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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/11/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1028/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1028/2020 R.G. promossa da
, in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. Maria Angela Grilli come da mandato in atti, ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Gaetani come da mandato in atti, CONVENUTA
OGGETTO: “Agenzia”.
Conclusioni per parte attrice: “1) Previa, in subordine e senza inversione di onere probatorio, ammissione di CTU contabile al fine di determinare le spettanze richieste dalla ivi comprese le differenze Pt_1 provvigionali relative alle fatture emesse nei confronti della clientela relative al IV trimestre 2017 che la non ha prodotto;
2) Accertato, ove occorra, che il rapporto si è risolto per fatto non imputabile CP_1 all'agente, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, delle seguenti somme: a) € 140.442,38 per risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione anticipata del rapporto a.1) o, in subordine, € 43.123,04 per indennità sostitutiva di preavviso b) € 43.123,04 per risarcimento dei danni a norma dell'art. 1751 comma IV c.c. c) € 71.062,92 per indennità ex art. 1751 c.c. sulle provvigioni percepite c.1) o, comunque, come minimo garantito, € 11.643,91 per indennità suppletiva di clientela sulle provvigioni percepite d) € 1.474,50 per FIRR relativo alle provvigioni percepite nel 2015 e nel 2019 e) € 18.558,80 per differenze di percentuale provvigionale e.1) € 5.945,81 per quota afferente di risarcimento del danno derivante pagina 1 di 13 dalla risoluzione anticipata del rapporto e.1.1) o, in subordine, € 1.829,48 per quota di indennità sostitutiva di preavviso e.2) € 3.774,72 per quota afferente di indennità ex art. 1751 cod. civ. e.2.1) o, comunque, come minimo garantito, € 556,76 per quota afferente di indennità suppletiva di clientela e.3) € 742,35 per quota afferente di f) € 25.278,86 per ulteriori differenze di percentuale provvigionale accertate a seguito CP_2 dell'esibizione dei libri contabili f.1) € 5.946,00 per quota afferente di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto in relazione alle differenze del 2018 f.1.1) o, in subordine, € 1.829,46 per quota di indennità sostitutiva di preavviso f.2) € 5.141,46 per quota afferente di indennità ex art. 1751 cod. civ. f.2.1) o, comunque, come minimo garantito, € 758,36 per quota afferente di indennità suppletiva di clientela f.3) € 1.011,15 per quota afferente di 3) In alternativa condannare la in CP_2 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
, delle diverse e maggiori somme che risultassero dovute. 4) Oltre rivalutazione ed interessi
[...] nella misura prevista dal D.Lgs n. 231 del 09/10/2002 a decorrere dalle scadenze delle varie voci. 5) Rigettarsi le domande riconvenzionali proposte ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte negli atti di causa. 6) Vinte spese e compensi di causa. 7) Condannarsi la Controparte_1 al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
Conclusioni per parte convenuta: ““Voglia Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia inter partes del 01.01.2016 ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. per inadempimento e responsabilità esclusive dell'agente ed in virtù di legittima applicazione, da Controparte_3 parte della società proponente della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 16 del contratto Controparte_1 medesimo, respingere tutte le domande e le pretese di pagamento formulate da parte attrice, in quanto inammissibili, infondate, non provate, o come meglio;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di agenzia inter partes del 01.01.2016 per inadempimento e responsabilità esclusive dell'agente e, per l'effetto, respingere tutte le domande e le pretese di pagamento formulate da Controparte_3 parte attrice, in quanto inammissibili, infondate, non provate, o come meglio;
IN VIA RICONVENZIONALE: condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati a per effetto del suo colpevole inadempimento Controparte_1 contrattuale, di cui € 350.000,00 a titolo di lucro cessante per la perdita del cliente € 200.000,00 a CP_4 titolo di lucro cessante per la riduzione degli acquisti da parte del cliente Coop. Consorzio Nord Ovest, ed € 194.547,29 a titolo di danno emergente per l'indebito pagamento delle provvigioni degli agenti ausiliari della società convenuta, e così complessivi € 744.547,29, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare come dovuta all'esito del giudizio, ovvero in subordine anche in via equitativa, oltre interessi di legge sino al pagamento effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_3 CP_1 facendo valere gli effetti del contratto concluso tra le parti in forma verbale nel 2015 e
[...] formalizzato il 01.01.2016, avente ad oggetto l'incarico di agenzia rilasciato da a CP_1
per la promozione della vendita dei prodotti con marchi di sua proprietà e/o CP_3
pagina 2 di 13 con marchi di insegne della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e contenente previsione di durata minima fino al 31.12.2020. La società agente, odierna attrice, negava l'inadempimento contrattuale addebitatole dalla mandante nei termini dettagliati nella contestazione scritta del 14.05.2019, ossia la mancata promozione di contratti di vendita all'estero nel settore alberghiero, ristorativo e catering, la violazione degli artt. 2 e 3 del contratto, dell'art. 1476 cod. civ. e degli obblighi di diligenza, perizia e competenza, e instava per il riconoscimento delle somme riportate nelle conclusioni trascritte in epigrafe, riconducibili alla ingiustificata, anticipata cessazione del rapporto il 28.11.2019 da parte di Controparte_1
Quest'ultima si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti e le pretese attoree, chiedendo in via principale l'accertamento della risoluzione del contratto di agenzia per l'operatività della clausola risolutiva espressa prevista, e, in via subordinata, per grave inadempimento e responsabilità esclusiva dell'agente formulava domanda Pt_1 riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti per la perdita del cliente avvenuta CP_4 nell'aprile 2018, per drastica riduzione degli acquisti da parte di Coop. Consorzio Nord Ovest nel 2019 e per l'indebito pagamento di provvigioni doppie rispetto alla previsione dell'art. 12 del contratto e altri episodi di negligenza dettagliati in comparsa di risposta ai punti da c) a e). La causa è stata istruita con espletamento di prove orali ed esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. dei tabulati delle anagrafiche dei clienti della convenuta, delle fatture e delle relative bolle di consegna delle forniture effettuate dalla mandante, nella zona di competenza della è Pt_1 stato anche esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione delegata. Vi è stata da ultimo rimessione in decisione da parte di questo Giudice, nuovo assegnatario, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
Appare opportuno un brevissimo cenno al contratto da cui originano le contrapposte richieste delle parti, stipulato in data 01.01.2016, qualificabile come contratto di agenzia, regolato dagli artt. 1742 e ss. c.c. e dall'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione del 30.07.2014 (c.d. “AEC”). Il tipo contrattuale è peraltro incontroverso tra le parti e non ne muta la natura per il fatto che ne fosse stato in precedenza stipulato altro in forma verbale o perché l'attività di agenzia fosse svolta personalmente dal tramite la società Parte_3
Parte_1
Con la stipulazione del contratto di agenzia - risolto anzitempo dalla mandante - Parte_4 assumeva l'incarico di promuovere la vendita dei prodotti della con
[...] Controparte_1 marchi di sua proprietà e/o con marchi di insegne della G.D.O. in tutto il territorio nazionale ed all'estero, come precisato dall'art. 4 del contratto.
Per la determinazione del compenso dell'agente, erano state previste diverse aliquote (provvigione standard del 5%; nessuna provvigione;
provvigione diversa da quella standard) concordate rispettivamente in data 01.01.2016, 01.10.2016, e 19.04.2017 (cfr. vari “allegato 1”). Nel contratto del 01.01.2016 le parti avevano stabilito che, come corrispettivo della propria attività, all'agente spettasse un compenso standard comprensivo di remunerazione per pagina 3 di 13 coordinamento agenti, e, per effetto delle ulteriori pattuizioni, dall'01.10.2016 al 18.04.2017, anche una “provvigione doppia accordata solo per l'avvio dell'attività commerciale dell'agente”
– con riferimento ad alcuni clienti, tra i quali NA AD (di competenza di
[...] dal 18.05.2016), SM e CH (di competenza di Comagen dall'01.05.2017) – che CP_5 la convenuta sostiene di aver indebitamente continuato a versare anche dopo il 19.04.2017 agli agenti “sostituti” dell'agente, e che quest'ultimo afferma di aver giustamente percepito nella sua qualità di “capo area” con funzioni di coordinamento. Infatti, poteva avvalersi sia dell'opera di sostituti (previa espressa autorizzazione della Pt_1 mandante e compensi a carico dell'agente sostituito (art. 3), sia di eventuali agenti coordinati (con approvazione discrezionale delle proposte di vendita da parte della mandante, anche implicita, e compensi a carico della stessa (art. 6, rectius 5). Nel caso di specie, ci sono diversi elementi da cui si evince che tra il e gli Pt_3 Parte_5 altri agenti, da lui individuati ma incaricati direttamente dalla intercorreva un CP_1 rapporto di coordinamento:
- la mancanza di un'espressa autorizzazione alla sostituzione da parte della Mandante e la corresponsione dei relativi compensi agli agenti;
- i contratti di agenzia tra e , CP_1 Controparte_5 Parte_6 Per_1
, ove si legge che “la società Mandante si avvale della collaborazione della
[...] [...] che, nella persona di opera in qualità di Capo Area Parte_4 Parte_7 anche sui clienti gestiti dalla Società Agente” (punto D delle premesse dei contratti);
- la testimonianza dell'agente “il di ra il mio riferimento Persona_1 Parte_3 Pt_1 commerciale nell'ambito della mia attività di agente di commercio per la;
“per me CP_1 raffigurava la direzione commerciale di;
“tutto quello che abbiamo fatto con Pt_7 CP_1 lo abbiamo fatto di comune accordo, il mio ruolo era quello di una prima interlocuzione Pt_7 col cliente, il ruolo di invece era quello di concludere l'accordo, ovvero durante Pt_7
l'incontro insieme definire i contenuti di questo accordo” (v. verbale di udienza del 09.02.2022). La “doppia provvigione”, quindi, è stata correttamente corrisposta anche all'agente coordinatore in base al punto 4 dell'allegato 1 del 01.10.2016, successivamente “annullato” dall'accordo del 19.04.2017, data a partire dalla quale la remunerazione per il coordinamento degli altri agenti sarebbe dovuta rientrare nel compenso standard e per alcuni dei clienti prima compresi nel punto 4 venivano pattuite differenti aliquote provvigionali (2,5 % per CH;
4
% fino alla cessazione del contributo listing e poi 5% per NA AD). Del resto, come riferito dalla teste all'epoca impiegata presso la Testimone_1 Controparte_1 le provvigioni di competenza dei commerciali erano calcolate “in automatico” dal gestionale utilizzato dalla “in base all'abbinamento ordini clienti-commerciale abbinato al CP_1 cliente” dopo l'inserimento delle percentuali di provvigione indicate da , Controparte_6 senz'altro sulla base degli accordi presi con gli agenti commerciali. Inoltre, il contratto in essere tra le parti ne stabiliva la liquidazione trimestrale, in base al fatturato del trimestre stesso, mediante l'invio del relativo estratto conto, da intendersi definitivamente approvato in assenza di contestazioni sollevate dall'agente entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio (art. 9).
pagina 4 di 13 Per tale ragione, l'assenza di tempestiva contestazione dal ricevimento degli estratti conto – salvo un generico, e perciò inidoneo, riferimento alla liquidazione delle provvigioni “su diversi clienti con aliquote più basse rispetto a quanto previsto nel mandato” nella pec del 09.12.2019 – la domanda di relativa alla differenza delle provvigioni corrisposte all'agente di Controparte_3 ig. per € 18.558,80, deve essere respinta. Pt_1 Parte_3
Infatti, una volta reputato congruo dalle parti, ed anche da questo Giudice, il termine di trenta giorni pattuito per la proposizione di eccezioni relative agli estratti provvigionali, dal momento che la liquidazione delle provvigioni e l'invio dell'estratto conto avevano cadenza trimestrale, e conseguentemente ragionevole il rapporto fra periodo di tempo a disposizione per le contestazioni e periodo in cui effettuare i controlli, considerato altresì che aveva a Pt_1 disposizione gli estratti periodici con l'indicazione degli affari procurati dall'agente e la percentuale applicata (doc. 18 parte attrice), non può ritenersi che l'attore non avesse tutti gli strumenti per valutare la correttezza degli storni provvigionali, mai contestati prima della comunicazione riguardante la risoluzione contrattuale. Del resto, anche la giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul tema, pur richiamando la massima citata dall'attore sulla permanenza del diritto di svolgere contestazioni da parte dell'agente anche dopo la maturazione della decadenza convenzionale (Cass. civ. Sez. lavoro, 15/11/2000, n. 14767), ha ribadito che in questo caso l'agente è onerato di indicare specificamente quali siano i singoli rapporti obbligatori da cui derivano addebiti o accrediti (Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 13/03/2020, n. 33). Il prospetto prodotto dalla società attrice, invece, contiene genericamente la cifra delle
“provvigioni mancanti dai conteggi” distinti per anni e per trimestri, ma non consente di individuare a che operazioni si riferiscono i relativi importi. Tale specificazione è avvenuta solo con le note di trattazione scritta depositate il 07.03.2024, oltre il termine previsto ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., evidenziando comunque che le differenze provvigionali rivendicate non riguardavano la “validità e dell'efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli accrediti” né
“l'esistenza di altri diritti”, ma semplicemente la differenza di percentuale applicata ad operazioni già esaminate.
Invece, l'agente ha diritto alle provvigioni non pagate sugli affari conclusi nel quarto trimestre del 2019, per cui non ha ricevuto i relativi conteggi: a tal proposito non è invocabile la (eventuale) risoluzione del rapporto contrattuale del 28.11.2019 per effetto della clausola risolutiva espressa, posto che fino ad allora l'agente avrebbe comunque avuto diritto al compenso pattuito – e quindi a verificare l'ammontare delle provvigioni maturate in base alla documentazione contabile – ai sensi dell'art. 1749 c.c. e dell'art. 6 dell'Accordo Economico Collettivo del 30.07.2014. L'attore, infatti, mediante le fatture e le numerose mail intercorse tra il gli agenti Parte_3 coordinati, e i clienti, ha fornito la prova dei contratti conclusi per effetto del suo intervento che hanno avuto regolare esecuzione, fatto costitutivo del diritto alla provvigione ex 1748 c.c., per la somma corrispondente alla percentuale del quarto trimestre del 2019, di € 6.720,06, come precisato dopo l'esame della documentazione contabile oggetto dell'ordine di esibizione di cui all'ordinanza dell'08.11.2023.
pagina 5 di 13 Pertanto, deve essere condannata a pagare a a titolo Controparte_1 Parte_4 di provvigioni a questa dovute ai sensi dell'art. 1748, terzo comma, cod. civ. e 6 AEC industria 2014, l'importo di € 6.720,06, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., trattandosi di obbligazione di fonte legale - e collettiva - per cui non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio e per cui non può pertanto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (Cassazione civile sez. II, 07/11/2018, n.28409).
Per l'accertamento delle altre pretese azionate dalla Società Agente, riguardanti le indennità legali e negoziali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, non si può prescindere dall'esame della questione della risoluzione contrattuale per effetto dell'operatività della clausola risolutiva espressa invocata dalla convenuta. Infatti, dopo una prima contestazione di inadempimento del 14.05.2019, in data 28.11.2019, la si è avvalsa dell'art. 16 del contratto dell'01.01.2016, comunicando a Controparte_1 CP_3
l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale di agenzia, ex art. 1456 c.c., per le
[...] condotte negligenti ed imperite tenute da non più ulteriormente tollerabili Parte_7 per la mandante, sebbene il contenuto di entrambe le comunicazioni sia stato contestato, con una diversa prospettazione dei fatti, rispettivamente con pec del 12.06.2019 e del 09.12.2019. Sul tema, si osserva che “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto”. (Cass. civ., sez. II, ord. n. 23879/2021) Questo tipo di clausola ha lo scopo di evidenziare la particolare rilevanza che una delle obbligazioni che compongono il sinallagma contrattuale riveste per uno dei contraenti, rendendo superflua ogni indagine giurisdizionale postuma sulla sua rilevanza, come sarebbe invece necessario nel contesto dell'azione per la risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ. Risulta, pertanto, evidente che tale funzione risulti frustrata nel caso in cui ad un contratto sia apposta una clausola risolutiva espressa dal contenuto sostanzialmente indeterminato, o quantomeno generico, in quanto riferita alla violazione di una qualsiasi fra tutte le obbligazioni previste dal contratto a carico di un contraente. In punto di fatto, la clausola risolutiva espressa ex art. 16 del contratto dell'01.01.2016, fermo restando quanto indicato al punto 11 (decorrenza e durata), si limita a prevedere la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni scaturenti dal medesimo: “le norme che regolano il presente contratto sono interdipendenti ed inscindibili e pertanto la violazione di una sola di esse, tutte essenziali, darà diritto alla parte adempiente di risolvere per giusta causa e per colpa della controparte l'accordo stesso”. Essa, quindi, si risolve in una mera clausola di stile, sicché non può ritenersi validamente apposta. Oltretutto, il richiamo alla clausola di durata minima dell'art. 11 avrebbe imposto che la risoluzione contrattuale prima del 31.12.2020 avvenisse solo in ipotesi di grave inadempimento dell'agente.
Per questi motivi
, la domanda riconvenzionale avanzata in via principale dal convenuto deve essere respinta.
pagina 6 di 13 Escluso che la contestazione di inadempimento del 14.05.2019 possa costituire una dichiarazione di diffida ad adempiere, come erroneamente sostenuto dalla Controparte_1 mancandone gli elementi sostanziali (fissazione di un termine, intimazione ad adempiere, avvertimento che in caso di mancato adempimento il contratto si intenderà risolto), e rilevata l'invalidità della clausola risolutiva espressa, resta da chiarire se la condotta contestata all'agente integri un grave inadempimento, a questo imputabile, rilevante ai sensi degli artt. 1453 – 1455 c.c. e 1742 c.c. e ss.. Esaminando le contestazioni mosse all'agente, anche la domanda avanzata in via subordinata dal convenuto deve essere respinta. La promozione dei contratti di vendita nel settore alberghiero, ristorativo e catering (c.d.
non era stata contrattualmente prevista, e non vi è prova che sia stata oggetto di CP_7 istruzioni ricevute dal preponente ex 1746 c.c., pertanto non si può parlare di inadempimento dell'agente. La mancata promozione dei contratti di vendita all'estero, invece, integra una violazione dell'art. 4 del regolamento contrattuale, ai sensi del quale “l'agente si impegna a promuovere sia direttamente, sia coordinando l'attività di agenti operanti nella medesima zona, la vendita delle linee di prodotti indicati in premessa, in tutto il territorio nazionale ed all'estero…”. A tale proposito, si limita ad affermare – senza provarlo – che la zona estero sia stata Pt_1 concordemente esclusa dalle parti “a causa, soprattutto, della scadenza breve dei prodotti che rende molto difficoltosa la commercializzazione in zone distanti dal luogo di produzione e con tempi di logistica dilatati che fanno perdere giorni di al prodotto”, a dispetto degli Parte_8 insegnamenti giurisprudenziali in base ai quali “in tema di contratto d'agenzia, la prova della modifica contrattuale deve essere fornita per iscritto, in conformità con l'art. 1742 cod. civ. (…) Inoltre, la prova della modifica non può essere desunta da comportamenti concludenti (“facta concludentia”) senza un'adeguata scrittura contrattuale” (Cass. civ., Sez. II, 08/07/2024, n. 18561). L'inadempimento dell'agente, comunque, non è rilevante, avuto riguardo all'interesse della controparte: lo attesta il fatto che i successivi contratti conclusi con gli agenti coordinati dal non prevedevano l'estero nella zona di competenza dell'attività promozionale e Parte_3 che dai registri contabili non emerge la conclusione di contratti con clienti diversi da quelli avente sede sul territorio italiano, nonostante si fosse avvalsa anche della CP_1 collaborazione della Comarc, inizialmente proprio per l'estero (testimonianza Testimone_1 ud. 09.02.2022): solo “Da Perrelli Pizza AB”, con sede a Stoccolma, figura nell'elenco dei clienti del 2020 ma non sono state prodotte fatture ad essa intestate. Pertanto, non si può affermare che la mancata promozione della vendita dei prodotti della all'estero integri un grave inadempimento di tale da giustificare la CP_1 Controparte_3 dichiarazione giudiziale di risoluzione contrattuale. Va altresì evidenziato e definitivamente chiarito che, essendo stati espletati gli interrogatori formali di entrambe le parti, quello del l.r. di è del tutto privo di valenza Controparte_1 confessorio, quello di è inutilizzabile, poiché inammissibile, non essendo egli il Parte_3 legale rappresentante di e principio interpretativo acquisito quello per cui CP_3
l'interprello non può essere reso a mezzo di procuratore atteso che il soggetto a cui è deferito pagina 7 di 13 deve rispondere ad esso personalmente ed oralmente in base all'art. 231 cod. civ. (v. Cass. civ. n. 19718 del 17.07.2021).
Passando ad esaminare le altre condotte contestate, si osserva che la corrispondenza tra l'agente di e la nelle persone di e Controparte_3 CP_1 Controparte_6 Tes_2
evidenzia il sostanziale rispetto dell'art. 2 del contratto, tenendo costantemente
[...] informata la Mandante sull'attività svolta, sia pure mediante “l'invio di poche mail o telefonate” (interrogatorio formale di ud. 13.05.2021), anche nel 2019, dopo la Controparte_6 mancata acquisizione ed il mancato ingresso nell'azienda da parte del Parte_3
Il comportamento della parte attrice, del resto, è in linea con l'art. 3 del contratto in esame, ai sensi del quale “l'incarico sarà svolto dall'Agente in piena autonomia, indipendenza e libertà essendo l'Agente libero di organizzare la propria attività nei modi che riterrà più opportuni” e con quanto previsto dall'art. 1 dell'art. 1 dell'AEC del 30.07.2014 l'agente o rappresentante
“esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati” e “ non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività”.
Per quanto attiene ai rapporti con la clientela, dalle prove orali e dalle scritture contabili emerge chiaramente che i rapporti commerciali instaurati dal 2015 al 2019 grazie all'intervento del e degli agenti da questo coordinati ebbero un forte Parte_3 Per_1 Per_2 Per_3 impatto sulla crescita dell'azienda mandante, e la quasi totalità dei clienti rimase con la CP_1 anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia tra le parti in causa.
[...]
Tra le eccezioni, la perdita dei seguenti clienti è dovuta a cause non ascrivibili ad alcuna condotta imputabile all'agente:
- , che effettuò “scelte diverse” a partire dal 01.01.2021 (testimonianza di Per_4 Persona_1 ud. 09.02.2022);
- Coop Consorzio Nord Ovest, che iniziò a produrre in proprio un prodotto analogo a quello precedentemente acquistato da (interrogatorio formale di CP_1 CP_6
e di testimonianza impegata di
[...] Parte_2 Testimone_1 CP_1 sino a giugno 2021). Invece, la chiusura dei rapporti con dal 26.04.2019, scatenata dal diverbio tra CP_4 [...]
e sul cambio di etichetta del prodotto a marchio Parte_7 CP_8 CP_4 riconducibile anche allo scarso spirito collaborativo di quest'ultimo (testimonianza di Per_1
ud. 09.02.2022) e all'errore di stampa delle etichette da parte di (interrogatorio
[...] CP_1 formale di ud. 23.03.2023), di per sé non è tale da integrare un grave Parte_2 inadempimento colpevole dell'agente da poter giustificare la risoluzione contrattuale. A tale conclusione si deve giungere considerando sia la condotta tenuta nell'occasione - ove l'agente, nell'interesse del preponente, provava “a recuperare la situazione” tramite l'agente
- sia il rapporto pluriennale di agenzia nel suo complesso (nell'ambito del quale si inserisce Per_1 la mail, colloquiale, di scuse, che non può rappresentare il riconoscimento di una giusta causa di risoluzione) e, soprattutto, il fatto che successivamente il rapporto di agenzia sia proseguito in modo ordinario, addirittura chiedendo all'agente di comunicare ai clienti le chiusure del periodo invernale, pianificate ad agosto (mail del 20.08.2019 tra e . Testimone_2 Parte_7
pagina 8 di 13 Inoltre, nella vicenda relativa ai Magazzini Gabrielli, fu lo stesso a recarsi Controparte_6 direttamente presso il cliente con all'inizio di novembre 2019, all'insaputa del Parte_9
come riferito dal teste (ud. 13.05.2021). Parte_3 Testimone_3
Gli altri comportamenti colposi contestati all'agente, tra cui la tardiva comunicazione riepilogativa dei prezzi e dei prodotti, inviata tre giorni dopo quanto concordato (18- 22.11.2019) a , l'invio ad di alcune schede tecniche dei prodotti Controparte_9 CP_10 errati, in realtà riferito solo all'imballo da 2 pezzi anziché 1 pezzo, l'utilizzo del listino prezzi errato con CH, riferito al solo prezzo delle patate grigliate, non configurano, per come apprezzate dal Giudicante, un grave inadempimento della società agente, e, tra l'altro, non hanno impedito alla di acquisire la relativa clientela. Controparte_1
Infatti, è noto che, per valutare la gravità dell'inadempimento nel contratto di agenzia, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile per analogia anche al contratto di agenzia il disposto dell'art. 2119 c.c. in materia di lavoro subordinato e che, nell'applicazione analogica di tale norma codicistica, si è evidenziato che bisogna tenere in considerazione la diversa natura del rapporto di agenzia rispetto al rapporto di lavoro subordinato e la diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva del rapporto. Ciò posto, pur nella consapevolezza che “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cassazione civile sez. II, 26/06/2023, n.18140), nella fattispecie in esame, la risoluzione intimata dalla convenuta il 28.112019 non può qualificarsi come recesso per giusta causa, tenuto conto della scarsa incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio negoziale e della contenuta rilevanza del comportamento dell'agente. Infatti, non è stata accertato alcuna causa integrante gli estremi di un inadempimento tale da minare il vincolo fiduciario tra e e idoneo ad impedire la prosecuzione, Pt_1 CP_1 anche provvisoria, del rapporto, che avrebbe consentito il recesso senza preavviso dell'impresa preponente ex art. 1751 c.c., anche volendo ritenere che, per il contratto di agenzia, sarebbe potuto essere sufficiente un fatto di minore consistenza per integrare la giusta causa. Ne discendono la fondatezza delle domande di indennità e risarcimento di nei limiti che Pt_1 si vanno ad esporre.
In assenza di giusta causa, le parti possono recedere dal contratto rispettando i termini di preavviso, fissati nel minimo inderogabile dalla norma codicistica (art. 1750 c.c.), che consente alle parti di pattuire un preavviso di maggior durata, salvo il disposto che il preponente non può in ogni caso osservare un termine di preavviso inferiore a quello dell'agente. Nel caso di specie, i contraenti avevano previsto al punto 11 del contratto un “patto di stabilità”, che limitava la facoltà di recesso della Mandante fino al 31.12.2020, fatta salva l'ipotesi di grave inadempimento dell'Agente, a fronte di un investimento iniziale da parte di quest'ultimo che “dovrà sostenere le spese per la distribuzione del prodotto oltre ad apportare il suo know how per sviluppare una politica di marketing e commerciale e creare una rete vendita pagina 9 di 13 moderna”, in assenza di un fatturato consolidato della preponente. Tale clausola è compatibile con i contratti a tempo indeterminato a condizione che abbia una durata predeterminata e ragionevole, sia reciproca o equamente giustificata, e non impedisca il recesso per giusta causa – rispettando così il principio imperativo della parità delle parti nella materia del recesso. L'accertamento dell'anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del mandante comporta per l'agente il diritto al risarcimento del danno, per la violazione del patto di stabilità, pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta. Infatti, per consolidata giurisprudenza, “le conseguenze dell'illegittima risoluzione "ante tempus", da parte del preponente, di un rapporto di agenzia a termine sono disciplinate dalla norma generale dell'art. 1223 c.c.; pertanto, il lucro cessante, costituito dall'utilità economica che il danneggiato avrebbe conseguito se, ad impedirlo, non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, coincide con il guadagno netto che l'agente avrebbe conseguito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, detratti quei lucri che lo stesso agente abbia conseguito da un'attività sostitutiva di quella venuta a meno a seguito del recesso del preponente o che, a norma dell'art. 1227 comma 2 c.c., avrebbe potuto conseguire con l'uso dell'ordinaria diligenza” (Cassazione civile sez. lav. - 13/12/1982, n. 685). Va tuttavia sottolineato che, in tali casi, incombe al datore di lavoro che voglia limitare la misura del risarcimento dovuto di provare il difetto di diligenza del lavoratore nella ricerca di un nuovo lavoro o i proventi da quest'ultimo eventualmente ricavati dal lavoratore (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10043 del 15 novembre 1996). Sebbene nulla abbia dedotto, per stessa ammissione di parte attrice “tenuto Controparte_1 conto che la svolge attività di promozione anche per altre aziende e presso i medesimi Pt_1 clienti, essendo in plurimandato” (pag. 11 atto di citazione) non può essere accolta la domanda di er € 140.442,38, parametrata al totale delle provvigioni dell'anno 2018 certificate dalla Pt_1 mandante (doc. 16 bis e 17 convenuta) ma appare corretta una rideterminazione in termini ridotti, per quanto ammesso sulla continuazione del rapporto promozionale presso gli stessi clienti da parte di , in via equitativa con riconoscimento di una perdita di guadagno Pt_1 stimata equitativamente in 46.000 Euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il recesso ingiustificato del preponente comporta anche il diritto al percepimento dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente. Occorre fare riferimento all'art. 1751 c.c., che disciplina l'indennità di fine rapporto, in attuazione della direttiva comunitaria (direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986) relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, 86/653/CEE, artt. 17-19. Tale indennità è riconosciuta all'agente indipendentemente dalla circostanza che questi sia una persona fisica oppure una persona giuridica, anche operante in forma di società di capitali (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 24/09/2008) 17/03/2009, n. 6481) e ha una doppia funzione: di premio dell'agente che ha incrementato il portafoglio clienti del preponente;
di tutela sociale dell'agente che perde (o comunque vede ridotti) i propri mezzi di sostentamento – attraverso un meccanismo che prevede da un lato il diritto del preponente di organizzare come meglio crede la propria rete di vendita (e, dunque, anche di risolvere il contratto di agenzia), e dall'altro il diritto dell'agente di ricevere un'indennità all'atto della cessazione del rapporto, al pagina 10 di 13 ricorrere delle condizioni fissate dall'art. 17, par. 2 della direttiva citata e dal primo comma dell'art. 1751 c.c., acquisizione di nuovi clienti ed equità. La prima condizione rivela il tratto meritocratico dell'indennità in esame e la funzione “di riequilibrio” delle posizioni delle parti, dal momento che può essere riconosciuta solo se il preponente trae ancora vantaggi dagli affari con i clienti acquisiti o sviluppati dall'agente. La seconda condizione è che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto delle circostanze del caso, e con specifico riferimento alle “provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con i clienti”, e la quantificazione rispetti i limiti posti dal comma 3, ovverosia non superi la cifra equivalente ad un'indennità annua. Come chiarito dalla CGUE, nella determinazione dell'indennità prevista all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653, devono essere prese in considerazione le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l'estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione (Corte di Giustizia UE, Sez. III, 23 marzo 2023, n. 574/21). L'indennità di fine rapporto è regolamentata anche dagli accordi economici collettivi, applicabili al rapporto in esame, giusto il rinvio contrattuale dell'art. 3 (“il rapporto di agenzia sarà disciplinato dagli artt. 1742 e Cod Civ e segg., dalle condizioni contrattuali qui di seguito specificate, nonché, per quanto non espressamente previsto nel presente incarico dalle disposizioni dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di Agenzia e rappresentanza commerciale 16 febbraio 2009 e sue successive modifiche e variazioni”), che possono garantire all'agente un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dalla disciplina legale, ma mai peggiorativa, per il principio della inderogabilità delle disposizioni in materia d'indennità di fine rapporto a svantaggio dell'agente (art. 1751, comma 6, c.c. e art. 19 dir. 86/653/CEE). La contrattazione collettiva prevede tre componenti i cui presupposti e i criteri di quantificazione sono diversificati: indennità di risoluzione del rapporto;
indennità di clientela;
indennità meritocratica, che spetta solo se l'importo complessivo delle altre indennità sia inferiore al limite massimo previsto dall'art. 1751 cod. civ. In base agli AEC del 2014, l'indennità totale spettante a orrisponderebbe a € 24.055,61, Pt_1 considerata l'ISP al'3% delle provvigioni totali per € 10.309,55 + l'IM, calcolata nella quota piena del 4% visto l'incremento costante dell'ultimo triennio, per € 13.746,06 - escludendo il FIRR, in parte già versato da all' e di cui si dirà oltre. Controparte_1 CP_11
Dopo aver effettuato la comparazione tra il trattamento di cessazione previsto dagli accordi collettivi e il trattamento ex art. 1751 c.c. al fine di garantire il migliore in concreto, si deve concludere per l'applicazione della disciplina codicistica (per cui la media annuale retributiva è pari ad € 71.062,92). Perciò, rilevata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (acquisizione di nuovi clienti da cui il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi), e va riconosciuta a 'indennità ex Pt_1 art. 1751, comma 1, c.c., nella somma di 25.000,00 Euro tenute in conto le peculiarità del caso suindicate e il fatto che le provvigioni del ricomprendevano anche la Parte_3
pagina 11 di 13 remunerazione per l'attività di coordinamento degli altri agenti. Sempre oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., trattandosi di obbligazione di fonte legale, come già detto.
L'indennità di cessazione del rapporto, calcolata secondo la disciplina legale o secondo gli AEC, non priva l'agente del diritto all'eventuale risarcimento del danno, ex 1751, 4 comma c.c., per un fatto illecito contrattuale o extracontrattuale. Tale ipotesi si differenzia dal risarcimento derivante dalla pura e semplice cessazione del rapporto, che dà diritto all'indennità appena esaminata prevista dal comma 1 dell'articolo (c.d. risarcimento da fatto lecito), e con il quale può pertanto cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto ulteriore illecito. Tuttavia, l'attore ha genericamente contestato il comportamento del mandante senza, tra l'altro, fornire la prova del pregiudizio subito, limitandosi a quantificare il danno nell'equivalente di un ulteriore corrispettivo di preavviso, senza specificare le conseguenze “sul piano della credibilità futura dell'agente licenziato in quel modo” o “le spese sostenute in vista delle promozione delle vendite”.
Per questi motivi
, e considerato comunque il ristoro del danno derivante dall'illecito contrattuale del mancato rispetto del patto di stabilità, tale ulteriore domanda non può essere accolta.
L'importo totale del FIRR per la posizione di nello Parte_4 svolgimento del rapporto di agenzia con la , aperta con decorrenza 1.11.2015 e CP_1 data di cessazione 28.11.2019, va calcolato secondo gli scaglioni di percentuale previsti dall'art. 10 degli AEC, risultando pari ad € 4.2097,07, e segnatamente: € 711,64 per l'anno 2016, considerando anche la fattura di € 5.741,30, non contabilizzata nel 2015; € 1.008,24 per l'anno 2017; € 1.443,86 per l'anno 2018; € 1.190,74 per l'anno 2019, computando anche la provvigione di € 6.720,06 maturata ma non corrisposta dell'ultimo trimestre. La domanda giudiziale avente ad oggetto la quota FIRR avanzata dall'attore, va quindi accolta per la quota riferita all'anno 2019, per 1.190,74 Euro, sulla quale corrono gli interessi legali sempre dalla domanda al saldo. Al pagamento delle somme riconosciute a vario titolo all'agente come sopra Controparte_3 individuate e quantificate, deve essere dichiarata tenuta e condannata Controparte_1
Le ulteriori domande ed eccezioni di entrambe le parti sono respinte. Le spese, liquidate sul valore complessivo dell'accolto secondo i criteri del DM 55/2014 testo vigente, sono poste a carico della soccombente nei confronti della quale non Controparte_1 sono ravvisabili i presupposti per una condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c., poiché indimostrato che le domande riconvenzionali siano state formulate con consapevolezza della loro infondatezza, né provata da l'esistenza di un danno sofferto per la condotta Pt_1 processuale di controparte, non assorbito dalla rifusione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 2007, n. 24645; Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27383).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da iscritto al n. 1028/2020 R.G., ogni Parte_10 diversa istanza e domanda rigettata, così provvede:
pagina 12 di 13 - rigetta le domande riconvenzionali di di accertamento della risoluzione di Controparte_1 diritto del contratto e quella di risoluzione per grave inadempimento di e Controparte_3 dichiara tenuta e condanna la società mandante, qui convenuta, al pagamento in favore di
[...] della somma di 6.720,06 Euro ex art. artt. 1748, comma 3, c.c. e 6 AEC Industria CP_3
2014, della somma di 46.000,00 Euro a titolo di danno per violazione della clausola di durata minima stabilita all'art. 11 del contratto di agenzia, della somma di Euro 25.000,00 a titolo d'indennità per la cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. e di 1.190,74 Euro a titolo d'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) ex art. 10 AEC Industria 2014 per l'anno 2019, oltre, per tutte le somme indicate, interessi legali ex art. 1284, primo comma, cod. civ. dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese processuali sostenute, Controparte_1 CP_3 liquidate in 14.103,00 Euro per compenso professionale, 1.241,00 Euro per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 27 novembre 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1028/2020 R.G. promossa da
, in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. Maria Angela Grilli come da mandato in atti, ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Gaetani come da mandato in atti, CONVENUTA
OGGETTO: “Agenzia”.
Conclusioni per parte attrice: “1) Previa, in subordine e senza inversione di onere probatorio, ammissione di CTU contabile al fine di determinare le spettanze richieste dalla ivi comprese le differenze Pt_1 provvigionali relative alle fatture emesse nei confronti della clientela relative al IV trimestre 2017 che la non ha prodotto;
2) Accertato, ove occorra, che il rapporto si è risolto per fatto non imputabile CP_1 all'agente, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, delle seguenti somme: a) € 140.442,38 per risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione anticipata del rapporto a.1) o, in subordine, € 43.123,04 per indennità sostitutiva di preavviso b) € 43.123,04 per risarcimento dei danni a norma dell'art. 1751 comma IV c.c. c) € 71.062,92 per indennità ex art. 1751 c.c. sulle provvigioni percepite c.1) o, comunque, come minimo garantito, € 11.643,91 per indennità suppletiva di clientela sulle provvigioni percepite d) € 1.474,50 per FIRR relativo alle provvigioni percepite nel 2015 e nel 2019 e) € 18.558,80 per differenze di percentuale provvigionale e.1) € 5.945,81 per quota afferente di risarcimento del danno derivante pagina 1 di 13 dalla risoluzione anticipata del rapporto e.1.1) o, in subordine, € 1.829,48 per quota di indennità sostitutiva di preavviso e.2) € 3.774,72 per quota afferente di indennità ex art. 1751 cod. civ. e.2.1) o, comunque, come minimo garantito, € 556,76 per quota afferente di indennità suppletiva di clientela e.3) € 742,35 per quota afferente di f) € 25.278,86 per ulteriori differenze di percentuale provvigionale accertate a seguito CP_2 dell'esibizione dei libri contabili f.1) € 5.946,00 per quota afferente di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto in relazione alle differenze del 2018 f.1.1) o, in subordine, € 1.829,46 per quota di indennità sostitutiva di preavviso f.2) € 5.141,46 per quota afferente di indennità ex art. 1751 cod. civ. f.2.1) o, comunque, come minimo garantito, € 758,36 per quota afferente di indennità suppletiva di clientela f.3) € 1.011,15 per quota afferente di 3) In alternativa condannare la in CP_2 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
, delle diverse e maggiori somme che risultassero dovute. 4) Oltre rivalutazione ed interessi
[...] nella misura prevista dal D.Lgs n. 231 del 09/10/2002 a decorrere dalle scadenze delle varie voci. 5) Rigettarsi le domande riconvenzionali proposte ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte negli atti di causa. 6) Vinte spese e compensi di causa. 7) Condannarsi la Controparte_1 al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
Conclusioni per parte convenuta: ““Voglia Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia inter partes del 01.01.2016 ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. per inadempimento e responsabilità esclusive dell'agente ed in virtù di legittima applicazione, da Controparte_3 parte della società proponente della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 16 del contratto Controparte_1 medesimo, respingere tutte le domande e le pretese di pagamento formulate da parte attrice, in quanto inammissibili, infondate, non provate, o come meglio;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di agenzia inter partes del 01.01.2016 per inadempimento e responsabilità esclusive dell'agente e, per l'effetto, respingere tutte le domande e le pretese di pagamento formulate da Controparte_3 parte attrice, in quanto inammissibili, infondate, non provate, o come meglio;
IN VIA RICONVENZIONALE: condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati a per effetto del suo colpevole inadempimento Controparte_1 contrattuale, di cui € 350.000,00 a titolo di lucro cessante per la perdita del cliente € 200.000,00 a CP_4 titolo di lucro cessante per la riduzione degli acquisti da parte del cliente Coop. Consorzio Nord Ovest, ed € 194.547,29 a titolo di danno emergente per l'indebito pagamento delle provvigioni degli agenti ausiliari della società convenuta, e così complessivi € 744.547,29, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare come dovuta all'esito del giudizio, ovvero in subordine anche in via equitativa, oltre interessi di legge sino al pagamento effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_3 CP_1 facendo valere gli effetti del contratto concluso tra le parti in forma verbale nel 2015 e
[...] formalizzato il 01.01.2016, avente ad oggetto l'incarico di agenzia rilasciato da a CP_1
per la promozione della vendita dei prodotti con marchi di sua proprietà e/o CP_3
pagina 2 di 13 con marchi di insegne della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e contenente previsione di durata minima fino al 31.12.2020. La società agente, odierna attrice, negava l'inadempimento contrattuale addebitatole dalla mandante nei termini dettagliati nella contestazione scritta del 14.05.2019, ossia la mancata promozione di contratti di vendita all'estero nel settore alberghiero, ristorativo e catering, la violazione degli artt. 2 e 3 del contratto, dell'art. 1476 cod. civ. e degli obblighi di diligenza, perizia e competenza, e instava per il riconoscimento delle somme riportate nelle conclusioni trascritte in epigrafe, riconducibili alla ingiustificata, anticipata cessazione del rapporto il 28.11.2019 da parte di Controparte_1
Quest'ultima si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti e le pretese attoree, chiedendo in via principale l'accertamento della risoluzione del contratto di agenzia per l'operatività della clausola risolutiva espressa prevista, e, in via subordinata, per grave inadempimento e responsabilità esclusiva dell'agente formulava domanda Pt_1 riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti per la perdita del cliente avvenuta CP_4 nell'aprile 2018, per drastica riduzione degli acquisti da parte di Coop. Consorzio Nord Ovest nel 2019 e per l'indebito pagamento di provvigioni doppie rispetto alla previsione dell'art. 12 del contratto e altri episodi di negligenza dettagliati in comparsa di risposta ai punti da c) a e). La causa è stata istruita con espletamento di prove orali ed esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. dei tabulati delle anagrafiche dei clienti della convenuta, delle fatture e delle relative bolle di consegna delle forniture effettuate dalla mandante, nella zona di competenza della è Pt_1 stato anche esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione delegata. Vi è stata da ultimo rimessione in decisione da parte di questo Giudice, nuovo assegnatario, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
Appare opportuno un brevissimo cenno al contratto da cui originano le contrapposte richieste delle parti, stipulato in data 01.01.2016, qualificabile come contratto di agenzia, regolato dagli artt. 1742 e ss. c.c. e dall'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione del 30.07.2014 (c.d. “AEC”). Il tipo contrattuale è peraltro incontroverso tra le parti e non ne muta la natura per il fatto che ne fosse stato in precedenza stipulato altro in forma verbale o perché l'attività di agenzia fosse svolta personalmente dal tramite la società Parte_3
Parte_1
Con la stipulazione del contratto di agenzia - risolto anzitempo dalla mandante - Parte_4 assumeva l'incarico di promuovere la vendita dei prodotti della con
[...] Controparte_1 marchi di sua proprietà e/o con marchi di insegne della G.D.O. in tutto il territorio nazionale ed all'estero, come precisato dall'art. 4 del contratto.
Per la determinazione del compenso dell'agente, erano state previste diverse aliquote (provvigione standard del 5%; nessuna provvigione;
provvigione diversa da quella standard) concordate rispettivamente in data 01.01.2016, 01.10.2016, e 19.04.2017 (cfr. vari “allegato 1”). Nel contratto del 01.01.2016 le parti avevano stabilito che, come corrispettivo della propria attività, all'agente spettasse un compenso standard comprensivo di remunerazione per pagina 3 di 13 coordinamento agenti, e, per effetto delle ulteriori pattuizioni, dall'01.10.2016 al 18.04.2017, anche una “provvigione doppia accordata solo per l'avvio dell'attività commerciale dell'agente”
– con riferimento ad alcuni clienti, tra i quali NA AD (di competenza di
[...] dal 18.05.2016), SM e CH (di competenza di Comagen dall'01.05.2017) – che CP_5 la convenuta sostiene di aver indebitamente continuato a versare anche dopo il 19.04.2017 agli agenti “sostituti” dell'agente, e che quest'ultimo afferma di aver giustamente percepito nella sua qualità di “capo area” con funzioni di coordinamento. Infatti, poteva avvalersi sia dell'opera di sostituti (previa espressa autorizzazione della Pt_1 mandante e compensi a carico dell'agente sostituito (art. 3), sia di eventuali agenti coordinati (con approvazione discrezionale delle proposte di vendita da parte della mandante, anche implicita, e compensi a carico della stessa (art. 6, rectius 5). Nel caso di specie, ci sono diversi elementi da cui si evince che tra il e gli Pt_3 Parte_5 altri agenti, da lui individuati ma incaricati direttamente dalla intercorreva un CP_1 rapporto di coordinamento:
- la mancanza di un'espressa autorizzazione alla sostituzione da parte della Mandante e la corresponsione dei relativi compensi agli agenti;
- i contratti di agenzia tra e , CP_1 Controparte_5 Parte_6 Per_1
, ove si legge che “la società Mandante si avvale della collaborazione della
[...] [...] che, nella persona di opera in qualità di Capo Area Parte_4 Parte_7 anche sui clienti gestiti dalla Società Agente” (punto D delle premesse dei contratti);
- la testimonianza dell'agente “il di ra il mio riferimento Persona_1 Parte_3 Pt_1 commerciale nell'ambito della mia attività di agente di commercio per la;
“per me CP_1 raffigurava la direzione commerciale di;
“tutto quello che abbiamo fatto con Pt_7 CP_1 lo abbiamo fatto di comune accordo, il mio ruolo era quello di una prima interlocuzione Pt_7 col cliente, il ruolo di invece era quello di concludere l'accordo, ovvero durante Pt_7
l'incontro insieme definire i contenuti di questo accordo” (v. verbale di udienza del 09.02.2022). La “doppia provvigione”, quindi, è stata correttamente corrisposta anche all'agente coordinatore in base al punto 4 dell'allegato 1 del 01.10.2016, successivamente “annullato” dall'accordo del 19.04.2017, data a partire dalla quale la remunerazione per il coordinamento degli altri agenti sarebbe dovuta rientrare nel compenso standard e per alcuni dei clienti prima compresi nel punto 4 venivano pattuite differenti aliquote provvigionali (2,5 % per CH;
4
% fino alla cessazione del contributo listing e poi 5% per NA AD). Del resto, come riferito dalla teste all'epoca impiegata presso la Testimone_1 Controparte_1 le provvigioni di competenza dei commerciali erano calcolate “in automatico” dal gestionale utilizzato dalla “in base all'abbinamento ordini clienti-commerciale abbinato al CP_1 cliente” dopo l'inserimento delle percentuali di provvigione indicate da , Controparte_6 senz'altro sulla base degli accordi presi con gli agenti commerciali. Inoltre, il contratto in essere tra le parti ne stabiliva la liquidazione trimestrale, in base al fatturato del trimestre stesso, mediante l'invio del relativo estratto conto, da intendersi definitivamente approvato in assenza di contestazioni sollevate dall'agente entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio (art. 9).
pagina 4 di 13 Per tale ragione, l'assenza di tempestiva contestazione dal ricevimento degli estratti conto – salvo un generico, e perciò inidoneo, riferimento alla liquidazione delle provvigioni “su diversi clienti con aliquote più basse rispetto a quanto previsto nel mandato” nella pec del 09.12.2019 – la domanda di relativa alla differenza delle provvigioni corrisposte all'agente di Controparte_3 ig. per € 18.558,80, deve essere respinta. Pt_1 Parte_3
Infatti, una volta reputato congruo dalle parti, ed anche da questo Giudice, il termine di trenta giorni pattuito per la proposizione di eccezioni relative agli estratti provvigionali, dal momento che la liquidazione delle provvigioni e l'invio dell'estratto conto avevano cadenza trimestrale, e conseguentemente ragionevole il rapporto fra periodo di tempo a disposizione per le contestazioni e periodo in cui effettuare i controlli, considerato altresì che aveva a Pt_1 disposizione gli estratti periodici con l'indicazione degli affari procurati dall'agente e la percentuale applicata (doc. 18 parte attrice), non può ritenersi che l'attore non avesse tutti gli strumenti per valutare la correttezza degli storni provvigionali, mai contestati prima della comunicazione riguardante la risoluzione contrattuale. Del resto, anche la giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul tema, pur richiamando la massima citata dall'attore sulla permanenza del diritto di svolgere contestazioni da parte dell'agente anche dopo la maturazione della decadenza convenzionale (Cass. civ. Sez. lavoro, 15/11/2000, n. 14767), ha ribadito che in questo caso l'agente è onerato di indicare specificamente quali siano i singoli rapporti obbligatori da cui derivano addebiti o accrediti (Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 13/03/2020, n. 33). Il prospetto prodotto dalla società attrice, invece, contiene genericamente la cifra delle
“provvigioni mancanti dai conteggi” distinti per anni e per trimestri, ma non consente di individuare a che operazioni si riferiscono i relativi importi. Tale specificazione è avvenuta solo con le note di trattazione scritta depositate il 07.03.2024, oltre il termine previsto ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., evidenziando comunque che le differenze provvigionali rivendicate non riguardavano la “validità e dell'efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli accrediti” né
“l'esistenza di altri diritti”, ma semplicemente la differenza di percentuale applicata ad operazioni già esaminate.
Invece, l'agente ha diritto alle provvigioni non pagate sugli affari conclusi nel quarto trimestre del 2019, per cui non ha ricevuto i relativi conteggi: a tal proposito non è invocabile la (eventuale) risoluzione del rapporto contrattuale del 28.11.2019 per effetto della clausola risolutiva espressa, posto che fino ad allora l'agente avrebbe comunque avuto diritto al compenso pattuito – e quindi a verificare l'ammontare delle provvigioni maturate in base alla documentazione contabile – ai sensi dell'art. 1749 c.c. e dell'art. 6 dell'Accordo Economico Collettivo del 30.07.2014. L'attore, infatti, mediante le fatture e le numerose mail intercorse tra il gli agenti Parte_3 coordinati, e i clienti, ha fornito la prova dei contratti conclusi per effetto del suo intervento che hanno avuto regolare esecuzione, fatto costitutivo del diritto alla provvigione ex 1748 c.c., per la somma corrispondente alla percentuale del quarto trimestre del 2019, di € 6.720,06, come precisato dopo l'esame della documentazione contabile oggetto dell'ordine di esibizione di cui all'ordinanza dell'08.11.2023.
pagina 5 di 13 Pertanto, deve essere condannata a pagare a a titolo Controparte_1 Parte_4 di provvigioni a questa dovute ai sensi dell'art. 1748, terzo comma, cod. civ. e 6 AEC industria 2014, l'importo di € 6.720,06, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., trattandosi di obbligazione di fonte legale - e collettiva - per cui non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio e per cui non può pertanto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (Cassazione civile sez. II, 07/11/2018, n.28409).
Per l'accertamento delle altre pretese azionate dalla Società Agente, riguardanti le indennità legali e negoziali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, non si può prescindere dall'esame della questione della risoluzione contrattuale per effetto dell'operatività della clausola risolutiva espressa invocata dalla convenuta. Infatti, dopo una prima contestazione di inadempimento del 14.05.2019, in data 28.11.2019, la si è avvalsa dell'art. 16 del contratto dell'01.01.2016, comunicando a Controparte_1 CP_3
l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale di agenzia, ex art. 1456 c.c., per le
[...] condotte negligenti ed imperite tenute da non più ulteriormente tollerabili Parte_7 per la mandante, sebbene il contenuto di entrambe le comunicazioni sia stato contestato, con una diversa prospettazione dei fatti, rispettivamente con pec del 12.06.2019 e del 09.12.2019. Sul tema, si osserva che “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto”. (Cass. civ., sez. II, ord. n. 23879/2021) Questo tipo di clausola ha lo scopo di evidenziare la particolare rilevanza che una delle obbligazioni che compongono il sinallagma contrattuale riveste per uno dei contraenti, rendendo superflua ogni indagine giurisdizionale postuma sulla sua rilevanza, come sarebbe invece necessario nel contesto dell'azione per la risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ. Risulta, pertanto, evidente che tale funzione risulti frustrata nel caso in cui ad un contratto sia apposta una clausola risolutiva espressa dal contenuto sostanzialmente indeterminato, o quantomeno generico, in quanto riferita alla violazione di una qualsiasi fra tutte le obbligazioni previste dal contratto a carico di un contraente. In punto di fatto, la clausola risolutiva espressa ex art. 16 del contratto dell'01.01.2016, fermo restando quanto indicato al punto 11 (decorrenza e durata), si limita a prevedere la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni scaturenti dal medesimo: “le norme che regolano il presente contratto sono interdipendenti ed inscindibili e pertanto la violazione di una sola di esse, tutte essenziali, darà diritto alla parte adempiente di risolvere per giusta causa e per colpa della controparte l'accordo stesso”. Essa, quindi, si risolve in una mera clausola di stile, sicché non può ritenersi validamente apposta. Oltretutto, il richiamo alla clausola di durata minima dell'art. 11 avrebbe imposto che la risoluzione contrattuale prima del 31.12.2020 avvenisse solo in ipotesi di grave inadempimento dell'agente.
Per questi motivi
, la domanda riconvenzionale avanzata in via principale dal convenuto deve essere respinta.
pagina 6 di 13 Escluso che la contestazione di inadempimento del 14.05.2019 possa costituire una dichiarazione di diffida ad adempiere, come erroneamente sostenuto dalla Controparte_1 mancandone gli elementi sostanziali (fissazione di un termine, intimazione ad adempiere, avvertimento che in caso di mancato adempimento il contratto si intenderà risolto), e rilevata l'invalidità della clausola risolutiva espressa, resta da chiarire se la condotta contestata all'agente integri un grave inadempimento, a questo imputabile, rilevante ai sensi degli artt. 1453 – 1455 c.c. e 1742 c.c. e ss.. Esaminando le contestazioni mosse all'agente, anche la domanda avanzata in via subordinata dal convenuto deve essere respinta. La promozione dei contratti di vendita nel settore alberghiero, ristorativo e catering (c.d.
non era stata contrattualmente prevista, e non vi è prova che sia stata oggetto di CP_7 istruzioni ricevute dal preponente ex 1746 c.c., pertanto non si può parlare di inadempimento dell'agente. La mancata promozione dei contratti di vendita all'estero, invece, integra una violazione dell'art. 4 del regolamento contrattuale, ai sensi del quale “l'agente si impegna a promuovere sia direttamente, sia coordinando l'attività di agenti operanti nella medesima zona, la vendita delle linee di prodotti indicati in premessa, in tutto il territorio nazionale ed all'estero…”. A tale proposito, si limita ad affermare – senza provarlo – che la zona estero sia stata Pt_1 concordemente esclusa dalle parti “a causa, soprattutto, della scadenza breve dei prodotti che rende molto difficoltosa la commercializzazione in zone distanti dal luogo di produzione e con tempi di logistica dilatati che fanno perdere giorni di al prodotto”, a dispetto degli Parte_8 insegnamenti giurisprudenziali in base ai quali “in tema di contratto d'agenzia, la prova della modifica contrattuale deve essere fornita per iscritto, in conformità con l'art. 1742 cod. civ. (…) Inoltre, la prova della modifica non può essere desunta da comportamenti concludenti (“facta concludentia”) senza un'adeguata scrittura contrattuale” (Cass. civ., Sez. II, 08/07/2024, n. 18561). L'inadempimento dell'agente, comunque, non è rilevante, avuto riguardo all'interesse della controparte: lo attesta il fatto che i successivi contratti conclusi con gli agenti coordinati dal non prevedevano l'estero nella zona di competenza dell'attività promozionale e Parte_3 che dai registri contabili non emerge la conclusione di contratti con clienti diversi da quelli avente sede sul territorio italiano, nonostante si fosse avvalsa anche della CP_1 collaborazione della Comarc, inizialmente proprio per l'estero (testimonianza Testimone_1 ud. 09.02.2022): solo “Da Perrelli Pizza AB”, con sede a Stoccolma, figura nell'elenco dei clienti del 2020 ma non sono state prodotte fatture ad essa intestate. Pertanto, non si può affermare che la mancata promozione della vendita dei prodotti della all'estero integri un grave inadempimento di tale da giustificare la CP_1 Controparte_3 dichiarazione giudiziale di risoluzione contrattuale. Va altresì evidenziato e definitivamente chiarito che, essendo stati espletati gli interrogatori formali di entrambe le parti, quello del l.r. di è del tutto privo di valenza Controparte_1 confessorio, quello di è inutilizzabile, poiché inammissibile, non essendo egli il Parte_3 legale rappresentante di e principio interpretativo acquisito quello per cui CP_3
l'interprello non può essere reso a mezzo di procuratore atteso che il soggetto a cui è deferito pagina 7 di 13 deve rispondere ad esso personalmente ed oralmente in base all'art. 231 cod. civ. (v. Cass. civ. n. 19718 del 17.07.2021).
Passando ad esaminare le altre condotte contestate, si osserva che la corrispondenza tra l'agente di e la nelle persone di e Controparte_3 CP_1 Controparte_6 Tes_2
evidenzia il sostanziale rispetto dell'art. 2 del contratto, tenendo costantemente
[...] informata la Mandante sull'attività svolta, sia pure mediante “l'invio di poche mail o telefonate” (interrogatorio formale di ud. 13.05.2021), anche nel 2019, dopo la Controparte_6 mancata acquisizione ed il mancato ingresso nell'azienda da parte del Parte_3
Il comportamento della parte attrice, del resto, è in linea con l'art. 3 del contratto in esame, ai sensi del quale “l'incarico sarà svolto dall'Agente in piena autonomia, indipendenza e libertà essendo l'Agente libero di organizzare la propria attività nei modi che riterrà più opportuni” e con quanto previsto dall'art. 1 dell'art. 1 dell'AEC del 30.07.2014 l'agente o rappresentante
“esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati” e “ non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività”.
Per quanto attiene ai rapporti con la clientela, dalle prove orali e dalle scritture contabili emerge chiaramente che i rapporti commerciali instaurati dal 2015 al 2019 grazie all'intervento del e degli agenti da questo coordinati ebbero un forte Parte_3 Per_1 Per_2 Per_3 impatto sulla crescita dell'azienda mandante, e la quasi totalità dei clienti rimase con la CP_1 anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia tra le parti in causa.
[...]
Tra le eccezioni, la perdita dei seguenti clienti è dovuta a cause non ascrivibili ad alcuna condotta imputabile all'agente:
- , che effettuò “scelte diverse” a partire dal 01.01.2021 (testimonianza di Per_4 Persona_1 ud. 09.02.2022);
- Coop Consorzio Nord Ovest, che iniziò a produrre in proprio un prodotto analogo a quello precedentemente acquistato da (interrogatorio formale di CP_1 CP_6
e di testimonianza impegata di
[...] Parte_2 Testimone_1 CP_1 sino a giugno 2021). Invece, la chiusura dei rapporti con dal 26.04.2019, scatenata dal diverbio tra CP_4 [...]
e sul cambio di etichetta del prodotto a marchio Parte_7 CP_8 CP_4 riconducibile anche allo scarso spirito collaborativo di quest'ultimo (testimonianza di Per_1
ud. 09.02.2022) e all'errore di stampa delle etichette da parte di (interrogatorio
[...] CP_1 formale di ud. 23.03.2023), di per sé non è tale da integrare un grave Parte_2 inadempimento colpevole dell'agente da poter giustificare la risoluzione contrattuale. A tale conclusione si deve giungere considerando sia la condotta tenuta nell'occasione - ove l'agente, nell'interesse del preponente, provava “a recuperare la situazione” tramite l'agente
- sia il rapporto pluriennale di agenzia nel suo complesso (nell'ambito del quale si inserisce Per_1 la mail, colloquiale, di scuse, che non può rappresentare il riconoscimento di una giusta causa di risoluzione) e, soprattutto, il fatto che successivamente il rapporto di agenzia sia proseguito in modo ordinario, addirittura chiedendo all'agente di comunicare ai clienti le chiusure del periodo invernale, pianificate ad agosto (mail del 20.08.2019 tra e . Testimone_2 Parte_7
pagina 8 di 13 Inoltre, nella vicenda relativa ai Magazzini Gabrielli, fu lo stesso a recarsi Controparte_6 direttamente presso il cliente con all'inizio di novembre 2019, all'insaputa del Parte_9
come riferito dal teste (ud. 13.05.2021). Parte_3 Testimone_3
Gli altri comportamenti colposi contestati all'agente, tra cui la tardiva comunicazione riepilogativa dei prezzi e dei prodotti, inviata tre giorni dopo quanto concordato (18- 22.11.2019) a , l'invio ad di alcune schede tecniche dei prodotti Controparte_9 CP_10 errati, in realtà riferito solo all'imballo da 2 pezzi anziché 1 pezzo, l'utilizzo del listino prezzi errato con CH, riferito al solo prezzo delle patate grigliate, non configurano, per come apprezzate dal Giudicante, un grave inadempimento della società agente, e, tra l'altro, non hanno impedito alla di acquisire la relativa clientela. Controparte_1
Infatti, è noto che, per valutare la gravità dell'inadempimento nel contratto di agenzia, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile per analogia anche al contratto di agenzia il disposto dell'art. 2119 c.c. in materia di lavoro subordinato e che, nell'applicazione analogica di tale norma codicistica, si è evidenziato che bisogna tenere in considerazione la diversa natura del rapporto di agenzia rispetto al rapporto di lavoro subordinato e la diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva del rapporto. Ciò posto, pur nella consapevolezza che “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cassazione civile sez. II, 26/06/2023, n.18140), nella fattispecie in esame, la risoluzione intimata dalla convenuta il 28.112019 non può qualificarsi come recesso per giusta causa, tenuto conto della scarsa incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio negoziale e della contenuta rilevanza del comportamento dell'agente. Infatti, non è stata accertato alcuna causa integrante gli estremi di un inadempimento tale da minare il vincolo fiduciario tra e e idoneo ad impedire la prosecuzione, Pt_1 CP_1 anche provvisoria, del rapporto, che avrebbe consentito il recesso senza preavviso dell'impresa preponente ex art. 1751 c.c., anche volendo ritenere che, per il contratto di agenzia, sarebbe potuto essere sufficiente un fatto di minore consistenza per integrare la giusta causa. Ne discendono la fondatezza delle domande di indennità e risarcimento di nei limiti che Pt_1 si vanno ad esporre.
In assenza di giusta causa, le parti possono recedere dal contratto rispettando i termini di preavviso, fissati nel minimo inderogabile dalla norma codicistica (art. 1750 c.c.), che consente alle parti di pattuire un preavviso di maggior durata, salvo il disposto che il preponente non può in ogni caso osservare un termine di preavviso inferiore a quello dell'agente. Nel caso di specie, i contraenti avevano previsto al punto 11 del contratto un “patto di stabilità”, che limitava la facoltà di recesso della Mandante fino al 31.12.2020, fatta salva l'ipotesi di grave inadempimento dell'Agente, a fronte di un investimento iniziale da parte di quest'ultimo che “dovrà sostenere le spese per la distribuzione del prodotto oltre ad apportare il suo know how per sviluppare una politica di marketing e commerciale e creare una rete vendita pagina 9 di 13 moderna”, in assenza di un fatturato consolidato della preponente. Tale clausola è compatibile con i contratti a tempo indeterminato a condizione che abbia una durata predeterminata e ragionevole, sia reciproca o equamente giustificata, e non impedisca il recesso per giusta causa – rispettando così il principio imperativo della parità delle parti nella materia del recesso. L'accertamento dell'anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del mandante comporta per l'agente il diritto al risarcimento del danno, per la violazione del patto di stabilità, pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta. Infatti, per consolidata giurisprudenza, “le conseguenze dell'illegittima risoluzione "ante tempus", da parte del preponente, di un rapporto di agenzia a termine sono disciplinate dalla norma generale dell'art. 1223 c.c.; pertanto, il lucro cessante, costituito dall'utilità economica che il danneggiato avrebbe conseguito se, ad impedirlo, non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, coincide con il guadagno netto che l'agente avrebbe conseguito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, detratti quei lucri che lo stesso agente abbia conseguito da un'attività sostitutiva di quella venuta a meno a seguito del recesso del preponente o che, a norma dell'art. 1227 comma 2 c.c., avrebbe potuto conseguire con l'uso dell'ordinaria diligenza” (Cassazione civile sez. lav. - 13/12/1982, n. 685). Va tuttavia sottolineato che, in tali casi, incombe al datore di lavoro che voglia limitare la misura del risarcimento dovuto di provare il difetto di diligenza del lavoratore nella ricerca di un nuovo lavoro o i proventi da quest'ultimo eventualmente ricavati dal lavoratore (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10043 del 15 novembre 1996). Sebbene nulla abbia dedotto, per stessa ammissione di parte attrice “tenuto Controparte_1 conto che la svolge attività di promozione anche per altre aziende e presso i medesimi Pt_1 clienti, essendo in plurimandato” (pag. 11 atto di citazione) non può essere accolta la domanda di er € 140.442,38, parametrata al totale delle provvigioni dell'anno 2018 certificate dalla Pt_1 mandante (doc. 16 bis e 17 convenuta) ma appare corretta una rideterminazione in termini ridotti, per quanto ammesso sulla continuazione del rapporto promozionale presso gli stessi clienti da parte di , in via equitativa con riconoscimento di una perdita di guadagno Pt_1 stimata equitativamente in 46.000 Euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il recesso ingiustificato del preponente comporta anche il diritto al percepimento dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente. Occorre fare riferimento all'art. 1751 c.c., che disciplina l'indennità di fine rapporto, in attuazione della direttiva comunitaria (direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986) relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, 86/653/CEE, artt. 17-19. Tale indennità è riconosciuta all'agente indipendentemente dalla circostanza che questi sia una persona fisica oppure una persona giuridica, anche operante in forma di società di capitali (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 24/09/2008) 17/03/2009, n. 6481) e ha una doppia funzione: di premio dell'agente che ha incrementato il portafoglio clienti del preponente;
di tutela sociale dell'agente che perde (o comunque vede ridotti) i propri mezzi di sostentamento – attraverso un meccanismo che prevede da un lato il diritto del preponente di organizzare come meglio crede la propria rete di vendita (e, dunque, anche di risolvere il contratto di agenzia), e dall'altro il diritto dell'agente di ricevere un'indennità all'atto della cessazione del rapporto, al pagina 10 di 13 ricorrere delle condizioni fissate dall'art. 17, par. 2 della direttiva citata e dal primo comma dell'art. 1751 c.c., acquisizione di nuovi clienti ed equità. La prima condizione rivela il tratto meritocratico dell'indennità in esame e la funzione “di riequilibrio” delle posizioni delle parti, dal momento che può essere riconosciuta solo se il preponente trae ancora vantaggi dagli affari con i clienti acquisiti o sviluppati dall'agente. La seconda condizione è che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto delle circostanze del caso, e con specifico riferimento alle “provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con i clienti”, e la quantificazione rispetti i limiti posti dal comma 3, ovverosia non superi la cifra equivalente ad un'indennità annua. Come chiarito dalla CGUE, nella determinazione dell'indennità prevista all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653, devono essere prese in considerazione le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l'estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione (Corte di Giustizia UE, Sez. III, 23 marzo 2023, n. 574/21). L'indennità di fine rapporto è regolamentata anche dagli accordi economici collettivi, applicabili al rapporto in esame, giusto il rinvio contrattuale dell'art. 3 (“il rapporto di agenzia sarà disciplinato dagli artt. 1742 e Cod Civ e segg., dalle condizioni contrattuali qui di seguito specificate, nonché, per quanto non espressamente previsto nel presente incarico dalle disposizioni dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di Agenzia e rappresentanza commerciale 16 febbraio 2009 e sue successive modifiche e variazioni”), che possono garantire all'agente un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dalla disciplina legale, ma mai peggiorativa, per il principio della inderogabilità delle disposizioni in materia d'indennità di fine rapporto a svantaggio dell'agente (art. 1751, comma 6, c.c. e art. 19 dir. 86/653/CEE). La contrattazione collettiva prevede tre componenti i cui presupposti e i criteri di quantificazione sono diversificati: indennità di risoluzione del rapporto;
indennità di clientela;
indennità meritocratica, che spetta solo se l'importo complessivo delle altre indennità sia inferiore al limite massimo previsto dall'art. 1751 cod. civ. In base agli AEC del 2014, l'indennità totale spettante a orrisponderebbe a € 24.055,61, Pt_1 considerata l'ISP al'3% delle provvigioni totali per € 10.309,55 + l'IM, calcolata nella quota piena del 4% visto l'incremento costante dell'ultimo triennio, per € 13.746,06 - escludendo il FIRR, in parte già versato da all' e di cui si dirà oltre. Controparte_1 CP_11
Dopo aver effettuato la comparazione tra il trattamento di cessazione previsto dagli accordi collettivi e il trattamento ex art. 1751 c.c. al fine di garantire il migliore in concreto, si deve concludere per l'applicazione della disciplina codicistica (per cui la media annuale retributiva è pari ad € 71.062,92). Perciò, rilevata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (acquisizione di nuovi clienti da cui il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi), e va riconosciuta a 'indennità ex Pt_1 art. 1751, comma 1, c.c., nella somma di 25.000,00 Euro tenute in conto le peculiarità del caso suindicate e il fatto che le provvigioni del ricomprendevano anche la Parte_3
pagina 11 di 13 remunerazione per l'attività di coordinamento degli altri agenti. Sempre oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., trattandosi di obbligazione di fonte legale, come già detto.
L'indennità di cessazione del rapporto, calcolata secondo la disciplina legale o secondo gli AEC, non priva l'agente del diritto all'eventuale risarcimento del danno, ex 1751, 4 comma c.c., per un fatto illecito contrattuale o extracontrattuale. Tale ipotesi si differenzia dal risarcimento derivante dalla pura e semplice cessazione del rapporto, che dà diritto all'indennità appena esaminata prevista dal comma 1 dell'articolo (c.d. risarcimento da fatto lecito), e con il quale può pertanto cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto ulteriore illecito. Tuttavia, l'attore ha genericamente contestato il comportamento del mandante senza, tra l'altro, fornire la prova del pregiudizio subito, limitandosi a quantificare il danno nell'equivalente di un ulteriore corrispettivo di preavviso, senza specificare le conseguenze “sul piano della credibilità futura dell'agente licenziato in quel modo” o “le spese sostenute in vista delle promozione delle vendite”.
Per questi motivi
, e considerato comunque il ristoro del danno derivante dall'illecito contrattuale del mancato rispetto del patto di stabilità, tale ulteriore domanda non può essere accolta.
L'importo totale del FIRR per la posizione di nello Parte_4 svolgimento del rapporto di agenzia con la , aperta con decorrenza 1.11.2015 e CP_1 data di cessazione 28.11.2019, va calcolato secondo gli scaglioni di percentuale previsti dall'art. 10 degli AEC, risultando pari ad € 4.2097,07, e segnatamente: € 711,64 per l'anno 2016, considerando anche la fattura di € 5.741,30, non contabilizzata nel 2015; € 1.008,24 per l'anno 2017; € 1.443,86 per l'anno 2018; € 1.190,74 per l'anno 2019, computando anche la provvigione di € 6.720,06 maturata ma non corrisposta dell'ultimo trimestre. La domanda giudiziale avente ad oggetto la quota FIRR avanzata dall'attore, va quindi accolta per la quota riferita all'anno 2019, per 1.190,74 Euro, sulla quale corrono gli interessi legali sempre dalla domanda al saldo. Al pagamento delle somme riconosciute a vario titolo all'agente come sopra Controparte_3 individuate e quantificate, deve essere dichiarata tenuta e condannata Controparte_1
Le ulteriori domande ed eccezioni di entrambe le parti sono respinte. Le spese, liquidate sul valore complessivo dell'accolto secondo i criteri del DM 55/2014 testo vigente, sono poste a carico della soccombente nei confronti della quale non Controparte_1 sono ravvisabili i presupposti per una condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c., poiché indimostrato che le domande riconvenzionali siano state formulate con consapevolezza della loro infondatezza, né provata da l'esistenza di un danno sofferto per la condotta Pt_1 processuale di controparte, non assorbito dalla rifusione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 2007, n. 24645; Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27383).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da iscritto al n. 1028/2020 R.G., ogni Parte_10 diversa istanza e domanda rigettata, così provvede:
pagina 12 di 13 - rigetta le domande riconvenzionali di di accertamento della risoluzione di Controparte_1 diritto del contratto e quella di risoluzione per grave inadempimento di e Controparte_3 dichiara tenuta e condanna la società mandante, qui convenuta, al pagamento in favore di
[...] della somma di 6.720,06 Euro ex art. artt. 1748, comma 3, c.c. e 6 AEC Industria CP_3
2014, della somma di 46.000,00 Euro a titolo di danno per violazione della clausola di durata minima stabilita all'art. 11 del contratto di agenzia, della somma di Euro 25.000,00 a titolo d'indennità per la cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. e di 1.190,74 Euro a titolo d'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) ex art. 10 AEC Industria 2014 per l'anno 2019, oltre, per tutte le somme indicate, interessi legali ex art. 1284, primo comma, cod. civ. dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese processuali sostenute, Controparte_1 CP_3 liquidate in 14.103,00 Euro per compenso professionale, 1.241,00 Euro per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 27 novembre 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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