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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale (art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al R.G.L. n. 2364/2025 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_1 GNASCO) Parte Convenuta
In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l' ha liquidato in CP_1 favore dei ricorrenti (nella loro qualità di eredi della defunta ) la prestazione Persona_1 oggetto della domanda (TFS), riconoscendo esplicitamente la f a pretesa: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite (liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della minima complessità della controversia) sono poste a carico dell'ente convenuto, in ragione del fatto che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 4.201,00 oltre a c.u., rimborso rio, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 2 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
1
Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale (art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al R.G.L. n. 2364/2025 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_1 GNASCO) Parte Convenuta
In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l' ha liquidato in CP_1 favore dei ricorrenti (nella loro qualità di eredi della defunta ) la prestazione Persona_1 oggetto della domanda (TFS), riconoscendo esplicitamente la f a pretesa: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite (liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della minima complessità della controversia) sono poste a carico dell'ente convenuto, in ragione del fatto che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 4.201,00 oltre a c.u., rimborso rio, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 2 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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