Art. 1.
I comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, riuniti con R. decreto 29 marzo 1928, n. 804 , in unico Comune denominato Castelluccio, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti alla loro unione, ferma restando l'aggregazione, disposta con lo stesso decreto, della frazione Agromonte al comune di Latronico.
I comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, riuniti con R. decreto 29 marzo 1928, n. 804 , in unico Comune denominato Castelluccio, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti alla loro unione, ferma restando l'aggregazione, disposta con lo stesso decreto, della frazione Agromonte al comune di Latronico.