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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
COPPOLA ELENA, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 589/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Ricorrente_1 Sud Salento (Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leverano - Via C. Menotti 73045 Leverano LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20L-638 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1680/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 già I.A.C.P., ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 20L-638 del 2024, relativo a IMU 2020, emesso dal Comune di Leverano e notificato in data 7/2/2025, per omesso versamento sulle unità immobiliari ERP di proprietà dell'Ente pubblico non economico insistenti in detto Comune, per € 22.140,27, oltre sanzioni, interessi e spese successive.
La ricorrente, a fondamento del ricorso, deduce:
1) la nullità assoluta dell'accertamento per violazione dell'art. 6 bis, co. 1, della L. 212/2000, che sancisce l'obbligo per l'ente impositore -qui non osservato- del contraddittorio informato ed effettivo;
2) violazione dell'art. 1, c. 740, l. 160/2019: gli alloggi in questione, in quanto destinati ad alloggi sociali, sono esenti dall'imposta;
3) violazione dell'art. 6, comma 4, L. 212/2000, che enuncia il principio generale secondo cui al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione: nella fattispecie, il Comune, ente istituzionalmente preposto all'assegnazione degli alloggi, dispone delle informazioni necessarie per appurare la natura di alloggi sociali degli stessi;
4) in via subordinata: illegittimità delle sanzioni per violazione dell'art. 5 d.lgs. 472/97.
La ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
"1) in via cautelare sospendere l'esecuzione dell'atto da cui deriva un danno grave ed irreparabile;
2) In via preliminare, annullare l'avviso di accertamento per violazione dell'art. 6 bis comma 1 della Legge
212/2000, dacchè emesso senza il prescritto contraddittorio preventivo;
3) In via principale e nel merito- previa eventuale ammissione di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare la natura di alloggio sociale ai sensi del DM 22/04/2008 degli immobili de quibus - dichiarare nel merito illegittimo e infondato l'avviso di accertamento impugnato per i motivi in diritto e in fatto sopra esposti;
4) In via subordinata , ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, non ritenere applicabili le sanzioni illegittimamente irrogate.”
Il COMUNE di LEVERANO, costituitosi, ha dedotto di aver “preso atto della recente ordinanza (Allegato) della Corte di Cassazione, che ha definito l'analogo contenzioso con il Comune di Maglie in senso favorevole alla ricorrente. Per tali motivi, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede che devono governare i rapporti tra ente impositore e contribuente, il Comune di Leverano ha provveduto ad annullare l'atto impugnato (Allegato). Si chiede pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere, spese compensate”.
All'odierna udienza, su dette conclusioni, fatte proprie anche dalla ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in narrativa, il Comune di Leverano, nelle more del giudizio, ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
La ricorrente, preso atto di quanto innanzi, nulla ha opposto e, in particolare, non ha contrastato l'istanza di compensazione delle spese processuali, avanzata da controparte.
Ciò premesso, essendo venuto meno, per quanto innanzi esposto, l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale ed in conformità alla volontà dalle stesse espressa circa la regolamentazione delle spese processuali, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
COPPOLA ELENA, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 589/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Ricorrente_1 Sud Salento (Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leverano - Via C. Menotti 73045 Leverano LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20L-638 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1680/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 già I.A.C.P., ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 20L-638 del 2024, relativo a IMU 2020, emesso dal Comune di Leverano e notificato in data 7/2/2025, per omesso versamento sulle unità immobiliari ERP di proprietà dell'Ente pubblico non economico insistenti in detto Comune, per € 22.140,27, oltre sanzioni, interessi e spese successive.
La ricorrente, a fondamento del ricorso, deduce:
1) la nullità assoluta dell'accertamento per violazione dell'art. 6 bis, co. 1, della L. 212/2000, che sancisce l'obbligo per l'ente impositore -qui non osservato- del contraddittorio informato ed effettivo;
2) violazione dell'art. 1, c. 740, l. 160/2019: gli alloggi in questione, in quanto destinati ad alloggi sociali, sono esenti dall'imposta;
3) violazione dell'art. 6, comma 4, L. 212/2000, che enuncia il principio generale secondo cui al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione: nella fattispecie, il Comune, ente istituzionalmente preposto all'assegnazione degli alloggi, dispone delle informazioni necessarie per appurare la natura di alloggi sociali degli stessi;
4) in via subordinata: illegittimità delle sanzioni per violazione dell'art. 5 d.lgs. 472/97.
La ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
"1) in via cautelare sospendere l'esecuzione dell'atto da cui deriva un danno grave ed irreparabile;
2) In via preliminare, annullare l'avviso di accertamento per violazione dell'art. 6 bis comma 1 della Legge
212/2000, dacchè emesso senza il prescritto contraddittorio preventivo;
3) In via principale e nel merito- previa eventuale ammissione di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare la natura di alloggio sociale ai sensi del DM 22/04/2008 degli immobili de quibus - dichiarare nel merito illegittimo e infondato l'avviso di accertamento impugnato per i motivi in diritto e in fatto sopra esposti;
4) In via subordinata , ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, non ritenere applicabili le sanzioni illegittimamente irrogate.”
Il COMUNE di LEVERANO, costituitosi, ha dedotto di aver “preso atto della recente ordinanza (Allegato) della Corte di Cassazione, che ha definito l'analogo contenzioso con il Comune di Maglie in senso favorevole alla ricorrente. Per tali motivi, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede che devono governare i rapporti tra ente impositore e contribuente, il Comune di Leverano ha provveduto ad annullare l'atto impugnato (Allegato). Si chiede pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere, spese compensate”.
All'odierna udienza, su dette conclusioni, fatte proprie anche dalla ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in narrativa, il Comune di Leverano, nelle more del giudizio, ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
La ricorrente, preso atto di quanto innanzi, nulla ha opposto e, in particolare, non ha contrastato l'istanza di compensazione delle spese processuali, avanzata da controparte.
Ciò premesso, essendo venuto meno, per quanto innanzi esposto, l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale ed in conformità alla volontà dalle stesse espressa circa la regolamentazione delle spese processuali, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.