Articolo 1 della Legge 18 aprile 1935, n. 722
Articolo 2
Versione
16 giugno 1935
Art. 1.

I comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, riuniti con R. decreto 29 marzo 1928, n. 804 , in unico Comune denominato Castelluccio, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti alla loro unione, ferma restando l'aggregazione, disposta con lo stesso decreto, della frazione Agromonte al comune di Latronico.


Entrata in vigore il 16 giugno 1935