Articolo 7 della Legge 6 agosto 1926, n. 1365
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 settembre 1926
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Versione
24 giugno 1944
Art. 7.

I notari in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del 75 anno di eta', con decreto Reale.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 19 maggio 1944, n. 144 , convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all' art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 , i notai che compiono il 75° anno di eta' posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra".
Entrata in vigore il 24 giugno 1944
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