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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1030/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
Quarta sezione civile
La Corte composta dai magistrati
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Irene Lupo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1030/2025 R.G. promossa
DA
SOCIO UNICO (P. IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Totaro, Claudio Parte_2
EL, OR SA e AM LA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. OR SA sito in Milano, Piazzale Cadorna n. 4
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO già C.F. e P. IVA ), in persona del Presidente del CP_1 CP_2 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_3
pagina 1 di 15 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio de Capoa, Francesca Marchesan ed Elisa
NE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime, sito in Padova, Via
F. Rismondo n. 2/E
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, da intendersi qui integralmente riportati.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti, ) CP_2 CP_2
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano Parte_1
(d'ora in avanti ), allegando che: Pt_1
- opera nel settore della movimentazione logistica di merci per conto terzi e, per lo CP_2
svolgimento della propria attività in favore della convenuta, ha sempre collaborato con il
, costituendo associazioni temporanee di imprese;
CP_4
- commissionava a l'esecuzione di servizi di movimentazione di merci sulla Pt_1 CP_2
scorta di tre contratti di appalto sottoscritti, rispettivamente, in data 2.11.2015, con riferimento al polo logistico di Stradella/committente finale in data 1.08.2018, CP_5
in relazione al magazzino di Castel San GI, per la movimentazione di prodotti a marchio finale Inditex e in data 9.04.2019, con riferimento al Controparte_6
magazzino sito ugualmente in Stradella/cliente finale Zooplus, e che la concreta esecuzione dei detti servizi veniva affidata alle diverse società cooperative aderenti al
; CP_4
- l'importo corrisposto da a titolo di corrispettivo era inadeguato a coprire il costo Pt_1
della manodopera impiegata negli appalti, benché la convenuta si fosse impegnata in tal senso e che, pertanto, essendo il corrispettivo versato ad parametrato in concreto CP_2
sulle ore lavorate, emergeva una differenza tariffaria pari ad € 6.998.763,63;
pagina 2 di 15 - inoltre, , ingerendosi nell'esecuzione degli appalti, quotidianamente indicava il Pt_1
numero di lavoratori da impiegare e la durata della loro prestazione giornaliera, salvo apportare variazioni nel corso della stessa giornata, ma senza versare il corrispettivo per le ore richieste e in seguito “shortate”, in relazione alle quali permaneva l'obbligo di retribuzione degli addetti, per una somma quantificabile complessivamente in €
14.233.773,06, dovuta ad essa attrice;
- aveva altresì diritto ad essere manlevata da in relazione al debito CP_2 Pt_1
contributivo nei confronti dell' pari ad € 1.168.074,16, risultante dal verbale di CP_7
accertamento n. 34/INPS del 6.08.2021, notificatole in ragione dell'obbligazione solidale di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003;
- escuteva illegittimamente la polizza fideiussoria di € 500.000,00 prestata Pt_1
dall'Istituto di credito in relazione all'appalto con cliente CP_8 CP_5
- nel mese di marzo 2022, comunicava a la risoluzione dei contratti relativi Pt_1 CP_2
ai clienti finali e Zooplus lamentando l'inadempimento di parte attrice, consistito CP_5
nella mancata ricostituzione della fideiussione bancaria pattuita e in omessi pagamenti delle spettanze retributive e contributive in favore dei lavoratori impiegati negli appalti;
- l'appalto con cliente era invece risolto consensualmente dalle parti, le quali CP_9
sottoscrivevano gli accordi transattivi del 14.01.2022, rimasti inadempiuti da;
Pt_1
- dal mese di marzo 2022, cessava di pagare i corrispettivi per i servizi resi Pt_1
nell'ambito degli appalti in questione, per i quali otteneva dal Tribunale di Milano CP_2
due decreti ingiuntivi, sub R.G.N. 19644/2022, oggetto di opposizione, e sub R.G.N.
26149/2022, non avendo però azionato in via monitoria il credito rappresentato dai costi sostenuti per il servizio mensa, vestiario ed attrezzature, in precedenza concordemente sopportati da e poi omessi, per un importo di € 141.890,16, Pt_1
credito pertanto azionato nel corso del presente giudizio.
Sulla base di tali allegazioni, concludeva pertanto per l'accertamento del grave CP_2
inadempimento di in relazione ai tre contratti di appalto sottoscritti inter partes, Pt_1
pagina 3 di 15 nonché in relazione alle obbligazioni assunte in forza del contratto transattivo del
14.01.2022, con conseguente dichiarazione di risoluzione dello stesso;
chiedendo altresì la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.998.763,63, previo Pt_1
accertamento della sussistenza, in capo alla convenuta, della relativa obbligazione pecuniaria, e della somma di € 14.233.773,06, per le ore richieste ai lavoratori e poi non effettuate a seguito di decisione della convenuta ex art. 1661 c.c.; in via subordinata, di essere manlevata da per quanto dovesse pagare all' o all' in forza della Pt_1 CP_10 CP_7
responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, con riferimento sia al verbale di accertamento n. 34 del 6.08.2021, concernente il magazzino di Castel San GI, CP_7
sia ad ogni futuro verbale che l'Ente previdenziale dovesse notificarle in relazione agli altri depositi;
la condanna di a corrispondere, in suo favore, la somma di € 500.000,00, Pt_1
ottenuta con lo svincolo illegittimo della garanzia fideiussoria prestata dall'istituto di credito ovvero trattenuta in assenza di titolo o per ingiustificato arricchimento, nonché a CP_8
restituirle la fideiussione rilasciata da in relazione all'appalto di Castel San Parte_3
GI/cliente Inditex; infine, la condanna di al pagamento della somma di € Pt_1
141.890,16 portata dalle fatture sub doc. 51.
Si costituiva in giudizio , preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione Pt_1
attiva ad agire di , la quale avrebbe agito in assenza di un mandato con CP_2
rappresentanza, anche processuale, conferitole dal e dalle altre CP_4
cooperative consorziate, e contestando le avverse pretese di cui domandava l'integrale rigetto;
in via subordinata, parte convenuta domandava la riquantificazione della domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 2327/2025, pubblicata in data 19.03.2025, il Tribunale di Milano, così provvedeva: “definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, in parziale accoglimento delle domande svolte dall'attrice, accerta l'illegittima escussione, da parte di Parte_1
della polizza fideiussoria rilasciata dall'Istituto di e condanna
[...] CP_11 Parte_1
alla restituzione, in favore di della relativa somma di € 500.000,00, oltre
[...] CP_2
pagina 4 di 15 interessi legali dal 11.2.2022 al saldo;
condanna a rifondere ad le Parte_1 CP_2
spese processuali, liquidate in € 1.713,00 per esborsi ed € 17.251,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A.”
Segnatamente, rigettata preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a , cui era stato conferito, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, CP_2
un mandato con rappresentanza, anche processuale, ai fini del compimento di ogni atto giuridico inerente all'esecuzione dei subappalti di cui è causa, il primo Giudice rigettava, perché infondate, le domande attoree, con la sola eccezione della domanda di condanna di alla restituzione dell'importo pari a € 500.000,00, ottenuto mediante l'escussione, Pt_1
ritenuta illegittima, della fideiussione prestata dall'Istituto di credito CP_8
Invero, con particolare riferimento alle pretese risarcitorie avanzate da , il Tribunale: CP_2
- rigettava la domanda di condanna al pagamento delle ore di lavoro richieste da Pt_1
e poi non effettuate a causa delle determinazioni della committente, rilevando che “la pretesa attorea di conseguire tale pagamento non merita accoglimento in ragione delle avvenute conciliazioni in sede sindacale, ove i lavoratori, alle condizioni ivi espresse, hanno rinunciato ad ogni pretesa afferente ai subappalti nei confronti della convenuta e, quanto all'appalto di Castel San
GI, anche di (docc. 4,6 convenuta)”; CP_2
- rigettava del pari la domanda, proposta in via subordinata dall'attrice, di essere manlevata da per i contributi eventualmente richiesti da e in Pt_1 CP_7 CP_10
relazione a tali ore non lavorate, in ragione del difetto di una pattuizione contrattuale in tal senso e rilevando in ogni caso che il verbale relativo all'appalto di Castel San CP_7
GI non era nemmeno stato “notificato a la quale” sarebbe stata “tenuta a Pt_1
rispondere quale obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 solo in caso di richiesta avanzata nei suoi confronti”;
- rigettava, da ultimo, la domanda di condanna al pagamento della somma di € 141.890,16
a titolo di rimborso delle spese per attrezzature, servizio mensa e vestiario, stante il difetto di prova circa l'esistenza di un obbligo in tal senso contrattualmente pattuito e pagina 5 di 15 giudicando la documentazione al fine prodotta dall'attrice inidonea a fondare la pretesa azionata.
Avverso tale sentenza interponeva gravame affidandosi a un unico motivo di Pt_1
appello, a mezzo del quale lamenta l'erroneità della pronuncia gravata limitatamente alla parte in cui il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda di condanna della convenuta odierna appellante principale alla restituzione, in favore di , dell'importo di € CP_2
500.000,00, ottenuto mediante l'illegittima escussione della fideiussione prestata dall'Istituto di credito in ragione, anzitutto, dell'assenza, nel contratto di subappalto, di CP_8
qualsivoglia pattuizione idonea a legittimare a escutere la polizza fideiussoria solo Pt_1
perché prossima alla cessazione di efficacia e come garanzia per una sua ricostituzione.
Ad avviso dell'appellante principale, il primo Giudice avrebbe invero omesso di considerare come, all'art.
6.1 del contratto di subappalto di servizi di logistica concluso tra e Pt_1
relativamente al Magazzino Stradella - Cliente Zalando, le parti avessero qualificato la CP_2
summenzionata fideiussione quale garanzia autonoma a prima richiesta, pattuendo il pagamento dell'obbligazione garantita su semplice richiesta scritta di e con Pt_1
esclusione della preventiva escussione di , al contempo prevedendo che la garanzia CP_2
assicurasse il regolare adempimento di qualsiasi obbligazione scaturente dal contratto di appalto e precisando che la mancata ricostituzione della garanzia avrebbe configurato un inadempimento di non scarsa importanza legittimante la risoluzione del contratto.
Conseguentemente, stante l'inadempimento di – la quale, a fronte del recesso CP_2
dell'Istituto di credito avrebbe omesso di rilasciare la garanzia sostitutiva nei termini CP_8
convenuti, pur sapendo di essere inadempiente agli obblighi di pagamento di retribuzioni e contributi in favore dei lavoratori della subappaltatrice – si trovava costretta a far Pt_1
valere la fideiussione, trattenendo le somme oggetto della relativa escussione.
La statuizione del primo Giudice sul punto sarebbe altresì erronea nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che l'avvenuto scioglimento del rapporto di subappalto avrebbe determinato la caducazione della clausola concernente l'obbligazione fideiussoria,
pagina 6 di 15 omettendo tuttavia di considerare che il contratto di appalto di servizi logistici relativo al
Magazzino Stradella - Cliente cessava, per effetto della comunicazione di risoluzione CP_5
inviata da in data 16.03.2022, con decorrenza a far data dal 1° aprile 2022; che Pt_1
l'escussione della fideiussione sarebbe intervenuta in data 2.03.2022 e pertanto durante il periodo di efficacia del contratto e prima ancora della comunicazione di intervenuta risoluzione, e che, in ogni caso, la responsabilità solidale della committente si prescrive in due anni dalla cessazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003.
Si costituiva nel giudizio d'appello , contestando la fondatezza del gravame CP_2
avversario, di cui chiedeva il rigetto, e svolgendo a sua volta appello incidentale, affidato a tre distinti motivi.
I. Con il primo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda di condanna di al Pt_1
pagamento del corrispettivo, quantificato in complessivi € 14.233.733,06, per le ore di lavoro richieste e successivamente unilateralmente ridotte dalla committente.
Ad avviso di , il proprio diritto al pagamento, da parte della committente, delle CP_2
ore di lavoro “shortate” discenderebbe, in primo luogo, dal testo contrattuale, ove sarebbe previsto il diritto al corrispettivo per tutte le ore impiegate nell'appalto
(nell'alveo delle quali, in base a un'interpretazione secondo buona fede, andrebbero ricomprese anche le ore richieste da e poi rinunciate), nonché dal punto 1.3 Pt_1
dell'allegato tariffario, recante la previsione in base alla quale “qualora decidesse di Pt_1
affidare ad prestazioni diverse da quelle previste nel presente contratto, le parti CP_2
concorderanno preventivamente le modalità di esecuzione di tali servizi e i relativi corrispettivi”, dovendo infatti ritenersi che il servizio di “messa a disponibilità” degli addetti esuli dallo schema classico del contratto di appalto e dalla descrizione dei servizi contenuta nei contratti in essere tra le parti.
Detto diritto discenderebbe, poi, dall'art. 1661 c.c., ben potendosi qualificare l'ulteriore utilità della messa a disposizione di un numero di addetti determinato a pagina 7 di 15 piacimento dalla committente una variazione per cui l'appaltatrice ha diritto al corrispettivo, nonché dal verbale di accertamento n. 34/INPS del 6.08.2021, CP_7
che avrebbe confermato l'effettiva sussistenza di un'obbligazione di corrispondere la retribuzione e la contribuzione anche per le ore non lavorate.
Conseguentemente, il primo Giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda di pagamento delle ore di lavoro “shortate”, assumendo che non fosse configurabile un obbligo in tal senso in capo alla committente in ragione della rinuncia alla retribuzione asseritamente espressa dai lavoratori, atteso che avrebbe agito CP_2
non già iure tertii, bensì facendo valere un credito proprio, nascente dalle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti in causa, dovendosi altresì considerare che la summenzionata rinuncia sarebbe in ogni caso avvenuta a favore di e non già Pt_1
di , la quale resterebbe tuttora esposta a eventuali azioni da parte dei propri CP_2
dipendenti.
II. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si duole dell'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di condanna di a manlevare per le somme che risultassero Pt_1 CP_2
eventualmente dovute a e per contributi previdenziali e assistenziali CP_7 CP_10
relativi alle ore di lavoro richieste dalla committente e poi unilateralmente soppresse, in ragione dell'asserita inesistenza di una previsione contrattuale che potesse legittimare tale pretesa.
A dire di , detta statuizione ometterebbe tuttavia di considerare che il rapporto CP_2
contrattuale intercorso tra le parti s'inscriverebbe nella categoria dei c.d. “appalti a regia”, con riferimento ai quali la giurisprudenza di legittimità avrebbe avuto modo di precisare che le ingerenze esercitate dalla committenza sull'esecuzione dei lavori giustificherebbero l'esonero da responsabilità dell'appaltatore, una volta provatone il ruolo di mero nudus minister.
pagina 8 di 15 Conseguentemente, il primo Giudice avrebbe dovuto condannare a Pt_1
manlevare da ogni pretesa avanzata da tanto con riferimento al verbale CP_2 CP_7
di accertamento n. 34/INPS del 6.08.2021, quanto in relazione a eventuali CP_7
ulteriori verbali che dovessero essere emessi, entro i termini di legge, per le medesime causali e connessi all'omesso versamento dei contributi sulle ore di assenza non retribuita.
III. Con il terzo e ultimo motivo, l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di condanna di al pagamento delle fatture per vestiario, servizio mensa e Pt_1
attrezzature, escludendone la fondatezza sul presupposto dell'assenza di prova in ordine alla sussistenza di un obbligo contrattuale dell'odierna appellante principale al rimborso di tali costi, senza tuttavia considerare i documenti a tal fine prodotti da
, quali, essenzialmente, le fatture (cfr. docc. 51; 63.A; 65.A fascicolo I grado CP_2
UCSA) e la corrispondenza mail intrattenuta inter partes (cfr. doc. 63.B; 64.B; 65.C fascicolo I grado UCSA).
Con ordinanza resa in data 15.05.2025, la Corte rigettava, per difetto dei presupposti di legge, l'istanza di inibitoria proposta da ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., Pt_1
disponendo contestualmente la revoca del decreto di sospensione provvisoria precedentemente emesso inaudita altera parte e rinviando per il merito alla già fissata udienza di prima trattazione dell'11.9.2025.
Con ordinanza resa in data 22.09.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.09.2025, la Corte rigettava l'ulteriore istanza di inibitoria proposta da , Pt_1
fissando per discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza collegiale del 9.10.2025.
All'udienza del 09.10.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
pagina 9 di 15 Tanto l'appello principale proposto da quanto l'appello incidentale svolto da Pt_1 CP_2
sono infondati e vanno pertanto rigettati.
I. È anzitutto infondato l'appello principale, con il quale denuncia l'erroneità Pt_1
della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto illegittima l'escussione, da parte della stessa, della fideiussione prestata per il complessivo importo di € 500.000,00 dall'Istituto di credito con riferimento al subappalto CP_8
presso il magazzino sito in Stradella - Cliente finale CP_5
Sul punto, la Corte ritiene invero di poter condividere le statuizioni del primo
Giudice, il quale ha correttamente rilevato l'insussistenza di qualsivoglia presupposto idoneo a legittimare l'escussione della polizza fideiussoria da parte di . Pt_1
L'odierna appellante principale vorrebbe giustificare l'escussione e il conseguente trattenimento della somma oggetto di fideiussione col preteso inadempimento di
, consistente nel fatto che, a fronte della comunicazione di recesso, con CP_2
efficacia a partire dal 6.03.2022, dell'Istituto di credito la stessa avrebbe CP_8
omesso di rilasciare la garanzia sostitutiva, pur nella consapevolezza di essere inadempiente agli obblighi retributivi e contributivi previsti a favore dei propri lavoratori.
Detta prospettazione non vale tuttavia a legittimare l'escussione della polizza fideiussoria.
Invero, come del resto già opportunamente rilevato dal giudice di prime cure, difetta qualsivoglia “pattuizione nel subappalto che legittimi ad escutere la polizza fideiussoria solo Pt_1
perché prossima alla cessazione di efficacia e come garanzia per una sua ricostituzione” (cfr. sentenza impugnata, p. 16).
D'altra parte, anche qualora avesse contrattualmente assunto l'obbligo di CP_2
ricostituire la garanzia, esso non avrebbe potuto sorgere se non successivamente all'escussione, in quanto il fatto stesso che, come avvenuto nel caso di specie, la fideiussione abbia potuto essere escussa implica che essa fosse ancora valida ed pagina 10 di 15 efficace, sicché, nel momento stesso dell'escussione, nessun inadempimento, imputabile all'odierna appellante incidentale, poteva ancora dirsi verificato, senza peraltro che possa considerarsi legittima l'escussione di una polizza fideiussoria in ragione del mero timore di un futuro inadempimento.
Né, tantomeno, è possibile sostenere che avesse manifestato la volontà di non CP_2
ricostituire fideiussione, atteso che, come riconosciuto dalla stessa con mail Pt_1
del 7.02.2022, in seguito alla comunicazione di recesso fatta pervenire dall'Istituto di credito le parti avevano intrapreso trattative finalizzate alla ricostituzione della CP_8
garanzia, ad esito delle quali, come scrive l'odierna appellante principale nella summenzionata mail, le parti avrebbero addirittura “pattuito un nuovo testo di garanzia fideiussoria da sottoporre all'Istituto di Credito emittente […] su cui peraltro, in data 20.10.2021, siamo giunti ad un accordo consensuale, avendo comunicato la formale accettazione Parte_1
della bozza di documento da Voi inviata in data 16.12.2021” (cfr. doc. 39, fascicolo I grado
). CP_2
Per tutte le ragioni suesposte, l'appello principale proposto da deve essere Pt_1
rigettato, con conseguente conferma della condanna della stessa alla restituzione, in favore di , della somma di € 500.000,00 illegittimamente escussa, oltre interessi CP_2
dal 11.02.2022 al saldo.
II. Del pari infondato è l'appello incidentale proposto da CP_2
Va premesso che non ha riproposto in appello le domande, rispetto alle quali CP_2
è rimasta soccombente nel giudizio di prime cure, volte a i) ottenere la condanna di al pagamento in proprio favore di € 6.998.763,63, quale differenza tariffaria Pt_1
diretta a coprire il costo della manodopera;
ii) accertare la risoluzione del contratto di transazione sottoscritto inter partes in data 14.01.2022 per asserito grave inadempimento di;
iii) accertare l'abuso di dipendenza economica che Pt_1
avrebbe posto in essere ai sensi della l. n. 192/1998, con la conseguenza che Pt_1
pagina 11 di 15 le statuizioni rese dal Tribunale sul punto devono intendersi coperte da giudicato ed estranee all'oggetto del presente gravame.
Ciò premesso, venendo alla disamina dell'appello incidentale, è anzitutto infondato, e va pertanto rigettato, il primo motivo, con il quale si duole dell'erroneità del CP_2
rigetto della domanda di condanna di al pagamento del corrispettivo per le Pt_1
ore di lavoro richieste e successivamente unilateralmente ridotte dalla stessa committente per complessivi € 14.233.773,06.
Sulla scorta della premessa in base alla quale si sarebbe illegittimamente e Pt_1
reiteratamente ingerita nell'esecuzione dell'appalto, sostiene che l'obbligo di CP_2
quest'ultima ad attendere al pagamento delle ore c.d. “shortate” avrebbe fonte contrattuale, essendo stato previsto il diritto di al corrispettivo per tutte le ore CP_2
“impiegate” nell'appalto, nonché, al punto 1.3 dell'allegato tariffario, che “qualora Pt_1
decidesse di affidare a prestazioni diverse da quelle previste nel presente contratto, le parti CP_2
concorderanno preventivamente le modalità di esecuzione di tali servizi e i relativi corrispettivi” (cfr. doc. 11, fascicolo I grado ). CP_2
Ebbene, proprio tale ultima disposizione vale a destituire di ogni fondamento la pretesa creditoria di , atteso che, nella pur copiosa produzione documentale CP_2
offerta dall'odierna appellante incidentale (cfr. docc. 6, 16, 22, 56 fascicolo I grado
), non è dato rinvenire alcuna pattuizione circa l'esecuzione, da parte di , CP_2 CP_2
di prestazioni diverse e ulteriori da quelle originariamente dedotte nei contratti di subappalto, né tantomeno del relativo corrispettivo.
A ciò va del pari aggiunto, a monte, che, come del resto opportunamente già rilevato dal primo giudice, nemmeno la corrispondenza mail prodotta sub docc. 31 e 32 nel giudizio di primo grado da vale a fornire idonei elementi di prova circa CP_2
reiterate e abnormi ingerenze di che avrebbero determinato il sorgere, in Pt_1
capo ad essa, di un debito per ore non retribuite ai lavoratori per una cifra milionaria pari a € 14.233.733,06.
pagina 12 di 15 In ogni caso, anche a voler seguire la prospettazione di , ammettendo cioè in CP_2
astratto l'esistenza di un obbligo, in capo a , di corrispondere per intero Pt_1
l'obbligazione retributiva e previdenziale a favore dei lavoratori in ragione di una sua illegittima ingerenza nell'appalto, la Corte non può che convenire con la valutazione, saldamente ancorata alle risultanze documentali (cfr. docc. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F,
4G, 5A, 5B, 5C, 5D, fascicolo I grado FIEGE), operata dal Giudice di prime cure, il quale – a esito della disamina dei verbali di conciliazione individuale sottoscritti dai lavoratori alle dipendenze di in relazione ai magazzini di Stradella e di Castel CP_2
San GI, sottoscritti per accettazione, quanto a quest'ultimo, anche da e CP_2
dalle singole cooperative – non ha potuto che pervenire alla più che condivisibile conclusione per cui, a tutto voler concedere, “la pretesa attorea di conseguire tale pagamento non merita accoglimento in ragione delle avvenute conciliazioni in sede sindacale, ove i lavoratori, alle condizioni ivi espresse, hanno rinunciato ad ogni pretesa afferente ai subappalti nei confronti della convenuta e, quanto all'appalto di Castel San GI, anche di ” (cfr. sentenza CP_2
impugnata, p. 14).
III. Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello incidentale relativo al mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda di condanna di a Pt_1
manlevare per le somme che risultassero eventualmente dovute a e CP_2 CP_7
per l'asserita illegittima gestione sotto il profilo retributivo e contributivo, da CP_10
parte della committenza, delle ore c.d. “shortate”, atteso che le doglianze sviluppate da sul punto – per la più parte volte a ricondurre, in base a una prospettazione a CP_2
cui la Corte ha già chiarito di non poter aderire, il contratto di cui è causa alla fattispecie dei c.d. “appalti a regia” – non valgono a superare il difetto di prova circa la sussistenza di un patto di manleva che obblighi la committente , la quale, Pt_1
all'opposto, essendo obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, sarà tenuta a rispondere solo in caso di richiesta avanzata dall' nei suoi Controparte_12
confronti.
pagina 13 di 15 IV. Da ultimo, deve ritenersi infondato il terzo motivo di appello incidentale, con il quale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato CP_2
la domanda di condanna di al pagamento dell'importo di € 141.890,16 a Pt_1
titolo di rimborso delle spese sostenute da per ticket mensa, vestiario e CP_2
attrezzature relative ai subappalti.
Invero, anche tale ulteriore pretesa di risulta sprovvista di qualsivoglia CP_2
riscontro probatorio, atteso che, ancora una volta come già evidenziato dal giudice di prime cure, le numerose fatture prodotte in giudizio dall'odierna appellante incidentale non offrono la benché minima prova dell'esistenza di un accordo tra le parti che ponesse a carico di l'obbligo di rimborso delle spese sostenute Pt_1
dall'appaltatrice a tali titoli;
accordo che, tantomeno, può evincersi dai contratti stipulati inter partes.
Nemmeno valgono a superare tale difetto di prova le mail prodotte da , le CP_2
quali si riferiscono quasi esclusivamente al noleggio delle attrezzature e non permettono in ogni caso, stante il tenore episodico per lo più decontestualizzato, di ritenere provata l'esistenza di un obbligo in capo a di rimborsare a le Pt_1 CP_2
spese da quest'ultima sostenute per ticket mensa, vestiario e attrezzature.
***
Alla luce delle suesposte ragioni, le impugnazioni svolte tanto in via principale quanto in via incidentale devono essere rigettate, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Considerato l'esito della controversia la reciproca soccombenza, la Corte dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PTM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_4
pagina 14 di 15 incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. CP_1
2327/2025, pubblicata in data 19.03.2025, così dispone:
1. rigetta l'appello principale nonché l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza n. 2327/2025 del Tribunale di Milano pubblicata in data 19.03.2025;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17
l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 21 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Francesco Distefano dott. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
Quarta sezione civile
La Corte composta dai magistrati
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Irene Lupo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1030/2025 R.G. promossa
DA
SOCIO UNICO (P. IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Totaro, Claudio Parte_2
EL, OR SA e AM LA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. OR SA sito in Milano, Piazzale Cadorna n. 4
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO già C.F. e P. IVA ), in persona del Presidente del CP_1 CP_2 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_3
pagina 1 di 15 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio de Capoa, Francesca Marchesan ed Elisa
NE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime, sito in Padova, Via
F. Rismondo n. 2/E
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, da intendersi qui integralmente riportati.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti, ) CP_2 CP_2
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano Parte_1
(d'ora in avanti ), allegando che: Pt_1
- opera nel settore della movimentazione logistica di merci per conto terzi e, per lo CP_2
svolgimento della propria attività in favore della convenuta, ha sempre collaborato con il
, costituendo associazioni temporanee di imprese;
CP_4
- commissionava a l'esecuzione di servizi di movimentazione di merci sulla Pt_1 CP_2
scorta di tre contratti di appalto sottoscritti, rispettivamente, in data 2.11.2015, con riferimento al polo logistico di Stradella/committente finale in data 1.08.2018, CP_5
in relazione al magazzino di Castel San GI, per la movimentazione di prodotti a marchio finale Inditex e in data 9.04.2019, con riferimento al Controparte_6
magazzino sito ugualmente in Stradella/cliente finale Zooplus, e che la concreta esecuzione dei detti servizi veniva affidata alle diverse società cooperative aderenti al
; CP_4
- l'importo corrisposto da a titolo di corrispettivo era inadeguato a coprire il costo Pt_1
della manodopera impiegata negli appalti, benché la convenuta si fosse impegnata in tal senso e che, pertanto, essendo il corrispettivo versato ad parametrato in concreto CP_2
sulle ore lavorate, emergeva una differenza tariffaria pari ad € 6.998.763,63;
pagina 2 di 15 - inoltre, , ingerendosi nell'esecuzione degli appalti, quotidianamente indicava il Pt_1
numero di lavoratori da impiegare e la durata della loro prestazione giornaliera, salvo apportare variazioni nel corso della stessa giornata, ma senza versare il corrispettivo per le ore richieste e in seguito “shortate”, in relazione alle quali permaneva l'obbligo di retribuzione degli addetti, per una somma quantificabile complessivamente in €
14.233.773,06, dovuta ad essa attrice;
- aveva altresì diritto ad essere manlevata da in relazione al debito CP_2 Pt_1
contributivo nei confronti dell' pari ad € 1.168.074,16, risultante dal verbale di CP_7
accertamento n. 34/INPS del 6.08.2021, notificatole in ragione dell'obbligazione solidale di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003;
- escuteva illegittimamente la polizza fideiussoria di € 500.000,00 prestata Pt_1
dall'Istituto di credito in relazione all'appalto con cliente CP_8 CP_5
- nel mese di marzo 2022, comunicava a la risoluzione dei contratti relativi Pt_1 CP_2
ai clienti finali e Zooplus lamentando l'inadempimento di parte attrice, consistito CP_5
nella mancata ricostituzione della fideiussione bancaria pattuita e in omessi pagamenti delle spettanze retributive e contributive in favore dei lavoratori impiegati negli appalti;
- l'appalto con cliente era invece risolto consensualmente dalle parti, le quali CP_9
sottoscrivevano gli accordi transattivi del 14.01.2022, rimasti inadempiuti da;
Pt_1
- dal mese di marzo 2022, cessava di pagare i corrispettivi per i servizi resi Pt_1
nell'ambito degli appalti in questione, per i quali otteneva dal Tribunale di Milano CP_2
due decreti ingiuntivi, sub R.G.N. 19644/2022, oggetto di opposizione, e sub R.G.N.
26149/2022, non avendo però azionato in via monitoria il credito rappresentato dai costi sostenuti per il servizio mensa, vestiario ed attrezzature, in precedenza concordemente sopportati da e poi omessi, per un importo di € 141.890,16, Pt_1
credito pertanto azionato nel corso del presente giudizio.
Sulla base di tali allegazioni, concludeva pertanto per l'accertamento del grave CP_2
inadempimento di in relazione ai tre contratti di appalto sottoscritti inter partes, Pt_1
pagina 3 di 15 nonché in relazione alle obbligazioni assunte in forza del contratto transattivo del
14.01.2022, con conseguente dichiarazione di risoluzione dello stesso;
chiedendo altresì la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.998.763,63, previo Pt_1
accertamento della sussistenza, in capo alla convenuta, della relativa obbligazione pecuniaria, e della somma di € 14.233.773,06, per le ore richieste ai lavoratori e poi non effettuate a seguito di decisione della convenuta ex art. 1661 c.c.; in via subordinata, di essere manlevata da per quanto dovesse pagare all' o all' in forza della Pt_1 CP_10 CP_7
responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, con riferimento sia al verbale di accertamento n. 34 del 6.08.2021, concernente il magazzino di Castel San GI, CP_7
sia ad ogni futuro verbale che l'Ente previdenziale dovesse notificarle in relazione agli altri depositi;
la condanna di a corrispondere, in suo favore, la somma di € 500.000,00, Pt_1
ottenuta con lo svincolo illegittimo della garanzia fideiussoria prestata dall'istituto di credito ovvero trattenuta in assenza di titolo o per ingiustificato arricchimento, nonché a CP_8
restituirle la fideiussione rilasciata da in relazione all'appalto di Castel San Parte_3
GI/cliente Inditex; infine, la condanna di al pagamento della somma di € Pt_1
141.890,16 portata dalle fatture sub doc. 51.
Si costituiva in giudizio , preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione Pt_1
attiva ad agire di , la quale avrebbe agito in assenza di un mandato con CP_2
rappresentanza, anche processuale, conferitole dal e dalle altre CP_4
cooperative consorziate, e contestando le avverse pretese di cui domandava l'integrale rigetto;
in via subordinata, parte convenuta domandava la riquantificazione della domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 2327/2025, pubblicata in data 19.03.2025, il Tribunale di Milano, così provvedeva: “definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, in parziale accoglimento delle domande svolte dall'attrice, accerta l'illegittima escussione, da parte di Parte_1
della polizza fideiussoria rilasciata dall'Istituto di e condanna
[...] CP_11 Parte_1
alla restituzione, in favore di della relativa somma di € 500.000,00, oltre
[...] CP_2
pagina 4 di 15 interessi legali dal 11.2.2022 al saldo;
condanna a rifondere ad le Parte_1 CP_2
spese processuali, liquidate in € 1.713,00 per esborsi ed € 17.251,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A.”
Segnatamente, rigettata preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a , cui era stato conferito, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, CP_2
un mandato con rappresentanza, anche processuale, ai fini del compimento di ogni atto giuridico inerente all'esecuzione dei subappalti di cui è causa, il primo Giudice rigettava, perché infondate, le domande attoree, con la sola eccezione della domanda di condanna di alla restituzione dell'importo pari a € 500.000,00, ottenuto mediante l'escussione, Pt_1
ritenuta illegittima, della fideiussione prestata dall'Istituto di credito CP_8
Invero, con particolare riferimento alle pretese risarcitorie avanzate da , il Tribunale: CP_2
- rigettava la domanda di condanna al pagamento delle ore di lavoro richieste da Pt_1
e poi non effettuate a causa delle determinazioni della committente, rilevando che “la pretesa attorea di conseguire tale pagamento non merita accoglimento in ragione delle avvenute conciliazioni in sede sindacale, ove i lavoratori, alle condizioni ivi espresse, hanno rinunciato ad ogni pretesa afferente ai subappalti nei confronti della convenuta e, quanto all'appalto di Castel San
GI, anche di (docc. 4,6 convenuta)”; CP_2
- rigettava del pari la domanda, proposta in via subordinata dall'attrice, di essere manlevata da per i contributi eventualmente richiesti da e in Pt_1 CP_7 CP_10
relazione a tali ore non lavorate, in ragione del difetto di una pattuizione contrattuale in tal senso e rilevando in ogni caso che il verbale relativo all'appalto di Castel San CP_7
GI non era nemmeno stato “notificato a la quale” sarebbe stata “tenuta a Pt_1
rispondere quale obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 solo in caso di richiesta avanzata nei suoi confronti”;
- rigettava, da ultimo, la domanda di condanna al pagamento della somma di € 141.890,16
a titolo di rimborso delle spese per attrezzature, servizio mensa e vestiario, stante il difetto di prova circa l'esistenza di un obbligo in tal senso contrattualmente pattuito e pagina 5 di 15 giudicando la documentazione al fine prodotta dall'attrice inidonea a fondare la pretesa azionata.
Avverso tale sentenza interponeva gravame affidandosi a un unico motivo di Pt_1
appello, a mezzo del quale lamenta l'erroneità della pronuncia gravata limitatamente alla parte in cui il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda di condanna della convenuta odierna appellante principale alla restituzione, in favore di , dell'importo di € CP_2
500.000,00, ottenuto mediante l'illegittima escussione della fideiussione prestata dall'Istituto di credito in ragione, anzitutto, dell'assenza, nel contratto di subappalto, di CP_8
qualsivoglia pattuizione idonea a legittimare a escutere la polizza fideiussoria solo Pt_1
perché prossima alla cessazione di efficacia e come garanzia per una sua ricostituzione.
Ad avviso dell'appellante principale, il primo Giudice avrebbe invero omesso di considerare come, all'art.
6.1 del contratto di subappalto di servizi di logistica concluso tra e Pt_1
relativamente al Magazzino Stradella - Cliente Zalando, le parti avessero qualificato la CP_2
summenzionata fideiussione quale garanzia autonoma a prima richiesta, pattuendo il pagamento dell'obbligazione garantita su semplice richiesta scritta di e con Pt_1
esclusione della preventiva escussione di , al contempo prevedendo che la garanzia CP_2
assicurasse il regolare adempimento di qualsiasi obbligazione scaturente dal contratto di appalto e precisando che la mancata ricostituzione della garanzia avrebbe configurato un inadempimento di non scarsa importanza legittimante la risoluzione del contratto.
Conseguentemente, stante l'inadempimento di – la quale, a fronte del recesso CP_2
dell'Istituto di credito avrebbe omesso di rilasciare la garanzia sostitutiva nei termini CP_8
convenuti, pur sapendo di essere inadempiente agli obblighi di pagamento di retribuzioni e contributi in favore dei lavoratori della subappaltatrice – si trovava costretta a far Pt_1
valere la fideiussione, trattenendo le somme oggetto della relativa escussione.
La statuizione del primo Giudice sul punto sarebbe altresì erronea nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che l'avvenuto scioglimento del rapporto di subappalto avrebbe determinato la caducazione della clausola concernente l'obbligazione fideiussoria,
pagina 6 di 15 omettendo tuttavia di considerare che il contratto di appalto di servizi logistici relativo al
Magazzino Stradella - Cliente cessava, per effetto della comunicazione di risoluzione CP_5
inviata da in data 16.03.2022, con decorrenza a far data dal 1° aprile 2022; che Pt_1
l'escussione della fideiussione sarebbe intervenuta in data 2.03.2022 e pertanto durante il periodo di efficacia del contratto e prima ancora della comunicazione di intervenuta risoluzione, e che, in ogni caso, la responsabilità solidale della committente si prescrive in due anni dalla cessazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003.
Si costituiva nel giudizio d'appello , contestando la fondatezza del gravame CP_2
avversario, di cui chiedeva il rigetto, e svolgendo a sua volta appello incidentale, affidato a tre distinti motivi.
I. Con il primo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda di condanna di al Pt_1
pagamento del corrispettivo, quantificato in complessivi € 14.233.733,06, per le ore di lavoro richieste e successivamente unilateralmente ridotte dalla committente.
Ad avviso di , il proprio diritto al pagamento, da parte della committente, delle CP_2
ore di lavoro “shortate” discenderebbe, in primo luogo, dal testo contrattuale, ove sarebbe previsto il diritto al corrispettivo per tutte le ore impiegate nell'appalto
(nell'alveo delle quali, in base a un'interpretazione secondo buona fede, andrebbero ricomprese anche le ore richieste da e poi rinunciate), nonché dal punto 1.3 Pt_1
dell'allegato tariffario, recante la previsione in base alla quale “qualora decidesse di Pt_1
affidare ad prestazioni diverse da quelle previste nel presente contratto, le parti CP_2
concorderanno preventivamente le modalità di esecuzione di tali servizi e i relativi corrispettivi”, dovendo infatti ritenersi che il servizio di “messa a disponibilità” degli addetti esuli dallo schema classico del contratto di appalto e dalla descrizione dei servizi contenuta nei contratti in essere tra le parti.
Detto diritto discenderebbe, poi, dall'art. 1661 c.c., ben potendosi qualificare l'ulteriore utilità della messa a disposizione di un numero di addetti determinato a pagina 7 di 15 piacimento dalla committente una variazione per cui l'appaltatrice ha diritto al corrispettivo, nonché dal verbale di accertamento n. 34/INPS del 6.08.2021, CP_7
che avrebbe confermato l'effettiva sussistenza di un'obbligazione di corrispondere la retribuzione e la contribuzione anche per le ore non lavorate.
Conseguentemente, il primo Giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda di pagamento delle ore di lavoro “shortate”, assumendo che non fosse configurabile un obbligo in tal senso in capo alla committente in ragione della rinuncia alla retribuzione asseritamente espressa dai lavoratori, atteso che avrebbe agito CP_2
non già iure tertii, bensì facendo valere un credito proprio, nascente dalle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti in causa, dovendosi altresì considerare che la summenzionata rinuncia sarebbe in ogni caso avvenuta a favore di e non già Pt_1
di , la quale resterebbe tuttora esposta a eventuali azioni da parte dei propri CP_2
dipendenti.
II. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si duole dell'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di condanna di a manlevare per le somme che risultassero Pt_1 CP_2
eventualmente dovute a e per contributi previdenziali e assistenziali CP_7 CP_10
relativi alle ore di lavoro richieste dalla committente e poi unilateralmente soppresse, in ragione dell'asserita inesistenza di una previsione contrattuale che potesse legittimare tale pretesa.
A dire di , detta statuizione ometterebbe tuttavia di considerare che il rapporto CP_2
contrattuale intercorso tra le parti s'inscriverebbe nella categoria dei c.d. “appalti a regia”, con riferimento ai quali la giurisprudenza di legittimità avrebbe avuto modo di precisare che le ingerenze esercitate dalla committenza sull'esecuzione dei lavori giustificherebbero l'esonero da responsabilità dell'appaltatore, una volta provatone il ruolo di mero nudus minister.
pagina 8 di 15 Conseguentemente, il primo Giudice avrebbe dovuto condannare a Pt_1
manlevare da ogni pretesa avanzata da tanto con riferimento al verbale CP_2 CP_7
di accertamento n. 34/INPS del 6.08.2021, quanto in relazione a eventuali CP_7
ulteriori verbali che dovessero essere emessi, entro i termini di legge, per le medesime causali e connessi all'omesso versamento dei contributi sulle ore di assenza non retribuita.
III. Con il terzo e ultimo motivo, l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di condanna di al pagamento delle fatture per vestiario, servizio mensa e Pt_1
attrezzature, escludendone la fondatezza sul presupposto dell'assenza di prova in ordine alla sussistenza di un obbligo contrattuale dell'odierna appellante principale al rimborso di tali costi, senza tuttavia considerare i documenti a tal fine prodotti da
, quali, essenzialmente, le fatture (cfr. docc. 51; 63.A; 65.A fascicolo I grado CP_2
UCSA) e la corrispondenza mail intrattenuta inter partes (cfr. doc. 63.B; 64.B; 65.C fascicolo I grado UCSA).
Con ordinanza resa in data 15.05.2025, la Corte rigettava, per difetto dei presupposti di legge, l'istanza di inibitoria proposta da ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., Pt_1
disponendo contestualmente la revoca del decreto di sospensione provvisoria precedentemente emesso inaudita altera parte e rinviando per il merito alla già fissata udienza di prima trattazione dell'11.9.2025.
Con ordinanza resa in data 22.09.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.09.2025, la Corte rigettava l'ulteriore istanza di inibitoria proposta da , Pt_1
fissando per discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza collegiale del 9.10.2025.
All'udienza del 09.10.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
pagina 9 di 15 Tanto l'appello principale proposto da quanto l'appello incidentale svolto da Pt_1 CP_2
sono infondati e vanno pertanto rigettati.
I. È anzitutto infondato l'appello principale, con il quale denuncia l'erroneità Pt_1
della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto illegittima l'escussione, da parte della stessa, della fideiussione prestata per il complessivo importo di € 500.000,00 dall'Istituto di credito con riferimento al subappalto CP_8
presso il magazzino sito in Stradella - Cliente finale CP_5
Sul punto, la Corte ritiene invero di poter condividere le statuizioni del primo
Giudice, il quale ha correttamente rilevato l'insussistenza di qualsivoglia presupposto idoneo a legittimare l'escussione della polizza fideiussoria da parte di . Pt_1
L'odierna appellante principale vorrebbe giustificare l'escussione e il conseguente trattenimento della somma oggetto di fideiussione col preteso inadempimento di
, consistente nel fatto che, a fronte della comunicazione di recesso, con CP_2
efficacia a partire dal 6.03.2022, dell'Istituto di credito la stessa avrebbe CP_8
omesso di rilasciare la garanzia sostitutiva, pur nella consapevolezza di essere inadempiente agli obblighi retributivi e contributivi previsti a favore dei propri lavoratori.
Detta prospettazione non vale tuttavia a legittimare l'escussione della polizza fideiussoria.
Invero, come del resto già opportunamente rilevato dal giudice di prime cure, difetta qualsivoglia “pattuizione nel subappalto che legittimi ad escutere la polizza fideiussoria solo Pt_1
perché prossima alla cessazione di efficacia e come garanzia per una sua ricostituzione” (cfr. sentenza impugnata, p. 16).
D'altra parte, anche qualora avesse contrattualmente assunto l'obbligo di CP_2
ricostituire la garanzia, esso non avrebbe potuto sorgere se non successivamente all'escussione, in quanto il fatto stesso che, come avvenuto nel caso di specie, la fideiussione abbia potuto essere escussa implica che essa fosse ancora valida ed pagina 10 di 15 efficace, sicché, nel momento stesso dell'escussione, nessun inadempimento, imputabile all'odierna appellante incidentale, poteva ancora dirsi verificato, senza peraltro che possa considerarsi legittima l'escussione di una polizza fideiussoria in ragione del mero timore di un futuro inadempimento.
Né, tantomeno, è possibile sostenere che avesse manifestato la volontà di non CP_2
ricostituire fideiussione, atteso che, come riconosciuto dalla stessa con mail Pt_1
del 7.02.2022, in seguito alla comunicazione di recesso fatta pervenire dall'Istituto di credito le parti avevano intrapreso trattative finalizzate alla ricostituzione della CP_8
garanzia, ad esito delle quali, come scrive l'odierna appellante principale nella summenzionata mail, le parti avrebbero addirittura “pattuito un nuovo testo di garanzia fideiussoria da sottoporre all'Istituto di Credito emittente […] su cui peraltro, in data 20.10.2021, siamo giunti ad un accordo consensuale, avendo comunicato la formale accettazione Parte_1
della bozza di documento da Voi inviata in data 16.12.2021” (cfr. doc. 39, fascicolo I grado
). CP_2
Per tutte le ragioni suesposte, l'appello principale proposto da deve essere Pt_1
rigettato, con conseguente conferma della condanna della stessa alla restituzione, in favore di , della somma di € 500.000,00 illegittimamente escussa, oltre interessi CP_2
dal 11.02.2022 al saldo.
II. Del pari infondato è l'appello incidentale proposto da CP_2
Va premesso che non ha riproposto in appello le domande, rispetto alle quali CP_2
è rimasta soccombente nel giudizio di prime cure, volte a i) ottenere la condanna di al pagamento in proprio favore di € 6.998.763,63, quale differenza tariffaria Pt_1
diretta a coprire il costo della manodopera;
ii) accertare la risoluzione del contratto di transazione sottoscritto inter partes in data 14.01.2022 per asserito grave inadempimento di;
iii) accertare l'abuso di dipendenza economica che Pt_1
avrebbe posto in essere ai sensi della l. n. 192/1998, con la conseguenza che Pt_1
pagina 11 di 15 le statuizioni rese dal Tribunale sul punto devono intendersi coperte da giudicato ed estranee all'oggetto del presente gravame.
Ciò premesso, venendo alla disamina dell'appello incidentale, è anzitutto infondato, e va pertanto rigettato, il primo motivo, con il quale si duole dell'erroneità del CP_2
rigetto della domanda di condanna di al pagamento del corrispettivo per le Pt_1
ore di lavoro richieste e successivamente unilateralmente ridotte dalla stessa committente per complessivi € 14.233.773,06.
Sulla scorta della premessa in base alla quale si sarebbe illegittimamente e Pt_1
reiteratamente ingerita nell'esecuzione dell'appalto, sostiene che l'obbligo di CP_2
quest'ultima ad attendere al pagamento delle ore c.d. “shortate” avrebbe fonte contrattuale, essendo stato previsto il diritto di al corrispettivo per tutte le ore CP_2
“impiegate” nell'appalto, nonché, al punto 1.3 dell'allegato tariffario, che “qualora Pt_1
decidesse di affidare a prestazioni diverse da quelle previste nel presente contratto, le parti CP_2
concorderanno preventivamente le modalità di esecuzione di tali servizi e i relativi corrispettivi” (cfr. doc. 11, fascicolo I grado ). CP_2
Ebbene, proprio tale ultima disposizione vale a destituire di ogni fondamento la pretesa creditoria di , atteso che, nella pur copiosa produzione documentale CP_2
offerta dall'odierna appellante incidentale (cfr. docc. 6, 16, 22, 56 fascicolo I grado
), non è dato rinvenire alcuna pattuizione circa l'esecuzione, da parte di , CP_2 CP_2
di prestazioni diverse e ulteriori da quelle originariamente dedotte nei contratti di subappalto, né tantomeno del relativo corrispettivo.
A ciò va del pari aggiunto, a monte, che, come del resto opportunamente già rilevato dal primo giudice, nemmeno la corrispondenza mail prodotta sub docc. 31 e 32 nel giudizio di primo grado da vale a fornire idonei elementi di prova circa CP_2
reiterate e abnormi ingerenze di che avrebbero determinato il sorgere, in Pt_1
capo ad essa, di un debito per ore non retribuite ai lavoratori per una cifra milionaria pari a € 14.233.733,06.
pagina 12 di 15 In ogni caso, anche a voler seguire la prospettazione di , ammettendo cioè in CP_2
astratto l'esistenza di un obbligo, in capo a , di corrispondere per intero Pt_1
l'obbligazione retributiva e previdenziale a favore dei lavoratori in ragione di una sua illegittima ingerenza nell'appalto, la Corte non può che convenire con la valutazione, saldamente ancorata alle risultanze documentali (cfr. docc. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F,
4G, 5A, 5B, 5C, 5D, fascicolo I grado FIEGE), operata dal Giudice di prime cure, il quale – a esito della disamina dei verbali di conciliazione individuale sottoscritti dai lavoratori alle dipendenze di in relazione ai magazzini di Stradella e di Castel CP_2
San GI, sottoscritti per accettazione, quanto a quest'ultimo, anche da e CP_2
dalle singole cooperative – non ha potuto che pervenire alla più che condivisibile conclusione per cui, a tutto voler concedere, “la pretesa attorea di conseguire tale pagamento non merita accoglimento in ragione delle avvenute conciliazioni in sede sindacale, ove i lavoratori, alle condizioni ivi espresse, hanno rinunciato ad ogni pretesa afferente ai subappalti nei confronti della convenuta e, quanto all'appalto di Castel San GI, anche di ” (cfr. sentenza CP_2
impugnata, p. 14).
III. Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello incidentale relativo al mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda di condanna di a Pt_1
manlevare per le somme che risultassero eventualmente dovute a e CP_2 CP_7
per l'asserita illegittima gestione sotto il profilo retributivo e contributivo, da CP_10
parte della committenza, delle ore c.d. “shortate”, atteso che le doglianze sviluppate da sul punto – per la più parte volte a ricondurre, in base a una prospettazione a CP_2
cui la Corte ha già chiarito di non poter aderire, il contratto di cui è causa alla fattispecie dei c.d. “appalti a regia” – non valgono a superare il difetto di prova circa la sussistenza di un patto di manleva che obblighi la committente , la quale, Pt_1
all'opposto, essendo obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, sarà tenuta a rispondere solo in caso di richiesta avanzata dall' nei suoi Controparte_12
confronti.
pagina 13 di 15 IV. Da ultimo, deve ritenersi infondato il terzo motivo di appello incidentale, con il quale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato CP_2
la domanda di condanna di al pagamento dell'importo di € 141.890,16 a Pt_1
titolo di rimborso delle spese sostenute da per ticket mensa, vestiario e CP_2
attrezzature relative ai subappalti.
Invero, anche tale ulteriore pretesa di risulta sprovvista di qualsivoglia CP_2
riscontro probatorio, atteso che, ancora una volta come già evidenziato dal giudice di prime cure, le numerose fatture prodotte in giudizio dall'odierna appellante incidentale non offrono la benché minima prova dell'esistenza di un accordo tra le parti che ponesse a carico di l'obbligo di rimborso delle spese sostenute Pt_1
dall'appaltatrice a tali titoli;
accordo che, tantomeno, può evincersi dai contratti stipulati inter partes.
Nemmeno valgono a superare tale difetto di prova le mail prodotte da , le CP_2
quali si riferiscono quasi esclusivamente al noleggio delle attrezzature e non permettono in ogni caso, stante il tenore episodico per lo più decontestualizzato, di ritenere provata l'esistenza di un obbligo in capo a di rimborsare a le Pt_1 CP_2
spese da quest'ultima sostenute per ticket mensa, vestiario e attrezzature.
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Alla luce delle suesposte ragioni, le impugnazioni svolte tanto in via principale quanto in via incidentale devono essere rigettate, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Considerato l'esito della controversia la reciproca soccombenza, la Corte dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PTM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_4
pagina 14 di 15 incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. CP_1
2327/2025, pubblicata in data 19.03.2025, così dispone:
1. rigetta l'appello principale nonché l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza n. 2327/2025 del Tribunale di Milano pubblicata in data 19.03.2025;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17
l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 21 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Francesco Distefano dott. Alberto Massimo Vigorelli
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