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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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- 1. MUTUO - USURA: ricade sull’attore l’onere di precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittimeAvv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 19 gennaio 2026
ISSN 2385-1376 In materia di contratti bancari, ricade sull'attore l'onere di precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, a titolo esemplificativo, qualora si lamenti l'applicazione di interessi anatocistici, è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito. Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18055 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 38755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA con l'Avv. PEDUTO MARILISA, e RU RA e Parte_1 CP_1
con l'Avv. Benito Sposato
OPPONENTI
E
in persona del l.r.p.t., e in persona del CP_2 Controparte_3
l.r.p.t., con gli Avv. DE SIMONE ANTONIO e WALTER GIACOMO CATURANO
OPPOSTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5715/2022 emesso dal Tribunale di Roma il
31.03.2022
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L società e agivano in via monitoria nei CP_2 Controparte_4
confronti di per il pagamento della somma di € 269.296,45 deducendo di Parte_1
vantare un credito in forza di un contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la Banca Etruria in
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data 24.07.2009, e nei confronti di RU RA e per il pagamento della CP_1 somma di € 46.222,00 in qualità di fideiussori di detto mutuo.
Veniva dunque emesso dal Tribunale di Roma in data 31.03.2022 il decreto ingiuntivo n.
5715/2022 con il quale si ingiungeva a l pagamento di euro 269.296,45, e Parte_1
a RU RA e l pagamento di euro 46.222,00. CP_1
Con atto di citazione regolarmente notificato RU RA E Parte_1
onvenivano, innanzi a questo Tribunale, e CP_1 CP_2 Controparte_5
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 5715/2022 emesso dal Tribunale
[...]
di Roma il 31.03.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 269.296,45, a in qualità di debitore principale, e il pagamento di 46.222,00 a RU Parte_1
RA e nella qualità di fideiussori, oltre interessi e spese. CP_1
Si costituivano in giudizio e che, CP_2 Controparte_5
prospettando la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., resistevano nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 02.02.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in data 16.11.2023 venivano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
Respinte le istanze istruttorie delle parti e la richiesta di CTU, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025.
2. Con l'opposizione proposta lamentano gli opponenti:
1) che la somma richiesta nella fase monitoria è superiore a quella dovuta in quanto la somma dovuta sarebbe di € 195.537,35;
2) la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito e la carenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio;
3) che la banca avrebbe dovuto informare i garanti dell'inadempienza dello stesso e gli eredi del debitore dell'esistenza della garanzia;
4) la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito e la carenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio;
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3. Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale
Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Tanto premesso, come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al
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debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. La Suprema Corte ha in proposito affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 13533/01).
Ai sensi dell'art. 1218 e 2697 c.c., il creditore che agisca in giudizio al fine di accertare il proprio credito è onerato pertanto esclusivamente della prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
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Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie le opposte hanno fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando nella presente fase di merito il contratto di mutuo del 24.07.2009, la fideiussione, il certificato ex articolo 50 T.U.B., la lettera di risoluzione del contratto del 27.3.2014, lettera di invito al pagamento a e;
Parte_2 CP_1 [...]
(cfr. all. 4.1,3,5,6,7 e 8 alla comparsa di costituzione) e allegando Parte_3
l'inadempimento degli opponenti. Era dunque onere degli opponenti dare la prova di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Ebbene gli opponenti non hanno, ancor prima che provato, neanche allegato la sussistenza di qualsivoglia fatto estintivo contestando in modo del tutto generico e assertivo il credito azionato.
4. Da disattendere completamente i motivi di opposizione atteso che l'eccezione relativa alla contestazione del quantum debeaur è totalmente generica.
In primo luogo, va evidenziato che l'opposizione proposta è affetta da totale genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure.
Nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, a titolo esemplificativo, qualora si lamenti l'applicazione di interessi anatocistici, è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi
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soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale: “Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo” (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I,
16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui “Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere” (Tribunale Roma, sez. IX,
07/01/2015, n. 366). Ancora, “qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (Tribunale Monza, 20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
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Come già ritenuto in altre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Si condivide inoltre l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte), in quanto “il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione” (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno 2016).
Inoltre, tali perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (così Cassazione civile, sez. I, 06/08/2015, n. 16552
e Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902; Tribunale Roma, sentenza n. 7449 del 13 aprile 2016).
Nel caso di specie la domanda degli opponenti, lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la convenuta o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tali rapporti, si limita ad esporre “importo richiesto e concesso € 269.296,45 importo dovuto con piano di amm.to in cap. semplice e con usurarietà interessi di mora € 218.440,15, importo dovuto con piano di amm.to in cap. semplice e usurarietà interessi di mora e corrispettivi € 195.537,35 (sentenza
Tribunale di Roma, Giudice Dott. Basile del 08.02.2021); Dunque, la somma dovuta sarebbe di €
195.537,35, in linea con ciò che ha già deciso il Tribunale adito e non di € 269.296,45”: l'opponente quindi non specifica o argomenta minimamente quali siano le doglianze, concludendo in modo meramente apodittico in ordine alla quantificazione delle somme che le sarebbero dovute.
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5. Lo stesso vale e si applica con riguardo al secondo motivo esposto dagli opponenti, in particolare laddove deducono che la banca avrebbe dovuto informare i garanti dell'inadempienza del debitore principale e gli eredi dell'esistenza della garanzia fideiussoria.
Anche tale eccezione è priva di fondamento, nonché estremamente generica. Gli opponenti non specificano quale obbligo di comunicazione gravasse sulla Banca in vista della posizione di fideiussore del deceduto al quale NO e sono succeduti nel Persona_1 CP_1
rapporto fideiussorio, si limitano ad allegare genericamente che la Banca avesse un obbligo di comunicazione nei loro confronti.
Inoltre, senza aver alcunché esposto nell'atto di citazione nelle conclusioni a pagina 5 chiedono di “considerare nulla la fideiussione per le ragioni esposte”, le quali però non si rappresentano nell'atto.
Ne consegue che le ragioni poste a fondamento della domanda proposta oltre ad apprezzarsi per la totale genericità, non hanno trovato alcun riscontro documentale e vanno quindi completamente disattese: la l'opposizione va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da RU RA e Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5715/2022 emesso dal Tribunale di Roma il
31.03.2022;
- condanna RU RA e in solido tra loro, alla Parte_1 CP_1
rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla e della Controparte_2 Controparte_6
[...] [..
[...]
che liquida in complessivi € 22.457,00 per compenso professionale, oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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