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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/12/2024, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3295/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del CodiceFiscale_1
difensore Avv. Ciro Iraci, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 10.03.2022 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile e della cecità, nonché i benefici di cui alla L. n. 104/92; che visitato in data 6.04.2022, la competente Commissione medica lo riconosceva “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.
509/88 L. 124/98) medio-grave 67% - 99%, data decorrenza 10.03.2022” ; “privo delle minorazioni visive previste dalla legge n. 382/70 -non cieco civile”, e, infine, soggetto in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n.
104; che pertanto aveva depositato in data 03.08.2022 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. RG 2998/2022, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento del proprio stato per essere riconoscimento invalido al 100%, cieco civile e soggetto in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992; che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato, Dott. Per_1 riconosceva il ricorrente “invalido con TOTALE E PERMANENTE INABILITA'
LAVORATIVA nella misura percentuale del 95% (navantacinque percento) con diritto alla PENSIONE DI INABILITA'”.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100%, cieco civile e soggetto in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 07.03.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente con nomina di nuovo CTU.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
2 La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
Il c.t.u. nominato, Dott. ha infatti chiaramente illustrato al giudicante Per_2
la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie Parte_1
da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di uno stato invalidante pari al 100% (Cento per cento), riconoscendo altresì i benefici di cui all'art 3, comma 1, L.
5.2.92 n.104, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, senza i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.
5.2.92 n.104,
e senza il riconoscimento dello status di “cieco civile”.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
In definitiva, va dichiarato che è invalido nella misura del 100%, Parte_1 requisito utile all'ottenimento della pensione di inabilità e versa nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, legge 104/1992, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione del parziale accoglimento delle domande sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 23.10.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
3 - Dichiara che è invalido nella misura del 100%, requisito Parte_1
utile all'ottenimento della pensione di inabilità, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Dichiara altresì che è soggetto in condizione di disabilità, Parte_1 di cui all'art 3, comma 1, L.
5.2.92 n.104, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Rigetta le ulteriori domande;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23/12/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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