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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 654/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
- Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 654 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.4.2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Barletta alla via Parte_1 C.F._1
L. De Nittis n. 12, presso lo studio dell'avv. Troilo Brigida, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Ricorrente-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Barletta alla via CP_1 C.F._2
Barbarisco n. 16, presso lo studio degli Avv.ti DI PAOLA IOLANDA e LIONETTI PAOLO, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
-Resistente-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege-
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive del verbale di udienza del 5.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Barletta il 24.5.2012 con ha chiesto al Tribunale di pronunciare la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale è nato un figlio, Per_1
, nato il [...]; che i coniugi si sono separati consensualmente ricorrendo alla procedura di
[...] negoziazione assistita, con atto dell'8.10.2018, depositato in pari data presso la Procura della Repubblica di Trani;
che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, in data 10.10.2018, ha autorizzato la separazione dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto di negoziazione assistita e che da allora non v'è stata riconciliazione;
che, in seguito alla separazione, la sua situazione patrimoniale e reddituale è significativamente peggiorata, avendo egli costituito un nuovo nucleo familiare, per il quale
è il solo a provvede al sostentamento, ed essendo prossima la nascita di una figlia;
di svolgere la professione di impiegato in un'azienda privata e di essere onerato del pagamento di due ratei di mutuo contratti dopo la separazione, nonché dell'assegno di € 400,00 dovuto a titolo di concorso nel mantenimento del figlio . Persona_1
Ciò posto, ha chiesto al Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario celebrato in Barletta il 24.5.2012 (atto n. 68, parte II, serie A, anno 2012); di modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione dei coniugi nell'accordo di negoziazione assistita limitatamente all'assegno di mantenimento del figlio , riducendone l'importo Persona_1 mensile da € 400,00 ad € 200,00 (a cui aggiungere € 80,00 mensili quale quota parte dell'assegno unico che il ricorrente percepisce per il figlio), oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie, confermando i restanti provvedimenti.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, con memoria difensiva depositata il 16.5.2023 si è costituita la quale, pur non opponendosi alla dichiarazione di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ha contestato le allegazioni del ricorrente in ordine al peggioramento della propria situazione economica, evidenziando che, contestualmente al deposito della convenzione di negoziazione assistita, il ricorrente ha venduto la casa coniugale ed ha acquistato una diversa unità immobiliare per il nuovo nucleo familiare, assumendo un impegno obbligazionario pari ad € 145.000,00 e che, pertanto, la sua capacità reddituale è immutata ed è in ogni caso aumentato il suo patrimonio.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente ed il rigetto delle domande del con integrale conferma Pt_1 degli accordi assunti consensualmente mediate la procedura di negoziazione assistita.
All'udienza del 23.5.2023, sentite le parti, comparse personalmente, il Presidente f.f. ha dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, riservando la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori e, con successiva ordinanza del 2.6.2023, ha confermato le condizioni dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita dell'8.10.2018, autorizzato dal P.M. in data 10.10.2018, fatta eccezione per l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario per il minore , ridotto alla Persona_1 somma di € 350,00 mensili, automaticamente ed annualmente rivalutata secondo indici Istat. Quindi, il Presidente ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione dell'ordinanza al P.M., avvenuta in data 5.6.2023.
In seguito, pronunciata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo sulle ulteriori questioni personali e patrimoniali e, precisate congiuntamente le conclusioni, all'udienza del 5.3.2023, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Orbene, la sentenza non definitiva n. 1736/2023 del 21.11.2023, pubblicata il 29.11.2023, ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
I patti concordati tra le parti, oggetto della convenzione sottoscritta da entrambe le parti il 24.2.2025 e depositata telematicamente in pari data, risultano legittimi, attengono a materia disponibile e, nella parte relativa ai rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi e nei confronti del figlio minore, non contrastano con norme inderogabili e sono conformi al superiore interesse della prole, per cui possono essere recepiti dalla presente sentenza.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
13/02/2023 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del Parte_1 CP_1
P.M., così provvede:
1. richiama gli accordi trasfusi dalle parti nella convenzione sottoscritta il 24.2.2025 e depositata telematicamente in pari data, da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, il 7.4.2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
- Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 654 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.4.2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Barletta alla via Parte_1 C.F._1
L. De Nittis n. 12, presso lo studio dell'avv. Troilo Brigida, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Ricorrente-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Barletta alla via CP_1 C.F._2
Barbarisco n. 16, presso lo studio degli Avv.ti DI PAOLA IOLANDA e LIONETTI PAOLO, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
-Resistente-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege-
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive del verbale di udienza del 5.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Barletta il 24.5.2012 con ha chiesto al Tribunale di pronunciare la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale è nato un figlio, Per_1
, nato il [...]; che i coniugi si sono separati consensualmente ricorrendo alla procedura di
[...] negoziazione assistita, con atto dell'8.10.2018, depositato in pari data presso la Procura della Repubblica di Trani;
che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, in data 10.10.2018, ha autorizzato la separazione dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto di negoziazione assistita e che da allora non v'è stata riconciliazione;
che, in seguito alla separazione, la sua situazione patrimoniale e reddituale è significativamente peggiorata, avendo egli costituito un nuovo nucleo familiare, per il quale
è il solo a provvede al sostentamento, ed essendo prossima la nascita di una figlia;
di svolgere la professione di impiegato in un'azienda privata e di essere onerato del pagamento di due ratei di mutuo contratti dopo la separazione, nonché dell'assegno di € 400,00 dovuto a titolo di concorso nel mantenimento del figlio . Persona_1
Ciò posto, ha chiesto al Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario celebrato in Barletta il 24.5.2012 (atto n. 68, parte II, serie A, anno 2012); di modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione dei coniugi nell'accordo di negoziazione assistita limitatamente all'assegno di mantenimento del figlio , riducendone l'importo Persona_1 mensile da € 400,00 ad € 200,00 (a cui aggiungere € 80,00 mensili quale quota parte dell'assegno unico che il ricorrente percepisce per il figlio), oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie, confermando i restanti provvedimenti.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, con memoria difensiva depositata il 16.5.2023 si è costituita la quale, pur non opponendosi alla dichiarazione di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ha contestato le allegazioni del ricorrente in ordine al peggioramento della propria situazione economica, evidenziando che, contestualmente al deposito della convenzione di negoziazione assistita, il ricorrente ha venduto la casa coniugale ed ha acquistato una diversa unità immobiliare per il nuovo nucleo familiare, assumendo un impegno obbligazionario pari ad € 145.000,00 e che, pertanto, la sua capacità reddituale è immutata ed è in ogni caso aumentato il suo patrimonio.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente ed il rigetto delle domande del con integrale conferma Pt_1 degli accordi assunti consensualmente mediate la procedura di negoziazione assistita.
All'udienza del 23.5.2023, sentite le parti, comparse personalmente, il Presidente f.f. ha dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, riservando la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori e, con successiva ordinanza del 2.6.2023, ha confermato le condizioni dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita dell'8.10.2018, autorizzato dal P.M. in data 10.10.2018, fatta eccezione per l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario per il minore , ridotto alla Persona_1 somma di € 350,00 mensili, automaticamente ed annualmente rivalutata secondo indici Istat. Quindi, il Presidente ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione dell'ordinanza al P.M., avvenuta in data 5.6.2023.
In seguito, pronunciata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo sulle ulteriori questioni personali e patrimoniali e, precisate congiuntamente le conclusioni, all'udienza del 5.3.2023, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Orbene, la sentenza non definitiva n. 1736/2023 del 21.11.2023, pubblicata il 29.11.2023, ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
I patti concordati tra le parti, oggetto della convenzione sottoscritta da entrambe le parti il 24.2.2025 e depositata telematicamente in pari data, risultano legittimi, attengono a materia disponibile e, nella parte relativa ai rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi e nei confronti del figlio minore, non contrastano con norme inderogabili e sono conformi al superiore interesse della prole, per cui possono essere recepiti dalla presente sentenza.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
13/02/2023 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del Parte_1 CP_1
P.M., così provvede:
1. richiama gli accordi trasfusi dalle parti nella convenzione sottoscritta il 24.2.2025 e depositata telematicamente in pari data, da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, il 7.4.2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli