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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5478/2023
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art
281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'udienza del 08.05.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art. 281 - sexies nella causa iscritta al n. 5478 dell'R.G.A.C. anno 2023, a seguito della discussione orale nell'udienza del 08.05.2025 vertente t r a
CF: rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Zito, c.f. Parte_1 C.F._1 C.F._2
in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata in Pagani (SA), alla Via Madonna di Fatima n.
[...]
88;
- Appellante –
e
, nata il [...] a [...], titolare dell'Euro Agenzia di Servizi di Sessa CP_1
Patrizia, con sede in Fisciano (SA) Fraz. Lancusi, via Tenente Nastri n. 20 - 24, part. iva – n. P.IVA_1
P.IVA_ REA: , numero d'iscrizione al Ruolo Mediatori Immobiliari (CCIAA di Salerno) n. 841, elett.te dom.ta in Salerno, via Michelangelo Testa 11, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Infante che la difende come da mandato in atti;
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 1566/2023, emessa dal Giudice di Pace di Salerno, il
2.05.2023, depositata in cancelleria il l'8/05/2023 e notificata il 7.06.2023.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e memorie conclusionali da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Premesso che con atto di citazione conveniva innanzi al Giudice di Pace di Salerno, Parte_1
titolare della Ditta Euroservizi di Patrizia Sessa, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. CP_1
447/2019 fondato sul mancato pagamento della fattura n.20\2018 di € 1.970,00 emessa a seguito di una prestazione relativa al contratto di proposta di acquisto di immobile;
che il GdP in data 6.05.2023 depositava sentenza n. 1566.2023 con la quale rigettava l'opposizione proposta dalla Signora e la Pt_1 condannava al pagamento di € 1.970,00 oltre interessi legali dalla domanda nonché alle spese della procedura monitoria in favore della Ditta EuroServizi di Patrizia Sessa, tanto premesso la proponeva Pt_1 appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma della predetta pronuncia.
Si costituiva la eccependo preliminarmente la decadenza della parte dalla proposizione CP_1 dell'appello in quanto notificato dopo la scadenza dei termini dell'art 325 c.p.c.
Veniva fissata l'udienza odierna del 08.05.2025, ex art. 281 sexies per discussione orale e decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata e merita accoglimento e rende inutile e superfluo l'esame dei motivi di appello.
Dagli atti acclusi al fascicolo di parte appellata si evince che la a mezzo del difensore CP_1 notificava copia della sentenza al procuratore costituito in primo grado della sig.ra Avv. Parte_1
Piergiorgio Braca con pec inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
in data 02.06.23; notificava inoltre successivamente in data 7.06.2023 copia della Email_1 sentenza anche alla parte personalmente per l'esecuzione della sentenza medesima.
Ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'appello, in giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo cui “la notifica della sentenza alla parte personalmente non fa decorrere il termine ''breve'' per impugnare Il diritto di difesa impone che la notifica sia effettuata al procuratore costituito oppure alla parte ma presso il difensore” (Cassazione civile, ordinanza n. 13426/2023); “La sentenza notificata alla parte personalmente, senza menzione del procuratore, non è idonea a produrre l'effetto acceleratorio di cui all'art. 325 c.p.c.”
(Cass. SS.UU., 20866/2020); ed è ““sempre” valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza (in questo senso Sez. Un. n. 23620/2018). Inoltre, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte, anche se detti luoghi possono coincidere essendo il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte suo tramite, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguire nel corso del procedimento.
Infine, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione basta la notifica ad uno dei difensori;
e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica avvenisse in un luogo diverso da quello in cui presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio” (Sez. Un. n.
7454/2020).
Pertanto la notifica della copia della sentenza fatta alla parte personalmente il 07.06.23 non era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione e peraltro il difensore ha specificato che detta pagina 2 di 3 notifica era finalizzata all'esecuzione della sentenza medesima;
diversamente, la notifica fatta alla parte presso il difensore in data 02.06.23 ha determinato la decorrenza del termine breve di giorni 30 per la proposizione dell'appello.
La a mezzo del nuovo difensore ha notificato l'atto di appello in data 05.07.23, (32 giorni Pt_1 dopo) quando oramai il termine breve per la proposizione dell'appello era già spirato.
Spese di giudizio secondo soccombenza.
Sussistono inoltre le condizioni normative affinchè parte appellante versi il doppio del C.U. in appello a cagione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così dispone: Parte_2
1) Dichiara inammissibile l'appello poiché proposto tardivamente quando si era già verificata la decadenza del termine per l'impugnazione;
2) Condanna parte appellante alla rifusione favore di lite a favore di controparte che si liquidano in
€ 1.280,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA CPA e rimborso forfettario spese in misura del 15%;
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Salerno,
08 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 3 di 3
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art
281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'udienza del 08.05.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art. 281 - sexies nella causa iscritta al n. 5478 dell'R.G.A.C. anno 2023, a seguito della discussione orale nell'udienza del 08.05.2025 vertente t r a
CF: rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Zito, c.f. Parte_1 C.F._1 C.F._2
in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata in Pagani (SA), alla Via Madonna di Fatima n.
[...]
88;
- Appellante –
e
, nata il [...] a [...], titolare dell'Euro Agenzia di Servizi di Sessa CP_1
Patrizia, con sede in Fisciano (SA) Fraz. Lancusi, via Tenente Nastri n. 20 - 24, part. iva – n. P.IVA_1
P.IVA_ REA: , numero d'iscrizione al Ruolo Mediatori Immobiliari (CCIAA di Salerno) n. 841, elett.te dom.ta in Salerno, via Michelangelo Testa 11, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Infante che la difende come da mandato in atti;
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 1566/2023, emessa dal Giudice di Pace di Salerno, il
2.05.2023, depositata in cancelleria il l'8/05/2023 e notificata il 7.06.2023.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e memorie conclusionali da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Premesso che con atto di citazione conveniva innanzi al Giudice di Pace di Salerno, Parte_1
titolare della Ditta Euroservizi di Patrizia Sessa, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. CP_1
447/2019 fondato sul mancato pagamento della fattura n.20\2018 di € 1.970,00 emessa a seguito di una prestazione relativa al contratto di proposta di acquisto di immobile;
che il GdP in data 6.05.2023 depositava sentenza n. 1566.2023 con la quale rigettava l'opposizione proposta dalla Signora e la Pt_1 condannava al pagamento di € 1.970,00 oltre interessi legali dalla domanda nonché alle spese della procedura monitoria in favore della Ditta EuroServizi di Patrizia Sessa, tanto premesso la proponeva Pt_1 appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma della predetta pronuncia.
Si costituiva la eccependo preliminarmente la decadenza della parte dalla proposizione CP_1 dell'appello in quanto notificato dopo la scadenza dei termini dell'art 325 c.p.c.
Veniva fissata l'udienza odierna del 08.05.2025, ex art. 281 sexies per discussione orale e decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata e merita accoglimento e rende inutile e superfluo l'esame dei motivi di appello.
Dagli atti acclusi al fascicolo di parte appellata si evince che la a mezzo del difensore CP_1 notificava copia della sentenza al procuratore costituito in primo grado della sig.ra Avv. Parte_1
Piergiorgio Braca con pec inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
in data 02.06.23; notificava inoltre successivamente in data 7.06.2023 copia della Email_1 sentenza anche alla parte personalmente per l'esecuzione della sentenza medesima.
Ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'appello, in giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo cui “la notifica della sentenza alla parte personalmente non fa decorrere il termine ''breve'' per impugnare Il diritto di difesa impone che la notifica sia effettuata al procuratore costituito oppure alla parte ma presso il difensore” (Cassazione civile, ordinanza n. 13426/2023); “La sentenza notificata alla parte personalmente, senza menzione del procuratore, non è idonea a produrre l'effetto acceleratorio di cui all'art. 325 c.p.c.”
(Cass. SS.UU., 20866/2020); ed è ““sempre” valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza (in questo senso Sez. Un. n. 23620/2018). Inoltre, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte, anche se detti luoghi possono coincidere essendo il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte suo tramite, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguire nel corso del procedimento.
Infine, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione basta la notifica ad uno dei difensori;
e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica avvenisse in un luogo diverso da quello in cui presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio” (Sez. Un. n.
7454/2020).
Pertanto la notifica della copia della sentenza fatta alla parte personalmente il 07.06.23 non era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione e peraltro il difensore ha specificato che detta pagina 2 di 3 notifica era finalizzata all'esecuzione della sentenza medesima;
diversamente, la notifica fatta alla parte presso il difensore in data 02.06.23 ha determinato la decorrenza del termine breve di giorni 30 per la proposizione dell'appello.
La a mezzo del nuovo difensore ha notificato l'atto di appello in data 05.07.23, (32 giorni Pt_1 dopo) quando oramai il termine breve per la proposizione dell'appello era già spirato.
Spese di giudizio secondo soccombenza.
Sussistono inoltre le condizioni normative affinchè parte appellante versi il doppio del C.U. in appello a cagione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così dispone: Parte_2
1) Dichiara inammissibile l'appello poiché proposto tardivamente quando si era già verificata la decadenza del termine per l'impugnazione;
2) Condanna parte appellante alla rifusione favore di lite a favore di controparte che si liquidano in
€ 1.280,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA CPA e rimborso forfettario spese in misura del 15%;
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Salerno,
08 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 3 di 3