Articolo 3 della Legge 22 settembre 2023, n. 141
Articolo 2Articolo 4
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14 ottobre 2023
Art. 3. Modifica al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. L'articolo 155 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 155. (Deposito di domande internazionali di disegni e modelli). - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «Accordo del 1999».
2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale e' presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.
5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e puo' contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5».
Entrata in vigore il 14 ottobre 2023