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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. IN DI, all'esito dell'udienza del
12/12/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 919/2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
c/da Candelora n.7, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emiliano Amadore, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Capo d'Orlando Via Piave 157;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 14/03/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
Che l' , con raccomandata del 10.11.2021 ma ricevuta il 09.12.2021, ha comunicato al CP_1 ricorrente il disconoscimento del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda Agricola MUSCARA'
TO per il periodo dal01.01.2018 al 31.12.2018;
- Che il ricorrente, in data 26.01.2021, inoltrava ricorso alla Commissione Cisoa, presso la Sede CP_ Provinciale di Messina, con il quale contestava il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018, respinto con decreto del 22.02.2022;
- che, l'impugnata cancellazione/riduzione giornate è illegittima, infatti, l'odierno ricorrente nell'anno in questione ha lavorato per n. 102 giornate alle dipendenze dell'azienda di cui sopra con sede in S. Angelo di Brolo via Scarapulli, ed esattamente ha lavorato per il periodo che va dal
09.08.18 al 31.12.18, svolgendo, quale bracciante agricolo, mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura. Il lavoro regolarmente retribuito, si svolgeva secondo le disposizioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' a reiscriverlo negli elenchi CP_1 anagrafici per l'anno 2018, per n.102 giornate. CP_ L' si costituiva non eccependo alcuna decadenza, ma nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
12/12/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Non sussistono problemi di procedibilità-ammissibilità del ricorso, avendo parte ricorrente proposto CP_ il ricorso nei termini di legge, e peraltro l' non ha eccepito alcuna decadenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2018, e per n.102 giornate. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritto-cancellato, a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi, e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno 2018 e per n.102 giornate.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, alle dipendenze della ditta US RE, per l'anno 2018 e per n.102 giornate.
Per quanto sopra, i testi, hanno specificato dove si trovavano i terreni, quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, ed il modello CUD, relativo all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2018 e per CP_ n.102 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto che parte ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo, valore dichiarato, parametri minimi, tenuto conto della serialità, ex D.M. 55/2014, e successive modifiche, ridotti del 50% ex art. 130 Dpr 115/02.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2018, e per n.102 giornate, ha svolto attività Parte_1 lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta “US RE”, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione CP_1 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso;
CP_
2)Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.319,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello
Stato, ex art. 133 T.U.S.G., salvo rivalsa;
Così deciso in Patti, 12/12/2025
Il Giudice on.
IN DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. IN DI, all'esito dell'udienza del
12/12/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 919/2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
c/da Candelora n.7, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emiliano Amadore, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Capo d'Orlando Via Piave 157;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 14/03/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
Che l' , con raccomandata del 10.11.2021 ma ricevuta il 09.12.2021, ha comunicato al CP_1 ricorrente il disconoscimento del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda Agricola MUSCARA'
TO per il periodo dal01.01.2018 al 31.12.2018;
- Che il ricorrente, in data 26.01.2021, inoltrava ricorso alla Commissione Cisoa, presso la Sede CP_ Provinciale di Messina, con il quale contestava il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018, respinto con decreto del 22.02.2022;
- che, l'impugnata cancellazione/riduzione giornate è illegittima, infatti, l'odierno ricorrente nell'anno in questione ha lavorato per n. 102 giornate alle dipendenze dell'azienda di cui sopra con sede in S. Angelo di Brolo via Scarapulli, ed esattamente ha lavorato per il periodo che va dal
09.08.18 al 31.12.18, svolgendo, quale bracciante agricolo, mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura. Il lavoro regolarmente retribuito, si svolgeva secondo le disposizioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' a reiscriverlo negli elenchi CP_1 anagrafici per l'anno 2018, per n.102 giornate. CP_ L' si costituiva non eccependo alcuna decadenza, ma nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
12/12/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Non sussistono problemi di procedibilità-ammissibilità del ricorso, avendo parte ricorrente proposto CP_ il ricorso nei termini di legge, e peraltro l' non ha eccepito alcuna decadenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2018, e per n.102 giornate. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritto-cancellato, a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi, e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno 2018 e per n.102 giornate.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, alle dipendenze della ditta US RE, per l'anno 2018 e per n.102 giornate.
Per quanto sopra, i testi, hanno specificato dove si trovavano i terreni, quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, ed il modello CUD, relativo all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2018 e per CP_ n.102 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto che parte ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo, valore dichiarato, parametri minimi, tenuto conto della serialità, ex D.M. 55/2014, e successive modifiche, ridotti del 50% ex art. 130 Dpr 115/02.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2018, e per n.102 giornate, ha svolto attività Parte_1 lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta “US RE”, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione CP_1 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso;
CP_
2)Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.319,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello
Stato, ex art. 133 T.U.S.G., salvo rivalsa;
Così deciso in Patti, 12/12/2025
Il Giudice on.
IN DI