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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3773/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3773/2024 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Elena Uccelli;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Cinzia Genovesi;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) in data 20/06/2013. Con provvedimento in data 08/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 09.01.25, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 09.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo Controparte_1
(LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 20.06.2013 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 32 P. I anno 2013.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti nell'ambito della definizione dei loro rapporti patrimoniali prevedono come condizione necessaria che il sig. si obblighi a trasferire alla sig.ra Parte_1
la quale si obbliga ad acquistare, il diritto di piena proprietà Controparte_1 dell'appezzamento di terreno agricolo posto in Rosignano Marittimo (LI), località la Maestà così censito al Catasto Terreni del Comune di Rosignano Marittimo (LI): foglio 69, particella 358, seminativo di 4°, Ha 00.16.50, R.D. euro 1,70, R.A. euro 1,70. Le parti si impegnano ed effettuare detto trasferimento con atto notarile entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale dei coniugi che recepirà i suddetti accordi. La sig.ra verserà a definizione dei reciproci rapporti CP_1 patrimoniali Euro 30.000,00= al momento del rogito nonchè ulteriori Euro 10.000,00= al momento in cui percepirà il TFR e comunque entro il mese di febbraio 2025. L'importo suddetto ricomprenderà anche il prezzo del trasferimento del terreno. Il sig. si Pt_1 obbliga, al contempo, a provvedere a rinegoziare i mutui con la somma percepita dalla sig.ra per ridurre il capitale ed a stipulare un'assicurazione relativa ai mutui di cui CP_1 la sig.ra è la garante (mutuo del 12/12/2008 “Banca Monte dei Paschi di Siena CP_1 spa”, rep. 5201, raccolta 2377, Notaio mutuo del 03/11/2020 “Cassa di Per_1
Risparmio di Volterra Spa”, rep. 116.519, raccolta 18.898, Notaio . Di detti Per_2 adempimenti il sig. provvederà a fornire documentazione bancaria e assicurativa Pt_1 alla sig.ra CP_1
3) le parti chiedono relativamente al detto trasferimento ed ad ogni suo aspetto economico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa – vedi sentenza Corte Costituzionale n. 154/99 e n. 202/2003, sentenza della Corte di Cassazione n. 11458/2005 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21/06/12 art. 2, n. 18/E del 29/05/13 paragrafo 1.15 e n. 2/E del 21/2/14 paragrafo 9);
4) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
5) le parti dichiarano di essersi divisi i beni mobili presenti nella casa familiare. La sig.ra preleverà il suo pianoforte che si trova nell'appartamento ove attualmente vive CP_1 il sig. posto in Rosignano Marittimo, Località Col di Leccio snc entro trenta giorni Pt_1 dall'emissione della sentenza di separazione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 09.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3773/2024 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Elena Uccelli;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Cinzia Genovesi;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) in data 20/06/2013. Con provvedimento in data 08/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 09.01.25, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 09.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo Controparte_1
(LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 20.06.2013 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 32 P. I anno 2013.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti nell'ambito della definizione dei loro rapporti patrimoniali prevedono come condizione necessaria che il sig. si obblighi a trasferire alla sig.ra Parte_1
la quale si obbliga ad acquistare, il diritto di piena proprietà Controparte_1 dell'appezzamento di terreno agricolo posto in Rosignano Marittimo (LI), località la Maestà così censito al Catasto Terreni del Comune di Rosignano Marittimo (LI): foglio 69, particella 358, seminativo di 4°, Ha 00.16.50, R.D. euro 1,70, R.A. euro 1,70. Le parti si impegnano ed effettuare detto trasferimento con atto notarile entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale dei coniugi che recepirà i suddetti accordi. La sig.ra verserà a definizione dei reciproci rapporti CP_1 patrimoniali Euro 30.000,00= al momento del rogito nonchè ulteriori Euro 10.000,00= al momento in cui percepirà il TFR e comunque entro il mese di febbraio 2025. L'importo suddetto ricomprenderà anche il prezzo del trasferimento del terreno. Il sig. si Pt_1 obbliga, al contempo, a provvedere a rinegoziare i mutui con la somma percepita dalla sig.ra per ridurre il capitale ed a stipulare un'assicurazione relativa ai mutui di cui CP_1 la sig.ra è la garante (mutuo del 12/12/2008 “Banca Monte dei Paschi di Siena CP_1 spa”, rep. 5201, raccolta 2377, Notaio mutuo del 03/11/2020 “Cassa di Per_1
Risparmio di Volterra Spa”, rep. 116.519, raccolta 18.898, Notaio . Di detti Per_2 adempimenti il sig. provvederà a fornire documentazione bancaria e assicurativa Pt_1 alla sig.ra CP_1
3) le parti chiedono relativamente al detto trasferimento ed ad ogni suo aspetto economico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa – vedi sentenza Corte Costituzionale n. 154/99 e n. 202/2003, sentenza della Corte di Cassazione n. 11458/2005 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21/06/12 art. 2, n. 18/E del 29/05/13 paragrafo 1.15 e n. 2/E del 21/2/14 paragrafo 9);
4) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
5) le parti dichiarano di essersi divisi i beni mobili presenti nella casa familiare. La sig.ra preleverà il suo pianoforte che si trova nell'appartamento ove attualmente vive CP_1 il sig. posto in Rosignano Marittimo, Località Col di Leccio snc entro trenta giorni Pt_1 dall'emissione della sentenza di separazione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 09.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai