abitazione.
• Mantenimento dei figli.
può godere di reddito pari a circa 2.800 euro netti mensili per il periodo di imposta Parte_2
2023 (ultima rilevazione in atti), di poco (circa 100 euro mensili) maggiore al reddito percepito nel 2021, anno del ricorso della separazione. Viene allegato un finanziamento con rate mensili parti a 628,00 euro a decorrere dal febbraio 2024 fino al gennaio 2031, stipulato nel dicembre 2023 per la copertura (a saldo e stralcio) di una esposizione debitoria pregressa relativa alla società FI RI (pagamento effettuato nei confronti della AN PO di DR per somma di euro 40.000); rimborso finanziamento Compass per n. 67 rate mensili, ciascuna di euro 68,35, senza alcuna specifica causale;
viene rappresentato un rimborso di un prestito personale con esborso mensile variabile e vagamente riferiti rimborsi di presiti a familiari e amici (negli estratti conto allegati sono talvolta indicati come regali, altri prestiti e alcune uscite, anche prelievi in contati, classificati come rimborsi); infine, ha riferito di sostenere spese mensili di circa euro 200,00 per la dimora a Milano in una stanza nei periodi in cui deve ivi soggiornarvi per lavoro, allegando una dichiarazione firmata del riferito proprietario dell'immobile, senza alcun altro dato utile a verificarne la rispondenza alla realtà, salvo indicare negli estratti conto (2022-2024) dei prelievi in contanti di dette somme.
Inoltre, ha riferito di avere già al tempo del procedimento di primo grado, cui ritiene che la sentenza impugnata ne abbia dato rilievo, impegni finanziari con cessione del quinto dello stipendio e un finanziamento in corso a estinzione di debiti pregressi con AN PO di DR (sempre in riferimento al FI RI) per n. 48 rate da 267 euro cadauna, estinto a fine 2023 (medesimo periodo in cui viene riferito di un saldo e stralcio dei debiti con AN PO di DR). Da ultimo, è riferito un aumento del canone di locazione della sua abitazione (casa a DR), CP_3 allegando una nota riepilogativa del canone, comprese le spese condominiali anticipate per l'importo di euro 480,00 mensili. TO, di contro, per i medesimi periodi di imposta, ha conseguito redditi pari a circa 1.600,00 euro netti (periodo di imposta 2023), di poco superiori ai redditi netti percepiti nell'anno della separazione, pari a circa 1.500,00 euro mensili;
non sono allegati, allo stato, oneri abitativi né variazioni di rilievo. Quanto alle somme da versarsi alla AN PO di DR, ella risulta essere obbligata in solido per le pendenze relative alla società FI RI ed è allegata una proposta di saldo e stralcio, pari a 80.000 euro complessivi nei riguardi della AN, proposta firmata nel novembre 2023 unitamente a
Pt_2
Ha riferito di aver estinto ogni debito con l'aiuto di terzi senza accedere a finanziamenti.
9 Si può presumere che la proposta sia stata accettata visto lo specifico richiamo di ad un Pt_2 finanziamento a saldo e stralcio nei confronti di AN PO di DR per una somma pari a 40.000
€, e il richiamo di all'estinzione del debito con l'aiuto di terzi. Pt_3
Tutto ciò premesso, rilevato che elementi significativi in vista della positiva valutazione economico patrimoniale delle parti discendono dalle dichiarazioni di redditi in atti, già evidenziate, considerato che upporta oneri abitativi e, allo stato, risulta avere una esposizione debitoria originatasi durante il Pt_2 matrimonio con la la quale invece è stata in grado di estinguere per la quota di sua spettanza;
Pt_3 tenuto conto dell'età dei figli e delle loro crescenti esigenze in relazione, dell'assenza di periodi di permanenza dei figli con il padre, rimanendo questi a totale carico della madre, si ritiene di rideterminare il contributo posto a carico di ell'importo di € 650,00 mensili, (euro 325,00 per ciascun figlio, Pt_2 considerato che è appena diventato maggiorenne), oltre al pagamento del 70 % delle spese extra- Per_2 assegno. L'assegno unico nella misura del 100% rimane percepito dalla madre, genitore collocatario che assolve direttamente in modo adeguato alle esigenze dei figli, quale misura a sostegno della genitorialità e disposta nell'interesse dei minori.
• Spese di lite. La reciproca soccombenza delle parti (addebito-affido-contributo al mantenimento figli) nel precedente grado di giudizio, come anche nel presente procedimento, impone una compensazione anche per il presente grado di giudizio. Il curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sarà liquidato - previa istanza - con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 92/2024 emessa dal tribunale di DR, pubblicata il 06.03.2024, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 1146/2021, dispone:
- non luogo a provvedere sull'affidamento di nato il [...] per avere questi raggiunto Per_2 la maggiore età; Per_
- conferma l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
- dichiara non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare;
Per_
- sospende il diritto di visita del padre con e al contempo incarica i Servizi Sociali di monitorare il benessere psicoemotivo del minore, con la possibilità all'occorrenza di attivare un sostegno di natura psicologica e di fornirgli uno spazio di ascolto, utile a verificare se ci sono margini di recupero del rapporto con il padre, e intervenire di conseguenza, anche riattivando gradualmente gli incontri con il padre se la situazione lo consente;
- ferma la decorrenza, pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_2
l'importo mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese cd. straordinarie come da protocollo del Tribunale di DR;
- assegno unico nella misura del 100% percepito dalla madre;
- non si fa applicazione del disposto dell'art. 13 TUSG;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Milano, 19 marzo 2025
Il presidente est.
Fabio Laurenzi
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1in relazione al procedimento in esame non trova applicazione la disciplina introdotta con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) posto che l'art. 35 del decreto citato – come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 – ha espressamente previsto la decorrenza iniziale della novella solo per i procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023 e non include il Titolo IV bis (norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie) nelle disposizioni applicabili anche per le impugnazioni successive al 28.02.2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott. Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1352/2024 promossa in grado d'appello in data 06.05.2024 da: (C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Mauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata. APPELLANTE nei confronti di:
(C.F.: ) nato a [...] il 3 aprile 1969, rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Alessandra Battaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato. APPELLATO Con l'intervento di Avv. curatore speciale del minore nato il [...], Controparte_1 Persona_1 ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello stato.
e del P.G.
OGGETTO: ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di DR n. 92/2024 pubblicata il 06.03.2024, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 1146/2021.
CONCLUSIONI Per parte appellante
“… dichiarata la separazione personale dei coniugi sigg. e con ogni consequenziale Parte_3 Parte_2 provvedimento, pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. per tutti i Parte_2 motivi di cui agli atti difensivi;
La casa coniugale, sita a DR in Via Maffei n. 8 viene assegnata al marito sig. con tutta la mobilia Parte_2 ivi presente. La sig.ra si è già trasferita con i due figli minori rinunciando al diritto di abitazione. Autorizzare la Pt_3 moglie a prelevare i propri effetti personali e alcuni beni di sua esclusiva proprietà perché dalla medesima acquistati;
Per_ Il figlio minore ( è ormai maggiorenne, ma non autonomo economicamente) venga affidato in via esclusiva alla Per_2 madre e restano entrambi collocati e risiederanno presso la di lei abitazione;
Il padre potrà vedere il minore in ambiente protetto secondo le modalità che verranno statuite dal Servizio Tutela di DR al fine di decidere circa l'opportunità o meno di riprendere le visite con il genitore e con quali modalità. Stesso discorso per quanto riguarda i parenti del ramo paterno, in particolare con la nonna;
1 Il sig. corrisponderà la somma di euro 800,00 mensili (400,00 euro per ciascun figlio), o quella maggiore ritenuta Pt_2 di giustizia, alla sig.ra per il mantenimento dei due minori entro il giorno 05 di ogni mese, da maggiorare della Pt_3 rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori, come definite nel protocollo in uso presso il Tribunale di DR;
gli assegni familiari (dal 01 marzo 2022 assegno unico) verranno percepiti dalla madre nella quota del 100%; I coniugi rilasceranno consenso all'espatrio dei minori, di volta in volta, in ragione della funzione di compravate esigenze. In ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. …”
Per parte appellata
“…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- preliminarmente ordinare la all'appellante di depositare le ultime dichiarazioni dei redditi, la Parte_3 documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché gli estratti dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, come disposto dall'art. 473 bis 12 c.p.c. .
- confermare la sentenza di I grado emessa dal Tribunale di DR n. 92 del 06.03.2024, rigettando tutte le domande formulate da controparte. Con vittoria di spese ed onorari di causa In via istruttoria. Ci si oppone alla richiesta delle prove formulate da controparte, in quanto superflue e defatigatorie, essendo il quadro della situazione già chiaro dalla corposa documentazione prodotta. Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc. ma Corte ritenesse comunque di assumere le prove testimoniali richieste dall'appellante, si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella II memoria ex art. 183 c.p.c. e che qui di seguito vengono nuovamente precisate […omissis…] …”.
Per il curatore speciale
“…confermare la sentenza di I grado emessa dal Tribunale di DR n. 92 del 06.03.2024. Disporre l'affido congiunto del figlio nato a Lecco il [...], ad [...] i genitori, con collocamento e residenza presso l'abitazione Persona_1 della madre. All'esito dell'ascolto del minore quattordicenne, che ha motivatamente espresso il suo rifiuto ad incontrare il Persona_1 padre, sospendere gli incontri tra padre e figlio. Al fine di non pregiudicare una auspicata ripresa dei rapporti padre/figlio, invitare il signor e il figlio Parte_2 Per_ a un percorso di sostegno psicologico, anche presso strutture private…”
Per il procuratore generale
“…conferma del provvedimento impugnato...”.
FATTO
1) e hanno contratto matrimonio in data 01.05.2004, dalla loro Parte_3 Parte_2 Per_ unione sono nati il 25.03.2006 e il 18.06.2010. Per_2
In data 20.10.2021 ha domandato la separazione da Parte_2 Controparte_2
2) Con l'ordinanza presidenziale emessa il 10.12.2021 il presidente ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “…autorizza i coniugi e a vivere separati Parte_2 Parte_3 con l'obbligo del mutuo rispetto;
-affida il figli minori alla madre e dispone che i minori restino ad abitare con la predetta, con facoltà per quest'ultima di ritirare i propri beni dalla casa coniugale;
-manda ai Servizi Sociali territorialmente
2 competenti per la presa in carico del nucleo familiare e per lo svolgimento dell'attività indicata in narrativa;
all'esito i Servizi interessati provvederanno ad inviare una relazione, indicando in modo tempestivo i tempi e le modalità di visita dei minori con il genitore non affidatario, nonché segnalando, anche in via di urgenza, la sussistenza di eventuali criticità; -dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli (con decorrenza dalla Parte_2 Parte_3 data della comparizione dei coniugi), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile complessivo di € 560,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 65% delle spese cd. straordinarie secondo quanto indicato in motivazione…”
3) , nel procedimento di primo grado ha concluso: “nel merito: - dichiarare la Parte_2 separazione personale giudiziale dei coniugi e , alle seguenti condizioni:
1. I coniugi Parte_2 Parte_3 Per_ vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
3. Il signor continuerà a risiedere Pt_2 nella casa coniugale in via Maffei n. 26 a DR, che verrà a lui assegnata;
4. Il Sig. verserà quale Parte_2 contributo per il mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 560,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 65% delle spese cd. straordinarie come da protocollo del Tribunale di DR;
5. in merito alla regolamentazione delle visite tra il padre ed i figli si chiede che L'Ill.mo Tribunale voglia: -disporre che il ricorrente Pt_2 possa incontrare il figlio un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino a dopo cena e un giorno
[...] Per_2 durante il fine settimana dalla mattina sino alla sera, ogni quindici giorni;
- stabilire degli incontri anche protetti con il figlio Per_ quantomeno una volta ogni 15 giorni;
in alternativa stabilire che il padre possa tenere con sé i figli dal venerdì sera alla domenica sera a weekend alternati e/o con le modalità che verranno determinate all'esito della relazione dei Servizi Sociali. Spese di lite quantomeno compensate”. In via istruttoria l'ammissione dei mezzi di prova indicati in atti.
4) costituitasi nel giudizio di primo grado, ha così concluso: “Respingere le domande Parte_3 di parte ricorrente sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili;
dichiarare illegittimo l'intervento Pt_2 dei nonni paterni nel presente giudizio di separazione;
dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg. Parte_3
e con ogni consequenziale provvedimento ed in particolare con ordine al competente Ufficiale di Stato Parte_2
Civile di procedere alle relative trascrizioni ed annotazioni dell'emananda sentenza;
pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
La casa coniugale, sita Parte_2
a DR in Via Maffei n. 8 viene assegnata al marito sig. con tutta la mobilia ivi presente. La sig.ra Parte_2
si è già trasferita con i due figli minori rinunciando al diritto di abitazione. Autorizzare la moglie a prelevare i Pt_3 Per_ propri effetti personali e alcuni beni di sua esclusiva proprietà perché dalla medesima acquistati;
I due figli e Per_2 vengono affidati in via esclusiva alla madre e restano collocati e risiederanno presso la di lei abitazione;
• Per quanto riguarda il diritto di visita tra il padre e il figlio (17 anni di età) si statuisce che il ragazzo venga lasciato libero di decidere Per_2 quando e se vedere il padre, previa comunicazione alla madre genitore affidatario, e che, pertanto, il Tribunale nulla debba disporre in ordine alla regolamentazione delle visite padre-figlio demandando al libero apprezzamento del ragazzo Per_2 Per_ la decisione in merito ai loro incontri;
Per il diritto di visita tra il padre e il figlio minore (13 anni) - che manifesta ancor oggi la propria chiara volontà di non voler vedere il sig. - Voglia l'Ecc.mo Giudice statuire che gli eventuali Pt_2 incontri avvengano in ambiente protetto secondo le modalità che verranno statuite di volta in volta dal Servizio Tutela di DR. Stesso discorso per quanto riguarda i parenti del ramo paterno, in particolare con i nonni;
Tenuto conto che i due ragazzi minori sono a totale carico della madre rifiutando ogni frequentazione della casa paterna, il sig. corrisponderà la somma di almeno euro 1.000,00 mensili (500,00 euro per ciascun figlio) alla sig.ra Pt_2 Pt_3 per il mantenimento dei due minori entro il giorno 05 di ogni mese, da maggiorare della rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori, come definite nel protocollo in uso presso il Tribunale di DR;
gli assegni familiari (dal 01 marzo 2022 assegno unico) verranno percepiti unicamente dalla madre;
la madre chiede, altresì, che venga disciplinato in questa sede l'utilizzo della baita sita ad Arcoglio - intestata alla sig.ra - utilizzo che verrà ripartito tra i due genitori a mesi alterni tra loro durante tutto l'anno con accesso Pt_3
3 esclusivo a chi in quel momento occupa la baita (ad esempio tutto gennaio la sig.ra , tutto febbraio il sig. e Pt_3 Pt_2 così via); I coniugi rilasceranno consenso all'espatrio dei minori, di volta in volta, in ragione della funzione di compravate esigenze. In ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio...”.
5) Con sentenza n. 92/2024 pubblicata il 06.03.2024, qui impugnata, il Tribunale di DR ha pronunciato la separazione giudiziale tra le parti alle seguenti condizioni: “…dichiara la separazione di Pt_2
e , che si erano uniti in matrimonio civile in data 01 maggio 2004 nel Comune di Torre di
[...] Parte_3
Santa Maria (SO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4 Parte II dell'anno 2004 del predetto Comune, Per_ mandando all'Ufficiale di stato civile per le debite annotazioni;
dispone l'affidamento condiviso dei figli e con Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità che i Servizi Sociali provvederanno a determinare, intervenendo come specificato in motivazione;
pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di Euro 560,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 65% delle spese cd. straordinarie come da protocollo del Tribunale di DR;
compensa le spese…”.
6) In data 06.05.2024 ha proposto appello, censurando la sentenza impugnata Parte_3 relativamente: a) al mancato addebito della separazione a;
b) all'affidamento del figlio Parte_2 Per_ minore c) alle modalità di visita del padre;
d) alla misura della contribuzione economica posta a Per_ carico di per i figli ( maggiorenne non economicamente autosufficiente, Pt_2 Per_2 minorenne). Per_ In via istruttoria ha chiesto la nomina di un curatore speciale per e il suo ascolto;
inoltre, se ritenuto necessario, l'ammissione delle indicate testimonianze.
• Parte appellante ha riferito che la convivenza matrimoniale è stata caratterizzata da forti atteggiamenti provocatori e aggressivi di ia nei suoi confronti che dei figli;
ciò ha avuto termine Pt_2 solo quando – a seguito di un episodio di violenza avvenuto il 17 marzo 2021 - si è rivolta ai Carabinieri e ha fatto rientro nell'abitazione dei propri genitori;
momento dal quale i figli non hanno più inteso incontrare il padre. Inoltre, ha sottolineato di aver svolto un percorso psicologico presso l'Associazione delle donne vittima di violenza (Il Coraggio di FRIDA) e un percorso psicologico privato.
• Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza nella parte in cui non avrebbe motivato circa la richiesta di addebito della separazione nei confronti di , il quale con il proprio Parte_2 comportamento violativo dei doveri coniugali (reiterate violenze fisiche e morali) ha causalmente determinato l'intollerabilità della convivenza matrimoniale. Al proposito, quanto all'accertamento dei fatti, ha richiamato la relazione della dott.ssa , consulente (comune tra le parti) nel Persona_3 procedimento aperto per ordini di protezione;
la decisione del giudice penale del 18.12.2023 che ha previsto l'integrazione del progetto di messa alla prova con il risarcimento del danno nei confronti dei Per_ figli e la relazione dell'Associazione “Il Coraggio di Frida”; gli accadimenti del 17 marzo Per_2
2021.
• Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha disposto l'affidamento Per_ condiviso di A sostegno della richiesta di affidamento esclusivo del figlio, parte appellante, richiamati i fatti e i motivi che hanno portato alla crisi familiare, ha evidenziato, quali elementi ostativi all'affido condiviso: a) la notevole distanza del luogo di lavoro del padre (Udine) dal centro di interessi della famiglia e residenza dello stesso (DR); b) l'assenza di una collaborazione genitoriale;
c) la mancata contribuzione Per_ economica per le spese straordinarie dei figli;
d) la ferma manifestazione di volontà di (e anche di maggiorenne) di non volere avere rapporti con il padre;
e) l'incoerente manifestazione di volontà Per_2
4 di he in un primo momento ha rinunciato alla modifica del previgente regime di affidamento Pt_2 esclusivo e in sede di conclusioni di primo grado ha richiesto l'affidamento condiviso.
• In ordine alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per i due figli, ha evidenziato, sia che la sentenza impugnata avrebbe quantificato l'assegno basandosi su una situazione economico patrimoniale di on aggiornata, sia l'insufficienza del contributo (euro 560,00 mensili oltre il 65 Pt_2
% delle spese extra assegno, quest'ultime corrisposte in misura ridotta), tenuto conto del proprio reddito pari a 1.400 euro mensili, dell'età dei figli, delle loro crescenti esigenze, dell'assenza di tempi di permanenza di questi con il padre. A tal proposito ha ritenuto congruo l'importo di euro 800,00 mensili (400,00 per ciascun figlio) oltre al pagamento del 70 % delle spese extra assegno e il mantenimento in capo a lei dell'assegno unico nella misura del 100 %.
7) costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame chiedendo, in Parte_2 principalità l'inammissibilità dell'appello in quanto generico ed indeterminato e non articolato secondo censure;
quanto al merito, la conferma della sentenza impugnata e, in via istruttoria, il rigetto delle richieste di parte. A tal fine si riporta quanto in atti argomentato.
• In ordine alla rappresentazione dei fatti svolta da parte appellante, ha precisato che all'esito degli approfondimenti istruttori svolti nel primo grado non è emersa la figura paterna come violenta o maltrattante, quanto piuttosto impreparata a gestire il ménage familiare ove il conflitto coniugale è stato amplificato dalla gestione dei figli, in particolare di Per_2
Quanto alle specifiche rappresentazioni di parte appellante, ha circostanziato gli accadimenti riportati, evidenziando (cfr. pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione) una diversa raffigurazione dei fatti, negando alcuna condotta maltrattante.
• Quanto alla domanda di addebito della separazione a suo carico, ha sottolineato la genericità dell'argomentazione di parte appellante a fronte dell'adeguatezza della motivazione della sentenza laddove ha dato conto delle ragioni in base alle quali non ha ritenuto di addebitare a lui la separazione. Inoltre, con specifico riferimento al procedimento penale a suo carico ha specificato, per un verso, che è stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo dei mezzi di correzione, e non per maltrattamenti, per altro verso, l'avvenuta ammissione al programma di messa alla prova. Per_
• In ordine alla richiesta di affidamento esclusivo di alla madre ha sostenuto sia l'assenza di motivazioni che dovrebbero portare a discostarsi dall'affidamento condiviso, consigliabile anche per facilitare un riavvicinamento dei figli al padre, sia alcuna inidoneità genitoriale della figura paterna. Quanto alle specifiche deduzioni di parte appellante ha precisato: a) l'inefficacia della rinuncia della modifica dei provvedimenti provvisori a valere quale rinuncia dell'affidamento condiviso dei figli;
b) l'irrilevanza della distanza geografica della propria attività lavorativa a fondare il presupposto per un affidamento esclusivo;
c) che la mancanza di dialogo tra i genitori è dovuta esclusivamente alla chiusura di ogni rapporto da parte della;
d) quanto alle spese straordinarie, specificando di provvedervi, Pt_3 ha rappresentato l'eccessività di talune di esse, mai preventivamente concordate peraltro, e la mancanza di correttezza della nel non richiederle volta per volta ma cumulate;
e) di aver sempre Pt_3 provveduto al mantenimento ordinario dei figli. Per_
• Quanto alla richiesta di ascolto di ha specificato che tale incombente non è mai stato richiesto da parte appellante in primo grado, né nella prima difesa, né nelle successive memorie e tantomeno nelle memorie istruttorie, ma unicamente nel procedimento endoprocessuale aperto su richiesta di er la modifica dei provvedimenti provvisorio ma conclusosi con la rinuncia, proprio Pt_2 per evitare un coinvolgimento dei minori nella già complicata vicenda familiare e giudiziale.
5 • Quanto alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, precisato di aver sempre corrisposto la somma prevista, ha specificato: a) che già gode dell'intero assegno unico Pt_3 universale, per una cifra mensili pari a 300/400,00 euro;
b) che egli ha dovuto e deve far fronte ad una ingente esposizione debitoria contratta dalla società al tempo partecipata da entrambi i coniugi, oltre al costo di locazione dell'immobile, a finanziamenti e presiti personali che portano ad erodere grandemente il proprio reddito mensile netto pari a 2.700,00 euro.
8) All'udienza, sostituita nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti che si sono riportate alle conclusioni dell'atto principale, e il parere del P.G., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
9) Con ordinanza del 01.10.2024 e depositata il 15.10.2024, cui si fa integrale rimando, la Corte ha Per_ fissato l'ascolto di in data 26.11.2024 e nominato curatore speciale in sua rappresentanza, autorizzando le parti all'invio di note e tematiche da trattare nel corso dell'audizione e ordinando a parte appellata il deposito delle dichiarazioni reddituali aggiornate.
10) In data 08.11.2024 si è costituita il curatore speciale del minore, avv. la Controparte_1 quale ha dato atto di aver incontrato il minore, riservandosi di concludere all'esito della valutazione degli atti in causa e dell'ascolto del minore. Contestualmente ha allegato una relazione aggiornata predisposta dal Servizio Sociale che ha in carico il minore.
11) In data 26 novembre 2024, raccolte le memorie delle parti circa i temi da sottoporsi al minore, ha Per_ avuto luogo l'ascolto di avanti al presidente relatore e al consigliere onorario dott.ssa Morisi, chiamata per assistere il presidente nell'incombente.
12) Con provvedimento del 2 dicembre 2024 è stata fissata l'odierna udienza, concedendo termini alle parti per depositare memorie integrative limitate alle questioni emerse con l'ascolto del minore.
13) Con le relative memorie le parti hanno così rappresentato: a) TO ritiene che con l'ascolto abbia ribadito la propria ferma e libera volontà di non voler incontrare il padre;
b) itiene che a seguito l'ascolto appaia ancor più evidente l'opera di condizionamento svolta Pt_2 dalla madre, evidenziando che se il minore fosse stato adeguatamente supportato, non condizionato, il rapporto tra i due si sarebbe potuto ricostruire come emerge dalla possibilità finale data dal figlio al padre.
Infine, allega agli atti la sentenza di estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova;
c) il curatore speciale, premesso che dall'ascolto del minore è emersa una maturità e consapevolezza dello stesso nell'esprimere le proprie emozioni, non potendo non tenersi conto del suo rifiuto a frequentare il padre, chiede la sospensione degli incontri padre – figlio, invitatogli a un percorso di sostegno psicologico al fine di un pregiudicare una auspicata ripresa dei rapporti.
14) All'odierna udienza, sostituita nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti, che hanno concluso con in epigrafe, e il parere del P.G., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO Questa Corte ritiene l'appello parzialmente fondato secondo quanto si dirà.
• L'addebito della separazione. Parte appellante lamenta il mancato addebito della separazione a , ritenendo la crisi Parte_2 coniugale della coppia ricollegabile unicamente al comportamento trasgressivo del marito consistente in atti di violenza domestica, angherie e prepotenze, perpetrate durante l'intero coniugio e culminate con
6 l'episodio del 17 marzo 2021; ciò sarebbe stato causalmente determinante l'intollerabilità della convivenza matrimoniale. In materia di addebito della separazione è richiesta la prova dell'irreversibile crisi coniugale, causalmente determinata dal comportamento volontario e consapevole del coniuge contrario ai doveri coniugali, la cui violazione ne costituisce il presupposto. A tal proposito, si può fare riferimento al recente arresto della corte di cassazione che, con pronuncia del 08/06/2023, n.16287, precisa: “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.”. Dalla lettura delle allegazioni di parte, si rileva una sofferenza della principalmente causata dalla Pt_3 gestione dei figli da parte del marito, in particolare nei confronti di portatore di un grave disturbo Per_2 oppositivo-provocatorio ed emozionale con difficoltà comportamentali. Emerge che, in diverse occasioni, la madre ha svolto il ruolo di paciere tra il marito e il figlio e solo una volta, cessata la convivenza matrimoniale, grazie all'ausilio di centri specialistici, è riuscita a comprendere che il clima familiare, anche concausato dai comportamenti di ha determinato in lei situazioni di Pt_2 abuso psicologico, evidentemente non compreso poiché principalmente concentrata sul ruolo materno. Non vi è, invece, prova certa che l'intervento dentistico di terapia canalare rappresentato da sia Pt_3 causalmente collegato ad una condotta lesiva da parte di fatti accaduti nel 2017); in quanto solo Pt_2 meramente rappresentato e in parte contraddetto dalla contestazione di il quale ha precisato gli Pt_2 interventi orto-dentistici effettuati dalla , (sul punto le dichiarazioni alla P.G. in atti) e tra questi Pt_3 non trova conferma quanto asserito da parte appellante. Al fine di tratteggiare un quadro più preciso del periodo di finale del rapporto di coppia, è bene richiamare anche il procedimento penale a carico di concluso con estinzione del reato per esito positivo Pt_2 della messa alla prova secondo quanto detto sopra. solo inizialmente imputato per maltrattamenti, è stato rinviato a giudizio in quanto imputato del Pt_2 Per_ reato di cui all'art. 571 co. 1 e 2 c.p., perché nella sua qualità di genitore (di e abusava dei Per_2 mezzi di correzione e di disciplina in danno dei figli minori. I fatti rilevanti ai fini che qui interessano vanno collocati nel periodo tra il maggio 2017 e il marzo 2021 (doc. allegato alla memoria di primo grado data 23.09.2022); in detta ultima data è temporalmente collocato l'evento – già menzionato - di aggressione del padre nei confronti di a seguito del quale Per_2 il figlio riportava delle lesioni lievi sicché la madre si allontanava dalla casa familiare coi figli senza farvi più rientro. Si condivide, pertanto, quanto già motivato nella sentenza impugnata, secondo cui è emersa una figura paterna, in particolare negli ultimi anni della relazione, impreparata nella gestione familiare e del rapporto di coppia, caratterizzata da modelli di educazione dei figli differenti;
ciò ha concorso all'esito negativo del rapporto coniugale e ne ha reso intollerabile la continuazione;
ma è comunque insufficiente quale elemento fondante la richiesta di addebito, in assenza di una chiara ed evidente correlazione tra il comportamento del padre e la violazione dei doveri coniugali.
• Affidamento di nato il [...], e regolamentazione del diritto visita del padre. Per_1
è divenuto maggiorenne il 25.03.2006, sicché alcun provvedimento di affidamento e di Per_2 collocamento che lo riguarda può essere pronunciato, ma un richiamo alla sua situazione è utile al fine di meglio comprendere la vicenda che qui ci occupa.
7 Nel corso del giudizio è emersa una inadeguata gestione di che ha visto il padre a assumere delle Per_2 condotte, in talune occasioni, non pienamente consona al ruolo genitoriale;
infatti sono esitate nel procedimento penale, ora estinto, già menzionato. Per_ Tali accadimenti sono stati vissuti con fatica dal figlio più piccolo, il quale, pur non essendo il diretto bersaglio degli agiti paterni, ha assistito agli stessi, non ne ha compreso il senso né giustificato i Per_ motivi con la conseguenza che in piena fase evolutiva, ne ha portato peso;
in questa condizione non ha potuto nemmeno comprendere i motivi di un differente trattamento tra i due fratelli. Per_ Ciò emerge anche dall'ascolto di il quale, da un lato ha espresso una posizione di netto rifiuto della figura paterna, mentre per altro verso è riuscito a ricordare confusamente solo rari momenti di benessere con il padre, collocandoli perlopiù quando era più piccolo di età. Per_ Il racconto di si pone in linea con quanto è possibile rinvenire nelle allegazioni dei Servizi Sociali, prodotte nel corso del procedimento di primo grado. È emerso che il minore (e prima di lui il fratello) vede la madre quale fonte di serenità, ma anche figura da proteggere, surrogandosi, pertanto, in talune occasioni nel il ruolo di portatore di istanze che appartengono alla gestione dell'adulto e/o genitoriale. È comunque opportuno precisare che non è emersa una specifica e completa inidoneità della figura genitoriale paterna, bensì una gestione familiare inadeguata, amplificata dal comportamento talvolta di difficile governo del figlio in una situazione familiare non affrontata in sintonia tra i genitori che Per_2 ha infine condotto ai fatti già ripresi nel procedimento penale per abuso di mezzi di correzione. Per_ Non emerge, invero, un attuale pregiudizio nei confronti di seppure il rapporto tra il padre e il figlio allo stato appaia compromesso. Un diverso approccio potrebbe condurre al definitivo distacco del figlio dalla figura paterna, tenuto anche in debito conto la netta chiusura materna nei confronti del coniuge separato. In questo quadro fattuale le odierne deduzioni di parte appellante appaiono inconsistenti per modificare il regime di affidamento condiviso;
invero non è tanto la distanza geografica che separa i componenti della famiglia ad impedire al padre l'accesso necessario per svolgere il proprio ruolo genitoriale, ma una netta chiusura del rapporto adopera del figlio, una collaborazione genitoriale inesistente, concausata, che Per_ si auspica migliori per il benessere di inoltre, non può ritenersi la rinunzia ad una modifica di un provvedimento endoprocessuale, peraltro non idoneo in materia a dirsi cosa giudicata, quale abdicazione del proprio ruolo genitoriale. A ciò si aggiunga, sotto il profilo contributivo ordinario, che il padre sta rispettando quanto disposto a suo carico in sentenza, contribuendo regolarmente al sostentamento dei figli: non si ravvisa, pertanto, un pregiudizio a carico dei figli. Quanto alla (sola) contribuzione per le spese straordinarie entrambe le parti, implicitamente, ammettono reciproche omissioni;
lato materno, un carente flusso di informazioni circa le spese da affrontare, lato paterno, un ritardo, e talvolta difetto, di pagamento delle stesse.
*** Per_ Fermo restando che rimarrà collocato presso la madre, quanto al profilo della regolamentazione del rapporto e frequentazione tra il minore e il padre si osserva quanto segue. Per_ Come già precisato, ha ribadito un netto rifiuto rispetto alla prospettiva di un rapporto diretto con il padre, rifiuto mitigato solamente da alcuni positivi ricordi dell'infanzia. Di tale posizione, espressa consapevolmente, non si può non tenerne qui conto. In una fattispecie simile, la corte di cassazione, sez. I - 05/08/2024, n. 21969, si è così pronunciata: “se il figlio minore, adolescente e con piena autonomia di giudizio, prova nei confronti di un genitore sentimenti di avversione o,
8 addirittura, di ripulsa, talmente radicati da non poter essere facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, vanno sospesi gli incontri tra il minore stesso e il coniuge non affidatario”. Appare, invece, utile confermare, tenuto conto del necessario lavoro introspettivo che dovrà svolgere Per_
un incarico al Servizio Sociale di monitoraggio del benessere psicoemotivo del minore, con la possibilità di attivare un sostegno di natura psicologica. Inoltre, il Servizio deve garantire al minore un suo spazio di ascolto, utile a verificare se ci sono margini per il recupero del rapporto genitoriale, importante per la sua formazione, intervenendo di conseguenza. Per_ L'apertura dei momenti di frequentazione tra e il padre non può che dipendere dall'esito di un percorso sorretto dalla volontà del minore che, allo stato, ha espresso una posizione contraria.
*** Non ha luogo l'assegnazione della casa familiare, abitazione già lasciata unitamente ai figli nel marzo 2021 dalla , genitore presso cui i figli sono collocati e nel cui interesse deve essere disposto il Pt_3 provvedimento di assegnazione dell'abitazione.
• Mantenimento dei figli.
può godere di reddito pari a circa 2.800 euro netti mensili per il periodo di imposta Parte_2
2023 (ultima rilevazione in atti), di poco (circa 100 euro mensili) maggiore al reddito percepito nel 2021, anno del ricorso della separazione. Viene allegato un finanziamento con rate mensili parti a 628,00 euro a decorrere dal febbraio 2024 fino al gennaio 2031, stipulato nel dicembre 2023 per la copertura (a saldo e stralcio) di una esposizione debitoria pregressa relativa alla società FI RI (pagamento effettuato nei confronti della AN PO di DR per somma di euro 40.000); rimborso finanziamento Compass per n. 67 rate mensili, ciascuna di euro 68,35, senza alcuna specifica causale;
viene rappresentato un rimborso di un prestito personale con esborso mensile variabile e vagamente riferiti rimborsi di presiti a familiari e amici (negli estratti conto allegati sono talvolta indicati come regali, altri prestiti e alcune uscite, anche prelievi in contati, classificati come rimborsi); infine, ha riferito di sostenere spese mensili di circa euro 200,00 per la dimora a Milano in una stanza nei periodi in cui deve ivi soggiornarvi per lavoro, allegando una dichiarazione firmata del riferito proprietario dell'immobile, senza alcun altro dato utile a verificarne la rispondenza alla realtà, salvo indicare negli estratti conto (2022-2024) dei prelievi in contanti di dette somme.
Inoltre, ha riferito di avere già al tempo del procedimento di primo grado, cui ritiene che la sentenza impugnata ne abbia dato rilievo, impegni finanziari con cessione del quinto dello stipendio e un finanziamento in corso a estinzione di debiti pregressi con AN PO di DR (sempre in riferimento al FI RI) per n. 48 rate da 267 euro cadauna, estinto a fine 2023 (medesimo periodo in cui viene riferito di un saldo e stralcio dei debiti con AN PO di DR). Da ultimo, è riferito un aumento del canone di locazione della sua abitazione (casa a DR), CP_3 allegando una nota riepilogativa del canone, comprese le spese condominiali anticipate per l'importo di euro 480,00 mensili. TO, di contro, per i medesimi periodi di imposta, ha conseguito redditi pari a circa 1.600,00 euro netti (periodo di imposta 2023), di poco superiori ai redditi netti percepiti nell'anno della separazione, pari a circa 1.500,00 euro mensili;
non sono allegati, allo stato, oneri abitativi né variazioni di rilievo. Quanto alle somme da versarsi alla AN PO di DR, ella risulta essere obbligata in solido per le pendenze relative alla società FI RI ed è allegata una proposta di saldo e stralcio, pari a 80.000 euro complessivi nei riguardi della AN, proposta firmata nel novembre 2023 unitamente a
Pt_2
Ha riferito di aver estinto ogni debito con l'aiuto di terzi senza accedere a finanziamenti.
9 Si può presumere che la proposta sia stata accettata visto lo specifico richiamo di ad un Pt_2 finanziamento a saldo e stralcio nei confronti di AN PO di DR per una somma pari a 40.000
€, e il richiamo di all'estinzione del debito con l'aiuto di terzi. Pt_3
Tutto ciò premesso, rilevato che elementi significativi in vista della positiva valutazione economico patrimoniale delle parti discendono dalle dichiarazioni di redditi in atti, già evidenziate, considerato che upporta oneri abitativi e, allo stato, risulta avere una esposizione debitoria originatasi durante il Pt_2 matrimonio con la la quale invece è stata in grado di estinguere per la quota di sua spettanza;
Pt_3 tenuto conto dell'età dei figli e delle loro crescenti esigenze in relazione, dell'assenza di periodi di permanenza dei figli con il padre, rimanendo questi a totale carico della madre, si ritiene di rideterminare il contributo posto a carico di ell'importo di € 650,00 mensili, (euro 325,00 per ciascun figlio, Pt_2 considerato che è appena diventato maggiorenne), oltre al pagamento del 70 % delle spese extra- Per_2 assegno. L'assegno unico nella misura del 100% rimane percepito dalla madre, genitore collocatario che assolve direttamente in modo adeguato alle esigenze dei figli, quale misura a sostegno della genitorialità e disposta nell'interesse dei minori.
• Spese di lite. La reciproca soccombenza delle parti (addebito-affido-contributo al mantenimento figli) nel precedente grado di giudizio, come anche nel presente procedimento, impone una compensazione anche per il presente grado di giudizio. Il curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sarà liquidato - previa istanza - con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 92/2024 emessa dal tribunale di DR, pubblicata il 06.03.2024, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 1146/2021, dispone:
- non luogo a provvedere sull'affidamento di nato il [...] per avere questi raggiunto Per_2 la maggiore età; Per_
- conferma l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
- dichiara non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare;
Per_
- sospende il diritto di visita del padre con e al contempo incarica i Servizi Sociali di monitorare il benessere psicoemotivo del minore, con la possibilità all'occorrenza di attivare un sostegno di natura psicologica e di fornirgli uno spazio di ascolto, utile a verificare se ci sono margini di recupero del rapporto con il padre, e intervenire di conseguenza, anche riattivando gradualmente gli incontri con il padre se la situazione lo consente;
- ferma la decorrenza, pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_2
l'importo mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese cd. straordinarie come da protocollo del Tribunale di DR;
- assegno unico nella misura del 100% percepito dalla madre;
- non si fa applicazione del disposto dell'art. 13 TUSG;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Milano, 19 marzo 2025
Il presidente est.
Fabio Laurenzi
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1in relazione al procedimento in esame non trova applicazione la disciplina introdotta con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) posto che l'art. 35 del decreto citato – come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 – ha espressamente previsto la decorrenza iniziale della novella solo per i procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023 e non include il Titolo IV bis (norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie) nelle disposizioni applicabili anche per le impugnazioni successive al 28.02.2023.