Decreto cautelare 29 settembre 2022
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 27/10/2022, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 01064/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G.Toma n. 45;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di Lecce del 27.7.2022, notificato il 6.9.2022, con cui è disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dall’extracomunitario ricorrente l’1.2.2022, con contestuale invito al predetto a lasciare il
territorio nazionale entro il termine di giorni 15, nonché ove occorra avverso tutti gli atti ad esso connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to S. Centonze;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato, in quanto:
sembrano condivisibili le censure con le quali il cittadino senegalese ricorrente deduce il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento questorile impugnato (anche in relazione alla erronea valutazione della pericolosità sociale del predetto), adottato sul presupposto della sussistenza di una condanna a suo carico per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, art. 73 comma 1 del D.P.R. n. 309 del 1990, e di un rinvio a giudizio per il reato di violenza sessuale di gruppo e perché non risulterebbe prodotta la certificazione relativa alla sistemazione alloggiativa e la documentazione contabile comprovante il reddito prodotto da lavoro autonomo;
in particolare, quanto al primo profilo, osserva il Tribunale che la condanna citata risulta inflitta ai sensi dell’art.73 quinto comma del D.P.R. n. 309/1990 e non già ai sensi del primo comma della medesima norma (peraltro, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5492/ 2022 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per ravvisato contrasto con agli artt. 3, 117 primo comma della Costituzione in riferimento all’art. 8 C.E.D.U. nella parte in cui, richiamando tutti “i reati inerenti gli stupefacenti”, prevede che la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno);
con riferimento al disposto rinvio a giudizio per il reato di violenza sessuale di gruppo non risulta neppure valutato che il ricorrente non è stato giammai attinto da alcuna misura cautelare dell’A.G.O. e che la permanenza dello stesso nello Stato italiano è strumentale anche alle esigenze di difesa da tale imputazione;
in ordine al requisito alloggiativo, il ricorrente risulta aver prodotto alla Questura di Lecce il 10.05.2022 (prima dell’adozione del provvedimento finale impugnato) un contratto di locazione relativo a un immobile sito a Lecce alla via -OMISSIS- registrato il 19.2.2022 e, del pari, in data 1.2.2022 documentazione reddituale e fiscale con rinuncia al permesso di soggiorno di lunga durata (circostanza richiamata nel provvedimento impugnato);
Ritenuta, altresì, la sussistenza dell’allegato periculum in mora, atteso che il disposto allontanamento del cittadino senegalese ricorrente dal territorio nazionale appare compromettere irrimediabilmente la sua condizione personale, lavorativa e di difesa nel citato procedimento penale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione resistente, e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 aprile 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.