Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 07/08/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI IA UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2025, proposto dal signor ZI RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonetti e Luca Iero dell’Ufficio legale dell’Istituto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio stesso in Trieste, Via Battisti n. 10/D;
I.N.P.S. – Direzione provinciale di Viterbo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., direzione provinciale di Viterbo, atto n. 27574 del 1° febbraio 2023, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria di replica del ricorrente in data 23 giugno 2025, con la quale il medesimo ha chiesto, tra l’altro, il passaggio della causa in decisione senza discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per l’Istituto intimato il difensore, nonché dato atto della su indicata richiesta del ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in servizio nella Guardia di Finanza con la qualifica di Appuntato Scelto sino al collocamento in quiescenza a domanda, avvenuto in data 1° febbraio 2023 per maturazione dei requisiti previsti (42 anni di servizio utile a fini pensionistici e 57 anni di età), ha chiesto l’annullamento, occorrendo, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio in atti, nella parte in cui non gli attribuisce i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, denunciandone l’illegittimità per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 - violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n.232/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti - violazione dell'art. 36 della Costituzione”.
Lamenta, in particolare, il difetto di istruttoria e l’erroneità che affliggerebbe la decisione assunta.
Sull’assunto che l’Istituto intimato abbia, pertanto, disatteso la previsione normativa che istituisce e disciplina l’istituto in parola, così come modificata dall’art. 21, l. 7 agosto 1990, n. 232, che, al secondo comma riconosce la spettanza dei c.d. sei scatti stipendiali anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile” e ritenendo di avere diritto al riconoscimento del beneficio reclamato, consistente nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ha chiesto a questo giudice di accertarlo e dichiararlo e, conseguentemente, condannare l’Amministrazione resistente al ricalcolo del T.F.S. che li riguarda in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6- bis del d.l. n. 387/1987 e alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, o alla diversa somma che risulterà di giustizia.
L’Istituto intimato si è costituito in giudizio, rappresentando di avere predisposto una circolare che prenda atto dell’orientamento giurisprudenziale di questo T.A.R., del Consiglio di Stato e della CGARS, che risulta uniforme nel senso di riconoscere il diritto invocato da controparte al personale appartenente alle Forze di Polizia e di negarlo agli appartenenti alle Forze Armate, ma che “la Ragioneria Generale dello Stato ha posto il veto all’adozione della stessa per ragioni di maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Sicché, dopo avere evidenziato “di avere provveduto ad erogare il trattamento di fine servizio (…) sulla base dei dati giuridici ed economici trasmessi dalla ex Amministrazione di appartenenza (…)”, dai quali non può discostarsi “in sede di corresponsione della buonuscita” , ha concluso invocando il rigetto del ricorso ex adverso proposto.
Il ricorrente ha brevemente replicato e insistito nelle conclusioni già rassegnate, chiedendo anche il passaggio della causa in decisione senza discussione.
Celebrata l’udienza pubblica del 15 luglio 2025, l’affare è stato introitato per essere deciso.
Il Collegio ritiene che è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., atteso che sulla questione oggetto del presente ricorso esiste una giurisprudenza consolidata di questo Tribunale ( ex multis , Tar RI IA UL, 23 aprile 2021, n. 133; 16 dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381; 19 marzo 2022, n. 155), sempre confermata in appello dal Consiglio di Stato ( ex multis, Cons. St., sez. II, 20 marzo 2023, nn. 2826, 2827, 2829, 2830, 2831; 22 marzo 2023, nn. 2888, 2889; 18 aprile 2023, nn. 3909, 3910, 3912; 15 maggio 2023, n. 4844) e ben nota all’amministrazione resistente in quanto richiamata anche, tra le molte, nelle più recenti pronunce nn. 121, 123, 133, 135, 150 e 156 del 2025, nn. 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 e 283 del 2024 e nn.. 309, 195 e 92 del 2023, alla quale può farsi rinvio, che ha riconosciuto la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
Va sottolineato, in particolare, che:
- l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non riguarda la questione di cui al presente giudizio, avendo ad oggetto la sola “base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” e non il calcolo dell’indennità di buonuscita;
- l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione e che non è, quindi, in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda;
- il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387 del 1987 per la presentazione della domanda (“la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”), non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231), trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (C.G.A., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209).
In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza richiamata e delle ulteriori considerazioni svolte e/o ragioni esplicitate il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore avv. Santino Spina dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del cod.proc.civ. e dell’art. 39 del cod.proc.amm..
L’Istituto intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare analogamente al medesimo (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI IA UL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore avv. Santino Spina, dichiaratosi antistatario.
L’Istituto intimato sarà tenuto a rimborsare analogamente al medesimo (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis. 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo MO de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo MO de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO