Articolo 2583 del Codice civile
Articolo 2435 bisArticolo 2435 ter
Versione
19 aprile 1942
Art. 2583.

(Leggi speciali).

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente