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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Laura Petitti Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 621/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANGIAPANE ROSALINDA pec: Email_1
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SCIFO MARCELLO, pec: Email_2
appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1 La sentenza n. 303/2024, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, publicata in data 28.02.2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Contrariis reiectis, previa adizione dei provvedimenti di rito
Preliminarmente:
- Ammettere i mezzi istruttori chiesti poiché ammissibili e conducibili nonché utili al fine del decidere.
Nel merito:
- Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis, accogliere il presente appello perché ammissibile e procedibile, oltre che fondato in fatto e in diritto e conseguentemente dichiarare la nullità, inesistenza ed inefficacia della sentenza di primo grado per grave violazione di norme sostanziali e procedurali, come sopra meglio analizzate;
- Accertare e Dichiarare la fondatezza del presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto l'addebito della separazione in capo al per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
- Accertare e Dichiarare la fondatezza del presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto il contributo economico a favore della signora per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
- Con condanna alle spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge, del presente procedimento e del procedimento di primo grado.
IN ESTREMO SUBORDINE:
- Confermare i Provvedimenti Temporanei ed Urgenti emessi dal Tribunale di Agrigento in data 16.09.2021, con il quale veniva confermato il contributo economico a favore della signora
Provvedimenti non reclamati da parte resistente. Parte_1
Per l'appellato all' Ecc.ma Corte di Appello adita che, contrariis reiectis, voglia rigettare l' appello proposto e confermare integralmente l' impugnata sentenza n. 303/2024, resa in data 13.02.2024, emessa
2 dal Tribunale civile di Agrigento (Dott.ssa F. Bonsangue) nel solco del procedimento n.
3053/2020 R.G.
Nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte di Appello ammetta i mezzi istruttori chiesti da parte appellante, si reitera l'ammissione dei mezzi istruttori, articolati nella memoria ex art.
183 n. 2 comma 6 c.p.c. e non ammessi dal Giudice nel corso del giudizio di primo grado, che di seguito si ripropongono integralmente:
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 18.11.2020, – dopo aver premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 29.07.1986 con e che Controparte_1
dall'unione erano nati i figli e , oggi Persona_1 Persona_2 entrambi adulti ed autonomi - avanzava domanda di separazione, con addebito a carico del , e chiedeva, altresì, di porre a carico del marito l'obbligo di CP_1
contribuire al proprio mantenimento, nella misura di € 1.000,00 mensili.
2. In particolare, la ricorrente rilevava che dopo 30 anni di coniugio era venuta a conoscenza del fatto che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale, circostanza a seguito del quale questi aveva abbandonato la casa coniugale senza farvi più ritorno. La stessa, inoltre, esponeva che durante il matrimonio aveva Con fondato congiuntamente al marito due società, la e la CP_2 CP_4
di noleggio di slot machines ed apparecchi elettronici da intrattenimento, presso
[...]
le quali aveva lavorato dapprima occupandosi della gestione effettiva delle società ed in seguito al lockdown solo relativamente alla contabilità, per volere del marito, il quale di fatto l'aveva esclusa da tutte le scelte aziendali. La stessa inoltre rappresentava di aver subito la modifica del contratto dal tempo pieno in part-time e che le società fatturavano più di 500.000,00 euro.
3. Costituitosi, il aderiva alla richiesta di separazione, ma si opponeva CP_1
a quella sul mantenimento in favore della moglie, sostenendo di aver intrapreso da solo l'attività di noleggiatore di slot machines ed apparecchi elettronici da intrattenimento, precisando che lo stesso era socio, unitamente ai figli Per_1
3 ed , della società a sua volta proprietaria della Per_1 Per_2 CP_2
Con
Controparte_5
4. Ancora, l'appellato evidenziava l'indipendenza economica della moglie, tenuto conto della retribuzione mensile di 1300,00 percepita, delle proprietà possedute, ulteriori alla casa presso cui risiede, da cui ha un ricavo di 400,00 euro mensili e dal fatto che ponendo a confronto i redditi annui percepiti dalle parti non si evinceva uno squilibrio significativo tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie. Chiedeva, infine, addebitarsi la separazione alla moglie.
5. Con sentenza n. 303/2024, pubblicata in data 28.02.2024, il Tribunale di
Agrigento pronunciava la separazione personale tra i coniugi, rigettando sia le domande di addebito delle parti, sia la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
6. Con ricorso depositato in data 4/4/2024 la ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7. Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
perché infondato in fatto e in diritto, la conferma della sentenza impugnata e l'ammissione dei mezzi di prova richiesti con memoria ex art. 183 n. 2 comma 6 c.p.c.
8. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Istruita la causa tramite escussione per testi relativamente i capitoli di prova nn. 5 e 6 di cui all'atto di appello, ed esibiti i bilanci societari delle due società in esame, sostituita ex art. 127ter c.p.c. l'udienza del 9 maggio 2025, le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
10. Deve premettersi che il Tribunale di Agrigento ha motivato il rigetto delle reciproche domande di addebito, ritenendo – previa conferma del giudizio di inammissibilità dei mezzi di prova espresso dal giudice istruttore - non provato il nesso causale tra le condotte asseritamente contrarie ai doveri coniugali e la crisi della coppia. Il primo giudice ha poi respinto la domanda di assegno di mantenimento in
4 favore della alla luce della situazione reddituale e familiare delle parti, Parte_1
tenuto conto che dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, non era emersa una significativa disparità reddituale tra le stesse, tale da giustificare la misura richiesta, considerato la ricorrente godeva di un reddito pari a 34.388,00 euro annuo ed invece, il era risultato percettore di redditi per circa € 43.1308,00 annui. CP_1
11. Ciò premesso si osserva quanto segue.
12. Con il primo motivo di appello eccepisce la nullità della Parte_1
sentenza di primo grado per non aver addebitato la separazione al . CP_1
Deduce, in proposito, la sussistenza del nesso causale tra la relazione intrapresa dall'appellato e la crisi del rapporto coniugale, per la cui dimostrazione aveva, per l'appunto, richiesto l'ammissione di vari mezzi istruttori i quali, tuttavia, non sono stati ammessi.
13. Il primo motivo non risulta fondato.
14. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di nullità ex art. 161 c.p.c della sentenza impugnata sollevata dall'appellante, poiché generica e del tutto priva di fondamento stante il corretto processo motivazionale condotto dal giudice di prime cure.
15. In tema di addebito, questa Corte condivide l'orientamento consolidato della
Cassazione secondo il quale “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” e ciò sulla base di un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, con la conseguenza che “in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione deve essere pronunciata senza addebito” (cfr. Cass. n. 32837/2022).
16. Orbene, nel caso di specie, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, la non ha fornito la prova dell'efficacia causale delle condotte contestate al Parte_1
marito rispetto all'intervenuta crisi coniugale, dovendosi confermare la valutazione
5 di inammissibilità delle richieste istruttorie già avanzate nel giudizio di primo grado e riproposte con l'atto di impugnazione, non essendo le stesse finalizzate all'acquisizione di elementi necessari per valutare il nesso causale, poiché irrilevanti o assolutamente generiche.
17. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata statuizione da parte del Tribunale dell'assegno volto al mantenimento del coniuge, tenuto conto che il Tribunale avrebbe dovuto, non solo addebitare la separazione al , ma CP_1
anche condannarlo al pagamento in favore della moglie di un assegno a titolo di mantenimento nella misura di 1000,00 euro o al più confermare la misura disposta con i provvedimenti temporanei ed urgenti. Segnatamente, l'appellante deduce che il
Tribunale avrebbe errato nel non considerare la circostanza, non contestata da controparte, per cui la si è sacrificata per la costituzione e crescita Parte_1
delle società familiari che oggi fatturano circa 500.000,00 euro e per le quali è stata estromessa dalla partecipazione alle quote societarie e dalle scelte di gestione una volta soggiunta la crisi coniugale - essendo stata limitata a svolgere delle semplici mansioni di contabilità e percependo, a partire dal 2020, uno stipendio notevolmente ridotto rispetto ai precedenti redditi - non potendo contare, ad oggi, su ulteriori introiti diversi dallo stipendio, pari ad € 1300 mensili e dai due canoni di locazione pari a 400,00 euro complessivi per gli immobili posseduti in comproprietà con il marito.
18. In tema di mantenimento questa Corte condivide l'orientamento consolidato della Cassazione in base al quale la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà
6 post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017; Cass.
17544/2023).
19. Ancora, è stato ritenuto che l'art. 156, comma 2, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 605 del 12/01/2017).
20. Inoltre, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento costituisce elemento valutabile da parte del giudice anche l'attitudine al lavoro proficuo del coniuge istante, quale potenziale capacità di guadagno, dovendo verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. 18820/2022).
21. Quanto, poi, al riparto dell'onere probatorio, va ricordato che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
22. Nel caso di specie, ha dedotto di aver contribuito Parte_1 attivamente alla creazione e realizzazione del progetto familiare di fondazione delle società congiuntamente al marito e di essersi sempre attivamente dedicata durante il matrimonio all'attività di gestione delle imprese - della quale però sono soci soltanto
7 il marito ed i figli - contribuendo fattivamente non soltanto nella gestione della contabilità, ma anche della gestione e amministrazione delle stesse nei lunghi periodi di assenza del marito, rinunciando ad altre prospettive ed opportunità di carriera e di crescita personale, di contro subendo nel periodo successivo alla pandemia da
COVID una modifica del contratto lavorativo da pieno a part-time con una contrazione dello stipendio mensile da 2000,00 euro a 1300,00 euro che non le consente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
23. Orbene, le circostanze dedotte dall'appellante risultano corroborate da quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta da questa Corte. Invero, sia CP_6
sorella dell'appellante e sia cognata del ,
[...] Persona_3 CP_1
hanno confermato che la ha contribuito fattivamente alla nascita delle Parte_1 società e alla gestione delle stesse. In particolare, il teste ha affermato che Per_3
“la scelta di aprire una loro attività fu concordata”, che entrambe le parti del giudizio
“hanno iniziato da zero entrambi, mia cognata ha contribuito nei sacrifici”; ha, altresì, precisato che la si occupava della gestione della società quando il marito Parte_1
era fuori per lavoro.
24. Inoltre, va evidenziato che dai bilanci depositati in atti, risulta che la
[...]
nel 2023 e 2022 ha conseguito rispettivamente un risultato di esercizio CP_2
pari a 25.225 euro e 170.885 euro. Allo stesso modo, la VI. stima un CP_4 capitale sociale di 100.000.00 euro ed ha conseguito utili pari a 190.021,00 euro per l'anno 2023 e 185.014,00 euro per l'anno 2022.
25. Orbene, alla luce del costante e condivisibile orientamento della Suprema
Corte, secondo il quale il diritto all'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale fintanto che il matrimonio non è sciolto deve ritenersi sussistente una sperequazione tra le condizioni economiche delle parti,
e tanto induce a ritenere che abbia diritto di percepire un Parte_1
contributo a titolo di mantenimento, da determinarsi in € 400,00, avuto riguardo alle condizioni economiche complessive delle parti, come sopra rappresentate e al contributo offerto dalla allo sviluppo delle società del marito. Parte_1
8 26. L'appello va, quindi, parzialmente accolto e la sentenza riformata dovendosi porre a carico del un assegno di mantenimento in favore della moglie CP_1
nella misura sopra indicata.
27. La complessità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale:
- in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n.303/2024, pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 28/2/2024 proposto da nei confronti di , pone a carico Parte_1 Controparte_1
del l'obbligo di corrispondere alla un assegno a CP_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento di € 400,00 mensili.
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Compensa le spese di questo grado del giudizio;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il giorno 12 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010
n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della
Giustizia 29.12.2023 n. 157.
9
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Laura Petitti Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 621/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANGIAPANE ROSALINDA pec: Email_1
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SCIFO MARCELLO, pec: Email_2
appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1 La sentenza n. 303/2024, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, publicata in data 28.02.2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Contrariis reiectis, previa adizione dei provvedimenti di rito
Preliminarmente:
- Ammettere i mezzi istruttori chiesti poiché ammissibili e conducibili nonché utili al fine del decidere.
Nel merito:
- Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis, accogliere il presente appello perché ammissibile e procedibile, oltre che fondato in fatto e in diritto e conseguentemente dichiarare la nullità, inesistenza ed inefficacia della sentenza di primo grado per grave violazione di norme sostanziali e procedurali, come sopra meglio analizzate;
- Accertare e Dichiarare la fondatezza del presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto l'addebito della separazione in capo al per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
- Accertare e Dichiarare la fondatezza del presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto il contributo economico a favore della signora per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
- Con condanna alle spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge, del presente procedimento e del procedimento di primo grado.
IN ESTREMO SUBORDINE:
- Confermare i Provvedimenti Temporanei ed Urgenti emessi dal Tribunale di Agrigento in data 16.09.2021, con il quale veniva confermato il contributo economico a favore della signora
Provvedimenti non reclamati da parte resistente. Parte_1
Per l'appellato all' Ecc.ma Corte di Appello adita che, contrariis reiectis, voglia rigettare l' appello proposto e confermare integralmente l' impugnata sentenza n. 303/2024, resa in data 13.02.2024, emessa
2 dal Tribunale civile di Agrigento (Dott.ssa F. Bonsangue) nel solco del procedimento n.
3053/2020 R.G.
Nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte di Appello ammetta i mezzi istruttori chiesti da parte appellante, si reitera l'ammissione dei mezzi istruttori, articolati nella memoria ex art.
183 n. 2 comma 6 c.p.c. e non ammessi dal Giudice nel corso del giudizio di primo grado, che di seguito si ripropongono integralmente:
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 18.11.2020, – dopo aver premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 29.07.1986 con e che Controparte_1
dall'unione erano nati i figli e , oggi Persona_1 Persona_2 entrambi adulti ed autonomi - avanzava domanda di separazione, con addebito a carico del , e chiedeva, altresì, di porre a carico del marito l'obbligo di CP_1
contribuire al proprio mantenimento, nella misura di € 1.000,00 mensili.
2. In particolare, la ricorrente rilevava che dopo 30 anni di coniugio era venuta a conoscenza del fatto che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale, circostanza a seguito del quale questi aveva abbandonato la casa coniugale senza farvi più ritorno. La stessa, inoltre, esponeva che durante il matrimonio aveva Con fondato congiuntamente al marito due società, la e la CP_2 CP_4
di noleggio di slot machines ed apparecchi elettronici da intrattenimento, presso
[...]
le quali aveva lavorato dapprima occupandosi della gestione effettiva delle società ed in seguito al lockdown solo relativamente alla contabilità, per volere del marito, il quale di fatto l'aveva esclusa da tutte le scelte aziendali. La stessa inoltre rappresentava di aver subito la modifica del contratto dal tempo pieno in part-time e che le società fatturavano più di 500.000,00 euro.
3. Costituitosi, il aderiva alla richiesta di separazione, ma si opponeva CP_1
a quella sul mantenimento in favore della moglie, sostenendo di aver intrapreso da solo l'attività di noleggiatore di slot machines ed apparecchi elettronici da intrattenimento, precisando che lo stesso era socio, unitamente ai figli Per_1
3 ed , della società a sua volta proprietaria della Per_1 Per_2 CP_2
Con
Controparte_5
4. Ancora, l'appellato evidenziava l'indipendenza economica della moglie, tenuto conto della retribuzione mensile di 1300,00 percepita, delle proprietà possedute, ulteriori alla casa presso cui risiede, da cui ha un ricavo di 400,00 euro mensili e dal fatto che ponendo a confronto i redditi annui percepiti dalle parti non si evinceva uno squilibrio significativo tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie. Chiedeva, infine, addebitarsi la separazione alla moglie.
5. Con sentenza n. 303/2024, pubblicata in data 28.02.2024, il Tribunale di
Agrigento pronunciava la separazione personale tra i coniugi, rigettando sia le domande di addebito delle parti, sia la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
6. Con ricorso depositato in data 4/4/2024 la ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7. Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
perché infondato in fatto e in diritto, la conferma della sentenza impugnata e l'ammissione dei mezzi di prova richiesti con memoria ex art. 183 n. 2 comma 6 c.p.c.
8. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Istruita la causa tramite escussione per testi relativamente i capitoli di prova nn. 5 e 6 di cui all'atto di appello, ed esibiti i bilanci societari delle due società in esame, sostituita ex art. 127ter c.p.c. l'udienza del 9 maggio 2025, le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
10. Deve premettersi che il Tribunale di Agrigento ha motivato il rigetto delle reciproche domande di addebito, ritenendo – previa conferma del giudizio di inammissibilità dei mezzi di prova espresso dal giudice istruttore - non provato il nesso causale tra le condotte asseritamente contrarie ai doveri coniugali e la crisi della coppia. Il primo giudice ha poi respinto la domanda di assegno di mantenimento in
4 favore della alla luce della situazione reddituale e familiare delle parti, Parte_1
tenuto conto che dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, non era emersa una significativa disparità reddituale tra le stesse, tale da giustificare la misura richiesta, considerato la ricorrente godeva di un reddito pari a 34.388,00 euro annuo ed invece, il era risultato percettore di redditi per circa € 43.1308,00 annui. CP_1
11. Ciò premesso si osserva quanto segue.
12. Con il primo motivo di appello eccepisce la nullità della Parte_1
sentenza di primo grado per non aver addebitato la separazione al . CP_1
Deduce, in proposito, la sussistenza del nesso causale tra la relazione intrapresa dall'appellato e la crisi del rapporto coniugale, per la cui dimostrazione aveva, per l'appunto, richiesto l'ammissione di vari mezzi istruttori i quali, tuttavia, non sono stati ammessi.
13. Il primo motivo non risulta fondato.
14. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di nullità ex art. 161 c.p.c della sentenza impugnata sollevata dall'appellante, poiché generica e del tutto priva di fondamento stante il corretto processo motivazionale condotto dal giudice di prime cure.
15. In tema di addebito, questa Corte condivide l'orientamento consolidato della
Cassazione secondo il quale “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” e ciò sulla base di un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, con la conseguenza che “in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione deve essere pronunciata senza addebito” (cfr. Cass. n. 32837/2022).
16. Orbene, nel caso di specie, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, la non ha fornito la prova dell'efficacia causale delle condotte contestate al Parte_1
marito rispetto all'intervenuta crisi coniugale, dovendosi confermare la valutazione
5 di inammissibilità delle richieste istruttorie già avanzate nel giudizio di primo grado e riproposte con l'atto di impugnazione, non essendo le stesse finalizzate all'acquisizione di elementi necessari per valutare il nesso causale, poiché irrilevanti o assolutamente generiche.
17. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata statuizione da parte del Tribunale dell'assegno volto al mantenimento del coniuge, tenuto conto che il Tribunale avrebbe dovuto, non solo addebitare la separazione al , ma CP_1
anche condannarlo al pagamento in favore della moglie di un assegno a titolo di mantenimento nella misura di 1000,00 euro o al più confermare la misura disposta con i provvedimenti temporanei ed urgenti. Segnatamente, l'appellante deduce che il
Tribunale avrebbe errato nel non considerare la circostanza, non contestata da controparte, per cui la si è sacrificata per la costituzione e crescita Parte_1
delle società familiari che oggi fatturano circa 500.000,00 euro e per le quali è stata estromessa dalla partecipazione alle quote societarie e dalle scelte di gestione una volta soggiunta la crisi coniugale - essendo stata limitata a svolgere delle semplici mansioni di contabilità e percependo, a partire dal 2020, uno stipendio notevolmente ridotto rispetto ai precedenti redditi - non potendo contare, ad oggi, su ulteriori introiti diversi dallo stipendio, pari ad € 1300 mensili e dai due canoni di locazione pari a 400,00 euro complessivi per gli immobili posseduti in comproprietà con il marito.
18. In tema di mantenimento questa Corte condivide l'orientamento consolidato della Cassazione in base al quale la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà
6 post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017; Cass.
17544/2023).
19. Ancora, è stato ritenuto che l'art. 156, comma 2, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 605 del 12/01/2017).
20. Inoltre, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento costituisce elemento valutabile da parte del giudice anche l'attitudine al lavoro proficuo del coniuge istante, quale potenziale capacità di guadagno, dovendo verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. 18820/2022).
21. Quanto, poi, al riparto dell'onere probatorio, va ricordato che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
22. Nel caso di specie, ha dedotto di aver contribuito Parte_1 attivamente alla creazione e realizzazione del progetto familiare di fondazione delle società congiuntamente al marito e di essersi sempre attivamente dedicata durante il matrimonio all'attività di gestione delle imprese - della quale però sono soci soltanto
7 il marito ed i figli - contribuendo fattivamente non soltanto nella gestione della contabilità, ma anche della gestione e amministrazione delle stesse nei lunghi periodi di assenza del marito, rinunciando ad altre prospettive ed opportunità di carriera e di crescita personale, di contro subendo nel periodo successivo alla pandemia da
COVID una modifica del contratto lavorativo da pieno a part-time con una contrazione dello stipendio mensile da 2000,00 euro a 1300,00 euro che non le consente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
23. Orbene, le circostanze dedotte dall'appellante risultano corroborate da quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta da questa Corte. Invero, sia CP_6
sorella dell'appellante e sia cognata del ,
[...] Persona_3 CP_1
hanno confermato che la ha contribuito fattivamente alla nascita delle Parte_1 società e alla gestione delle stesse. In particolare, il teste ha affermato che Per_3
“la scelta di aprire una loro attività fu concordata”, che entrambe le parti del giudizio
“hanno iniziato da zero entrambi, mia cognata ha contribuito nei sacrifici”; ha, altresì, precisato che la si occupava della gestione della società quando il marito Parte_1
era fuori per lavoro.
24. Inoltre, va evidenziato che dai bilanci depositati in atti, risulta che la
[...]
nel 2023 e 2022 ha conseguito rispettivamente un risultato di esercizio CP_2
pari a 25.225 euro e 170.885 euro. Allo stesso modo, la VI. stima un CP_4 capitale sociale di 100.000.00 euro ed ha conseguito utili pari a 190.021,00 euro per l'anno 2023 e 185.014,00 euro per l'anno 2022.
25. Orbene, alla luce del costante e condivisibile orientamento della Suprema
Corte, secondo il quale il diritto all'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale fintanto che il matrimonio non è sciolto deve ritenersi sussistente una sperequazione tra le condizioni economiche delle parti,
e tanto induce a ritenere che abbia diritto di percepire un Parte_1
contributo a titolo di mantenimento, da determinarsi in € 400,00, avuto riguardo alle condizioni economiche complessive delle parti, come sopra rappresentate e al contributo offerto dalla allo sviluppo delle società del marito. Parte_1
8 26. L'appello va, quindi, parzialmente accolto e la sentenza riformata dovendosi porre a carico del un assegno di mantenimento in favore della moglie CP_1
nella misura sopra indicata.
27. La complessità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale:
- in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n.303/2024, pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 28/2/2024 proposto da nei confronti di , pone a carico Parte_1 Controparte_1
del l'obbligo di corrispondere alla un assegno a CP_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento di € 400,00 mensili.
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Compensa le spese di questo grado del giudizio;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il giorno 12 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010
n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della
Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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