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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1376/2020 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Marco Milillo (comunicazioni a Parte_1
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- ATTORE- opponente
e
avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giorgino (comunicazioni a CP_1 CP_2
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CONVENUTO – opposto –
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali”;
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 16.5.2024):
Per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del 16.5.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.1.2020, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 35/2020 emesso dal Tribunale di Trani nel procedimento r.g. n. 6437/2019 con cui si intimava il pagamento della somma di euro 13.114,12
oltre spese ed accessori quale compenso professionale per prestazioni di natura giudiziaria rese in favore dell'attore.
Deduceva, dunque, quali motivi di opposizione:
1) contestazioni relative alle attività difensive giudiziali asseritamente svolte dalla parte opposta, in particolare: a) in relazione al procedimento penale 1003/2016 r.g.n.r. Procura di
Trani deduceva avere l'avv. maturato il compenso per le fasi di studio ed CP_1
1 introduttiva per l'importo di euro 828,00 oltre accessori e non il superiore importo ingiunto in sede monitoria;
b) in relazione al giudizio instaurato dinanzi alla Commissione
Tributaria regionale di Bari r.g. n. 137/2017, deduceva avere l'avv. assunto la CP_1
difesa solo nella fase decisionale unitamente al dott. Alfonso Mangione, sicchè solo per tale fase processuale, nei limiti dell'importo di euro 2.099,33 oltre oneri previdenziali e fiscali,
potrà riconoscersi il compenso del convenuto;
2) contestazioni relative al parziale pagamento di somme da parte attrice per l'attività svolta dall'avv. per cui è ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 4.220,00 di cui CP_1
euro 1.350,00 con assegno bancario n. 1059592690 – tratto sul Banco di Napoli, Andria;
euro
2.200,00 con assegno bancario n. 1059594695-03 ed euro 650,00 per contanti alla presenza del dott. Alfonso Mangione;
3) ricorrenza di accordo verbale a definizione del saldo delle competenze concluso tra le parti all'atto della risoluzione del rapporto d'opera professionale (anche relativo al ricorso in
Cassazione nel processo r.g. n. 23950/2016 in cui l'odienro convenuto era coadiuvato dal dott. mentre nel giudizio di appello subentrava al dott. ed era affiancato Per_1 Per_1
dal dott. Mangione) che, in considerazione della somma già versata e del rapporto di amicizia tra le parti, si conveniva di concludere con un saldo di euro 1.000,00 a definizione di tutta l'opera prestata (per la cui somma il dott. Mangione emetteva fattura).
Per tali ragioni, chiedeva revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande del convenuto avv. poiché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e CP_1
competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costiuito in quanto dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.9.2020 si costituiva il convenuto avv. Controparte_3
(avv. Antonio Giorgino), che deduceva l'infondatezza delle avverse deduzioni, in particolare essendo il compenso richiesto con il ricorso monitorio corrispondente all'attività processuale svolta, sulla base delle tariffe professionali di cui al d.m. n. 37/2018, già ridotte del 50% in ragione della codifesa, e corrispondenti alle parcelle per spese e prestazioni sottoscritte dall'attore per ricevuta;
quanto ai dedotti acconti, precisava di aver ricevuto l'importo di euro 1.350,00 e 2.200,00
a fronte di anticipi per spese (come da documentazione in atti), invece negando sia di aver ricevuto la somma di euro 650,00 in contanti che di aver convenuto un saldo di euro 1.000,00 per l'intera
2 opera prestata. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione del 15.9.2020, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa era rinviata al fine della verifica della bonaria definizione della lite all'udienza del 12 novembre 2020, quando il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava su richiesta i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; dato atto che,
all'esito, alcuna delle parti depositava le relative memorie, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza del 16.5.2024 per riservare la causa in decisione ex art. 190 c.p.c.
ed a quell'udienza trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, che entrambe le parti depositavano insistendo per le richieste in precedenza formulate.
Diritto.
L'opposizione proposta da non è fondata e deve essere pertanto rigettata. Parte_1
Premesso che la causa è stata istruita a mezzo delle prove documentali allegate dal resistente nel procedimento monitorio, quanto alla prova dell'attività svolta, dispone l'art. 2712 c.c. che “le
riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni
altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se
colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”; dispone l'art. 2719 c.c. che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro
conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente
disconosciuta”.
Tanto, in difetto di qualsivoglia disconoscimento della parte resistente, consente pertanto di riconoscere nei predetti documenti idonea prova dell'effettivo svolgimento dell'opera professionale per cui si chiede corrispettivo, in esecuzione del mandato conferito.
Quanto alla misura del compenso, a norma dell'art. 2233, co. 1 c.c., l'ammontare del compenso del professionista va determinato ”secondo le tariffe”, ovvero secondo i parametri ministeriali applicabili ratione temporis, “se non è convenuto dalle parti”.
3 Non può infatti essere accolto il motivo di opposizione articolato da parte attrice relativo alla ricorrenza di un accordo verbale circa il saldo delle competenze da versare, non essendovi alcun riscontro probatorio a sostegno di tale prospettazione.
Pertanto, il compenso per l'attività professionale dell'avv. deve essere determinato in CP_1
applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 37/2018 in relazione all'attività professionale svolta e documentata con allegazioni al ricorso nel procedimento monitorio.
Il resistente depositava dunque a prova dell'attività svolta nel procedimento penale r.g.n.r.
Procura Trani n. 1003/2016, memoria ex art. 415 bis co. 3 c.p.p. e decreto di citazione diretta a giudizio in cui l'avv. è indicato quale difensore di fiducia, sicchè al riorrente deve essere CP_1
riconosciuto il compenso di euro 450,00 per lo studio della controversia ed euro 540,00 oltre accessori per la fase introduttiva del giudizio nei procedimenti penali dinanzi al Trinunale
monocratico.
Quanto al procedimento n. 137/2017 dinanzi alla Commissione Tributaria di Bari, l'avv. CP_1
allegava procura alle liti conferita congiuntamente al dott. Mangione, nonchè memoria difensiva di costituzione e memoria di costituzione a firma congiunta con il dott. Mangione, e documentazione relativa alla fase conclusiva, sicchè deve essere riconosciuto il compenso per l'attività di studio ed introduttiva del giudizio ed attività decisionale che, in relazione al valore della controversia
(correttamente calcolato in riferimento allo scaglione da euro 1.000,000,00 a 2.000.000,00 in relazione al valore dell'accertamento tributario come indicato nella sentenza della Commissione
tributaria provinciale), dimidiato del 50% in ragione della difesa congiunta, comporta il riconoscimento del compenso di euro 3.536,33 per la fase di studio della controversia, euro 1.537,90
per la fase introduttiva del giudizio ed euro 2.555,28 per la fase decisionale.
Quanto, invece, al procedimento r.g. 23950/2016 dinanzi alla Corte di Cassazione, l'avv. CP_1
allegava mandato alle liti e ricorso introduttivo, sicchè deve essere riconosciuto il compenso richiesto per euro 1.112,50 per la fase di studio della controversia ed euro 937,50 per la fase introduttiva del giudizio.
Complessivamente, all'avv. Antonio Giorgino deve essere riconosciuta la somma di euro 13.114,12,
calcolata dalla sommatoria degli importi sopra indicati, già aggiunto il rimborso forfettario del
15%, iva e cassa come per legge, nonché detratta la ritenuta di acconto del 20% come specificato nel
4 ricorso monitorio e nella documentazione ivi allegata, cui aggiungere gli interessi di mora come da decreto ingiuntivo.
Quanto alle somme di cui parte attrice afferma avere effettuato il versamento, vi è che l'avv.
allegava alla comparsa di costituzione e risposta documentazione relativa CP_1
all'imputazione di tali importi a spese e contributi, non essendoci invece allegazioni relative al pagamento in contanti della somma di euro 650,00.
Per tali ragioni, la domanda di parte attrice è rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente procedimento, determinate in dispositivo nei valori medi dei parametri contenuti nel D.M. n. 55 del 2014 e succ. modifiche con riferimento al valore complessivo liquidato,
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1376/2020
del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
27.1.2020 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 35/2020 emesso dal Tribunale di
Trani in data 9.1.2020, che pertanto dichiara esecutivo;
2. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle competenze di lite in favore Parte_1
del convenuto Nicola avv. che, in relazione al valore della controversia, liquida in CP_1
euro 4.237,00 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione – ridotta del 50% stante il mancato deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa
come per legge.
Così deciso in Trani, 3.1.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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