Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/04/2021, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00354/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2011, proposto da
Orinvest s.r.l. e Namira s.g.r. p.a., rappresentate e difese dall’avv. Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 2/11;
contro
il Comune di Sestri AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;
la Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
degli atti di approvazione della variante al PUC di Sestri AN.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sestri AN e della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021, svoltasi con modalità telematiche, il dott. Angelo Vitali, e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe le società Orinvest s.r.l. e Namira s.g.r. p.a. (società di gestione del risparmio per azioni, n.d.r.), proprietarie, nel comune di Sestri AN, di immobili facenti parte delle “aree ex FIT” (trattasi di un vasto compendio immobiliare sito in prossimità del centro cittadino, già occupato da un insediamento industriale dismesso, oggetto di un programma di riqualificazione urbana avente valore di piano urbanistico attuativo), hanno impugnato gli atti del procedimento di approvazione della variante al piano urbanistico comunale di Sestri AN ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7.2.2008, n. 1 (programmazione dell'offerta turistico-ricettiva), e, segnatamente, la deliberazione di giunta regionale 30.11.2010, n. 1422, di approvazione della variante, nella parte in cui è stata respinta la loro richiesta di incrementare da 3.300 a 6.000 mq. la superficie della struttura alberghiera prevista nel comparto UA3 del P.R.U., ovvero, in subordine, di non sottoporre la realizzanda struttura a vincolo alberghiero, in ragione della non sostenibilità economica della struttura ricettiva prevista dal P.R.U., secondo le osservazioni presentate alla deliberazione C.C. 29.10.2009, n. 93, di adozione della variante.
Le richieste e le osservazioni delle società ricorrenti sono state respinte sul rilievo che, in quanto relative ad una struttura ricettiva prevista ma non ancora realizzata né assentita, esse esulerebbero dal campo di applicazione della cosiddetta variante alberghiera di cui all'art. 2, comma 1, della LR n. 1/2008.
A sostegno del gravame hanno dedotto due motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione art. 2, legge regionale 7/2/2008, n. 1; art. 3 legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. — Difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà.
Le decisioni assunte dal Comune e dalla Regione in sede di approvazione della variante al P.U.C. sarebbero del tutto immotivate, non essendo state illustrate le ragioni per le quali la modifica richiesta dalle ricorrenti in sede di osservazioni (volta a modificare la disciplina urbanistica del comparto UA3 del P.R.U. con riguardo alla realizzazione della struttura alberghiera ivi prevista) dovrebbe ritenersi esclusa dal procedimento di cui alla legge regionale n. 1/2008.
In particolare, le determinazioni impugnate si porrebbero in contrasto con l'art. 2 della L.R. n. 1/2008 che, nel testo all'epoca vigente, faceva espresso riferimento non soltanto alle strutture alberghiere già esistenti, ma anche a “quelle in corso di realizzazione e quelle realizzate successivamente o divenute successivamente tali” .
E ciò, viepiù, in considerazione del fatto che il P.U.C. – oggetto della variante alberghiera ex art. 2 L.R. n. 1/2008 - costituisce strumento urbanistico di livello sovraordinato rispetto ai piani urbanistici attuativi (qual è il P.R.U. delle aree ex FIT).
2. Violazione art. 2, legge regionale 7/2/2008, n. 1; art. 3 legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. — Difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà.
Il diniego opposto alla richiesta di svincolo sarebbe assolutamente immotivato, in quanto non spiegherebbe perché l'istanza avanzata dalle ricorrenti non rispetterebbe le condizioni stabilite dall'art. 2, comma 4, lettere a) e b), della L.R. n. 1/2008, con riguardo alla non remuneratività di una struttura di soli mq 3.300.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Liguria e il Comune di Sestri AN, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del 7 aprile 2021 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato, in quanto le richieste avanzate dalle società ricorrenti con le osservazioni presentate in data 15.12.2009 (docc. 7 ed 8 delle produzioni 16.2.2019 di parte comunale) - volte ad incrementare da 3.300 a 6.000 mq. la superficie della struttura alberghiera prevista nel comparto UA3 del P.R.U., ovvero, in subordine, a non sottoporre la realizzanda struttura a vincolo alberghiero - sono effettivamente estranee alla speciale procedura di variante prefigurata dall’art. 2 della L.R. n. 1/2008.
Tale disposizione, sia nella originaria versione, sia in quella conseguente alla modifica introdotta con la L.R. n. 4/2013 (che si riferisce agli “immobili sedi degli alberghi” ), ha introdotto un vincolo di destinazione d’uso che riguarda non già previsioni urbanistiche non ancora attuate, bensì le singole “strutture ricettive classificate albergo” , ovvero singoli immobili esistenti.
E ciò, in conformità alla nozione di destinazione d’uso, che è concetto ricavabile dal titolo abilitativo (cfr. l’art. 13 della L.R. n. 16/2008), ed è dunque predicabile soltanto rispetto ad immobili esistenti o – quantomeno - già assentiti.
Né può valorizzarsi, nell’ottica della tesi sostenuta dalle società ricorrenti, l’inciso del citato art. 2 comma 1 L.R. n. 1/2008, secondo il quale sono soggette a specifico vincolo di destinazione anche le strutture “realizzate successivamente o divenute successivamente tali” .
L’inciso si riferisce infatti al “vincolo” di destinazione d’uso, che, dalla data di entrata in vigore della legge regionale, sorge automaticamente ex lege insieme all’immobile come sua qualità urbanistica, mentre la specifica variante alberghiera prevista dai commi 2 e 4 attiene soltanto al censimento degli alberghi ed all’eventuale svincolo “delle strutture esistenti censite per le quali non sia più esercitabile l’attività alberghiera” .
Si tratta dunque di una variante speciale, che ha un oggetto limitato al mero censimento delle strutture alberghiere esistenti ed all’eventuale svincolo di quelle non più remunerative: donde la non pertinenza delle osservazioni presentate dalle società ricorrenti, in quanto volte per un verso ad introdurre a forza nello speciale procedimento regolato dall’art. 2 della L.R. n. 1/2008 un oggetto ad essa estraneo (la modifica della disciplina urbanistica del comparto UA3 del P.R.U., con il raddoppio delle superfici realizzabili, oggetto della domanda principale), per altro verso prive di un interesse attuale e concreto (lo svincolo di una struttura non ancora esistente, oggetto della domanda subordinata).
Correttamente, pertanto, in sede di approvazione della variante alberghiera, la Regione (cfr. la DGR 30.11.2010, n. 1422 – doc. 4 delle produzioni 16.2.2019 di parte comunale, p. 34 di 114), relativamente all’osservazione delle società ricorrenti, si è limitata a rilevare il “non luogo a provvedere in quanto non pertinente alla presente procedura trattandosi di richiesta estranea al campo di applicazione di cui all’art.2, comma 1 della l.r.1/2008 (struttura di previsione)” .
Il principio di tipicità dei procedimenti e degli atti amministrativi, che costituisce un'articolazione dei principi di legalità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., comporta infatti che l'autorità amministrativa ha il potere di emanare solo gli atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell'oggetto dalla legge, e – correlativamente – che gli interessati non possono introdurre nel procedimento domande estranee ad esso, tali da snaturarlo.
Nel caso di specie, le domande delle società ricorrenti sono – come correttamente rilevato dal Comune e dalla Regione – effettivamente estranee al campo di applicazione della così detta variante alberghiera ex art. 2 L.R. n. 1/2008, attenendo propriamente ad un ordinario procedimento di approvazione di variante allo strumento urbanistico generale.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila) in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021, mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO