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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 6943 /2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Giudici:
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. CERVATO Parte_1 C.F._1
PIERGIOVANNI, l'avv. SURACI ROBERTO, l'avv. CALORE MARTA e l'avv. LOCANTO
LUCA
CONTRO
, (C.F. ), con l'avv. FORZA ANTONIO CP_1 C.F._2
OGGETTO: Diritto di autore
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 27.03.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
7.12.2011, la presente decisione ha ad oggetto le domande attoree di accertamento della qualificabilità della “Psicologia Subliminale” del dott. come opera Parte_1
dell'ingegno, tutelata dal diritto d'autore ex art. 1 e ss. LDA, nonché dell'intervenuta violazione di tale diritto d'autore da parte del dott. , con conseguente adozione di tutti i CP_1
provvedimenti necessari a far cessare le condotte del convenuto, oltre alla condanna del medesimo al risarcimento del danno cagionato o al pagamento di un indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale causata all'attore.
La causa, istruita per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio, è stata all'esito trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.
In via di principio, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'attore,
asserito titolare di un diritto d'autore leso del quale intende ottenere tutela sia in forma specifica che mediante risarcimento per equivalente monetario, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi delle pretese azionate, ossia: la titolarità di un diritto d'autore, ossia di una situazione soggettiva tutelata in base alla legge sul diritto d'autore; la sussistenza di una condotta di violazione di tale diritto, nella sua componente morale o in quella patrimoniale;
l'elemento soggettivo del dolo o, quantomeno,
quello della colpa;
il danno-conseguenza scaturito da tale violazione, il nesso causale tra la condotta e i pregiudizi lamentati.
Nel caso di specie, è mancata innanzitutto ed in via assorbente, da parte dell'attore, la dimostrazione della titolarità in capo a sé di un diritto d'autore giuridicamente meritevole di tutela;
dimostrazione che imponeva non soltanto la prova della paternità di un'opera ma anche, e ancor prima, quella della qualificabilità dell'asserita creazione alla stregua di un'opera dell'ingegno suscettibile di costituire oggetto di tutela secondo la normativa autoriale. L'elemento costitutivo della creazione oggetto del diritto di autore è il carattere creativo dell'opera,
inteso come contemporanea presenza di originalità e novità, nel senso che la creazione, per poter accedere alla tutela accordata dalla legge, deve distinguersi rispetto alle opere dello stesso genere in precedenza diffuse;
e tale requisito della novità, lungi dal potere essere restrittivamente inteso in senso oggettivo, ossia come effettiva e reale diversità del prodotto dell'ingegno da quelli consimili,
deve invece essere inteso nel senso per cui l'opera deve anche risultare come creazione autonoma da parte dell'autore, ossia deve essere il risultato della sua attività e ne deve riflettere la personalità,
il suo modo di rappresentare ed esprimere fatti, idee, e sentimenti.
In tal senso si è espressa, invero, la giurisprudenza prevalente, affermando che “Il diritto d'autore, a
differenza del diritto delle invenzioni, caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività,
la quale, nell'ambito di tali opere dell'ingegno, non è costituita necessariamente dall'idea di per sè,
ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può
essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia
sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in
quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione” (cfr. Cass. n. 15496/04) e, ancora, “La
protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non
già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero
dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore,
manifestando le sue scelte libere e creative” (cfr. Cass. n. 10300/2020).
L'opera dell'ingegno, dunque, va tutelata se ed in quanto espressione, segno palese e concreto della creatività dell'autore, mentre pari tutela non riceve l'utilizzazione dell'argomento o dell'insegnamento espressi nell'opera stessa.
E se è pur vero, da un lato, che la visione personale, che dà luogo all'opera dell'ingegno creativa nel senso suindicato, si manifesta non soltanto nella c.d. forma esterna con cui viene espressa l'opera,
ossia nell'espressione in cui l'opera si presenta ai soggetti che intendono fruirne, ma anche nella c.d.
forma interna, identificabile con la struttura dell'opera, ovvero con quel nucleo fondamentale che ne costituisce l'originalità creativa, che - come tale - non è appropriabile liberamente dai terzi, è d'altro canto da ribadirsi come, al fine della configurazione di un'opera dell'ingegno, occorra pur sempre una forma esteriore compiuta, determinata e identificabile, in cui la stessa opera si concretizzi e possa pertanto essere percepita come tale all'esterno, non ponendosi altrimenti neppure il problema della sua percezione come frutto dell'attività creativa di un determinato autore.
In altri termini, dunque, un'opera dell'ingegno in tanto riceve protezione, in quanto sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppure minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, a prescindere dal suo carattere edito o inedito, sempreché, tuttavia, ne sussistano i requisiti della concretezza di espressione, e, dunque, una forma come tale riconoscibile e riconducibile al soggetto autore (Cass. n. 22010/15; n. 18073/12) - come è ben evincibile, anzitutto, dalla lettura della clausola di chiusura di cui all'art. 1 LDA (“in qualunque forma di espressione”) ed all'art. 2575 c.c.,
entrambe presupponenti l'esistenza di un'espressione tangibile e percepibile dell'opera.
Secondo la prospettazione del convenuto, il metodo, le definizioni ed i contenuti da egli stesso pubblicati nelle opere “Il Codice Umano”, nel novembre 2009, sarebbero stati ripetutamente presentati e pubblicati negli anni precedenti rispetto al libro del edito nel febbraio 2006, Pt_1
a partire dal 1998, prima, con “Il Settimo Senso” e nel 2004, poi, con “Medicina Universale e
Settimo Senso”.
Contrariamente a quanto affermato in citazione, inoltre, un'ampia parte dei concetti riportati dall'attore nelle sue opere sarebbero riconducibili a teorie elaborate in scritti precedenti sia dal convenuto stesso, sia dal dott. . Persona_1
Il più nel dettaglio, avrebbe posto in essere un'attività di prosaica riproduzione di Pt_1
concetti, definizioni e contenuti riconducibili ad altri e, dunque, non meritevoli di tutela alcuna.
Il CTU nominato nel presente giudizio, richiesto anzitutto di acclarare il carattere nuovo ed originale, nonché il carattere creativo del concetto, delle teorie, degli studi, delle ricerche, delle idee, delle logiche, delle metodiche e simili, ideate, create e sviluppate dal Dott. Parte_1
e tutte ricomprese all'interno del termine asseritamente da lui coniato di “Psicologia Subliminale”, con elaborato depositato in data 8.01.2024 ha, anzitutto, escluso che la c.d. Psicologia Subliminale
di goda di riscontro in alcuna comunità scientifica di riferimento. Parte_1
Premettendo che la c.d. “Psicologia Subliminale” viene presentata dal suo autore, Parte_1
come una concezione della personalità basata su un particolare simbolismo universale
[...]
attribuito alle tre figure geometriche dell'asta, del cerchio e del triangolo e da egli elaborata sin dagli anni '90, il CTU ha chiaramente escluso che la paternità della predetta concezione e del predetto simbolismo sia ascrivibile all'odierno attore, dovendosi invece ricondurre gli stessi ad un terzo, tal dott. , responsabile di averli coniati all'incirca venti anni prima. Persona_1
Termini o concetti tecnici come “chiave o personalità Asta, chiave o personalità Triangolo, chiave
o personalità Cerchio, Cerchio Ego-Maschio, Cerchio Ego-Femmina, Conflittuale Madre,
Conflittuale Padre, Conflittuale Ego-Maschio, Conflittuale Ego-Femmina, Stimolatore,
Accumulatore-Triangolo, Accumulatore-Cerchio”, con il loro specifico significato di carattere psicologico, sono stati coniati e resi pubblici dal dott. venti anni prima della Persona_1
c.d. Psicologia Subliminale di Pt_1
In nessun modo appartengono a che – pertanto - erroneamente li rivendica come propri Pt_1
nei confronti dei terzi ( o altri). CP_1
Prosegue il CTU, affermando che, in concreto, vi è una totale dipendenza di rispetto a Pt_1
nella definizione, interpretazione e nell'impiego del simbolismo asta-cerchio-triangolo Per_1
e di ciò che ne deriva.
Di fatto, la c.d. “Psicologia Subliminale” di integra una quasi pedissequa riproduzione, Pt_1
con soltanto alcune differenze terminologiche inessenziali e rielaborazioni concettuali superficiali,
della c.d. “Psicologia Analogica”, creazione intellettuale del sviluppatasi a partire dagli Per_1
anni '70, la quale si concentra sul significato psicologico, sul piano della coscienza e soprattutto dell'inconscio, degli archetipi rappresentati da tre figure geometriche, l'asta (o spada, o rettangolo molto stretto), il triangolo e il cerchio, già presenti in alcune culture soprattutto orientali (Egitto,
India, Giappone) fin dall'antichità. Questa triade viene collegata da al rapporto conflittuale fra il bambino e i genitori: la Per_1
figura paterna, di carattere assertivo e dominante, simbolizzata dall'asta, e la figura materna,
avvolgente e protettiva, simbolizzata dal triangolo, mentre l'alternanza nel rapporto del bambino con queste due figure è simbolizzata dal cerchio.
Attraverso un approfondimento basato sull'introduzione di nuovi termini, come quelli sopraindicati e molti altri, tra cui alcuni creati ad hoc, come “Infertizzazione”, “Base alterata”, “Guardiano di
Porta”, “Maestro di Chiavi”, ecc., tutti poi riutilizzati anche da e con l'ausilio di Pt_1
caratteristiche tabelle grafiche con i tre simboli, è giunto a definire molte tipologie di Per_1
personalità nel bambino divenuto adulto, ciascuna caratterizzata da particolarità negli stili di pensiero e di comportamento, nelle modalità interattive con gli altri, nelle attrazioni interpersonali fra uomo e donna, nelle gestualità e nelle forme di comunicazione non verbali, dando così vita ad una costruzione concettuale interamente attribuibile al suo ingegno, fondata su un simbolismo che viene associato solo al suo nome.
Il dunque, secondo le asserzioni del CTU, si è indebitamente appropriato di un intero Pt_1
apparato concettuale, rivendicandolo a proprio nome esclusivo.
Larga parte della “Psicologia Subliminale” che tratta il simbolismo asta - cerchio - triangolo e le sue implicazioni e applicazioni, di cui lamenta la copiatura da parte di , sono in realtà Pt_1 CP_1
“strutturalmente, non episodicamente” copiate da a . Pt_1 Per_1
Tale conclusione non viene minata neppure dalla considerazione del ctp di parte attrice per cui la
Psicologia Subliminale di si distinguerebbe dalla Psicologia Analogica di Pt_1 Per_1
poiché fondata sull'assunto che “la struttura di base della personalità non si formi nei primi anni di
vita ma venga assegnata e impressa al momento del concepimento, decisa e spinta dagli archetipi
della sua storia personale e collettiva”: secondo il CTU, infatti, tale idea personale, peraltro comune a molteplici concezioni religiose sulle vite precedenti e improponibile alla ricerca psicologica, per la sua assoluta genericità e non verificabilità, non è originale né scientifica e, in ogni caso, non consente di approdare alla conclusione per cui dia un significato diverso Pt_1
da quello di ai tre simboli ed alle loro interpretazioni, implicazioni ed applicazioni. Per_1
In altre parole, l'inserimento della variante del pre-concepimento, l'utilizzo di solo alcuni termini diversi e la registrazione del marchio ® dei termini “Psicologia Subliminale” e “Chiavi Emotive”,
con cui il denomina le stesse tipologie di personalità costruite dal , “non Pt_1 Per_1
garantiscono all'attore la proprietà dell'intero pacchetto”, né consentono di ritenere sussistenti rilevanti evoluzioni nel metodo di Sammarco rispetto a quello di . Per_1
A ben vedere, peraltro, quanto affermato dal CTU in ordine all'anteriorità di circa vent'anni del simbolismo asta – cerchio – triangolo e degli attinenti termini e concetti tecnici coniati e resi pubblici da , rispetto alle pubblicazioni di neppure è stato oggetto di Per_1 Pt_1
specifiche osservazioni da parte della ctp del dott. la quale da ultimo si è spesa ad Pt_1
affermare che l'opera dell'odierno attore sarebbe stata espressamente autorizzata dal e Per_1
che costui mai si sarebbe detto contrario all'attività ed ai testi del Pt_1
Sulla scorta di tali dati, il CTU non solo ha escluso che sia configurabile un plagio del ai CP_1
danni del poiché le definizioni, i contenuti, i concetti presenti nelle pubblicazioni attoree Pt_1
sono mere riproduzioni e mancano della creatività ed originalità che li renderebbero meritevoli di tutela autoriale, ma ha anche confermato quanto dedotto dal circa il fatto che alcuni concetti CP_1
espressi nel libro “Il Codice Umano” del 2009, lungi dall'essere copiati dal testo “Psicologia
Subliminale” di del 2006, sarebbero in realtà la riedizione di concetti già espressi dal Pt_1
convenuto stesso nelle sue opere “Il Settimo Senso” (1998) e “Medicina Universale e Settimo
Senso” (2004).
Nessuna originalità e nessuna creatività, dunque, nell'idea di base ma anche nella forma della sua espressione, non potendosi ritenere che la c.d. Psicologia Subliminale sia espressione di scelte libere, ma soprattutto, creative del Pt_1
Sulla scorta degli esiti della ctu, cui il Tribunale ritiene di aderire integralmente, a fronte della esaustività, chiarezza, logicità e non contraddittorietà delle argomentazioni ivi espresse, anche nel fornire risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, e della infondatezza dell'eccezione di nullità dell'elaborato peritale, come genericamente sollevata da parte attrice in sede di esame dello stesso, le residue domande attoree devono essere integralmente rigettate, poiché tutte fondate sul presupposto, rivelatosi in concreto insussistente, della paternità in capo al di un'opera Pt_1
dell'ingegno suscettibile di costituire oggetto di tutela secondo la normativa autoriale.
L'esito complessivo del giudizio e, in particolare, l'accoglimento della domanda attorea di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del verbale di conciliazione giudiziale di data
7.12.2011 giustificano l'imposizione delle spese di lite a carico del convenuto nella misura di 1/3 e l'integrale compensazione tra le parti della restante parte di 2/3.
Le spese di ctu vengono, invece, poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta le domande di parte attrice;
compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna il convenuto al pagamento in CP_1
favore di parte attrice della restante parte di 1/3, che liquida in euro 5046,00, di cui euro 345,00 a titolo di spese ed euro 4701,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.02.2025
Il Giudice relatore
Dott. Ivana Morandin
Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi