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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1161/2024 RG promossa con ricorso in opposizione a DI
da
Parte_1
in proprio ex art. 417 bis c.p.c. - opponente -
contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. to Cristiano Dalla Torre - opposta -
in punto: OPPOSIZIONE A DI
DECISA L' 11.2.2025
FATTO
Con ricorso depositato il 7.6.2024 il ha opposto il decreto Parte_1 ingiuntivo n.307/2024 del 02.05.2024 (R.G. 876/2024 del Tribunale di IA – Sezione Lavoro –
Giudice Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara) per euro 644,69, oltre accessori e spese, provvisoriamente esecutivo, ottenuto da per il pagamento del saldo di quanto spettante in forza di sentenza n. CP_1
703/2023 con cui questo Tribunale ha così statuito :
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto della ricorrente, ai fini della progressione di carriera e dell'inquadramento nelle fasce stipendiali, al recupero automatico a far data dall' 01.01.2013 di anni 3 e mesi 4, e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta ad inquadrare la medesima ricorrente nelle fasce stipendiali come segue: Fascia 9-14 con decorrenza 01/09/2006; Fascia 15-20 con decorrenza 01/01/2010; Fascia 21-27 con decorrenza 01/01/2013; Fascia 28-34 con decorrenza 01/09/2020; 2) condanna inoltre la medesima Amministrazione a corrispondere alla ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennennale tenuto conto della diffida 28.2.2023, differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito del corretto inquadramento coma da capo 1) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e al lordo delle ritenute previdenziali gravanti sulla medesima ricorrente;
3) dichiara le spese di lite compensate per ½ e condanna l' Amministrazione convenuta alla rifusione dell' ulteriore metà, che liquida, per la quota e al netto di accessori, in euro 1.350,00 + euro 259,00 a titolo di rimborso per intero del CU
Così deciso in IA, 23.11.2023”
CP_ Con il ricorso monitorio la ha ottenuto il pagamento di euro 644,69 a titolo di ritenute previdenziali illegittimamente trattenute dall' Amministrazione sul dovutole in base a tale sentenza, quantificato dalla stessa Amministrazione in euro 6.020,98, ma liquidato dalla competente Ragioneria di Stato in euro
5.376,29 per effetto appunto dell' applicazione delle ritenute previdenziali.
Il DI e qui opposto dal MIM per difetto di giurisdizione dell' Autorita adita trattandosi di questione di competenza del Giudice dell' Ottemperanza, e necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della , e comunque infondatezza nel merito della pretesa. Controparte_2
L' opposta si e costituita contestando i rilievi del MIM e chiedendo la conferma del DI
La causa e stata istruita documentalmente e all' esito di odierna udienza da remoto e stata trattenuta in decisione
MOTIVI
CP_ La pretesa azionata dalla con ricorso il monitorio riguarda il saldo dovutole dal MIM in forza della seguente statuizione di questo Tribunale sentenza n. 703/2023:
1. accerta il diritto della ricorrente, ai fini della progressione di carriera e dell'inquadramento nelle fasce stipendiali, al recupero automatico a far data dall' 01.01.2013 di anni 3 e mesi 4, e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta ad inquadrare la medesima ricorrente nelle fasce stipendiali come segue: Fascia 9-14 con decorrenza 01/09/2006; Fascia 15-20 con decorrenza 01/01/2010; Fascia 21-27 con decorrenza 01/01/2013; Fascia 28-34 con decorrenza 01/09/2020;
2. condanna inoltre la medesima Amministrazione a corrispondere alla ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale tenuto conto della diffida 28.2.2023, differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito del corretto inquadramento coma da capo 1) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e al lordo delle ritenute previdenziali gravanti sulla medesima ricorrente;
3. dichiara le spese di lite compensate per ½ e condanna l' Amministrazione convenuta alla rifusione dell' ulteriore metà, che liquida, per la quota e al netto di accessori, in euro 1.350,00 + euro 259,00 a titolo di rimborso per intero del CU
Così deciso in IA, 23.11.2023 “ Si tratta di condanna generica e il relativo pagamento è dovuto dal MIM quale datore di lavoro, come tale condannato all' esborso, con ruolo della Ragioneria Territoriale di IA , nell' iter di liquidazione, di mero ente pagatore, segnatamente di ordinatore secondario di spesa.
Ne deriva l' infondatezza di entrambi i rilievi preliminari del MIM, quanto al difetto di giurisdizione trattandosi di caso diverso dal precedente invocato oggetto della sentenza di questo stesso giudicante n. 477 /2023 in RG 1922/2022, in cui la giurisdizione è stata declinata a favore del Giudice dell'Ottemperanza in quanto la contestazione sulle trattenute era riferita a condanna specifica, ed era dunque nella sostanza lamentata l' erronea esecuzione da parte dell'Amministrazione del dispositivo portato dalla sentenza.
Diversamente nel caso di specie la sentenza presupposto, n. 703/2023 è di condanna generica, da cui l' infondatezza del rilievo di difetto di giurisdizione CP_ Nel merito la pretesa azionata dalla in via monitoria è fondata in quanto, come già evidenziato nella parte motiva della sentenza 703/2023:
L' opposizione va dunque rigettata con conferma del DI opposto.
Negli stessi termini, in caso identico, la recente sentenza dell' Ufficio n. 105/2025 est Bortot dimessa dalla ricorrente in pct il 10.2.2025. Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo
pqm
contrariis reictis, definitivamente provvedendo, così dispone:
1. rigetta l' opposizione e conferma dunque il DI opposto, già esecutivo ex art 642 c 2 cpc;
2. condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (già maggiorate del 30%) oltre accessori e con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Cristiano Dalla
Torre
IA, 11.2.2025
Il GL