Provvedimento: […] Ritiene il Collegio che la domanda attorea è parzialmente fondata per i motivi di cui appresso si dirà. A fondamento delle proprie pretese, parte attrice ha richiamato la disciplina dettata in materia dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui al Capo I, Titolo IX del Libro V del Codice civile, il cui art. 2583 c.c. opera un rinvio espresso alla legislazione complementare costituita dalla Legge del 22 aprile 1941, n. 633 denominata “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, così come successivamente modificata. 9 Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, giova evidenziare i tratti essenziali e le tecniche di tutela predisposte dalla legge a protezione delle opere dell'ingegno.
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