TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
rimessa in decisione all'udienza del 7.11.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv.ti Damiano Lipani, Giorgio Mazzone, Daniele Archilletti, elett.te dom.ta in Roma, via Vittoria Colonna n. 40, presso lo studio dell'avv. Damiano Lipani opponente E elett.te dom.to in Roma, via Silvio Pellico n. 10, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Giovanni Luigi Guazzotti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI All'udienza del 7.11.2024 i procuratori delle parti così concludevano: parte opponente come da prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; l'opposta come da comparsa di risposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.09.2022 la (in prosieguo solo o la ) Parte_1 Pt_1 Pt_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11520/2022, notificato il 12.07.2022, emesso ad istanza di per la somma di € 10.000,00 oltre accessori a titolo di “success fees” a seguito Controparte_1
dell'aggiudicazione in favore della Società della gara indetta da Terna Rete Italia per l'affidamento della fornitura di “Sistemi e apparati per la protezione delle infrastrutture Terna”, alla quale aveva partecipato con il progetto tecnico redatto dall'odierno opposto.
Parte opponente contestava la sussistenza dell'avverso credito e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo nonché la restituzione di quanto indebitamente pagato in esecuzione dello stesso, con vittoria di spese.
Nel costituirsi tempestivamente in data 29.12.2022, contestava la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 17.11.2023 venivano disattese le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per le conclusioni. All'udienza del 7.11.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente merita osservare che le parti in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale del
7.11.2024) non hanno reiterato le richieste istruttorie (già disattese con l'ordinanza del 17.11.2023) che pertanto devono ritenersi abbandonate.
Ciò posto, l'opposizione della va accolta. Parte_1
Il infatti, non ha assolto il proprio onere probatorio circa l'esistenza del vantato credito nei confronti CP
della . Parte_1
E' indubbio (anche perché non contestato) che l'ing. bbia svolto attività a favore dell'AT e che CP
per detta attività lo stesso sia stato remunerato, come risulta, oltre che dalle dichiarazioni delle stesse parti,
dalla ricevuta di pagamento depositata da sulla base dell'avviso di parcella presentato dal Parte_1
CP
Ciò di cui si discute riguarda l'ulteriore credito, asseritamente vantato dal a titolo di “success fee” in CP
quanto a lui dovuto soltanto all'esito della gara pubblica a cui tlante ha preso parte, a seguito Pt_1
dell'avvenuta aggiudicazione.
Ebbene, della pattuizione di tale ulteriore compenso da parte della società non vi è prova.
La scrittura privata invocata dal nella quale si indica una somma di 10.000,00 euro a titolo di success CP
fee non risulta sottoscritta dalla parte opponente - bensì soltanto dall'opposto -, né da quest'ultima in qualche modo riconosciuta. Infatti, non è dimostrato che detta scrittura sia stata recapitata all'AT (allora CP_2
.
[...]
La mail depositata unitamente alla comparsa di risposta in formato pdf (doc. 4) inviata dall'GN alla
Società non consente di verificare quale sia l'effettivo contenuto degli allegati in essa indicati. Il documento che il fferma essere stato inviato via e-mail all'AT (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) CP
è stato depositato separatamente, svincolato da detta mail e privo di qualsivoglia riferimento alla stessa.
Non è dimostrato, pertanto, che la Società avesse avuto effettiva contezza della debenza di detta somma, non risultando in atti elementi dai quali desumere una tale conoscenza, mancando peraltro anche le richieste di
“chiarimenti circa l'importo del success fees richiesto dal professionista” che sarebbero state inoltrate, a suo dire, al alla Società. CP In mancanza di una accettazione espressa, il silenzio, in sé e per sé considerato, non costituisce manifestazione negoziale, potendo acquistare tale significato soltanto in relazione alle circostanze in cui viene osservato o che lo accompagnano, idonee ad attribuirgli un significato univoco.
Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto nelle sue difese, non vi sono elementi che consentano di ritenere concluso per fatti concludenti l'accordo in merito alla corresponsione della success fee, mancando, come detto, la stessa prova che la società sia stata edotta della proposta contrattuale così formulata.
Né può ritenersi che un tale comportamento concludente sia ravvisabile per aver la committente corrisposto il compenso di 3.000,00 euro richiesto per l'attività prestata dal professionista, trattandosi di somme avente causa e natura differenti. Ciò che l'opponente ha contestato, difatti, non è l'esercizio di una attività del CP
a favore della Società, ma soltanto l'accettazione della succes fee così come prospettata dall'odierno opposto.
Del resto, soltanto il corrispettivo pari a euro 3.000,00 è stato oggetto di specifica richiesta del professionista mediante invio dell'avviso di parcella, mentre manca qualsiasi richiesta, anteriore alla presentazione del ricorso monitorio, di pagamento della somma asseritamente dovuta a seguito dell'aggiudicazione.
Orbene, sarebbe stato onere del are prova della pattuizione avente ad oggetto l'ulteriore compenso CP
spettante in caso di aggiudicazione della gara, prova che, tuttavia, egli non ha fornito.
Pertanto – difettando la prova che le parti abbiano determinato consensualmente un compenso di € 10.000,00
a titolo di success fee come dedotto nel ricorso monitorio – va revocata l'ingiunzione opposta emessa su tale presupposto.
Di conseguenza, va restituita alla la somma di 11.684,14 euro, versata indebitamente dalla Parte_1
Società in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (doc. 6 allegato alla citazione), oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo,
secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della controversia e applicati i parametri prossimi ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 11520/2022;
2) condanna a pagare alla la somma di € 11.684,14 oltre gli interessi Controparte_1 Parte_1
legali dal pagamento al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 2.600,00 per compensi e in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 4 febbraio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
rimessa in decisione all'udienza del 7.11.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv.ti Damiano Lipani, Giorgio Mazzone, Daniele Archilletti, elett.te dom.ta in Roma, via Vittoria Colonna n. 40, presso lo studio dell'avv. Damiano Lipani opponente E elett.te dom.to in Roma, via Silvio Pellico n. 10, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Giovanni Luigi Guazzotti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI All'udienza del 7.11.2024 i procuratori delle parti così concludevano: parte opponente come da prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; l'opposta come da comparsa di risposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.09.2022 la (in prosieguo solo o la ) Parte_1 Pt_1 Pt_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11520/2022, notificato il 12.07.2022, emesso ad istanza di per la somma di € 10.000,00 oltre accessori a titolo di “success fees” a seguito Controparte_1
dell'aggiudicazione in favore della Società della gara indetta da Terna Rete Italia per l'affidamento della fornitura di “Sistemi e apparati per la protezione delle infrastrutture Terna”, alla quale aveva partecipato con il progetto tecnico redatto dall'odierno opposto.
Parte opponente contestava la sussistenza dell'avverso credito e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo nonché la restituzione di quanto indebitamente pagato in esecuzione dello stesso, con vittoria di spese.
Nel costituirsi tempestivamente in data 29.12.2022, contestava la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 17.11.2023 venivano disattese le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per le conclusioni. All'udienza del 7.11.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente merita osservare che le parti in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale del
7.11.2024) non hanno reiterato le richieste istruttorie (già disattese con l'ordinanza del 17.11.2023) che pertanto devono ritenersi abbandonate.
Ciò posto, l'opposizione della va accolta. Parte_1
Il infatti, non ha assolto il proprio onere probatorio circa l'esistenza del vantato credito nei confronti CP
della . Parte_1
E' indubbio (anche perché non contestato) che l'ing. bbia svolto attività a favore dell'AT e che CP
per detta attività lo stesso sia stato remunerato, come risulta, oltre che dalle dichiarazioni delle stesse parti,
dalla ricevuta di pagamento depositata da sulla base dell'avviso di parcella presentato dal Parte_1
CP
Ciò di cui si discute riguarda l'ulteriore credito, asseritamente vantato dal a titolo di “success fee” in CP
quanto a lui dovuto soltanto all'esito della gara pubblica a cui tlante ha preso parte, a seguito Pt_1
dell'avvenuta aggiudicazione.
Ebbene, della pattuizione di tale ulteriore compenso da parte della società non vi è prova.
La scrittura privata invocata dal nella quale si indica una somma di 10.000,00 euro a titolo di success CP
fee non risulta sottoscritta dalla parte opponente - bensì soltanto dall'opposto -, né da quest'ultima in qualche modo riconosciuta. Infatti, non è dimostrato che detta scrittura sia stata recapitata all'AT (allora CP_2
.
[...]
La mail depositata unitamente alla comparsa di risposta in formato pdf (doc. 4) inviata dall'GN alla
Società non consente di verificare quale sia l'effettivo contenuto degli allegati in essa indicati. Il documento che il fferma essere stato inviato via e-mail all'AT (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) CP
è stato depositato separatamente, svincolato da detta mail e privo di qualsivoglia riferimento alla stessa.
Non è dimostrato, pertanto, che la Società avesse avuto effettiva contezza della debenza di detta somma, non risultando in atti elementi dai quali desumere una tale conoscenza, mancando peraltro anche le richieste di
“chiarimenti circa l'importo del success fees richiesto dal professionista” che sarebbero state inoltrate, a suo dire, al alla Società. CP In mancanza di una accettazione espressa, il silenzio, in sé e per sé considerato, non costituisce manifestazione negoziale, potendo acquistare tale significato soltanto in relazione alle circostanze in cui viene osservato o che lo accompagnano, idonee ad attribuirgli un significato univoco.
Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto nelle sue difese, non vi sono elementi che consentano di ritenere concluso per fatti concludenti l'accordo in merito alla corresponsione della success fee, mancando, come detto, la stessa prova che la società sia stata edotta della proposta contrattuale così formulata.
Né può ritenersi che un tale comportamento concludente sia ravvisabile per aver la committente corrisposto il compenso di 3.000,00 euro richiesto per l'attività prestata dal professionista, trattandosi di somme avente causa e natura differenti. Ciò che l'opponente ha contestato, difatti, non è l'esercizio di una attività del CP
a favore della Società, ma soltanto l'accettazione della succes fee così come prospettata dall'odierno opposto.
Del resto, soltanto il corrispettivo pari a euro 3.000,00 è stato oggetto di specifica richiesta del professionista mediante invio dell'avviso di parcella, mentre manca qualsiasi richiesta, anteriore alla presentazione del ricorso monitorio, di pagamento della somma asseritamente dovuta a seguito dell'aggiudicazione.
Orbene, sarebbe stato onere del are prova della pattuizione avente ad oggetto l'ulteriore compenso CP
spettante in caso di aggiudicazione della gara, prova che, tuttavia, egli non ha fornito.
Pertanto – difettando la prova che le parti abbiano determinato consensualmente un compenso di € 10.000,00
a titolo di success fee come dedotto nel ricorso monitorio – va revocata l'ingiunzione opposta emessa su tale presupposto.
Di conseguenza, va restituita alla la somma di 11.684,14 euro, versata indebitamente dalla Parte_1
Società in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (doc. 6 allegato alla citazione), oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo,
secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della controversia e applicati i parametri prossimi ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 11520/2022;
2) condanna a pagare alla la somma di € 11.684,14 oltre gli interessi Controparte_1 Parte_1
legali dal pagamento al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 2.600,00 per compensi e in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 4 febbraio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)