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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4754/2019 R.G., riservata in decisione in data 29-12- 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 82/2019 TRA
, rapp.to e difeso dall'avvocato Pasquale Esposito giusta procura a Parte_1 margine dell'atto introduttivo, elettivamente domiciliata in Gragnano, Via Starza, 51
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., quale società incorporante la Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di Controparte_2 costituzione dall'avvocato Luigi Delle Rose, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia, Via Denza 9
APPELLATA
E
, domiciliato in Castellammare di Stabia, alla Via Supportico 20 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. udienza del 16- 12-2024;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , evocava in giudizio, Parte_1 innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, la in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., e per sentirli condannare in CP_3 solido al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 23.09.2013, alle ore 20.00 circa, in Castellammare di Stabia. Deduceva l'attore che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il motoveicolo Honda SH 150, di sua proprietà e da lui condotto, mentre percorreva a moderata velocità e sulla propria destra la Strada Statale per Gragnano, proveniente da
1 Castellammare di Stabia e diretto verso Gragnano centro, giunto all'altezza della rampa di accesso del raccordo autostradale della S.S. 145, rallentava per concedere la precedenza al veicolo Toyota Corolla tg. CR861GD che proveniva dal senso di marcia opposto ed era in procinto di imboccare la predetta rampa di accesso, allorquando veniva tamponato alla parte posteriore dalla parte anteriore del motoveicolo Yamaha T- Max tg. DM49393 di proprietà di il conducente del motoveicolo CP_3
Yamaha, proveniente da retro e nello stesso senso di marcia, a causa dell'eccessiva velocità, nonché, del mancato rispetto della distanza di sicurezza, non riusciva ad arrestare la propria marcia in tempo utile ad evitare l'impatto; a seguito dell'urto il motoveicolo Honda Sh 150 veniva sospinto contro la parte laterale destra del veicolo Toyota e poi rovinava al suolo sul suo lato sinistro unitamente al conducente, riportando danni diretti per la caduta al suolo e indiretti per urto contro il veicolo Toyota Corolla. Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., la quale contestava nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Rimaneva contumace . CP_3
Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 82/2019 il Giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda attorea per violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 c.p.c. In particolare, il Giudice di pace evidenziava che l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato a all'indirizzo del domicilio e consegnato a mani della CP_3 madre;
che tuttavia, dal certificato PRA del motoveicolo Honda T-Max tg. DK96643, di proprietà di al momento del sinistro, si evinceva che la residenza di CP_3
fosse in NE (RM) alla Via della Liberazione n. 109. CP_3
A fondamento del gravame l'appellante lamentava la violazione di legge e l'erroneità della motivazione addotta dal Giudice di Prime Cure, insistendo per l'accoglimento della domanda.
in persona del legale rapp.te p.t., quale società incorporante la Controparte_1
, si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c., e nel merito chiedendone il rigetto in quanto infondato. Nonostante la regolarità della notifica, ha omesso di costituirsi, sicché CP_3 ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Questioni Preliminari.
1. Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza avvenuto in data 27- 05-2019 (appello notificato in data 18-07-2019). L'appello è altresì procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 19.07.2019. Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellata, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che
2 l'appellante ha sufficientemente descritto la parte della decisione di primo grado censurata, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. Merito.
2. Con il primo motivo di appello, parte appellante evidenzia l'errore commesso dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto violato il principio del contraddittorio ex. art. 101 c.p.c. Il motivo è fondato. In primo luogo si osserva che dagli estratti cronologici attestanti le legittimazioni delle parti emerge che il Giudice di prime cure ha confuso l'indirizzo di residenza dell'attore con quello del convenuto . CP_3
Dall'estratto cronologico del motoveicolo Yamaha T Max tg. DM49393 di proprietà di si evince che quest'ultimo risiedeva in Castellammare di Stabia, Via CP_3
Supportico 20, dove correttamente è stata indirizzata la notifica, e non in NE (RM) alla Via della Liberazione (indirizzo di parte attorea). Ne discende che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato in primo grado. Peraltro ove pure si fosse ritenuta nulla la notifica ne andava disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
3. Merito. Si rileva che, parte appellante si è limitata – ai fini dell'accoglimento dell'an della domanda – a dedurre l'avvenuta allegazione agli atti della sentenza n. 2916/16 emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata, avente ad oggetto il risarcimento dei danni relativi al terzo veicolo coinvolto nel medesimo sinistro per cui è causa, nella quale viene dichiarata la responsabilità di . CP_3
Tuttavia, questa circostanza non impedisce in sede di gravame una valutazione comparativa degli elementi probatori addotti a sostegno della domanda. L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr Cassazione civile sez. II, 22/11/2024, n.30129, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la censura in ordine alla necessità della querela di falso per contestare l'affermazione del pubblico ufficiale verbalizzante circa la buona visibilità dell'autovelox, non era idonea ad introdurre in appello il tema dell'assolvimento all'onere probatorio della non visibilità dell'apparecchiatura). Tanto chiarito, si rileva che il materiale istruttorio in atti non consente di pervenire ad un accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dal Pt_1
L'odierno appellante ha allegato che il motoveicolo Honda SH di sua proprietà e da lui condotto rallentava per concedere la precedenza al veicolo Toyota Corolla tg. CR861GD marciante nell'opposto senso di marcia ed in procinto di imboccare la rampa di
3 accesso al raccordo autostradale, allorquando veniva tamponato dal motoveicolo Yamaha T-Max ed in conseguenza del tamponamento rovinava al suolo unitamente al conducente e finiva la sua marcia contro il veicolo Toyota Corolla, riportando danni sia per l'urto diretto che per quello indiretto. A sostegno della domanda in primo grado è stato escusso un unico teste, le cui dichiarazioni di per sé sole non appaiono sufficienti al fine di ritenere provata la domanda, in assenza di ulteriori elementi di riscontro probatorio. Il predetto teste, premesso che percorreva la stessa strada percorsa dal veicolo attoreo e nella stessa direzione di marcia, ha dichiarato di aver visto il motociclo SH essere urtato alla parte laterale posteriore destra, all'altezza della marmitta, dalla parte anteriore sinistra del motociclo Tmax che proveniva da tergo;
che a seguito del tamponamento il motociclo Honda è stato sospinto in avanti fino ad urtare con la parte anteriore e laterale destra contro la parte laterale destra della Toyota Corolla che si trovava davanti al motociclo SH in posizione obliqua in quanto si stava immettendo sul raccordo, per poi cadere al suolo sul lato sinistro. Il teste descrive poi i danni riportati dal veicolo dell'attore, precisa che nessuno riportò lesioni personali, e che non intervennero autorità. La convenuta compagnia fin dal primo grado di giudizio ha evidenziato che: appare inverosimile che in un incidente, che interessava ben tre veicoli, di cui ben due motoveicoli, nessuno dei suoi conducenti riportare lesioni, e ciò nonostante la estrema violenza dell'urto causato dal motoveicolo Yamaha T-Max, che tamponava con così tale violenza il motoveicolo Honda SH dell'appellante da scaraventarlo contro l'auto Toyota Corolla;
che , il motoveicolo Yamaha T-Max garantito –il cui proprietario si è sottratto ai dovuti e necessari accertamenti -si è reso protagonista, oltre che di quello per cui è oggi verificatosi il 23.9.2013, di numerosissimi altri incidenti stradali, verificatisi il 19.6.2012, il 19.4.2013, il 13.9.2013, il 21.9.2013 (due giorni prima…), il 24.9.2013 (il giorno dopo), ed il 7.7.2014; che il perito fiduciario della compagnia poneva dubbi e perplessità sulla compatibilità dei danni lamentati dall'appellante al proprio motoveicolo. Ebbene l'unica dichiarazione testimoniale raccolta non consente di dissipare tali dubbi, non essendovi in atti alcuna documentazione attestante lo stato post sinistro degli ulteriori due veicoli coinvolti, ed alcuna prova documentale del danno riportato dal motociclo Honda SH se non un mero preventivo di spesa, in quanto tale privo di valore probatorio, peraltro senza alcuna indicazione della data di redazione, e materiale fotografico ritraente nell'assunto il motociclo dopo il sinistro, senza che nulla emerga dagli atti sulla condizione dello stesso prima dell'incidente. Invero dal certificato PRA in atti risulta che ha acquistato il motociclo Parte_1
SH in oggetto in data 18.06.2013 al prezzo di euro 950,00, e lamenta un danno per il sinistro accaduto in data 23.09.2013, ed in base ad un preventivo privo di data, di euro 2.273,10. Ancora si osserva che il motociclo dell'odierno appellante risulta alienato, senza che dagli atti emerga alcunchè in ordine alle riparazioni poste in essere, nè tantomeno al suo valore di mercato al momento della vendita.
4 Pacifica la vendita del motociclo (cfr dichiarazioni rese dal difensore dell'appellante all'udienza del 26.05.2015 e certificato Pra in atti), era onere dell'odierno appellante dimostrare o di aver riparato il veicolo prima della vendita o che lo stesso è stato alienato ad un prezzo inferiore al suo valore in quanto incidentato, in mancanza non sussistendo alcun pregiudizio nella sua sfera patrimoniale (cfr Cass 2023 7012 ). Le segnalate criticità e lacune probatorie non consentono di ritenere provata la domanda, nè può condurre a diverso esito la richiamata sentenza di accoglimento la n. 2916/16 emessa dal G. di P. di Torre Annunziata, avente ad oggetto, nell'assunto, il risarcimento dei danni relativi al terzo veicolo coinvolto nel medesimo sinistro per cui è causa, nella quale viene dichiarata la responsabilità del convenuto CP_3 quale proprietario del veicolo danneggiante. In merito si osserva non solo che tale sentenza non risulta depositata nel fascicolo telematico, ma che in ogni caso la stessa non ha alcun valore di giudicato nei confronti del terzo nè tantomeno dalla stessa sarebbero inferibili Parte_1 argomentazioni a sostegno del nesso causale tra lo specifico danno lamentato dall'odierno appellante ed il sinistro. Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, valori minimi, tenuto conto dell'assenza di complessità della causa.
5. Nulla in favore di attesa la sua contumacia. CP_3
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado Parte_1 in favore di in persona del legale rapp.te p.t., quale società Controparte_1
5 incorporante la che liquida in euro 852,00 per compenso Controparte_2 professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
• dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 23.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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, rapp.to e difeso dall'avvocato Pasquale Esposito giusta procura a Parte_1 margine dell'atto introduttivo, elettivamente domiciliata in Gragnano, Via Starza, 51
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., quale società incorporante la Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di Controparte_2 costituzione dall'avvocato Luigi Delle Rose, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia, Via Denza 9
APPELLATA
E
, domiciliato in Castellammare di Stabia, alla Via Supportico 20 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. udienza del 16- 12-2024;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , evocava in giudizio, Parte_1 innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, la in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., e per sentirli condannare in CP_3 solido al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 23.09.2013, alle ore 20.00 circa, in Castellammare di Stabia. Deduceva l'attore che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il motoveicolo Honda SH 150, di sua proprietà e da lui condotto, mentre percorreva a moderata velocità e sulla propria destra la Strada Statale per Gragnano, proveniente da
1 Castellammare di Stabia e diretto verso Gragnano centro, giunto all'altezza della rampa di accesso del raccordo autostradale della S.S. 145, rallentava per concedere la precedenza al veicolo Toyota Corolla tg. CR861GD che proveniva dal senso di marcia opposto ed era in procinto di imboccare la predetta rampa di accesso, allorquando veniva tamponato alla parte posteriore dalla parte anteriore del motoveicolo Yamaha T- Max tg. DM49393 di proprietà di il conducente del motoveicolo CP_3
Yamaha, proveniente da retro e nello stesso senso di marcia, a causa dell'eccessiva velocità, nonché, del mancato rispetto della distanza di sicurezza, non riusciva ad arrestare la propria marcia in tempo utile ad evitare l'impatto; a seguito dell'urto il motoveicolo Honda Sh 150 veniva sospinto contro la parte laterale destra del veicolo Toyota e poi rovinava al suolo sul suo lato sinistro unitamente al conducente, riportando danni diretti per la caduta al suolo e indiretti per urto contro il veicolo Toyota Corolla. Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., la quale contestava nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Rimaneva contumace . CP_3
Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 82/2019 il Giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda attorea per violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 c.p.c. In particolare, il Giudice di pace evidenziava che l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato a all'indirizzo del domicilio e consegnato a mani della CP_3 madre;
che tuttavia, dal certificato PRA del motoveicolo Honda T-Max tg. DK96643, di proprietà di al momento del sinistro, si evinceva che la residenza di CP_3
fosse in NE (RM) alla Via della Liberazione n. 109. CP_3
A fondamento del gravame l'appellante lamentava la violazione di legge e l'erroneità della motivazione addotta dal Giudice di Prime Cure, insistendo per l'accoglimento della domanda.
in persona del legale rapp.te p.t., quale società incorporante la Controparte_1
, si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c., e nel merito chiedendone il rigetto in quanto infondato. Nonostante la regolarità della notifica, ha omesso di costituirsi, sicché CP_3 ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Questioni Preliminari.
1. Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza avvenuto in data 27- 05-2019 (appello notificato in data 18-07-2019). L'appello è altresì procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 19.07.2019. Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellata, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che
2 l'appellante ha sufficientemente descritto la parte della decisione di primo grado censurata, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. Merito.
2. Con il primo motivo di appello, parte appellante evidenzia l'errore commesso dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto violato il principio del contraddittorio ex. art. 101 c.p.c. Il motivo è fondato. In primo luogo si osserva che dagli estratti cronologici attestanti le legittimazioni delle parti emerge che il Giudice di prime cure ha confuso l'indirizzo di residenza dell'attore con quello del convenuto . CP_3
Dall'estratto cronologico del motoveicolo Yamaha T Max tg. DM49393 di proprietà di si evince che quest'ultimo risiedeva in Castellammare di Stabia, Via CP_3
Supportico 20, dove correttamente è stata indirizzata la notifica, e non in NE (RM) alla Via della Liberazione (indirizzo di parte attorea). Ne discende che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato in primo grado. Peraltro ove pure si fosse ritenuta nulla la notifica ne andava disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
3. Merito. Si rileva che, parte appellante si è limitata – ai fini dell'accoglimento dell'an della domanda – a dedurre l'avvenuta allegazione agli atti della sentenza n. 2916/16 emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata, avente ad oggetto il risarcimento dei danni relativi al terzo veicolo coinvolto nel medesimo sinistro per cui è causa, nella quale viene dichiarata la responsabilità di . CP_3
Tuttavia, questa circostanza non impedisce in sede di gravame una valutazione comparativa degli elementi probatori addotti a sostegno della domanda. L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr Cassazione civile sez. II, 22/11/2024, n.30129, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la censura in ordine alla necessità della querela di falso per contestare l'affermazione del pubblico ufficiale verbalizzante circa la buona visibilità dell'autovelox, non era idonea ad introdurre in appello il tema dell'assolvimento all'onere probatorio della non visibilità dell'apparecchiatura). Tanto chiarito, si rileva che il materiale istruttorio in atti non consente di pervenire ad un accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dal Pt_1
L'odierno appellante ha allegato che il motoveicolo Honda SH di sua proprietà e da lui condotto rallentava per concedere la precedenza al veicolo Toyota Corolla tg. CR861GD marciante nell'opposto senso di marcia ed in procinto di imboccare la rampa di
3 accesso al raccordo autostradale, allorquando veniva tamponato dal motoveicolo Yamaha T-Max ed in conseguenza del tamponamento rovinava al suolo unitamente al conducente e finiva la sua marcia contro il veicolo Toyota Corolla, riportando danni sia per l'urto diretto che per quello indiretto. A sostegno della domanda in primo grado è stato escusso un unico teste, le cui dichiarazioni di per sé sole non appaiono sufficienti al fine di ritenere provata la domanda, in assenza di ulteriori elementi di riscontro probatorio. Il predetto teste, premesso che percorreva la stessa strada percorsa dal veicolo attoreo e nella stessa direzione di marcia, ha dichiarato di aver visto il motociclo SH essere urtato alla parte laterale posteriore destra, all'altezza della marmitta, dalla parte anteriore sinistra del motociclo Tmax che proveniva da tergo;
che a seguito del tamponamento il motociclo Honda è stato sospinto in avanti fino ad urtare con la parte anteriore e laterale destra contro la parte laterale destra della Toyota Corolla che si trovava davanti al motociclo SH in posizione obliqua in quanto si stava immettendo sul raccordo, per poi cadere al suolo sul lato sinistro. Il teste descrive poi i danni riportati dal veicolo dell'attore, precisa che nessuno riportò lesioni personali, e che non intervennero autorità. La convenuta compagnia fin dal primo grado di giudizio ha evidenziato che: appare inverosimile che in un incidente, che interessava ben tre veicoli, di cui ben due motoveicoli, nessuno dei suoi conducenti riportare lesioni, e ciò nonostante la estrema violenza dell'urto causato dal motoveicolo Yamaha T-Max, che tamponava con così tale violenza il motoveicolo Honda SH dell'appellante da scaraventarlo contro l'auto Toyota Corolla;
che , il motoveicolo Yamaha T-Max garantito –il cui proprietario si è sottratto ai dovuti e necessari accertamenti -si è reso protagonista, oltre che di quello per cui è oggi verificatosi il 23.9.2013, di numerosissimi altri incidenti stradali, verificatisi il 19.6.2012, il 19.4.2013, il 13.9.2013, il 21.9.2013 (due giorni prima…), il 24.9.2013 (il giorno dopo), ed il 7.7.2014; che il perito fiduciario della compagnia poneva dubbi e perplessità sulla compatibilità dei danni lamentati dall'appellante al proprio motoveicolo. Ebbene l'unica dichiarazione testimoniale raccolta non consente di dissipare tali dubbi, non essendovi in atti alcuna documentazione attestante lo stato post sinistro degli ulteriori due veicoli coinvolti, ed alcuna prova documentale del danno riportato dal motociclo Honda SH se non un mero preventivo di spesa, in quanto tale privo di valore probatorio, peraltro senza alcuna indicazione della data di redazione, e materiale fotografico ritraente nell'assunto il motociclo dopo il sinistro, senza che nulla emerga dagli atti sulla condizione dello stesso prima dell'incidente. Invero dal certificato PRA in atti risulta che ha acquistato il motociclo Parte_1
SH in oggetto in data 18.06.2013 al prezzo di euro 950,00, e lamenta un danno per il sinistro accaduto in data 23.09.2013, ed in base ad un preventivo privo di data, di euro 2.273,10. Ancora si osserva che il motociclo dell'odierno appellante risulta alienato, senza che dagli atti emerga alcunchè in ordine alle riparazioni poste in essere, nè tantomeno al suo valore di mercato al momento della vendita.
4 Pacifica la vendita del motociclo (cfr dichiarazioni rese dal difensore dell'appellante all'udienza del 26.05.2015 e certificato Pra in atti), era onere dell'odierno appellante dimostrare o di aver riparato il veicolo prima della vendita o che lo stesso è stato alienato ad un prezzo inferiore al suo valore in quanto incidentato, in mancanza non sussistendo alcun pregiudizio nella sua sfera patrimoniale (cfr Cass 2023 7012 ). Le segnalate criticità e lacune probatorie non consentono di ritenere provata la domanda, nè può condurre a diverso esito la richiamata sentenza di accoglimento la n. 2916/16 emessa dal G. di P. di Torre Annunziata, avente ad oggetto, nell'assunto, il risarcimento dei danni relativi al terzo veicolo coinvolto nel medesimo sinistro per cui è causa, nella quale viene dichiarata la responsabilità del convenuto CP_3 quale proprietario del veicolo danneggiante. In merito si osserva non solo che tale sentenza non risulta depositata nel fascicolo telematico, ma che in ogni caso la stessa non ha alcun valore di giudicato nei confronti del terzo nè tantomeno dalla stessa sarebbero inferibili Parte_1 argomentazioni a sostegno del nesso causale tra lo specifico danno lamentato dall'odierno appellante ed il sinistro. Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, valori minimi, tenuto conto dell'assenza di complessità della causa.
5. Nulla in favore di attesa la sua contumacia. CP_3
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado Parte_1 in favore di in persona del legale rapp.te p.t., quale società Controparte_1
5 incorporante la che liquida in euro 852,00 per compenso Controparte_2 professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
• dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 23.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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