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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5474 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO risarcimento del danno
VERTENTE
TRA
, nata a [...] in data [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Palma
Campania (NA) alla Via Mauro 9 ( , presso lo studio degli avv.ti MICHELE Controparte_1
CO RE e NZ AN che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, nonché dell'avv. FILIPPO CASTALDO, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 31.01.2022;
ATTRICE
E
(P. IVA ), costituita con DGRC n. Controparte_2 P.IVA_1
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'Avv.to Mariarosaria Dessi in virtù di procura generale per atto pubblico per Notaio
Dott. , registrato a Napoli in data 30.07.2020 al n. 12684 serie 1T, elett.te Persona_1 domiciliata con la stesso pressa l' in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66; Controparte_3
CONVENUTA
NONCHE'
con sede in Milano, Via Clerici, 14 (c.f. e P.IVA Controparte_4
), in persona del procuratore speciale della società Dott. n.q., P.IVA_2 Controparte_5 quale cessionaria del portafoglio assicurativo di , con sede legale in Controparte_6
Nottingham NG1 6FG (Regno Unito), St. James's Street, 10th floor Market Square House, Partita
Iva iscritta alla Companies House (UK) al n. 1229676, e sede secondaria in Milano, P.IVA_3
Via Clerici, 14, iscritta nel registro delle imprese al n. REA-MI 1969043, C.F. , P.IVA_4 cessione debitamente segnalata all'IVASS e da questa pubblicizzata sul bollettino anno VIII, n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Nicola de Luca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore sito in Roma, alla Via dei Cerchi, n. 45;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA IUSSU IUDICIS
CONCLUSIONI
Come da verbale del 04.11.2025
Parte attrice: si è riportata all'atto introduttivo, alle difese in atti e, in particolare, alle note conclusive autorizzate, chiedendone l'integrale accoglimento nella pronuncianda sentenza. Ha rilevato che l' nelle proprie note, meramente riepilogative (peraltro solo Parte_2 parzialmente) delle vicende processuali del presente giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda attorea senza minimamente motivare sul punto ed esponendo considerazioni interne, non opponibili all'attrice, circa la mancata informazione sugli sviluppi del procedimento per ATP da parte del proprio assicuratore, che ivi aveva assunto la gestione della lite per conto dell'assicurata.
Quanto alla invece, ha rilevato che le eccezioni dalla stessa proposte rappresentano difese CP_4 ciclostilate in ordine, principalmente, all'inoperatività della polizza e al presunto difetto di legittimazione attiva dell'attrice nei confronti dell'assicuratore, ampiamente superabili per tutto quanto dedotto nelle note conclusive di parte attrice. Nel merito, si è riportata alla CTU depositata in atti, che ha correttamente ed esaustivamente argomentato sulla responsabilità medica, anche per omesso consenso informato, e sui conseguenti danni subiti dall'attrice, nonché alla testimonianza acquisita in giudizio, sia per la personalizzazione massima del danno biologico, morale ed esistenziale, sia in termini di prova del danno da mancato consenso informato, fornita anche presuntivamente. Ha quindi insistito per l'accoglimento integrale delle istanze attoree, con il rigetto di ogni domanda ed eccezione avversaria.
Parte convenuta, si è riportata agli atti ed ha reiterato la domanda di manleva Parte_2 tempestivamente proposta nei confronti dell' nella prima difesa utile successiva alla CP_4 chiamata in causa di quest'ultima su ordine del Giudice, opponendosi all'eccezione di inoperatività della polizza avanza dall'Assicuratore, in quanto del tutto sguarnita di prova, non essendo state prodotte le quietanze risarcitorie a dimostrazione dell'asserita erosione del massimale.
La terza chiamata in causa, si è riportata alle richieste e conclusioni già Controparte_7 articolate nelle note conclusive autorizzate ex art. 281-sexies c.p.c. depositate telematicamente, chiedendone l'integrale accoglimento. Ha ribardito il difetto di legittimazione attiva e l'illegittimità della chiamata diretta della Compagnia Assicurativa (dal momento che non sussiste il presupposto della comunanza della causa su cui dovrebbe reggere la chiamata iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c.) nonché l'erosione del massimale aggregato per i sinistri in retroattività (quale è qualificabile il sinistro per cui è causa come ampiamente dimostrato in atti). Ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in atti, impugnando le avverse richieste e conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 3.11.2020 e ritualmente notificato, l'attrice
, in epigrafe indicata, premetteva che in data 01/03/2010 a seguito dell'esecuzione Parte_1 di un'eco tiroidea presso il centro “Aprile” di Sant'Anastasia le veniva rilevata, a livello tiroideo, la presenza di “una piccola formazione nodulare prossimo-polare inferiore sx del diametro di circa 4 mm” ; che dopo due mesi, in data 03/05/2010, la scintigrafia tiroidea eseguita presso “Medicina
Futura” permise la diagnosi di gozzo nodulare;
che il 25/06/2013 la stessa eseguiva presso l'Ospedale S. Maria della Pietà di Nola una TC collo e torace, con e senza mezzo di contrasto, che mostrò “un lieve aumento della ghiandola tiroidea con accenno d'iperplasia del lobo sinistro e piccola formazione colloidocistica del diametro di 8,23 mm”; che, tuttavia, il vettore aereo tracheale non era deviato né compresso;
che in data 26/02/2015 eseguiva altresì esami ematochimici del calcio, FT2, FT4, TSH, tireoglobulina, calcitonina e cortisolo, condotti presso il laboratorio analisi
,che risultavano nella norma;
che il 02/03/2015 l'attrice eseguiva ulteriori esami Persona_2 presso il P.S. dell'Ospedale di Nola, all'esito dei quali emerse soltanto una lieve ipercalcemia ed una lieve iperglicemia, confermate dai successivi esami in P.S. del 13/10/2015; che presso lo stesso nosocomio di Nola, dapprima eseguiva, in data 19/06/2015, un'ecotomografia tiroidea che rilevò
“una volumetria modicamente ingrandita del gozzo”, e successivamente, in data 12/10/2015, un agoaspirato che ne escluse la natura maligna;
che la TC del 17/10/2015 evidenziò “una tenue iperdensità attorno al lobo tiroideo di sinistra e al polo inferiore da piccolo stravaso” ma, ancora una volta, il vettore aereo tracheale non risultava deviato o compresso;
che in data 05/01/2016 le analisi ematochimiche relative allo studio della tiroide indicavano valori nella norma;
che ciononostante, in data 28/01/2016, l'attrice si ricoverava presso l' Controparte_8 allo scopo di sottoporsi ad intervento chirurgico, in elezione, di tiroidectomia totale;
che
[...]
l'intervento era eseguito il giorno successivo, 29/01/2016, dal chirurgo , coadiuvato CP_9 dai Dott.ri e;
che le dimissioni avvennero in data 08/02/2016 con prescrizione di CP_10 CP_11 terapia causale: calcio carbonato, vitamina D3, RO, Omeprazolo, Fluxum e PR;
che, all'esito della valutazione istologica del 03/03/2016, la diagnosi fu quella di “gozzo multinodulare macro e micro-follicolare colloidocistico”; che dalla rimozione totale della ghiandola tiroidea e di due delle quattro paratiroidi (da ciò l'ipoparatiroidismo relativo) era derivata la necessità, per la di assumere farmaci sostitutivi a vita, oltre a vasculopatia diffusa, insufficienza renale, Parte_1 osteoporosi e osteopenia, tetania latente, spasmi neuromuscolari frequenti e subentranti, patologia cardiaca e arteriosa sistemica, spossatezza continua, allergie, abbassamento del tono della voce e instabilità dei valori corporei;
che in esito a tale intervento chirurgico ed ai postumi che ne erano derivati, la si era trovata costretta in più occasioni a recarsi in pronto soccorso e a Parte_1 sottoporsi ad una serie di accertamenti e analisi, che denotavano tra l'altro: “grave ipotiroidismo post-chirurgico e ipoparatiroidismo secondario, disfonia funzionale ipocinetica con ridotta adduzione e ipocalcemia iatrogena”; che prima dell'intervento non aveva firmato alcun consenso informato;
che l'assenza di una corretta informazione aveva leso il suo diritto all'autodeterminazione ad evitare l'intervento deciso per elezione e non per necessità, tenuto altresì conto della natura benigna della formazione nodulare, dell'assenza di pregiudizi estetici o fisici e della mancanza di alterazioni emergenti dai valori ematochimici;
che quanto accadutole in conseguenza dell'intervento eseguito in data 29 gennaio 2016, peraltro non necessario alla luce degli esami eseguiti e dell'assenza di pregiudizi funzionali o anche solo estetici, era fonte di danno biologico fisico e psichico;
che vi era responsabilità della struttura ospedaliera e per essa dell'
[...]
anche per non aver acquisito il consenso informato, violando il suo diritto Pt_2 all'autodeterminazione.
Ciò posto, citava in giudizio l' , in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
p.t., per sentirne accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'ente Ospedaliero e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, sia in relazione al peggioramento delle condizioni di salute subito rispetto all'intervento chirurgico, sia in relazione alla violazione della propria libertà di autodeterminazione, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi di lite, ivi incluse le spese del procedimento di atp svoltosi fra le medesime parti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via Parte_2 preliminare, la improcedibilità della domanda perché tardivamente proposta oltre i novanta giorni dal termine massimo di sei mesi dalla proposizione del ricorso ex art 696 bis c.p.c. ( quest'ultimo proposto con ricorso notificato in data 9.01.2020 ed il primo con ricorso notificato solo in data
4.12.2020), nonché la incompatibilità del rito sommario prescelto con la trattazione dell'odierna controversia, stante la complessità del giudizio. Nel merito, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte dell'attrice, essendo decorso il termine quinquennale dall'evento dannoso, e la carenza di legittimazione passiva della convenuta Parte_2
, non essendosi doluta l'attrice di inadempienze proprie della struttura ma, piuttosto, del cattivo
[...] operato dei sanitari i quali, pertanto, dovevano essere chiamati a rispondere direttamente nei confronti della paziente, ai sensi dell'art 2043 c.c., senza che potesse invocarsi, a tal fine, una surroga da parte della struttura ospedaliera. La convenuta, infine, deduceva nel merito la infondatezza della domanda attorea, alcun rimprovero potendosi muovere all'operato dei sanitari che ebbero in cura la avendo gli stessi opportunamente deciso di intervenire Parte_1 chirurgicamente a fronte del graduale incremento volumetrico ghiandolare e del riscontro tomografico di una sospetta “iperdensità attorno al lobo tiroideo di sinistra e al polo inferiore da piccolo stravaso”.
Disposto, con ordinanza del 29.06.2021, il mutamento di rito e fissata la successiva prima udienza al 17 marzo 2022, la causa veniva dapprima rinviata al 27.10.2022 e successivamente al 27.04.2023 in attesa della conclusione del procedimento di atp ancora pendente;
quindi depositata dall'attrice, in allegato alle note di trattazione del 26.04.2023, la relazione dei ctu e reiterata la richiesta di chiamata in causa iussu iudicis della compagnia assicuratrice, con ordinanza del 2.05.2023, ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio processuale fra il danneggiato, la struttura ospedaliera e la compagnia di assicurazione della predetta, in virtù della partecipazione di costoro al procedimento di atp, veniva disposta la chiamata in causa iussu iudicis della . Controparte_7
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.11.2023 si costituiva in giudizio la predetta compagnia assicuratrice eccependo, in via preliminare, la inammissibilità chiamata in causa iussu iudicis, non avendo l'attrice azione diretta nei conforti dell'assicurazione e non avendo l' chiesto tempestivamente la chiamata in causa della compagnia;
nel merito eccepiva Parte_2 la inoperatività della polizza per erosione del massimale aggregato con riferimento ai sinistri in retroattività, quale quello oggetto del presente giudizio, nonché la infondatezza nel merito delle doglianze dell'attrice atteso che alcuna censura poteva muoversi all'operato dei sanitari che la ebbero in cura i quali, a fronte della patologia di cui la soffriva, decisero di intervenire Parte_1 chirurgicamente, come del resto alla paziente suggerito in esito ai molteplici controlli sanitari cui si era sottoposta e come dalla stessa volontariamente scelto, avendo spontaneamente chiesto il ricovero. Tanto dedotto la chiedeva, in via preliminare, dichiararsi Controparte_7 inammissibile la propria chiamata in causa e l'estensione della domanda attorea nei propri confronti, con conseguenziale condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite;
in subordine, ovemai ritenuta ammissibile la chiamata in causa, accertare l'inoperatività della polizza per erosione del massimale aggregato con riferimento ai sinistri in retroattività. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. ed espletata la prova orale mediante escussione dell'unico teste indicato da parte attrice, la causa veniva rinviata al 26.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Con ordinanza del 17.03.2025 il giudice, ritenuta la causa non ancora matura per la decisione, essendo state depositate in atti memorie difensive dei ctp di parte attrice di cui non era chiara l'acquisizione o comunque la valutazione in sede di atp, disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la successiva udienza del 29 aprile 2025, poi differita per impedimento del magistrato alla successiva udienza del 5 giugno 2025, ed acquisiti in contraddittorio fra le parti i chiarimenti del caso, rinviata ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. al 23.09.2025; indi, subentrato lo scrivente magistrato nel ruolo, a seguito di trasferimento del precedente istruttore presso altro ufficio, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti di un termine fino a venti gironi prima per il deposito di note conclusionali. Infine, all'udienza del 4.11.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe e previa discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., come novellato ed applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma ( in virtù dell'art 7, comma 3 del
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
Questioni preliminari
Va in via preliminare disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione come proposta dall'
[...] per tardività del ricorso, siccome il presente giudizio veniva instaurato dall'attrice oltre il Pt_2 termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dalla instaurazione del procedimento di atp.
Come noto, infatti, l'art 8 comma 3 della l. 24/2017 prevede il deposito del ricorso ex art 702 bis entro i termini di cui al comma 3, a mente del quale “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione , o dalla scadenza del termine perentorio e' depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti;
si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”. Nel caso che ne occupa, come è dato desumere dalla documentazione in atti (cfr. allegato 1) al ricorso di parte attrice), il ricorso per atp veniva depositato in data 9.12.2019 e quindi il relativo termine semestrale veniva a scadere in data 9.06.2020, prorogato per effetto delle disposizioni straordinarie di cui all'art 83 del d.l. 18/2020 (durata di giorni 63, ossia dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020) all'11.08.2020, mentre il presente procedimento, introdotto con ricorso ai sensi dell'art 702 bis c.p.c., veniva proposto in data 3.11.2020 mediante deposito del ricorso, come evincibile dal sistema telematico. Ne consegue che l'azione deve ritenersi tempestivamente esercitata non essendo decorso, al momento del deposito del ricorso, il termine di novanta giorni di cui all'art 8 comma 3 della l. 24/2017, siccome scadente in data 9 novembre 2020.
Merito.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per i motivi di seguito evidenziati.
È dato pacifico tra le parti che è stata sottoposta ad un intervento di tiroidectomia Parte_1 totale presso l'Ospedale S. Maria della Pietà di Nola in data 29.01.2016.
A sostegno della domanda di risarcimento del danno spiegata nei confronti della Parte_2
l'attrice ha allegato che vi sarebbe stato un errato operato dei sanitari che sottoposero la ad Parte_1 un intervento chirurgico non necessario in relazione alla natura benigna della formazione nodulare ed alla mancanza di pregiudizi funzionali o anche solo estetici per la paziente.
L'attrice si duole anche della mancata prestazione di un consenso informato al detto intervento, non essendo stata adeguatamente informata sui possibili rischi e complicanze dello stesso.
Ciò posto, si premette in diritto che nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, nella fattispecie configurabile ai sensi dell'art. 1228 c.c., il danneggiato ha l'onere di allegare e di provare il contratto (o il "contatto"), l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, nonché l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico;
quest'ultimo, invece, o la struttura sanitaria convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. ha l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
L'ospedale risponde dunque a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod, civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale.
In merito specificamente alla prova del nesso causale, poi, la S.c. ha chiarito che è configurabile il nesso causale tra il comportamento del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificato (Cass. 11.5.2009 n. 10743); la valutazione del nesso causale in sede civile, insomma, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (v. Cass.
11.5.2009 n. 10741; Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576, Cass. 17 gennaio 2008 n. 867).
Ciò posto, in via preliminare si osserva che la natura contrattuale della responsabilità oggetto di lite comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, non essendo decorso il termine decennale dalla data di esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di lite a quella della notifica dell'atto di citazione.
Sul punto si osserva che, come chiarito anche da una recente sentenza della Suprema Corte, le norme sostanziali, in punto di qualificazione della natura della responsabilità civile del medico, contenute nella l. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore (cfr Cass. 2019/28990).
Ad abundantiam, va poi evidenziato che, in ogni caso, non sarebbe decorso neppure il più breve termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto che l'intervento fu eseguito in data 29.01.2016
e la notifica della domanda giudiziale è pacificamente avvenuta – come da documentazione in atti
(cfr. ricevuta della notifica a mezzo pec del ricorso, allegata in data 4.12.2020) – in data 14.12.2020
e dunque ben prima del decorso del termine prescrizionale.
Parimenti destituita di fondamento, alla luce dei sopra menzionati principi giuridici, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ( rectius titolarità passiva) della convenuta , attesa la Parte_2 responsabilità dalla stessa assunta ai sensi dell'art 1228 c.c.
Tanto premesso, ed avuto riguardo ai principi sopra espressi, cui questo giudice ritiene di potersi uniformare, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre, dunque, stabilire:
(a) la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta ascritta al personale sanitario che ha operato la presso l'Ospedale di Nola e quindi alla convenuta ex art. artt. 1218 -1228 c.c., Parte_1 condotta integrata dalla indicazione ed esecuzione di un intervento di tiroidectomia totale pur in mancanza di indicazioni mediche in tal senso, ed il peggioramento delle condizioni di salute della paziente;
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (a), se la condotta della convenuta sia ad essa imputabile a titolo di colpa.
Dalle risultanze documentali e della ctu emerge una risposta affermativa ad entrambi i quesiti.
Sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
-in data 29 gennaio 2016 la è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di Parte_1 tiroidectonmia totale presso l'Ospedale di Nola;
-visto il regolare decorso post-operatorio, con assenza di dispnea e disfonia annotata in cartella (cfr. diario clinico del 05.02.2016), la paziente era quindi dimessa in data 08.02.2016 con diagnosi di
“gozzo multinodulare” e prescrizione di terapia farmacologica (“Fluxum 0,4 1 fl s.c. al giorno per dieci giorni;
Rocaltrol 0.50 mg, 1 compressa due volte al giorno;
1 bustina al CP_12 giorno. RO 100 mg 1 cp al mattino a digiuno;
PR 500 mg, 1 compressa ogni 12 ore per cinque giorni”), unitamente a “controllo ambulatoriale giovedì” con nuova determinazione della calcemia e della fosforemia;
-l'esame istologico del 03.03.2016 deponeva, in definitiva, per un “gozzo multinodulare macro- microfollicolare, colloido-cistico” con presenza, ai due lobi, di tessuto paratiroideo.
Risulta poi per tabulas che la era affetta, all'epoca dei fatti in trattazione, da un gozzo Parte_1 plurinodulare, asintomatico, in assenza, quindi, di:
segni clinici/radiologici di compressione delle strutture del collo e/o del mediastino;
dimensioni di un nodulo superiore a 3 cm o incremento delle dimensioni di un nodulo durante la terapia TSH soppressiva; gozzo multinodulare tossico con noduli funzionalmente autonomi; problemi estetici.
Inoltre viene in rilievo la circostanza che in data 12.10.2015 veniva effettuato un esame citologico presso la l'A.O.U. “Federico II” di Napoli assolutamente non dirimente (“… Sede del prelievo:
Nodulo 1/3 basale lobo sinistro di 3 cm … Non è possibile distinguere tra una popolazione tireocitaria e una popolazione cellulare paratiroidea …”), senza che tale esame, prima di procedere all'intervento, venisse ripetuto, mentre gli esami ematochimici effettuati nel pre-operatorio erano indicativi di valori tiroidei rientranti nella norma e senza l'utilizzo di terapia farmacologica, come indicato in cartella clinica.
I dott.ri ed ai quali nel procedimento di atp che ha Controparte_13 Controparte_14 preceduto il presente giudizio, si è richiesto di accertare la correttezza dei trattamenti praticati presso l' con riferimento all'intervento chirurgico eseguito Controparte_15 alla nel gennaio del 2016 e la valutazione del danno riportato dall'attrice in conseguenza Parte_1 dell'inadempienza eventualmente riscontrata, in risposta al quesito hanno affermato che:
“La condotta commissiva posta in essere dai Sanitari indicati nel report operatorio - alla luce anche di un'insufficiente valutazione clinico/strumentale preoperatoria – appare quindi decisiva nella genesi dell'errore tecnico inescusabile, considerato come non vi fossero i criteri clinico- laboratoristici per procedere ad una tiroidectomia totale.
L'errore inescusabile commesso dagli indicati professionisti del nosocomio nolano consegue, pertanto, ad una carente raccolta anamnestica, ad un esame obiettivo superficiale, ad una identificazione approssimativa dei sintomi, ad un errore di logica e/o di critica nel reciproco collegamento di essi, ad una omissione di tecniche semeiologico-strumentali e, infine, alla mancata ricerca di altri sintomi per un'adeguata diagnosi pre-operatoria.
Alla luce di tutto quanto precede è possibile in definitiva sostenere, nel caso di specie, il riscontro di elementi medico-legali che riconducono in capo al personale Sanitario che ebbe in cura la sig.ra durante la degenza presso il Presidio Ospedaliero “S. Maria della Pietà” di Parte_1
Nola (NA), perdurata dal 28.01.2016 al 08.02.2016, una responsabilità sugli eventi che comportarono, successivamente, l'asportazione chirurgica della ghiandola tiroidea: l'attività espletata è, quindi, da ritenersi non conforme alle regole dell'arte, in relazione alla sintomatologia lamentata dalla paziente e al quadro clinico/laboratoristico/strumentale preoperatorio.
Appare pertanto ragionevole, plausibile e corretto asserire come la condotta professionale degli indicati Sanitari, in occasione della degenza ospedaliera, sia stata caratterizzata, in particolare, da un'osservazione superficiale (negligenza) e senza adottare quelle cautele consigliate dalla ordinaria prudenza o dall'osservazione di precauzioni doverose (imprudenza) ed a tale condotta va pertanto imputato il danno oggi lamentato dalla ricorrente.”
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è prevenuto il collegio peritale, sorrette da argomentazioni logiche e lineari, da specifica competenza tecnica e non oggetto di alcuna deduzione critica da parte della convenuta né in fase di accertamento tecnico preventivo né in fase di merito.
In merito alla produzione della relazione di consulenza tecnica disposta nel corso del procedimento per ATP, si evidenzia che la Suprema Corte ha più volte affermato che l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 05/04/2016, Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto come legittimamente acquisite le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, prodotte dalla parte attrice nel giudizio di primo grado senza che il convenuto formulasse alcuna eccezione in ordine a tale acquisizione).
Ebbene alla luce della documentazione sanitaria in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata può dirsi che ha provato oltre al contratto e all'aggravamento Parte_1 della situazione patologica, anche il nesso eziologico tra l'azione o l'omissione del debitore
(struttura sanitaria) - consistente nel mancato rispetto di norme di diligenza e prudenza - e l'evento dannoso, integrato dalla perdita dell'organo ( tiroide) e dal conseguente peggioramento dello stato di salute della paziente.
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale consentono infatti di affermare e ritenere, secondo la regola del più probabile che non, che il peggioramento delle condizioni di salute della
, correlato agli effetti collaterali derivanti dall'asportazione della tiroide, sono stati Parte_1 determinati dall'esecuzione di un intervento chirurgico di tiroidectomia totale eseguito senza che ne ricorressero i criteri clinico- laboratoristici, conseguente ad una carente raccolta anamnestica, ad un esame obiettivo superficiale, ad una identificazione approssimativa dei sintomi, ad un errore di logica e/o di critica nel reciproco collegamento di essi, ad una omissione di tecniche semeiologico- strumentali e, infine, alla mancata ricerca di altri sintomi per un'adeguata diagnosi pre-operatoria.
Ebbene alla luce di quanto innanzi evidenziato in fatto ed in diritto va acclarata la responsabilità contrattuale della convenuta in quanto il danno riportato dalla è in Parte_2 Parte_1 connessione causale con la condotta negligente ed imperita dei sanitari che effettuarono l'operazione di tiroidectomia totale.
Accertata la responsabilità contrattuale della in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., ex artt. 1218 e 1228 c.c., quest'ultima va condannata al risarcimento in favore di Parte_1 del danno non patrimoniale subito in virtù della propria condotta inadempiente.
[...]
In ordine al danno non patrimoniale subito da va premesso che il giudicante, sulla Parte_1 scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale e del successivo orientamento della
Suprema Corte sul punto, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (cfr Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n.
8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003, e successiva giurisprudenza conforme della Suprema Corte ).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr da ultimo Cass. 13.07.2011 n. 15373).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno in oggetto, la Suprema Corte ha statuito che:
“poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" chiarendo “che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (cfr
Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate al giugno 2024, che, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla
Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro 115,00 aumentabile nella misura del 50%. Circa il "quantum", appare equo riconoscersi all'attrice per il danno transitorio da invalidità parziale la somma di euro 170,00 per ciascun giorno di invalidità (essendo elevata la sofferenza patita dalla per l' intervento chirurgico cui si è sottoposta ed i conseguenti postumi dello stesso, fra i Parte_1 quali dolore nella sede chirurgica ) e quindi: euro 1.870,00 per 11 giorni di ITT, euro 2.550,00 per giorni 30 di ITP al 50%.
Inoltre, il danno biologico - pari a 15 punti percentuali - alla stregua della tabella richiamata tenuto conto dell'età di anni 49 di , nata il [...], alla data dell'evento lesivo, Parte_1 risalente al gennaio 2016, va stimato in un importo di euro 47.961,00.
I valori come sopra stimati sono già ricomprensivi della sofferenza morale soggettiva patita dalla attrice.
Invero l'attrice ha chiesto la massima personalizzazione del danno, assumendo una particolare sofferenza legata all'intervento chirurgico subito ed ai postumi che ne sono derivati, ed una compromissione delle precedenti abitudini e relazioni di vita.
In particolare la ha dedotto di vivere con angoscia la necessità di assumere una terapia Parte_1 farmacologica a vita per compensare la mancanza dell'organo, di vivere con disagio la presenza della cicatrice sul collo, che tende a coprire con foulard o sciarpe, di provare afflizione per i problemi riscontrati al timbro della voce, ciò che le impedirebbe di cantare come invece era solita fare in passato, e di essersi isolata – cambiando le proprie abitudini di vita - in ragione dello stato di prostrazione che sarebbe conseguito a tali circostanze.
Il teste , figlio dell'attrice, escusso all'udienza dell'1.10.2024 h riferito che, in Testimone_1 esito all'intervento, la madre sarebbe caduta in uno stato depressivo, trascorrerebbe tutta la giornata fra letto e divano, rifiuterebbe i rapporti anche con i familiari e persino di andare a mare, vergognandosi della cicatrice che ha riportato al collo.
Ebbene, premesso che l'eventuale stato depressivo dell'attrice, non risulta in alcun modo provato e che peraltro, lo stesso costituirebbe parte del danno biologico, quale lesione del diritto alla salute, va osservato che le ripercussioni lamentate di tipo estetico e funzionale, non rappresentano conseguenze anomale o eccezionali rispetto a quelle normalmente discendenti da tali tipologie di intervento, tenuto conto sia dell'età dell'attrice che della sua occupazione. Invero il pregiudizio estetico ( peraltro dalla stessa relazione del collegio peritale si legge: “cicatrice chirurgica in regione cervicale anteriore, della lunghezza di cm 12 e di buona qualità estetica” ) non assume carattere eccezionale, tenuto conto che si tratta di un soggetto di media età che non svolge alcun lavoro correlato all'immagine e che, pertanto, tale pregiudizio non si connota come eccezionale rispetto alla media, così come anche il lieve abbassamento del tono della voce che, non svolgendo l'attrice alcun lavoro sul quale tale aspetto possa negativamente incidere né dedicandosi al canto, anche solo in forma dilettantistica o per hobby, non è in grado di incidere in maniera peculiare e più significativa sul soggetto leso.
Va, infatti, osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025)
Ne consegue, in ragione delle suesposte motivazioni, che non si ritengono ricorrenti i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno in favore dell'attrice.
Da quanto precede, ne discende un danno non patrimoniale complessivo di euro 52.381,00 (euro
3.420,00 per invalidità transitoria ed euro 47.961,00 per danno biologico permanente).
Non vi è anche prova di un danno patrimoniale per spese mediche.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-
2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass.
27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per l'attrice quella risultante dalla devalutazione di € 52.381,00 al momento dell'evento lesivo (29 gennaio 2016).
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 29 gennaio 2016 alla data di pronuncia della presente sentenza. Resta da esaminare l'ulteriore profilo di responsabilità dei convenuti lamentato da parte attrice per violazione dell'obbligo del consenso informato.
Come recentemente statuito dalla Corte di legittimità (Cass. civ. III sez. n. 28985-2019) deve ritenersi, ormai jus receptum (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 03/09/2007; id. Sez. 3,
Sentenza n. 7237 del 30/03/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 20984 del 27/11/2012; id. Sez. 3, Sentenza
n. 25764 del 15/11/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 14642 del 14/07/2015) che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria, costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica che - se pure connesso - deve essere tuttavia tenuto nettamente distinto - sul piano del contenuto sostanziale - dal diritto alla salute, ossia dal diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica.
La omessa informazione da parte del medico può, in ipotesi, cagionare al il paziente due distinte tipologie di danno, il quale non potrà mai configurarsi quale danno-evento bensì solo quale danno- conseguenza.
La violazione del consenso informato può generare un danno alla salute, quando il paziente provi che ove correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento pronosticato ovvero un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, nell'eventualità in cui, a causa della insufficiente informazione, il paziente abbia subito un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute (ex multis Cass. 2854/2015; 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017; Cass.
7248/2018, Cass. 28985/2019).
Come chiarito da un recente arresto della Suprema Corte, dall'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sul medico possono derivare le seguenti situazioni: A) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nelle medesime condizioni, “hic et nunc”, sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
- B) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione; - C) omessa informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) per condotta non colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, saranno risarcibili il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo) e il danno alla salute, da valutarsi in relazione all'eventuale situazione “differenziale” tra il maggior danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante;
- D) omessa informazione in relazione a un intervento che non ha cagionato un danno alla salute: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nessun risarcimento sarà dovuto;
-
E) omessa/inadeguata diagnosi che non ha cagionato un danno alla salute del paziente, ma gli ha impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamenti: se il paziente allega che dall'omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono, comunque, derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte, sarà risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (cfr Cassazione civile sez. III,
11/11/2019, n.28985; in senso conf. Cass. Sez 6-2, ordinanza n. 16633 del 12.06.2023).
Ebbene nel caso in esame va rilevato come, tanto nell'atto introduttivo, quanto nei successivi scritti difensivi, l'attrice si sia doluta della mancata informazione relativa all'intervento chirurgico eseguito e conseguentemente della lesione del proprio diritto all'autodeterminazione relativamente al trattamento sanitario, giacchè la qualora avesse avuto corretta informazione in ordine Parte_1 alla non necessarietà dell'intervento ed ai postumi che ne sarebbero derivati, non avrebbe espresso alcun consenso alla sua esecuzione.
La Suprema Corte ha già più volte evidenziato che “l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso,
l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697
c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n.
11749 del 15/05/2018).”
L'omessa informazione, quindi, ha una valenza plurioffensiva, incidendo sia sull'autonomo diritto all'autodeterminazione che sul diritto alla salute;
tuttavia, anche in tal caso, il diritto al risarcimento richiede pur sempre che all'evento di danno consegua il danno – conseguenza, ossia e concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa. Ne consegue che mentre nel caso di deficit informativo eziologicamente rilevante nella determinazione del danno da lesione del diritto alla salute danno risarcibile è per l'appunto rappresentato dalle conseguenze di tale lesione, secondo i noti criteri che le definiscono sul piano relazionale e morale, nel caso in cui – invece – venga dedotta la lesione del diritto all'autodeterminazione in sé considerata, è indispensabile allegare e salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. “Va dunque ribadito che un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.”(Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 2023)
Orbene, nel caso che ne occupa – premesso che alcun foglio di consenso informato risulta sottoscritto dalla paziente – l'attrice si è limitata a dedurre che da tale omissione sia derivata una lesione del proprio diritto all'autodeterminazione e che se correttamente informata la stessa mai avrebbe prestato il consenso all'intervento, senza allegare, prima ancora che provare, gli specifici ed ulteriori pregiudizi patiti per effetto della violazione del proprio diritto ad una corretta informazione.
Quanto allegato dall'attrice in ordine alla lamenta necessità di assumere farmaci vita natural durante, al pregiudizio estetico legato alla cicatrice residuata dall'intervento ed all'abbassamento del tono di voce, rientra nel danno alla salute oggetto di autonoma e diversa domanda risarcitoria, già oggetto di liquidazione nei termini di cui sopra, e non già quale danno conseguenza immediata e diretta del difetto di informazione, che è per sua natura diverso da quello alla salute.
In ragione di quanto precede, pertanto, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Chiamata in causa della compagnia assicuratrice
Da ultimo vanno affrontate le domande proposte nei confronti della compagnia , Controparte_7 la quale è stata evocata in lite su ordine del giudice, ai sensi dell'art 107 c.p.c., giusta ordinanza del
2.05.2023.
Il giudice istruttore, infatti, rilevato che la compagnia assicuratrice aveva preso parte al procedimento di atp propedeutico alla instaurazione del presente giudizio, pur a fronte della impossibilità per l'attrice di esercitare l'azione diretta nei confronti della compagnia, stante la chiara lettera dell'art. 12, co. 6 della L. n. 24/2017, che subordina la possibilità dell'azione diretta nei confronti della stessa all'emanazione dei decreti attuativi di cui al precedente art. 10 (comma 6), disponeva iussu iudicis la chiamata in causa della , ritenendo la sussistenza di un Controparte_7 litisconsorzio processuale tra danneggiato ed assicuratore, in quanto funzionale a garantire che al giudizio di merito partecipino tutte le parti del precedente accertamento tecnico preventivo, e la ricorrenza di gravi motivi di opportunità legati all'esigenza, peraltro, di evitare il moltiplicarsi dei giudizi e dei relativi rischi di contrasto tra giudicati.
Notificato, quindi, a cura dell'attrice l'atto di chiamata in causa, quest'ultima dichiarava espressamente di voler estendere la domanda nei confronti della , mentre l' Controparte_7 [...]
con note di udienza depositate in data 21.11.2023, proponeva domanda di manleva nei Pt_2 confronti della compagnia, invocando l'operatività della polizza sottoscritta inter partes in relazione al sinistro per cui è causa.
Entrambe le domande vanno ritenute inammissibili in ragione delle motivazioni che seguono.
Quanto all'estensione della domanda attorea, è appena il caso di rilevare che all'epoca della instaurazione del presente giudizio ancora non erano stati emanati i decreti attuativi di cui all'art 10, comma 6 della l. 24/2017 cui l'art 12, comma 6, della stessa legge subordina l'operatività dell'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante.
Inammissibile, tuttavia, deve ritenersi anche la domanda di manleva proposta dall' Parte_2 in quanto tardiva. Parte Ed invero l' nel costituirsi in giudizio non ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice, così incorrendo inevitabilmente in decadenza.
Ora, mentre la eventuale estensione della domanda da parte dell'attore nei confronti del terzo può ritenersi superata dalla riapertura dei termini concessi dal giudice ai fini della citazione del predetto ai sensi dell'art. 107 c.p.c. ( che non è integrazione del contraddittorio necessario), non altrettanto può dirsi per l'azione di regresso, che resta certamente e definitivamente preclusa.
Invero, pacifico che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, stante l'autonomia del rapporto di garanzia, è evidente che l'azione di regresso avrebbe dovuto essere svolta nel termine di dieci giorni precedenti la prima udienza, termine questo evidentemente non prorogato e non prorogabile in assenza di un litisconsorzio necessario. Quel che infatti "non è assoggettata ad alcun termine perentorio" è, secondo Cassazione civile, sez. III, 19/02/2019, n. 4724, "la manifestazione, da parte dell'attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa iussu iudicis, potendo essere disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo", ma non la domanda di manleva o regresso, diversa da quella introduttiva.(cfr. Corte di Appello Catanzaro, sezione III, sent. 1052 del 15.07.2020)
In altre parole, la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art 107 c.p.c. non può mai comportare per le parti una riapertura dei termini per la proposizione di domande rispetto alle quali siano oramai maturate le decadenze processuali, pena l'elusione delle dette preclusioni. La chiamata in causa della così come disposta dal giudice, ha quindi Controparte_7 esclusivamente il valore di una denuntiatio litis funzionale a rendere opponibile alla stessa il giudicato formatosi nel presente giudizio onde evitare il formarsi di giudicati contraddittori ed a fini di economia processuale.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra l'attrice e l' e si liquidano Parte_2 come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022, in considerazione dell'attività difensiva in concreto espletata, con esclusione della sola fase istruttoria per la quale si ritiene di applicare i parametri minimi in ragione della limitata attività istruttoria svolta nel presente giudizio, sostanziatasi nell'escussione di un unico teste e nell'acquisizione della consulenza espletata in fase di atp (scaglione di riferimento per la cause di valore da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00).
Per quanto riguarda i rapporti fra l'attore, la convenuta e la terza chiamata in causa Parte_2
la declaratoria di inammissibilità delle domande proposte tanto dall'attrice Controparte_7 quanto dalla convenuta nei confronti della stessa, giustifica – in omaggio al principio di soccombenza - la condanna di queste ultime al rimborso delle spese di lite, da liquidarsi sempre avuto riguardo alle tariffe medie dello scaglione di riferimento.
Vanno, poi, poste a carico dell' anche le spese del procedimento di atp svoltosi fra le Parte_2 parti, anch'esse da liquidarsi secondo i medi tariffari dello scaglione di riferimento, nonché quelle di liquidazione del compenso del collegio peritale, come liquidato con seprato decreto nell'ambito di tale procedimento.
Ed infatti “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” ( cfr. Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n.
15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta da nei confronti della nei Parte_1 Parte_2 termini di cui in parte motiva e , per l'effetto, per le causali di cui in motivazione condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 52.381,00 oltre rivalutazione
[...] ed interessi come in parte motiva;
b) Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
; CP_7
c) Dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dalla nei confronti Parte_2 della;
Controparte_7
d) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Parte_2 di delle spese di lite che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi ( di Parte_1 cui € 2.552,00 per fase di studio, € 1628,00 per fase introduttiva, € 2835,00 per fase istruttoria ed € 4253,00 per fase conclusionale) ed € 406,50 per spese vive ( contributo e marca) oltre rimborso forfettario spese di lite nella misura del 15% ed accessori come per legge;
e) condanna altresì l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Parte_2 favore di delle spese del giudizio di atp che si liquidano in euro 3827,00 per Parte_1 compensi ( di cui € 1134,00 per fase di studio, € 992,00 per fase introduttiva ed € 1701,00 per fase istruttoria) ed € 286,00 per spese vive ( contributo e marca) oltre rimborso forfettario spese di lite nella misura del 15% ed accessori come per legge;
f) Pone le spese di ctu della fase dell'accertamento tecnico preventivo, in via definitiva a carico della;
Parte_2
g) condanna e l' in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti della , in persona del legale Controparte_7 rapp.te p.t., che si liquidano in complessivi euro 11.268,00 per compensi ( di cui € 2.552,00 per fase di studio, € 1628,00 per fase introduttiva, € 2835,00 per fase istruttoria ed € 4253,00 per fase conclusionale) oltre rimborso forfettario spese di lite nella misura del 15% ed accessori come per legge;
h) dispone che le somme, come liquidate ai capi d) ed e) vengano versate direttamente in favore degli avv.ti Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, 1.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5474 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO risarcimento del danno
VERTENTE
TRA
, nata a [...] in data [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Palma
Campania (NA) alla Via Mauro 9 ( , presso lo studio degli avv.ti MICHELE Controparte_1
CO RE e NZ AN che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, nonché dell'avv. FILIPPO CASTALDO, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 31.01.2022;
ATTRICE
E
(P. IVA ), costituita con DGRC n. Controparte_2 P.IVA_1
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'Avv.to Mariarosaria Dessi in virtù di procura generale per atto pubblico per Notaio
Dott. , registrato a Napoli in data 30.07.2020 al n. 12684 serie 1T, elett.te Persona_1 domiciliata con la stesso pressa l' in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66; Controparte_3
CONVENUTA
NONCHE'
con sede in Milano, Via Clerici, 14 (c.f. e P.IVA Controparte_4
), in persona del procuratore speciale della società Dott. n.q., P.IVA_2 Controparte_5 quale cessionaria del portafoglio assicurativo di , con sede legale in Controparte_6
Nottingham NG1 6FG (Regno Unito), St. James's Street, 10th floor Market Square House, Partita
Iva iscritta alla Companies House (UK) al n. 1229676, e sede secondaria in Milano, P.IVA_3
Via Clerici, 14, iscritta nel registro delle imprese al n. REA-MI 1969043, C.F. , P.IVA_4 cessione debitamente segnalata all'IVASS e da questa pubblicizzata sul bollettino anno VIII, n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Nicola de Luca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore sito in Roma, alla Via dei Cerchi, n. 45;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA IUSSU IUDICIS
CONCLUSIONI
Come da verbale del 04.11.2025
Parte attrice: si è riportata all'atto introduttivo, alle difese in atti e, in particolare, alle note conclusive autorizzate, chiedendone l'integrale accoglimento nella pronuncianda sentenza. Ha rilevato che l' nelle proprie note, meramente riepilogative (peraltro solo Parte_2 parzialmente) delle vicende processuali del presente giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda attorea senza minimamente motivare sul punto ed esponendo considerazioni interne, non opponibili all'attrice, circa la mancata informazione sugli sviluppi del procedimento per ATP da parte del proprio assicuratore, che ivi aveva assunto la gestione della lite per conto dell'assicurata.
Quanto alla invece, ha rilevato che le eccezioni dalla stessa proposte rappresentano difese CP_4 ciclostilate in ordine, principalmente, all'inoperatività della polizza e al presunto difetto di legittimazione attiva dell'attrice nei confronti dell'assicuratore, ampiamente superabili per tutto quanto dedotto nelle note conclusive di parte attrice. Nel merito, si è riportata alla CTU depositata in atti, che ha correttamente ed esaustivamente argomentato sulla responsabilità medica, anche per omesso consenso informato, e sui conseguenti danni subiti dall'attrice, nonché alla testimonianza acquisita in giudizio, sia per la personalizzazione massima del danno biologico, morale ed esistenziale, sia in termini di prova del danno da mancato consenso informato, fornita anche presuntivamente. Ha quindi insistito per l'accoglimento integrale delle istanze attoree, con il rigetto di ogni domanda ed eccezione avversaria.
Parte convenuta, si è riportata agli atti ed ha reiterato la domanda di manleva Parte_2 tempestivamente proposta nei confronti dell' nella prima difesa utile successiva alla CP_4 chiamata in causa di quest'ultima su ordine del Giudice, opponendosi all'eccezione di inoperatività della polizza avanza dall'Assicuratore, in quanto del tutto sguarnita di prova, non essendo state prodotte le quietanze risarcitorie a dimostrazione dell'asserita erosione del massimale.
La terza chiamata in causa, si è riportata alle richieste e conclusioni già Controparte_7 articolate nelle note conclusive autorizzate ex art. 281-sexies c.p.c. depositate telematicamente, chiedendone l'integrale accoglimento. Ha ribardito il difetto di legittimazione attiva e l'illegittimità della chiamata diretta della Compagnia Assicurativa (dal momento che non sussiste il presupposto della comunanza della causa su cui dovrebbe reggere la chiamata iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c.) nonché l'erosione del massimale aggregato per i sinistri in retroattività (quale è qualificabile il sinistro per cui è causa come ampiamente dimostrato in atti). Ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in atti, impugnando le avverse richieste e conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 3.11.2020 e ritualmente notificato, l'attrice
, in epigrafe indicata, premetteva che in data 01/03/2010 a seguito dell'esecuzione Parte_1 di un'eco tiroidea presso il centro “Aprile” di Sant'Anastasia le veniva rilevata, a livello tiroideo, la presenza di “una piccola formazione nodulare prossimo-polare inferiore sx del diametro di circa 4 mm” ; che dopo due mesi, in data 03/05/2010, la scintigrafia tiroidea eseguita presso “Medicina
Futura” permise la diagnosi di gozzo nodulare;
che il 25/06/2013 la stessa eseguiva presso l'Ospedale S. Maria della Pietà di Nola una TC collo e torace, con e senza mezzo di contrasto, che mostrò “un lieve aumento della ghiandola tiroidea con accenno d'iperplasia del lobo sinistro e piccola formazione colloidocistica del diametro di 8,23 mm”; che, tuttavia, il vettore aereo tracheale non era deviato né compresso;
che in data 26/02/2015 eseguiva altresì esami ematochimici del calcio, FT2, FT4, TSH, tireoglobulina, calcitonina e cortisolo, condotti presso il laboratorio analisi
,che risultavano nella norma;
che il 02/03/2015 l'attrice eseguiva ulteriori esami Persona_2 presso il P.S. dell'Ospedale di Nola, all'esito dei quali emerse soltanto una lieve ipercalcemia ed una lieve iperglicemia, confermate dai successivi esami in P.S. del 13/10/2015; che presso lo stesso nosocomio di Nola, dapprima eseguiva, in data 19/06/2015, un'ecotomografia tiroidea che rilevò
“una volumetria modicamente ingrandita del gozzo”, e successivamente, in data 12/10/2015, un agoaspirato che ne escluse la natura maligna;
che la TC del 17/10/2015 evidenziò “una tenue iperdensità attorno al lobo tiroideo di sinistra e al polo inferiore da piccolo stravaso” ma, ancora una volta, il vettore aereo tracheale non risultava deviato o compresso;
che in data 05/01/2016 le analisi ematochimiche relative allo studio della tiroide indicavano valori nella norma;
che ciononostante, in data 28/01/2016, l'attrice si ricoverava presso l' Controparte_8 allo scopo di sottoporsi ad intervento chirurgico, in elezione, di tiroidectomia totale;
che
[...]
l'intervento era eseguito il giorno successivo, 29/01/2016, dal chirurgo , coadiuvato CP_9 dai Dott.ri e;
che le dimissioni avvennero in data 08/02/2016 con prescrizione di CP_10 CP_11 terapia causale: calcio carbonato, vitamina D3, RO, Omeprazolo, Fluxum e PR;
che, all'esito della valutazione istologica del 03/03/2016, la diagnosi fu quella di “gozzo multinodulare macro e micro-follicolare colloidocistico”; che dalla rimozione totale della ghiandola tiroidea e di due delle quattro paratiroidi (da ciò l'ipoparatiroidismo relativo) era derivata la necessità, per la di assumere farmaci sostitutivi a vita, oltre a vasculopatia diffusa, insufficienza renale, Parte_1 osteoporosi e osteopenia, tetania latente, spasmi neuromuscolari frequenti e subentranti, patologia cardiaca e arteriosa sistemica, spossatezza continua, allergie, abbassamento del tono della voce e instabilità dei valori corporei;
che in esito a tale intervento chirurgico ed ai postumi che ne erano derivati, la si era trovata costretta in più occasioni a recarsi in pronto soccorso e a Parte_1 sottoporsi ad una serie di accertamenti e analisi, che denotavano tra l'altro: “grave ipotiroidismo post-chirurgico e ipoparatiroidismo secondario, disfonia funzionale ipocinetica con ridotta adduzione e ipocalcemia iatrogena”; che prima dell'intervento non aveva firmato alcun consenso informato;
che l'assenza di una corretta informazione aveva leso il suo diritto all'autodeterminazione ad evitare l'intervento deciso per elezione e non per necessità, tenuto altresì conto della natura benigna della formazione nodulare, dell'assenza di pregiudizi estetici o fisici e della mancanza di alterazioni emergenti dai valori ematochimici;
che quanto accadutole in conseguenza dell'intervento eseguito in data 29 gennaio 2016, peraltro non necessario alla luce degli esami eseguiti e dell'assenza di pregiudizi funzionali o anche solo estetici, era fonte di danno biologico fisico e psichico;
che vi era responsabilità della struttura ospedaliera e per essa dell'
[...]
anche per non aver acquisito il consenso informato, violando il suo diritto Pt_2 all'autodeterminazione.
Ciò posto, citava in giudizio l' , in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
p.t., per sentirne accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'ente Ospedaliero e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, sia in relazione al peggioramento delle condizioni di salute subito rispetto all'intervento chirurgico, sia in relazione alla violazione della propria libertà di autodeterminazione, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi di lite, ivi incluse le spese del procedimento di atp svoltosi fra le medesime parti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via Parte_2 preliminare, la improcedibilità della domanda perché tardivamente proposta oltre i novanta giorni dal termine massimo di sei mesi dalla proposizione del ricorso ex art 696 bis c.p.c. ( quest'ultimo proposto con ricorso notificato in data 9.01.2020 ed il primo con ricorso notificato solo in data
4.12.2020), nonché la incompatibilità del rito sommario prescelto con la trattazione dell'odierna controversia, stante la complessità del giudizio. Nel merito, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte dell'attrice, essendo decorso il termine quinquennale dall'evento dannoso, e la carenza di legittimazione passiva della convenuta Parte_2
, non essendosi doluta l'attrice di inadempienze proprie della struttura ma, piuttosto, del cattivo
[...] operato dei sanitari i quali, pertanto, dovevano essere chiamati a rispondere direttamente nei confronti della paziente, ai sensi dell'art 2043 c.c., senza che potesse invocarsi, a tal fine, una surroga da parte della struttura ospedaliera. La convenuta, infine, deduceva nel merito la infondatezza della domanda attorea, alcun rimprovero potendosi muovere all'operato dei sanitari che ebbero in cura la avendo gli stessi opportunamente deciso di intervenire Parte_1 chirurgicamente a fronte del graduale incremento volumetrico ghiandolare e del riscontro tomografico di una sospetta “iperdensità attorno al lobo tiroideo di sinistra e al polo inferiore da piccolo stravaso”.
Disposto, con ordinanza del 29.06.2021, il mutamento di rito e fissata la successiva prima udienza al 17 marzo 2022, la causa veniva dapprima rinviata al 27.10.2022 e successivamente al 27.04.2023 in attesa della conclusione del procedimento di atp ancora pendente;
quindi depositata dall'attrice, in allegato alle note di trattazione del 26.04.2023, la relazione dei ctu e reiterata la richiesta di chiamata in causa iussu iudicis della compagnia assicuratrice, con ordinanza del 2.05.2023, ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio processuale fra il danneggiato, la struttura ospedaliera e la compagnia di assicurazione della predetta, in virtù della partecipazione di costoro al procedimento di atp, veniva disposta la chiamata in causa iussu iudicis della . Controparte_7
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.11.2023 si costituiva in giudizio la predetta compagnia assicuratrice eccependo, in via preliminare, la inammissibilità chiamata in causa iussu iudicis, non avendo l'attrice azione diretta nei conforti dell'assicurazione e non avendo l' chiesto tempestivamente la chiamata in causa della compagnia;
nel merito eccepiva Parte_2 la inoperatività della polizza per erosione del massimale aggregato con riferimento ai sinistri in retroattività, quale quello oggetto del presente giudizio, nonché la infondatezza nel merito delle doglianze dell'attrice atteso che alcuna censura poteva muoversi all'operato dei sanitari che la ebbero in cura i quali, a fronte della patologia di cui la soffriva, decisero di intervenire Parte_1 chirurgicamente, come del resto alla paziente suggerito in esito ai molteplici controlli sanitari cui si era sottoposta e come dalla stessa volontariamente scelto, avendo spontaneamente chiesto il ricovero. Tanto dedotto la chiedeva, in via preliminare, dichiararsi Controparte_7 inammissibile la propria chiamata in causa e l'estensione della domanda attorea nei propri confronti, con conseguenziale condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite;
in subordine, ovemai ritenuta ammissibile la chiamata in causa, accertare l'inoperatività della polizza per erosione del massimale aggregato con riferimento ai sinistri in retroattività. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. ed espletata la prova orale mediante escussione dell'unico teste indicato da parte attrice, la causa veniva rinviata al 26.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Con ordinanza del 17.03.2025 il giudice, ritenuta la causa non ancora matura per la decisione, essendo state depositate in atti memorie difensive dei ctp di parte attrice di cui non era chiara l'acquisizione o comunque la valutazione in sede di atp, disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la successiva udienza del 29 aprile 2025, poi differita per impedimento del magistrato alla successiva udienza del 5 giugno 2025, ed acquisiti in contraddittorio fra le parti i chiarimenti del caso, rinviata ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. al 23.09.2025; indi, subentrato lo scrivente magistrato nel ruolo, a seguito di trasferimento del precedente istruttore presso altro ufficio, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti di un termine fino a venti gironi prima per il deposito di note conclusionali. Infine, all'udienza del 4.11.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe e previa discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., come novellato ed applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma ( in virtù dell'art 7, comma 3 del
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
Questioni preliminari
Va in via preliminare disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione come proposta dall'
[...] per tardività del ricorso, siccome il presente giudizio veniva instaurato dall'attrice oltre il Pt_2 termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dalla instaurazione del procedimento di atp.
Come noto, infatti, l'art 8 comma 3 della l. 24/2017 prevede il deposito del ricorso ex art 702 bis entro i termini di cui al comma 3, a mente del quale “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione , o dalla scadenza del termine perentorio e' depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti;
si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”. Nel caso che ne occupa, come è dato desumere dalla documentazione in atti (cfr. allegato 1) al ricorso di parte attrice), il ricorso per atp veniva depositato in data 9.12.2019 e quindi il relativo termine semestrale veniva a scadere in data 9.06.2020, prorogato per effetto delle disposizioni straordinarie di cui all'art 83 del d.l. 18/2020 (durata di giorni 63, ossia dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020) all'11.08.2020, mentre il presente procedimento, introdotto con ricorso ai sensi dell'art 702 bis c.p.c., veniva proposto in data 3.11.2020 mediante deposito del ricorso, come evincibile dal sistema telematico. Ne consegue che l'azione deve ritenersi tempestivamente esercitata non essendo decorso, al momento del deposito del ricorso, il termine di novanta giorni di cui all'art 8 comma 3 della l. 24/2017, siccome scadente in data 9 novembre 2020.
Merito.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per i motivi di seguito evidenziati.
È dato pacifico tra le parti che è stata sottoposta ad un intervento di tiroidectomia Parte_1 totale presso l'Ospedale S. Maria della Pietà di Nola in data 29.01.2016.
A sostegno della domanda di risarcimento del danno spiegata nei confronti della Parte_2
l'attrice ha allegato che vi sarebbe stato un errato operato dei sanitari che sottoposero la ad Parte_1 un intervento chirurgico non necessario in relazione alla natura benigna della formazione nodulare ed alla mancanza di pregiudizi funzionali o anche solo estetici per la paziente.
L'attrice si duole anche della mancata prestazione di un consenso informato al detto intervento, non essendo stata adeguatamente informata sui possibili rischi e complicanze dello stesso.
Ciò posto, si premette in diritto che nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, nella fattispecie configurabile ai sensi dell'art. 1228 c.c., il danneggiato ha l'onere di allegare e di provare il contratto (o il "contatto"), l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, nonché l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico;
quest'ultimo, invece, o la struttura sanitaria convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. ha l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
L'ospedale risponde dunque a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod, civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale.
In merito specificamente alla prova del nesso causale, poi, la S.c. ha chiarito che è configurabile il nesso causale tra il comportamento del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificato (Cass. 11.5.2009 n. 10743); la valutazione del nesso causale in sede civile, insomma, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (v. Cass.
11.5.2009 n. 10741; Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576, Cass. 17 gennaio 2008 n. 867).
Ciò posto, in via preliminare si osserva che la natura contrattuale della responsabilità oggetto di lite comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, non essendo decorso il termine decennale dalla data di esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di lite a quella della notifica dell'atto di citazione.
Sul punto si osserva che, come chiarito anche da una recente sentenza della Suprema Corte, le norme sostanziali, in punto di qualificazione della natura della responsabilità civile del medico, contenute nella l. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore (cfr Cass. 2019/28990).
Ad abundantiam, va poi evidenziato che, in ogni caso, non sarebbe decorso neppure il più breve termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto che l'intervento fu eseguito in data 29.01.2016
e la notifica della domanda giudiziale è pacificamente avvenuta – come da documentazione in atti
(cfr. ricevuta della notifica a mezzo pec del ricorso, allegata in data 4.12.2020) – in data 14.12.2020
e dunque ben prima del decorso del termine prescrizionale.
Parimenti destituita di fondamento, alla luce dei sopra menzionati principi giuridici, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ( rectius titolarità passiva) della convenuta , attesa la Parte_2 responsabilità dalla stessa assunta ai sensi dell'art 1228 c.c.
Tanto premesso, ed avuto riguardo ai principi sopra espressi, cui questo giudice ritiene di potersi uniformare, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre, dunque, stabilire:
(a) la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta ascritta al personale sanitario che ha operato la presso l'Ospedale di Nola e quindi alla convenuta ex art. artt. 1218 -1228 c.c., Parte_1 condotta integrata dalla indicazione ed esecuzione di un intervento di tiroidectomia totale pur in mancanza di indicazioni mediche in tal senso, ed il peggioramento delle condizioni di salute della paziente;
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (a), se la condotta della convenuta sia ad essa imputabile a titolo di colpa.
Dalle risultanze documentali e della ctu emerge una risposta affermativa ad entrambi i quesiti.
Sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
-in data 29 gennaio 2016 la è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di Parte_1 tiroidectonmia totale presso l'Ospedale di Nola;
-visto il regolare decorso post-operatorio, con assenza di dispnea e disfonia annotata in cartella (cfr. diario clinico del 05.02.2016), la paziente era quindi dimessa in data 08.02.2016 con diagnosi di
“gozzo multinodulare” e prescrizione di terapia farmacologica (“Fluxum 0,4 1 fl s.c. al giorno per dieci giorni;
Rocaltrol 0.50 mg, 1 compressa due volte al giorno;
1 bustina al CP_12 giorno. RO 100 mg 1 cp al mattino a digiuno;
PR 500 mg, 1 compressa ogni 12 ore per cinque giorni”), unitamente a “controllo ambulatoriale giovedì” con nuova determinazione della calcemia e della fosforemia;
-l'esame istologico del 03.03.2016 deponeva, in definitiva, per un “gozzo multinodulare macro- microfollicolare, colloido-cistico” con presenza, ai due lobi, di tessuto paratiroideo.
Risulta poi per tabulas che la era affetta, all'epoca dei fatti in trattazione, da un gozzo Parte_1 plurinodulare, asintomatico, in assenza, quindi, di:
segni clinici/radiologici di compressione delle strutture del collo e/o del mediastino;
dimensioni di un nodulo superiore a 3 cm o incremento delle dimensioni di un nodulo durante la terapia TSH soppressiva; gozzo multinodulare tossico con noduli funzionalmente autonomi; problemi estetici.
Inoltre viene in rilievo la circostanza che in data 12.10.2015 veniva effettuato un esame citologico presso la l'A.O.U. “Federico II” di Napoli assolutamente non dirimente (“… Sede del prelievo:
Nodulo 1/3 basale lobo sinistro di 3 cm … Non è possibile distinguere tra una popolazione tireocitaria e una popolazione cellulare paratiroidea …”), senza che tale esame, prima di procedere all'intervento, venisse ripetuto, mentre gli esami ematochimici effettuati nel pre-operatorio erano indicativi di valori tiroidei rientranti nella norma e senza l'utilizzo di terapia farmacologica, come indicato in cartella clinica.
I dott.ri ed ai quali nel procedimento di atp che ha Controparte_13 Controparte_14 preceduto il presente giudizio, si è richiesto di accertare la correttezza dei trattamenti praticati presso l' con riferimento all'intervento chirurgico eseguito Controparte_15 alla nel gennaio del 2016 e la valutazione del danno riportato dall'attrice in conseguenza Parte_1 dell'inadempienza eventualmente riscontrata, in risposta al quesito hanno affermato che:
“La condotta commissiva posta in essere dai Sanitari indicati nel report operatorio - alla luce anche di un'insufficiente valutazione clinico/strumentale preoperatoria – appare quindi decisiva nella genesi dell'errore tecnico inescusabile, considerato come non vi fossero i criteri clinico- laboratoristici per procedere ad una tiroidectomia totale.
L'errore inescusabile commesso dagli indicati professionisti del nosocomio nolano consegue, pertanto, ad una carente raccolta anamnestica, ad un esame obiettivo superficiale, ad una identificazione approssimativa dei sintomi, ad un errore di logica e/o di critica nel reciproco collegamento di essi, ad una omissione di tecniche semeiologico-strumentali e, infine, alla mancata ricerca di altri sintomi per un'adeguata diagnosi pre-operatoria.
Alla luce di tutto quanto precede è possibile in definitiva sostenere, nel caso di specie, il riscontro di elementi medico-legali che riconducono in capo al personale Sanitario che ebbe in cura la sig.ra durante la degenza presso il Presidio Ospedaliero “S. Maria della Pietà” di Parte_1
Nola (NA), perdurata dal 28.01.2016 al 08.02.2016, una responsabilità sugli eventi che comportarono, successivamente, l'asportazione chirurgica della ghiandola tiroidea: l'attività espletata è, quindi, da ritenersi non conforme alle regole dell'arte, in relazione alla sintomatologia lamentata dalla paziente e al quadro clinico/laboratoristico/strumentale preoperatorio.
Appare pertanto ragionevole, plausibile e corretto asserire come la condotta professionale degli indicati Sanitari, in occasione della degenza ospedaliera, sia stata caratterizzata, in particolare, da un'osservazione superficiale (negligenza) e senza adottare quelle cautele consigliate dalla ordinaria prudenza o dall'osservazione di precauzioni doverose (imprudenza) ed a tale condotta va pertanto imputato il danno oggi lamentato dalla ricorrente.”
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è prevenuto il collegio peritale, sorrette da argomentazioni logiche e lineari, da specifica competenza tecnica e non oggetto di alcuna deduzione critica da parte della convenuta né in fase di accertamento tecnico preventivo né in fase di merito.
In merito alla produzione della relazione di consulenza tecnica disposta nel corso del procedimento per ATP, si evidenzia che la Suprema Corte ha più volte affermato che l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 05/04/2016, Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto come legittimamente acquisite le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, prodotte dalla parte attrice nel giudizio di primo grado senza che il convenuto formulasse alcuna eccezione in ordine a tale acquisizione).
Ebbene alla luce della documentazione sanitaria in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata può dirsi che ha provato oltre al contratto e all'aggravamento Parte_1 della situazione patologica, anche il nesso eziologico tra l'azione o l'omissione del debitore
(struttura sanitaria) - consistente nel mancato rispetto di norme di diligenza e prudenza - e l'evento dannoso, integrato dalla perdita dell'organo ( tiroide) e dal conseguente peggioramento dello stato di salute della paziente.
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale consentono infatti di affermare e ritenere, secondo la regola del più probabile che non, che il peggioramento delle condizioni di salute della
, correlato agli effetti collaterali derivanti dall'asportazione della tiroide, sono stati Parte_1 determinati dall'esecuzione di un intervento chirurgico di tiroidectomia totale eseguito senza che ne ricorressero i criteri clinico- laboratoristici, conseguente ad una carente raccolta anamnestica, ad un esame obiettivo superficiale, ad una identificazione approssimativa dei sintomi, ad un errore di logica e/o di critica nel reciproco collegamento di essi, ad una omissione di tecniche semeiologico- strumentali e, infine, alla mancata ricerca di altri sintomi per un'adeguata diagnosi pre-operatoria.
Ebbene alla luce di quanto innanzi evidenziato in fatto ed in diritto va acclarata la responsabilità contrattuale della convenuta in quanto il danno riportato dalla è in Parte_2 Parte_1 connessione causale con la condotta negligente ed imperita dei sanitari che effettuarono l'operazione di tiroidectomia totale.
Accertata la responsabilità contrattuale della in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., ex artt. 1218 e 1228 c.c., quest'ultima va condannata al risarcimento in favore di Parte_1 del danno non patrimoniale subito in virtù della propria condotta inadempiente.
[...]
In ordine al danno non patrimoniale subito da va premesso che il giudicante, sulla Parte_1 scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale e del successivo orientamento della
Suprema Corte sul punto, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (cfr Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n.
8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003, e successiva giurisprudenza conforme della Suprema Corte ).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr da ultimo Cass. 13.07.2011 n. 15373).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno in oggetto, la Suprema Corte ha statuito che:
“poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" chiarendo “che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (cfr
Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate al giugno 2024, che, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla
Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro 115,00 aumentabile nella misura del 50%. Circa il "quantum", appare equo riconoscersi all'attrice per il danno transitorio da invalidità parziale la somma di euro 170,00 per ciascun giorno di invalidità (essendo elevata la sofferenza patita dalla per l' intervento chirurgico cui si è sottoposta ed i conseguenti postumi dello stesso, fra i Parte_1 quali dolore nella sede chirurgica ) e quindi: euro 1.870,00 per 11 giorni di ITT, euro 2.550,00 per giorni 30 di ITP al 50%.
Inoltre, il danno biologico - pari a 15 punti percentuali - alla stregua della tabella richiamata tenuto conto dell'età di anni 49 di , nata il [...], alla data dell'evento lesivo, Parte_1 risalente al gennaio 2016, va stimato in un importo di euro 47.961,00.
I valori come sopra stimati sono già ricomprensivi della sofferenza morale soggettiva patita dalla attrice.
Invero l'attrice ha chiesto la massima personalizzazione del danno, assumendo una particolare sofferenza legata all'intervento chirurgico subito ed ai postumi che ne sono derivati, ed una compromissione delle precedenti abitudini e relazioni di vita.
In particolare la ha dedotto di vivere con angoscia la necessità di assumere una terapia Parte_1 farmacologica a vita per compensare la mancanza dell'organo, di vivere con disagio la presenza della cicatrice sul collo, che tende a coprire con foulard o sciarpe, di provare afflizione per i problemi riscontrati al timbro della voce, ciò che le impedirebbe di cantare come invece era solita fare in passato, e di essersi isolata – cambiando le proprie abitudini di vita - in ragione dello stato di prostrazione che sarebbe conseguito a tali circostanze.
Il teste , figlio dell'attrice, escusso all'udienza dell'1.10.2024 h riferito che, in Testimone_1 esito all'intervento, la madre sarebbe caduta in uno stato depressivo, trascorrerebbe tutta la giornata fra letto e divano, rifiuterebbe i rapporti anche con i familiari e persino di andare a mare, vergognandosi della cicatrice che ha riportato al collo.
Ebbene, premesso che l'eventuale stato depressivo dell'attrice, non risulta in alcun modo provato e che peraltro, lo stesso costituirebbe parte del danno biologico, quale lesione del diritto alla salute, va osservato che le ripercussioni lamentate di tipo estetico e funzionale, non rappresentano conseguenze anomale o eccezionali rispetto a quelle normalmente discendenti da tali tipologie di intervento, tenuto conto sia dell'età dell'attrice che della sua occupazione. Invero il pregiudizio estetico ( peraltro dalla stessa relazione del collegio peritale si legge: “cicatrice chirurgica in regione cervicale anteriore, della lunghezza di cm 12 e di buona qualità estetica” ) non assume carattere eccezionale, tenuto conto che si tratta di un soggetto di media età che non svolge alcun lavoro correlato all'immagine e che, pertanto, tale pregiudizio non si connota come eccezionale rispetto alla media, così come anche il lieve abbassamento del tono della voce che, non svolgendo l'attrice alcun lavoro sul quale tale aspetto possa negativamente incidere né dedicandosi al canto, anche solo in forma dilettantistica o per hobby, non è in grado di incidere in maniera peculiare e più significativa sul soggetto leso.
Va, infatti, osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025)
Ne consegue, in ragione delle suesposte motivazioni, che non si ritengono ricorrenti i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno in favore dell'attrice.
Da quanto precede, ne discende un danno non patrimoniale complessivo di euro 52.381,00 (euro
3.420,00 per invalidità transitoria ed euro 47.961,00 per danno biologico permanente).
Non vi è anche prova di un danno patrimoniale per spese mediche.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-
2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass.
27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per l'attrice quella risultante dalla devalutazione di € 52.381,00 al momento dell'evento lesivo (29 gennaio 2016).
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 29 gennaio 2016 alla data di pronuncia della presente sentenza. Resta da esaminare l'ulteriore profilo di responsabilità dei convenuti lamentato da parte attrice per violazione dell'obbligo del consenso informato.
Come recentemente statuito dalla Corte di legittimità (Cass. civ. III sez. n. 28985-2019) deve ritenersi, ormai jus receptum (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 03/09/2007; id. Sez. 3,
Sentenza n. 7237 del 30/03/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 20984 del 27/11/2012; id. Sez. 3, Sentenza
n. 25764 del 15/11/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 14642 del 14/07/2015) che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria, costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica che - se pure connesso - deve essere tuttavia tenuto nettamente distinto - sul piano del contenuto sostanziale - dal diritto alla salute, ossia dal diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica.
La omessa informazione da parte del medico può, in ipotesi, cagionare al il paziente due distinte tipologie di danno, il quale non potrà mai configurarsi quale danno-evento bensì solo quale danno- conseguenza.
La violazione del consenso informato può generare un danno alla salute, quando il paziente provi che ove correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento pronosticato ovvero un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, nell'eventualità in cui, a causa della insufficiente informazione, il paziente abbia subito un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute (ex multis Cass. 2854/2015; 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017; Cass.
7248/2018, Cass. 28985/2019).
Come chiarito da un recente arresto della Suprema Corte, dall'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sul medico possono derivare le seguenti situazioni: A) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nelle medesime condizioni, “hic et nunc”, sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
- B) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione; - C) omessa informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) per condotta non colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, saranno risarcibili il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo) e il danno alla salute, da valutarsi in relazione all'eventuale situazione “differenziale” tra il maggior danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante;
- D) omessa informazione in relazione a un intervento che non ha cagionato un danno alla salute: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nessun risarcimento sarà dovuto;
-
E) omessa/inadeguata diagnosi che non ha cagionato un danno alla salute del paziente, ma gli ha impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamenti: se il paziente allega che dall'omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono, comunque, derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte, sarà risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (cfr Cassazione civile sez. III,
11/11/2019, n.28985; in senso conf. Cass. Sez 6-2, ordinanza n. 16633 del 12.06.2023).
Ebbene nel caso in esame va rilevato come, tanto nell'atto introduttivo, quanto nei successivi scritti difensivi, l'attrice si sia doluta della mancata informazione relativa all'intervento chirurgico eseguito e conseguentemente della lesione del proprio diritto all'autodeterminazione relativamente al trattamento sanitario, giacchè la qualora avesse avuto corretta informazione in ordine Parte_1 alla non necessarietà dell'intervento ed ai postumi che ne sarebbero derivati, non avrebbe espresso alcun consenso alla sua esecuzione.
La Suprema Corte ha già più volte evidenziato che “l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso,
l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697
c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del 11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n.
11749 del 15/05/2018).”
L'omessa informazione, quindi, ha una valenza plurioffensiva, incidendo sia sull'autonomo diritto all'autodeterminazione che sul diritto alla salute;
tuttavia, anche in tal caso, il diritto al risarcimento richiede pur sempre che all'evento di danno consegua il danno – conseguenza, ossia e concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa. Ne consegue che mentre nel caso di deficit informativo eziologicamente rilevante nella determinazione del danno da lesione del diritto alla salute danno risarcibile è per l'appunto rappresentato dalle conseguenze di tale lesione, secondo i noti criteri che le definiscono sul piano relazionale e morale, nel caso in cui – invece – venga dedotta la lesione del diritto all'autodeterminazione in sé considerata, è indispensabile allegare e salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. “Va dunque ribadito che un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.”(Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 2023)
Orbene, nel caso che ne occupa – premesso che alcun foglio di consenso informato risulta sottoscritto dalla paziente – l'attrice si è limitata a dedurre che da tale omissione sia derivata una lesione del proprio diritto all'autodeterminazione e che se correttamente informata la stessa mai avrebbe prestato il consenso all'intervento, senza allegare, prima ancora che provare, gli specifici ed ulteriori pregiudizi patiti per effetto della violazione del proprio diritto ad una corretta informazione.
Quanto allegato dall'attrice in ordine alla lamenta necessità di assumere farmaci vita natural durante, al pregiudizio estetico legato alla cicatrice residuata dall'intervento ed all'abbassamento del tono di voce, rientra nel danno alla salute oggetto di autonoma e diversa domanda risarcitoria, già oggetto di liquidazione nei termini di cui sopra, e non già quale danno conseguenza immediata e diretta del difetto di informazione, che è per sua natura diverso da quello alla salute.
In ragione di quanto precede, pertanto, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Chiamata in causa della compagnia assicuratrice
Da ultimo vanno affrontate le domande proposte nei confronti della compagnia , Controparte_7 la quale è stata evocata in lite su ordine del giudice, ai sensi dell'art 107 c.p.c., giusta ordinanza del
2.05.2023.
Il giudice istruttore, infatti, rilevato che la compagnia assicuratrice aveva preso parte al procedimento di atp propedeutico alla instaurazione del presente giudizio, pur a fronte della impossibilità per l'attrice di esercitare l'azione diretta nei confronti della compagnia, stante la chiara lettera dell'art. 12, co. 6 della L. n. 24/2017, che subordina la possibilità dell'azione diretta nei confronti della stessa all'emanazione dei decreti attuativi di cui al precedente art. 10 (comma 6), disponeva iussu iudicis la chiamata in causa della , ritenendo la sussistenza di un Controparte_7 litisconsorzio processuale tra danneggiato ed assicuratore, in quanto funzionale a garantire che al giudizio di merito partecipino tutte le parti del precedente accertamento tecnico preventivo, e la ricorrenza di gravi motivi di opportunità legati all'esigenza, peraltro, di evitare il moltiplicarsi dei giudizi e dei relativi rischi di contrasto tra giudicati.
Notificato, quindi, a cura dell'attrice l'atto di chiamata in causa, quest'ultima dichiarava espressamente di voler estendere la domanda nei confronti della , mentre l' Controparte_7 [...]
con note di udienza depositate in data 21.11.2023, proponeva domanda di manleva nei Pt_2 confronti della compagnia, invocando l'operatività della polizza sottoscritta inter partes in relazione al sinistro per cui è causa.
Entrambe le domande vanno ritenute inammissibili in ragione delle motivazioni che seguono.
Quanto all'estensione della domanda attorea, è appena il caso di rilevare che all'epoca della instaurazione del presente giudizio ancora non erano stati emanati i decreti attuativi di cui all'art 10, comma 6 della l. 24/2017 cui l'art 12, comma 6, della stessa legge subordina l'operatività dell'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante.
Inammissibile, tuttavia, deve ritenersi anche la domanda di manleva proposta dall' Parte_2 in quanto tardiva. Parte Ed invero l' nel costituirsi in giudizio non ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice, così incorrendo inevitabilmente in decadenza.
Ora, mentre la eventuale estensione della domanda da parte dell'attore nei confronti del terzo può ritenersi superata dalla riapertura dei termini concessi dal giudice ai fini della citazione del predetto ai sensi dell'art. 107 c.p.c. ( che non è integrazione del contraddittorio necessario), non altrettanto può dirsi per l'azione di regresso, che resta certamente e definitivamente preclusa.
Invero, pacifico che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, stante l'autonomia del rapporto di garanzia, è evidente che l'azione di regresso avrebbe dovuto essere svolta nel termine di dieci giorni precedenti la prima udienza, termine questo evidentemente non prorogato e non prorogabile in assenza di un litisconsorzio necessario. Quel che infatti "non è assoggettata ad alcun termine perentorio" è, secondo Cassazione civile, sez. III, 19/02/2019, n. 4724, "la manifestazione, da parte dell'attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa iussu iudicis, potendo essere disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo", ma non la domanda di manleva o regresso, diversa da quella introduttiva.(cfr. Corte di Appello Catanzaro, sezione III, sent. 1052 del 15.07.2020)
In altre parole, la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art 107 c.p.c. non può mai comportare per le parti una riapertura dei termini per la proposizione di domande rispetto alle quali siano oramai maturate le decadenze processuali, pena l'elusione delle dette preclusioni. La chiamata in causa della così come disposta dal giudice, ha quindi Controparte_7 esclusivamente il valore di una denuntiatio litis funzionale a rendere opponibile alla stessa il giudicato formatosi nel presente giudizio onde evitare il formarsi di giudicati contraddittori ed a fini di economia processuale.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra l'attrice e l' e si liquidano Parte_2 come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022, in considerazione dell'attività difensiva in concreto espletata, con esclusione della sola fase istruttoria per la quale si ritiene di applicare i parametri minimi in ragione della limitata attività istruttoria svolta nel presente giudizio, sostanziatasi nell'escussione di un unico teste e nell'acquisizione della consulenza espletata in fase di atp (scaglione di riferimento per la cause di valore da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00).
Per quanto riguarda i rapporti fra l'attore, la convenuta e la terza chiamata in causa Parte_2
la declaratoria di inammissibilità delle domande proposte tanto dall'attrice Controparte_7 quanto dalla convenuta nei confronti della stessa, giustifica – in omaggio al principio di soccombenza - la condanna di queste ultime al rimborso delle spese di lite, da liquidarsi sempre avuto riguardo alle tariffe medie dello scaglione di riferimento.
Vanno, poi, poste a carico dell' anche le spese del procedimento di atp svoltosi fra le Parte_2 parti, anch'esse da liquidarsi secondo i medi tariffari dello scaglione di riferimento, nonché quelle di liquidazione del compenso del collegio peritale, come liquidato con seprato decreto nell'ambito di tale procedimento.
Ed infatti “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” ( cfr. Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n.
15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta da nei confronti della nei Parte_1 Parte_2 termini di cui in parte motiva e , per l'effetto, per le causali di cui in motivazione condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 52.381,00 oltre rivalutazione
[...] ed interessi come in parte motiva;
b) Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
; CP_7
c) Dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dalla nei confronti Parte_2 della;
Controparte_7
d) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Parte_2 di delle spese di lite che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi ( di Parte_1 cui € 2.552,00 per fase di studio, € 1628,00 per fase introduttiva, € 2835,00 per fase istruttoria ed € 4253,00 per fase conclusionale) ed € 406,50 per spese vive ( contributo e marca) oltre rimborso forfettario spese di lite nella misura del 15% ed accessori come per legge;
e) condanna altresì l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Parte_2 favore di delle spese del giudizio di atp che si liquidano in euro 3827,00 per Parte_1 compensi ( di cui € 1134,00 per fase di studio, € 992,00 per fase introduttiva ed € 1701,00 per fase istruttoria) ed € 286,00 per spese vive ( contributo e marca) oltre rimborso forfettario spese di lite nella misura del 15% ed accessori come per legge;
f) Pone le spese di ctu della fase dell'accertamento tecnico preventivo, in via definitiva a carico della;
Parte_2
g) condanna e l' in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti della , in persona del legale Controparte_7 rapp.te p.t., che si liquidano in complessivi euro 11.268,00 per compensi ( di cui € 2.552,00 per fase di studio, € 1628,00 per fase introduttiva, € 2835,00 per fase istruttoria ed € 4253,00 per fase conclusionale) oltre rimborso forfettario spese di lite nella misura del 15% ed accessori come per legge;
h) dispone che le somme, come liquidate ai capi d) ed e) vengano versate direttamente in favore degli avv.ti Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, 1.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Raffaella Cappiello