Art. 3.
All'onere di lire 2.500 milioni, derivante dal precedente articolo 2, si provvede con corrispondenti aliquote delle disponibilita' recate dalla riduzione del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 a seguito dell'applicazione del precedente articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
All'onere di lire 2.500 milioni, derivante dal precedente articolo 2, si provvede con corrispondenti aliquote delle disponibilita' recate dalla riduzione del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 a seguito dell'applicazione del precedente articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.