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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 438/2021 R.G. promossa da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), residenti a [...], entrambi CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Galligari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Foligno, Piazza XX Settembre, n. 7 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellanti =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
sede legale in One Molesworth Street, Dublino 2 e sede secondaria in Milano Via
Moscova n. 18 (c.f.: , nella sua qualità di procuratore di P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Grassia ed Parte_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via S. Pietro all'Orto, in virtù pagina 1 di 15 di procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da note per l'udienza del 26.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 4.10.2018 con il quale aveva intimato loro il pagamento della somma di €.124.873,99 in Controparte_1
virtù del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. rep. n. 29204 del Persona_1
30.07.2002.
A fondamento dell'opposizione contestavano l'illegittima l'applicazione da parte della di P_
interessi usurari, la nullità parziale del contratto di mutuo a fronte della capitalizzazione anatocistica degli interessi stante il sistema di ammortamento c.d. alla francese del mutuo, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
In ragione delle dedotte nullità gli appellanti chiedevano: - la restituzione – nella misura da determinarsi in corso di causa - di tutti gli interessi usurari, spese, costi e commissioni corrisposti in aggiunta rispetto al solo capitale da restituire, oltre interessi e rivalutazione;
- il ricalcolo del saldo tra le parti nella misura stabilita in corso di causa, operate le dovute compensazioni tra quanto pagato in via anticipata e quanto ancora dovuto a titolo di capitale alla con condanna della al pagamento dell'importo ritenuto di P_ P_
giustizia, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'indebito incasso pagina 2 di 15 di somme non dovute;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, decadenza, inefficacia e/o estinzione della garanzia reale che assiste il mutuo, con ordine al conservatore e/o alla
Banca di dar seguito alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di proprietà di
; - la condanna della al risarcimento del danno, anche in via Parte_2 P_
equitativa, nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 16.04.2019 si costituiva nella sua qualità di procuratore Controparte_1
speciale di che contestava l'opposizione avversaria e ne Parte_3
chiedeva l'integrale rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e la richiesta di CTU
contabile, la causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti in primo grado.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 28/2021, pubblicata il 12.01.2021, rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 28/2021 hanno interposto appello Pt_1
e per i seguenti motivi:
[...] Parte_2
1) “Erronea e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli art. 1815 c.c., 644 c.p.,
113 c.p.c.”, ove il primo giudice ha rigettato la domanda attorea volta all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo per la mancanza produzione dei decreti ministeriali rilevanti il tasso soglia nel periodo oggetto di contestazione.
2) “Erronea e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli art. 1283, 1284 c.c. e 117
T.U.B.”, laddove il giudice di prime cure ha escluso l'effetto anatocistico del mutuo con piano di ammortamento c.d. alla francese.
3) “Carente motivazione circa l'eccepita violazione dei canoni di buona fede e
correttezza ex art. 1175 c.c.”, che il giudice di prime cure ha rigettato con motivazione scarna e non adeguata.
pagina 3 di 15 In conformità dei motivi articolati nell'impugnazione, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, gli appellanti hanno così concluso:
dichiararsi la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario e, per l'effetto condannare la ex art. 2033 c.c., alla restituzione di tutti gli interessi usurari, spese, costi e P_
commissioni illegittimamente corrisposti nella misura da accertarsi in corso di causa,
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ricalcolarsi il saldo tra le parti, operate le dovute compensazioni tra quanto pagato in via anticipata e quanto ancora dovuto a titolo di capitale alla condannare la al pagamento dell'importo ritenuto di P_ P_
giustizia, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'indebito incasso di somme non dovute;
accertare e dichiarare la nullità, decadenza, inefficacia e/o estinzione della garanzia reale che assiste il mutuo, con ordine al conservatore e/o alla di dar seguito alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di proprietà di P_
; condannare la al risarcimento del danno, anche in via Parte_2 P_
equitativa, nella misura ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria gli appellanti hanno reiterato la richiesta di ammissione di CTU
contabile (rigettata dal primo giudice).
Con comparsa di risposta del 26.01.2022 si è costituta Controparte_1
contestando l'impugnazione avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto, oltre alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Con nota del 20.05.2022 il procuratore degli appellanti ha dato atto dell'intervenuta rinuncia al mandato difensivo, senza che peraltro nessun altro difensore lo abbia sostituito.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
11.05.2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di pagina 4 di 15 comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente la Corte, con ordinanza del 20.11.2023 - rilevato che l'appellante col secondo motivo di appello ha dedotta la nullità parziale del mutuo stipulato tra le parti cd. “alla francese” e che la questione delle conseguenze derivanti dall'omessa indicazione del regime di capitalizzazione (e della sua previsione negoziale) è stata rinviata alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione – ha rimesso la causa in istruttoria all'udienza del 11.04.2024.
La causa è stata infine assegnata in decisione all'udienza del 26.09.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Con il primo motivo di gravame si lamenta il rigetto della domanda attorea tesa all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo sottoscritto inter partes laddove – ad avviso degli appellanti - il giudice di prime cure avrebbe motivato il rigetto per difetto di prova, attesa la mancata produzione dei decreti ministeriali rilevanti il tasso soglia relativo al periodo in contestazione
Il motivo non coglie nel segno.
Osserva innanzitutto la Corte che l'argomento dedotto appare riduttivo a fronte della compiuta e articolata motivazione che il giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione di rigetto dell'opposizione che, a ben vedere, è incentrata sul rilevato difetto di allegazione degli attori (odierni appellanti) dei fatti posti a fondamento della domanda e non semplicemente sulla mancata produzione dei decreti ministeriali citati.
In particolare il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che gli appellanti “con
dissertazione generica ed accademica si sono limitati a richiamare il panorama
normativo e giurisprudenziale in materia, senza tuttavia specificamente calarlo nel
pagina 5 di 15 rapporto controverso e limitandosi a richiamare la pronuncia n. 350/2013, ancora
affermando come “qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il
tasso soglia, non è dovuto alcun interesse né moratorio né corrispettivo” (cfr. pag. 7
della sentenza).
Rilevato, dunque, che parte appellante non ha per nulla documentato l'ipotesi di una concreta applicazione di interessi usurari, tale deficienza probatoria già di per sé esclude ogni possibile verifica della dedotta “usurarietà” il cui rilievo verrebbe effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto attraverso il conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti (nella fattispecie non documentati) cioè sulla rata di canone, già
precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi.
A parte ciò è da rilevare che lo stesso art. 7 delle “condizioni generali di mutuo” allegate sotto la lett. “B” al contratto di mutuo prodotto in atti (cfr. nota deposito documenti del
28.02.2024) esclude tale ipotesi di sommatoria laddove testualmente prevede che: “In
caso di ritardato pagamento della rata, parte mutuataria è tenuta a corrispondere alla
interessi di mora nella misura prevista dal successivo art. 13. Tali interessi, P_
calcolati sull'intero importo della rata stabilita, comprensiva di capitale, interessi,
spese e oneri, decorreranno dalla data di scadenza della stessa e sino al momento del
pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”, con ciò
dando attuazione alla delibera CICR del 2000 art. 3 che consente, a condizioni che sia espressamente pattuito, l'anatocismo.
Quindi il dedotto profilo di nullità non sussiste.
Ciò premesso, osserva la Corte che l'eccepita usurarietà dei tassi di interesse si fonda,
comunque, su assunti metodologici non condivisibili, quali la sommatoria degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi.
La Cassazione con la sentenza n. 17447 del 28 giugno 2019 ha espresso il condiviso pagina 6 di 15 principio secondo il cui “ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto
sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è
la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve
corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al
posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori: di qui la conclusione che
i tassi non si possono sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo
diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola
sulla rata scaduta”.
Risulta, pertanto, evidente la netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo e interesse di mora, laddove il primo costituisce la remunerazione per il godimento diretto di una somma di denaro, mentre il secondo, in ragione di quanto previsto dall'art. 1224 c.c., ha una funzione di risarcimento del danno subito dal creditore a causa del ritardo nel pagamento da parte del debitore.
E' chiaro, dunque, che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono diversi da quelli corrispettivi ed è per tale motivo che non possono essere considerati cumulativamente ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19597/2020,
hanno ritenuto la rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina dell'usura,
purché valutati separatamente e non cumulativamente agli interessi corrispettivi ed ha chiarito la metodologia da seguire per la rilevazione dell'usura.
Il tasso soglia usura (T.S.U.) è dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della L. 108/1996.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il superamento del tasso soglia usura come dedotto ed pagina 7 di 15 eccepito dall'appellante non sia attendibile.
E' necessario, infatti, applicare parametri omogenei nella rivelazione dei tassi usurari,
dati tra loro effettivamente compatibili.
Quindi, la contestazione di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quella adottata dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi non sono attendibili e pertanto rendono inammissibile, in quanto esplorativa, la richiesta consulenza tecnica che non può sopperire al difetto di prova della domanda, con conseguente rigetto della richiesta istruttoria in tal senso avanzata dagli appellanti.
Ciò in quanto, in forza degli enunciati principi che reggono la ripartizione degli oneri delle parti di questo giudizio, l'invocata CTU contabile non avrebbe potuto/dovuto supplire alla deficienza delle allegazioni e/o offerte di prove eseguite al riguardo dagli odierni appellanti (attori in primo grado).
È noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività
valutativa del Giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 2 febbraio 2000).
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal Giudice qualora la parte tenda con esso, come avvenuto nella specie, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e,
comunque, fondati su assunti metodologici non condivisibili.
La CTU, dunque, può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente pagina 8 di 15 esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate. In
altri termini la CTU presuppone che siano stati allegati e provati dalla parte interessata concreti e specifici elementi a fondamento della propria domanda, per cui non può
essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze e fatti la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio della parte stessa e per supplire alla carenza delle proprie allegazioni.
In materia di usura, infatti, secondo l'autorevole insegnamento della Corte di
Cassazione, la contestazione della natura usuraria dei tassi implica la necessità di indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento (Cass. Civ. n.
2311/2018).
Nulla di tutto ciò nella fattispecie è stato provato dall'appellante, che non ha neppure documentato la dedotta applicazione di interessi usurari, limitandosi a mere enunciazioni di principi estrapolati da pronunce giurisprudenziali del tutto inconferenti rispetto al caso di specie, demandando interamente alla richiesta CTU sia l'indagine che l'accertamento in ordine all'eccepito superamento del tasso soglia (ai fini della sussistenza dell'usura),
sia l'accertamento degli interessi ritenuti illegittimamente corrisposti, con evidenti e inammissibili profili esplorativi della richiesta che pertanto anche in questa sede non può
essere accolta.
Il primo motivo di appello deve quindi essere rigettato.
****
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la decisione del Tribunale di
Spoleto nella parte in cui il primo giudice ha escluso l'effetto anatocistico nel sistema di ammortamento del mutuo c.d. alla francese.
pagina 9 di 15 Sul punto la Corte non può non rilevare che il dedotto motivo di impugnazione è già di per se' inammissibile essendosi gli appellanti limitati a formulare doglianze riguardo al funzionamento del metodo di ammortamento alla francese del tutto generiche ed astratte,
riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni addotte nel giudizio di primo grado senza contestare, nello specifico, le ragioni poste a fondamento della decisione del
Tribunale, laddove il giudice di prime cure ha rilevato “…Quanto al profilo relativo alla
dedotta nullità del contratto in ragione della (neppure dimostrata) applicazione del c.d.
piano di ammortamento alla francese … non può non rilevarsi, innanzitutto, come
quanto eccepito si rilevi estremamente generico e non calato nel rapporto controverso
…” – cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).
In buona sostanza il motivo di appello non “dialoga” con la sentenza gravata ma, a tutto voler concedere, il dedotto motivo di impugnazione è, comunque, infondato.
Per affrontare compiutamente la questione si ritiene necessario illustrare le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese".
Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente).
Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo,
e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono pagina 10 di 15 calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
L'ammortamento alla francese prevede, dunque, che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
Per ciò, anche solo astrattamente, non è ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Deve, quindi, escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, con conseguente effetto anatocistico.
Sulla questione, nel senso sopra descritto, si sono recentemente pronunciate le Sezioni
Unite della Cassazione (sentenza n. 15130 del 29.05.2024) le cui argomentazioni -
seppure riferite ai mutui a tasso fisso - sono pienamente condivise da questa Corte e ritenute applicabili a tutti i tipi di mutuo cd. alla francese.
Al proposito occorre osservare, inoltre, che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e delle modalità di ammortamento alla francese non comporta la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto e di conseguenza la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario.
Anche tale questione ha costituito oggetto della predetta pronuncia a Sezioni Unite della
Cassazione (sent. n. 15130/2024) la cui impostazione è, in questa sede, pienamente condivisa, nel senso che “alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo
quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813
pagina 11 di 15 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della natura del
prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Orbene, nel caso in esame, il contratto di mutuo riporta espressamente l'importo erogato
(€ 206.582,75), la durata (20 anni), la periodicità del rimborso (mensile) e la relativa decorrenza (“Dette rate scadono il giorno 1 (UNO) di ogni mese. La prima rata scadrà
Parte il giorno del secondo mese solare successivo alla data di stipula. Le parti
convengono che per il periodo intercorrente tra la data di stipula e la decorrenza della
prima e per le prime due rate il tasso di interesse convenzionale sia stabilito nella
misura dello 0,374168% mensile, pari ad un dodicesimo del saggio di interesse annuo
del 4,49% … Per ogni successiva rata, sino alla scadenza del mutuo, verrà applicato il
tasso mensile pari a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo determinato
in base alla media mensile del tasso EURIBOR 1 mese divisore 365, rilevato dalla
Federazione e diffuso economici e circuiti di informazione economica (Reuters) media
riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed
aumentata di 1,60(uno virgola sessanta) punti percentuali” - Cfr. art. 5 del contratto di mutuo), nonché il tasso di interesse.
Gli appellanti sono stati, quindi, posti nelle condizioni di conoscere compiutamente il metodo di calcolo utilizzato dalla per quantificare l'obbligazione restitutoria, P_
nonché le caratteristiche dell'operazione posta in essere.
Il secondo motivo di appello è dunque infondato e viene respinto.
****
Infine gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale di Spoleto laddove il primo giudice non ha ravvisato la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della banca, ex art. 1175 c.c..
Sul punto gli appellanti - a parte il generico enunciato secondo cui la questione avrebbe pagina 12 di 15 meritato (a loro avviso) un'indagine più approfondita da parte del primo giudice – hanno nuovamente riproposto i medesimi argomenti addotti in primo grado, vale a dire che non sarebbe stata loro fornita una corretta informativa.
Invero tale doglianza si scontra col fatto, pacifico, che il contratto di mutuo di cui trattasi contenesse tutti i dati e le informazioni necessarie per valutarne gli effetti e la convenienza economica (eventualmente confrontandola con le proposte di altri istituti bancari), quindi non è dato comprendere sotto quale profilo possa essere ravvisata la
“carenza di informazioni al cliente” (cfr. pag.9 dell'atto di appello).
Si tratta insomma di una censura generica che non dà conto delle ragioni per cui la banca avrebbe abusato “dell'affidamento incolpevole del cliente”, che invece ha avuto regolarmente a disposizione la somma finanziata, con obbligo di restituzione a mezzo di rate mensili alle precise condizioni pattuite.
Quanto alla legittimità della segnalazione in Centrale Rischi, posta in dubbio dagli appellanti (ibidem, pag. 10), è il caso di rilevare che la correttezza della segnalazione deriva dal mancato rimborso delle rate del mutuo (pari a circa la metà del montante!), che costituisce un dato di fatto ineludibile.
Infine, in ordine alla circostanza che gli odierni appellanti non abbiano ricevuto il preavviso, occorre osservare che nulla è emerso, ma in disparte la considerazione che l'eventuale mancato preavviso della segnalazione in C.R. non determinerebbe l'illegittimità della segnalazione stessa (come affermato più volte in pronunce dell'ABF),
nessuna prova di danni derivanti dalla mancanza di tale preavviso è stata anche solo allegata, sicché la relativa richiesta risarcitoria va respinta.
*****
Da ultimo va presa in esame la richiesta di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
pagina 13 di 15 In proposito osserva questa Corte che i continui oscillamenti giurisprudenziali in materia rendono incerti i temi trattati, ciò che induce ad escludere che gli appellanti abbiano agito in giudizio con colpa grave o addirittura in malafede.
Ne consegue che anche tale richiesta risarcitoria, formulata da parte appellata, non merita di essere accolta.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva sia il rigetto dell'appello principale che il rigetto della domanda risarcitoria proposta ex art. 96 cpc da parte appellata.
Le spese di lite vanno poste a carico degli appellanti in base al principio della soccombenza sostanziale (art. 91, comma 1, c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo,
tenendo conto del valore della causa e della sua non particolare complessità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
e , contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Parte_2
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 28/2021 emessa dal
Tribunale di Spoleto il 12.01.2021);
- Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese sostenute dalla parte appellata nel presente grado di giudizio che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché gli appellanti versino un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere Relatore
pagina 14 di 15 (dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 438/2021 R.G. promossa da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), residenti a [...], entrambi CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Galligari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Foligno, Piazza XX Settembre, n. 7 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellanti =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
sede legale in One Molesworth Street, Dublino 2 e sede secondaria in Milano Via
Moscova n. 18 (c.f.: , nella sua qualità di procuratore di P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Grassia ed Parte_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via S. Pietro all'Orto, in virtù pagina 1 di 15 di procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da note per l'udienza del 26.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 4.10.2018 con il quale aveva intimato loro il pagamento della somma di €.124.873,99 in Controparte_1
virtù del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. rep. n. 29204 del Persona_1
30.07.2002.
A fondamento dell'opposizione contestavano l'illegittima l'applicazione da parte della di P_
interessi usurari, la nullità parziale del contratto di mutuo a fronte della capitalizzazione anatocistica degli interessi stante il sistema di ammortamento c.d. alla francese del mutuo, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
In ragione delle dedotte nullità gli appellanti chiedevano: - la restituzione – nella misura da determinarsi in corso di causa - di tutti gli interessi usurari, spese, costi e commissioni corrisposti in aggiunta rispetto al solo capitale da restituire, oltre interessi e rivalutazione;
- il ricalcolo del saldo tra le parti nella misura stabilita in corso di causa, operate le dovute compensazioni tra quanto pagato in via anticipata e quanto ancora dovuto a titolo di capitale alla con condanna della al pagamento dell'importo ritenuto di P_ P_
giustizia, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'indebito incasso pagina 2 di 15 di somme non dovute;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, decadenza, inefficacia e/o estinzione della garanzia reale che assiste il mutuo, con ordine al conservatore e/o alla
Banca di dar seguito alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di proprietà di
; - la condanna della al risarcimento del danno, anche in via Parte_2 P_
equitativa, nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 16.04.2019 si costituiva nella sua qualità di procuratore Controparte_1
speciale di che contestava l'opposizione avversaria e ne Parte_3
chiedeva l'integrale rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e la richiesta di CTU
contabile, la causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti in primo grado.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 28/2021, pubblicata il 12.01.2021, rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 28/2021 hanno interposto appello Pt_1
e per i seguenti motivi:
[...] Parte_2
1) “Erronea e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli art. 1815 c.c., 644 c.p.,
113 c.p.c.”, ove il primo giudice ha rigettato la domanda attorea volta all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo per la mancanza produzione dei decreti ministeriali rilevanti il tasso soglia nel periodo oggetto di contestazione.
2) “Erronea e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli art. 1283, 1284 c.c. e 117
T.U.B.”, laddove il giudice di prime cure ha escluso l'effetto anatocistico del mutuo con piano di ammortamento c.d. alla francese.
3) “Carente motivazione circa l'eccepita violazione dei canoni di buona fede e
correttezza ex art. 1175 c.c.”, che il giudice di prime cure ha rigettato con motivazione scarna e non adeguata.
pagina 3 di 15 In conformità dei motivi articolati nell'impugnazione, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, gli appellanti hanno così concluso:
dichiararsi la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario e, per l'effetto condannare la ex art. 2033 c.c., alla restituzione di tutti gli interessi usurari, spese, costi e P_
commissioni illegittimamente corrisposti nella misura da accertarsi in corso di causa,
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ricalcolarsi il saldo tra le parti, operate le dovute compensazioni tra quanto pagato in via anticipata e quanto ancora dovuto a titolo di capitale alla condannare la al pagamento dell'importo ritenuto di P_ P_
giustizia, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'indebito incasso di somme non dovute;
accertare e dichiarare la nullità, decadenza, inefficacia e/o estinzione della garanzia reale che assiste il mutuo, con ordine al conservatore e/o alla di dar seguito alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di proprietà di P_
; condannare la al risarcimento del danno, anche in via Parte_2 P_
equitativa, nella misura ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria gli appellanti hanno reiterato la richiesta di ammissione di CTU
contabile (rigettata dal primo giudice).
Con comparsa di risposta del 26.01.2022 si è costituta Controparte_1
contestando l'impugnazione avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto, oltre alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Con nota del 20.05.2022 il procuratore degli appellanti ha dato atto dell'intervenuta rinuncia al mandato difensivo, senza che peraltro nessun altro difensore lo abbia sostituito.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
11.05.2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di pagina 4 di 15 comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente la Corte, con ordinanza del 20.11.2023 - rilevato che l'appellante col secondo motivo di appello ha dedotta la nullità parziale del mutuo stipulato tra le parti cd. “alla francese” e che la questione delle conseguenze derivanti dall'omessa indicazione del regime di capitalizzazione (e della sua previsione negoziale) è stata rinviata alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione – ha rimesso la causa in istruttoria all'udienza del 11.04.2024.
La causa è stata infine assegnata in decisione all'udienza del 26.09.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Con il primo motivo di gravame si lamenta il rigetto della domanda attorea tesa all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo sottoscritto inter partes laddove – ad avviso degli appellanti - il giudice di prime cure avrebbe motivato il rigetto per difetto di prova, attesa la mancata produzione dei decreti ministeriali rilevanti il tasso soglia relativo al periodo in contestazione
Il motivo non coglie nel segno.
Osserva innanzitutto la Corte che l'argomento dedotto appare riduttivo a fronte della compiuta e articolata motivazione che il giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione di rigetto dell'opposizione che, a ben vedere, è incentrata sul rilevato difetto di allegazione degli attori (odierni appellanti) dei fatti posti a fondamento della domanda e non semplicemente sulla mancata produzione dei decreti ministeriali citati.
In particolare il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che gli appellanti “con
dissertazione generica ed accademica si sono limitati a richiamare il panorama
normativo e giurisprudenziale in materia, senza tuttavia specificamente calarlo nel
pagina 5 di 15 rapporto controverso e limitandosi a richiamare la pronuncia n. 350/2013, ancora
affermando come “qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il
tasso soglia, non è dovuto alcun interesse né moratorio né corrispettivo” (cfr. pag. 7
della sentenza).
Rilevato, dunque, che parte appellante non ha per nulla documentato l'ipotesi di una concreta applicazione di interessi usurari, tale deficienza probatoria già di per sé esclude ogni possibile verifica della dedotta “usurarietà” il cui rilievo verrebbe effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto attraverso il conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti (nella fattispecie non documentati) cioè sulla rata di canone, già
precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi.
A parte ciò è da rilevare che lo stesso art. 7 delle “condizioni generali di mutuo” allegate sotto la lett. “B” al contratto di mutuo prodotto in atti (cfr. nota deposito documenti del
28.02.2024) esclude tale ipotesi di sommatoria laddove testualmente prevede che: “In
caso di ritardato pagamento della rata, parte mutuataria è tenuta a corrispondere alla
interessi di mora nella misura prevista dal successivo art. 13. Tali interessi, P_
calcolati sull'intero importo della rata stabilita, comprensiva di capitale, interessi,
spese e oneri, decorreranno dalla data di scadenza della stessa e sino al momento del
pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”, con ciò
dando attuazione alla delibera CICR del 2000 art. 3 che consente, a condizioni che sia espressamente pattuito, l'anatocismo.
Quindi il dedotto profilo di nullità non sussiste.
Ciò premesso, osserva la Corte che l'eccepita usurarietà dei tassi di interesse si fonda,
comunque, su assunti metodologici non condivisibili, quali la sommatoria degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi.
La Cassazione con la sentenza n. 17447 del 28 giugno 2019 ha espresso il condiviso pagina 6 di 15 principio secondo il cui “ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto
sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è
la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve
corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al
posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori: di qui la conclusione che
i tassi non si possono sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo
diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola
sulla rata scaduta”.
Risulta, pertanto, evidente la netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo e interesse di mora, laddove il primo costituisce la remunerazione per il godimento diretto di una somma di denaro, mentre il secondo, in ragione di quanto previsto dall'art. 1224 c.c., ha una funzione di risarcimento del danno subito dal creditore a causa del ritardo nel pagamento da parte del debitore.
E' chiaro, dunque, che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono diversi da quelli corrispettivi ed è per tale motivo che non possono essere considerati cumulativamente ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19597/2020,
hanno ritenuto la rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina dell'usura,
purché valutati separatamente e non cumulativamente agli interessi corrispettivi ed ha chiarito la metodologia da seguire per la rilevazione dell'usura.
Il tasso soglia usura (T.S.U.) è dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della L. 108/1996.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il superamento del tasso soglia usura come dedotto ed pagina 7 di 15 eccepito dall'appellante non sia attendibile.
E' necessario, infatti, applicare parametri omogenei nella rivelazione dei tassi usurari,
dati tra loro effettivamente compatibili.
Quindi, la contestazione di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quella adottata dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi non sono attendibili e pertanto rendono inammissibile, in quanto esplorativa, la richiesta consulenza tecnica che non può sopperire al difetto di prova della domanda, con conseguente rigetto della richiesta istruttoria in tal senso avanzata dagli appellanti.
Ciò in quanto, in forza degli enunciati principi che reggono la ripartizione degli oneri delle parti di questo giudizio, l'invocata CTU contabile non avrebbe potuto/dovuto supplire alla deficienza delle allegazioni e/o offerte di prove eseguite al riguardo dagli odierni appellanti (attori in primo grado).
È noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività
valutativa del Giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 2 febbraio 2000).
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal Giudice qualora la parte tenda con esso, come avvenuto nella specie, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e,
comunque, fondati su assunti metodologici non condivisibili.
La CTU, dunque, può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente pagina 8 di 15 esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate. In
altri termini la CTU presuppone che siano stati allegati e provati dalla parte interessata concreti e specifici elementi a fondamento della propria domanda, per cui non può
essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze e fatti la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio della parte stessa e per supplire alla carenza delle proprie allegazioni.
In materia di usura, infatti, secondo l'autorevole insegnamento della Corte di
Cassazione, la contestazione della natura usuraria dei tassi implica la necessità di indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento (Cass. Civ. n.
2311/2018).
Nulla di tutto ciò nella fattispecie è stato provato dall'appellante, che non ha neppure documentato la dedotta applicazione di interessi usurari, limitandosi a mere enunciazioni di principi estrapolati da pronunce giurisprudenziali del tutto inconferenti rispetto al caso di specie, demandando interamente alla richiesta CTU sia l'indagine che l'accertamento in ordine all'eccepito superamento del tasso soglia (ai fini della sussistenza dell'usura),
sia l'accertamento degli interessi ritenuti illegittimamente corrisposti, con evidenti e inammissibili profili esplorativi della richiesta che pertanto anche in questa sede non può
essere accolta.
Il primo motivo di appello deve quindi essere rigettato.
****
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la decisione del Tribunale di
Spoleto nella parte in cui il primo giudice ha escluso l'effetto anatocistico nel sistema di ammortamento del mutuo c.d. alla francese.
pagina 9 di 15 Sul punto la Corte non può non rilevare che il dedotto motivo di impugnazione è già di per se' inammissibile essendosi gli appellanti limitati a formulare doglianze riguardo al funzionamento del metodo di ammortamento alla francese del tutto generiche ed astratte,
riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni addotte nel giudizio di primo grado senza contestare, nello specifico, le ragioni poste a fondamento della decisione del
Tribunale, laddove il giudice di prime cure ha rilevato “…Quanto al profilo relativo alla
dedotta nullità del contratto in ragione della (neppure dimostrata) applicazione del c.d.
piano di ammortamento alla francese … non può non rilevarsi, innanzitutto, come
quanto eccepito si rilevi estremamente generico e non calato nel rapporto controverso
…” – cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).
In buona sostanza il motivo di appello non “dialoga” con la sentenza gravata ma, a tutto voler concedere, il dedotto motivo di impugnazione è, comunque, infondato.
Per affrontare compiutamente la questione si ritiene necessario illustrare le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese".
Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente).
Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo,
e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono pagina 10 di 15 calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
L'ammortamento alla francese prevede, dunque, che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
Per ciò, anche solo astrattamente, non è ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Deve, quindi, escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, con conseguente effetto anatocistico.
Sulla questione, nel senso sopra descritto, si sono recentemente pronunciate le Sezioni
Unite della Cassazione (sentenza n. 15130 del 29.05.2024) le cui argomentazioni -
seppure riferite ai mutui a tasso fisso - sono pienamente condivise da questa Corte e ritenute applicabili a tutti i tipi di mutuo cd. alla francese.
Al proposito occorre osservare, inoltre, che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e delle modalità di ammortamento alla francese non comporta la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto e di conseguenza la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario.
Anche tale questione ha costituito oggetto della predetta pronuncia a Sezioni Unite della
Cassazione (sent. n. 15130/2024) la cui impostazione è, in questa sede, pienamente condivisa, nel senso che “alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo
quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813
pagina 11 di 15 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della natura del
prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Orbene, nel caso in esame, il contratto di mutuo riporta espressamente l'importo erogato
(€ 206.582,75), la durata (20 anni), la periodicità del rimborso (mensile) e la relativa decorrenza (“Dette rate scadono il giorno 1 (UNO) di ogni mese. La prima rata scadrà
Parte il giorno del secondo mese solare successivo alla data di stipula. Le parti
convengono che per il periodo intercorrente tra la data di stipula e la decorrenza della
prima e per le prime due rate il tasso di interesse convenzionale sia stabilito nella
misura dello 0,374168% mensile, pari ad un dodicesimo del saggio di interesse annuo
del 4,49% … Per ogni successiva rata, sino alla scadenza del mutuo, verrà applicato il
tasso mensile pari a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo determinato
in base alla media mensile del tasso EURIBOR 1 mese divisore 365, rilevato dalla
Federazione e diffuso economici e circuiti di informazione economica (Reuters) media
riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed
aumentata di 1,60(uno virgola sessanta) punti percentuali” - Cfr. art. 5 del contratto di mutuo), nonché il tasso di interesse.
Gli appellanti sono stati, quindi, posti nelle condizioni di conoscere compiutamente il metodo di calcolo utilizzato dalla per quantificare l'obbligazione restitutoria, P_
nonché le caratteristiche dell'operazione posta in essere.
Il secondo motivo di appello è dunque infondato e viene respinto.
****
Infine gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale di Spoleto laddove il primo giudice non ha ravvisato la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della banca, ex art. 1175 c.c..
Sul punto gli appellanti - a parte il generico enunciato secondo cui la questione avrebbe pagina 12 di 15 meritato (a loro avviso) un'indagine più approfondita da parte del primo giudice – hanno nuovamente riproposto i medesimi argomenti addotti in primo grado, vale a dire che non sarebbe stata loro fornita una corretta informativa.
Invero tale doglianza si scontra col fatto, pacifico, che il contratto di mutuo di cui trattasi contenesse tutti i dati e le informazioni necessarie per valutarne gli effetti e la convenienza economica (eventualmente confrontandola con le proposte di altri istituti bancari), quindi non è dato comprendere sotto quale profilo possa essere ravvisata la
“carenza di informazioni al cliente” (cfr. pag.9 dell'atto di appello).
Si tratta insomma di una censura generica che non dà conto delle ragioni per cui la banca avrebbe abusato “dell'affidamento incolpevole del cliente”, che invece ha avuto regolarmente a disposizione la somma finanziata, con obbligo di restituzione a mezzo di rate mensili alle precise condizioni pattuite.
Quanto alla legittimità della segnalazione in Centrale Rischi, posta in dubbio dagli appellanti (ibidem, pag. 10), è il caso di rilevare che la correttezza della segnalazione deriva dal mancato rimborso delle rate del mutuo (pari a circa la metà del montante!), che costituisce un dato di fatto ineludibile.
Infine, in ordine alla circostanza che gli odierni appellanti non abbiano ricevuto il preavviso, occorre osservare che nulla è emerso, ma in disparte la considerazione che l'eventuale mancato preavviso della segnalazione in C.R. non determinerebbe l'illegittimità della segnalazione stessa (come affermato più volte in pronunce dell'ABF),
nessuna prova di danni derivanti dalla mancanza di tale preavviso è stata anche solo allegata, sicché la relativa richiesta risarcitoria va respinta.
*****
Da ultimo va presa in esame la richiesta di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
pagina 13 di 15 In proposito osserva questa Corte che i continui oscillamenti giurisprudenziali in materia rendono incerti i temi trattati, ciò che induce ad escludere che gli appellanti abbiano agito in giudizio con colpa grave o addirittura in malafede.
Ne consegue che anche tale richiesta risarcitoria, formulata da parte appellata, non merita di essere accolta.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva sia il rigetto dell'appello principale che il rigetto della domanda risarcitoria proposta ex art. 96 cpc da parte appellata.
Le spese di lite vanno poste a carico degli appellanti in base al principio della soccombenza sostanziale (art. 91, comma 1, c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo,
tenendo conto del valore della causa e della sua non particolare complessità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
e , contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Parte_2
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 28/2021 emessa dal
Tribunale di Spoleto il 12.01.2021);
- Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese sostenute dalla parte appellata nel presente grado di giudizio che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché gli appellanti versino un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere Relatore
pagina 14 di 15 (dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15