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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice
dott. MATTEO DEL VESCO Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g. 13894 /2024 promosso da
Parte_1
in contraddittorio con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA ha pronunciato
S E N T E N Z A
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Rilevato che parte attrice, definendosi “persona transessuale non binaria” ha chiesto – in contraddittorio con il P.M. presso questo Tribunale e per i motivi esposti e documentati nel proprio atto introduttivo – l'autorizzazione ad “effettuare ogni trattamento di carattere medico chirurgico che dovesse ritenere necessario all'adeguamento dei suoi caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili nel rispetto del suo benessere psicofisico ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150”;
rilevato che il P.M. – nonostante la rituale notifica del procedimento – non ha formulato proprie conclusioni;
1 ricordato che con sentenza n. 143 del 3 luglio 2024 la Corte Costituzionale richiama i principi espressi nelle proprie precedenti decisioni ed in particolare i valori di libertà, dignità e tutela della persona sottesi alla legge 164/1982 (sent. n. 161/1985); il principio per cui ciascuno è libero, con adeguata assistenza specialistica, di effettuare come crede per sé più adeguato il percorso di transizione, quindi anche senza intervento chirurgico considerato solo quale “… possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (sent. n.
221/2015); la necessità di una verifica giudiziale della sola inequivocità e irrevocabilità della transizione (sent. 180/2017). Ciò premesso, quanto alla necessaria autorizzazione da parte del
Tribunale al trattamento medico chirurgico, la Corte Costituzionale – attese le proprie decisioni precedenti e quella fondamentale del 2015 sopra richiamata e l'orientamento diffuso presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione – conclude che quest'ultima ha “perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato…”. In altre parole, ritiene la Corte che, nei casi in cui il Tribunale - verificati i presupposti nel singolo caso concreto, accertata dunque una inequivoca e irreversibile transizione già in essere pur in assenza di intervento chirurgico - autorizzi la rettificazione anagrafica, non vi sarà più alcuna necessità di autorizzare l'intervento chirurgico che, a quel punto, sarà soggetto solo alle valutazioni mediche specialistiche. La Corte, pertanto, dichiara l'illegittimità costituzionale per irragionevolezza dell'articolo 31 d.lgs. 150/2011 “…nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”;
rilevato che nella specie è chiesta unicamente l'autorizzazione ad un trattamento chirurgico che rientra integralmente nel perimetro dei diritti fondamentali all'identità personale ed alla salute e ritenuto pertanto che in subiecta materia non si esplichi alcun potere autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria;
considerato che l'ipotesi di persona transessuale che si sia sottoposta all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali senza l'autorizzazione giudiziale era già stata presa in considerazione, ad esempio, da Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 dicembre
2017, n. 30125, la quale aveva escluso che la persona interessata per questo avesse perso il diritto alla rettificazione anagrafica in un successivo momento e ritenuto pertanto che, mentre l'attribuzione anagrafica del sesso al momento conosce solo l'alternativa “maschile/femminile”
2 e necessita di autorizzazione giudiziale, non vi siano ostacoli normativi all'adeguamento medico
– chirugico del soma alla psiche qualora essi intervengano unicamente sul piano materiale e senza modificazioni sotto il profilo giuridico;
ritenuto in altri termini che non essendovi domanda di autorizzazione alla rettificazione anagrafica, verosimilmente incompatibile con l'autopercezione non binaria della propria identità sessuale in capo a parte attrice, la sua domanda di mera autorizzazione al compimento delle modificazioni medico – chirurgiche sia inammissibile per carenza di interesse ad agire;
ritenuto che neppure vi sia luogo a provvedere sulle spese legali, trattandosi di procedimento non contenzioso e considerate le ragioni della decisione, basate su pronuncia costituzionale pressoché coeva all'introduzione del presente giudizio,
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) nulla per le spese di lite.
Venezia, 13 febbraio 2025
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice
dott. MATTEO DEL VESCO Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g. 13894 /2024 promosso da
Parte_1
in contraddittorio con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA ha pronunciato
S E N T E N Z A
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Rilevato che parte attrice, definendosi “persona transessuale non binaria” ha chiesto – in contraddittorio con il P.M. presso questo Tribunale e per i motivi esposti e documentati nel proprio atto introduttivo – l'autorizzazione ad “effettuare ogni trattamento di carattere medico chirurgico che dovesse ritenere necessario all'adeguamento dei suoi caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili nel rispetto del suo benessere psicofisico ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150”;
rilevato che il P.M. – nonostante la rituale notifica del procedimento – non ha formulato proprie conclusioni;
1 ricordato che con sentenza n. 143 del 3 luglio 2024 la Corte Costituzionale richiama i principi espressi nelle proprie precedenti decisioni ed in particolare i valori di libertà, dignità e tutela della persona sottesi alla legge 164/1982 (sent. n. 161/1985); il principio per cui ciascuno è libero, con adeguata assistenza specialistica, di effettuare come crede per sé più adeguato il percorso di transizione, quindi anche senza intervento chirurgico considerato solo quale “… possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (sent. n.
221/2015); la necessità di una verifica giudiziale della sola inequivocità e irrevocabilità della transizione (sent. 180/2017). Ciò premesso, quanto alla necessaria autorizzazione da parte del
Tribunale al trattamento medico chirurgico, la Corte Costituzionale – attese le proprie decisioni precedenti e quella fondamentale del 2015 sopra richiamata e l'orientamento diffuso presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione – conclude che quest'ultima ha “perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato…”. In altre parole, ritiene la Corte che, nei casi in cui il Tribunale - verificati i presupposti nel singolo caso concreto, accertata dunque una inequivoca e irreversibile transizione già in essere pur in assenza di intervento chirurgico - autorizzi la rettificazione anagrafica, non vi sarà più alcuna necessità di autorizzare l'intervento chirurgico che, a quel punto, sarà soggetto solo alle valutazioni mediche specialistiche. La Corte, pertanto, dichiara l'illegittimità costituzionale per irragionevolezza dell'articolo 31 d.lgs. 150/2011 “…nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”;
rilevato che nella specie è chiesta unicamente l'autorizzazione ad un trattamento chirurgico che rientra integralmente nel perimetro dei diritti fondamentali all'identità personale ed alla salute e ritenuto pertanto che in subiecta materia non si esplichi alcun potere autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria;
considerato che l'ipotesi di persona transessuale che si sia sottoposta all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali senza l'autorizzazione giudiziale era già stata presa in considerazione, ad esempio, da Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 dicembre
2017, n. 30125, la quale aveva escluso che la persona interessata per questo avesse perso il diritto alla rettificazione anagrafica in un successivo momento e ritenuto pertanto che, mentre l'attribuzione anagrafica del sesso al momento conosce solo l'alternativa “maschile/femminile”
2 e necessita di autorizzazione giudiziale, non vi siano ostacoli normativi all'adeguamento medico
– chirugico del soma alla psiche qualora essi intervengano unicamente sul piano materiale e senza modificazioni sotto il profilo giuridico;
ritenuto in altri termini che non essendovi domanda di autorizzazione alla rettificazione anagrafica, verosimilmente incompatibile con l'autopercezione non binaria della propria identità sessuale in capo a parte attrice, la sua domanda di mera autorizzazione al compimento delle modificazioni medico – chirurgiche sia inammissibile per carenza di interesse ad agire;
ritenuto che neppure vi sia luogo a provvedere sulle spese legali, trattandosi di procedimento non contenzioso e considerate le ragioni della decisione, basate su pronuncia costituzionale pressoché coeva all'introduzione del presente giudizio,
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) nulla per le spese di lite.
Venezia, 13 febbraio 2025
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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