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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/11/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 25/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 15.04.1989, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. VERONICA LE PERA E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
LA (CS) in data 21.02.1989, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. MARIA CARMELA LE PERA RICORRENTI con l'intervento del P.M. FATTO e DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 9.01.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. A seguito di trasferimento del precedente giudice relatore, la causa è stata assegnata al nuovo giudice relatore e fissata per la prima comparizione. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa n. 27/2024 di questo Tribunale, pubblicata il 22.04. 2024 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, Pag. 2 di 3
in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni pattuite nell'accordo del 30.04.2025, depositato in data 15.05.2025, per come indicato nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025:
“2 Confermare l'affidamento condiviso di entrambi i genitori della figlia minore
[...]
i quali, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse Per_1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, il tutto tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, mentre, le decisioni di ordinaria amministrazione ovvero quelle urgenti e non differibili saranno adottate dal genitore con il quale la predetta minore, al momento, si troverà; 3 Confermare il collocamento della figlia minore con la madre Parte_1 presso la abitazione dalla stessa prescelta presso il Comune di Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, con facoltà del padre di vederla, compatibilmente ai suoi orari e luoghi lavorativi nonché agli orari ed alle esigenze della figlia, tutti i giorni. Purtuttavia in ipotesi di futuro disaccordo tra le parti, le stesse stabiliscono sin da ora che il sig. CP_1
vedrà la figlia minore due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola fino alle
[...] 20:00 di sera nonché per due fine settimana al mese, preferibilmente dalle 16:00 del venerdì alle 20.00 della domenica;
fermo restando che le parti potranno consensualmente e volontariamente sempre se d'accordo, modificare i giorni di visita e gli eventuali pernottamenti;
4 Per quanto concerne le festività Natalizie, i genitori decideranno di comune accordo e di anno in anno se trascorrere con la figlia il 24 ovvero il 25 dicembre, il 31 dicembre ovvero l'1 gennaio e le restanti vacanze scolastiche natalizie ed estive verranno equamente e consensualmente suddivise tra i medesimi, secondo il principio dell'alternanza, concedendo al padre almeno 15 giorni consecutivi nel periodo estivo e in quello natalizio, salvo diverso accordo.
5 Il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di CP_1
€ 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie che, ad eccezioni delle ipotesi di urgenza e/o necessità, dovranno essere concordate in comune accordo tra le parti” Ciò posto, il Tribunale prende atto degli accordi espressi dalle parti, i quali non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore. Può disporsi la compensazione delle spese di lite attesa la natura della procedura attivata dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CORIGLIANO
- NO (CS) il 23.09.2020 tra e Parte_1 CP_1
, come sopra generalizzati (atto n. 20, parte II, serie A, reg. atti
[...] matrimonio anno 2020); B. DISPONE l'affidamento condiviso della minore (nata il Persona_1
03.01.2022), ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
C. Dispone che corrisponda a la Controparte_1 Parte_1 somma di €.200,00 mensili quale contributo al mantenimento della minore , Per_1 con rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% Pag. 3 di 3
delle spese straordinarie, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione, che qui si intendono integralmente trascritte;
D. COMPENSA le spese;
E. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025 Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 25/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 15.04.1989, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. VERONICA LE PERA E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
LA (CS) in data 21.02.1989, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. MARIA CARMELA LE PERA RICORRENTI con l'intervento del P.M. FATTO e DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 9.01.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. A seguito di trasferimento del precedente giudice relatore, la causa è stata assegnata al nuovo giudice relatore e fissata per la prima comparizione. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa n. 27/2024 di questo Tribunale, pubblicata il 22.04. 2024 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, Pag. 2 di 3
in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni pattuite nell'accordo del 30.04.2025, depositato in data 15.05.2025, per come indicato nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025:
“2 Confermare l'affidamento condiviso di entrambi i genitori della figlia minore
[...]
i quali, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse Per_1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, il tutto tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, mentre, le decisioni di ordinaria amministrazione ovvero quelle urgenti e non differibili saranno adottate dal genitore con il quale la predetta minore, al momento, si troverà; 3 Confermare il collocamento della figlia minore con la madre Parte_1 presso la abitazione dalla stessa prescelta presso il Comune di Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, con facoltà del padre di vederla, compatibilmente ai suoi orari e luoghi lavorativi nonché agli orari ed alle esigenze della figlia, tutti i giorni. Purtuttavia in ipotesi di futuro disaccordo tra le parti, le stesse stabiliscono sin da ora che il sig. CP_1
vedrà la figlia minore due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola fino alle
[...] 20:00 di sera nonché per due fine settimana al mese, preferibilmente dalle 16:00 del venerdì alle 20.00 della domenica;
fermo restando che le parti potranno consensualmente e volontariamente sempre se d'accordo, modificare i giorni di visita e gli eventuali pernottamenti;
4 Per quanto concerne le festività Natalizie, i genitori decideranno di comune accordo e di anno in anno se trascorrere con la figlia il 24 ovvero il 25 dicembre, il 31 dicembre ovvero l'1 gennaio e le restanti vacanze scolastiche natalizie ed estive verranno equamente e consensualmente suddivise tra i medesimi, secondo il principio dell'alternanza, concedendo al padre almeno 15 giorni consecutivi nel periodo estivo e in quello natalizio, salvo diverso accordo.
5 Il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di CP_1
€ 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie che, ad eccezioni delle ipotesi di urgenza e/o necessità, dovranno essere concordate in comune accordo tra le parti” Ciò posto, il Tribunale prende atto degli accordi espressi dalle parti, i quali non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore. Può disporsi la compensazione delle spese di lite attesa la natura della procedura attivata dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CORIGLIANO
- NO (CS) il 23.09.2020 tra e Parte_1 CP_1
, come sopra generalizzati (atto n. 20, parte II, serie A, reg. atti
[...] matrimonio anno 2020); B. DISPONE l'affidamento condiviso della minore (nata il Persona_1
03.01.2022), ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
C. Dispone che corrisponda a la Controparte_1 Parte_1 somma di €.200,00 mensili quale contributo al mantenimento della minore , Per_1 con rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% Pag. 3 di 3
delle spese straordinarie, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione, che qui si intendono integralmente trascritte;
D. COMPENSA le spese;
E. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025 Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò