Sentenza 15 gennaio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 15/01/2015, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Di Maso, con domicilio eletto presso la Segreteria del TRGA, in Bolzano, Via Claudia De Medici, n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pt, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata, pure per legge, in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. 333.D/81354 del 08.2.2013, notificato in data 27.2.2013, con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti - Divisione 2°, ha rigettato l'istanza di trasferimento prodotta dall'Agente -OMISSIS- in data 15.04.2011;
2) di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota depositata il 13 gennaio 2015, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 la Consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors;
Nessuno è comparso per le parti;
Considerato che, in vista dell’udienza di discussione del merito del ricorso, il procuratore del ricorrente ha depositato in giudizio la nota del 13 gennaio 2015, con la quale ha dichiarato che, nelle more del giudizio, il ricorrente ha ottenuto il trasferimento oggetto del provvedimento di diniego impugnato e che, pertanto, è cessata la materia del contendere;
Ritenuto di dover prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto che sussistano gli estremi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del signor -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Margit Falk Ebner, Presidente
Terenzio Del Gaudio, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
Edith Engl, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO