Art. 14. Rilascio della concessione 1. Il Ministero, entro venti giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione.
2. Il decreto di concessione di coltivazione per risorse geotermiche ha anche valore di autorizzazione ai fini della costruzione e l'esercizio degli impianti geotermoelettrici. Pertanto, le autorizzazioni di cui all' art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e all' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , non sono richieste ai fini della costruzione e l'esercizio dei medesimi impianti.
3. Il decreto di concessione di coltivazione ha, altresi', valore di dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 16 della legge.
4. L'iniezione di acque e la reiniezione dei fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione Unmig ovvero della corrispondente autorita' regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale. Tale autorizzazione e' resa anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 .
Note all'art. 14:
- Il testo dell' art. 21 del R.D. n. 1775/1933 e' il seguente:
"Art. 211. - Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141 , la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni.
Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo.
L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kw e' data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio Civile.
L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta e' data dalle autorita' competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni.
Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell'art. 129".
- Il testo dell' art. 17 del d.P.R. n. 203/1988 e' il seguente:
"Art. 17. - 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.
2. le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova istallazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo".
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 896/1986 e' il seguente:
"Art. 16 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonche' per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorita' regionale.
2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell' art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
3. Le opposizioni circa la necesita' e le modalita' delle opere sono proposte nel termine di cui all'art. 18 della citata legge e sono decise dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla competente autorita' regionale, con decreto motivato.
4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o la competente autorita' regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, puo' disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennita' di occupazione.
5. I provvedimenti di occupazione di urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente.
6. Non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.
7. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di riserve geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorita' marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalita' previste dall' art. 43 del codice della navigazione . L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell' art. 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione , e' a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione".
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo n. 132/1992 e' il seguente:
"Art. 8 (Deroghe). - 1. Lo scarico consistente nella reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, e' soggetto a preventiva autorizzazione. La Regione rilascia l'autorizzazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 , se a seguito di indagine preventiva sull'assetto geomorfologico, sulla qualita' delle acque, sulle modalita' di prelievo e di reiniezione, risulta che non vi e' pericolo di inquinamento della falda".
2. Il decreto di concessione di coltivazione per risorse geotermiche ha anche valore di autorizzazione ai fini della costruzione e l'esercizio degli impianti geotermoelettrici. Pertanto, le autorizzazioni di cui all' art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e all' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , non sono richieste ai fini della costruzione e l'esercizio dei medesimi impianti.
3. Il decreto di concessione di coltivazione ha, altresi', valore di dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 16 della legge.
4. L'iniezione di acque e la reiniezione dei fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione Unmig ovvero della corrispondente autorita' regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale. Tale autorizzazione e' resa anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 .
Note all'art. 14:
- Il testo dell' art. 21 del R.D. n. 1775/1933 e' il seguente:
"Art. 211. - Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141 , la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni.
Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo.
L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kw e' data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio Civile.
L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta e' data dalle autorita' competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni.
Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell'art. 129".
- Il testo dell' art. 17 del d.P.R. n. 203/1988 e' il seguente:
"Art. 17. - 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.
2. le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova istallazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo".
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 896/1986 e' il seguente:
"Art. 16 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonche' per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorita' regionale.
2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell' art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
3. Le opposizioni circa la necesita' e le modalita' delle opere sono proposte nel termine di cui all'art. 18 della citata legge e sono decise dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla competente autorita' regionale, con decreto motivato.
4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o la competente autorita' regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, puo' disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennita' di occupazione.
5. I provvedimenti di occupazione di urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente.
6. Non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.
7. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di riserve geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorita' marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalita' previste dall' art. 43 del codice della navigazione . L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell' art. 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione , e' a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione".
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo n. 132/1992 e' il seguente:
"Art. 8 (Deroghe). - 1. Lo scarico consistente nella reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, e' soggetto a preventiva autorizzazione. La Regione rilascia l'autorizzazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 , se a seguito di indagine preventiva sull'assetto geomorfologico, sulla qualita' delle acque, sulle modalita' di prelievo e di reiniezione, risulta che non vi e' pericolo di inquinamento della falda".