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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/09/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
n. 623/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 12/09/2025, ad ore 9,06, innanzi al got RA TO sono comparsi: per parte attrice l'avv. RT OZ e l'avv. OC personalmente, per parte convenuta l'avv. MARIA SABRINA MONFRINI, oggi sostituita dall'avv. avv. Francesca Aguzzi
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa:
- nel merito della domanda riconvenzionale dell'avv. OC, in via Principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligo di provvedere ad eliminare i vizi della struttura fornita CP_1 all'attore, tempestivamente contestati, e per l'effetto
- a) dichiarare risolto il contratto di compravendita del 07.02.2019, condannando la società attrice alla restituzione del prezzo, già pagato, pari ad € 13.500,00, oltre interessi dal pagamento al saldo;
- b) condannare la medesima società al risarcimento dei danni per i costi sostenuti per lo smontaggio e la custodia della copertura acquistata, nonché per la pulizia della piscina per un totale di € 1.000 o quella maggiore o minore somma che l'Il.mo tribunale riterrà di giustizia. Con interessi e rivalutazione.
- In via Subordinata:
- Ridurre il prezzo di acquisto della copertura di cui è causa, tenuto conto della sua totale inutilizzabilità, al 70% del prezzo di acquisto, quindi, condannare la alla restituzione di € 9.450,00, oltre CP_1 interessi dal pagamento al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che L'ii.mo Tribunale riterrà di giustizia;
- Condannare comunque la al risarcimento del danno a € 5.000: CP_1
- Riguardo alla domanda di : rigettarla perchè del tutto inammissibile e comunque infondata” CP_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio anche della fase innanzi al Giudice di Pace.
Parte convenuta opposta – non accettando il contraddittorio sulla quanti minoris solo in note conclusive formulata - precisa le conclusioni come segue:
A. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande formulate dall'avv. OC in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati nel presente giudizio.
- accertare il diritto di credito di nei confronti dell'avv. OC, a titolo di saldo prezzo della CP_1 copertura per piscina amovibile evolutiva codice BAA6+1X730+PIAROSB2O (piatto per scala romana), acquistata in data 7 febbraio 2019, nella misura di euro 1.500,00.=, oltre interessi legali maggiorati del
2% calcolati dal 1 giugno 2019 sino al saldo effettivo, e, per l'effetto, condannare l'avv. Soccini a corrispondere in favore di , la suddetta somma di euro 1.500,00.=, oltre interessi legali CP_1 maggiorati del 2% calcolati dal 1 giugno 2019 sino al saldo effettivo.
pagina 1 di 7 B. IN OGNI CASO: condannare l'avv. OC a rifondere ad le spese, le anticipazioni ed i CP_1 compensi relativi al presente giudizio nonché a quello avanti il Giudice di Pace di Fermo, oltre IVA e CPA, come per legge.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate, alle ore 9,12, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. RT OZ e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE IN RIASSUNZIONE - CONVENUTO contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. CP_1 P.IVA_1 con l'avv. MARIA SABRINA MONFRINI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - ATTRICE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 6.4.22 l'avv. ha riassunto il giudizio Parte_1 promosso nei suoi confronti da avanti il GDP di Fermo per ottenerne la condanna al CP_1 pagamento di € 1.500,00 a saldo della fornitura di una copertura per piscina (n. 49/2022 RG), nel quale si era costituito per eccepire l'inadempimento di e chiedere in via CP_1 riconvenzionale accertamento e dichiarazione della risoluzione contrattuale per inadempimento di , con condanna di questa alla restituzione di quanto già corrispostole ed il CP_1 ris o del maggior danno, eccependo nel contempo ed in dipendenza della svolta riconvenzionale la incompetenza per valore del giudice di pace.
L'avv. OC riporta in citazione in riassunzione gli atti introduttivi avanti il Gdp e documenta il provvedimento 10.3.22 con cui il GdP ha sospeso ex art. 292 cpc il giudizio pendente avanti a se stesso, “previa declaratoria di incompetenza a decidere ai sensi dell'art. 34 (in disposto sinergico con gli artt. 35, 36 e 40 cpc), dovendosi decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per valore alla competenza di giudice superiore, fissa il termine di gg. trenta per la riassunzione dell'intera causa davanti al competente Tribunale di Fermo”.
L'avv. OC ha dedotto:
pagina 3 di 7 - che il sistema di copertura della piscina vendutogli da presenta gravi ed rilevanti vizi tali CP_1 da renderlo inutilizzabile, nel senso che le diverse componenti del sistema non combaciano perfettamente tra loro, e le fessure creatasi sono tali da lasciar passare aria;
- che Il passaggio continuo di aria all'interno ha avuto la conseguenza di far proliferare nell'acqua della piscina le alghe, la cui presenza ha danneggiato la piscina con incrostazioni e macchie.
- di aver, non appena rilevati i gravi difetti dell'impianto sopra indicati, proceduto immediatamente a denunciarli alla società venditrice (pec 16.1.20 - doc. 2) chiedendo la loro eliminazione;
- che La società attrice ha tenuto un comportamento assolutamente omissivo in esito al quale l'Avv. alla richiesta di pagamento dell'ulteriore somma residua, ha legittimamente sollevato Parte_1 l'eccezione di inadempimento e quindi opposto il rifiuto di saldare il residuo prezzo;
- di aver subito un danno rilevante, giacché ha dovuto eliminare a proprie spese l'impianto di copertura (doc. 3) e sostituirlo con un telo specifico per piscine (doc. 4);
- di aver dovuto impegnare proprio personale dipendente, per diversi giorni, per lo smontaggio della copertura, sottraendoli alle loro attività ordinarie;
- che l'impossibilità di utilizzare il bene acquistato, implica il diritto a chiedere la risoluzione del contratto di acquisto (doc. 5), con conseguente diritto alla restituzione del prezzo pagato, in relazione alla quale … offre a sua volta la restituzione della copertura, al momento ubicata e custodita presso la sua proprietà, nonché al risarcimento dei danni per i costi sostenuti per lo smontaggio e la custodia della copertura acquistata.
Ha concluso pertanto: Controparte
- nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda di
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento della e per l'effetto CP_1 dichiarare risolto il contratto di compravendita del 07.02.2019 avente ad oggetto l'acquisto di una copertura per piscina, condannando la società attrice alla restituzione del prezzo, già pagato, pari ad € 13.500,00, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni per i costi sostenuti per lo smontaggio e la custodia della copertura acquistata, da quantificarsi, in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Si è costituita , riassumendo a sua volta la vicenda pregressa, per contrastare l'avversa CP_1 domanda riconvenzionale e chiederne il rigetto, nonché insistere per l'accoglimento della propria domanda, deducendo:
- di essere una società che si occupa, direttamente o tramite le società controllate e collegate, della progettazione, produzione e commercializzazione di coperture per piscine (Doc. 2);
- che L'avv. OC si è rivolto ad per l'acquisto di una copertura per la piscina di sua proprietà CP_1 sita presso la sua abitazione in Porto Sant'Elpidio;
- che Con la sottoscrizione della proposta d'ordine n. 80725/561, accettata dall'avv. OC in data 7 febbraio 2019 (Doc. 3) e delle condizioni generali di vendita (Doc. 4) si è conclusa tra le parti la compravendita avente ad oggetto la copertura amovibile evolutiva codice BAA6+1X730+PIAROSB2O (piatto per scala romana), dettagliatamente descritta nei documenti contrattuali, al prezzo di euro 15.000,00.=, di cui euro 13.500,00.= pagati dall'avv. OC. È rimasta, invece, non pagata la somma di euro 1.500,00.=;
- che In data 19 novembre 2019, ha consegnato la copertura all'avv. OC, come da verbale CP_1 di consegna redatto e sottoscritto dalle parti (Doc. 5);
- che In pari data, l'avv. OC e il signor - per conto di - hanno effettuato Parte_2 CP_1 una verifica congiunta della copertura trovandola conforme agli accordi, sia riguardo alla sua composizione che al suo funzionamento, come risulta dal suddetto verbale di consegna (cfr. Doc. 5);
- di vantare quindi ad oggi un credito nei confronti dell'avv. OC per € 1.500,00.=, oltre interessi pagina 4 di 7 legali maggiorati del 2%, come previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di vendita (cfr. Doc. 4) dal 1 giugno 2019 (giorno successivo a termine previsto per il pagamento del terzo acconto di euro 1.500,00.= rimasto non pagato) sino al saldo effettivo e che I tentativi di recupero del credito svolti da , CP_1 anche tramite l'assistenza del .. legale, non hanno sortito alcun esito (Doc. 6);
- di aver con pec 9.2.21 invitato l'avv. OC a stipulare una convenzione di negoziazione ai sensi degli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014 (Doc. 7), ma l'invito è rimasto privo di riscontro;
- che Le domande riconvenzionali formulate da controparte si fondano sull'asserita presenza di vizi e difetti della copertura, assumendo controparte che il sistema di copertura della piscina venduto da presenterebbe gravi e rilevanti vizi “tali da renderlo inutilizzabile” (cfr. pag. 7 della comparsa di CP_1 riassunzione avversaria). In particolare, secondo controparte le diverse componenti del sistema non combacerebbero perfettamente tra loro e le fessure creatasi sarebbero tali da lasciar passare aria. Inoltre, il passaggio continuo di aria all'interno avrebbe avuto la conseguenza di far proliferare nell'acqua della piscina le alghe, la cui presenza avrebbe danneggiato la piscina con incrostazioni e macchie (cfr. pagg. 7 e 8 della comparsa di riassunzione avversaria);
- di contestare nel modo più assoluto la presenza di vizi nella copertura che, al contrario, era perfettamente funzionale ed utilizzabile quando fu consegnata all'avv. OC.
- che Il fatto che “le diverse componenti del sistema” non combacerebbero perfettamente tra loro non è un vizio della copertura: è l'utilizzatore che deve prestare la dovuta cautela all'atto della chiusura dei moduli che compongono la copertura, seguendo le indicazioni fornite all'atto della consegna e delle prove effettuate in detta occasione;
- di aver appreso solo leggendo la comparsa di costituzione avversaria avanti il Giudice di Pace dell'asserita proliferazione di alghe, la cui presenza avrebbe danneggiato la piscina con incrostazioni e macchie;
- che In ogni caso, anche qualora fosse dimostrata, la presenza di alghe non è riconducibile in alcun modo a un vizio della copertura ma, piuttosto, alla mancata o non regolare manutenzione della piscina da parte dell'avv. OC;
- di aver già eccepito con la memoria ex art. 320 c.p.c. depositata nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Fermo (Doc. 8), da intendersi qui integralmente richiamata:
➢ la tardività della denuncia degli asseriti vizi e difetti della copertura oggetto della vendita (cfr. Doc. 5);
➢ l'assoluta genericità della denuncia effettuata nella quale si legge solo che “le coperture si sono aperte” (cfr. Doc. 2 allegato alla comparsa avversaria) senza alcun cenno alla (asserita) proliferazione di alghe e alla (asserita) presenza di incrostazioni e macchie nella piscina di cui ha appreso, come CP_1 detto, solo leggendo la comparsa di costituzione avversaria (a distanza – quindi – di oltre due anni dalla consegna del manufatto!);
➢ l'assoluta strumentalità della denuncia effettuata dall'avv. OC in quanto pervenuta in data 16 gennaio 2020 (cfr. Doc. 2 allegato alla comparsa avversaria), guarda caso dopo che il medesimo aveva ricevuto da parte di ben due solleciti di pagamento (in data 3 dicembre 2019 e in data 10 CP_1 dicembre 2019 – Doc. 9);
➢ la prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto svolta in via riconvenzionale dall'avv. OC, in quanto i vizi della copertura sono stati eccepiti per la prima volta nell'odierno giudizio, non potendosi considerare una denuncia ai sensi dell'art. 1495 c.c. il contenuto della comunicazione prodotta da controparte sub Doc. 2 in allegato alla comparsa;
➢ l'assoluta genericità della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dall'avv. OC, sfornita di qualsivoglia fondamento e supporto probatorio.
- di contestare la decisione del tutto unilaterale ed arbitraria dell'avv. OC di eliminare l'impianto di copertura e di sostituirlo con un “telo specifico per piscine” senza avvertire e senza richiedere – CP_1 quantomeno - un accertamento tecnico preventivo in contraddittorio;
pagina 5 di 7 Pertanto ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare:
A. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande formulate dall'avv. OC in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati nel presente atto.
- accertare il diritto di credito di nei confronti dell'avv. OC, a titolo di saldo prezzo della CP_1 copertura per piscina amovibile evolutiva codice BAA6+1X730+PIAROSB2O (piatto per scala romana), acquistata in data 7 febbraio 2019, nella misura di euro 1.500,00.=, oltre interessi legali maggiorati del
2% calcolati dal 1 giugno 2019 sino al saldo effettivo, e, per l'effetto, condannare l'avv. OC a corrispondere in favore di , la suddetta somma di euro 1.500,00.=, oltre interessi legali CP_1 maggiorati del 2% calcolati dal 1 giugno 2019 sino al saldo effettivo.
B. IN OGNI CASO: condannare l'avv. OC a rifondere ad le spese, le anticipazioni ed i CP_1 compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.
Assegnati i termini ex art. 183/6 cpc e depositate le memorie, la causa è stata assegnata con decreto 12/22 di variazione tabellare ad altro GI, che ha ritenuto, prima di provvedere in ordine alle istanze istruttorie, di formulare proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, contemplante il versamento da alla controparte della somma di € 2.000,00 con compensazione delle CP_1 spese di lite, proposta che parte OC ha dichiarato di accettare e che parte ha CP_1 dichiarato di non accettare, dando atto di aver formulato controproposte.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'esame di due testi indicati da parte OC, sui capitoli da questa formulati, poi rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza 3.7.25, rinviata d'ufficio al 19.2.26.
Con provvedimento 18.5.25 il GI designato ha delegato a trattazione e decisione della causa questo got, che ha anticipato d'ufficio all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
Pacifico, perché documentale ed incontestato che n data 19.11.19, ha consegnato la CP_1 copertura all'avv. OC e che in tale occasione le parti hanno effettuato una verifica congiunta della copertura, trovandola conforme agli accordi, sia riguardo alla sua composizione che al suo funzionamento, come risulta dal verbale di consegna allegato da quale doc. CP_1 5, occorre osservare che l'attore ha mancato di provare che la copertura fornitagli da CP_1 presenti vizi e difetti tali da renderla completamente inutilizzabile o inidonea all'uso che le è proprio, come ha sostenuto, e quindi da legittimare la richiesta di risoluzione del contratto
I testi indotti da hanno confermato che i singoli pezzi della copertura della Parte_1 piscina a Villa Castellano di proprietà del convenuto presentavano un paio di fessure ma non sono stati in grado di riferire quando l'abbiano notato, né egli ha fornito prova diversa della data in cui le fessure si siano formate o sia state percepite, per cui mancano – come la convenuta afferma – sia la prova della esistenza di vizi (potendosi effettivamente ipotizzare anche che l'attore stesso abbia mancato di seguire esattamente le istruzioni nell'aprire e chiudere la copertura) e sia la prova della tempestività della contestazione, posto che la pec 16.1.20 afferma solo che le coperture si sono aperte … come da foto allegate, foto, pure allegate, da cui francamente non pare potersi apprezzare alcuna apertura.
Per contro è pacifico fra le parti che sussista il credito di . CP_1 Ne consegue l'accoglimento della domanda di ed il rigetto della domanda di CP_1 [...]
Pt_1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore della domanda rigettata.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata da in pers. leg. rappr.te p.t., condanna CP_1 a versarle l'importo di € 1.500,00, a saldo della fornitura, oltre interessi legali Parte_1 maggiorati del 2% calcolati dal 1 giugno 2019 sino al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda avanzata da Parte_1
3) condanna a rimborsare ad in pers. leg. rappr.te p.t., le spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in € 360,03 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,48, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 12/09/2025
Il got
RA TO
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 12/09/2025, ad ore 9,06, innanzi al got RA TO sono comparsi: per parte attrice l'avv. RT OZ e l'avv. OC personalmente, per parte convenuta l'avv. MARIA SABRINA MONFRINI, oggi sostituita dall'avv. avv. Francesca Aguzzi
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa:
- nel merito della domanda riconvenzionale dell'avv. OC, in via Principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligo di provvedere ad eliminare i vizi della struttura fornita CP_1 all'attore, tempestivamente contestati, e per l'effetto
- a) dichiarare risolto il contratto di compravendita del 07.02.2019, condannando la società attrice alla restituzione del prezzo, già pagato, pari ad € 13.500,00, oltre interessi dal pagamento al saldo;
- b) condannare la medesima società al risarcimento dei danni per i costi sostenuti per lo smontaggio e la custodia della copertura acquistata, nonché per la pulizia della piscina per un totale di € 1.000 o quella maggiore o minore somma che l'Il.mo tribunale riterrà di giustizia. Con interessi e rivalutazione.
- In via Subordinata:
- Ridurre il prezzo di acquisto della copertura di cui è causa, tenuto conto della sua totale inutilizzabilità, al 70% del prezzo di acquisto, quindi, condannare la alla restituzione di € 9.450,00, oltre CP_1 interessi dal pagamento al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che L'ii.mo Tribunale riterrà di giustizia;
- Condannare comunque la al risarcimento del danno a € 5.000: CP_1
- Riguardo alla domanda di : rigettarla perchè del tutto inammissibile e comunque infondata” CP_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio anche della fase innanzi al Giudice di Pace.
Parte convenuta opposta – non accettando il contraddittorio sulla quanti minoris solo in note conclusive formulata - precisa le conclusioni come segue:
A. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande formulate dall'avv. OC in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati nel presente giudizio.
- accertare il diritto di credito di nei confronti dell'avv. OC, a titolo di saldo prezzo della CP_1 copertura per piscina amovibile evolutiva codice BAA6+1X730+PIAROSB2O (piatto per scala romana), acquistata in data 7 febbraio 2019, nella misura di euro 1.500,00.=, oltre interessi legali maggiorati del
2% calcolati dal 1 giugno 2019 sino al saldo effettivo, e, per l'effetto, condannare l'avv. Soccini a corrispondere in favore di , la suddetta somma di euro 1.500,00.=, oltre interessi legali CP_1 maggiorati del 2% calcolati dal 1 giugno 2019 sino al saldo effettivo.
pagina 1 di 7 B. IN OGNI CASO: condannare l'avv. OC a rifondere ad le spese, le anticipazioni ed i CP_1 compensi relativi al presente giudizio nonché a quello avanti il Giudice di Pace di Fermo, oltre IVA e CPA, come per legge.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate, alle ore 9,12, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. RT OZ e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE IN RIASSUNZIONE - CONVENUTO contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. CP_1 P.IVA_1 con l'avv. MARIA SABRINA MONFRINI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - ATTRICE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 6.4.22 l'avv. ha riassunto il giudizio Parte_1 promosso nei suoi confronti da avanti il GDP di Fermo per ottenerne la condanna al CP_1 pagamento di € 1.500,00 a saldo della fornitura di una copertura per piscina (n. 49/2022 RG), nel quale si era costituito per eccepire l'inadempimento di e chiedere in via CP_1 riconvenzionale accertamento e dichiarazione della risoluzione contrattuale per inadempimento di , con condanna di questa alla restituzione di quanto già corrispostole ed il CP_1 ris o del maggior danno, eccependo nel contempo ed in dipendenza della svolta riconvenzionale la incompetenza per valore del giudice di pace.
L'avv. OC riporta in citazione in riassunzione gli atti introduttivi avanti il Gdp e documenta il provvedimento 10.3.22 con cui il GdP ha sospeso ex art. 292 cpc il giudizio pendente avanti a se stesso, “previa declaratoria di incompetenza a decidere ai sensi dell'art. 34 (in disposto sinergico con gli artt. 35, 36 e 40 cpc), dovendosi decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per valore alla competenza di giudice superiore, fissa il termine di gg. trenta per la riassunzione dell'intera causa davanti al competente Tribunale di Fermo”.
L'avv. OC ha dedotto:
pagina 3 di 7 - che il sistema di copertura della piscina vendutogli da presenta gravi ed rilevanti vizi tali CP_1 da renderlo inutilizzabile, nel senso che le diverse componenti del sistema non combaciano perfettamente tra loro, e le fessure creatasi sono tali da lasciar passare aria;
- che Il passaggio continuo di aria all'interno ha avuto la conseguenza di far proliferare nell'acqua della piscina le alghe, la cui presenza ha danneggiato la piscina con incrostazioni e macchie.
- di aver, non appena rilevati i gravi difetti dell'impianto sopra indicati, proceduto immediatamente a denunciarli alla società venditrice (pec 16.1.20 - doc. 2) chiedendo la loro eliminazione;
- che La società attrice ha tenuto un comportamento assolutamente omissivo in esito al quale l'Avv. alla richiesta di pagamento dell'ulteriore somma residua, ha legittimamente sollevato Parte_1 l'eccezione di inadempimento e quindi opposto il rifiuto di saldare il residuo prezzo;
- di aver subito un danno rilevante, giacché ha dovuto eliminare a proprie spese l'impianto di copertura (doc. 3) e sostituirlo con un telo specifico per piscine (doc. 4);
- di aver dovuto impegnare proprio personale dipendente, per diversi giorni, per lo smontaggio della copertura, sottraendoli alle loro attività ordinarie;
- che l'impossibilità di utilizzare il bene acquistato, implica il diritto a chiedere la risoluzione del contratto di acquisto (doc. 5), con conseguente diritto alla restituzione del prezzo pagato, in relazione alla quale … offre a sua volta la restituzione della copertura, al momento ubicata e custodita presso la sua proprietà, nonché al risarcimento dei danni per i costi sostenuti per lo smontaggio e la custodia della copertura acquistata.
Ha concluso pertanto: Controparte
- nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda di
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento della e per l'effetto CP_1 dichiarare risolto il contratto di compravendita del 07.02.2019 avente ad oggetto l'acquisto di una copertura per piscina, condannando la società attrice alla restituzione del prezzo, già pagato, pari ad € 13.500,00, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni per i costi sostenuti per lo smontaggio e la custodia della copertura acquistata, da quantificarsi, in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Si è costituita , riassumendo a sua volta la vicenda pregressa, per contrastare l'avversa CP_1 domanda riconvenzionale e chiederne il rigetto, nonché insistere per l'accoglimento della propria domanda, deducendo:
- di essere una società che si occupa, direttamente o tramite le società controllate e collegate, della progettazione, produzione e commercializzazione di coperture per piscine (Doc. 2);
- che L'avv. OC si è rivolto ad per l'acquisto di una copertura per la piscina di sua proprietà CP_1 sita presso la sua abitazione in Porto Sant'Elpidio;
- che Con la sottoscrizione della proposta d'ordine n. 80725/561, accettata dall'avv. OC in data 7 febbraio 2019 (Doc. 3) e delle condizioni generali di vendita (Doc. 4) si è conclusa tra le parti la compravendita avente ad oggetto la copertura amovibile evolutiva codice BAA6+1X730+PIAROSB2O (piatto per scala romana), dettagliatamente descritta nei documenti contrattuali, al prezzo di euro 15.000,00.=, di cui euro 13.500,00.= pagati dall'avv. OC. È rimasta, invece, non pagata la somma di euro 1.500,00.=;
- che In data 19 novembre 2019, ha consegnato la copertura all'avv. OC, come da verbale CP_1 di consegna redatto e sottoscritto dalle parti (Doc. 5);
- che In pari data, l'avv. OC e il signor - per conto di - hanno effettuato Parte_2 CP_1 una verifica congiunta della copertura trovandola conforme agli accordi, sia riguardo alla sua composizione che al suo funzionamento, come risulta dal suddetto verbale di consegna (cfr. Doc. 5);
- di vantare quindi ad oggi un credito nei confronti dell'avv. OC per € 1.500,00.=, oltre interessi pagina 4 di 7 legali maggiorati del 2%, come previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di vendita (cfr. Doc. 4) dal 1 giugno 2019 (giorno successivo a termine previsto per il pagamento del terzo acconto di euro 1.500,00.= rimasto non pagato) sino al saldo effettivo e che I tentativi di recupero del credito svolti da , CP_1 anche tramite l'assistenza del .. legale, non hanno sortito alcun esito (Doc. 6);
- di aver con pec 9.2.21 invitato l'avv. OC a stipulare una convenzione di negoziazione ai sensi degli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014 (Doc. 7), ma l'invito è rimasto privo di riscontro;
- che Le domande riconvenzionali formulate da controparte si fondano sull'asserita presenza di vizi e difetti della copertura, assumendo controparte che il sistema di copertura della piscina venduto da presenterebbe gravi e rilevanti vizi “tali da renderlo inutilizzabile” (cfr. pag. 7 della comparsa di CP_1 riassunzione avversaria). In particolare, secondo controparte le diverse componenti del sistema non combacerebbero perfettamente tra loro e le fessure creatasi sarebbero tali da lasciar passare aria. Inoltre, il passaggio continuo di aria all'interno avrebbe avuto la conseguenza di far proliferare nell'acqua della piscina le alghe, la cui presenza avrebbe danneggiato la piscina con incrostazioni e macchie (cfr. pagg. 7 e 8 della comparsa di riassunzione avversaria);
- di contestare nel modo più assoluto la presenza di vizi nella copertura che, al contrario, era perfettamente funzionale ed utilizzabile quando fu consegnata all'avv. OC.
- che Il fatto che “le diverse componenti del sistema” non combacerebbero perfettamente tra loro non è un vizio della copertura: è l'utilizzatore che deve prestare la dovuta cautela all'atto della chiusura dei moduli che compongono la copertura, seguendo le indicazioni fornite all'atto della consegna e delle prove effettuate in detta occasione;
- di aver appreso solo leggendo la comparsa di costituzione avversaria avanti il Giudice di Pace dell'asserita proliferazione di alghe, la cui presenza avrebbe danneggiato la piscina con incrostazioni e macchie;
- che In ogni caso, anche qualora fosse dimostrata, la presenza di alghe non è riconducibile in alcun modo a un vizio della copertura ma, piuttosto, alla mancata o non regolare manutenzione della piscina da parte dell'avv. OC;
- di aver già eccepito con la memoria ex art. 320 c.p.c. depositata nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Fermo (Doc. 8), da intendersi qui integralmente richiamata:
➢ la tardività della denuncia degli asseriti vizi e difetti della copertura oggetto della vendita (cfr. Doc. 5);
➢ l'assoluta genericità della denuncia effettuata nella quale si legge solo che “le coperture si sono aperte” (cfr. Doc. 2 allegato alla comparsa avversaria) senza alcun cenno alla (asserita) proliferazione di alghe e alla (asserita) presenza di incrostazioni e macchie nella piscina di cui ha appreso, come CP_1 detto, solo leggendo la comparsa di costituzione avversaria (a distanza – quindi – di oltre due anni dalla consegna del manufatto!);
➢ l'assoluta strumentalità della denuncia effettuata dall'avv. OC in quanto pervenuta in data 16 gennaio 2020 (cfr. Doc. 2 allegato alla comparsa avversaria), guarda caso dopo che il medesimo aveva ricevuto da parte di ben due solleciti di pagamento (in data 3 dicembre 2019 e in data 10 CP_1 dicembre 2019 – Doc. 9);
➢ la prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto svolta in via riconvenzionale dall'avv. OC, in quanto i vizi della copertura sono stati eccepiti per la prima volta nell'odierno giudizio, non potendosi considerare una denuncia ai sensi dell'art. 1495 c.c. il contenuto della comunicazione prodotta da controparte sub Doc. 2 in allegato alla comparsa;
➢ l'assoluta genericità della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dall'avv. OC, sfornita di qualsivoglia fondamento e supporto probatorio.
- di contestare la decisione del tutto unilaterale ed arbitraria dell'avv. OC di eliminare l'impianto di copertura e di sostituirlo con un “telo specifico per piscine” senza avvertire e senza richiedere – CP_1 quantomeno - un accertamento tecnico preventivo in contraddittorio;
pagina 5 di 7 Pertanto ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare:
A. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande formulate dall'avv. OC in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati nel presente atto.
- accertare il diritto di credito di nei confronti dell'avv. OC, a titolo di saldo prezzo della CP_1 copertura per piscina amovibile evolutiva codice BAA6+1X730+PIAROSB2O (piatto per scala romana), acquistata in data 7 febbraio 2019, nella misura di euro 1.500,00.=, oltre interessi legali maggiorati del
2% calcolati dal 1 giugno 2019 sino al saldo effettivo, e, per l'effetto, condannare l'avv. OC a corrispondere in favore di , la suddetta somma di euro 1.500,00.=, oltre interessi legali CP_1 maggiorati del 2% calcolati dal 1 giugno 2019 sino al saldo effettivo.
B. IN OGNI CASO: condannare l'avv. OC a rifondere ad le spese, le anticipazioni ed i CP_1 compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.
Assegnati i termini ex art. 183/6 cpc e depositate le memorie, la causa è stata assegnata con decreto 12/22 di variazione tabellare ad altro GI, che ha ritenuto, prima di provvedere in ordine alle istanze istruttorie, di formulare proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, contemplante il versamento da alla controparte della somma di € 2.000,00 con compensazione delle CP_1 spese di lite, proposta che parte OC ha dichiarato di accettare e che parte ha CP_1 dichiarato di non accettare, dando atto di aver formulato controproposte.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'esame di due testi indicati da parte OC, sui capitoli da questa formulati, poi rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza 3.7.25, rinviata d'ufficio al 19.2.26.
Con provvedimento 18.5.25 il GI designato ha delegato a trattazione e decisione della causa questo got, che ha anticipato d'ufficio all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
Pacifico, perché documentale ed incontestato che n data 19.11.19, ha consegnato la CP_1 copertura all'avv. OC e che in tale occasione le parti hanno effettuato una verifica congiunta della copertura, trovandola conforme agli accordi, sia riguardo alla sua composizione che al suo funzionamento, come risulta dal verbale di consegna allegato da quale doc. CP_1 5, occorre osservare che l'attore ha mancato di provare che la copertura fornitagli da CP_1 presenti vizi e difetti tali da renderla completamente inutilizzabile o inidonea all'uso che le è proprio, come ha sostenuto, e quindi da legittimare la richiesta di risoluzione del contratto
I testi indotti da hanno confermato che i singoli pezzi della copertura della Parte_1 piscina a Villa Castellano di proprietà del convenuto presentavano un paio di fessure ma non sono stati in grado di riferire quando l'abbiano notato, né egli ha fornito prova diversa della data in cui le fessure si siano formate o sia state percepite, per cui mancano – come la convenuta afferma – sia la prova della esistenza di vizi (potendosi effettivamente ipotizzare anche che l'attore stesso abbia mancato di seguire esattamente le istruzioni nell'aprire e chiudere la copertura) e sia la prova della tempestività della contestazione, posto che la pec 16.1.20 afferma solo che le coperture si sono aperte … come da foto allegate, foto, pure allegate, da cui francamente non pare potersi apprezzare alcuna apertura.
Per contro è pacifico fra le parti che sussista il credito di . CP_1 Ne consegue l'accoglimento della domanda di ed il rigetto della domanda di CP_1 [...]
Pt_1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore della domanda rigettata.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata da in pers. leg. rappr.te p.t., condanna CP_1 a versarle l'importo di € 1.500,00, a saldo della fornitura, oltre interessi legali Parte_1 maggiorati del 2% calcolati dal 1 giugno 2019 sino al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda avanzata da Parte_1
3) condanna a rimborsare ad in pers. leg. rappr.te p.t., le spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in € 360,03 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,48, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 12/09/2025
Il got
RA TO
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